52.2022.117
Dipendente cantonale. Stipendio in seguito a promozione
25 marzo 2024Italiano22 min
I. Degli atti
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.117
Lugano
25
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 aprile
2022 di
RI
1
contro
la decisione del 30 marzo 2022 (n.1544) del
Consiglio di Stato che l'ha promossa alla funzione di Capo ufficio presso la
Divisione delle contribuzioni e l'ha iscritta nella classe 14 dell'organico
con 11 aumenti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 1° maggio 2015, RI
1 è stata nominata quale perita fiscale presso la Divisione delle contribuzioni
del Dipartimento delle finanze e dell'economia e iscritta nella classe 32 della
scala stipendi con 13 aumenti secondo il sistema salariale vigente fino al 31
dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255). La stessa è stata attribuita
all'Ufficio tassazione delle persone giuridiche, con sede di servizio a __________.
B. Dal 1° gennaio 2018,
con il passaggio al nuovo modello retributivo stabilito dalla legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300), la dipendente è stata inserita nella classe 11 con 10 aumenti,
sempre nella funzione di perita fiscale.
C. RI 1 ha quindi
beneficiato degli usuali aumenti annuali all'interno della classe 11
raggiungendo, il 1° gennaio 2022, 14 aumenti.
D. RI 1 ha partecipato
con successo al concorso per l'assunzione di un capoufficio presso l'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (pubblicato sul FU n. 195 del 27 ottobre
2021, pag. 3) e pertanto, con risoluzione del 30 marzo 2022, il Consiglio di
Stato l'ha promossa in questa funzione e l'ha iscritta nella classe 14 con 11
aumenti.
E. Contro la predetta
decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1,
chiedendo che le siano riconosciuti almeno 21 aumenti per tenere conto dei suoi
anni di esperienza pregressa nell'Amministrazione e in società di primo piano
(in totale 26, di cui 6 conteggiati con coefficiente 0.4 e 4 con coefficiente
0.6). Sostiene innanzitutto di essere già stata penalizzata al momento
dell'assunzione nel 2015. Lo stipendio accordatole dall'autorità di nomina sarebbe
incongruo per rapporto alle sue responsabilità: lo stesso sarebbe infatti
inferiore a quello di due capi gruppo e quattro periti fiscali. Ciò
dimostrerebbe l'esistenza di una disparità di trattamento.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione
delle risorse umane, secondo cui lo stipendio è stato correttamente fissato
sulla base delle normative vigenti in materia di promozione dei collaboratori.
Per stabilire lo stipendio in seguito alla promozione, l'autorità ha applicato
l'art. 54 cpv. 4 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017
(RDSt; RL 173.110) secondo cui il nuovo salario è calcolato in base all'importo
dell'ultimo, maggiorato di un aumento. Prima della promozione, la dipendente,
in classe 11 con 14 aumenti, percepiva uno stipendio di fr. 130'157.95. A
questo importo l'autorità ha aggiunto fr. 13'000.- in applicazione della risoluzione
governativa n. 2491 del 22 maggio 2019 in materia di promozione a funzioni
dirigenziali (RG n. 2491), giungendo così a fr. 143'157.95. Essa è quindi stata
inserita in classe 14 con 11 aumenti (fr. 143'443.95). L'esperienza pregressa
dell'insorgente è stata considerata al momento della sua assunzione. In ogni
caso, gli anni di esperienza lavorativa vantati dall'insorgente non concernono
posizioni di conduzione paragonabili a quelli di capo ufficio che le avrebbero
semmai permesso di beneficiare di maggiori aumenti.
G. Con la replica
l'insorgente ribadisce le proprie tesi. Alle argomentazioni della SRU obietta
di avere ricoperto un ruolo di conduzione per oltre 10 anni, nella funzione di
manager e senior-manager presso un'importante azienda. Sostiene inoltre che la
sua promozione da perita fiscale a capoufficio ha comportato il passaggio a un
livello gerarchico di due ranghi superiori, superando la posizione (intermedia)
di capo gruppo. Secondo il dispositivo n. 3 della RG n. 2491, questo aspetto
meriterebbe di essere considerato nel calcolo dello stipendio di partenza con
l'attribuzione di un importo ulteriore.
H. Con la duplica, la SRU
conferma la propria posizione con precisazioni che saranno riprese, per quanto
necessario, in appresso.
Fatti
I. Degli atti
istruttori esperiti dal giudice delegato e delle prese di posizione delle parti
si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva
della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione richiamata dal giudice delegato (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
L'insorgente
lamenta di essere già stata penalizzata al momento della sua assunzione nel
2015.
nel riconoscimento dei suoi anni di esperienza professionale precedente.
Tali doglianze vanno d'acchito respinte senza che occorra pronunciarsi sul
quesito di sapere se esse siano tempestive. L'insorgente non arriva infatti a
sostanziare che nel fissare il suo stipendio in classe 32 con 13 aumenti
l'autorità non abbia tenuto correttamente conto della sua esperienza
lavorativa. La stessa, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 70
LPAmm), si limita a una censura generica senza quantificare gli aumenti a cui,
secondo il sistema salariale allora in vigore, avrebbe a suo dire avuto
diritto. La fissazione dello stesso è infatti rimessa all'apprezzamento dell'autorità
di nomina, che valuta, tra le altre cose, la pertinenza dell'esperienza
pregressa con la funzione che il dipendente assunto è chiamato a svolgere (art.
7.
cpv. 1 e 2 vLStip). Tanto più che, estrapolando dalla tabella proposta
dall'insorgente i dati relativi al periodo antecedente la nomina, si giunge a
un risultato di 14.8 ipotetici aumenti. La differenza rispetto ai 13 aumenti
riconosciutile non è pertanto decisiva da far ritenere insostenibile il suo
salario iniziale. D'altro canto, l'insorgente azzarda un paragone improprio tra
il numero di aumenti pretesi (14.8) e quelli a cui avrebbe avuto ipoteticamente
diritto nel 2016 se fosse già stata in vigore la nuova scala stipendi
(procedendo a ritroso, ipotizza che si sarebbe trovata in classe 11+9). La
stessa dimentica tuttavia che il numero di aumenti raggiunto nel 2018 al
momento del passaggio al nuovo sistema retributivo non corrisponde agli anni di
esperienza lavorativa, ma deriva da una conversione dal vecchio modello
salariale. Posizione, nella nuova scala salariale, che l'insorgente non ha
peraltro contestato (cfr. decisione del 22 novembre 2017 del Consiglio di
Stato, comunicata all'insorgente il 29 novembre 2017, prodotta dalla SRU sub
doc. 4). Con la replica, la ricorrente sostiene inoltre in modo assai generico
di essere stata penalizzata al momento dell'assunzione in quanto le è stata
assegnata la classe 32, quando la pianta organica a quel momento in vigore
prevedeva, per la funzione di perito fiscale, le classi di stipendio 32 (35).
La stessa non spiega tuttavia per quale ragione l'autorità di nomina avrebbe
dovuto inserirla in una classe superiore alla 32, ritenuto che la legge
stabiliva che lo stipendio iniziale corrispondeva di principio al minimo della
classe prevista per la rispettiva funzione (art. 7 cpv. 1 vLStip), mentre
notoriamente la promozione alle classi tra parentesi avveniva solo dopo il
raggiungimento del massimo della classe precedente, in modo non automatico
(cfr. art. 10 vLStip e le direttive adottate in merito dal Consiglio di Stato,
in particolare, per le funzioni della Divisione delle contribuzioni, la
risoluzione governativa n. 5398 del 23 ottobre 2007).
3.
3.1. Per l'art.
9.
cpv. 1 LStip lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e
corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per
la rispettiva funzione. L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3, stabilisce
nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di
candidati con esperienza. Essa può stabilire un salario iniziale maggiore
quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una
funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e
condizioni particolari (cpv. 4).
L'art. 15 cpv. 1 LStip
definisce la promozione come il passaggio individuale da una funzione a
un'altra di grado superiore. La stessa, soggiunge il cpv. 2, può avvenire in
seguito a:
a) occupazione di
una funzione superiore resasi vacante;
b) mutamento
significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica
della funzione.
Il cpv. 3 della norma
prevede che in caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato
secondo l'art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello
precedente, maggiorato di un aumento annuo.
3.2
Il Consiglio di
Stato ha disciplinato i principi applicabili per la fissazione dello stipendio
iniziale all'art. 51 LStip. In particolare, il cpv. 3 prescrive che gli anni
interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a
partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. Per gli
impiegati, precisa il cpv. 4 della norma, gli anni di esperienza utile sono
conteggiati nel seguente modo:
- esperienza
analoga alla funzione: coefficiente 1;
- esperienza
parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0.4-0.6 in base alla
valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del
Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono
ponderati con un coefficiente 0.
Gli anni di esperienza
pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto
allo stipendio iniziale (cpv. 5).
L'art. 54 RDSt regola
le promozioni. Il cpv. 4 nella norma stabilisce che in caso di promozione,
riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo stipendio è
calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di un
aumento, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe. Richiamato
l'art. 54 cpv. 4 RDSt e rilevata l'esigenza di prevedere disposizioni
specifiche per la promozione a funzioni dirigenziali oppure funzioni con significativi
compiti di gestione di gruppi, che comportano un importante aumento e mutazione
delle responsabilità, il Governo ha emanato la citata RG n. 2491 in cui ha
stabilito che nei casi di promozione sottoelencati possono essere definiti i
seguenti importi annuali di riferimento (dispositivo n. 1):
- alle
funzioni dirigenziali dalla classe 9 fino alla classe 13, fr. 6'500.-;
- alle
funzioni dirigenziali dalla classe 14 alla classe 16, fr. 13'000.-;
- alle
funzioni dirigenziali nelle classi 17 e 18, fr. 19'500.-, inserimento nella
classe di riferimento con almeno 15 aumenti;
- alle
funzioni dirigenziali nella classe 19, fr. 13'000.-;
- alle
funzioni di capo servizio e altri responsabili di piccoli gruppi, fr. 3'900.-.
Il Consiglio di Stato
ha inoltre previsto che in caso di promozione a un livello gerarchico
superiore, superando uno o più livelli precedenti, gli importi di cui sopra possono
essere riconosciuti cumulativamente (dispositivo n. 3).
4.
4.1. La
ricorrente ritiene che il salario assegnatole con la nomina a capo ufficio (fr.
143'441.-) non sia adeguato alla funzione svolta e alle sue responsabilità,
siccome inferiore a quello di sei suoi sottoposti. Si tratta di tre capi
gruppo, al massimo della classe 12, che percepiscono uno stipendio annuo di fr.
154'349.-, due periti fiscali con un salario di fr. 146'328.- equivalente al
massimo della classe 11 e un perito fiscale in classe 11 con 23 aumenti che guadagna
fr. 144'788.
La ricorrente ritiene quindi che le debbano essere riconosciuti gli anni di
esperienza lavorativa pregressa (dal 1993 al momento della nomina come capo
ufficio), per un totale di 20.8 aumenti, che arrotonda a 21.
4.2
L'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche impiega 49 collaboratori ed è diretto
dall'insorgente nella sua veste di capo ufficio, in classe 14. L'Ufficio è
diviso in quattro gruppi, uno di 9 collaboratori, gli altri di 11
collaboratori. Ognuno di questi è guidato da un perito capo gruppo, in classe
12, a cui sono sottoposti i periti fiscali (classe 11) e gli ispettori fiscali
(dalla classe 6 alla classe 9). Affiancano questi gruppi i servizi centrali,
con un effettivo di sei collaboratori (un segretario II in classe 4, un
segretario aggiunto in classe 3, tre collaboratori amministrativi in classe 2 e
un tassatore in classe 5).
4.3
Fino al 31 marzo
2022.
l'insorgente occupava la posizione di perita fiscale presso l'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche. Avendo partecipato con successo al
relativo concorso pubblico, la stessa è stata designata capo del predetto
ufficio. Tale operazione ha comportato il passaggio da una funzione subordinata
a una superiore all'interno dello stesso ufficio. Non vi è dubbio che la stessa
configuri una promozione ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 e 2 lett. a LStip
L'art. 15 cpv. 3 LStip rinvia
all'art. 9 LStip per il calcolo dello stipendio in caso di promozione. Da ciò
si deduce che di regola il dipendente andrebbe inserito al minimo della classe
salariale stabilita per la nuova funzione (art. 9 cpv. 1 LStip). Sennonché,
l'art. 15 cpv. 3 LStip fissa pure il principio secondo cui il nuovo stipendio
non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo. Il
rinvio all'art. 9 LStip permette anche di contemplare la possibilità di
attribuire uno stipendio maggiore al minimo, a seconda delle circostanze (art. 9
cpv. 3 e 4 LStip). Il legislatore ha delegato all'autorità di nomina la facoltà
di stabilire nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale
dei candidati con esperienza, ciò che il Consiglio di Stato ha fatto all'art.
51.
LStip per quanto attiene allo stipendio iniziale dei nuovi assunti. Avendo
esso trattato i casi di promozione separatamente (art. 54 LStip), si deduce che
esso ha voluto senz'altro escludere l'applicazione del meccanismo secondo cui
gli anni di esperienza lavorativa pregressa danno diritto a un certo numero di
aumenti annuali a queste fattispecie. Si può infatti partire dal presupposto
che gli anni di esperienza lavorativa precedente sono già stati considerati al
momento dell'assunzione, mentre gli anni di servizio presso l'Amministrazione
cantonale hanno permesso gli usuali avanzamenti di carriera (cfr. STA 52.2019.374
del 14 novembre 2019). Ciò non toglie che l'autorità di nomina, che detiene
ampio potere di apprezzamento in questo ambito, è libera di riconoscere uno
stipendio maggiore qualora circostanze particolari lo giustifichino (art. 9
cpv. 4 LStip). Tant'è che il Consiglio di Stato si è riservato di adottare
specifiche risoluzioni (art. 54 cpv. 4 RDSt), tra cui la menzionata RG n. 2491
con cui ha previsto correttivi nei casi di promozione a funzioni dirigenziali.
4.4
Poste queste
premesse, nel caso concreto la ricorrente non può vantare un diritto a che i
suoi anni di esperienza pregressa le siano riconosciuti con corrispondenti
aumenti annuali all'interno della nuova classe raggiunta a seguito della
promozione. L'autorità di nomina ha in ogni caso dato atto dell'esigenza di
assegnare uno stipendio maggiore di quello risultante dall'applicazione dell'art.
54.
cpv. 4 LStip. Resta pertanto da esaminare se lo stesso sia sostenibile e
conforme al principio della parità di trattamento.
5.
L'insorgente
chiede che le sia conferito un adeguamento maggiore a quello (fr. 13'000.-) che
le è stato riconosciuto ai fini del calcolo del nuovo stipendio in applicazione
della RG n. 2491. Più precisamente, domanda che le sia accordato
cumulativamente l'importo di fr. 6'500.- come previsto dal dispositivo n. 3
della predetta risoluzione.
Come sopra esposto, la
ricorrente è passata dalla posizione di perita a quella di capoufficio. Tra le
due posizioni, come evidenzia l'insorgente, vi è quella di capo gruppo, per cui
la pianta organica prevede la classe di stipendio 12. A ragione pertanto
l'insorgente sostiene di aver oltrepassato un livello gerarchico intermedio,
ciò che consentirebbe all'autorità di nomina, secondo la citata direttiva, di
cumulare gli importi. Sulle ragioni della mancata concessione dell'incremento
di fr. 6'500.- allo stipendio di partenza, l'autorità è rimasta silente. Pur tenendo
conto del vasto potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina in
ambito salariale, non ci si può esimere dal rilevare che la situazione
retributiva all'interno dell'Ufficio esposta dall'insorgente, su cui l'autorità
non ha eccepito alcunché, dimostra che il correttivo applicato (fr. 13'000.-)
ha permesso solo in parte di riconoscere le accresciute responsabilità
dell'insorgente nel suo nuovo ruolo. La stessa si trova infatti a dirigere tre
capi gruppo che percepiscono uno stipendio annuo di fr. 10'908.- più elevato
del suo, nonché tre periti fiscali meglio retribuiti di lei, pur ricoprendo la
sua precedente funzione. Il passaggio diretto da perito fiscale a capoufficio
non ha pertanto trovato un proporzionato riscontro nella retribuzione, ciò che
dimostra la necessità di concedere anche l'importo di fr. 6'500.- ai fini del
calcolo del nuovo stipendio.
Il nuovo salario
dell'insorgente a decorrere dal 1° aprile 2022 va quindi ricalcolato
aggiungendo al salario di partenza (fr. 130'157.95) gli importi di fr. 13'000.-
e fr. 6'500.-, per giungere a fr. 149'657.95. La medesima va quindi inserita in
classe 14 con 14 aumenti (fr. 151'575.-).
6.
Con lo stipendio
così stabilito, l'insorgente si trova ad essere la terza persona meglio pagata
dell'Ufficio, dopo i due capi gruppo al massimo della classe 12. Tale
situazione non appare comunque lesiva del principio della parità di
trattamento, per i motivi che seguono.
6.1
Per prassi
costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini
generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun
fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che
presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente
essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel
che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201
consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193
consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid.
3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice
Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,
ZBl 2004, pag. 1 seg.).
6.2
Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i
dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.
Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale
nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve
allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due
categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione
per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.
3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel
rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti
fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici
possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per
definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1
con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA
52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su
motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA
52.2012.184
del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de
rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non
risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi
quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le
qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le
prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del
dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321
consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre
circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente,
possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di
salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il
reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure
delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65
consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17
aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,
op. cit., pag. 836 e segg.).
6.3
La giurisprudenza ha ammesso in diversi casi differenze salariali
stabilite dall'ente pubblico, segnatamente in caso di cambiamenti nel sistema
di classificazione delle funzioni che possono avere come effetto che impiegati
che svolgono la stessa attività percepiscono una retribuzione superiore a
dipendenza della data di assunzione. Il fatto che il dipendente assunto dopo
possa beneficiare di un trattamento migliore rispetto a quelli già in carica
non permette d'acchito di concludere, in assenza di altri elementi, per una
disparità di trattamento contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost. Pur nel rispetto
della libertà di organizzazione riservata allo Stato in quanto datore di lavoro
di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad esempio da condizioni
del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente pubblico, possono
essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti accettabili. Limiti che
non è possibile stabilire in astratto, ma che devono essere valutati caso per
caso prendendo a paragone situazioni analoghe (DTF 118 Ia 245 consid. 5d; STF
8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con riferimento alla STF
8C_969/2012 del 2 aprile 2013). Inoltre, il carattere temporaneo di una
disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo è una delle
circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della legittimità
della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6 febbraio 2004
consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha considerato
ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una differenza di
salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a seguito del
blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta nell'ambito
dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che prevedeva un
inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in cui ha
comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese (STF
2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale ha
tutelato la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano considerato
accettabile una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per diversi anni tra
docenti toccati da una misura di risparmio sotto forma di periodi di attesa
nell'evoluzione salariale e insegnanti assunti dopo che il provvedimento era
stato abolito, essendo la durata degli effetti di tali provvedimenti attenuata
dalla relativamente modesta entità della minor retribuzione (STF 2P.70/2004 del
17.
gennaio 2005 e rinvii). L'Alta Corte ha inoltre ritenuto accettabile una
differenza di salario del 4% che si sarebbe riassorbita dopo diversi anni, al
raggiungimento del massimo della classe, tra docenti assunti prima e dopo
l'introduzione del riconoscimento degli anni dedicati alla cura dei figli nella
determinazione del salario (STF 8C_649/2010 del 1° marzo 2011 consid. 7.5 e
segg. con riferimento alla STF 2P.41/2004 del 21 giugno 2004).
Il Tribunale federale ha anche tutelato una differenza di onorario nel Canton
Zurigo del 13% da un lato fra i giudici di appello e amministrativi e da un
altro lato i giudici delle assicurazioni sociali, pur essendo, seppur con un
ruolo diverso di grado e di giurisdizione, tutti magistrati componenti
tribunali superiori cantonali secondo l'art. 86 cpv. 2 LTF (DTF 138 I 321
consid. 6).
Nell'ambito del passaggio alla nuova scala salariale dei dipendenti dello Stato
del Canton Ticino, il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di
tutelare differenze di salario tra i dipendenti in carica e quelli assunti
posteriormente alla modifica legislativa (STA 52.2018.362 del 19 dicembre 2019,
52.2018.30
del 14 dicembre 2018, confermata da STF 8C_104/2019).
6.4
L'insorgente si
trova in una classe salariale più alta rispetto a quella dei suoi sottoposti.
La sua carriera in classe 14 potrà quindi avanzare fino a uno stipendio annuo
di fr. 174'814.- secondo la scala attuale, mentre i capi gruppo hanno già
raggiunto il massimo previsto per la loro classe (fr. 158'208.- con la scala
stipendi 2024). Nell'arco di due anni dalla promozione, il salario della
ricorrente avrà già superato quello dei due predetti dipendenti (fr. 159'996.-
corrispondenti alla classe 14 con 16 aumenti). Già per questo motivo, la
differenza tra i due ruoli e le rispettive responsabilità trova adeguato
riscontro nella retribuzione. La censura di violazione del principio della
parità di trattamento cade quindi nel vuoto. Va pure disattesa la tesi dell'insorgente,
che intravede una disparità di trattamento nei confronti del precedente capo
ufficio, che si trovava in classe 14 con 22 aumenti. L'insorgente confronta
infatti impropriamente la propria posizione all'inizio della sua carriera quale
capo ufficio a quella del suo predecessore, senza tenere in considerazione
l'evoluzione della carriera di quest'ultimo. Le due situazioni non sono
pertanto paragonabili.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
rettificata nel senso che la ricorrente è iscritta nella classe 14
dell'organico con 14 aumenti.
8.
La tassa di
giustizia è posta a carico dello Stato e della ricorrente secondo il reciproco
grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla
ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza la
decisione impugnata è rettificata nel senso che dal 1° aprile 2022 RI 1 è
iscritta nella classe 14 dell'organico con 14 aumenti.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato in misura di fr. 800.- e
della ricorrente per fr. 1'000.-. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato
in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera