52.2022.122
Diniego della licenza edilizia parzialmente a posteriori per la sostituzione di una tenda da sole
2 dicembre 2022Italiano11 min
assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.122
Lugano
2
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 29 aprile
2022 di
RI
1
patrocinati
da: PA 1
contro
la risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1353) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti
avverso la decisione del 25/28 ottobre 2021 con la quale il Municipio di Pura
ha negato loro la licenza edilizia parzialmente a posteriori per la
sostituzione di una tenda da sole al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1 e RI 2 sono
comproprietari, in ragione di un 1/2 ciascuno, del mapp. __________ di Pura,
assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
n. 4161 del 5 agosto 1987) alla zona residenziale semi-estensiva (Rse). Sul
sedime sorge una casa d'abitazione.
b. Il 21 settembre
2021, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione
parzialmente a posteriori, nella forma della notifica, per la sostituzione di
una tenda da sole con una nuova tenda con supporti. In base ai piani e
alle fotografie annessi alla domanda, gli istanti hanno rimosso la tenda a
bracci estendibili collocata sulla facciata sud dell'abitazione e posato sul
medesimo lato dell'immobile una struttura metallica a “falda” unica inclinata,
formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico. La
struttura, che presenta una pianta rettangolare (ca. 8.15 x 4.40 m) ed è alta
da 2.25 m a 2.90 m, può essere chiusa anche frontalmente con teli avvolgibili.
c. La domanda,
pubblicata dal 24 settembre all'8 ottobre 2021, ha suscitato l'opposizione di CO
1 e CO 2, proprietari del confinante mapp. __________, i quali hanno eccepito
che l'opera, assimilabile a una pergola, determinerebbe il superamento dell'indice
di occupazione (i.o.) ammesso per la zona di situazione, già esaurito dal fondo
degli istanti. Inoltre, hanno contestato il manufatto dal profilo estetico.
d. Il 25/28 ottobre
2021, il Municipio ha negato il permesso richiesto, evadendo al contempo ai
sensi dei considerandi l'opposizione dei vicini. Preliminarmente, l'Esecutivo
comunale ha rilevato che il piano regolatore stabilisce per la zona Rse un i.o.
massimo del 30% e che attualmente il fondo degli istanti risulterebbe totalmente
fabbricato per quanto attiene la superficie edificata. Di seguito, ha
evidenziato che la giurisprudenza avrebbe stabilito che anche una tenda
amovibile, fissata a tralicci sottostanti, sarebbe computabile nell'i.o. così
come, richiamata la sentenza del 12 luglio 2019 (inc. 52.2018.249) di questa
Corte, una semplice pergola, a prescindere se sia coperta o meno da
vegetazione. Ferme queste premesse, considerato che il progetto prevedrebbe la
formazione di una struttura metallica con tre pilastri verticali e una
struttura orizzontale coperta con una tenda scorrevole con una dimensione
complessiva di 35.86 m2 (8.15 x 4.40 m), ha concluso che l'opera
rientrerebbe nel calcolo dell'i.o., con conseguente superamento dei parametri
edificatori ammissibili.
B. Con giudizio del 23
marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 e RI
2, confermando (implicitamente) il diniego del permesso.
Anzitutto, il Governo
ha ritenuto che la nuova tenda andasse conteggiata nell'i.o. A mente
dell'Esecutivo cantonale, si tratterebbe infatti di un'opera fissa,
sostenuta da tre pilastri in metallo verticali saldati a terra e non
rimovibili, chiudibile sui lati. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, a
differenza della tenda a bracci precedente, la struttura metallica della
nuova opera permetterebbe il suo utilizzo per un periodo prolungato durante
l'anno, resistendo al vento, alla pioggia e in generale alle leggere
intemperie. Di seguito, il Governo ha ritenuto ininfluente il fatto che la nuova
tenda fosse delle medesime dimensioni di quella precedente, posto che
quest'ultima poteva essere rimossa quotidianamente senza difficoltà e, di
conseguenza, era esclusa dal calcolo dell'i.o. La nuova struttura inamovibile
determinerebbe invece per l'ambiente estetico circostante
un ingombro
fisso
(paragonabile ad una pergola) tale da dover essere conteggiata nel
calcolo dell'i.o. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la posa del
manufatto comporterebbe il superamento dell'i.o. massimo consentito (30%) dalla
zona di situazione.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato.
Gli insorgenti sostengono che la nuova opera non andrebbe conteggiata nell'i.o.
Argomentano anzitutto che non si tratterebbe di una tenda fissa, in quanto
unicamente la struttura su cui poggia e scorre sarebbe ancorata al suolo.
Inoltre, sostengono che l'ingombro al
suolo dell'opera sarebbe praticamente identico a quello dalla tenda a
bracci presente in precedenza. Oltre a ciò, evidenziano che la funzione della
nuova tenda sarebbe la medesima di quella precedente, ovvero la protezione dai
raggi solari, mentre non riparerebbe dalle intemperie. Di seguito, contestano che la struttura in metallo che funge da
supporto possa essere considerata una costruzione accessoria quale una pergola
o a una tettoia. Proseguendo, sostengono che l'opera non intralcerebbe in alcun
modo la luce o l'insolazione, né ostacolerebbe la vista. Inoltre, da un punto
di vista estetico, il manufatto non causerebbe a loro dire nessun impatto,
posto che la tenda e il relativo supporto sarebbe di colore bianco come
l'abitazione. Oltre a ciò, rilevano che le dimensioni della nuova tenda
sarebbero minori rispetto a quella precedente. Infine, argomentano che sarebbe
arbitrario e sproporzionato ritenere che tutti i tipi di tenda rientrino nel
computo dell'i.o.
D. a. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il Municipio si
riconferma nelle motivazioni esposte nella risoluzione del 25/28 ottobre 2021,
rimettendosi per il resto al giudizio del Tribunale.
CO 1 e CO 2, qui resistenti,
sono rimasti silenti.
b. Il ricorrente ha
rinunciato a presentare una replica. Non vi è quindi stato un ulteriore scambio
di allegati.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già istanti in licenza e direttamente
toccati dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con
sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.). Neppure
le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La vertenza è del resto
di natura essenzialmente giuridica.
Considerandi
2.
2.1. L'i.o. è il
rapporto espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie
edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 LE, la
superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di
tutti gli ingombri degli edifici principali e accessori.
Determinanti ai fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri
si intendono le parti di costruzione che si sviluppa-no sia in orizzontale, sia
in verticale, sporgendo dal terreno sistemato. Le parti di costruzione
sotterranee non sono dunque computabili quale superficie edificata nell'i.o. (cfr.
STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012 consid. 2, 52.2005.312 del 19
ottobre 2005 consid. 2; Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1137 ad art. 38 LE). Per edificio si intende
invece un'opera edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati
a riparare persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono
quindi al computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo
della polizia delle costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono
quindi esclusi muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr. STA
52.2005.312
citata consid. 2).
Non tutta la proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale
superficie edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 LE esclude infatti alcune
parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte, ovvero
parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili (cfr. pure RDAT II-1995
n. 27 consid. 2.1). L'art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) esclude inoltre i balconi in
quanto non calcolati nella distanza dal confine, ovvero quelli che hanno una
sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della
facciata (cfr. art. 41 RLE). Sono pertanto conteggiati nella superficie
edificata quegli elementi (corpi aggiunti o avancorpi) che determinano ingombri,
ovvero che per posizione e dimensione possono essere considerati veri e propri
corpi aggiunti (o avancorpi) della costruzione principale, e non semplici
sporgenze quali le grondaie o i cornicioni (cfr. RDAT I-2002 n. 18 consid. 3.3;
STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid. 6; Scolari,
op. cit., n. 1140 ad art. 38 LE).
2.2
Le pergole sono
costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali
(pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le
cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali
(sbarre, fili, ecc.),
disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano
(vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9
settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).
Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza
edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 RLE). Devono quindi rispettare i parametri
edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non avrebbe
infatti senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del permesso se
non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni.
Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole
determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie
aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi
rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano
coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni
accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano
nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di
opere edilizie. Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, sono escluse dal
computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dell'indice di
sfruttamento (i.s.). Dal profilo dell'i.o., computabile è invece la superficie
effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della loro
struttura orizzontale, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre (cfr.
art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2016.55 del 6 ottobre 2017, 52.2011.201 del 16
luglio 2012 consid. 2.1).
2.3
Nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto il
permesso parzialmente a posteriori per sostituire la tenda a bracci estendibili
con una nuova tenda formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in
materiale sintetico (cfr. fotografie agli atti; cfr. in particolare Doc. D e E
allegati al ricorso davanti al Governo). Tale opera non è tanto riconducibile a
una semplice impalcatura formata da alcuni elementi destinati a supportare la
vegetazione (cfr. consid. 2.2), ma piuttosto a una tettoia o a un portico,
avente dimensioni non trascurabili e oggettivamente atta a riparare con ogni
tempo la terrazza sottostante. Costituita da un'intelaiatura metallica e dotata
di teli sintetici avvolgibili su più lati, appare senz'altro idonea a resistere
al vento e alla pioggia e a garantirne un utilizzo prolungato (cfr. fotografie
agli atti; cfr. in particolare Doc. A e B annessi alla risposta dei resistenti
davanti al Governo). Trattandosi di una struttura fissa, di dimensioni non
trascurabili e fermamente ancorata al suolo, che determina un ingombro
chiaramente percepibile, la tenda/tettoia configura senz'altro una costruzione
da computare come superficie edificata nel calcolo dell'i.o. (cfr. RDAT I-1991
n. 34; STA 52.2020.258 del 16 maggio 2020 consid. 4.4; cfr. pure: STF
1P.624/2001 del 7 gennaio 2002 consid. 3.3; Scolari,
op. cit., n. 1140 all'art. 38 LE e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
L'opera in discussione si discosta d'altronde in maniera evidente dalla tenda
da sole preesistente, sprovvista di una struttura di sostegno, che poteva
essere completamente ritratta quotidianamente e sfuggire all'i.o.
Accertato che la costruzione in oggetto determina un aumento
della superficie edificata pari a ca. 35.86 m2 (ca. 8.15 x 4.40 m),
l'i.o. ammesso al mapp. __________ risulta superato. Il fondo sfrutta infatti
già interamente la superficie edificata massima consentita in zona Rse pari a
ca. 152.40 m2 (30% di 508 m2; cfr. mappa catastale
SIFTI). Neppure gli insorgenti lo contestano.
Il diniego di licenza e il giudizio governativo che lo
conferma meritano pertanto di essere tutelati.
3.
3.1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso
va respinto.
3.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a
carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2
LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai resistenti e al Comune di Pura, non
patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti, in
solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere