52.2022.126
Diniego della licenza edilizia a posteriori per la sostituzione di una siepe e una rete metallica con una recinzione rigida
30 dicembre 2022Italiano19 min
luce attraverso la struttura. Così come concepita, l'opera risulta del tutto assimilabile
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.126
Lugano
30
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 2 maggio
2022 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 16 marzo 2022 (n. 1218) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione del 13/15 settembre 2021 con la quale il Municipio di Caslano
gli ha negato la licenza edilizia a posteriori per la sostituzione di una siepe
e una rete metallica con una recinzione rigida al mapp. __________ di quel
Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è proprietario
del mapp. __________ di Caslano, assegnato dal vigente piano regolatore (approvato
dal Consiglio di Stato con ris. n. 2695 del 2 giugno 2009) alla zona
residenziale estensiva (R2). Il fondo confina verso sud-est con Via __________ (part.
__________), riportata nel piano del traffico quale strada di servizio. Il
fondo è gravato da una linea di arretramento che lo interseca parallelamente alla
strada. Sul sedime sorge una casa d'abitazione.
b.
Nel corso di un sopralluogo, esperito l'8 luglio 2021, l'Ufficio tecnico
comunale (UTC) ha constatato sul sedime la posa di un'opera di cinta con
struttura metallica, in sostituzione di una siepe verde e una rete metallica
preesistenti.
Con scritto del
medesimo giorno, l'UTC ha ordinato a RI 1 la presentazione di una domanda di
costruzione a posteriori, nella forma della notifica, per la posa dell'opera di
cinta e invitato il proprietario del fondo a prendere contatto con l'autorità
al fine di organizzare un sopralluogo in contradditorio.
c. Il 12 luglio 2021,
dando seguito alla richiesta dell'UTC, RI 1 ha inoltrato al Municipio una notifica
a posteriori per la sostituzione della siepe verde e della rete metallica con
una recinzione rigida formata da tavole di alluminio. In base alla planimetria annessa
alla domanda, la nuova recinzione, lunga ca. 14.50 m, sorretta da pali di
sostegno entro in quali sono collocate le tavole di alluminio, è stata posata
su un muretto preesistente, ubicato a una distanza variabile di ca. 1.50-5.70 m
dalla strada.
Contestualmente alla ricezione della domanda, ritenuto che la documentazione non
riportava l'altezza dell'opera, l'UTC ha effettuato un sopralluogo al mapp. __________
e misurato l'altezza del manufatto. Le risultanze di queste verifiche sono
confluite nel documento denominato Mappale __________ RFD Caslano - Via __________
- Proprietà __________ datato
12 luglio 2021, che riporta due
fotografie inerenti la situazione attuale e precedente del fondo e da cui
risulta che la recinzione, collocata sopra il muretto preesistente alto 0.25 m,
sarebbe alta 1.80 m.
d. La domanda,
pubblicata dal 20 agosto al 3 settembre 2021 con una richiesta di deroghe per
altezza e trasparenza, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.
e. Il 13/15 settembre
2021, il Municipio ha negato all'istante il permesso richiesto. L'Esecutivo
comunale
ha ritenuto che l'opera in pannellatura di alluminio, alta
2.05/2.10 m, posta a 1.50 m dal confine con la strada (Via __________), si
ponesse in contrasto con l'art. 8 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR), che prevede un'altezza totale massima di 2.00 m, gli
elementi pieni non devono superare l'altezza massima di 1.00 m e non è
ammesso l'uso di materiali che non permettono di garantire la trasparenza
visiva dell'opera di cinta.
B. Con giudizio del 16
marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso
il diniego del permesso.
Anzitutto, il Governo
ha ritenuto corretto che l'UTC non avesse segnalato all'istante il contrasto materiale
dell'opera con il diritto prima dell'inoltro della notifica in sanatoria, posto
che un'eventuale violazione materiale viene accertata al momento della
decisione (di diniego). Di seguito, ha disatteso la censura del diritto di
essere sentito. Secondo l'autorità inferiore, la domanda presentata
dall'istante non forniva alcuna indicazione circa l'altezza della struttura.
Tuttavia, trattandosi di una lacuna di lieve entità, l'UTC avrebbe
(correttamente) provveduto a colmarla, eseguendo una misurazione poi riportata
sulla documentazione allegata alla domanda, riguardo alla quale l'istante ha avuto
modo di esprimersi in sede di ricorso. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha
reputato che l'impatto visivo del manufatto non rispettasse il criterio
di trasparenza visiva, posto che gli elementi pieni risulterebbero evidentemente
preponderanti rispetto a quelli vuoti. Lo spazio tra le doghe sarebbe infatti
minimo, conferendo all'opera un aspetto paragonabile a un muro. Il manufatto
non rispetterebbe dunque l'altezza di 1.00 m fissata dall'art. 8 cpv. 1 NAPR
per le opere di cinta formate da elementi pieni. Il Consiglio di Stato ha
poi evidenziato che le misurazioni effettuate dall'UTC hanno rilevato un
superamento dell'altezza massima di 2.00 m prescritta dall'art. 8 cpv. 1 NAPR, reputando
le censure sollevate dall'istante in merito alle modalità di misurazione di
primo acchito pretestuose. Ha tuttavia ritenuto che la questione non
andasse ulteriormente approfondita, posto che la licenza non poteva essere
rilasciata già per il superamento dell'altezza di 1.00 m prescritta per la
parte piena. Di seguito, ha reputato che non fossero dati i presupposti per
concedere una deroga, nemmeno richiesta dall'istante, giusta l'art. 64 NAPR, difettando
la sussistenza di una situazione eccezionale e ponendosi la stessa in contrasto
con le finalità e lo spirito del piano regolatore vigente. Infine, ha
disatteso la censura concernente la violazione della parità di trattamento
(nell'illegalità), ritenendo che non fossero adempiuti i relativi presupposti d'applicazione.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato con contestuale rinvio dell'incarto
all'istanza inferiore per nuovo giudizio.
Il ricorrente ripropone
in questa sede sostanzialmente le medesime censure sollevate senza successo
dinanzi all'istanza inferiore. Anzitutto, lamenta una triplice violazione del
suo diritto di essere sentito, ritenuto che l'UTC avrebbe esperito un
sopralluogo in sua assenza, avrebbe modificato unilateralmente la sua domanda accludendo
il documento denominato Mappale __________ RFD Caslano - Via __________ -
Proprietà __________ e postulato delle deroghe non richieste come risulterebbe
dall'avviso di pubblicazione. Di seguito, censura l'interpretazione dell'art. 8
NAPR effettuata dalle autorità inferiori. A suo dire, la norma in esame non
richiederebbe infatti la trasparenza dei materiali da impiegare e neppure la
preponderanza degli spazi trasparenti, ma piuttosto una modalità di
assemblaggio dei materiali che garantisca una trasparenza visiva, ovvero permetta
il passaggio attraverso l'opera di cinta di radiazioni luminose in misura tale
da consentire la visione di oggetti situati al di là della stessa. L'opera
posata sarebbe inoltre a suo dire assimilabile a una cancellata,
espressamente ammessa dalla norma, che si inserirebbe adeguatamente nelle
adiacenze. Oltre a ciò, rileva che l'opera di cinta sarebbe arretrata rispetto
alla carreggiata, circostanza che contribuirebbe ad aumentare il campo visivo
degli utenti della strada. Da ultimo, a sostegno delle sue tesi, evidenzia che
le future NAPR, contrariamente alle norme vigenti, prevedrebbero espressamente
il presupposto della preponderanza degli spazi vuoti su quelli pieni nelle
opere di cinta. Proseguendo, contesta le modalità di misurazione dell'altezza
esperite dall'UTC. A suo dire, non sarebbe stata effettuata una misurazione
puntuale basata su dati certi e oggettivamente verificabili, non sarebbero
stati indicati i punti in cui tale misurazione sarebbe stata effettuata o la
quota del terreno da dove esattamente occorreva partire per determinare
l'altezza e l'estensione verticale dell'opera non sarebbe stata misurata a
partire dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo. Infine, lamenta
una disparità di trattamento per rapporto ad altre recinzioni che sarebbero
presenti nel Comune.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il Municipio si limita
a rinviare alla propria risposta davanti al Governo, rimettendosi al giudizio
del Tribunale.
b. Con la replica,
l'insorgente ribadisce e approfondisce le proprie tesi e domande di giudizio.
Il Municipio ha comunicato di rinunciare a presentare un allegato di duplica.
Il Consiglio di Stato è rimasto silente.
E.
Su richiesta di questo Tribunale, il 15 dicembre 2022 l'UTC ha
prodotto il regolamento edilizio (RE) facente parte della variante di
adeguamento del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100) dell'agosto 2019. Trattandosi di un documento non
ancora entrato in vigore, dato che non si è ancora proceduto alla sua
approvazione da parte del Consiglio di Stato, non sono state chieste
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente
toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
completati con il citato documento richiamato dall'UTC. La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani ecc.) e dalle immagini
visibili su Google Map e Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF
1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014
consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi),
il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo ad
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini
del giudizio. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di procedere
all'interrogatorio del tecnico comunale arch. __________ e di ottenere informazioni dal Municipio circa le
licenze edilizie rilasciate per altre recinzioni, in quanto l'insorgente non
potrebbero comunque invocare con successo una violazione del diritto di essere
sentito e della parità di trattamento
nell'illegalità (cfr. consid. 2 e 4).
2. Diritto di essere
sentito
L'insorgente si duole
anzitutto di una triplice violazione del suo diritto di essere sentito,
ritenuto che l'UTC avrebbe esperito un sopralluogo in sua assenza, avrebbe
modificato unilateralmente la sua domanda accludendo il documento denominato Mappale
__________ RFD Caslano - Via __________ - Proprietà __________ e postulato
delle deroghe non richieste come risulterebbe dall'avviso di pubblicazione.
2.1. Secondo costante giurisprudenza, la
natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in
quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia
presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di consultare l'incarto, di offrire
mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione
o perlomeno di potersi esprimere sui risultati in quanto possano influire sul
giudizio che dovrà essere reso (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3
con rinvii, 140 I 99
consid. 3.4; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 90.2017.5 del
20 luglio 2018 consid. 3.1 e rif.).
2.2. La violazione del diritto di essere
sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid.
5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura
ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi
dinnanzi a un'autorità di ricorso che
dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità decidente. La
sanatoria è di regola esclusa se il difetto è particolarmente grave. Si può
nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione
è di una certa gravità, quando esso costituisca una formalità priva di senso e
porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse
della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1,
137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1,
133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il sopralluogo esperito (verosimilmente) il 12 luglio 2021
dall'UTC è stato eseguito in
assenza del proprietario dell'immobile. Nemmeno risulta che gli esiti del
sopralluogo siano stati trasmessi successivamente al ricorrente per
osservazioni, né che quest'ultimo sia stato informato circa la richiesta di
deroghe formulata dall'UTC prima che il Municipio rendesse la propria decisione.
Agendo in tal modo, l'Esecutivo comunale ha indubitabilmente violato il suo
diritto di essere sentito.
Nelle circostanze
concrete, la violazione del diritto di essere sentito può comunque essere
considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto impugnare la decisione
municipale dinnanzi al Consiglio di Stato, dotato di pieno potere cognitivo. In
particolare, nell'ambito della procedura ricorsuale, il ricorrente ha potuto
prendere posizione sulle risultanze del sopralluogo, censurando le modalità di
misurazione effettuate dall'UTC ed esprimendosi circa la possibilità di
concedere una deroga. L'insorgente ha inoltre potuto impugnare con cognizione
di causa il giudizio governativo davanti a questo Tribunale, riproponendo in
questa sede le tesi già sollevate senza successo davanti all'istanza inferiore.
Non si giustifica pertanto di annullare la decisione municipale per motivi
formali. Tanto più che un rinvio
degli atti all'istanza inferiore costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.
3.
Altezza
3.1. L'art. 8 NAPR, che disciplina le
opere di cinta, stabilisce quanto segue:
1. Sia verso la proprietà pubblica
che la proprietà privata le opere di cinta formate da elementi pieni non devono
superare l'altezza massima di 1.00 e possono essere sormontate da rete
metallica, cancellate, ringhiere o siepi fino ad un’altezza massima complessiva
di 2.00 m.
Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla
quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di
licenza edilizia.
Per le opere di cinta non è ammesso l’uso di materiali
che non permettono di garantire la trasparenza visiva dell’opera di cinta,
quali ad esempio teloni in materiale plastico, pannelli di legno intrecciati,
palizzate di legno, lamiere forate, ecc.
È fatto obbligo ai proprietari di una regolare cura
delle siepi.
(…)
La
norma regola l'altezza massima di opere di
cinta formate da elementi pieni, quali i muri, fissando la stessa a 1.00
m. Alla parte piena può essere sovrapposta una (ulteriore) rete
metallica, una cancellata, una ringhiera o una siepe, fermo restando che il
manufatto deve rispettare l'altezza massima
complessiva di 2.00 m. Le nozioni di rete metallica, cancellate,
ringhiere o siepi non sono ulteriormente definite. È comunque
chiaro che si deve trattare di un manufatto che non presenti le caratteristiche
di un muro. Il disposto precisa inoltre che non è ammesso l’uso di materiali
che non permettono di garantire la trasparenza visiva dell’opera di
cinta, quali ad esempio teloni in materiale plastico, pannelli di legno
intrecciati, palizzate di legno, lamiere forate ecc. La norma distingue in sostanza, analogamente ad altre normative
comunali, tra una parte piena, formata, di regola, da pietre, mattoni o cemento
armato, e una parte più leggera, che non presenta le caratteristiche di un muro,
come può essere, appunto, una rete metallica, cancellata, ringhiera o siepe. Lo
scopo della distinzione tra la parte piena e quella superiore, più
leggera, va ricercato, innanzitutto, nel minor impatto che reti metalliche,
cancellate, ringhiere o siepi ingenerano sul quadro del
paesaggio e sui fondi circostanti. Secondariamente, nella necessità di garantire
la visibilità verso e dalle strade e, di riflesso, la sicurezza della viabilità
pedonale e veicolare (cfr. sul tema: STA 52.2018.484 del 7 agosto 2020 consid.
2.1, 52.2018.327 del 14 aprile 2020 consid. 2.1).
Fatti
I
concetti di elementi pieni e trasparenza visiva configurano
nozioni giuridiche di natura indeterminata, che come tali conferiscono
all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini
dell'individuazione del loro contenuto normativo, che le istanze di ricorso
sono tenute a rispettare imponendosi un certo riserbo allo scopo di rispettare
l'autonomia comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6; STF 1C_616/2020 del 2
agosto 2021 consid. 4.1; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi).
3.2. Nel caso
concreto, l'istante ha realizzato sul muretto alto 0.25 m, posto all'interno
della linea di arretramento da Via __________ (part. __________), a una
distanza variabile di ca.1.50-5.70 dalla strada, una recinzione con tavole in
alluminio, lunga ca. 14.50 m e alta 1.80 m, dotata di pali di sostegno entro i
quali sono state fissate le tavole (cfr. piani e fotografie agli atti).
Il Municipio ha negato
il permesso richiesto, reputando che l'opera in oggetto si ponesse in contrasto
con l'art. 8 cpv. 1 NAPR, posto che il manufatto non rispetterebbe l'altezza di
1.00 m prescritta per la parte piena, quella complessiva di 2.00 m e non
ossequierebbe il criterio della trasparenza visiva (cfr. decisione
impugnata). Con la risposta del 19 novembre 2021 davanti al Consiglio di Stato,
ha inoltre precisato che in campo pianificatorio ed in particolare nelle
NAPR di Caslano, il concetto di "trasparenza visiva" è chiaramente
contrapposto a quello di "elemento pieno" (cfr. pag. 5).
La tesi, avallata dal
Consiglio di Stato, merita di essere tutelata.
La recinzione in oggetto, rigida,
composta da tavole in alluminio dalla base alla sommità, presenta una struttura
compatta, in cui l'elemento pieno costituisce la parte nettamente
preponderante. Gli spazi tra le tavole, di dimensioni minime rispetto alla
struttura nel suo complesso, precludono quasi totalmente un passaggio di aria e
luce attraverso la struttura. Così come concepita, l'opera risulta del tutto assimilabile
a un muro (cfr. fotografie agli atti). Ritenendo che l'opera in oggetto violi
il criterio della trasparenza visiva, il Municipio non ha dunque abusato
del potere d’apprezzamento che la norma gli riserva.
Come accennato, non
diversamente da altre normative comunali,
l'art. 8 cpv. 1 NAPR distingue tra una parte piena e una parte più leggera, come una rete
metallica, una cancellata, una ringhiera o una siepe, delle opere di cinta. L'altezza massima complessiva è di 2.00 m,
di cui 1.00 m al massimo per la parte piena.
Ferme queste premesse,
nella misura in cui oltrepassa il limite di 1.00 m previsto dall'art. 8 cpv. 1 NAPR
per la parte piena, l'opera di cinta realizzata non può essere approvata.
Ammettere il contrario, ovvero la facoltà di realizzare una struttura alta 1.80
m composta interamente di pannelli in alluminio formanti una barriera compatta
al di sopra del muro sottostante, significherebbe infatti vanificare la citata
distinzione e, di conseguenza, gli scopi che quest'ultima si prefigge (cfr. sul
tema: STA 52.2018.484 citata consid. 2.2, 52.2018.327 citata consid. 2.2).
Pure l'altezza massima
ammessa (2.00 m) per le opere di cinta appare in concreto disattesa. Le
misurazioni effettuate dall'UTC dalla base del muro hanno infatti accertato
un'altezza complessiva del manufatto pari a 2.05/2.10 m. Benché il ricorrente contesti
recisamente il metodo di misurazione adottato dall'UTC, egli non ha prodotto -
neppure in questa sede - alcun elemento/documento (ad esempio sezioni
dell'opera) atto a dimostrare il rispetto dell'altezza massima ammessa. Neppure
spiega in che misura si modificherebbe l'altezza dell'opera, qualora quest'ultima
venisse calcolata a partire dalla quota della strada a contatto con il fondo.
Tanto più che il manufatto risulta posto alla medesima quota (se non
leggermente superiore) di Via __________ (cfr. fotografie agli atti; cfr. pure
immagini reperibili su Google Maps e Google Street View). Ogni approfondimento
in merito all'altezza complessiva dell'opera risulta in ogni caso superfluo, posto
che la recinzione eccede l'altezza massima ammessa (1.00 m) per la parte
piena (cfr. supra).
3.3. Non porta a una conclusione
più favorevole al ricorrente la variante di adeguamento del piano regolatore
alla LST dell'agosto 2019, attualmente pendente presso il Dipartimento del
territorio per l'esame preliminare, e, segnatamente, il nuovo art. 13 RE relativo
alle opere di cinta, posto che la nuova norma appare più restrittiva (cfr., in
particolare, art. 13 cpv. 4 RE che, a differenza dell'art. 8 cpv. 1 NAPR,
oltre a imporre il criterio della trasparenza visiva, vieta l'uso di
materiali pericolosi
o dall'aspetto indecoroso). In ogni caso, essa
non trova ancora applicazione, né può avere effetto anticipato positivo. La variante
attualmente sottoposta all'esame preliminare non è infatti ancora entrata in
vigore, dato che non si è ancora proceduto alla sua approvazione da parte del
Consiglio di Stato (cfr. art. 31 cpv. 1 LST). Neppure l'insorgente pretende il
contrario.
4. Parità di trattamento
nell'illegalità
4.1. Il diritto alla
parità di trattamento non prevale di regola sul principio di legalità.
Precedenti violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di
essere trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti
dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale
l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti,
il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità
(cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6; STA 52.2017.625 del 30
ottobre 2018 consid. 3).
4.2. L'insorgente
lamenta una disparità di trattamento per rapporto ad altre recinzioni che
sarebbero presenti nel Comune.
Anche questa obiezione
va disattesa.
Anzitutto, non è dimostrato che le situazioni evocate
dal ricorrente siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso di
specie. Non è infatti dato sapere se le recinzioni menzionate eccedano
l'altezza massima prevista dal piano regolatore, a quando risalga la loro posa e
se le stesse siano state formalmente autorizzate o meno oppure se, in
quest'ultima evenienza, siano state sinora semplicemente tollerate. In ogni
caso, gli esempi menzionati non basterebbero comunque ancora per dimostrare
l'esistenza di una vera e propria "prassi" non conforme al diritto,
dalla quale l'autorità non intende scostarsi, che permetta di privilegiare il
principio della parità di trattamento rispetto a quello della legalità. Il caso
del ricorrente dimostra piuttosto il contrario.
5.
5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso
va respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a
carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili al CO 1, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere