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Decisione

52.2022.143

Revoca della licenza di condurre per la durata di 4 mesi

1 dicembre 2022Italiano20 min

ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.11 g/kg commessa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.143

Lugano

1

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 maggio

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1490) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di 4 mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, nato il __________

1983, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. A1) dal

2017.

Cuoco di professione,

in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema

d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

19 agosto 2004 revoca della licenza

di condurre per 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di

ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.11 g/kg commessa

il 25 luglio 2004); la misura è stata

scontata il 24 novembre 2004;

19 settembre 2005 revoca

della licenza di condurre di 24 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di

ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.18 g/kg

commessa il 26 giugno 2005); il provvedimento è stato scontato il 25 giugno

2007;

29 gennaio 2008/

6 agosto 2008 revoca

della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo

indeterminato e con effetto immediato per sospetta dedizione al bere a seguito

di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione

qualificata di alcol nel sangue di 1.67 g/kg, commessa il 17 novembre 2007),

poi sostituita da una revoca di sicurezza a tempo indeterminato con effetto

immediato; la misura è stata scontata il 22 aprile 2011;

6 novembre 2018 revoca

della licenza di condurre di 4 mesi per un'infrazione grave (eccesso di

velocità, + 29 km/h in località, commessa il 18 luglio 2018); il provvedimento

è stato scontato il 30 settembre 2019.

B. a. Il 5 giugno 2021,

verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando alla guida del motoveicolo

immatricolato TI __________ in territorio di __________ in direzione di __________

quando, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso

il controllo del mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede di

destra e poi ha cozzato contro un albero fuori dalla carreggiata. Il conducente

è rimasto illeso. Siccome doveva tornare a casa a prepararsi per un imminente viaggio

all'estero, l'interessato ha abbandonato il mezzo sullo sterrato al bordo della

strada e si è incamminato verso il suo domicilio. La polizia comunale,

intervenuta a seguito di una segnalazione, ha identificato in RI 1 il detentore

del motoveicolo oggetto dell'incidente (in cui nessun altro è rimasto

coinvolto), con il quale si è subito messa in contatto.

Interrogato dalla polizia

cantonale il 16 giugno 2021, l'interessato ha spiegato che la notte

dell'incidente stava rincasando al termine del servizio presso il ristorante in

cui lavora. A metà strada tra __________ e __________, avrebbe iniziato a

piovere. Mentre circolava su via __________ a __________, ad una velocità di 55

km/h (laddove vige un limite di 80 km/h), giunto a una leggera curva a

sinistra, avrebbe frenato ma, a causa dell'asfalto bagnato e molto scivoloso, si

sarebbe inserito l'ABS e lo scooter avrebbe iniziato a scivolare in senso

rettilineo, andando a sbattere prima contro il marciapiede sul lato destro

della strada e collidendo poi contro un albero fuori dalla carreggiata. Ha

precisato di non avere mai invaso la carreggiata opposta. Ha poi spiegato che,

siccome doveva partire per __________ per presenziare a un matrimonio, ha

raggiunto il suo domicilio a piedi.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, il 2 settembre 2021 la Sezione della circolazione

ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di

revoca della licenza di condurre. Successivamente, in accoglimento di una sua

richiesta in tal senso, con scritto del 13 settembre 2021 l'autorità

dipartimentale gli ha comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso

sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da

poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 il competente

procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di infrazione alle

norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nell'effettuare

una curva per lui leggermente piegante a sinistra, a causa del manto stradale

bagnato, negligentemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che

il motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede ivi esistente sul

lato destro per poi cozzare contro un albero presente al di fuori della

carreggiata. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di

fr. 200.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione

inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che

è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna

penale, il 7 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento

amministrativo di revoca. Raccolte le osservazioni dell'interessato, il 23

dicembre 2021 ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di

4 mesi (dal 30 aprile al 18 agosto 2022 inclusi, tenuto conto del periodo già

effettuato dal 23 agosto al 2 settembre 2021), autorizzando comunque in tale

periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è

stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 2 lett. b LCStr,

nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 30

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Disattesa una censura riferita alla motivazione della decisione impugnata,

l'Esecutivo cantonale, ricordato che l'autorità amministrativa è di principio

vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, ha ritenuto che il

conducente non potesse più contestare le condizioni della strada sostenendo che

il manto stradale fosse solo umido (e non bagnato). Reputando che l'interessato

avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e ridurre ulteriormente

la sua velocità, ha constatato la sussistenza di un'infrazione medio grave alle

norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr,

per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2018, non

poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della licenza di

condurre della durata minima di quattro mesi.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone (implicitamente) l'annullamento insieme alla decisione

dipartimentale e postulando che la durata della revoca sia ridotta a un mese.

Ribadendo le censure rimaste inascoltate davanti al Governo, il ricorrente -

che anche in questa sede sostiene che il manto stradale fosse soltanto umido - contesta

l'addebito (che non gli è stato mosso nemmeno in sede penale) di non avere

ridotto sufficientemente la sua velocità e la qualifica giuridica

dell'infrazione, che ritiene soltanto lieve. Arbitraria sarebbe in particolare

l'affermazione secondo cui avrebbe potuto invadere la corsia di contromano.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario, è

certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). A determinate

condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato

anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e

ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,

quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare

eventuali argomenti difensivi e mezzi di

prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli

già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto

disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid.

3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid.

2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015

consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 5 giugno

2021, RI 1 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, a causa del manto stradale bagnato, negligentemente

perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il suo motoveicolo è

dapprima scivolato contro il marciapiede sul lato destro della strada

per poi cozzare contro un albero fuori dalla carreggiata, contravvenendo così

all'art. 90 cpv. 1 LCStr. Il decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 è rimasto

incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al

considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i

fatti (segnatamente le condizioni del manto stradale) così come stabiliti dalle

autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione

passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata

essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di

giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è

infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla

condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la

sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale

inesatto (benché lui stesso abbia in un primo tempo chiaramente indicato che

l'asfalto era bagnato

e molto scivoloso, cfr. verbale

d'interrogatorio, pag. 3 e 4), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto

indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva

addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo

in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Nulla

di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la condanna penale,

è invece rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha

preferito accettare la multa per avere perso la padronanza di guida, pur

sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati

in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che, su

richiesta del suo patrocinatore, la procedura amministrativa era stata sospesa

proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 13

settembre 2021 della Sezione della circolazione) e che il decreto d'accusa

indicava espressamente che, una volta passato in giudicato, sarebbe stato

trasmesso a Camorino (cfr. pag. 2 in fine). Del resto, al di là della

personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle infrazioni

commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla

circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr.

DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e

rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli

impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la

sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre

applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale

può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335

del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli

accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14 ottobre 2021 adempiono senz'ombra

di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è

imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 389).

3.2

Le infrazioni

delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca

della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della

revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza per

allievo conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro

mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione grave o medio grave (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b

LCStr).

3.3

Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr.

DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138

consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art.

16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in

essa non siano racchiusi tutti gli elementi

costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a

LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave

ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa

in pericolo della sicurezza altrui).

3.4

Giusta l'art. 31

cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri

di prudenza. L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale

del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere

la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il

grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze,

tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la

visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127

II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2,

6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare

rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni

materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un

pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze

(STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011

del 5 luglio 2012 consid. 2.1).

3.5

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 5 giugno 2021,

verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ a una

velocità dichiarata di 55 km/h alla guida del suo motoveicolo quando, nell'effettuare

una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso il controllo del

mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede sul lato destro della

strada per poi cozzare contro un albero al di fuori della carreggiata.

Dal profilo oggettivo, perdendo il controllo del veicolo, scivolando

contro il marciapiede e uscendo poi di strada, l'insorgente ha violato

fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che

impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e

di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai

suoi doveri si prudenza; cfr. supra, consid. 3.4). La perdita di

padronanza del veicolo, avvenuta alla velocità dichiarata di 55 km/h, ha creato

una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico

(almeno) medio grave. Se, anziché uscire di strada sul lato destro della

carreggiata, il veicolo del ricorrente (ormai fuori controllo) avesse invaso la

corsia di contromano, avrebbe infatti potuto provocare una grave collisione con

eventuali veicoli provenienti in senso inverso e mettere così concretamente in

pericolo o addirittura ledere gravemente l'incolumità di eventuali altri utenti

della strada (cfr. STF 1C_592/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3). È quindi

escluso che ci si trovi in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a

cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza

del prossimo. E ciò a prescindere dalla probabilità, invero piuttosto scarsa,

della presenza di altri utenti della strada a quell'ora della notte (cfr. STF 6B_666/2009

del 24 settembre 2009 consid. 1.4; cfr. pure STF 1C_361/2014 del 26 gennaio

2015.

consid. 3.3). Nulla muta che l'insorgente stesse rispettando il vigente

limite di velocità (cfr. STF 1C_361/2014 citata consid. 3.3). Visto anche il mancato

coinvolgimento di terze persone e i danni soltanto materiali causati, la messa in pericolo astratta accresciuta della

sicurezza del traffico creata può in concreto ancora essere considerata

oggettivamente medio grave (cfr. DTF 136 I 345 consid. 6.4; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 284 e 287 seg.). In

queste condizioni, poco importa quindi che l'incidente sia stato causato solo

da un insufficiente grado di attenzione o anche da una velocità inadeguata alle

circostanze (come ipotizzato dal Governo).

Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto

all'insorgente - che ha assunto una condotta di guida che lo ha portato a

perdere il controllo del mezzo - sia imputabile una colpa medio grave (a

quest'ultimo proposito, cfr. Mizel,

op. cit., pag. 348). Pur volendo dare per assodato che circolasse alla velocità

di 55 km/h dichiarata alla polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 giugno

2021, pag. 4) e che non avesse fretta (nonostante le sue ambigue affermazioni,

cfr. verbale citato, pag. 4 in fine), egli avrebbe comunque dovuto dare

prova di maggiore prudenza. Ciò a maggior ragione visto che le circostanze in

cui si è verificato l'incidente (di notte, su una strada bagnata, in prossimità

di una leggera curva), gli imponevano un'attenzione accresciuta.

Ad ogni modo, quand'anche

gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo leggera, nulla muterebbe

dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni

certezza integra gli estremi del caso (almeno) medio grave previsto dall'art. 16b

LCStr (cfr. supra, consid. 3.3).

Non portano ad altra

conclusione le sentenze citate dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 3), che non

soltanto sono attinenti a fattispecie diverse, ma in buona parte anche emanate

in applicazione del vecchio diritto - maggiormente focalizzato sulla colpa del

conducente (tanto che, se la sua colpa era leggera e la sua reputazione buona, una

messa in pericolo grave della sicurezza stradale non escludeva di per sé un'infrazione

lieve) - e dunque superate dalla giurisprudenza resa in base al diritto in

vigore dal 1° gennaio 2005 (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; STF 1C_592/2018

citata consid. 3.2, 1C_266/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 3.6), secondo cui

un'infrazione lieve è invece data soltanto in presenza di un pericolo minimo

per la sicurezza altrui e, cumulativamente, di una colpa leggera (cfr. supra,

consid. 3.3).

3.6

Il ricorrente è

stato oggetto nel 2018 di una revoca della licenza di condurre di quattro mesi

per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 30 settembre 2019. Il 5

giugno 2021 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della

patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena

visto, si è reso autore di un'infrazione medio grave.

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo

della durata di quattro mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di

violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett.

b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze

particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a

motore) - qui invero neppure invocate -,

tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale

(cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II

234.

consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del

21.

gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi

rinvii).

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente

decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della

circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni

modo essere

troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2021 e

che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il

loro carattere istruttivo.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera