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Decisione

52.2022.122

Diniego della licenza edilizia parzialmente a posteriori per la sostituzione di una tenda da sole

2 dicembre 2022Italiano11 min

assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.122

Lugano

2

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso del 29 aprile

2022 di

RI

1

patrocinati

da: PA 1

contro

la risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1353) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti

avverso la decisione del 25/28 ottobre 2021 con la quale il Municipio di Pura

ha negato loro la licenza edilizia parzialmente a posteriori per la

sostituzione di una tenda da sole al mapp. __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 e RI 2 sono

comproprietari, in ragione di un 1/2 ciascuno, del mapp. __________ di Pura,

assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

n. 4161 del 5 agosto 1987) alla zona residenziale semi-estensiva (Rse). Sul

sedime sorge una casa d'abitazione.

b. Il 21 settembre

2021, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione

parzialmente a posteriori, nella forma della notifica, per la sostituzione di

una tenda da sole con una nuova tenda con supporti. In base ai piani e

alle fotografie annessi alla domanda, gli istanti hanno rimosso la tenda a

bracci estendibili collocata sulla facciata sud dell'abitazione e posato sul

medesimo lato dell'immobile una struttura metallica a “falda” unica inclinata,

formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico. La

struttura, che presenta una pianta rettangolare (ca. 8.15 x 4.40 m) ed è alta

da 2.25 m a 2.90 m, può essere chiusa anche frontalmente con teli avvolgibili.

c. La domanda,

pubblicata dal 24 settembre all'8 ottobre 2021, ha suscitato l'opposizione di CO

1 e CO 2, proprietari del confinante mapp. __________, i quali hanno eccepito

che l'opera, assimilabile a una pergola, determinerebbe il superamento dell'indice

di occupazione (i.o.) ammesso per la zona di situazione, già esaurito dal fondo

degli istanti. Inoltre, hanno contestato il manufatto dal profilo estetico.

d. Il 25/28 ottobre

2021, il Municipio ha negato il permesso richiesto, evadendo al contempo ai

sensi dei considerandi l'opposizione dei vicini. Preliminarmente, l'Esecutivo

comunale ha rilevato che il piano regolatore stabilisce per la zona Rse un i.o.

massimo del 30% e che attualmente il fondo degli istanti risulterebbe totalmente

fabbricato per quanto attiene la superficie edificata. Di seguito, ha

evidenziato che la giurisprudenza avrebbe stabilito che anche una tenda

amovibile, fissata a tralicci sottostanti, sarebbe computabile nell'i.o. così

come, richiamata la sentenza del 12 luglio 2019 (inc. 52.2018.249) di questa

Corte, una semplice pergola, a prescindere se sia coperta o meno da

vegetazione. Ferme queste premesse, considerato che il progetto prevedrebbe la

formazione di una struttura metallica con tre pilastri verticali e una

struttura orizzontale coperta con una tenda scorrevole con una dimensione

complessiva di 35.86 m2 (8.15 x 4.40 m), ha concluso che l'opera

rientrerebbe nel calcolo dell'i.o., con conseguente superamento dei parametri

edificatori ammissibili.

B. Con giudizio del 23

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 e RI

2, confermando (implicitamente) il diniego del permesso.

Anzitutto, il Governo

ha ritenuto che la nuova tenda andasse conteggiata nell'i.o. A mente

dell'Esecutivo cantonale, si tratterebbe infatti di un'opera fissa,

sostenuta da tre pilastri in metallo verticali saldati a terra e non

rimovibili, chiudibile sui lati. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, a

differenza della tenda a bracci precedente, la struttura metallica della

nuova opera permetterebbe il suo utilizzo per un periodo prolungato durante

l'anno, resistendo al vento, alla pioggia e in generale alle leggere

intemperie. Di seguito, il Governo ha ritenuto ininfluente il fatto che la nuova

tenda fosse delle medesime dimensioni di quella precedente, posto che

quest'ultima poteva essere rimossa quotidianamente senza difficoltà e, di

conseguenza, era esclusa dal calcolo dell'i.o. La nuova struttura inamovibile

determinerebbe invece per l'ambiente estetico circostante

un ingombro

fisso

(paragonabile ad una pergola) tale da dover essere conteggiata nel

calcolo dell'i.o. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la posa del

manufatto comporterebbe il superamento dell'i.o. massimo consentito (30%) dalla

zona di situazione.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato.

Gli insorgenti sostengono che la nuova opera non andrebbe conteggiata nell'i.o.

Argomentano anzitutto che non si tratterebbe di una tenda fissa, in quanto

unicamente la struttura su cui poggia e scorre sarebbe ancorata al suolo.

Inoltre, sostengono che l'ingombro al

suolo dell'opera sarebbe praticamente identico a quello dalla tenda a

bracci presente in precedenza. Oltre a ciò, evidenziano che la funzione della

nuova tenda sarebbe la medesima di quella precedente, ovvero la protezione dai

raggi solari, mentre non riparerebbe dalle intemperie. Di seguito, contestano che la struttura in metallo che funge da

supporto possa essere considerata una costruzione accessoria quale una pergola

o a una tettoia. Proseguendo, sostengono che l'opera non intralcerebbe in alcun

modo la luce o l'insolazione, né ostacolerebbe la vista. Inoltre, da un punto

di vista estetico, il manufatto non causerebbe a loro dire nessun impatto,

posto che la tenda e il relativo supporto sarebbe di colore bianco come

l'abitazione. Oltre a ciò, rilevano che le dimensioni della nuova tenda

sarebbero minori rispetto a quella precedente. Infine, argomentano che sarebbe

arbitrario e sproporzionato ritenere che tutti i tipi di tenda rientrino nel

computo dell'i.o.

D. a. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Il Municipio si

riconferma nelle motivazioni esposte nella risoluzione del 25/28 ottobre 2021,

rimettendosi per il resto al giudizio del Tribunale.

CO 1 e CO 2, qui resistenti,

sono rimasti silenti.

b. Il ricorrente ha

rinunciato a presentare una replica. Non vi è quindi stato un ulteriore scambio

di allegati.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza e direttamente

toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con

sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.). Neppure

le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La vertenza è del resto

di natura essenzialmente giuridica.

Considerandi

2.

2.1. L'i.o. è il

rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie

edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la

superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di

tutti gli ingombri degli edifici principali e accessori.

Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri

si intendono le parti di costruzione che si sviluppa-no sia in orizzontale, sia

in verticale, sporgendo dal terreno sistemato. Le parti di costruzione

sotterranee non sono dunque computabili quale superficie edificata nell'i.o. (cfr.

STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012 consid. 2, 52.2005.312 del 19

ottobre 2005 consid. 2; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1137 ad art. 38 LE). Per edificio si intende

invece un'opera edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati

a riparare persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono

quindi al computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo

della polizia delle costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono

quindi esclusi muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr. STA

52.2005.312

citata consid. 2).

Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale

superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune

parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero

parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili (cfr. pure RDAT II-1995

n. 27 consid. 2.1). L'art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) esclude inoltre i balconi in

quanto non calcolati nella distanza dal confine, ovvero quelli che hanno una

sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della

facciata (cfr. art. 41 RLE). Sono pertanto conteggiati nella superficie

edificata quegli elementi (corpi aggiunti o avancorpi) che determinano ingombri,

ovvero che per posizione e dimensione possono essere considerati veri e propri

corpi aggiunti (o avancorpi) della costruzione principale, e non semplici

sporgenze quali le grondaie o i cornicioni (cfr. RDAT I-2002 n. 18 consid. 3.3;

STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 6; Scolari,

op. cit., n. 1140 ad art. 38 LE).

2.2

Le pergole sono

costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali

(pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le

cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali

(sbarre, fili, ecc.),

disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano

(vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9

settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).

Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza

edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE). Devono quindi rispettare i parametri

edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non avrebbe

infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del permesso se

non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni.

Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole

determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie

aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi

rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano

coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni

accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano

nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di

opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal

computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di

sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'i.o., computabile è invece la superficie

effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della loro

struttura orizzontale, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre (cfr.

art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6 ottobre 2017, 52.2011.201 del 16

luglio 2012 consid. 2.1).

2.3

Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto il

permesso parzialmente a posteriori per sostituire la tenda a bracci estendibili

con una nuova tenda formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in

materiale sintetico (cfr. fotografie agli atti; cfr. in particolare Doc. D e E

allegati al ricorso davanti al Governo). Tale opera non è tanto riconducibile a

una semplice impalcatura formata da alcuni elementi destinati a supportare la

vegetazione (cfr. consid. 2.2), ma piuttosto a una tettoia o a un portico,

avente dimensioni non trascurabili e oggettivamente atta a riparare con ogni

tempo la terrazza sottostante. Costituita da un'intelaiatura metallica e dotata

di teli sintetici avvolgibili su più lati, appare senz'altro idonea a resistere

al vento e alla pioggia e a garantirne un utilizzo prolungato (cfr. fotografie

agli atti; cfr. in particolare Doc. A e B annessi alla risposta dei resistenti

davanti al Governo). Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non

trascurabili e fermamente ancorata al suolo, che determina un ingombro

chiaramente percepibile, la tenda/tettoia configura senz'altro una costruzione

da computare come superficie edificata nel calcolo dell'i.o. (cfr. RDAT I-1991

n. 34; STA 52.2020.258 del 16 maggio 2020 consid. 4.4; cfr. pure: STF

1P.624/2001 del 7 gennaio 2002 consid. 3.3; Scolari,

op. cit., n. 1140 all'art. 38 LE e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

L'opera in discussione si discosta d'altronde in maniera evidente dalla tenda

da sole preesistente, sprovvista di una struttura di sostegno, che poteva

essere completamente ritratta quotidianamente e sfuggire all'i.o.

Accertato che la costruzione in oggetto determina un aumento

della superficie edificata pari a ca. 35.86 m2 (ca. 8.15 x 4.40 m),

l'i.o. ammesso al mapp. __________ risulta superato. Il fondo sfrutta infatti

già interamente la superficie edificata massima consentita in zona Rse pari a

ca. 152.40 m2 (30% di 508 m2; cfr. mappa catastale

SIFTI). Neppure gli insorgenti lo contestano.

Il diniego di licenza e il giudizio governativo che lo

conferma meritano pertanto di essere tutelati.

3.

3.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso

va respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a

carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2

LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai resistenti e al Comune di Pura, non

patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, in

solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere