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Decisione

52.2022.126

Diniego della licenza edilizia a posteriori per la sostituzione di una siepe e una rete metallica con una recinzione rigida

30 dicembre 2022Italiano19 min

luce attraverso la struttura. Così come concepita, l'opera risulta del tutto assimilabile

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.126

Lugano

30

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso del 2 maggio

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1218) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la decisione del 13/15 settembre 2021 con la quale il Municipio di Caslano

gli ha negato la licenza edilizia a posteriori per la sostituzione di una siepe

e una rete metallica con una recinzione rigida al mapp. __________ di quel

Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è proprietario

del mapp. __________ di Caslano, assegnato dal vigente piano regolatore (approvato

dal Consiglio di Stato con ris. n. 2695 del 2 giugno 2009) alla zona

residenziale estensiva (R2). Il fondo confina verso sud-est con Via __________ (part.

__________), riportata nel piano del traffico quale strada di servizio. Il

fondo è gravato da una linea di arretramento che lo interseca parallelamente alla

strada. Sul sedime sorge una casa d'abitazione.

b.

Nel corso di un sopralluogo, esperito l'8 luglio 2021, l'Ufficio tecnico

comunale (UTC) ha constatato sul sedime la posa di un'opera di cinta con

struttura metallica, in sostituzione di una siepe verde e una rete metallica

preesistenti.

Con scritto del

medesimo giorno, l'UTC ha ordinato a RI 1 la presentazione di una domanda di

costruzione a posteriori, nella forma della notifica, per la posa dell'opera di

cinta e invitato il proprietario del fondo a prendere contatto con l'autorità

al fine di organizzare un sopralluogo in contradditorio.

c. Il 12 luglio 2021,

dando seguito alla richiesta dell'UTC, RI 1 ha inoltrato al Municipio una notifica

a posteriori per la sostituzione della siepe verde e della rete metallica con

una recinzione rigida formata da tavole di alluminio. In base alla planimetria annessa

alla domanda, la nuova recinzione, lunga ca. 14.50 m, sorretta da pali di

sostegno entro in quali sono collocate le tavole di alluminio, è stata posata

su un muretto preesistente, ubicato a una distanza variabile di ca. 1.50-5.70 m

dalla strada.

Contestualmente alla ricezione della domanda, ritenuto che la documentazione non

riportava l'altezza dell'opera, l'UTC ha effettuato un sopralluogo al mapp. __________

e misurato l'altezza del manufatto. Le risultanze di queste verifiche sono

confluite nel documento denominato Mappale __________ RFD Caslano - Via __________

- Proprietà __________ datato

12 luglio 2021, che riporta due

fotografie inerenti la situazione attuale e precedente del fondo e da cui

risulta che la recinzione, collocata sopra il muretto preesistente alto 0.25 m,

sarebbe alta 1.80 m.

d. La domanda,

pubblicata dal 20 agosto al 3 settembre 2021 con una richiesta di deroghe per

altezza e trasparenza, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.

e. Il 13/15 settembre

2021, il Municipio ha negato all'istante il permesso richiesto. L'Esecutivo

comunale

ha ritenuto che l'opera in pannellatura di alluminio, alta

2.05/2.10 m, posta a 1.50 m dal confine con la strada (Via __________), si

ponesse in contrasto con l'art. 8 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR), che prevede un'altezza totale massima di 2.00 m, gli

elementi pieni non devono superare l'altezza massima di 1.00 m e non è

ammesso l'uso di materiali che non permettono di garantire la trasparenza

visiva dell'opera di cinta.

B. Con giudizio del 16

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso

il diniego del permesso.

Anzitutto, il Governo

ha ritenuto corretto che l'UTC non avesse segnalato all'istante il contrasto materiale

dell'opera con il diritto prima dell'inoltro della notifica in sanatoria, posto

che un'eventuale violazione materiale viene accertata al momento della

decisione (di diniego). Di seguito, ha disatteso la censura del diritto di

essere sentito. Secondo l'autorità inferiore, la domanda presentata

dall'istante non forniva alcuna indicazione circa l'altezza della struttura.

Tuttavia, trattandosi di una lacuna di lieve entità, l'UTC avrebbe

(correttamente) provveduto a colmarla, eseguendo una misurazione poi riportata

sulla documentazione allegata alla domanda, riguardo alla quale l'istante ha avuto

modo di esprimersi in sede di ricorso. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha

reputato che l'impatto visivo del manufatto non rispettasse il criterio

di trasparenza visiva, posto che gli elementi pieni risulterebbero evidentemente

preponderanti rispetto a quelli vuoti. Lo spazio tra le doghe sarebbe infatti

minimo, conferendo all'opera un aspetto paragonabile a un muro. Il manufatto

non rispetterebbe dunque l'altezza di 1.00 m fissata dall'art. 8 cpv. 1 NAPR

per le opere di cinta formate da elementi pieni. Il Consiglio di Stato ha

poi evidenziato che le misurazioni effettuate dall'UTC hanno rilevato un

superamento dell'altezza massima di 2.00 m prescritta dall'art. 8 cpv. 1 NAPR, reputando

le censure sollevate dall'istante in merito alle modalità di misurazione di

primo acchito pretestuose. Ha tuttavia ritenuto che la questione non

andasse ulteriormente approfondita, posto che la licenza non poteva essere

rilasciata già per il superamento dell'altezza di 1.00 m prescritta per la

parte piena. Di seguito, ha reputato che non fossero dati i presupposti per

concedere una deroga, nemmeno richiesta dall'istante, giusta l'art. 64 NAPR, difettando

la sussistenza di una situazione eccezionale e ponendosi la stessa in contrasto

con le finalità e lo spirito del piano regolatore vigente. Infine, ha

disatteso la censura concernente la violazione della parità di trattamento

(nell'illegalità), ritenendo che non fossero adempiuti i relativi presupposti d'applicazione.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato con contestuale rinvio dell'incarto

all'istanza inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente ripropone

in questa sede sostanzialmente le medesime censure sollevate senza successo

dinanzi all'istanza inferiore. Anzitutto, lamenta una triplice violazione del

suo diritto di essere sentito, ritenuto che l'UTC avrebbe esperito un

sopralluogo in sua assenza, avrebbe modificato unilateralmente la sua domanda accludendo

il documento denominato Mappale __________ RFD Caslano - Via __________ -

Proprietà __________ e postulato delle deroghe non richieste come risulterebbe

dall'avviso di pubblicazione. Di seguito, censura l'interpretazione dell'art. 8

NAPR effettuata dalle autorità inferiori. A suo dire, la norma in esame non

richiederebbe infatti la trasparenza dei materiali da impiegare e neppure la

preponderanza degli spazi trasparenti, ma piuttosto una modalità di

assemblaggio dei materiali che garantisca una trasparenza visiva, ovvero permetta

il passaggio attraverso l'opera di cinta di radiazioni luminose in misura tale

da consentire la visione di oggetti situati al di là della stessa. L'opera

posata sarebbe inoltre a suo dire assimilabile a una cancellata,

espressamente ammessa dalla norma, che si inserirebbe adeguatamente nelle

adiacenze. Oltre a ciò, rileva che l'opera di cinta sarebbe arretrata rispetto

alla carreggiata, circostanza che contribuirebbe ad aumentare il campo visivo

degli utenti della strada. Da ultimo, a sostegno delle sue tesi, evidenzia che

le future NAPR, contrariamente alle norme vigenti, prevedrebbero espressamente

il presupposto della preponderanza degli spazi vuoti su quelli pieni nelle

opere di cinta. Proseguendo, contesta le modalità di misurazione dell'altezza

esperite dall'UTC. A suo dire, non sarebbe stata effettuata una misurazione

puntuale basata su dati certi e oggettivamente verificabili, non sarebbero

stati indicati i punti in cui tale misurazione sarebbe stata effettuata o la

quota del terreno da dove esattamente occorreva partire per determinare

l'altezza e l'estensione verticale dell'opera non sarebbe stata misurata a

partire dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo. Infine, lamenta

una disparità di trattamento per rapporto ad altre recinzioni che sarebbero

presenti nel Comune.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Il Municipio si limita

a rinviare alla propria risposta davanti al Governo, rimettendosi al giudizio

del Tribunale.

b. Con la replica,

l'insorgente ribadisce e approfondisce le proprie tesi e domande di giudizio.

Il Municipio ha comunicato di rinunciare a presentare un allegato di duplica.

Il Consiglio di Stato è rimasto silente.

E.

Su richiesta di questo Tribunale, il 15 dicembre 2022 l'UTC ha

prodotto il regolamento edilizio (RE) facente parte della variante di

adeguamento del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100) dell'agosto 2019. Trattandosi di un documento non

ancora entrato in vigore, dato che non si è ancora proceduto alla sua

approvazione da parte del Consiglio di Stato, non sono state chieste

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente

toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

completati con il citato documento richiamato dall'UTC. La

situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.) e dalle immagini

visibili su Google Map e Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014

consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi),

il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo ad

apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini

del giudizio. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di procedere

all'interrogatorio del tecnico comunale arch. __________ e di ottenere informazioni dal Municipio circa le

licenze edilizie rilasciate per altre recinzioni, in quanto l'insorgente non

potrebbero comunque invocare con successo una violazione del diritto di essere

sentito e della parità di trattamento

nell'illegalità (cfr. consid. 2 e 4).

2. Diritto di essere

sentito

L'insorgente si duole

anzitutto di una triplice violazione del suo diritto di essere sentito,

ritenuto che l'UTC avrebbe esperito un sopralluogo in sua assenza, avrebbe

modificato unilateralmente la sua domanda accludendo il documento denominato Mappale

__________ RFD Caslano - Via __________ - Proprietà __________ e postulato

delle deroghe non richieste come risulterebbe dall'avviso di pubblicazione.

2.1. Secondo costante giurisprudenza, la

natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto

dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono

le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale

della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in

quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia

presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di consultare l'incarto, di offrire

mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione

o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul

giudizio che dovrà essere reso (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3

con rinvii, 140 I 99

consid. 3.4; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 90.2017.5 del

20 luglio 2018 consid. 3.1 e rif.).

2.2. La violazione del diritto di essere

sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid.

5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del

diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura

ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi

dinnanzi a un'autorità di ricorso che

dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La

sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può

nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione

è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e

porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse

della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1,

137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1,

133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, il sopralluogo esperito (verosimilmente) il 12 luglio 2021

dall'UTC è stato eseguito in

assenza del proprietario dell'immobile. Nemmeno risulta che gli esiti del

sopralluogo siano stati trasmessi successivamente al ricorrente per

osservazioni, né che quest'ultimo sia stato informato circa la richiesta di

deroghe formulata dall'UTC prima che il Municipio rendesse la propria decisione.

Agendo in tal modo, l'Esecutivo comunale ha indubitabilmente violato il suo

diritto di essere sentito.

Nelle circostanze

concrete, la violazione del diritto di essere sentito può comunque essere

considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto impugnare la decisione

municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. In

particolare, nell'ambito della procedura ricorsuale, il ricorrente ha potuto

prendere posizione sulle risultanze del sopralluogo, censurando le modalità di

misurazione effettuate dall'UTC ed esprimendosi circa la possibilità di

concedere una deroga. L'insorgente ha inoltre potuto impugnare con cognizione

di causa il giudizio governativo davanti a questo Tribunale, riproponendo in

questa sede le tesi già sollevate senza successo davanti all'istanza inferiore.

Non si giustifica pertanto di annullare la decisione municipale per motivi

formali. Tanto più che un rinvio

degli atti all'istanza inferiore costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.

3.

Altezza

3.1. L'art. 8 NAPR, che disciplina le

opere di cinta, stabilisce quanto segue:

1. Sia verso la proprietà pubblica

che la proprietà privata le opere di cinta formate da elementi pieni non devono

superare l'altezza massima di 1.00 e possono essere sormontate da rete

metallica, cancellate, ringhiere o siepi fino ad un’altezza massima complessiva

di 2.00 m.

Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla

quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di

licenza edilizia.

Per le opere di cinta non è ammesso l’uso di materiali

che non permettono di garantire la trasparenza visiva dell’opera di cinta,

quali ad esempio teloni in materiale plastico, pannelli di legno intrecciati,

palizzate di legno, lamiere forate, ecc.

È fatto obbligo ai proprietari di una regolare cura

delle siepi.

(…)

La

norma regola l'altezza massima di opere di

cinta formate da elementi pieni, quali i muri, fissando la stessa a 1.00

m. Alla parte piena può essere sovrapposta una (ulteriore) rete

metallica, una cancellata, una ringhiera o una siepe, fermo restando che il

manufatto deve rispettare l'altezza massima

complessiva di 2.00 m. Le nozioni di rete metallica, cancellate,

ringhiere o siepi non sono ulteriormente definite. È comunque

chiaro che si deve trattare di un manufatto che non presenti le caratteristiche

di un muro. Il disposto precisa inoltre che non è ammesso l’uso di materiali

che non permettono di garantire la trasparenza visiva dell’opera di

cinta, quali ad esempio teloni in materiale plastico, pannelli di legno

intrecciati, palizzate di legno, lamiere forate ecc. La norma distingue in sostanza, analogamente ad altre normative

comunali, tra una parte piena, formata, di regola, da pietre, mattoni o cemento

armato, e una parte più leggera, che non presenta le caratteristiche di un muro,

come può essere, appunto, una rete metallica, cancellata, ringhiera o siepe. Lo

scopo della distinzione tra la parte piena e quella superiore, più

leggera, va ricercato, innanzitutto, nel minor impatto che reti metalliche,

cancellate, ringhiere o siepi ingenerano sul quadro del

paesaggio e sui fondi circostanti. Secondariamente, nella necessità di garantire

la visibilità verso e dalle strade e, di riflesso, la sicurezza della viabilità

pedonale e veicolare (cfr. sul tema: STA 52.2018.484 del 7 agosto 2020 consid.

2.1, 52.2018.327 del 14 aprile 2020 consid. 2.1).

Fatti

I

concetti di elementi pieni e trasparenza visiva configurano

nozioni giuridiche di natura indeterminata, che come tali conferiscono

all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini

dell'individuazione del loro contenuto normativo, che le istanze di ricorso

sono tenute a rispettare imponendosi un certo riserbo allo scopo di rispettare

l'autonomia comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF 1C_616/2020 del 2

agosto 2021 consid. 4.1; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi).

3.2. Nel caso

concreto, l'istante ha realizzato sul muretto alto 0.25 m, posto all'interno

della linea di arretramento da Via __________ (part. __________), a una

distanza variabile di ca.1.50-5.70 dalla strada, una recinzione con tavole in

alluminio, lunga ca. 14.50 m e alta 1.80 m, dotata di pali di sostegno entro i

quali sono state fissate le tavole (cfr. piani e fotografie agli atti).

Il Municipio ha negato

il permesso richiesto, reputando che l'opera in oggetto si ponesse in contrasto

con l'art. 8 cpv. 1 NAPR, posto che il manufatto non rispetterebbe l'altezza di

1.00 m prescritta per la parte piena, quella complessiva di 2.00 m e non

ossequierebbe il criterio della trasparenza visiva (cfr. decisione

impugnata). Con la risposta del 19 novembre 2021 davanti al Consiglio di Stato,

ha inoltre precisato che in campo pianificatorio ed in particolare nelle

NAPR di Caslano, il concetto di "trasparenza visiva" è chiaramente

contrapposto a quello di "elemento pieno" (cfr. pag. 5).

La tesi, avallata dal

Consiglio di Stato, merita di essere tutelata.

La recinzione in oggetto, rigida,

composta da tavole in alluminio dalla base alla sommità, presenta una struttura

compatta, in cui l'elemento pieno costituisce la parte nettamente

preponderante. Gli spazi tra le tavole, di dimensioni minime rispetto alla

struttura nel suo complesso, precludono quasi totalmente un passaggio di aria e

luce attraverso la struttura. Così come concepita, l'opera risulta del tutto assimilabile

a un muro (cfr. fotografie agli atti). Ritenendo che l'opera in oggetto violi

il criterio della trasparenza visiva, il Municipio non ha dunque abusato

del potere d’apprezzamento che la norma gli riserva.

Come accennato, non

diversamente da altre normative comunali,

l'art. 8 cpv. 1 NAPR distingue tra una parte piena e una parte più leggera, come una rete

metallica, una cancellata, una ringhiera o una siepe, delle opere di cinta. L'altezza massima complessiva è di 2.00 m,

di cui 1.00 m al massimo per la parte piena.

Ferme queste premesse,

nella misura in cui oltrepassa il limite di 1.00 m previsto dall'art. 8 cpv. 1 NAPR

per la parte piena, l'opera di cinta realizzata non può essere approvata.

Ammettere il contrario, ovvero la facoltà di realizzare una struttura alta 1.80

m composta interamente di pannelli in alluminio formanti una barriera compatta

al di sopra del muro sottostante, significherebbe infatti vanificare la citata

distinzione e, di conseguenza, gli scopi che quest'ultima si prefigge (cfr. sul

tema: STA 52.2018.484 citata consid. 2.2, 52.2018.327 citata consid. 2.2).

Pure l'altezza massima

ammessa (2.00 m) per le opere di cinta appare in concreto disattesa. Le

misurazioni effettuate dall'UTC dalla base del muro hanno infatti accertato

un'altezza complessiva del manufatto pari a 2.05/2.10 m. Benché il ricorrente contesti

recisamente il metodo di misurazione adottato dall'UTC, egli non ha prodotto -

neppure in questa sede - alcun elemento/documento (ad esempio sezioni

dell'opera) atto a dimostrare il rispetto dell'altezza massima ammessa. Neppure

spiega in che misura si modificherebbe l'altezza dell'opera, qualora quest'ultima

venisse calcolata a partire dalla quota della strada a contatto con il fondo.

Tanto più che il manufatto risulta posto alla medesima quota (se non

leggermente superiore) di Via __________ (cfr. fotografie agli atti; cfr. pure

immagini reperibili su Google Maps e Google Street View). Ogni approfondimento

in merito all'altezza complessiva dell'opera risulta in ogni caso superfluo, posto

che la recinzione eccede l'altezza massima ammessa (1.00 m) per la parte

piena (cfr. supra).

3.3. Non porta a una conclusione

più favorevole al ricorrente la variante di adeguamento del piano regolatore

alla LST dell'agosto 2019, attualmente pendente presso il Dipartimento del

territorio per l'esame preliminare, e, segnatamente, il nuovo art. 13 RE relativo

alle opere di cinta, posto che la nuova norma appare più restrittiva (cfr., in

particolare, art. 13 cpv. 4 RE che, a differenza dell'art. 8 cpv. 1 NAPR,

oltre a imporre il criterio della trasparenza visiva, vieta l'uso di

materiali pericolosi

o dall'aspetto indecoroso). In ogni caso, essa

non trova ancora applicazione, né può avere effetto anticipato positivo. La variante

attualmente sottoposta all'esame preliminare non è infatti ancora entrata in

vigore, dato che non si è ancora proceduto alla sua approvazione da parte del

Consiglio di Stato (cfr. art. 31 cpv. 1 LST). Neppure l'insorgente pretende il

contrario.

4. Parità di trattamento

nell'illegalità

4.1. Il diritto alla

parità di trattamento non prevale di regola sul principio di legalità.

Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di

essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti

dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale

l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti,

il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità

(cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6; STA 52.2017.625 del 30

ottobre 2018 consid. 3).

4.2. L'insorgente

lamenta una disparità di trattamento per rapporto ad altre recinzioni che

sarebbero presenti nel Comune.

Anche questa obiezione

va disattesa.

Anzitutto, non è dimostrato che le situazioni evocate

dal ricorrente siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso di

specie. Non è infatti dato sapere se le recinzioni menzionate eccedano

l'altezza massima prevista dal piano regolatore, a quando risalga la loro posa e

se le stesse siano state formalmente autorizzate o meno oppure se, in

quest'ultima evenienza, siano state sinora semplicemente tollerate. In ogni

caso, gli esempi menzionati non basterebbero comunque ancora per dimostrare

l'esistenza di una vera e propria "prassi" non conforme al diritto,

dalla quale l'autorità non intende scostarsi, che permetta di privilegiare il

principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità. Il caso

del ricorrente dimostra piuttosto il contrario.

5.

5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso

va respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili al CO 1, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere