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Decisione

52.2022.131

Istituzione di una misura cautelare ex art. 17 LBC volta a tutelare a titolo provvisionale dei ruderi di un oratorio in quanto potenziale bene culturale d'importanza locale

25 gennaio 2023Italiano23 min

del nucleo tradizionale) dalla revisione del piano regolatore di __________, approvata

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.131

Lugano

25

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 3 maggio

2022 di

RI

1

RI

2

RI

3

rappr.

da: RA 1

contro

la decisione del 13 aprile 2022 (n. 1919) con cui il

Consiglio di Stato, in via provvisionale, a) vieta ogni intervento

suscettibile di manomettere, alterare o distruggere i ruderi dell’oratorio di

__________ presenti al mapp. 1__________ di __________ e b) sospende ogni

domanda di costruzione in contrasto con la loro protezione, in particolare

ogni domanda di demolizione;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 e RI 2 e RI 3

sono proprietari del mapp. 1__________ di __________, un fondo inedificato di

100 m2, situato nel nucleo di __________ e attribuito alla zona Nt (zona

del nucleo tradizionale) dalla revisione del piano regolatore di __________, approvata

dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12 novembre 1997 (n. 5798).

B. a. Il 5 luglio 2016,

in sede di esame preliminare, il Dipartimento del territorio si è espresso in

merito ad alcune varianti di piano regolatore, sottopostegli dal Comune __________,

contemplanti pure un ampliamento dell’elenco dei beni culturali d’interesse

locale. A complemento di tale esame, il 14 giugno 2017 l’Ufficio dei beni

culturali (UBC) ha segnalato al Municipio, in base al censimento cantonale, la

presenza di ulteriori oggetti, oltre a quelli proposti, degni di tutela, fra

cui l’antico oratorio di __________ (scheda SIBC 31000)

al mapp. 1__________, così descritto: dell’antico

oratorio cinquecentesco restano alcuni ruderi e resti della decorazione a

stucco.

b. Il 3 giugno 2019 il

Consiglio comunale __________ ha adottato le suddette varianti. Il nuovo art.

41 NAPR elenca alla lett. A. i beni culturali protetti (BCL1-BCL24), fra i

quali non compare l’oratorio __________. La sua tutela è tuttavia garantita dal

nuovo art. 41ter che, oltre a istituire una zona archeologica in corrispondenza

del mapp. 1__________, definisce i ruderi che vi insistono quali bene

archeologico (cpv. 1) e vincola il fondo come spazio libero di valore

ambientale (cpv. 2).

c. Con risoluzione del

12 febbraio 2020 (n. 820) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei

proprietari del mapp. 1__________ tendente all'annullamento della decisione del

3 giugno 2019 del Consiglio comunale, pubblicata in base all’art. 74 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), in relazione

all’adozione dell'art. 41ter NAPR. Tale pronuncia è stata annullata con STA

52.2020.141 del 16 agosto 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo.

d. Le varianti sono poi

state pubblicate dal 27 maggio al 25 giugno 2022 presso la Cancelleria comunale

conformemente all’art. 27 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100). L’avviso di pubblicazione informa al p.to. 2.2

che conformemente alla sentenza 16.08.2021 del Tribunale cantonale

amministrativo che ha annullato l'art. 41 ter delle NAPR, il mappale 1__________

RFD __________ è escluso dalla presente pubblicazione e sarà oggetto di una

nuova pianificazione.

C. a. Con decisione del 5

febbraio 2020 il Municipio __________, in applicazione dell’art. 62 LST, ha

sospeso per un periodo di due anni, fino

al 5 febbraio 2022, la domanda di costruzione del 15 maggio 2019 presentata dai

proprietari del mapp. 1__________, volta a demolire i ruderi dell’Oratorio e

edificare un nuovo edificio a carattere residenziale.

Ha fatto seguito, l’8

novembre 2021, una notifica per la demolizione del muro dell’abside.

b. Vista l’imminente

scadenza della decisione sospensiva, il 25 gennaio 2022 il Municipio __________

ha chiesto al Consiglio di Stato l’adozione di misure provvisionali ai sensi

dell’art. 17 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

(LBC; RL 445.100), allegando alla richiesta copia di un estratto catastale del

1858 e la scheda SIBC A3100, versione 20 gennaio 2022.

c. Preso atto delle

osservazioni del 17 marzo 2022 dei proprietari, con decisione del 13 aprile

2022, il Consiglio di Stato ha vietato in via provvisionale ogni intervento

suscettibile di manomettere, alterare o distruggere i ruderi dell’Oratorio

(p.to n. 1 del dispositivo) e ha sospeso ogni domanda di costruzione in contrasto

con la loro protezione, in particolare ogni domanda di demolizione (p.to n. 2

del dispositivo) per un periodo di 2 anni, specificando che la misura sarebbe

decaduta qualora il Municipio non avesse promosso, entro il termine di sei

mesi, la procedura di istituzione della protezione (p.to n. 3 del dispositivo).

D. Avverso tale decisione

RI 1 e RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulandone l’annullamento. Rimproverando al Consiglio di Stato di aver

violato il loro diritto di essere sentiti per non aver evaso la domanda subordinata

contenuta nelle loro osservazioni del 17 marzo 2022, essi contestano

l’interesse pubblico alla base della misura, basata su accertamenti

superficiali e errati e chiedendo, come mezzo di prova, l’edizione della scheda

SIBC 3100 nella versione precedente l’esame preliminare del 2018. Ritengono

inoltre sproporzionata la durata del provvedimento. Peraltro la contestata

decisione scaturirebbe dell’inattività del Municipio, che nulla avrebbe

intrapreso dopo l’emanazione della decisione del 16 agosto 2021 di questo Tribunale.

E. a. In sede responsiva

l’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) non formula particolari

osservazioni, mentre il Consiglio di Stato unitamente all’UBC postulano la

reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei seguenti

considerandi. Il Comune è rimasto silente.

b. In sede di replica i

ricorrenti chiedono l’acquisizione agli atti di ulteriori documenti, al fine di

dimostrare come l’avversata misura non sia supportata da validi motivi scientifici,

storici e artistici atti a giustificarla. Tanto più che, a loro detta, la sua

emanazione significherebbe riconoscere ai ruderi una valenza cantonale. In sede

di duplica UDC, Consiglio di Stato e UBC si riconfermano nelle precedenti

posizioni, mentre il Comune non ha prodotto alcun allegato.

F. Con scritto del

21 ottobre 2022 i ricorrenti, segnalando come il Consiglio comunale __________ non

fosse stato ancora convocato per l’adozione di misure di protezione entro il

termine di sei mesi impartito al p.to n. 3 del dispositivo della decisione

impugnata, e deducendone la sua decadenza, hanno chiesto al Tribunale di

accertarla e di stralciare il ricorso che sarebbe privo d’oggetto. Hanno fatto

seguito le osservazioni dell’UDC, del Comune e del Consiglio di Stato

unitamente all’UBC.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall’art. 51 cpv. 2 LBC. Certa è la legittimazione dei ricorrenti,

personalmente e direttamente toccati dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati da quelli richiamati

concernenti le varianti di piano regolatore adottate il 3 giugno 2019 dal

Consiglio comunale __________, quelli sottoposti al Dipartimento per l’esame

preliminare del 13 marzo 2018 e quelli a complemento di tale esame, trasmessi

dall’UBC al Municipio il 14 giugno 2017 (cfr. supra consid. B.a), ossia

il censimento (elenco schede e piano) e la tabella indicante i beni culturali

protetti e degni di protezione del comune __________ (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Va

per contro respinta la richiesta, reiterata dai ricorrenti con scritto del 7

luglio 2022, di acquisire agli atti l’intero incarto dell’UBC relativo al loro

fondo e di tutto quanto posto a fondamento della modifica della decisione

originale per la part. 1__________ ed in special modo l’elenco preciso e

dattagliato degli “indizi ed elementi che portano a ritenere che (…) possano

essere presenti contenuti archeologici legati ai ruderi di __________”, così

come indicato in sede di risposta, pag. 2-3, dal Consiglio di Stato e dall’UBC,

sia per i motivi che verranno esposti al consid. 5.1.2, sia perché la questione

relativa all’istituzione di un perimetro di interesse archeologico denominato __________

(scheda SIBC PIA881) esula dalla presente procedura, che ha come oggetto

esclusivamente la tutela a titolo provvisionale dei ruderi dell’Oratorio in

quanto potenziale bene culturale (archeologico) d’importanza locale (cfr. anche

scheda SIBC 31000, versione 20 gennaio 2022, Valutazione, pag. 2).

Considerandi

2.

A titolo preliminare va

detto che il Comune, conformemente al p.to n. 3 del dispositivo della decisione

impugnata, ha promosso, con il mandato assegnato il 20 settembre 2022 al

pianificatore per l’allestimento di una variante concernente l’oggetto in

questione, la procedura di istituzione della protezione. Contrariamente a quanto

preteso dagli insorgenti il ricorso non è dunque divenuto privo d’oggetto.

3.

I ricorrenti

lamentano anzitutto una violazione del diritto di essere sentito da parte del

Governo, rimproverandogli di non essersi pronunciato sulla richiesta formulata

a titolo subordinato nelle loro osservazioni del 17 marzo 2022 di eseguire, analogamente

a quanto effettuato in altri casi (ad esempio __________), solo il rilievo del

muro in modo da garantirne la conservazione documentale della memoria, assegnando

all’UBC e/o al Comune un termine per farlo, al fine di poter poi procedere con

il suo abbattimento. In proposito si considera quanto segue.

3.1

Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo

della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato

all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di

afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di

deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la

quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229

consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45 consid. 2a; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 528 segg.; Marco Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 2c ad art. 26; Lorenz Kneubühler,

Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere

ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro; l'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in

modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti:

può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a

influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle

che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem,

inoltre 130 II 530 consid. 4.3, con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013

consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2., entrambe con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii,

tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).

3.2

Nel giudizio

impugnato, il Governo, menzionati i fatti alla base della vertenza, fra cui il

contenuto e le domande formulate in via principale e in via subordinata nelle

osservazioni del 17 marzo 2022, ha ritenuto necessario proteggere i ruderi

dell’oratorio __________ da ogni atto di disposizione che ne pregiudichi la

conservazione. Ora, la domanda subordinata avanzata dai ricorrenti di assegnare all’UBC e/o al Comune un termine

per effettuare il rilievo del muro, al fine di poterlo poi abbattere, si

scontra(va) con ogni evidenza con le finalità di tutela alla base

dell’avversata decisione. Anche se evasa solo implicitamente, la decisione del

Consiglio di Stato non integra dunque gli estremi di un diniego di giustizia. Sapere,

invece, se le motivazioni addotte dal Governo sono pertinenti e sufficienti a

giustificare la contestata misura di conservazione è questione di merito, che

verrà esaminata nei seguenti considerandi.

4.

4.1. La

protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale è disciplinata dalla

LBC. L'art. 2 LBC definisce la nozione di bene

culturale: sono tali i beni

mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse

per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo

in tutte le sue espressioni. Rientrano in questa definizione non solo oggetti d’interesse

storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico,

urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico, ecc. (cfr.

Messaggio concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali

del 14 marzo 1995 n. 4387, in: RVGC

1997, sessione ordinaria primaverile, vol. 1.2 pag. 1003 segg., commento agli

art. 2-4 del progetto, pag. 1026; Messaggio) e, fra i beni immobili, ad

esempio costruzioni, manufatti, rovine, parti costitutive o accessorie di

costruzioni, zone archeologiche (ibidem; cfr. inoltre Patrizia Cattaneo Beretta, La legge

cantonale sulla protezione dei beni culturali, in: RDAT I-2000, pag. 147). L'art.

3.

LBC stabilisce poi che sono beni culturali protetti quelli che

beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. Quanto agli immobili,

la legge distingue segnatamente tra quelli d'interesse cantonale e quelli

d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato

culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione del

Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 3 LBC; art. 2 cpv. 1 del regolamento sulla

protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110). I secondi

sono protetti per decisione del legislativo comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e

fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le

collettività locali (art. 2 cpv. 2 RBC).

L'art. 3 RBC definisce inoltre il concetto di bene degno di protezione, ovvero di beni culturali non ancora protetti, nei

quali si presume la presenza di valori che giustificano misure di protezione

preventiva.

4.2

Secondo l’art. 42

LBC,

il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente

l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse

cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o

di catastrofe. Infatti, dal principio della corresponsabilità di ente pubblico

e proprietari nel campo della cura dei beni culturali protetti, codificato

all’art. 5 LBC, discende che oltre a fornire consulenza e aiuti economici, lo

Stato ha il compito di raccogliere e ordinare le informazioni sui beni protetti

e di verificarne periodicamente lo stato di conservazione (Messaggio, ad art.

5, pag. 1028). L’inventario comprende le schede informative di ogni bene

culturale protetto (art. 43 cpv. 1 LBC). Giusta l’art. 31 RBC, concernente il

censimento dei beni, l’UBC raccoglie e coordina, in collaborazione con gli

altri servizi cantonali, tutte le informazioni relative ai beni culturali mobili

e immobili esistenti sul territorio cantonale; il censimento è costantemente

aggiornato. L’UBC trasmette ai Municipi i dati del censimento (art. 12 cpv. 1

RBC). Secondo il Messaggio, ad art. 42, pag. 1042,

L’inventario rappresenta una novità importante di

questa legge. A differenza dell’attuale elenco dei monumenti, nel quale sono

registrati solo scarni dati amministrativi, l’inventario vuol essere

soprattutto lo strumento di conoscenza e informazione attorno al quale ruota

tutta l’attività pubblica di protezione dei beni culturali. Esso richiede per

ogni bene protetto la raccolta di informazioni sull’oggetto, così come

l’archiviazione dei documenti che lo riguardano, segnatamente i rapporti

relativi a lavori di restauro. È poi implicito che l’inventario presuppone un

lavoro preliminare di censimento dei beni culturali, ossia la catalogazione

descrittiva, su base scientifica, dei beni che potrebbero essere oggetto di

protezione in ragione dell’interesse che rivestono per il Cantone. Scopo di

questo lavoro è di fornire a Cantone e Comuni tutte le informazioni d’ordine

scientifico e storico sul bene per il quale potrebbe venir istituita la

protezione. (…)

E ancora, ad art. 43, pag. 1043,

L’inventario include tutti i beni culturali, ad

eccezione dei beni mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute,

le quali già dispongono di elenchi propri. Lo stesso è allestito sotto forma di

schedario, che prevede per ogni bene una scheda con i dati amministrativi,

descrittivi e documentari in forma sistematica e sintetica. La scheda deve

offrire direttamente almeno i dati d’immediata necessità per il lavoro

quotidiano degli operatori dei servizi pubblici. In quanto punto di partenza

per approfondimenti, deve tuttavia fornire anche rinvii a ricerche già eseguite

e alla documentazione, in particolare a quella conservata dai servizi cantonali

stessi. (…)

4.3

4.3.1

La LBC prevede la possibilità di far capo a delle misure provvisionali

qualora un bene culturale protetto o degno di protezione sia esposto al rischio

di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili. L'art. 17

cpv. 1 LBC stabilisce che se un bene

culturale protetto o degno di protezione è esposto ad un simile rischio,

il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali

necessarie. Il municipio, soggiunge il cpv. 2, è competente a ordinare misure

provvisionali limitatamente ai beni protetti d'interesse locale. Per quanto

riguarda questi beni, la disposizione opera dunque una distinzione - che è

ripresa anche dal regolamento (art. 14 RBC) - attribuendo la competenza ad

ordinare misure provvisionali: (a) al municipio se si tratta di beni protetti

(cfr. anche art. 14 cpv. 1 RBC); (b) al Consiglio di Stato - su proposta

dell'Ufficio dei beni culturali e sentito il preavviso della Commissione dei

beni culturali (art. 14 cpv. 2 RBC) - se si

tratta di beni non ancora protetti, ma degni di protezione. Come

rilevato nella decisione del 24 aprile 2014 di questa Corte consid. 2.2 (inc.

n. 52.2013.193), la distinzione non è di immediata comprensione. Neppure

dai materiali legislativi se ne deduce la ragione. Non è in particolare dato di

vedere per quale motivo il municipio non dovrebbe poter adottare provvedimenti

cautelari anche nel caso di beni d'interesse locale non ancora tutelati, ma

comunque meritevoli di protezione. A maggior ragione se si considera che la

decisione di istituire poi formalmente la protezione compete agli organi

comunali (art. 20 cpv. 1 e 2 LBC), e che al municipio va in ogni caso riconosciuta la facoltà di far capo alle misure di

salvaguardia della pianificazione ai sensi degli art. 56 seg. LST (Lorenzo Anastasi/Davide Socchi,

La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento

all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 369). In ogni caso, considerato il

chiaro testo di legge, si deve ritenere che il Consiglio di Stato è competente

a tutelare in via cautelare tutti gli

immobili degni di protezione, anche d'interesse locale (art. 17 cpv. 1

LBC, art. 14 cpv. 2 RBC).

4.3.2

L'art. 17 cpv. 3 LBC

indica alcune misure provvisionali che possono essere adottate, a seconda del

caso. Tra queste, figurano tra l'altro: (a) il divieto di modificare o di

distruggere il bene culturale, anche se

oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori); (b)

l'esecuzione di sondaggi e rilievi; (c) l'ordine di eseguire lavori di

consolidamento o di manutenzione. Le necessarie misure provvisionali da

adottare in caso di pericolo devono essere limitate nel tempo (cfr. Cattaneo Beretta, op. cit., pag. 149).

Secondo l'art. 18 cpv. 1 LBC, la misura provvisionale

volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora

protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo

termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, soggiunge

la norma, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in

giudicato. Da tale disposizione si deduce che per un bene culturale immobile

degno di protezione (ma non ancora protetto) di interesse locale, come è il

caso per i ruderi dell’oratorio __________, un provvedimento cautelare ai sensi

della LBC istituito a sua protezione esplica i suoi effetti fino alla crescita

in giudicato della decisione di adozione della variante del piano regolatore a

tutela dei beni culturali immobili di interesse locale (art. 20 cpv. 2 LBC). Un

eventuale ritardo nell'adozione della tutela non ha dunque, per principio,

alcuna conseguenza diretta sull'efficacia del provvedimento e non ne provoca la

decadenza. Tuttavia, ciò non significa che la misura

provvisionale adottata in base alla LBC possa sussistere all'infinito, sine

die: oltre che rispondere all'interesse pubblico, infatti, essa deve sempre

rispettare anche il principio della proporzionalità (STA 52.2014.389 del 16

febbraio 2016 consid. 4.1.)

5.

Oggetto della

presente vertenza è la decisione del Governo di tutelare in via provvisionale i

ruderi dell’Oratorio, in quanto potenziale bene culturale d’interesse locale,

in base alle indicazioni contenute nella scheda SIBC A3100, versione 20 gennaio

2022.

Esulano per contro dalla presente procedura tutte le considerazioni

avanzate dai ricorrenti relative all’istituzione

della zona archeologica al mapp. 1__________, prevista dalla pianificazione annullata

da questo Tribunale (cfr. supra consid. B.c), e all’istituzione di un

perimetro archeologico denominato __________ in base all’art. 16 cpv. 1 lett. c

RBC (cfr. anche supra consid. 1.2).

5.1

I ricorrenti

contestano anzitutto la decisione governativa dal profilo dell’assenza di un

interesse pubblico alla sua base, incentrando le loro critiche sul fatto che il

valore dei ruderi dell’Oratorio non sarebbe stato acclarato e che la scheda

dell’UBC sia stata ritenuta pedissequamente fedefacente nonostante le

castronerie che contiene, così come da loro evidenziato nelle osservazioni

del 17 marzo 2022. Tali critiche non meritano accoglimento e risultano in parte

premature per i seguenti motivi.

5.1.1

Secondo la richiesta

del 25 gennaio 2022 del Municipio di tutelare in via provvisionale i ruderi

dell’Oratorio, munita, come detto, di un estratto catastale del 1858 e della

scheda SIBC A3100, versione 20 gennaio 2022,

il mapp. 1__________ RFD __________ è un fondo sul

quale nel XVI secolo venne eretto l’antico Oratorio __________ (vedi estratto

mappa del 1858); un edificio religioso che nel 1886 subì un crollo che

distrusse il tetto e la gran parte delle murature.

Ad oggi il fondo, passato in mani private, conserva la

sacrestia, una parte del muro della navata e dell’abside e frammenti di

cornicioni che sono stati segnalati come meritevoli di tutela da parte

dell’Ufficio dei Beni Culturali (vedi scheda SIBC A31000).

La segnalazione dei resti dell’antico oratorio e la

loro importanza per la storia del comune __________ hanno indotto il Municipio

ad inserire nelle varianti di PR in fase d’approvazione dei vincoli di

conservazione, che a causa di un ricorso al TRAM sono stati annullati per vizio

di forma.

Vista l’imminente

scadenza della decisione sospensiva del 5 febbraio 2020 (cfr. supra

consid. C.a), il Municipio ha quindi chiesto al Consiglio di Stato l’adozione

di misure provvisionali a salvaguardia del bene culturale d’interesse locale

degno di protezione ma non ancora protetto, ossia di un bene nel quale, secondo

l’art. 3 LBC, si presume la presenza di valori che giustificano misure di

protezione preventiva (cfr. supra consid. 4.1). Ora, in base ai

contenuti della scheda SIBC A3100, i ruderi dell’oratorio __________ rientrano senza

dubbio in questa categoria. Tant’è vero che, nelle loro osservazioni del 17

marzo 2022, i ricorrenti non ne mettono in dubbio l’esistenza, bensì la

valutazione e le ipotesi storiche operate in proposito dall’UBC nella relativa

scheda (la scheda è costruita con elementi storicamente veri, ma

interpretati in maniera volutamente distorta e quindi non fondanti), a cui

contrappongono le loro, negando che siano meritevoli di tutela. Peraltro, come

emerge dal rapporto di pianificazione del gennaio 2019, pag. 35, essi stessi avevano

comunicato al Municipio l’intenzione di recuperare l’oggetto, che era stato

riesaminato nel corso di un sopralluogo con i responsabili dell’UBC. La contestata

misura risulta pertanto sorretta da un sufficiente interesse pubblico, ossia quello

di permettere all’autorità di esperire un esame circa la meritorietà

dell’oggetto a essere protetto come bene culturale d’interesse locale. Sarà in

un secondo tempo, al momento dell’istituzione di un’eventuale tutela

nell’ambito della variante ora in allestimento (cfr. scritto del 21 settembre

2022.

del Municipio al pianificatore, secondo cui vi sarebbero tre scenari

praticabili), che i ricorrenti potranno avanzare le loro critiche circa il

valore dell’oggetto, negando, se del caso, la sussistenza di un interesse

pubblico alla sua protezione. In questa sede esse si rivelano premature. Da notare inoltre che, contrariamente a quanto

sembrano assumere gli insorgenti, l’emanazione della decisione impugnata da

parte del Governo non comporta il riconoscimento ai ruderi di un’importanza

cantonale, ma deriva esclusivamente dall’attribuzione di competenze fra Municipio

e Consiglio di Stato disposta dalla LBC per l’adozione di provvedimenti ex

art. 17 (cfr. supra consid. 4.3.1).

5.1.2

Vanno poi respinte le

critiche rivolte all’attendibilità della scheda A31000, che, a detta dei

ricorrenti, non poggerebbe su criteri scientifici, per i seguenti motivi. Come

esposto in precedenza, l’allestimento dell’inventario e delle relative schede

presuppone anzitutto un lavoro preliminare di censimento. Le schede, che

indicano per ogni bene i dati amministrativi, descrittivi e documentari,

offrono almeno i dati di immediata necessità per il lavoro quotidiano degli

operatori e rappresentano un punto di partenza per successivi approfondimenti e

aggiornamenti. In concreto, come adduce l’UBC nel suo scritto del 27 giugno

2022, il 14 giugno 2017 sono stati trasmessi al Municipo (solo) i dati relativi

all’Oratorio contenuti nel censimento. Ha fatto fatto poi seguito l’allestimento

della scheda A31000, nel frattempo radicalmente corretta con i dati forniti

dai proprietari, a dimostrazione della superficialità del lavoro dell’UBC

(cfr. osservazioni del 17 marzo 2022). Tale circostanza non è tuttavia atta a

scalfire la validità della scheda né tanto meno il lavoro dell’UBC. Infatti,

come detto, le schede relative ai beni culturali non sono immutabili bensì

soggette periodicamente ad approfondimenti e aggiornamenti, dipendenti dall’acquisizione

di nuove informazioni sui beni. Nulla osta poi che a tali aggiornamenti

partecipino attivamente i proprietari sulla base del citato principio di

corresponsabilità (cfr. supra consid. 4.2), che presuppone una

cooperazione fra ente pubblico e proprietario del bene (cfr. Messaggio, pag.

1022). Rettamente dunque il Consiglio di Stato ha esaminato e evaso la

richiesta di adozione di provvedimenti cautelari del Municipio in base alla

scheda A31000 nella sua versione attuale, che risulta determinante. Da qui il

motivo per cui non appare necessario accedere alla richiesta dei ricorrenti di

acquisire agli atti ulteriore documentazione.

5.2

In merito alla

proporzionalità dell’avversata misura va detto che, come indicato al consid. 4.3.2,

secondo l’art. 18 cpv. 1 LBC, per un bene culturale immobile degno di

protezione (ma non ancora protetto) di interesse locale, come è il caso per i

ruderi dell’oratorio __________, un provvedimento cautelare ai sensi della LBC

istituito a sua protezione esplica, di principio, i suoi effetti fino alla

crescita in giudicato della decisione di adozione della variante del piano

regolatore. Ora, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, proprio il

fatto che la misura è stata limitata dal Governo a due anni, in analogia al termine

stabilito dalla legge per le zone di pianificazione (cfr. art. 60 cpv. 2 LST e

riposta del Governo e dell’UBC) dimostra come i loro interessi sono stati

considerati e ponderati. Pur essendo incisiva, la restrizione temporanea della

proprietà che ne deriva può essere ritenuta come sopportabile, tenuto conto

degli importanti obiettivi di tutela perseguiti e della durata limitata del

provvedimento. Anche il

lasso complessivo di tempo - circa cinque anni -

in cui la domanda di demolizione rischia per finire di rimanere sospesa, appare

conforme al principio di proporzionalità (cfr. STA 52.2014.389 citata, consid.

5.3.3). Anche questa critica non merita pertanto accoglimento.

6.

6.1. Alla luce

di tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

6.2

Le spese, la tassa

di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500 è posta a carico dei ricorrenti, che già l’hanno anticipata.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario