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Decisione

52.2022.113

Sequestro e confisca di cani e divieto di tenuta di animali - termini di impugnazione e obbligo di motivazione

7 novembre 2022Italiano11 min

tenuta dei medesimi e a svariati episodi di morsicature e atteggiamenti aggressivi.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.113

Lugano

7

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 15 aprile

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1224) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata

dall'insorgente avverso le decisioni del 29 novembre 2021 e del 7 dicembre

2021 del Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale,

in materia di protezione degli animali;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è detentrice di

tre cani, D__________, M__________ e M__________, i quali dal 2020 al 2021 sono

stati oggetto di numerosi interventi da parte delle autorità in relazione alla

tenuta dei medesimi e a svariati episodi di morsicature e atteggiamenti aggressivi.

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha, di conseguenza, emesso nei

confronti di RI 1 una serie di decisioni, e meglio:

- del 16 luglio

2021 che riconferma i provvedimenti adottati con precedente decisione del 3

maggio 2021 in merito alla tenuta dei cani, segnatamente al contenimento e alla

custodia dei medesimi, all'obbligo di guinzaglio e museruola, alla cura e ai

contatti con i bambini;

- del 24 settembre

2021 che ordina l'allontanamento dei tre cani con affidamento a nuovi

detentori;

- del 29 novembre

2021 con cui è stato ordinato il sequestro cautelativo dei cani e la confisca

dei medesimi;

- del 7 dicembre

2021 con cui l'UVC ha impartito a RI 1 un divieto di tenuta di animali per un

periodo minimo di due anni.

B. Con giudizio del 16

marzo 2022 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato

da RI 1 avverso le decisioni dell'UVC. L'Esecutivo cantonale ha infatti

ritenuto che relativamente alle decisioni del 16 luglio 2021, del 24 settembre

2021, nonché a quella del 29 novembre 2021, il gravame - inoltrato il 29

dicembre 2021 - non fosse tempestivo. In particolare per la decisione del 29 novembre

2021, esso ha considerato che, trattandosi di una misura di sequestro e

pertanto di un provvedimento di natura cautelare, il termine di impugnazione di

15 giorni non era stato rispettato. In merito al divieto di tenuta di animali,

il Governo cantonale ha rilevato che, non avendo la ricorrente sollevato alcuna

contestazione avverso tale decisione, l'impugnazione non era da intendersi rivolta

anche contro quest'ultima.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo, in via principale, l'annullamento della risoluzione

governativa unitamente alle decisioni dipartimentali riferite alla confisca e

al divieto di tenuta di animali con restituzione dei tre cani alla detentrice,

in subordine almeno due dei tre animali; ancor più in subordine postula

l'annullamento del giudizio precedente e rinvio degli atti al Consiglio di Stato

per nuova decisione di annullamento delle decisioni di confisca e di divieto di

tenuta di animali. Essa contesta anzitutto che il suo ricorso avverso la

decisione di confisca fosse tardivo e che la motivazione addotta in

contestazione del divieto di detenzione di animali fosse insufficiente, atteso

d'altronde che - qualora così fosse stato - l'autorità di ricorso avrebbe

dovuto segnalarle il difetto di motivazione offrendole la possibilità di correggere

tale vizio entro la scadenza del termine ricorsuale. Sostiene poi di aver

dimostrato la propria attitudine e la possibilità di tenere i propri cani in

condizioni adeguate per cui ritiene che non siano date in specie le condizioni

per ordinare una confisca e il divieto di tenuta di animali, nonché che siano invece

dati in specie i presupposti per revocare il sequestro dei suoi cani.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio

di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A medesima conclusione perviene l'UVC con argomenti di cui si dirà, ove

necessario, in seguito.

E. In sede di replica e

di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte tesi,

riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2

della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali

del 10 febbraio 1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione della ricorrente è

certa (art. 9 cpv. 1 LALPAn e art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 16 e 68

cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. In via preliminare, occorre rilevare che oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di

Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltrato contro le decisioni

dell'UVC che ordinano la confisca e il divieto di tenuta di animali. Di

conseguenza, nella misura in cui l'insorgente solleva in questa sede delle

censure riferite al merito delle decisioni dipartimentali (segnatamente sulla

legittimità delle due misure ordinate) per le quali chiede l'annullamento, le

stesse sono improponibili in questa sede. Infatti, risolvendo di respingere in

ordine la sua impugnativa, il Governo cantonale non si è nemmeno chinato sul

merito dei suddetti provvedimenti.

Lo stesso discorso vale per la domanda di revoca della misura di sequestro cautelativo

del 29 novembre 2021. Atteso che la ricorrente neppure contesta che il suo

gravame al Consiglio di Stato fosse su questo punto tardivo, e pertanto

irricevibile, non è competenza di questa Corte stabilire se le condizioni poste

dall'UVC nella propria decisione per permettere il dissequestro degli animali siano

o non siano date in specie; tale domanda va rivolta all'autorità di prime cure,

la cui decisione potrà semmai essere oggetto di impugnativa.

Considerandi

2.

Come esposto in

narrativa, il Governo cantonale ha dichiarato irricevibile l'impugnativa

presentata dall'insorgente ritenendo, da una parte, che questa fosse tardiva

con riferimento alla decisione del 29 novembre 2021 e, dall'altra, che non

fosse stata debitamente motivata in relazione alla pronuncia del 7 dicembre

2021.

2.1

Anzitutto per quanto attiene alla tempestività, si rileva che RI 1 ha

inoltrato il proprio gravame il 29 dicembre 2021 (data del timbro postale). Se

non v'è dubbio, tant'è che nemmeno è contestato, che il ricorso era tardivo in

relazione alle decisioni del 16 luglio e 24 settembre 2021, discorso diverso deve

invece valere per la decisione del 29 novembre 2021. Con tale pronuncia infatti

l'UVC ha ordinato non solo il sequestro cautelativo degli animali in oggetto,

per il quale il termine di impugnazione è effettivamente di 15 giorni (art. 68

cpv. 2 LPAmm per le misure provvisionali), ma pure la loro confisca.

Quest'ultima tuttavia, a differenza del sequestro, non è un provvedimento di

natura cautelare poiché essa non inibisce soltanto transitoriamente il diritto

della ricorrente di disporre dei suoi cani, ma lo sopprime in via definitiva,

sottraendoli in modo irreversibile alla loro proprietaria. Come d'altra parte

la decisione dipartimentale indica espressamente (punto 8 del dispositivo),

tranne che per i punti 1 e 2 del dispositivo (riferiti al sequestro), il

termine di impugnazione per la confisca è quello ordinario di 30 giorni, come

previsto dall'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il quale in specie - tenuto conto delle

ferie giudiziarie che ne hanno sospeso la decorrenza - non sarebbe spirato

prima del 13 gennaio 2022. Il ricorso dell'insorgente, presentato prima dello

scadere del termine, era dunque tempestivo in relazione alla misura di confisca,

ciò che già comporta che la decisione governativa venga annullata e gli atti

retrocessi al Governo cantonale affinché si pronunci sulla sua legittimità.

Abbondanzialmente si osserva che l'irricevibilità del ricorso avverso la misura

di sequestro cautelativo non determina alcuna reale conseguenza nell'analisi di

merito della vertenza: il ricorso davanti al Consiglio di Stato era come detto

tempestivo per quanto attiene al provvedimento di confisca, il quale si fonda

anch'esso sugli art. 24 della legge sulla protezione degli animali del 16

dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e 7 LALPAn e presuppone l'adempimento di medesime

condizioni.

2.2

Per quanto concerne la decisione del 7 dicembre 2021 con cui l'UVC ha

ordinato nei confronti dell'insorgente un divieto di tenuta di animali per un

periodo minimo di due anni, è anzitutto necessario rammentare che la giurisprudenza non pone esigenze troppo

severe all'obbligo di motivazione di un gravame, soprattutto se - come in

specie - questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche

(cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Ruth Herzog/Michel Daum, Kommentar zum

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, II ed., Berna 2020, ad

art. 32, n. 9 e segg., in particolare n. 22; Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.). Inoltre, nell'evenienza

in cui le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima

della decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha l'obbligo

di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di

correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga

ancora tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità

ritorni l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri

nuovamente (cfr. Herzog/Daum, op.

cit., ad art. 33 n. 1 e segg., in particolare n. 3; sentenza Verwaltungsgericht

Bern del 13 febbraio 1996, in: BVR 1997 pag. 45 consid. 2). L'Esecutivo

cantonale dunque non poteva limitarsi a chiedere (come peraltro fatto con

scritto del 30 dicembre 2021, tre settimane prima della scadenza del termine

ricorsuale) la produzione della decisione impugnata (art. 70 cpv. 1 LPAmm), ma

avrebbe dovuto segnalare all'insorgente anche il difetto di motivazione e

offrirle la possibilità di emendare il suo esposto, richiamando la sua

attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente motivato - entro la

scadenza del termine d'impugnazione.

Fatta questa premessa, non può ad ogni modo essere seguito il

Consiglio di Stato laddove sostiene che la ricorrente avrebbe mancato il suo

obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm). Benché nel ricorso, scritto a

mano e senza l'intervento di un patrocinatore, non venga formulata

espressamente una domanda di giudizio in tal senso (come peraltro per nessuna

delle pretese avanzate), risulta comunque dalla (non facile) lettura dello

stesso che la ricorrente sostiene di aver gestito i suoi animali - quantomeno -

al meglio delle proprie possibilità e che non sia pertanto ammissibile

sottrarle la detenzione degli stessi. In sostanza dunque, ella discute pure di

come ha gestito i suoi cani e pertanto, di riflesso, della capacità e della

possibilità di detenere animali. Va poi ritenuto che l'insorgente postula in

definitiva che i tre cani le vengano restituiti. Ora, atteso che ciò non

sarebbe comunque possibile in presenza del suddetto divieto, appare del tutto

logico ritenere che l'impugnativa riguardava anche tale risoluzione e ciò

nonostante la ricorrente non faccia esplicito riferimento nel testo del ricorso

alla decisione del 7 dicembre 2021, la quale è stata comunque prodotta con il

gravame.

Ne consegue dunque che, avendo

invece dichiarato irricevibile l'impugnativa per carenza di motivazione, senza

peraltro concedere la possibilità di sanarne i vizi, l'Esecutivo cantonale è

incorso in un eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato;

gli atti devono pertanto essere retrocessi all'autorità precedente affinché si

pronunci pure sul divieto di tenuta di animali.

3.

3.1. Sulla

scorta di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve

essere accolto, annullando la decisione governativa nella misura in cui

dichiara irricevibile il ricorso avverso la decisione con cui l'UVC ha ordinato

la confisca dei tre cani (pronuncia del 29 novembre 2021, punto 3 del

dispositivo) e il divieto di tenuta di animali per un periodo minimo di due

anni (risoluzione del 7 dicembre 2021). Di conseguenza, gli atti vanno

retrocessi al Governo affinché esamini nel merito il ricorso relativamente ai

due sopracitati provvedimenti adottati dall'UVC.

3.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47

LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, rappresentata da

un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza

1.1

la decisione

del 16 marzo 2022 (n. 1224) del Consiglio di Stato è annullata laddove dichiara

irricevibile il ricorso del 29/30 dicembre 2021 di RI 1 avverso la misura di

confisca e il divieto di tenuta di animali pronunciati dall'UVC il 29 novembre

e 7 dicembre 2021;

1.2

gli atti sono

rinviati al Governo affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

Non si preleva tassa di giustizia. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'000.– a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera