52.2022.114
Ordine di sottoporsi a valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida
15 giugno 2022Italiano15 min
confronti di RI 1 un decreto di accusa - frattanto passato in giudicato - per ripetuta
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.114
Lugano
15
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 19 aprile
2022 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1491) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha ordinato di sottoporsi a una
valutazione medica specialistica della sua idoneità alla guida di veicoli a
motore;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. a. RI 1, nato il __________
1974, è titolare di una licenza di condurre.
b. Il 26 novembre 2021 è stato interrogato dalla polizia cantonale in
relazione al rinvenimento nella sua vettura di 56 g lordi di marijuana
nell'ambito di un controllo avvenuto il giorno precedente. In quell'occasione
ha ammesso di fumare regolarmente, ormai da 5 anni, circa mezzo grammo di
marijuana al giorno (suddiviso in 2/3 spinelli), per un totale di circa 180 g
all'anno, la sera (a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa), con
l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire, negando invece di avere
mai fatto uso di altre droghe (cfr. verbale d'interrogatorio annesso al
rapporto di segnalazione del 27 novembre 2021).
c. A seguito di tali
fatti, il 10 gennaio 2022 il competente procuratore pubblico ha emanato nei
confronti di RI 1 un decreto di accusa - frattanto passato in giudicato - per ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e meglio per avere, nel periodo
compreso tra febbraio 2019 e il 25 novembre 2021, consumato almeno 495 g di
marijuana e avere, il 25 novembre 2021, detenuto all'interno della propria
vettura 56 g lordi della medesima sostanza destinati al consumo personale,
proponendo una condanna a una multa di fr. 400.- (oltre alla confisca e
distruzione dello stupefacente).
B. Nel frattempo, preso
atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 23 dicembre 2021 la Sezione
della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a una valutazione
medica specialistica (a sue spese) della sua idoneità alla guida, a cura di un
medico del traffico SSML (di sua scelta). Gli ha inoltre impartito un termine
di 60 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso
di mancato rispetto, avrebbe ordinato una revoca preventiva della licenza di
condurre a tempo indeterminato. La decisione è stata resa sulla base degli art.
15d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 (LCStr; RS 741.01) e 5b cpv. 4, 11b cpv. 1 lett. a e 28a
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27
ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 30
marzo 2022 - dichiarato immediatamente esecutivo - il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso quest'ultimo provvedimento, che
ha confermato. Il Governo, pur considerando che si trattasse di un caso limite,
ha essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli
atti di polizia, da cui emergerebbe un consumo regolare e quotidiano di cannabis,
che non può più essere ritenuto moderato e controllato e che è suscettibile in
futuro di influire sull'attitudine alla guida dell'interessato.
D. Contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della
Sezione della circolazione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
In via subordinata postula il rinvio degli atti alla precedente istanza per
nuova decisione.
In sintesi, il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un
accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che dagli atti non risulta
che egli abbia mai guidato un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e che
nella sua vettura è stata rinvenuta soltanto della marijuana. Ritiene che il
suo leggero consumo di cannabis e le modalità dello stesso non siano atti a fondare
un dubbio legittimo, concreto e rilevante circa la sua idoneità alla guida. Il provvedimento
si rivelerebbe pertanto del tutto sproporzionato e lesivo della parità di
trattamento.
E. Con l'intimazione del
ricorso, il 20 aprile 2022, il giudice delegato di questo Tribunale ha ordinato
in via superprovvisionale la sospensione della decisione impugnata.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni
né sull'effetto sospensivo, né di merito.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione con argomenti di
cui si dirà, se del caso, in appresso.
G. Con la replica
l'insorgente si è riconfermato nelle sue domande e conclusioni. Delle sue
ulteriori motivazioni si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è
la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA
52.2021.202 del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati) e
rivolto contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio
irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm (considerato che
l'insorgente è tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di
mancato rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza
di condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19 maggio 2017
consid. 1.1 e rinvii; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai
state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d
cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il
conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
Considerandi
II Tribunale federale
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -
durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza
del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è
più in grado di scindere l'uso della droga
dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga
al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1,
127.
II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare,
ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di
inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il
suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità
(cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1,
1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.
2.1).
2.2
Secondo l'art. 15d cpv. 1
LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona,
quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non
esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi
(cfr. lett. a-e). Due fra questi sono
la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti
che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un
elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo
la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti
di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare
un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi
suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida
del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016
citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1,
1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011
consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della
medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto
l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo
del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio
2015.
consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto,
l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La
giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del
conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui
negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid.
2.2).
3.
3.1. In
concreto, a seguito della segnalazione di polizia di cui si è detto in
narrativa, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del
ricorrente una valutazione medica specialistica, per determinare l'esistenza o
meno di un quadro di abuso tale da diminuire la sua idoneità alla guida di
veicoli. Misura, questa, che il Governo ha tutelato, condividendo i dubbi sulla
sua attitudine alla guida scaturiti dagli atti di polizia.
L'insorgente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare un
tale provvedimento. Annotata l'assenza di precedenti relativi a un'inattitudine
alla guida e ricordato che a bordo della sua vettura è stata rinvenuta
unicamente della marijuana, rileva essenzialmente di non essere stato sorpreso
al volante sotto l'influsso di tale sostanza, che non consumerebbe mai prima o
durante la guida, ma sempre e soltanto al suo domicilio o durante delle
passeggiate attorno a casa.
3.2
Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio
del 26 novembre 2021, che ha fatto seguito al rinvenimento nella sua vettura di
56.
g lordi di marijuana, il ricorrente ha ammesso di fumare regolarmente, ormai
da 5 anni, circa mezzo grammo di tale sostanza al giorno (suddiviso in 2/3
spinelli), per un totale di circa 180 g all'anno. Ha precisato di consumare
esclusivamente la sera, a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa,
con l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire. Ha invece negato di
avere mai fatto uso di altre droghe.
Sta di fatto che, a
fronte di queste risultanze, con decisione del 10 gennaio 2022, passata in
giudicato, il procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 400.-
per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1), e meglio per
avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da febbraio 2019 al
25.
novembre 2021, intenzionalmente consumato un quantitativo complessivo di
almeno 495 grammi di marijuana nonché per avere, a __________, il 25
novembre 2021, detenuto all'interno della propria autovettura 56 grammi lordi
di marijuana, destinati al consumo personale, ma sequestrati dalla Polizia.
3.3
Ora, gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono
sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza
di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua
possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Egli ha
infatti pacificamente ammesso un consumo quotidiano, che si protrae da tempo (5
anni), di un quantitativo non trascurabile di cannabis (2/3 spinelli, per un
totale di circa 0.5 g di sostanza, ogni sera). Affermazioni, queste,
essenzialmente fatte proprie dal magistrato penale, che lo ha condannato a una
multa per contravvenzione alla LStup.
Un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, non può
più essere ritenuto moderato e basta di regola a fondare dubbi sull'idoneità
alla guida (cfr., in questo senso, STA 52.2015.476 del 2 settembre 2016 consid.
4, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2, relativa al consumo quotidiano
da 40 anni di 1 g di cannabis, pari a 2 spinelli; sentenza del Tribunale
cantonale di Friburgo n. 603 2016 15 del 17 febbraio 2016, in cui l'interessato
aveva ammesso un consumo da 3 anni di 0.5 g di cannabis al giorno, corrispondenti
ad almeno uno spinello; cfr. pure STA 52.2018.378 del 14 gennaio 2019 consid.
5.3
e 5.4, in cui l'interessato, con un precedente per guida in stato
d'inattitudine, aveva dato atto di consumare quotidianamente una sigaretta di
un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo [CBD] con un tasso di
THC inferiore all'1%). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere",
va ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto
quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die
heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in:
Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla
percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di
conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF
130.
IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; cfr. pure STA 52.2018.378 citata
consid. 5.4).
L'entità del consumo accertato in concreto va peraltro oltre a quello
oggetto delle sentenze federali e cantonali invocate dal ricorrente. Nella STF
1C_556/2012 del 23 aprile 2013, si trattava infatti di un consumo dichiarato di
4.
spinelli a settimana (e non di uno spinello, pari a 0.5 g di sostanza, al
giorno, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente), che è stato ritenuto
regolare, ma ancora moderato e controllato (cfr. consid. 2.3). Anche il caso
esaminato nella STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016 non aveva per oggetto un
consumo dichiarato con frequenza quotidiana, ma solo di natura sporadica, senza
ulteriori indizi che suscitassero dubbi riguardo all'idoneità alla guida (cfr.
consid. 3.3). Nulla il ricorrente può dedurre a suo favore nemmeno dalla STF
1C_618/2015 del 7 marzo 2016, concernente una fattispecie diversa (consumatore
solo occasionale di canapa e, in un singolo episodio, di cocaina, al quale,
alla luce dei bassi valori riscontrati in un test, non poteva neppure essere
rimproverato di avere guidato in stato d'inattitudine; cfr. consid. 3.2). Neppure
l'insorgente può prevalersi della sentenza di questo Tribunale n. 52.2017.26
del 22 maggio 2017, ritenuto come l'interessato consumasse canapa solo
saltuariamente, sotto forma di tisane contenenti dosi da 2-3 g, per un totale
di circa 15 g in un anno (cfr. consid. 3.2). A torto il ricorrente invoca
infine la STA 52.2017.47 del 22 maggio 2017: in quel caso l'interessato aveva infatti
dichiarato di fumare un paio di volte alla settimana, per un quantitativo complessivo
di circa 10 g al mese (ovvero circa 4 spinelli a settimana), ciò che non è
stato considerato sufficiente a fondare dubbi sulla sua idoneità alla guida. Tale
fattispecie è anzi stata ritenuta, di fatto, un caso limite, tant'è che il Tribunale
ha espressamente reso attento l'insorgente sul fatto che, qualora le sue
abitudini di consumo fossero aumentate (per frequenza e/o quantitativi), la sua
situazione avrebbe potuto essere rivalutata (cfr. consid. 3.2).
In concreto, le stesse dichiarazioni dell'insorgente, che fanno stato di un
consumo di canapa non occasionale, bensì durevole, per un lasso di tempo
significativo e con una frequenza quotidiana, costituiscono per contro un
indizio concreto per dubitare di una sua eventuale dipendenza dallo
stupefacente (peraltro rinvenuto anche all'interno della sua vettura) e
pertanto della sua idoneità alla guida. In queste circostanze, si giustifica
quindi approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico,
sottoponendo il ricorrente a un esame in tal senso. E questo a prescindere dal
fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e in particolare che
non sia stato sanzionato per un'eventuale guida in stato d'inattitudine (cfr.
STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2).
3.5
Ferme queste
premesse occorre concludere che la
misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15d
cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo
Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per
raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se
sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di
condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e
giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento)
rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e
cautelativo in applicazione dell'art. 30 OAC.
4.
4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
4.2
L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale volta a
concedere effetto sospensivo al gravame.
4.3
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera