52.2022.143
Revoca della licenza di condurre per la durata di 4 mesi
1 dicembre 2022Italiano20 min
ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.11 g/kg commessa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.143
Lugano
1
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 9 maggio
2022 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1490) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di 4 mesi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, nato il __________
1983, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. A1) dal
2017.
Cuoco di professione,
in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema
d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):
19 agosto 2004 revoca della licenza
di condurre per 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di
ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.11 g/kg commessa
il 25 luglio 2004); la misura è stata
scontata il 24 novembre 2004;
19 settembre 2005 revoca
della licenza di condurre di 24 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di
ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.18 g/kg
commessa il 26 giugno 2005); il provvedimento è stato scontato il 25 giugno
2007;
29 gennaio 2008/
6 agosto 2008 revoca
della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo
indeterminato e con effetto immediato per sospetta dedizione al bere a seguito
di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione
qualificata di alcol nel sangue di 1.67 g/kg, commessa il 17 novembre 2007),
poi sostituita da una revoca di sicurezza a tempo indeterminato con effetto
immediato; la misura è stata scontata il 22 aprile 2011;
6 novembre 2018 revoca
della licenza di condurre di 4 mesi per un'infrazione grave (eccesso di
velocità, + 29 km/h in località, commessa il 18 luglio 2018); il provvedimento
è stato scontato il 30 settembre 2019.
B. a. Il 5 giugno 2021,
verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando alla guida del motoveicolo
immatricolato TI __________ in territorio di __________ in direzione di __________
quando, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso
il controllo del mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede di
destra e poi ha cozzato contro un albero fuori dalla carreggiata. Il conducente
è rimasto illeso. Siccome doveva tornare a casa a prepararsi per un imminente viaggio
all'estero, l'interessato ha abbandonato il mezzo sullo sterrato al bordo della
strada e si è incamminato verso il suo domicilio. La polizia comunale,
intervenuta a seguito di una segnalazione, ha identificato in RI 1 il detentore
del motoveicolo oggetto dell'incidente (in cui nessun altro è rimasto
coinvolto), con il quale si è subito messa in contatto.
Interrogato dalla polizia
cantonale il 16 giugno 2021, l'interessato ha spiegato che la notte
dell'incidente stava rincasando al termine del servizio presso il ristorante in
cui lavora. A metà strada tra __________ e __________, avrebbe iniziato a
piovere. Mentre circolava su via __________ a __________, ad una velocità di 55
km/h (laddove vige un limite di 80 km/h), giunto a una leggera curva a
sinistra, avrebbe frenato ma, a causa dell'asfalto bagnato e molto scivoloso, si
sarebbe inserito l'ABS e lo scooter avrebbe iniziato a scivolare in senso
rettilineo, andando a sbattere prima contro il marciapiede sul lato destro
della strada e collidendo poi contro un albero fuori dalla carreggiata. Ha
precisato di non avere mai invaso la carreggiata opposta. Ha poi spiegato che,
siccome doveva partire per __________ per presenziare a un matrimonio, ha
raggiunto il suo domicilio a piedi.
b. Preso atto del
relativo rapporto di polizia, il 2 settembre 2021 la Sezione della circolazione
ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di
revoca della licenza di condurre. Successivamente, in accoglimento di una sua
richiesta in tal senso, con scritto del 13 settembre 2021 l'autorità
dipartimentale gli ha comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso
sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da
poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.
c. A seguito dei
predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 il competente
procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di infrazione alle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nell'effettuare
una curva per lui leggermente piegante a sinistra, a causa del manto stradale
bagnato, negligentemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che
il motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede ivi esistente sul
lato destro per poi cozzare contro un albero presente al di fuori della
carreggiata. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di
fr. 200.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione
inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che
è quindi passata in giudicato incontestata.
d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna
penale, il 7 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento
amministrativo di revoca. Raccolte le osservazioni dell'interessato, il 23
dicembre 2021 ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di
4 mesi (dal 30 aprile al 18 agosto 2022 inclusi, tenuto conto del periodo già
effettuato dal 23 agosto al 2 settembre 2021), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 2 lett. b LCStr,
nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27
ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 30
marzo 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Disattesa una censura riferita alla motivazione della decisione impugnata,
l'Esecutivo cantonale, ricordato che l'autorità amministrativa è di principio
vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, ha ritenuto che il
conducente non potesse più contestare le condizioni della strada sostenendo che
il manto stradale fosse solo umido (e non bagnato). Reputando che l'interessato
avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e ridurre ulteriormente
la sua velocità, ha constatato la sussistenza di un'infrazione medio grave alle
norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr,
per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2018, non
poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della licenza di
condurre della durata minima di quattro mesi.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone (implicitamente) l'annullamento insieme alla decisione
dipartimentale e postulando che la durata della revoca sia ridotta a un mese.
Ribadendo le censure rimaste inascoltate davanti al Governo, il ricorrente -
che anche in questa sede sostiene che il manto stradale fosse soltanto umido - contesta
l'addebito (che non gli è stato mosso nemmeno in sede penale) di non avere
ridotto sufficientemente la sua velocità e la qualifica giuridica
dell'infrazione, che ritiene soltanto lieve. Arbitraria sarebbe in particolare
l'affermazione secondo cui avrebbe potuto invadere la corsia di contromano.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio
provvedimento.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato, di cui è destinatario, è
certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3
LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II
312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo
se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui
non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce
a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o
infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124
Considerandi
II 103 consid. 1c/aa). A determinate
condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio
penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la
decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato
anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,
quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare
eventuali argomenti difensivi e mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid.
3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid.
2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015
consid. 2.1).
2.2
Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 5 giugno
2021, RI 1 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, a causa del manto stradale bagnato, negligentemente
perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il suo motoveicolo è
dapprima scivolato contro il marciapiede sul lato destro della strada
per poi cozzare contro un albero fuori dalla carreggiata, contravvenendo così
all'art. 90 cpv. 1 LCStr. Il decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 è rimasto
incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al
considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i
fatti (segnatamente le condizioni del manto stradale) così come stabiliti dalle
autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione
passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata
essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è
infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla
condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la
sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale
inesatto (benché lui stesso abbia in un primo tempo chiaramente indicato che
l'asfalto era bagnato
e molto scivoloso, cfr. verbale
d'interrogatorio, pag. 3 e 4), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto
indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva
addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo
in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Nulla
di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la condanna penale,
è invece rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha
preferito accettare la multa per avere perso la padronanza di guida, pur
sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati
in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che, su
richiesta del suo patrocinatore, la procedura amministrativa era stata sospesa
proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 13
settembre 2021 della Sezione della circolazione) e che il decreto d'accusa
indicava espressamente che, una volta passato in giudicato, sarebbe stato
trasmesso a Camorino (cfr. pag. 2 in fine). Del resto, al di là della
personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle infrazioni
commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla
circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr.
DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e
rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli
impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la
sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre
applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3.
3.1.
Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale
può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335
del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli
accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14 ottobre 2021 adempiono senz'ombra
di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è
imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berna 2015, pag. 389).
3.2
Le infrazioni
delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca
della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della
revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza per
allievo conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro
mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per
un'infrazione grave o medio grave (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b
LCStr).
3.3
Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr.
DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138
consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art.
16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in
essa non siano racchiusi tutti gli elementi
costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a
LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave
ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa
in pericolo della sicurezza altrui).
3.4
Giusta l'art. 31
cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente
padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri
di prudenza. L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale
del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere
la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il
grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze,
tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la
visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127
II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2,
6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare
rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni
materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze
(STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011
del 5 luglio 2012 consid. 2.1).
3.5
In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 5 giugno 2021,
verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ a una
velocità dichiarata di 55 km/h alla guida del suo motoveicolo quando, nell'effettuare
una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso il controllo del
mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede sul lato destro della
strada per poi cozzare contro un albero al di fuori della carreggiata.
Dal profilo oggettivo, perdendo il controllo del veicolo, scivolando
contro il marciapiede e uscendo poi di strada, l'insorgente ha violato
fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che
impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e
di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai
suoi doveri si prudenza; cfr. supra, consid. 3.4). La perdita di
padronanza del veicolo, avvenuta alla velocità dichiarata di 55 km/h, ha creato
una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico
(almeno) medio grave. Se, anziché uscire di strada sul lato destro della
carreggiata, il veicolo del ricorrente (ormai fuori controllo) avesse invaso la
corsia di contromano, avrebbe infatti potuto provocare una grave collisione con
eventuali veicoli provenienti in senso inverso e mettere così concretamente in
pericolo o addirittura ledere gravemente l'incolumità di eventuali altri utenti
della strada (cfr. STF 1C_592/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3). È quindi
escluso che ci si trovi in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a
cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza
del prossimo. E ciò a prescindere dalla probabilità, invero piuttosto scarsa,
della presenza di altri utenti della strada a quell'ora della notte (cfr. STF 6B_666/2009
del 24 settembre 2009 consid. 1.4; cfr. pure STF 1C_361/2014 del 26 gennaio
2015.
consid. 3.3). Nulla muta che l'insorgente stesse rispettando il vigente
limite di velocità (cfr. STF 1C_361/2014 citata consid. 3.3). Visto anche il mancato
coinvolgimento di terze persone e i danni soltanto materiali causati, la messa in pericolo astratta accresciuta della
sicurezza del traffico creata può in concreto ancora essere considerata
oggettivamente medio grave (cfr. DTF 136 I 345 consid. 6.4; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 284 e 287 seg.). In
queste condizioni, poco importa quindi che l'incidente sia stato causato solo
da un insufficiente grado di attenzione o anche da una velocità inadeguata alle
circostanze (come ipotizzato dal Governo).
Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto
all'insorgente - che ha assunto una condotta di guida che lo ha portato a
perdere il controllo del mezzo - sia imputabile una colpa medio grave (a
quest'ultimo proposito, cfr. Mizel,
op. cit., pag. 348). Pur volendo dare per assodato che circolasse alla velocità
di 55 km/h dichiarata alla polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 giugno
2021, pag. 4) e che non avesse fretta (nonostante le sue ambigue affermazioni,
cfr. verbale citato, pag. 4 in fine), egli avrebbe comunque dovuto dare
prova di maggiore prudenza. Ciò a maggior ragione visto che le circostanze in
cui si è verificato l'incidente (di notte, su una strada bagnata, in prossimità
di una leggera curva), gli imponevano un'attenzione accresciuta.
Ad ogni modo, quand'anche
gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo leggera, nulla muterebbe
dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni
certezza integra gli estremi del caso (almeno) medio grave previsto dall'art. 16b
LCStr (cfr. supra, consid. 3.3).
Non portano ad altra
conclusione le sentenze citate dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 3), che non
soltanto sono attinenti a fattispecie diverse, ma in buona parte anche emanate
in applicazione del vecchio diritto - maggiormente focalizzato sulla colpa del
conducente (tanto che, se la sua colpa era leggera e la sua reputazione buona, una
messa in pericolo grave della sicurezza stradale non escludeva di per sé un'infrazione
lieve) - e dunque superate dalla giurisprudenza resa in base al diritto in
vigore dal 1° gennaio 2005 (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; STF 1C_592/2018
citata consid. 3.2, 1C_266/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 3.6), secondo cui
un'infrazione lieve è invece data soltanto in presenza di un pericolo minimo
per la sicurezza altrui e, cumulativamente, di una colpa leggera (cfr. supra,
consid. 3.3).
3.6
Il ricorrente è
stato oggetto nel 2018 di una revoca della licenza di condurre di quattro mesi
per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 30 settembre 2019. Il 5
giugno 2021 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della
patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena
visto, si è reso autore di un'infrazione medio grave.
Se ne deve concludere che, tornando
applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo
della durata di quattro mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti
conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è
che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di
violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett.
b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze
particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a
motore) - qui invero neppure invocate -,
tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale
(cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II
234.
consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del
21.
gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi
rinvii).
Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente
decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della
circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni
modo essere
troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2021 e
che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il
loro carattere istruttivo.
4.
4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a
carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
giudice presidente La vicecancelliera