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Decisione

52.2022.118

Licenza edilizia per un deposito

24 agosto 2023Italiano24 min

lavori privi di autorizzazione, aggiunge, si limiterebbero quindi (b) all'aggiunta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.118

Lugano

24

agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 27 aprile

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 9 marzo 2022 (n. 1064) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro

la risoluzione del 7 luglio 2021 con cui il Municipio di Mendrisio gli ha

negato la licenza edilizia per la costruzione di un manufatto adibito a

ripostiglio-garage e altre opere annesse (mapp. PART 1, sezione Arzo);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è proprietario

di un terreno (part. PART 1) situato nel comune di Mendrisio, ad Arzo, in

località Pregiana. Il fondo è ubicato fuori della zona edificabile: il

previgente piano regolatore (PR 1982) lo attribuiva a una zona senza

destinazione specifica, quello attuale (PR 2005) all'area agricola.

In passato, nella parte sud del terreno, vi era un fabbricato in stato

precario, adibito a pollaio/ripostiglio.

b. Con licenza

edilizia del 25 ottobre 2001 - rilasciata previa semplice notifica, senza

raccogliere l'avviso dell'autorità cantonale - l'allora Municipio di Arzo ha

autorizzato lo spostamento del predetto ripostiglio sul lato nord

del fondo. Il permesso, corredato da una planimetria e uno schizzo del nuovo

manufatto (piani e progetti), era subordinato alle condizioni di

rispettare determinate dimensioni massime [m 6 (L) x 7 (l) x 3 (H)] e di non

utilizzare il ripostiglio quale ricovero per animali di ogni genere, pollaio

o canile o per essere adibito per scopi abitativi o ricreativi. Precisava

poi che il manufatto esistente avrebbe dovuto essere demolito.

B. a. A seguito di una

segnalazione anonima, il 7 agosto 2020 l'Ufficio tecnico di Mendrisio ha

constatato che sul lato nord del fondo era stato eretto un prefabbricato in

legno con annessa una tettoia adibita a ricovero per mezzi meccanici e agricoli

e materiali vari, oltre a un tavolo di cemento.

Estratto mappa

b. Il 28 agosto 2020, il Municipio di Mendrisio ha quinti ingiunto a RI 1,

unitamente a __________ e __________ (allora proprietari in comunione

ereditaria), di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le

suddette opere, in quanto sprovviste di una valida licenza edilizia.

C. a. Il 29 gennaio 2021,

RI 1 (divenuto unico proprietario) ha presentato una domanda di costruzione a

posteriori per (a) il ripostiglio-garage esistente, (b) l'aggiunta

delle tettoie e (c) il tavolo di cemento. Stando ai piani e alla

relazione tecnica, il ripostiglio-garage (a), a pianta rettangolare (6 x 7 m) e

alto fino a 3 m, è formato da un basamento in calcestruzzo, pareti (con

aperture) e travi in legno e una copertura in pannelli coibentati; è allacciato

alla rete elettrica e all'acqua di tipo agricolo e delimitato da una

pavimentazione in cemento. Secondo la stessa relazione, l'istante (che svolge

un'attività agricola per hobby) avrebbe costruito il manufatto conformemente ai

piani approvati nel 2001, al posto del vecchio pollaio-deposito. I

lavori privi di autorizzazione, aggiunge, si limiterebbero quindi (b) all'aggiunta

delle due tettoie e al (c) tavolo di cemento (cm 70 x 210) con annessa panca.

Le tettoie addossate al manufatto, una a nord-ovest (21 m2), l'altra

a sud-ovest (36 m2), sono costituite da una struttura portante in

legno e una copertura in lastre trasparenti (tipo plexiglas).

b. Con avviso del 26

aprile 2021 (n. 116969), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si

sono opposti al rilascio del permesso per i diversi manufatti. Posto che il

permesso rilasciato nel 2001 senza il suo avallo era da considerare nullo, l'autorità

dipartimentale ha vagliato la conformità di tutti gli interventi. Anzitutto ha

escluso che le opere potessero beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai

sensi dell'art. 22 della legge sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 LPT (LPT; RS 700), difettando in particolare il requisito della

conformità di zona (attività agricola esercitata a titolo ricreativo). Ha poi

ritenuto che nemmeno i presupposti per la concessione di un'autorizzazione

eccezionale ex art 24 LPT fossero soddisfatti, data l'assenza del requisito

dell'ubicazione vincolata; nell'ambito degli interessi preponderanti contrari,

ha inoltre rilevato che la tettoia a nord-ovest non rispettava nemmeno la

distanza minima (6 m) dal limite (indicativo) del bosco (art. 6 cpv. 2 della

legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100). Infine, ha

pure escluso che il vecchio ripostiglio potesse essere ricostruito in base agli

art. 24c LPT e 42 cpv. 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nelle versioni vigenti nel 2001),

vista la sua ubicazione sostanzialmente diversa da quella iniziale. Di

riflesso, ha aggiunto, nemmeno le tettoie annesse potrebbero essere

autorizzate.

c. Fatto proprio tale

avviso, il 7 luglio 2021 il Municipio ha negato il permesso richiesto.

D. Con giudizio del 9

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.

Preliminarmente,

l'Esecutivo cantonale ha respinto l'offerta di assumere ulteriori prove

(sopralluogo). Nel merito, allineandosi alle motivazioni dell'autorità

dipartimentale, ha a sua volta negato che i manufatti potessero essere

approvati in base agli art. 22, 24 o 24c LPT. Ha inoltre confermato la

nullità dell'autorizzazione del 2001, escludendo che il ricorrente potesse

appellarsi al principio della buona fede. Infine, il Consiglio di Stato ha

ritenuto immune da critiche l'agire del Municipio, che era intervenuto nell'ambito

dei suoi compiti (art. 48 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo

1991; LE; RL 705.100), indipendentemente dalla segnalazione anonima.

E. Contro il predetto

giudizio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e, in via principale, che sia rilasciato il

permesso a posteriori richiesto. In via subordinata, postula che la

costruzione (vecchio pollaio/ripostiglio) preesistente (..) è autorizzata nella

situazione attuale (prefabbricato in legno) e non sarà oggetto di diniego. In

via ulteriormente subordinata, che il procedimento sia abbandonato e

stralciato dai ruoli senza ulteriore seguito e, in via ancora più

subordinata, che venga concessa una sanatoria edilizia a fronte di una

sanzione amministrativa pecuniaria o che venga sottoscritta una convenzione

di precariato riguardante il deposito.

L'insorgente ribadisce

in particolare che sul fondo vi era un fabbricato adibito a pollaio/ripostiglio

in cattivo stato al beneficio della tutela delle situazioni

acquisite, che sarebbe stato legittimamente realizzato prima del 1970; quando è

stato demolito nel 2001, aggiunge, sarebbe ancora stato utilizzato secondo la

sua destinazione e vi sarebbe stato un interesse in tal senso. Le controverse

opere dovrebbero quindi essere autorizzate in base all'art. 24c LPT.

Afferma pure che la destinazione del vecchio pollaio/ripostiglio non

potrebbe essere ubicata altrove se non fuori della zona edificabile (ordine

tecnico e natura; scelta del luogo da sempre utilizzato non di comodo) e

che al rilascio di un'autorizzazione eccezionale non osterebbero interessi

preponderanti contrari. Invoca inoltre la sua buona fede, ribadendo di aver

agito conformemente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2001, di

cui non avrebbe potuto oggettivamente riconoscere la nullità. Censura infine

l'agire del Municipio, che non avrebbe dovuto considerare e dar seguito a una

segnalazione anonima, ma avrebbe dovuto dichiararla irricevibile; il

procedimento dovrebbe essere di riflesso abbandonato e stralciato dai

ruoli.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ed il Municipio,

riconfermandosi essenzialmente nelle loro posizioni, con motivazione di cui si

dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di giudizio.

G. Con la replica e le

dupliche, le parti, ad eccezione del Consiglio di Stato rimasto silente, hanno

essenzialmente ribadito le loro tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza e

proprietario del fondo, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento

impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può

essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle

fotografie agli atti.

Considerandi

2.

2.1. Di

principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento

rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla

licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545

del 13 ottobre 2020, in RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). L'autorità può agire di

propria iniziativa o in seguito a una denuncia, ritenuto che chiunque può

segnalarle, in ogni tempo, dei fatti che ne richiedono l'intervento (cfr. per

analogia: Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n.

1382.

segg. ad art. 48 LE). Il segnalante non ha tuttavia qualità di parte (cfr.

art. 3 cpv. 2 LPAmm; cfr. invece per il caso del reclamo di un vicino: STA

52.2022.1

del 9 marzo 2023 consid. 4 e rinvii).

Qualora il Municipio accerta che un'opera non è sorretta da una valida

autorizzazione, deve sollecitare il proprietario ad avviare una procedura di

rilascio del permesso (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3). Di regola, l'accertamento

dell'esistenza e dei limiti di una violazione del diritto materiale va infatti esperito

nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in

cui una violazione è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto

insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano

dati i presupposti, l'Esecutivo comunale può inoltre far sospendere i lavori

eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare,

se del caso, le opportune misure di ripristino (art. 43 LE; STA 52.2022.1

citata consid. 4.1 e rimandi).

2.2

In concreto, come

visto in narrativa, il Municipio ha accertato la presenza dei controversi

manufatti sul fondo del ricorrente, a seguito di una segnalazione anonima.

Ritenendo le opere sprovviste di una valida licenza edilizia, ha quindi

sollecitato l'avvio di una procedura edilizia a posteriori. Richiesta a cui il

ricorrente ha dato seguito, inoltrando la domanda di costruzione in sanatoria,

sfociata nel diniego del permesso qui contestato.

Ora, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, l'agire del Municipio non

presta il fianco a critiche: come visto, la sola circostanza che esso si sia

attivato a seguito della segnalazione di un terzo ignoto, è del tutto

irrilevante. È infatti evidente che a fronte di uno scritto che denuncia l'esistenza

di opere abusive fuori della zona edificabile, l'Esecutivo locale non può

rimanere passivo, ma è tenuto ad assolvere i compiti che la legge gli affida.

In particolare, nella misura in cui, come in concreto, sussistono costruzioni

che non sono mai state autorizzate dall'autorità competente (cfr. infra consid.

3), è manifesto che il Municipio non poteva prescindere da una procedura

edilizia in sanatoria, volta ad accertare la loro conformità con il diritto

materiale applicabile. La generica censura del ricorrente cade quindi nel

vuoto, unitamente alla sua richiesta di abbandonare o stralciare dai

ruoli il presente procedimento.

3.

Come rettamente

evidenziato dalle precedenti istanze, certo è anzitutto che le diverse

costruzioni sul fondo - e in particolare il controverso ripostiglio-garage (in

cui il ricorrente ha ricavato un'officina per la riparazione di veicoli, cfr.

foto annesse al rapporto di constatazione del 7 agosto 2020) -

non

risultano sorrette da alcun permesso. L'autorizzazione rilasciata dal solo

Municipio nel 2001 (consid. Ab) è infatti nulla, poiché emessa senza il

concorso dell'autorità cantonale, in spregio all'art. 25 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 111

Ib 213 E. 5b; STF 1C_709/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.2 con rimandi;

cfr. pure art. 5 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia

del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]). In simili circostanze, contrariamente a

quanto pretende, il ricorrente non può nemmeno prevalersi del principio di

tutela dell'affidamento. Per costante giurisprudenza, il cittadino - anche se

non assistito da un legale - deve essere a conoscenza del fatto che

l'autorizzazione comunale a costruire fuori della zona edificabile è

subordinata all'approvazione della competente autorità cantonale secondo l'art.

25.

cpv. 2 LPT, norma che costituisce una regola procedurale fondamentale ai

fini del rispetto del principio della separazione del territorio edificabile da

quello non edificabile (cfr. STF 1C_709/2020 citata consid. 4.2.2 e riferimenti).

4.

4.1. Di

principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere

rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano

regolatore per la zona di utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr.

art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

4.2

Per principio, l'autorità statuisce sulle domande di costruzione in base

al diritto vigente al momento della decisione. A questa regola fanno eccezione

le domande di costruzione in sanatoria, alle quali è di principio applicabile

il diritto vigente al momento in cui l'abuso è stato commesso, a meno che il

diritto entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore

(cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio

2020.

consid. 3.2; Scolari, op.

cit., n. 1282 ad art. 43 LE; Magdalena

Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer

Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 118 seg.).

4.3

In concreto, sia

che si consideri la situazione pianificatoria (PR 1982) vigente al momento in

cui sono stati realizzati (a partire dal 2001), sia che si consideri l'attuale

PR approvato il 14 giugno 2005, è pacifico che i controversi interventi non

possono essere autorizzati in base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Il PR 1982

assegnava infatti il mapp. PART 1 a una zona senza destinazione specifica,

ovvero a un'area non specificatamente utilizzabile e in cui non erano previsti

obbiettivi pianificatori particolari (cfr. art. 16 NAPR '82). Nella stessa non

poteva quindi essere rilasciato alcun permesso ordinario, ma tutt'al più

ammessi degli interventi nei limiti dell'art. 24 LPT (cfr. UFPT, Commentario

alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 n. 24; STA 52.1996.252 del 3 marzo

1997.

consid. 5.1; cfr. pure Rudolf Muggli, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo 2016, n. 35 ad art. 18 LPT).

Pacifico è pure che il ripostiglio-garage, unitamente alle due tettoie e

al tavolo di cemento, non sono costruzioni necessarie alla coltivazione

agricola o all'agricoltura, conformi alla zona agricola secondo il piano

regolatore valido dal 2005 (cfr. art. 16a LPT e 34 OPT, in vigore dal 1°

settembre 2000). Non lo sono neppure nella misura in cui dovessero porsi al

servizio dell'attività agricola hobbistica esercitata dall'insorgente (cfr.

art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. relazione tecnica e complemento di informazione del

24/26 marzo 2021). Nessuno del resto lo pretende.

5.

5.1. In deroga

al principio della conformità di zona, fuori della zona edificabile possono

essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di

destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le condizioni

cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione esige

un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono

interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata secondo

l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di tale

presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che sia

necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente

apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per la natura

del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione

di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari, personali o di comodità

non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252

consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente un'ubicazione vincolata

relativa, nel senso che non occorre che quella prevista sia l'unica ubicazione

possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente importanti e oggettivi

che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più favorevole rispetto ad

altre ubicazioni all'interno della zona edificabile (cfr. DTF 141 II 245

consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La decisione sull'ubicazione

vincolata relativa implica un'estesa ponderazione degli interessi, che coincide

in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid.

7.6.1).

5.2

In concreto, è

manifesto che i fabbricati non adempiono il requisito dell'ubicazione vincolata

(art. 24 lett. a LPT). Nessuna necessità imperativa, in particolare nessun

motivo di ordine tecnico, inerente all'esercizio e alla natura del terreno,

impone di realizzare il ripostiglio-garage, insieme alle tettoie e al

tavolo di cemento fuori della zona edificabile. Contrariamente a quanto ritiene

il ricorrente, il solo fatto che sul fondo vi fosse già un vecchio pollaio/ripostiglio

non è sicuramente atto a fondare l'ubicazione vincolata delle controverse opere

(ordine tecnico e natura, scelta del luogo da sempre utilizzato).

Le sue ragioni restano di natura soggettiva. In che misura l'insorgente possa

semmai invocare per il precedente manufatto la tutela delle situazioni

acquisite e l'art. 24c LPT è invece questione che verrà esaminata qui di

seguito. Dal profilo dell'art. 24 LPT, posto che nulla impedisce al ricorrente

di costruire in zona edificabile le controverse opere, in particolare un'officina

o un deposito per veicoli o materiali legati a un'attività hobbistica, è invece

escluso che possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale in base a

tale norma.

6.

6.1. Resta

quindi da verificare se i manufatti in questione possano essere autorizzati in

base all'art. 24c LPT e agli art. 41 segg. OPT. Queste norme, introdotte

con la revisione della LPT del 1998 (che ha ripreso, con alcune modifiche, il regime retto dal previgente art. 24 cpv. 2 vLPT), hanno subito alcune variazioni nel corso

del tempo (revisioni dell'OPT del 2007 e della LPT del 2012). Poiché, come

visto, alle domande di costruzione in sanatoria torna di principio applicabile

il diritto vigente al tempo in cui le opere sono state realizzate, a meno che quello

entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore, va anzitutto ricordato il diritto anteriore.

6.2

Secondo l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre

2000), fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in

base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona sono per principio protetti nella propria

situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità

competente, soggiunge il cpv. 2, tali edifici e impianti possono essere

rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o

modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le

importanti esigenze della pianificazione territoriale. L'articolo 24c

LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in

conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di

atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della

zona (art. 41 OPT).

6.3

In base al cpv. 1 dell'art. 42 OPT (nel testo valido dal 1° settembre

2000), trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c

LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto

unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi

miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di

riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si

trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei

piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga

sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di

tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati

determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e

all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).

6.4

Secondo l'art. 42 cpv. 4 OPT (nel testo in vigore dal 1° settembre 2000), un

edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della

distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione

ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulti

indicato dal profilo oggettivo, l'ubicazione dell'edificio o dell'impianto

sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell'edificio o dell'impianto

preesistente.

In base a tale norma un fabbricato può quindi essere ricostruito solo se era ancora utilizzabile e sussisteva un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione

(cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle situazioni acquisite

non si estende infatti a edifici abbandonati da tempo, in rovina,

inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non possono essere

trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012

consid. 2.1, 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1;

DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

Berne 1981, n. 44 ad art. 24). Anche in caso di ricostruzione deve inoltre essere

preservata l'identità dell'edificio esistente nei tratti essenziali (cfr. DTF

127.

II 209 consid. 3, STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter

Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c e rimandi). L'identità

dev'essere conservata anche dal profilo dell'ubicazione. Ove risulti indicato

dal profilo oggettivo (ad esempio per motivi di polizia o estetici; non sono

sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità), l'ubicazione

dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere da quella preesistente.

Il nuovo manufatto non può tuttavia trovarsi ad una distanza considerevole

dall'opera antecedente (cfr. anche art. 42 cpv. 4 seconda frase OPT; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 23 ad art.

24c; Muggli, op. cit., Zurigo 2017, n. 41 segg. ad art.

24c). Il Tribunale federale si è

sempre rifiutato di definire una distanza massima, ritenendo che per

determinare la tutela dell'identità dell'opera sia decisiva la fattispecie

concreta (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a; Waldmann/

Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 24c). Ad esempio, l'Alta Corte ha autorizzato

la ricostruzione di una banchina d'approdo per navi da trasporto a 40 m dalla

vecchia posizione perché, tra le altre ragioni, la ricostruzione nella

precedente ubicazione sarebbe stata impraticabile a causa del rischio di caduta

massi (cfr. STF 1A.74/1992 del 7 marzo 1994 pubbl. in ZBl 96/1995 pag. 186

segg., criticata in Waldmann/ Hänni,

op. cit., n. 23 ad art. 24c). In un altro caso, il Tribunale federale ha negato

uno spostamento di 80 m (cfr. STF 1C_61/2014 del 30 giugno 2015 consid. 5.5)

rispettivamente di 260 m (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3d).

6.5

Il quadro normativo vigente ricalca essenzialmente la predetta

regolamentazione per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici che

ricadono nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT (in cui sono ora

inclusi anche gli edifici abitativi agricoli, cfr. cpv. 3, in vigore dal 1°

novembre 2012). L'art. 24c cpv. 4 LPT pone nondimeno alcuni limiti per

le modifiche dell'aspetto esterno degli edifici, mentre i cpv. 3 e 4 dell'art.

42.

OPT sono stati adattati a seguito degli allentamenti concessi per gli

ampliamenti interni (cfr. per un riepilogo

delle revisioni del 2007 e 2012: Muggli, op. cit.,

Zurigo 2017, n. 1 segg. ad art. 24c). Non occorre tuttavia soffermarsi su

questi aspetti, che non sono determinanti nella fattispecie rispettivamente non

hanno portato a un assetto giuridico più favorevole al ricorrente.

6.6

In concreto, le autorità inferiori hanno escluso che potesse essere

rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT per

il ripostiglio-garage (e le ulteriori costruzioni annesse), divergendo la sua ubicazione

sostanzialmente da quella dell'originario pollaio-ripostiglio (art. 42

cpv. 4 OPT).

Ora, va anzitutto rilevato che - al di là di una fotografia aerea del 1970

(cfr. doc. B) - dagli atti non emerge invero alcun riscontro oggettivo su quest'ultimo

fabbricato che era collocato nell'estremità sud del fondo. Nemmeno dai

documenti annessi alla licenza del 2001 - consistenti in una planimetria e uno

schizzo a mano della nuova costruzione - è possibile dedurre le dimensioni, l'aspetto

esterno e le caratteristiche del manufatto preesistente, che per stessa

ammissione del ricorrente era in uno stato precario rispettivamente in cattivo

stato di conservazione.

In queste circostanze non è quindi realmente possibile affermare che sul fondo

vi era un fabbricato al beneficio della tutela delle situazioni acquisite - con

una struttura portante e un tetto per lo più intatti (cfr. STF 1C_617/2019 del

27.

maggio 2020 consid. 5.1) - ancora utilizzabile secondo la sua destinazione e

alla cui utilizzazione sussisteva un interesse

ininterrotto come esige l'art. 42 cpv. 4 OPT. Nemmeno è possibile ritenere che il

ripostiglio-garage che è stato (ri)costruito sul lato opposto del fondo

- avente una superficie di 42 m2 e alto fino a 3 m, formato da un

basamento in calcestruzzo, pareti in legno con finestre e una copertura in

pannelli coibentati, dotato di allacciamento alla rete elettrica e all'acqua di

tipo agricolo e circondato da una pavimentazione in cemento (cfr. relazione

tecnica e foto agli atti) - ne abbia conservato l'identità nei tratti

essenziali. A maggior ragione se si considera che il nuovo fabbricato si scosta

pure da quello, ben più semplice, prospettato nel citato schizzo del 2001.

Dal profilo dell'identità, non può inoltre essere ignorato che l'ubicazione del

nuovo fabbricato diverge in misura non trascurabile (ca. 40 m) da quella del

vecchio pollaio-ripostiglio (cfr. foto aerea citata), senza che sia

stato addotto alcun motivo oggettivo per il suo spostamento, a ridosso

del bosco (cfr. planimetria e preavviso della Sezione forestale). Ciò che, se

non già in termini di distanza, risulta comunque contrario all'art. 42 cpv. 4

OPT, il quale non conferisce al proprietario la libertà di scegliere a suo

piacimento l'ubicazione di un edificio sostitutivo.

A fronte di tutto quanto precede, è quindi escluso che il fabbricato in cui il

ricorrente ha realizzato un'officina per la riparazione di veicoli possa

conseguire un'autorizzazione in base agli art. 24c e 42 cpv. 4 OPT Di

riflesso, non possono neppure essere autorizzate le tettoie che ha annesso al

manufatto, al pari degli ulteriori interventi di sistemazione esterna. Interventi

che, all'apparenza, hanno anche comportato la creazione di una nuova strada di

accesso, che attraversa l'intero fondo (cfr. vista aerea in www.google.ch/maps e immagini aeree dopo il 2000 pubblicate

sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo:

map.geo.admin.ch, “SWISSIMAGE Viaggio nel tempo”).

Il giudizio impugnato che ha tutelato il diniego del permesso non può quindi

che essere confermato.

7.

Da respingere

sono infine le domande del ricorrente con cui chiede che nei suoi confronti

venga semmai prospettata una sanzione pecuniaria o che possa essere sottoscritta

una convenzione di precariato. Tali aspetti esulano infatti dalla presente

procedura. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi sulle misure

di ripristino, ritenuto comunque che per rimediare ad abusi edilizi commessi

fuori della zona edificabile non possono trovare applicazione né l'ingiunzione

di una sanzione pecuniaria, né tantomeno la stipula di un accordo tra l'istante

in licenza e le autorità. Tali rimedi non si conciliano infatti con il

principio della forza derogatoria del diritto federale, che regola in maniera

esaustiva gli interventi edilizi fuori del perimetro edificabile (cfr. RDAT

I-1996 n. 30; STA 52.2014.368 del 15 giugno 2015 consid. 2.2, confermata da:

STF 1C_400/2015 del 2 ottobre 2015; STA 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005

consid. 4.2).

8.

8.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

8.2

Con l'emanazione

della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva

d'oggetto.

8.3

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza. Non si

assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera