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Decisione

52.2022.114

Ordine di sottoporsi a valutazione medica specialistica dell'idoneità alla guida

15 giugno 2022Italiano15 min

confronti di RI 1 un decreto di accusa - frattanto passato in giudicato - per ripetuta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.114

Lugano

15

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 19 aprile

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1491) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha ordinato di sottoporsi a una

valutazione medica specialistica della sua idoneità alla guida di veicoli a

motore;

ritenuto, in fatto

Fatti

A. a. RI 1, nato il __________

1974, è titolare di una licenza di condurre.

b. Il 26 novembre 2021 è stato interrogato dalla polizia cantonale in

relazione al rinvenimento nella sua vettura di 56 g lordi di marijuana

nell'ambito di un controllo avvenuto il giorno precedente. In quell'occasione

ha ammesso di fumare regolarmente, ormai da 5 anni, circa mezzo grammo di

marijuana al giorno (suddiviso in 2/3 spinelli), per un totale di circa 180 g

all'anno, la sera (a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa), con

l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire, negando invece di avere

mai fatto uso di altre droghe (cfr. verbale d'interrogatorio annesso al

rapporto di segnalazione del 27 novembre 2021).

c. A seguito di tali

fatti, il 10 gennaio 2022 il competente procuratore pubblico ha emanato nei

confronti di RI 1 un decreto di accusa - frattanto passato in giudicato - per ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e meglio per avere, nel periodo

compreso tra febbraio 2019 e il 25 novembre 2021, consumato almeno 495 g di

marijuana e avere, il 25 novembre 2021, detenuto all'interno della propria

vettura 56 g lordi della medesima sostanza destinati al consumo personale,

proponendo una condanna a una multa di fr. 400.- (oltre alla confisca e

distruzione dello stupefacente).

B. Nel frattempo, preso

atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 23 dicembre 2021 la Sezione

della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a una valutazione

medica specialistica (a sue spese) della sua idoneità alla guida, a cura di un

medico del traffico SSML (di sua scelta). Gli ha inoltre impartito un termine

di 60 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso

di mancato rispetto, avrebbe ordinato una revoca preventiva della licenza di

condurre a tempo indeterminato. La decisione è stata resa sulla base degli art.

15d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01) e 5b cpv. 4, 11b cpv. 1 lett. a e 28a

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 30

marzo 2022 - dichiarato immediatamente esecutivo - il Consiglio di Stato ha

respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso quest'ultimo provvedimento, che

ha confermato. Il Governo, pur considerando che si trattasse di un caso limite,

ha essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli

atti di polizia, da cui emergerebbe un consumo regolare e quotidiano di cannabis,

che non può più essere ritenuto moderato e controllato e che è suscettibile in

futuro di influire sull'attitudine alla guida dell'interessato.

D. Contro il predetto

giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della

Sezione della circolazione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

In via subordinata postula il rinvio degli atti alla precedente istanza per

nuova decisione.

In sintesi, il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un

accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che dagli atti non risulta

che egli abbia mai guidato un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e che

nella sua vettura è stata rinvenuta soltanto della marijuana. Ritiene che il

suo leggero consumo di cannabis e le modalità dello stesso non siano atti a fondare

un dubbio legittimo, concreto e rilevante circa la sua idoneità alla guida. Il provvedimento

si rivelerebbe pertanto del tutto sproporzionato e lesivo della parità di

trattamento.

E. Con l'intimazione del

ricorso, il 20 aprile 2022, il giudice delegato di questo Tribunale ha ordinato

in via superprovvisionale la sospensione della decisione impugnata.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni

né sull'effetto sospensivo, né di merito.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione con argomenti di

cui si dirà, se del caso, in appresso.

G. Con la replica

l'insorgente si è riconfermato nelle sue domande e conclusioni. Delle sue

ulteriori motivazioni si dirà, per quanto necessario, più avanti.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è

la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA

52.2021.202 del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati) e

rivolto contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio

irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm (considerato che

l'insorgente è tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di

mancato rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza

di condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19 maggio 2017

consid. 1.1 e rinvii; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1), è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai

state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d

cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il

conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).

Considerandi

II Tribunale federale

reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi

altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -

durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza

del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il

consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia

suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.

L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è

più in grado di scindere l'uso della droga

dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga

al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1,

127.

II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare,

ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di

inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità

(cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1,

1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.

2.1).

2.2

Secondo l'art. 15d cpv. 1

LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona,

quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non

esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi

(cfr. lett. a-e). Due fra questi sono

la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti

che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un

elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo

la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti

di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare

un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi

suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida

del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016

citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1,

1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011

consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della

medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto

l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo

del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio

2015.

consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto,

l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La

giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del

conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui

negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid.

2.2).

3.

3.1. In

concreto, a seguito della segnalazione di polizia di cui si è detto in

narrativa, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del

ricorrente una valutazione medica specialistica, per determinare l'esistenza o

meno di un quadro di abuso tale da diminuire la sua idoneità alla guida di

veicoli. Misura, questa, che il Governo ha tutelato, condividendo i dubbi sulla

sua attitudine alla guida scaturiti dagli atti di polizia.

L'insorgente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare un

tale provvedimento. Annotata l'assenza di precedenti relativi a un'inattitudine

alla guida e ricordato che a bordo della sua vettura è stata rinvenuta

unicamente della marijuana, rileva essenzialmente di non essere stato sorpreso

al volante sotto l'influsso di tale sostanza, che non consumerebbe mai prima o

durante la guida, ma sempre e soltanto al suo domicilio o durante delle

passeggiate attorno a casa.

3.2

Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio

del 26 novembre 2021, che ha fatto seguito al rinvenimento nella sua vettura di

56.

g lordi di marijuana, il ricorrente ha ammesso di fumare regolarmente, ormai

da 5 anni, circa mezzo grammo di tale sostanza al giorno (suddiviso in 2/3

spinelli), per un totale di circa 180 g all'anno. Ha precisato di consumare

esclusivamente la sera, a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa,

con l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire. Ha invece negato di

avere mai fatto uso di altre droghe.

Sta di fatto che, a

fronte di queste risultanze, con decisione del 10 gennaio 2022, passata in

giudicato, il procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 400.-

per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1), e meglio per

avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da febbraio 2019 al

25.

novembre 2021, intenzionalmente consumato un quantitativo complessivo di

almeno 495 grammi di marijuana nonché per avere, a __________, il 25

novembre 2021, detenuto all'interno della propria autovettura 56 grammi lordi

di marijuana, destinati al consumo personale, ma sequestrati dalla Polizia.

3.3

Ora, gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono

sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza

di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua

possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Egli ha

infatti pacificamente ammesso un consumo quotidiano, che si protrae da tempo (5

anni), di un quantitativo non trascurabile di cannabis (2/3 spinelli, per un

totale di circa 0.5 g di sostanza, ogni sera). Affermazioni, queste,

essenzialmente fatte proprie dal magistrato penale, che lo ha condannato a una

multa per contravvenzione alla LStup.

Un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, non può

più essere ritenuto moderato e basta di regola a fondare dubbi sull'idoneità

alla guida (cfr., in questo senso, STA 52.2015.476 del 2 settembre 2016 consid.

4, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2, relativa al consumo quotidiano

da 40 anni di 1 g di cannabis, pari a 2 spinelli; sentenza del Tribunale

cantonale di Friburgo n. 603 2016 15 del 17 febbraio 2016, in cui l'interessato

aveva ammesso un consumo da 3 anni di 0.5 g di cannabis al giorno, corrispondenti

ad almeno uno spinello; cfr. pure STA 52.2018.378 del 14 gennaio 2019 consid.

5.3

e 5.4, in cui l'interessato, con un precedente per guida in stato

d'inattitudine, aveva dato atto di consumare quotidianamente una sigaretta di

un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo [CBD] con un tasso di

THC inferiore all'1%). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere",

va ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto

quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die

heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in:

Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla

percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di

conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF

130.

IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; cfr. pure STA 52.2018.378 citata

consid. 5.4).

L'entità del consumo accertato in concreto va peraltro oltre a quello

oggetto delle sentenze federali e cantonali invocate dal ricorrente. Nella STF

1C_556/2012 del 23 aprile 2013, si trattava infatti di un consumo dichiarato di

4.

spinelli a settimana (e non di uno spinello, pari a 0.5 g di sostanza, al

giorno, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente), che è stato ritenuto

regolare, ma ancora moderato e controllato (cfr. consid. 2.3). Anche il caso

esaminato nella STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016 non aveva per oggetto un

consumo dichiarato con frequenza quotidiana, ma solo di natura sporadica, senza

ulteriori indizi che suscitassero dubbi riguardo all'idoneità alla guida (cfr.

consid. 3.3). Nulla il ricorrente può dedurre a suo favore nemmeno dalla STF

1C_618/2015 del 7 marzo 2016, concernente una fattispecie diversa (consumatore

solo occasionale di canapa e, in un singolo episodio, di cocaina, al quale,

alla luce dei bassi valori riscontrati in un test, non poteva neppure essere

rimproverato di avere guidato in stato d'inattitudine; cfr. consid. 3.2). Neppure

l'insorgente può prevalersi della sentenza di questo Tribunale n. 52.2017.26

del 22 maggio 2017, ritenuto come l'interessato consumasse canapa solo

saltuariamente, sotto forma di tisane contenenti dosi da 2-3 g, per un totale

di circa 15 g in un anno (cfr. consid. 3.2). A torto il ricorrente invoca

infine la STA 52.2017.47 del 22 maggio 2017: in quel caso l'interessato aveva infatti

dichiarato di fumare un paio di volte alla settimana, per un quantitativo complessivo

di circa 10 g al mese (ovvero circa 4 spinelli a settimana), ciò che non è

stato considerato sufficiente a fondare dubbi sulla sua idoneità alla guida. Tale

fattispecie è anzi stata ritenuta, di fatto, un caso limite, tant'è che il Tribunale

ha espressamente reso attento l'insorgente sul fatto che, qualora le sue

abitudini di consumo fossero aumentate (per frequenza e/o quantitativi), la sua

situazione avrebbe potuto essere rivalutata (cfr. consid. 3.2).

In concreto, le stesse dichiarazioni dell'insorgente, che fanno stato di un

consumo di canapa non occasionale, bensì durevole, per un lasso di tempo

significativo e con una frequenza quotidiana, costituiscono per contro un

indizio concreto per dubitare di una sua eventuale dipendenza dallo

stupefacente (peraltro rinvenuto anche all'interno della sua vettura) e

pertanto della sua idoneità alla guida. In queste circostanze, si giustifica

quindi approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico,

sottoponendo il ricorrente a un esame in tal senso. E questo a prescindere dal

fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e in particolare che

non sia stato sanzionato per un'eventuale guida in stato d'inattitudine (cfr.

STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2).

3.5

Ferme queste

premesse occorre concludere che la

misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15d

cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo

Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per

raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se

sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di

condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e

giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento)

rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e

cautelativo in applicazione dell'art. 30 OAC.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

4.2

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale volta a

concedere effetto sospensivo al gravame.

4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera