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Decisione

52.2022.14

Sanzione disciplinare

22 dicembre 2022Italiano16 min

inoltre spiegato che, al momento dell'apertura della propria rubrica (nel 1996),

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.14

Lugano

22

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 20 gennaio

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 10 dicembre 2021 (n. 20.2021.12)

con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi

confronti un ammonimento a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. A seguito di

un'ispezione notarile, il 12 aprile 2021 la presidente degli ispettori notarili

ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) che il

notaio RI 1 non disponeva di una propria rubrica dei rogiti, ma utilizzava

quella del notaio P__________, che anni prima aveva (temporaneamente)

rinunciato all'attività notarile.

b. Preso atto della

segnalazione, il 29 aprile 2021 la Commissione ha aperto nei confronti di RI 1

un procedimento disciplinare.

Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato la

violazione addebitatagli. Ha anzitutto puntualizzato di non avere mai condiviso

lo studio con il notaio P__________, che aveva cessato la propria attività

diversi anni prima che lui diventasse notaio, designando quale depositario dei

rogiti il padre G__________ (che li conservava nello studio __________). Ha

inoltre spiegato che, al momento dell'apertura della propria rubrica (nel 1996),

era stato deciso di utilizzare il librone del notaio P__________,

verosimilmente poiché all'epoca era escluso che quest'ultimo riprendesse a

esercitare la professione. Ha comunque precisato che non sarebbe possibile

confondere la parte relativa ai suoi rogiti con quella del notaio P__________,

dichiarandosi semmai disposto a consegnare al collega le pagine originali della

sua rubrica.

C. Con decisione del 10

dicembre 2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un

ammonimento.

La precedente istanza ha ritenuto che, utilizzando la rubrica del notaio P__________,

l'interessato avesse violato l'obbligo del pubblico ufficiale di disporre di

una propria rubrica per gli istromenti e i brevetti da lui rogati. Avuto

riguardo all'assenza di precedenti disciplinari, lo ha quindi sanzionato con un

ammonimento.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In sintesi, l'insorgente ritiene che la sanzione irrogatagli non sia legittima:

la legge non comminerebbe infatti sanzioni per altre azioni o omissioni in

relazione con la rubrica al di fuori di quelle previste dagli art. 42 cpv. 3 e

44 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL 952.110). Del resto,

nessuna norma stabilirebbe come debbano essere fisicamente rilegate le rubriche

notarili e su quale supporto debbano essere tenute. Pur ammettendo che la

scelta di utilizzare lo stesso volume rilegato del notaio P__________,

lasciando alcune pagine vuote, per rubricare i suoi atti notarili si sia

rivelata chiaramente inopportuna, nega che configuri una violazione

sanzionabile disciplinarmente, tanto più che il notaio G__________ aveva la

responsabilità di conservare nello studio la rubrica del figlio. In ogni caso,

alla pronuncia di una sanzione osterebbe la prescrizione dell'azione

disciplinare.

E. In sede di risposta, la

Commissione si è riconfermata nella propria decisione con argomentazioni di cui

si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e

direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104

LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art.

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure l'insorgente

sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

Considerandi

2.

Il ricorrente sostiene

anzitutto che il procedimento disciplinare sia prescritto, posto che la

decisione di utilizzare la medesima rubrica del notaio P__________ risalirebbe

al 1996. D'altra parte, rileva, la controversa violazione non potrebbe essere

considerata perdurante, visto, da un lato, che da ben oltre dieci anni il

notaio P__________ si sarebbe creato una propria nuova rubrica e,

dall'altro, che nemmeno la Commissione pretende ch'egli stesso dovesse

ritrascrivere in altri volumi le proprie rubriche dal 1996.

2.1

Giusta l'art. 100 LN, l'azione disciplinare si

prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di disciplina notarile è

venuta a conoscenza dei fatti contestati (cpv. 1), ritenuto che la prescrizione

è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità (cpv. 2). L'azione

disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti

contestati (cpv. 3), a meno che la violazione delle regole professionali

costituisca reato, nel qual caso il termine di prescrizione più lungo previsto

dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare (cpv. 4). Assente

nella previgente normativa, l'istituto della prescrizione è stato introdotto

con l'attuale LN, ispirandosi alla regolamentazione prevista nella legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS

935.61; cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla legge sul notariato,

pag. 18, ad art. 97 seg.). In particolare, l'art. 100 cpv. 3 LN ricalca l'art.

19.

cpv. 3 LLCA. Con riferimento a tale disposto, la dottrina ha già avuto modo

di stabilire che, in caso di comportamenti ripetuti o continuati, il punto di

partenza del termine di dieci anni può essere fissato ispirandosi all'art. 98

del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Di modo che, se

l'attività è ripetuta, la prescrizione corre dal giorno dell'ultimo atto (cfr.

art. 98 lett. b CP per analogia); se invece il comportamento costitutivo di una

violazione delle regole professionali ha avuto una certa durata, la

prescrizione corre dal giorno in cui è cessato (cfr. art. 98 lett. c CP per

analogia; cfr. François Bohnet/Vincent

Marte-net, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2110; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel

[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 6 ad art. 19).

2.2

In concreto, sebbene la decisione di utilizzare la medesima rubrica del

notaio P__________ risalga al 1996, il ricorrente non nega di continuare

tuttora a rubricare i suoi atti notarili nella stessa rubrica in cui figurano

quelli dell'altro notaio. Vista la reiterazione del suo comportamento e la

continuità della situazione così venutasi a creare, la prescrizione assoluta di

dieci anni non è quindi ancora intervenuta. E ciò a prescindere dal fatto che

il collega in questione, ripresa l'attività notarile temporaneamente sospesa,

abbia iniziato una nuova rubrica, in cui ha riportato gli atti originariamente

iscritti in quella qui controversa.

3.

3.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo

Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di

preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

3.2

In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede

la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione

dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione

professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la

fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione

giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato,

al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme

deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel

corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio

1983.

(vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara

base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio,

concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme

deontologiche (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n.

18.

consid. 2.2 e rimandi). I doveri professionali del notaio non sono solo

quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve

ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme

riguardanti la conservazione degli atti e la tenuta dei registri imposti dalla

legge (cfr. Mooser, op. cit., n. 336 seg.; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal

1995, n. 1130; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013,

in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.).

3.3

Il notaio è responsabile della conservazione degli originali degli atti

autentici che istrumenta (cfr. art. 29-30 RN per rimando dell'art. 54 LN), in

modo da garantire la loro consultazione, come mezzi di prova, e il rilascio di

copie autentiche. Al fine di facilitare la loro conservazione, gli atti rogati

devono essere numerati secondo l'ordine cronologico della loro istrumentazione,

in modo da potere essere iscritti (con la menzione dei relativi inserti) a

rubrica subito dopo la loro sottoscrizione (cfr. art. 31 RN; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 265).

L'art. 59 LN impone in particolare al notaio di tenere separatamente le

rubriche relative agli istromenti e ai brevetti, rinviando per le modalità al

regolamento (cfr. art. 42 e segg. RN). Secondo l'art. 42 cpv. 1 RN, la rubrica

dei pubblici istromenti (a) consiste in un registro, con facciate numerate e

distinte in colonne (destinate a ricevere una serie di indicazioni relative

all'atto), dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati, mentre

la rubrica dei brevetti notarili (b) riporta, tra le altre, anche l'indicazione

della persona che ha ritirato l'originale dell'atto. Tutte le iscrizioni devono

portare un numero progressivo, che va riportato nell'originale dell'atto (cfr.

art. 24 cpv. 7 terza frase, 31 e 42 cpv. 2 RN). Le rubriche sono firmate dal

notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni pagina

completata (art. 43 cpv. 3). Esse consentono una visione d'insieme

dell'attività del notaio, di cui costituiscono un mezzo di controllo

nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In quanto tale, sono

soggette all'esame dell'autorità di sorveglianza, il cui compito è così

facilitato. Il loro scopo è di potere all'occorrenza verificare in ogni momento

e con sicurezza che un determinato atto pubblico non sia un falso ma che sia

davvero stato istrumentato dal notaio, rispettivamente che sia effettivamente

stato da lui conservato (cfr. Mooser,

op. cit., n. 274; Glatthard, in:

Stephan Wolf, Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2-3

ad art. 27 NG e n. 1 ad art. 69 NV; Ruf,

op. cit., n. 1645 e 1652). Secondo l'art. 86 cpv. 1 LN, le rubriche, gli atti originali ricevuti dal notaio e

gli allegati relativi, sono di sua proprietà e il notaio deve assicurarne il

deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato per nessuna

ragione a spossessarsene. Ogni notaio - anche se esercita insieme ad

altri colleghi - tiene ed è quindi responsabile delle proprie rubriche (cfr.

pure Ruf, op. cit., n. 1650). Come

già accennato, la tenuta irregolare delle rubriche - che costituiscono esse

stesse degli atti autentici che godono di forza probante accresciuta ai sensi

dell'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr. Mooser, op. cit., n. 275; Glatthard, op. cit., n. 5 ad art. 27 NG)

- può ingaggiare la responsabilità disciplinare (oltre che penale) del notaio

(cfr. Mooser, op. cit., n. 276 e

278b; Ruf, op. cit., n. 1130). Il

regolamento ricorda in particolare che è passibile di procedimento disciplinare

il notaio che non tiene costantemente

aggiornate le rubriche (cfr. art. 42 cpv. 3 RN) o che omette le iscrizioni, o

non le iscrive in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà

(cfr. art. 44 RN).

3.4

Ora, dagli atti emerge che, in occasione dell'ispezione effettuata presso

il ricorrente, le ispettrici notarili hanno constatato ch'egli aveva utilizzato

la medesima rubrica del notaio P__________. In particolare, la rubrica dei

rogiti riportava i rogiti del notaio P__________ (dal n. 1 al n. 72) e, dopo

due pagine lasciate in bianco, quelli dell'insorgente (dal n. 1 in avanti).

Anche la rubrica dei brevetti riportava i brevetti del notaio P__________ (dal

n. 1 al n. 258) e, nuovamente dopo due pagine lasciate in bianco, quelli del

ricorrente (dal n. 1 in avanti).

La Commissione ha ritenuto che, avendo utilizzato la rubrica del notaio

P__________, l'insorgente avesse violato la regola secondo cui ogni notaio deve

disporre delle proprie rubriche, senza poterle condividerle con altri.

Ha precisato che un tale utilizzo non è consentito neppure se un notaio non è

più in attività. Ha quindi concluso che la soluzione di proseguire con le

iscrizioni degli atti e dei brevetti del notaio RI 1 sulle rubriche dei rogiti

e dei brevetti “propri” al notaio P__________ non fosse conforme all'art.

42.

RN e si ponesse in palese contrasto con il sistema che il legislatore ha

voluto istituire in materia di rubriche.

Il ricorrente contesta che il suo agire configuri una violazione sanzionabile

disciplinarmente, tanto più che la fattispecie non ricadrebbe in quelle

previste dagli art. 42 cpv. 3 e 44 RN

A torto.

Anzitutto, perché la punibilità della violazione addebitatagli discende

direttamente dall'art. 20 LN, che come visto sanziona tutti gli atti commessi

dal notaio in violazione dei suoi doveri, tra cui rientra anche quello di tenere

rubriche in maniera precisa e aggiornata (cfr. art. 59 LN e 42 cpv. 3 RN), ciò

che implica evidentemente che ogni pubblico ufficiale disponga delle proprie

(cfr. supra, consid. 3.2 e 3.3). Il notaio deve infatti anche assicurare

il deposito e la conservazione delle rubriche (oltre che degli atti originali

ricevuti e dei relativi allegati) con la massima cura e non è autorizzato per

nessuna ragione a spossessarsene (cfr. art. 86 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 43

cpv. 4 RN). In concreto, non disponendo di rubriche proprie, ma facendo capo a

quelle di un altro notaio, completate per di più in malo modo (lasciando due

pagine bianche a separare gli atti dell'uno e dell'altro professionista), è

piuttosto evidente che il notaio non ha assolto i suoi doveri; non ha

segnatamente creato le premesse per una corretta tenuta e conservazione delle

rubriche (sue oltre che del collega), disattendendo nel contempo anche l'art.

42.

cpv. 3 RN richiamato dalla Commissione. Proprio il fatto che, ripresa

l'attività notarile, il notaio P__________ non fosse più in possesso delle

proprie rubriche e che sia quindi stato costretto a ritrascrivere su nuovi supporti

gli atti precedentemente istrumentati, dimostra l'irregolarità della

condivisione e la violazione da parte del ricorrente dei suoi doveri

professionali. Il notaio deve in effetti rimanere libero di nominare, in caso

di cessazione o sospensione dell'attività, il depositario dei suoi atti (cfr.

art. 30 cpv. 1 e 87 LN) come pure delle sue rubriche, senza che ciò possa

impedire un'eventuale successiva ripresa del ministero. Il “librone”, sulla cui

copertina figura il nome del notaio e su cui egli appone la propria firma e il

proprio tabellionato in calce a ogni pagina completata (cfr. art. 43 cpv. 3 RN),

deve insomma sempre consentire una visione d'insieme della sua attività,

nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In un sistema tanto rigoroso

- in cui ogni caso di errore nelle rubriche che non sia d'ortografia deve

essere notificato alla Commissione per il notariato che provvede alla sanatoria

(cfr. art. 43 cpv. 2 RN) e in cui il notaio non può spossessarsi delle rubriche

ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva della competente autorità

(cfr. art. 43 cpv. 4 RN) -, si deve effettivamente convenire con la Commissione

che la condivisione di una rubrica notarile per semplice decisione degli

interessati è in definitiva contraria all'insieme dell'ordinamento istituito in

materia (cfr. pure risposta, pag. 2).

4.

Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le

misure disciplinari seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o

con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo

margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella

fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione

dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in

generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di

principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, è innegabile che il ricorrente abbia ripetutamente infranto una norma attinente all'attività di notaio e ciò

sull'arco di oltre 25 anni. Cionondimeno, la violazione può tutto sommato

ancora essere considerata lieve. Inoltre, a favore del ricorrente depone l'assenza

di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto

quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento pronunciato

dalla Commissione. La sanzione così commisurata, tra le più lievi misure previste

dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle

circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della

proporzionalità (vista, in particolare, la reiterazione del comportamento

illecito; cfr., per analogia, Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2155). Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente

conferma della decisione impugnata.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Commissione

di disciplina notarile, 6500

Bellinzona,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera