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Decisione

52.2022.137

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

30 agosto 2022Italiano22 min

stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.20 - 1.44 grammi per mille) ex art. 16c cpv.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.137

Lugano

30

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 6 maggio

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 23 marzo 2022 (n. 1355) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente contro la

risoluzione del 21 dicembre 2021 con cui la Sezione della circolazione ha

respinto la sua istanza di riammissione alla guida;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano nato nel 1984 e al beneficio di un permesso per frontalieri, è

titolare di una licenza di condurre dal 2003. Ha due precedenti a suo carico

per guida in stato di ebrietà qualificata (risalenti al 2011 e al 2013), che

hanno comportato i seguenti divieti di condurre veicoli a motore su suolo

elvetico:

9 giugno 2011 divieto di

condurre per la durata di tre mesi (scontato il 19 ottobre 2011) per guida in

stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (1.20 - 1.44 grammi per mille) ex art. 16c cpv.

1 lett. b e cpv. 2 lett. a LCStr;

18 settembre 2013 divieto di condurre a

tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1 lett. c e 2

LCStr a seguito di guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di

alcol nel sangue (2.00 - 2.65 grammi per

mille). Riammesso alla guida il 25 novembre 2014 (previa presentazione di un rapporto

di iQ-Center by Ingrado e di un esame di psicologia del traffico favorevoli).

B. a. Il 5 dicembre 2020 RI

1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato di ebrietà, con una

concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata (0.92 mg/l).

Interrogato dalla polizia cantonale, l'interessato ha ammesso gli estremi

dell'infrazione, scusandosi per l'accaduto.

b. Venuta a conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti del conducente un

procedimento amministrativo di divieto di condurre veicoli a motore.

Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a

condurre con sicurezza veicoli a motore, il 18 dicembre 2020 gli ha fatto

divieto di guidare veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo con

effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia

specialistica a cura di un medico del traffico SSML.

C. Preso atto della

perizia di medicina del traffico del 25 maggio 2021 che lo ha ritenuto non

idoneo alla guida e raccolte le sue osservazioni, con decisione del 24 giugno

2021 la Sezione della circolazione ha fatto divieto a RI 1 di guidare veicoli a

motore a tempo indeterminato con effetto immediato. La riammissione alla guida

è stata subordinata alle condizioni di:

·

presentare un rapporto d'analisi

del capello a cura dell'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT)

attestante, sulla base di un'analisi dell'Etg (Etilglucuronide) del capello, la

mantenuta astinenza dal consumo di bevande alcoliche nel corso dei 3 mesi

precedenti il prelievo;

· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo

del traffico.

La decisione, resa in particolare sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a e 16d cpv.

1 lett. b e 2 della

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), è

cresciuta in giudicato incontestata.

D. Nel luglio 2021, RI 1

ha chiesto di essere riammesso alla guida. Presentato il rapporto d'analisi del

capello del 5 agosto 2021 dello IACT (che attestava un'astinenza nei 3-4 mesi

precedenti il prelievo effettuato il 3 agosto precedente), il 20 settembre e il

7 ottobre 2021, si è quindi sottoposto al richiesto esame di psicologia del

traffico, presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI.

Preso atto delle

conclusioni della perizia del 28 ottobre 2021 sottoscritta dagli specialisti di

tale Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP __________, psicologa

FSP __________ e psicologo del traffico FSP __________) - che lo ha ritenuto

non idoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni dell'interessato,

con decisione del 21 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha respinto

l'istanza di riammissione alla guida, confermando il divieto di guidare a tempo

indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di:

·

presentare un preavviso favorevole

emesso da iQ-Center SA attestante il seguito di un percorso psicoeducazionale

specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (2 sedute

mensili) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la

guida, la strada ed il rispetto delle norme;

· presentare un rapporto peritale di medicina del

traffico (livello 4) steso da un medico del traffico SSML;

· superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo

del traffico.

La risoluzione,

dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14

cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c e 2 LCStr.

E. Con giudizio del 23

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal

conducente avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha in sostanza ritenuto

che non vi fossero seri motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di

psicologia del traffico, che, mediante approfondita analisi, aveva negato

l'idoneità alla guida del ricorrente dal punto di vista caratteriale. La

precedente istanza ha poi smorzato il valore probatorio del parere prodotto dall'insorgente,

in quanto non redatto da uno specialista in medicina o psicologia del traffico.

Ha quindi tutelato il provvedimento

di sicurezza adottato dall'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al

diritto e al principio di proporzionalità, visti anche i precedenti del 2011 e

del 2013.

F. Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame e contestuale riammissione alla guida, che sia annullata insieme a

quella della Sezione della circolazione. Subordinatamente postula il rinvio

degli atti alla precedente istanza per nuovo giudizio, previa adeguata valutazione

cognitivo-comportamentale da parte di un altro psicologo medico con titolo di

medicina del traffico SSML. In via ancor più subordinata auspica una

riduzione a 6 mesi della durata del percorso psicoeducazionale impostogli.

Ripercorsi i fatti, l'insorgente rimprovera in sostanza all'istanza inferiore di

avere fondato la sua decisione sulla perizia di psicologia del traffico, benché

inattendibile e smentita dal parere da lui versato agli atti. Contesta

l'asserita sua inidoneità alla guida, di cui non vi sarebbe alcuna prova

oggettiva. Neppure sarebbe dimostrata la diagnosi di "immaturità"

etica e personale, frutto di una mera ipotesi del perito. Critica poi le

condizioni cui è stata subordinata la riammissione alla guida, che ritiene

sproporzionate alla luce del mancato accertamento di una sua dipendenza da

alcol.

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nella sua precedente presa di posizione.

H. Non vi è stato

un'ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a

presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e

68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'uso di

una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse

disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art.

45.

cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976;

OAC; RS 741.51).

Per l'art. 16 cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite. Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è

l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1

LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo

deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella

circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14

cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le

attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a

motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida

sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà

garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le

prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più

data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art.

16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere

nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la

persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità

alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

2.2

In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla

nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid.

4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630

del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c

LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente

comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida

di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il

prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo

sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la

circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte

di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di

sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento quale

conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del 20

maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).

La revoca della licenza di condurre ai sensi

dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di

proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa

comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,

l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le

circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid.

3.4.1

e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti

del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid.

3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità

degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel

margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata

consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1

OAC, se sussistono dubbi

sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità cantonale dispone: per

questioni mediche, un esame di verifica effettuato da un medico del

traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. a con rimando all'art. 5abis

OAC); per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art. 15d

cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti desumere

mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada), un esame

di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del traffico

FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c OAC).

2.3

Come ogni mezzo probatorio, anche

le perizie sottostanno al libero

apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni

specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che

non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II

334.

consid. 3, 133 II 384

consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait

du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice

valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve

quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni

delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed

esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano

raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia

non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un

apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STF

1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del 23 febbraio 2009 consid. 2.2;

STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.3).

3.

3.1

In concreto dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida

in stato di ebrietà qualificata (commessa il 5 dicembre 2020, a poco più di 6

anni di distanza dall'ultima riammissione alla guida) e sulla base della

perizia sfavorevole di medicina del traffico del 25 maggio 2021, con decisione

del 24 giugno successivo la Sezione della circolazione aveva fatto divieto al

ricorrente di guidare veicoli a motore a tempo indeterminato ex art. 16d

cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la futura restituzione del permesso a

diverse condizioni, così come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra

queste condizioni figurava anche quella di superare un esame psico-tecnico a

cura dello psicologo del traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si

è sottoposto a una valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della

SUPSI, che l'ha tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di

conclusioni, la perizia ha segnatamente concluso che (pag. 19 e 20):

Il sig. RI 1 si è fatto notare per la guida sotto

l'influsso di alcol (nel 2011: 1.20 - 1.44 g/kg, nel 2013: 2.00 - 2.65 g/kg,

nel 2020: 0.92 mg/l), malgrado le misure disposte. Egli è stato esaminato dal

punto di vista della psicologia del traffico in merito alla sua idoneità

caratteriale alla guida in sicurezza, quale premessa per il riesame della sua

domanda di riammissione alla guida. Egli si è sottoposto con impegno all'esame

neurocognitivo in data 20.09.2021 e con apertura all'esame psicotecnico

caratteriale in data 07.10.2021.

Dal punto di vista psicologico, dall'esame peritale emerge la presenza di

sufficienti risorse neuro-cognitive ma una marcata carenza etica (orientamento

al rispetto normativo e all'assunzione fattiva delle responsabilità) con una

scarsa capacità di integrare le esperienze negative in un senso "educativo".

In ciò si inserisce un consumo alcolico altamente problematico a fronte di

marcati limiti nel suo controllo personale e di una suggestionabilità sociale

che appaiono essere resistenti alle conseguenze negative. Tutto ciò delinea un

quadro di immaturità e di delega della responsabilità che non consentono di

ritenere assicurate le premesse per una guida in sicurezza, sia per quanto

attiene alla separazione del bere dal guidare, come pure, più in generale, per

quanto attiene al riconoscimento delle situazioni rischiose. In tal senso, la

diagnosi risulta negativa e la prognosi altamente riservata.

In particolare si ritiene che:

a) sia presente una solo parziale e limitata presa di

coscienza delle problematiche alla base del comportamento infrattivo reiterato

(scarsa disposizione all'orientamento etico del rispetto normativo e della

sicurezza stradale, nonché insufficiente presa di coscienza critica della

propria tendenza all'abuso alcolico ed ebrietà legata sia ai limiti personali

del controllo potorio che alla suscettibilità sociale del proprio potus) ma,

soprattutto, una loro scarsa problematizzazione malgrado i sanzionamenti

esperiti;

b) siano state identificate solo parzialmente e in

minima parte le cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le

attitudini, le caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, il

rapporto con le bevande alcoliche, i motivi, ecc.);

c) le cause/condizioni personali che hanno

determinato nel passato il comportamento problematico non risultano essersi modificate

in un senso positivo/favorevole e nemmeno possano essere compensate da delle

strategie adeguate, con solo dei propositi generali che rispecchiano più che

altro il buon senso comune, malgrado essi siano già stati proposti anche nel

passato, senza aver riscontrato alla luce dei fatti un effetto favorevole;

d) siano presenti, nel complesso, sufficienti risorse

cognitive per una guida privata di autoveicoli (licenze del Gruppo 1) in

sicurezza.

Osservato come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse

sfavorevole alla riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI

hanno quindi stabilito che il peritando apparisse attualmente non idoneo alla

guida in sicurezza di veicoli a motore, indicando le condizioni per la

riammissione alla guida che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto

proprie con la decisione del 21 dicembre 2021 (supra, consid. D).

3.2

Ora, come

ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non emerge alcun serio e valido

motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia specialistica, che, a

dispetto di quanto obietta l'insorgente, risulta senz'altro concludente,

motivata e scevra di contraddizioni. Essa si fonda su un'accurata indagine, che

appare del tutto conforme ai principi formali e standard applicati in questo

ambito (cfr. Jacqueline

Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Mar-tina Menn, in: Manfred Dähler/René

Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n.

87.

segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich

optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung

vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40;

inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri,

Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der

Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag.

213.

seg.). A differenza di quanto eccepisce genericamente l'insorgente, anche

il colloquio esplorativo risulta correttamente riprodotto nel suo senso, con le

domande che gli sono state poste e le sue risposte (cfr. Bächli-Biétry/ Bieri/Menn, op. cit., § 9

n.101).

Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo

chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando essenzialmente

le diverse fonti d'informazione (pag. 1), gli antefatti e l'osservazione del

comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione all'indagine

peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione peritale"), i

dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo istoriato come

conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4), nonché

l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in modo

compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi

degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in cui in buona sostanza

valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione ed elaborazione

dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di costituire un

fattore di recidiva e la capacità, da sviluppare, di strategie alternative per

evitare nuove infrazioni - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le

conclusioni di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1).

3.3

Invano l'insorgente pretende che la sua inidoneità non sarebbe affatto

dimostrata, negando segnatamente una qualsiasi immaturità, come invece

rimproveratogli dalla perizia. Tale concetto, come ben si comprende dal

referto, va infatti essenzialmente ricondotto al suo scarso processo di

elaborazione degli antecedenti, ovvero a un'insufficiente presa di coscienza

dei problemi e assunzione di responsabilità. Come ben emerge anche dai "fattori

a sfavore", puntualmente riassunti nel referto (cfr. pag. 18 seg.,

prima delle conclusioni), nell'insorgente non è in particolare ancora

intervenuta una rilettura critica dei suoi comportamenti passati e dei

meccanismi che li hanno resi possibili:

·

la gravità dell'anamnesi con tre

ebrietà secondo dinamiche analoghe malgrado le misure disposte evidenzia l'immaturità

etica e solleva preoccupanti dubbi circa la correggibilità che non parrebbe

essere sensibile agli aspetti dissuasivi delle sanzioni;

·

il processo di riflessione sulle

infrazioni delittuose commesse appare essere ancora insufficiente: manca sia

una vera comprensione dei motivi e delle dinamiche che hanno condotto [al] delitto

con modalità di recidiva specifica, sia una vera capacità di integrare

l'esperienza a beneficio di un apprendimento;

·

sono presenti indizi di una marcata

problematicità del consumo di bevande alcoliche con, purtroppo, una solo

limitata (auto)critica personale che ne consenta un cambiamento spontaneo in

direzione di un consumo responsabile e che non consente di ritenere il rubricato

capace di garantire la separazione del bere dal guidare;

·

la coscienza e consapevolezza

personali del pericolo dell'ebrietà alla guida appare essere solo teorica e non

realizzarsi nelle situazioni concrete di associazione del bere alla guida;

·

la dichiarata disponibilità a un comportamento

maggiormente rispettoso della sicurezza stradale non pare essere supportato

dalla (auto)disciplina necessaria per la gestione critica e il rinvio della

gratificazione nelle situazioni critiche;

·

il ridimensionamento della

problematica potoria non può essere ancora considerato realizzato e richiederà

una verifica oggettiva della sua consistenza e stabilità.

Fattori,

questi, che trovano puntuale conferma nel suo istoriato di conducente -

incappato in meno di dieci anni in tre guide in stato di ebrietà qualificate,

nonostante il seguito di un percorso psico-

educazionale - e nelle dichiarazioni che egli stesso ha reso al riguardo nel

corso della perizia (cfr. ad esempio, il resoconto e l'assenza di riflessioni

sulla sua ultima recidiva specifica, che non è stato in grado di spiegare, né ha

saputo indicare come avrebbe potuto essere evitata o dove fosse il problema

[pag. 10]; oppure, le poco approfondite riflessioni sulla sua capacità di

regolarsi nel bere [pag. 10 seg.]). In queste circostanze, neppure stupiscono

le relative considerazioni che ne hanno tratto gli specialisti, ad esempio

laddove - pur tenendo conto dei buoni risultati dei test cognitivi - hanno tra

l'altro messo in risalto (pag. 15):

"un discreto potenziale cognitivo che

tuttavia appare essere associato a un'immaturità etica e personale che non

permettono all'interessato di sfruttare appieno il suo potenziale intellettivo

e spiegano il mancato apprendimento dagli errori del passato, con modalità di

reiterazione nella guida in stato di ebrietà. Questa si è realizzata

sostanzialmente sempre nella stessa situazione di consumo festivo sociale con

scarsa critica dei quantitativi e scarsa considerazione contestuale della sua

pericolosità e della sua illiceità di rilevanza penale, malgrado le sanzioni

poi anche esperite. Dopo la terza infrazione e misura disciplinare e malgrado

il percorso psico-educazionale di cui ha potuto beneficiare, egli presenta ora

una critica personale e un orientamento etico che, se confrontati con le sue

dichiarazioni responsabili rese all'occasione dei due precedenti esami

peritali, delinea una preoccupante involuzione o, perlomeno, la mancata

maturazione di un atteggiamento responsabile consono alla sua età anagrafica [...].

O ancora (pag. 15):

"[...] L'anamnesi di questo conducente evidenzia una scarsa propensione a

un'efficace disposizione a conformarsi alle norme, ovvero una scarsa

disponibilità all'interiorizzazione etica delle regole. La dichiarata

assunzione di responsabilità appare infatti limitarsi all'accettazione delle

conseguenze, quando fortuitamente o sfortunatamente subite, ma manca fortemente

della sua assunzione anticipatoria e preventiva. In tal senso, l'orientamento

del rubricato all'attribuzione causale della responsabilità di quanto egli vive

("Locus of Control") appare piuttosto confuso e poco utile nella

gestione e nella comprensione delle relazioni causa-effetto delle sue

esperienze. Un aspetto che ne limita l'apprendimento dall'esperienza personale

[...].

Alla luce di queste

circostanze, non è quindi dato di vedere come l'insorgente - che di fatto non

si confronta con le risultanze peritali - possa affermare che la sua inidoneità

caratteriale non sia dimostrata. Come già stabilito dal Governo, non portano

invece ad altra conclusione le sommarie osservazioni critiche dello psichiatra

Dr. Biscioni di Como (cfr. doc. C allegato al Governo), il quale, soffermandosi

più che altro sui diversi livelli di "maturità" o estrapolando

singole considerazioni sul comportamento dell'interessato (cfr. capitolo "attitudine

nella/alla situazione peritale", pag. 5), di fatto neppure tenta di

spiegare per quale motivo il ricorrente dovrebbe essere ritenuto idoneo alla

guida dal punto di vista della psicologia del traffico. Al proposito giova

invece rilevare come la perizia dell'Unità della SUPSI - prima di procedere

alle sue analisi - ben abbia ricordato quali siano gli aspetti che vengono

vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per un'indagine

peritale favorevole di psicologia del traffico (cfr. pag. 15). E tra

queste, prima di ogni altra, la condizione per cui la persona deve aver

riflettuto e aver rielaborato le infrazioni nella circolazione stradale

rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente questo significa che la

persona deve prendersi la responsabilità del proprio comportamento stradale

disfunzionale (capacità di assumersi le proprie responsabilità e Locus of

Control). Inoltre, l'interessato deve conoscere le ragioni e i motivi

personali (legati alla propria personalità) che hanno condotto alle infrazioni

rilevate (coscienza adeguata dei problemi/capacità di riflessione).

Aspetti, questi, che, come visto, nel caso dell'insorgente non sono invece

ancora sufficientemente presenti, come esaurientemente concluso dal referto dell'Unità

della SUPSI.

3.4

Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che

confermare la legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione,

tutelato dal Governo, di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune

da violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per

la futura riammissione alla guida, volte in particolare ad accertare che non vi

sia più un'inidoneità caratteriale (art. 17 cpv. 3 LCStr), in modo del tutto

conforme al diritto e alla prassi in materia (cfr. STA 52.2021.168 del 23 settembre

2021.

consid. 3.4 e rimandi; Mizel,

op. cit., pag. 566 seg.). Da respingere è quindi la generica obiezione dell'insorgente.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

Con l'emanazione della presente decisione, la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.

4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera