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Decisione

52.2022.145

Istanza di ricusa

30 agosto 2022Italiano16 min

dai membri M__________, R__________ e G__________ e dal segretario F__________),

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.145

Lugano

30

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sull'istanza del 27

settembre 2019 dell'

avv.

RI 1, ,

chiedente

la ricusa dei

membri e della segretaria della Commissione di disciplina notarile indicati

nell'atto di apertura della procedura disciplinare del 9 settembre 2019;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con decisione del 15

luglio 2019 (inc. 20.2019.11), la Commissione di disciplina notarile (composta

dai membri M__________, R__________ e G__________ e dal segretario F__________),

ha accolto parzialmente i reclami di __________ contro una parcella del notaio RI

1. Per quanto qui interessa, nei considerandi della decisione (pag. 3), la

Commissione ha incidentalmente segnalato l'intenzione di aprire d'ufficio

una parallela procedura disciplinare a carico del notaio, che

aveva fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dei clienti (senza

seguire la procedura di contestazione delle note), indicato nella parcella un

termine di reclamo errato (di 15 anziché 30 giorni) e prodotto in quel

procedimento una "copia semplice" del suo rogito.

Il 6 agosto 2019, il notaio - rivolgendosi personalmente ai tre membri M__________,

R__________ e G__________ e al segretario F__________ - ha stigmatizzato i

rimproveri contenuti nell'obiter dictum e soprattutto il contesto in cui

erano stati formulati, dandone comunicazione ai coniugi __________, nonostante

la natura confidenziale di una procedura disciplinare, coperta

dal

segreto d'ufficio.

Con risposta del 9 settembre 2019, il presidente C__________i - a nome della

Commissione costituita dagli altri tre membri - ha difeso l'indicazione sul

prospettato avvio del procedimento disciplinare (non ritenendola contraria ad

alcuna norma). Nel contempo, vista anche la segnalazione pervenuta dai coniugi __________,

con atto separato ha formalmente aperto un siffatto procedimento (per i

rimproveri di cui sopra), comunicando la composizione del collegio giudicante,

formato dallo stesso presidente C__________, dai membri Ca__________ e Co__________

e dalla segretaria A__________ (inc. 20.2019.16).

B. a. Con atto del 27

settembre 2019, designato "istanza di ricusa", il denunciato è

insorto davanti alla Commissione chiedendo che fosse accertata la sua

incompetenza e dichiarati nulli o annullati tutti i suoi atti e decisioni. In

via subordinata, ha postulato la ricusa dei tre predetti membri e della

segretaria, poiché avrebbero già anticipato il giudizio di merito con la citata

risposta del 9 settembre 2019.

b. Trattando l'atto

quale istanza di ricusa nei confronti di tutti i suoi membri (e non solo di

quelli indicati dal denunciato), l'8 settembre 2020 la Commissione l'ha

trasmessa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza, formulando le

proprie osservazioni in ordine e di merito.

c. Premesso che l'atto inoltrato sotto il cappello unico di "istanza di

ricusa" - alla luce del suo contenuto e delle domande di giudizio - andava

in realtà trattato, da un lato, (a) come ricorso contro la decisione di

apertura del procedimento del 9 settembre 2019 e, dall'altro, (b) come istanza

di ricusa nei confronti dei membri C__________, Ca__________ e Co__________ e

della segretaria A__________, il Tribunale ha respinto il primo e retrocesso la

seconda alla Commissione ai sensi dei considerandi. In particolare, ricordato

come la domanda di ricusa fosse rivolta solo contro tre membri e non contro

tutti i componenti dell'autorità di sorveglianza, questa Corte l'ha ritrasmessa

a quest'ultima, affinché statuisse in merito completandosi con gli altri tre

membri ex art. 19 cpv. 3 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL

952.100; cfr. consid. 5.2).

C. Il 10 maggio 2022, il

presidente della Commissione ha informato il Tribunale che questi ultimi tre

membri (M__________, R__________ e G__________) e il segretario (F__________)

hanno comunicato di non essere in condizione di giudicare l'istanza a causa di

una denuncia penale sporta nei loro confronti dal notaio RI 1. Constatata

l'impossibilità di decidere all'interno della Commissione, ha quindi nuovamente

trasmesso l'istanza di ricusa al Tribunale, per evasione.

D. Interpellato dal

giudice delegato alla causa, l'istante si è sostanzialmente limitato a prendere

atto della trasmissione, ribadendo inoltre l'eccezione di prescrizione

dell'azione disciplinare e conseguente richiesta di stralcio della procedura.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Secondo

l'art. 19 LN, la Commissione di disciplina notarile - che esercita il potere

disciplinare sui notai (cpv. 1) - si compone di tre membri e di tre supplenti e

si avvale di uno o più segretari cui può essere delegata l'istruttoria,

designati dalla Commissione per il notariato per un periodo di due anni tra i

notai iscritti nel registro cantonale (cpv. 2). Per la ricusa, soggiunge il

cpv. 3

dell'art. 19, valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura

civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro

ricusato e completandosi con i supplenti. Se invece è ricusata l'intera

Commissione di disciplina notarile, la norma precisa che la Commissione per il

notariato ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai. Come ha già

avuto modo di stabilire questo Tribunale, quest'ultima disposizione si

riferisce alla fase successiva all'accoglimento di un'istanza di ricusa rivolta

contro tutti i membri del collegio. La competenza a statuire sulla fondatezza

di una tale istanza spetta invece al Tribunale cantonale amministrativo, quale

autorità gerarchicamente superiore (cfr. art. 53 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100] per rinvio

dell'art. 104 LN e art. 102 LN; STA 52.2020.181 del 6 aprile 2021 in: RtiD

II-2021 n. 22 consid. 1.1.1).

1.2. In concreto, come ricordato in narrativa, con l'istanza del 27 settembre

2019 il notaio non ha ricusato tutti i membri della Commissione, ma solo

quelli indicati nell'atto di apertura del 9 settembre 2019, ossia i membri C__________,

Ca__________ e Co__________ e la segretaria A__________ (cfr. anche petitum

n. 2). E ciò contrariamente a quanto sembrerebbe ancora ritenere in questa sede

la Commissione (cfr. scritto di trasmissione del 10 maggio 2022). Tale

circostanza era del resto stata inequivocabilmente chiarita anche

dall'interessato nella pregressa procedura (cfr. sue osservazioni del 9 ottobre

2020, punto III.A, inc. 52.2020.422). Tant'è che, con la citata sentenza del 10

maggio 2021, questo Tribunale ha retrocesso gli atti alla Commissione, affinché

si pronunciasse sulla fondatezza dell'istanza, completandosi con gli altri tre

membri che la compongono.

Con scritto del 10 maggio 2022, la Commissione ha tuttavia informato che i

membri M__________, R__________ e G__________ nonché il segretario F__________

hanno comunicato di non essere in condizione di giudicare l'istanza a causa

della denuncia penale che il notaio RI 1 ha personalmente sporto nei loro

confronti a seguito di un considerando della decisione del 15 luglio 2019 (supra

consid. A).

In queste circostanze, in assenza di membri della Commissione che possano

decidere sull'istanza in parola (vista la chiara dichiarazione di astensione

dei tre membri e del segretario che, in

base alla precedente decisione di questo Tribunale, avrebbero dovuto statuire

sulla stessa), va dunque ora ammessa la competenza del Tribunale a pronunciarsi

sulla sua fondatezza.

1.3. Certe sono inoltre la legittimazione attiva dell'istante e la tempestività

della domanda, presentata nel termine (10 giorni) impartitogli con l'atto di

apertura del 9 settembre 2019, pervenutogli soltanto il 17 settembre 2019 (cfr.

doc. A e B allegati all'istanza), e dunque senza indugio (cfr. art. 49 cpv. 1

CPC con l'art. 104 LN; cfr. pure art. 52 cpv. 1 LPAmm).

1.4. L'istanza è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base

degli atti, integrati pure dal precedente incarto di questo Tribunale (inc. n.

52.2020.422).

Considerandi

2.

2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non

giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che

non è un tribunale (cfr. DTF 123 I 87 consid. 4; RtiD II-2021 n. 22

consid. 2.1 e rif.; cfr. pure, per analogia,

DTF 126 I 228 consid. 2; STA 52.2018.432 citata consid. 2.1 e rinvii) - va

determinata sulla scorta del diritto procedurale applicabile, come pure dei principi

stabiliti dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011

del 28 novembre 2011 consid. 3.1). Questa norma dispone che, in procedimenti

dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità

ed equità di trattamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette in particolare di esigere la ricusa dei membri

di un'autorità amministrativa la cui situazione o il cui comportamento è tale

da far sorgere il dubbio sulla loro imparzialità. Mira a evitare che delle

circostanze estranee alla causa possano influenzare una decisione a favore o

detrimento della parte interessata. La ricusa può imporsi anche se una

prevenzione effettiva del membro dell'autorità adita non può essere accertata.

È sufficiente che le circostanze suscitino l'apparenza di una prevenzione e

facciano sorgere un dubbio di parzialità. Tuttavia devono essere prese in

considerazione solo circostanze oggettive; non sono invece determinanti le

impressioni

puramente individuali di una delle persone implicate (cfr. STF 2C_238/2018 del

28.

maggio 2018 consid. 4.2, 2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.1 e

rimandi).

In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri

delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli

art. 30 Cost. e 6 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - applicabili solo ai tribunali - l'art.

29.

cpv. 1 Cost. non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di

organizzazione. Di regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale

esercizio delle funzioni governative, amministrative o di gestione o nei

normali compiti di un'autorità parte a una procedura - allorquando la stessa si

esprime con il necessario riserbo - non permettono di concludere per

l'apparenza di una parzialità e di giustificare una ricusa; diversamente, la

procedura amministrativa sarebbe privata del suo senso (cfr. DTF 140 I 326

consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi

membri, ha per contro il dovere di ricusarsi allorquando vanta un interesse

personale in relazione all'oggetto che deve trattare, se manifesta

espressamente la sua antipatia nei confronti di una parte o se si è già formata

un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso conoscenza di tutti i fatti

pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/ 2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015

citata consid. 5.1 e rimandi; RtiD II-2021 n. 22 consid. 2.1 e rif.).

2.2

In virtù dell'art. 19 cpv. 3 LN, per i motivi di ricusa torna applicabile

per analogia l'art. 47 CPC (norma alla quale si è peraltro allineata anche la

LPAmm, cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 27).

Secondo il cpv. 1 di tale disposizione, chi opera in seno a un'autorità

giudiziaria si ricusa se:

a) ha un interesse

personale nella causa;

b) ha partecipato alla

medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità,

patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) è o era unito in

matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di

fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato

alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d) è in rapporto di

parentela o in affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo

grado incluso, con una parte;

e) è in rapporto di

parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo

grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha

partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

f) per altri

motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo

rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Secondo l'art. 49 CPC, la parte

che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria

deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del

motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la

domanda (cfr. in senso analogo, art. 52 cpv. 1 LPAmm). L'istituto della ricusa

deve comunque rimanere una misura d'eccezione, affinché le regole

sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e amministrative non vengano

svuotate del loro contenuto (cfr. STF 5A_109/2012 del 3 maggio 2012 consid.

3.2.3

e rinvii; RtiD II-2021 n. 22 consid. 2.3; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 3e all'art. 32; cfr. pure Messaggio citato, pag. 27).

3.

3.1. In

concreto, l'istante ha motivato la sua domanda di ricusa contro i membri C__________,

Ca__________, Co__________ e la segretaria A__________ adducendo che essi sarebbero

prevenuti nei suoi confronti. E ciò sulla base di quanto espresso dal presidente

C__________ - a nome di tale commissione - nella lettera del 9 settembre 2019

di cui si è detto in narrativa (supra consid. A). Con tale scritto,

rispondendo alle critiche formulate dal notaio RI 1 ai membri del collegio che

si erano pronunciati sulla sua parcella - rei, a suo dire, di aver divulgato ai

clienti __________ il contenuto dell'obiter dictum a pag. 3 - ha in particolare

rilevato:

"Per quanto attiene infine all'indicazione, contenuta nella

decisione riguardante il reclamo, della prossima apertura della procedura

disciplinare, questa Commissione reputa che la stessa non abbia leso alcuna

norma. In particolare reputa che tale indicazione non sia in contrasto con

l'art. 95 cpv. 2 LN da lei citato. In effetti la mancata qualità di parte del

segnalante sancita da detta disposizione non significa che il segnalante (o

eventualmente anche altre persone toccate o all'origine di detta procedura) non

possano venire a conoscenza semplicemente dell'esistenza della procedura medesima".

Ora, è piuttosto

evidente che con questa semplice affermazione né il presidente, né gli altri

membri del collegio, si sono in qualche modo espressi sull'esito della

procedura disciplinare, formalmente aperta quel giorno. Il solo fatto che essi

non abbiano ritenuto contraria alla legge (segnatamente all'art. 95 cpv. 2 LN) l'informazione

ai clienti sul suo prefigurato avvio, non permette infatti di ritenerli già

prevenuti per quanto concerne il merito di tale procedimento, cioè la valutazione

della conformità dell'agire del notaio Will alle norme che regolano la

professione notarile.

3.2

Identica conclusione vale per il successivo scritto dell'8 settembre 2020,

con cui la Commissione ha trasmesso la prima volta l'istanza di ricusa a questo

Tribunale (consid. Bb), formulando anche le proprie osservazioni, e in

particolare negando che dalla sola apertura del procedimento potesse derivare

un'anticipazione di giudizio (pag. 3, ndr: sottolineature del Tribunale):

"(…) la procedura disciplinare è incentrata

essenzialmente sul fatto che il notaio ha fatto spiccare un precetto esecutivo

a carico dei suoi clienti e segnalanti prima che la parcella fosse cresciuta in

giudicato e meglio allorquando questi ultimi avevano già presentato reclamo

contro la stessa.

Il fatto che un notaio, a fronte di una contestazione

da parte dei destinatari di una sua parcella notarile, reagisca con una domanda

di esecuzione ed il successivo invio di un precetto esecutivo, costituisce a

non averne dubbio un fondato motivo di apertura di procedura disciplinare.

Basti rilevare da un lato che l'apertura di una

procedura non equivale ad una sanzione, ma ha lo scopo di chiarire la

correttezza dell'agire del notaio e dall'altro lato che - come ribadito dal

Tribunale federale in una recente sentenza riguardante un caso ticinese - far

spiccare un precetto esecutivo in determinate condizioni può configurare un

reato penale (sentenza 6B_705/2020 del 12 agosto 2020)".

È ben vero, come già

eccepito dall'istante (cfr. citate osservazioni del 9 ottobre 2020, pag. 7),

che tali osservazioni non erano strettamente necessarie: la prevenzione

lamentata dal notaio non verteva in effetti tanto sull'obiezione che il procedimento

disciplinare

[..] non avrebbe neppure dovuto essere aperto, ma

piuttosto, come visto, sul fatto che la Commissione aveva difeso la relativa

informazione ai coniugi __________ (cfr. supra consid. 3.1). D'altra

parte, occorre considerare che la giustificazione addotta dai membri ricusati -

ovvero di aver ravvisato nel precetto esecutivo fatto spiccare dal notaio prima

della crescita in giudicato della parcella solo un motivo sufficiente per aprire

un procedimento disciplinare - ancora non significa che essi ritengano

effettivamente data anche una violazione dei doveri professionali.

Aspetto, questo, che dovrà invece essere compiutamente accertato nell'ambito

della procedura avviata. In questo stesso senso - inteso unicamente a

giustificare l'avvio del procedimento e non il suo esito - va evidentemente

letta pure la generica osservazione che, a determinate condizioni, far spiccare

un precetto può costituire un reato penale. Del resto, la stessa Commissione

ben ha sottolineato che l'apertura di una procedura non equivale ad una

sanzione e che scopo del procedimento disciplinare è proprio quello di

verificare la correttezza dell'agire del notaio.

3.3

Fermo quanto precede, e ricordato come la ricusa debba rimanere

eccezionale e non possa fondarsi, come in concreto, su semplici illazioni e

congetture, occorre concludere che le suddette esternazioni, per quanto

discutibili, non permettono ancora di ritenere che i membri e la segretaria

della Commissione si siano già formati un'opinione irremovibile sull'esito

della procedura disciplinare al punto da non apparire più come imparziali nella

trattazione dell'incarto e nella valutazione del comportamento del notaio. L'istanza

va pertanto respinta.

4.

L'insorgente risolleva

in questa sede l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare. Tale questione,

come già indicato nel precedente giudizio (STA 52.2020.422 citata consid. 4),

non va approfondita ora, ma dovrà essere esaminata dalla Commissione competente

a giudicare il merito della causa. A prima vista,

l'obiezione non appare comunque fondata (cfr. in generale sulla prescrizione e

sugli atti che la interrompono: STA 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 2;

cfr. pure STF 2C_1065/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.3).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, l'istanza di ricusa è respinta. Gli atti

sono pertanto nuovamente retrocessi alla Commissione composta dai membri C__________,

Ca__________ e Co__________ e dalla segretaria A__________, affinché

procedano con l'istruzione del procedimento disciplinare e la decisione di

merito.

5.2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'istante, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

L'istanza di

ricusa è respinta.

2.

Gli atti

sono retrocessi alla Commissione affinché proceda come indicato nel consid.

5.1

3.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'istante.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera