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Decisione

52.2022.146

Ordine di sospensione immediata dei lavori e richiesta di inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria. Fondo fuori zona e incluso nel PUC-PEIP

22 marzo 2024Italiano19 min

a una corretta applicazione delle disposizioni centrali del diritto federale (relative

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.146

Lugano

22

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 9 giugno

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione dell'11 maggio 2022 (n. 2352) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 9 marzo 2022 con la quale il Municipio di Maggia

ha ordinato la sospensione immediata dei lavori al mapp. __________ di quel

Comune, sezione di Moghegno, e richiesto l'inoltro di una domanda di

costruzione in sanatoria;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è proprietaria

del mapp. __________ di Maggia, sezione di Moghegno, situato in località __________,

fuori della zona edificabile, e sul quale sorgono due edifici (sub A di 54 m2

e sub B di 12 m2). Il fondo è incluso nel comprensorio

del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti

protetti (PUC-PEIP; cfr. tavola comprensoriale n. 2.2 – Valle Maggia), approvato dal Gran Consiglio con decreto

legislativo dell'11 maggio 2010 (BU

27/2010 del 14 maggio 2010, pag. 174), rispettivamente

- per le modifiche apportate - con decreto legislativo del 28 giugno

2012 (BU 28/2012 del 3 luglio 2012, pag. 270 segg.). Il sub A è stato

classificato come edificio meritevole di conservazione nella categoria 1a

dell'inventario comunale degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZE),

approvato dal Consiglio di Stato il 27 settembre 1994.

b. In precedenza, il 27 febbraio 1992, RI 1 ha chiesto il permesso edilizio per

riattare l'edificio rustico di cui al sub. A, da adibire a residenza secondaria.

La domanda è stata pubblicata dal 20 marzo al 4 aprile 1992, senza

apparentemente suscitare opposizioni. Senza interpellare le autorità cantonali,

in data 17 aprile 1992 l'allora Municipio di Moghegno ha rilasciato un nulla

osta all'esecuzione dei lavori prospettati.

c. Il 9 marzo 2022, preso atto dello scritto da parte della Sezione dello

sviluppo territoriale, che a seguito di una verifica ha constatato l'esecuzione

di alcuni lavori autorizzati con una decisione nulla (…); e più

precisamente la trasformazione del rustico in abitazione secondaria (…), il

Municipio di Maggia ha ordinato l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi

lavoro non autorizzato (dispositivo n. 1) e ha assegnato a RI 1 un termine di

90 giorni per presentare una domanda di costruzione a posteriori (dispositivo

n. 2). Ha inoltre indicato che il termine di ricorso al Consiglio di Stato era

di 30 giorni, che la decisione era immediatamente esecutiva e che un eventuale

ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo (dispositivo n. 4).

B. Con giudizio dell'11

maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1

contro la risoluzione municipale. In merito all'ordine di sospensione lavori, considerata

la nullità dell'autorizzazione del 1992, ha concluso che, nell'ipotesi in cui

vi fossero in quel momento interventi in esecuzione, sarebbero giocoforza

abusivi, mentre in caso contrario il provvedimento non avrebbe esplicato alcun

effetto. Di seguito, rilevata la natura incidentale dell'ordine di inoltrare

una domanda in sanatoria, l'Esecutivo cantonale ha reputato di poter entrare

nel merito del ricorso, ritenendo che in caso di accoglimento dello stesso

avrebbe potuto rendere una decisione finale e evitare così una procedura

probatoria defatigante e dispendiosa, conformemente all'art. 66 cpv. 2 lett. b della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Nel merito

ha infine considerato che, non avendo il controverso intervento fatto oggetto

di una valida licenza edilizia, l'ordine contestato fosse corretto.

C. a. Contro il predetto

giudizio governativo RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato. In via provvisionale chiede la

concessione dell'effetto sospensivo al gravame, rispettivamente di annullare l'immediata

esecutività della risoluzione municipale. L'insorgente sostiene che non vi

sarebbe un interesse pubblico tale da giustificare l'inoltro di una domanda di

costruzione a trent'anni di distanza dal preteso abuso. Contro il provvedimento

invoca inoltre la propria buona fede, la garanzia della proprietà e il

principio della parità di trattamento nell'illegalità. Lamenta infine una

lesione del proprio diritto di essere sentita, stante che l'autorità di ricorso

avrebbe statuito senza richiamare l'intero incarto.

b. Il ricorso è stato

avversato dal Municipio di Maggia e dall'Ufficio delle domande di costruzione (UDC)

per conto del Dipartimento del territorio con motivazioni che verranno riprese,

se del caso, nei considerandi in diritto. La ricorrente non ha replicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal

giudizio impugnato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Per quanto riguarda

la tempestività del gravame, va considerato che oggetto della lite è, da un

lato, l'ordine di sospensione dei lavori e, dall'altro, l'ordine di presentare

una domanda di costruzione a posteriori, emanati dal Municipio di Maggia il 9

marzo 2022, tutelati dal Governo con il giudizio impugnato.

1.2.1. La prima ingiunzione municipale si configura con tutta evidenza come un

provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 42 LE volto ad assicurare il

mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che venga stabilito,

nell'ambito di un procedimento autorizzativo in sanatoria, se i lavori eseguiti

sulla base di un permesso considerato nullo sono conformi al diritto materiale (cfr.

RtiD II-2009 n. 23 consid. 2.1, RDAT II-2000 n. 40 consid. 2, II-1992 n. 28

consid. 3; STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 42 n. 1261). In base all'art. 68 cpv. 1 LPAmm, il termine per

impugnare le misure provvisionali è di 15 giorni. Tale termine si applica

evidentemente anche ai ricorsi rivolti contro le decisioni del Consiglio di

Stato, che statuiscono su impugnative contro l'adozione di simili provvedimenti

(STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019, 52.2015.281/52.2014.473 del 7 gennaio 2016

consid. 3.1.). Ne consegue che, nella misura in cui era rivolto contro l'ordine

di sospensione lavori, il ricorso del 25 aprile 2022 era tardivo e avrebbe

quindi dovuto essere dichiarato irricevibile. Il fatto che l'Esecutivo

cantonale abbia omesso di rilevare tale difetto non consente di ritenere

l'impugnativa ricevibile su questo aspetto. Neppure il ricorso al Tribunale è

stato d'altra parte presentato nel termine di 15 giorni, per cui su questo

punto il gravame non è ricevibile. L'errata indicazione del termine di ricorso

in calce alla risoluzione municipale e al giudizio governativo non porta a

conclusioni più favorevoli all'insorgente, ritenuto che il suo patrocinatore

avrebbe potuto e dovuto rilevare l'errore attraverso la semplice consultazione

della legge (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid.

1.3.1; STA 52.2019.128 del 20 maggio 2021 consid. 1.2.1; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 5a ad art. 26). In ogni caso, la

ricorrente, pur chiedendo l'annullamento integrale della decisione impugnata,

non si confronta nemmeno con l'ordine di sospensione lavori, violando così il

suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm). Anche da questo profilo,

l'impugnativa sarebbe quindi (da considerare) irricevibile. La questione ha

comunque scarsa portata pratica, posto che i lavori oggetto dell'ordine di

sospensione risultano terminati da tempo.

1.2.2. Nella misura in

cui riguarda l'ordine di presentare una domanda di costruzione, l'impugnativa

risulta invece tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Entro questi

limiti, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo richiesto non appare idoneo a procurare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia, la quale dipende da questioni di natura essenzialmente giuridica.

Immune da critiche è dunque pure la decisione del Governo, basata su

un'anticipata valutazione delle prove, di prescindere da qualsiasi atto

istruttorio.

2. 2.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori) è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una

determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il

proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col

diritto materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è

tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza

edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione

più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di

costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una

determinata costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2;

RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1,

52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in

questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. Bernhard Waldmann, Bauen ohne

Baubewilligung? Von klaren und den Zweifelsfällen, in: Hubert

Stöckli [curatore], Schweizerische

Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati). In tal

senso, l'avvio di una tale procedura non esclude a priori neppure che, a ragion

veduta, l'autorità possa giungere alla

conclusione

che l'intervento in questione non necessiti di alcun permesso (cfr. STA 52.2017.469

citata consid. 2.1).

2.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per

qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non

è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le

costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori

sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la

sua utilizzazione) sia conforme al diritto può in particolare essere rilevante

allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad es.

art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL

701.100] o art. 24c della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 770]). Il proprietario gravato

dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi

pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi

azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso.

Semmai, non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta del resto

particolari conseguenze. Il proprietario che non ottempera all'ordine non è in

particolare passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre

all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr. RtiD

I-2021 n. 12 consid. 3.2; STA 52.2022.258 del 20 marzo 2023 consid. 3.2.,

52.2021.119 del 27 giugno 2022 consid. 2.2., 52.2017.469 citata consid. 2.2.).

2.3. Secondo la più recente prassi di questo Tribunale,

l'ordine di presentare una domanda di costruzione non è più considerato come

provvedimento finale e impugnabile. Nell'ottica di una congruente

interpretazione del diritto processuale federale e cantonale e dato che l'ordine

implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la

collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli

aspetti di legittimità materiale degli interventi, lo stesso è quindi ora

trattato come decisione incidentale, impugnabile soltanto alle restrittive

condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3. e

5.; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 4, 1C_294/2019 del 26 giugno

2019 consid. 3.2, 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3).

2.3.1. Secondo quest'ultima norma, le decisioni pregiudiziali o

incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2

lett. a LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si

addice alla natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il

ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o

all'annullamento della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di

mero fatto, ma non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un

rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi

della procedura (cfr. STA 52.2020.591 del 29 dicembre 2020, 52.2015.36 del 5

ottobre 2015 consid. 2.3.1.; DTF 136 II 165 consid. 1.2.1, 133

V 477 consid. 5.2.1; Martin

Kayser/Lysandre Papadopoulos/Rahel Altmann, in:

Auer/Müller/Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren, II ed., Zurigo 2019, ad art. 46 n. 25; Felix Uhlmann/ Simone Wälle-Bär, in:

Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III

ed., Zurigo 2023, ad art. 46 n. 7).

L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di

ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della

decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. STA 52.2020.591 citata, 52.2015.36 citata consid. 2.3.2; Kayser/ Papadopoulos/Altmann,

op. cit., ad art. 46 n. 46 segg.; Uhlmann/Wälle-Bär,

op. cit., ad art. 46 n. 28, 52.2014.238 citata e rimandi).

2.3.2. In concreto, atteso

che, alla luce della giurisprudenza sopra esposta, la richiesta di presentare

una domanda di costruzione a posteriori si configura come una decisione

incidentale, essa non fonda chiaramente un pregiudizio irreparabile ai sensi

dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm. Non è tale il semplice prolungamento della procedura

o un suo maggior costo. Né del resto la ricorrente ipotizza l'esistenza di

altri pregiudizi.

Resta da verificare se i presupposti di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm

per entrare nel merito del ricorso sono stati a ragione ammessi dal Governo. La

risposta al quesito è positiva: quest'ultimo ha correttamente esaminato la

validità dell'autorizzazione comunale per la ristrutturazione del rustico rilasciata

alla ricorrente dal Municipio. Nel caso in cui l'avesse ritenuta valida,

avrebbe potuto concludere subito la procedura con un giudizio finale rendendo

così superflua la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori. Ben

poteva quindi il Governo considerare la decisione municipale un atto

impugnabile, sebbene non mettesse fine alla procedura. Se sia a giusta ragione

ch'esso ha confermato il controverso ordine è questione che verrà esaminata di

seguito al consid. 4.

3. La ricorrente lamenta la

violazione del suo diritto di essere sentita, perché la decisione impugnata è

stata emessa senza disporre dell'incarto completo del Municipio.

3.1. Anzitutto, emerge dagli atti che il Governo, investito del ricorso

dell'insorgente, lo ha intimato dando un termine al Municipio e all'UDC per

esprimersi sulla richiesta di misure cautelari e sul merito. Dopo aver ricevuto

le due risposte cautelari e la risposta di merito dell'UDC, senza attendere la risposta

di merito dell'Esecutivo comunale (che aveva preannunciato il susseguente

inoltro anche dell'incarto completo), l'Autorità inferiore ha respinto il

gravame. Ora, delle due l'una: o vi sono gli estremi per ricorrere all'art. 72

LPAmm (che permette, una volta inoltrato il ricorso, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, di decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il

ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati),

oppure si dà avvio allo scambio degli allegati scritti giusta gli art. 73 e

segg. LPAmm. In quest'ultimo caso, l'autorità ricorsuale adita non può a suo

piacimento interrompere la procedura ed emanare la decisione senza attendere di

essere in possesso di tutte le allegazioni richieste, pena la violazione dei

diritti di parte.

3.2. Nella fattispecie la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di

essere sentita non tanto per la procedura irrita messa in atto dal Governo, ma

unicamente in relazione alla mancata produzione dell'incarto. Tuttavia, essa

stessa aveva già inoltrato con il suo gravame la documentazione determinante ai

fini del giudizio (ossia la domanda di costruzione del 1992 e la relativa

autorizzazione comunale). Viste anche le sue argomentazioni, questa era

senz'altro da ritenersi sufficiente per dirimere la contestazione. In ogni

caso, l'incarto completo è stato prodotto in questa sede e le parti hanno avuto

modo di pronunciarsi compiutamente, motivo per cui la violazione, semmai vi è

stata, è da ritenersi sanata (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1).

4. 4.1. Nel risultato la

decisione del Governo è esente da critiche. Il 1° gennaio 1980 è entrata in

vigore la legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno

1979 (LPT; RS 700), il cui art. 25 cpv. 2 prevedeva che le eccezioni di cui

all'art. 24 dovevano essere autorizzate dall'autorità cantonale o con il suo

consenso (nella versione in vigore fino al 1° settembre 2000; RU 1979 1573,

1578; l'attuale art. 25 cpv. 2 LPT è peraltro di analogo tenore: stabilisce che

per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale

competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere

autorizzata). L'approvazione dell'autorità cantonale era comunque già

necessaria prima dell'entrata in vigore della LPT, in forza dell'or abrogata legge

federale contro l'inquinamento delle acque, dell'8 ottobre 1971 (cfr. DTF 111

Ib 213 consid. 5a). Permessi rilasciati unicamente dal municipio per

costruzioni situate fuori della zona edificabile sono per principio nulli per

incompetenza assoluta dell'autorità comunale (DTF 111 Ib 213 consid. 5b;

STA 52.2005.171 del 24 agosto 2006 consid. 3.1.). A ragione dunque l'ordine di

presentare una domanda di costruzione per la ristrutturazione del rustico che,

a tutt'oggi, non è al beneficio di alcun valido permesso edilizio, è quindi

stato confermato. Nulla muta a queste conclusioni il lungo tempo trascorso

dall'esecuzione delle opere, la pretesa buona fede dell'insorgente, la garanzia

costituzionale della proprietà e il principio di parità di trattamento,

genericamente invocati dalla ricorrente, che non permettono di sopperire

all'autorizzazione mancante. Per quanto attiene al tempo trascorso già si è

detto al consid. 2.2. La protezione della buona fede, dal canto suo, trova il

suo limite nella nullità dell'atto su cui è stato fatto affidamento (STA

52.2004.269 dell'8 febbraio 2005 consid. 2.2.), mentre la garanzia della

proprietà tutela unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata nei

limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse pubblico (cfr. DTF

117 Ib 243 consid. 3a, 111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile

2013 consid. 6; STA 52.2017.546 del 25 giugno 2018 consid. 7.3). Infine, la

ricorrente non porta nessun esempio concreto, né sostanzia in alcun altro modo

Fatti

i pretesi casi simili al suo. Essa, appellandosi al principio della parità di

trattamento nell'illegalità, si limita a sostenere in modo generico che vi

sarebbe una prassi illegale costante, ribadendo che un sopralluogo la potrebbe

dimostrare. In ogni caso, la circostanza che la legge non sia eventualmente

stata applicata o che non lo sia stata correttamente in uno o più casi non

dimostra ancora l'esistenza di una prassi difforme dalla legge, dalla quale

l'autorità non intenderebbe discostarsi. Comunque, tale situazione non

conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un

diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto prevede la legge

(cfr. DTF 126 V 390 consid. 6a; STA 52.2008.414 del 15 gennaio 2009 consid. 5).

Trattandosi di costruzioni fuori della zona edificabile, gli interessi pubblici

a una corretta applicazione delle disposizioni centrali del diritto federale (relative

al fuori zona edificabile) quali sono quelle applicabili nella fattispecie, prevarrebbero

in ogni caso su un'eventuale parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF

116 Ib 228 consid. 4; RtiD II-2009 n. 39 consid. 4.2; STF 1C_300/2021 dell'8

febbraio 2023 consid. 4.2, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 5.2).

4.2. Vero è che nella fattispecie non ci si trova di fronte al caso in cui è

stata omessa completamente la domanda di costruzione e si dà avvio ai lavori

senza essere al beneficio di nessun permesso. La ricorrente ha qui diligentemente

inoltrato la domanda di costruzione nel 1992, corredata dalla documentazione

usuale richiesta per i lavori di cui si trattava. La domanda è inoltre stata pure

pubblicata regolarmente e non ha suscitato l'opposizione di nessuno. L'assenza dell'autorizzazione

cantonale è da imputare unicamente alla negligenza dell'autorità comunale che

non ha trasmesso l'incarto al Dipartimento per le sue incombenze e ha tosto

rilasciato, come visto, il nulla osta. Ci si potrebbe invero chiedere se

la procedura non potrebbe ora essere ripresa a partire da questo punto, anche

perché, di principio, alle domande in sanatoria è comunque applicabile il

diritto in vigore al momento dell'abuso. In concreto, occorre tuttavia

considerare che questa regola soffre delle eccezioni, segnatamente allorquando

il diritto posteriore è più favorevole (DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1282 ad art. 43 LE; Magdalena

Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer

Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 118 seg.). Parrebbe proprio questo il caso della

fattispecie, posto che dal 2010 il fondo qui oggetto di giudizio appartiene ai

territori con edifici e impianti protetti secondo il PUC-PEIP. Quest'ultimo

ordinamento giuridico, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (cfr.

art. 71 e segg. della legge di applicazione della LPT del 23 maggio 1990; BU

1990, 365), ammette ora la trasformazione con cambiamento totale di

destinazione, nonché ogni altro intervento edilizio sugli edifici e impianti

degni di protezione e sulle loro adiacenze, nel rispetto dei criteri stabiliti

dalle relative norme di attuazione. In questo senso, il diritto entrato in

vigore successivamente all'esecuzione dei lavori di costruzione nel 1992 risulterebbe

più favorevole rispetto al precedente e pertanto sarebbe determinante per

decidere dell'esito della procedura di rilascio della licenza edilizia a

posteriori. Viste le esigenze formali esatte dall'art. 12a del regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) in

relazione con l'art. 18 delle norme di attuazione del PUC-PEIP, gli atti

inoltrati a suo tempo alla ricorrente non sono più sufficienti. Anche da questo

punto di vista la richiesta di inoltro di una (nuova) domanda di costruzione è quindi

perfettamente giustificata.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, nella misura della sua ricevibilità il ricorso è

respinto. L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le

richieste cautelari dell'insorgente.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera