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Decisione

52.2022.117

Dipendente cantonale. Stipendio in seguito a promozione

25 marzo 2024Italiano22 min

I. Degli atti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.117

Lugano

25

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 27 aprile

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n.1544) del

Consiglio di Stato che l'ha promossa alla funzione di Capo ufficio presso la

Divisione delle contribuzioni e l'ha iscritta nella classe 14 dell'organico

con 11 aumenti;

ritenuto, in

fatto

A. Dal 1° maggio 2015, RI

1 è stata nominata quale perita fiscale presso la Divisione delle contribuzioni

del Dipartimento delle finanze e dell'economia e iscritta nella classe 32 della

scala stipendi con 13 aumenti secondo il sistema salariale vigente fino al 31

dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). La stessa è stata attribuita

all'Ufficio tassazione delle persone giuridiche, con sede di servizio a __________.

B. Dal 1° gennaio 2018,

con il passaggio al nuovo modello retributivo stabilito dalla legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300), la dipendente è stata inserita nella classe 11 con 10 aumenti,

sempre nella funzione di perita fiscale.

C. RI 1 ha quindi

beneficiato degli usuali aumenti annuali all'interno della classe 11

raggiungendo, il 1° gennaio 2022, 14 aumenti.

D. RI 1 ha partecipato

con successo al concorso per l'assunzione di un capoufficio presso l'Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (pubblicato sul FU n. 195 del 27 ottobre

2021, pag. 3) e pertanto, con risoluzione del 30 marzo 2022, il Consiglio di

Stato l'ha promossa in questa funzione e l'ha iscritta nella classe 14 con 11

aumenti.

E. Contro la predetta

decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1,

chiedendo che le siano riconosciuti almeno 21 aumenti per tenere conto dei suoi

anni di esperienza pregressa nell'Amministrazione e in società di primo piano

(in totale 26, di cui 6 conteggiati con coefficiente 0.4 e 4 con coefficiente

0.6). Sostiene innanzitutto di essere già stata penalizzata al momento

dell'assunzione nel 2015. Lo stipendio accordatole dall'autorità di nomina sarebbe

incongruo per rapporto alle sue responsabilità: lo stesso sarebbe infatti

inferiore a quello di due capi gruppo e quattro periti fiscali. Ciò

dimostrerebbe l'esistenza di una disparità di trattamento.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione

delle risorse umane, secondo cui lo stipendio è stato correttamente fissato

sulla base delle normative vigenti in materia di promozione dei collaboratori.

Per stabilire lo stipendio in seguito alla promozione, l'autorità ha applicato

l'art. 54 cpv. 4 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017

(RDSt; RL 173.110) secondo cui il nuovo salario è calcolato in base all'importo

dell'ultimo, maggiorato di un aumento. Prima della promozione, la dipendente,

in classe 11 con 14 aumenti, percepiva uno stipendio di fr. 130'157.95. A

questo importo l'autorità ha aggiunto fr. 13'000.- in applicazione della risoluzione

governativa n. 2491 del 22 maggio 2019 in materia di promozione a funzioni

dirigenziali (RG n. 2491), giungendo così a fr. 143'157.95. Essa è quindi stata

inserita in classe 14 con 11 aumenti (fr. 143'443.95). L'esperienza pregressa

dell'insorgente è stata considerata al momento della sua assunzione. In ogni

caso, gli anni di esperienza lavorativa vantati dall'insorgente non concernono

posizioni di conduzione paragonabili a quelli di capo ufficio che le avrebbero

semmai permesso di beneficiare di maggiori aumenti.

G. Con la replica

l'insorgente ribadisce le proprie tesi. Alle argomentazioni della SRU obietta

di avere ricoperto un ruolo di conduzione per oltre 10 anni, nella funzione di

manager e senior-manager presso un'importante azienda. Sostiene inoltre che la

sua promozione da perita fiscale a capoufficio ha comportato il passaggio a un

livello gerarchico di due ranghi superiori, superando la posizione (intermedia)

di capo gruppo. Secondo il dispositivo n. 3 della RG n. 2491, questo aspetto

meriterebbe di essere considerato nel calcolo dello stipendio di partenza con

l'attribuzione di un importo ulteriore.

H. Con la duplica, la SRU

conferma la propria posizione con precisazioni che saranno riprese, per quanto

necessario, in appresso.

Fatti

I. Degli atti

istruttori esperiti dal giudice delegato e delle prese di posizione delle parti

si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva

della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione richiamata dal giudice delegato (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente

lamenta di essere già stata penalizzata al momento della sua assunzione nel

2015.

nel riconoscimento dei suoi anni di esperienza professionale precedente.

Tali doglianze vanno d'acchito respinte senza che occorra pronunciarsi sul

quesito di sapere se esse siano tempestive. L'insorgente non arriva infatti a

sostanziare che nel fissare il suo stipendio in classe 32 con 13 aumenti

l'autorità non abbia tenuto correttamente conto della sua esperienza

lavorativa. La stessa, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 70

LPAmm), si limita a una censura generica senza quantificare gli aumenti a cui,

secondo il sistema salariale allora in vigore, avrebbe a suo dire avuto

diritto. La fissazione dello stesso è infatti rimessa all'apprezzamento dell'autorità

di nomina, che valuta, tra le altre cose, la pertinenza dell'esperienza

pregressa con la funzione che il dipendente assunto è chiamato a svolgere (art.

7.

cpv. 1 e 2 vLStip). Tanto più che, estrapolando dalla tabella proposta

dall'insorgente i dati relativi al periodo antecedente la nomina, si giunge a

un risultato di 14.8 ipotetici aumenti. La differenza rispetto ai 13 aumenti

riconosciutile non è pertanto decisiva da far ritenere insostenibile il suo

salario iniziale. D'altro canto, l'insorgente azzarda un paragone improprio tra

il numero di aumenti pretesi (14.8) e quelli a cui avrebbe avuto ipoteticamente

diritto nel 2016 se fosse già stata in vigore la nuova scala stipendi

(procedendo a ritroso, ipotizza che si sarebbe trovata in classe 11+9). La

stessa dimentica tuttavia che il numero di aumenti raggiunto nel 2018 al

momento del passaggio al nuovo sistema retributivo non corrisponde agli anni di

esperienza lavorativa, ma deriva da una conversione dal vecchio modello

salariale. Posizione, nella nuova scala salariale, che l'insorgente non ha

peraltro contestato (cfr. decisione del 22 novembre 2017 del Consiglio di

Stato, comunicata all'insorgente il 29 novembre 2017, prodotta dalla SRU sub

doc. 4). Con la replica, la ricorrente sostiene inoltre in modo assai generico

di essere stata penalizzata al momento dell'assunzione in quanto le è stata

assegnata la classe 32, quando la pianta organica a quel momento in vigore

prevedeva, per la funzione di perito fiscale, le classi di stipendio 32 (35).

La stessa non spiega tuttavia per quale ragione l'autorità di nomina avrebbe

dovuto inserirla in una classe superiore alla 32, ritenuto che la legge

stabiliva che lo stipendio iniziale corrispondeva di principio al minimo della

classe prevista per la rispettiva funzione (art. 7 cpv. 1 vLStip), mentre

notoriamente la promozione alle classi tra parentesi avveniva solo dopo il

raggiungimento del massimo della classe precedente, in modo non automatico

(cfr. art. 10 vLStip e le direttive adottate in merito dal Consiglio di Stato,

in particolare, per le funzioni della Divisione delle contribuzioni, la

risoluzione governativa n. 5398 del 23 ottobre 2007).

3.

3.1. Per l'art.

9.

cpv. 1 LStip lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e

corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per

la rispettiva funzione. L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3, stabilisce

nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di

candidati con esperienza. Essa può stabilire un salario iniziale maggiore

quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una

funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e

condizioni particolari (cpv. 4).

L'art. 15 cpv. 1 LStip

definisce la promozione come il passaggio individuale da una funzione a

un'altra di grado superiore. La stessa, soggiunge il cpv. 2, può avvenire in

seguito a:

a) occupazione di

una funzione superiore resasi vacante;

b) mutamento

significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica

della funzione.

Il cpv. 3 della norma

prevede che in caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato

secondo l'art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello

precedente, maggiorato di un aumento annuo.

3.2

Il Consiglio di

Stato ha disciplinato i principi applicabili per la fissazione dello stipendio

iniziale all'art. 51 LStip. In particolare, il cpv. 3 prescrive che gli anni

interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a

partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. Per gli

impiegati, precisa il cpv. 4 della norma, gli anni di esperienza utile sono

conteggiati nel seguente modo:

- esperienza

analoga alla funzione: coefficiente 1;

- esperienza

parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0.4-0.6 in base alla

valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del

Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono

ponderati con un coefficiente 0.

Gli anni di esperienza

pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto

allo stipendio iniziale (cpv. 5).

L'art. 54 RDSt regola

le promozioni. Il cpv. 4 nella norma stabilisce che in caso di promozione,

riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è

calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di un

aumento, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe. Richiamato

l'art. 54 cpv. 4 RDSt e rilevata l'esigenza di prevedere disposizioni

specifiche per la promozione a funzioni dirigenziali oppure funzioni con significativi

compiti di gestione di gruppi, che comportano un importante aumento e mutazione

delle responsabilità, il Governo ha emanato la citata RG n. 2491 in cui ha

stabilito che nei casi di promozione sottoelencati possono essere definiti i

seguenti importi annuali di riferimento (dispositivo n. 1):

- alle

funzioni dirigenziali dalla classe 9 fino alla classe 13, fr. 6'500.-;

- alle

funzioni dirigenziali dalla classe 14 alla classe 16, fr. 13'000.-;

- alle

funzioni dirigenziali nelle classi 17 e 18, fr. 19'500.-, inserimento nella

classe di riferimento con almeno 15 aumenti;

- alle

funzioni dirigenziali nella classe 19, fr. 13'000.-;

- alle

funzioni di capo servizio e altri responsabili di piccoli gruppi, fr. 3'900.-.

Il Consiglio di Stato

ha inoltre previsto che in caso di promozione a un livello gerarchico

superiore, superando uno o più livelli precedenti, gli importi di cui sopra possono

essere riconosciuti cumulativamente (dispositivo n. 3).

4.

4.1. La

ricorrente ritiene che il salario assegnatole con la nomina a capo ufficio (fr.

143'441.-) non sia adeguato alla funzione svolta e alle sue responsabilità,

siccome inferiore a quello di sei suoi sottoposti. Si tratta di tre capi

gruppo, al massimo della classe 12, che percepiscono uno stipendio annuo di fr.

154'349.-, due periti fiscali con un salario di fr. 146'328.- equivalente al

massimo della classe 11 e un perito fiscale in classe 11 con 23 aumenti che guadagna

fr. 144'788.

La ricorrente ritiene quindi che le debbano essere riconosciuti gli anni di

esperienza lavorativa pregressa (dal 1993 al momento della nomina come capo

ufficio), per un totale di 20.8 aumenti, che arrotonda a 21.

4.2

L'Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche impiega 49 collaboratori ed è diretto

dall'insorgente nella sua veste di capo ufficio, in classe 14. L'Ufficio è

diviso in quattro gruppi, uno di 9 collaboratori, gli altri di 11

collaboratori. Ognuno di questi è guidato da un perito capo gruppo, in classe

12, a cui sono sottoposti i periti fiscali (classe 11) e gli ispettori fiscali

(dalla classe 6 alla classe 9). Affiancano questi gruppi i servizi centrali,

con un effettivo di sei collaboratori (un segretario II in classe 4, un

segretario aggiunto in classe 3, tre collaboratori amministrativi in classe 2 e

un tassatore in classe 5).

4.3

Fino al 31 marzo

2022.

l'insorgente occupava la posizione di perita fiscale presso l'Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche. Avendo partecipato con successo al

relativo concorso pubblico, la stessa è stata designata capo del predetto

ufficio. Tale operazione ha comportato il passaggio da una funzione subordinata

a una superiore all'interno dello stesso ufficio. Non vi è dubbio che la stessa

configuri una promozione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 e 2 lett. a LStip

L'art. 15 cpv. 3 LStip rinvia

all'art. 9 LStip per il calcolo dello stipendio in caso di promozione. Da ciò

si deduce che di regola il dipendente andrebbe inserito al minimo della classe

salariale stabilita per la nuova funzione (art. 9 cpv. 1 LStip). Sennonché,

l'art. 15 cpv. 3 LStip fissa pure il principio secondo cui il nuovo stipendio

non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo. Il

rinvio all'art. 9 LStip permette anche di contemplare la possibilità di

attribuire uno stipendio maggiore al minimo, a seconda delle circostanze (art. 9

cpv. 3 e 4 LStip). Il legislatore ha delegato all'autorità di nomina la facoltà

di stabilire nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale

dei candidati con esperienza, ciò che il Consiglio di Stato ha fatto all'art.

51.

LStip per quanto attiene allo stipendio iniziale dei nuovi assunti. Avendo

esso trattato i casi di promozione separatamente (art. 54 LStip), si deduce che

esso ha voluto senz'altro escludere l'applicazione del meccanismo secondo cui

gli anni di esperienza lavorativa pregressa danno diritto a un certo numero di

aumenti annuali a queste fattispecie. Si può infatti partire dal presupposto

che gli anni di esperienza lavorativa precedente sono già stati considerati al

momento dell'assunzione, mentre gli anni di servizio presso l'Amministrazione

cantonale hanno permesso gli usuali avanzamenti di carriera (cfr. STA 52.2019.374

del 14 novembre 2019). Ciò non toglie che l'autorità di nomina, che detiene

ampio potere di apprezzamento in questo ambito, è libera di riconoscere uno

stipendio maggiore qualora circostanze particolari lo giustifichino (art. 9

cpv. 4 LStip). Tant'è che il Consiglio di Stato si è riservato di adottare

specifiche risoluzioni (art. 54 cpv. 4 RDSt), tra cui la menzionata RG n. 2491

con cui ha previsto correttivi nei casi di promozione a funzioni dirigenziali.

4.4

Poste queste

premesse, nel caso concreto la ricorrente non può vantare un diritto a che i

suoi anni di esperienza pregressa le siano riconosciuti con corrispondenti

aumenti annuali all'interno della nuova classe raggiunta a seguito della

promozione. L'autorità di nomina ha in ogni caso dato atto dell'esigenza di

assegnare uno stipendio maggiore di quello risultante dall'applicazione dell'art.

54.

cpv. 4 LStip. Resta pertanto da esaminare se lo stesso sia sostenibile e

conforme al principio della parità di trattamento.

5.

L'insorgente

chiede che le sia conferito un adeguamento maggiore a quello (fr. 13'000.-) che

le è stato riconosciuto ai fini del calcolo del nuovo stipendio in applicazione

della RG n. 2491. Più precisamente, domanda che le sia accordato

cumulativamente l'importo di fr. 6'500.- come previsto dal dispositivo n. 3

della predetta risoluzione.

Come sopra esposto, la

ricorrente è passata dalla posizione di perita a quella di capoufficio. Tra le

due posizioni, come evidenzia l'insorgente, vi è quella di capo gruppo, per cui

la pianta organica prevede la classe di stipendio 12. A ragione pertanto

l'insorgente sostiene di aver oltrepassato un livello gerarchico intermedio,

ciò che consentirebbe all'autorità di nomina, secondo la citata direttiva, di

cumulare gli importi. Sulle ragioni della mancata concessione dell'incremento

di fr. 6'500.- allo stipendio di partenza, l'autorità è rimasta silente. Pur tenendo

conto del vasto potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina in

ambito salariale, non ci si può esimere dal rilevare che la situazione

retributiva all'interno dell'Ufficio esposta dall'insorgente, su cui l'autorità

non ha eccepito alcunché, dimostra che il correttivo applicato (fr. 13'000.-)

ha permesso solo in parte di riconoscere le accresciute responsabilità

dell'insorgente nel suo nuovo ruolo. La stessa si trova infatti a dirigere tre

capi gruppo che percepiscono uno stipendio annuo di fr. 10'908.- più elevato

del suo, nonché tre periti fiscali meglio retribuiti di lei, pur ricoprendo la

sua precedente funzione. Il passaggio diretto da perito fiscale a capoufficio

non ha pertanto trovato un proporzionato riscontro nella retribuzione, ciò che

dimostra la necessità di concedere anche l'importo di fr. 6'500.- ai fini del

calcolo del nuovo stipendio.

Il nuovo salario

dell'insorgente a decorrere dal 1° aprile 2022 va quindi ricalcolato

aggiungendo al salario di partenza (fr. 130'157.95) gli importi di fr. 13'000.-

e fr. 6'500.-, per giungere a fr. 149'657.95. La medesima va quindi inserita in

classe 14 con 14 aumenti (fr. 151'575.-).

6.

Con lo stipendio

così stabilito, l'insorgente si trova ad essere la terza persona meglio pagata

dell'Ufficio, dopo i due capi gruppo al massimo della classe 12. Tale

situazione non appare comunque lesiva del principio della parità di

trattamento, per i motivi che seguono.

6.1

Per prassi

costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini

generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun

fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che

presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario

un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente

essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel

che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201

consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193

consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid.

3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen

Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice

Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,

ZBl 2004, pag. 1 seg.).

6.2

Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i

dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.

Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale

nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve

allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due

categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione

per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.

3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel

rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti

fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici

possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per

definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1

con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA

52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su

motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA

52.2012.184

del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de

rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non

risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi

quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le

qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le

prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del

dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321

consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre

circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente,

possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di

salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il

reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure

delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65

consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17

aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,

op. cit., pag. 836 e segg.).

6.3

La giurisprudenza ha ammesso in diversi casi differenze salariali

stabilite dall'ente pubblico, segnatamente in caso di cambiamenti nel sistema

di classificazione delle funzioni che possono avere come effetto che impiegati

che svolgono la stessa attività percepiscono una retribuzione superiore a

dipendenza della data di assunzione. Il fatto che il dipendente assunto dopo

possa beneficiare di un trattamento migliore rispetto a quelli già in carica

non permette d'acchito di concludere, in assenza di altri elementi, per una

disparità di trattamento contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost. Pur nel rispetto

della libertà di organizzazione riservata allo Stato in quanto datore di lavoro

di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad esempio da condizioni

del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente pubblico, possono

essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti accettabili. Limiti che

non è possibile stabilire in astratto, ma che devono essere valutati caso per

caso prendendo a paragone situazioni analoghe (DTF 118 Ia 245 consid. 5d; STF

8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con riferimento alla STF

8C_969/2012 del 2 aprile 2013). Inoltre, il carattere temporaneo di una

disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo è una delle

circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della legittimità

della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6 febbraio 2004

consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha considerato

ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una differenza di

salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a seguito del

blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta nell'ambito

dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che prevedeva un

inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in cui ha

comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese (STF

2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale ha

tutelato la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano considerato

accettabile una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per diversi anni tra

docenti toccati da una misura di risparmio sotto forma di periodi di attesa

nell'evoluzione salariale e insegnanti assunti dopo che il provvedimento era

stato abolito, essendo la durata degli effetti di tali provvedimenti attenuata

dalla relativamente modesta entità della minor retribuzione (STF 2P.70/2004 del

17.

gennaio 2005 e rinvii). L'Alta Corte ha inoltre ritenuto accettabile una

differenza di salario del 4% che si sarebbe riassorbita dopo diversi anni, al

raggiungimento del massimo della classe, tra docenti assunti prima e dopo

l'introduzione del riconoscimento degli anni dedicati alla cura dei figli nella

determinazione del salario (STF 8C_649/2010 del 1° marzo 2011 consid. 7.5 e

segg. con riferimento alla STF 2P.41/2004 del 21 giugno 2004).

Il Tribunale federale ha anche tutelato una differenza di onorario nel Canton

Zurigo del 13% da un lato fra i giudici di appello e amministrativi e da un

altro lato i giudici delle assicurazioni sociali, pur essendo, seppur con un

ruolo diverso di grado e di giurisdizione, tutti magistrati componenti

tribunali superiori cantonali secondo l'art. 86 cpv. 2 LTF (DTF 138 I 321

consid. 6).

Nell'ambito del passaggio alla nuova scala salariale dei dipendenti dello Stato

del Canton Ticino, il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di

tutelare differenze di salario tra i dipendenti in carica e quelli assunti

posteriormente alla modifica legislativa (STA 52.2018.362 del 19 dicembre 2019,

52.2018.30

del 14 dicembre 2018, confermata da STF 8C_104/2019).

6.4

L'insorgente si

trova in una classe salariale più alta rispetto a quella dei suoi sottoposti.

La sua carriera in classe 14 potrà quindi avanzare fino a uno stipendio annuo

di fr. 174'814.- secondo la scala attuale, mentre i capi gruppo hanno già

raggiunto il massimo previsto per la loro classe (fr. 158'208.- con la scala

stipendi 2024). Nell'arco di due anni dalla promozione, il salario della

ricorrente avrà già superato quello dei due predetti dipendenti (fr. 159'996.-

corrispondenti alla classe 14 con 16 aumenti). Già per questo motivo, la

differenza tra i due ruoli e le rispettive responsabilità trova adeguato

riscontro nella retribuzione. La censura di violazione del principio della

parità di trattamento cade quindi nel vuoto. Va pure disattesa la tesi dell'insorgente,

che intravede una disparità di trattamento nei confronti del precedente capo

ufficio, che si trovava in classe 14 con 22 aumenti. L'insorgente confronta

infatti impropriamente la propria posizione all'inizio della sua carriera quale

capo ufficio a quella del suo predecessore, senza tenere in considerazione

l'evoluzione della carriera di quest'ultimo. Le due situazioni non sono

pertanto paragonabili.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

rettificata nel senso che la ricorrente è iscritta nella classe 14

dell'organico con 14 aumenti.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico dello Stato e della ricorrente secondo il reciproco

grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla

ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione impugnata è rettificata nel senso che dal 1° aprile 2022 RI 1 è

iscritta nella classe 14 dell'organico con 14 aumenti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato in misura di fr. 800.- e

della ricorrente per fr. 1'000.-. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato

in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera