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Decisione

52.2022.149

Diniego di licenza per uno stagno artificiale

17 maggio 2023Italiano24 min

biotopo. Nel merito, ribadiscono che l'intervento non sarebbe invero nemmeno soggetto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.149

Lugano

17

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 12 maggio

2022 di

RI

1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1483) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso degli insorgenti contro la

risoluzione del 26 gennaio 2021 con cui il Municipio di Riva San Vitale ha

negato loro la licenza edilizia a posteriori per la realizzazione di un

biotopo (part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 2 e RI 2 sono

comproprietari di un fondo (part. __________) situato a Riva San Vitale, in via

__________, assegnato alla zona agricola sia dal primo piano regolatore (1985),

che da quello vigente, approvato il 1° luglio 2014 (il quale lo attribuisce

anche a una zona di protezione del paesaggio). Sul terreno vi è un edificio

abitativo, contiguo verso nord allo stabile che si estende sulle part. __________

e __________, che è stato verosimilmente costruito prima del 1950.

b. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con domanda di costruzione in sanatoria del 1°

ottobre 2020, i predetti comproprietari hanno chiesto al Municipio il permesso

a posteriori per realizzare nel loro giardino, a fianco della terrazza dell'abitazione,

un biotopo artificiale di 28.80 m2.

Secondo la domanda, il bacino, profondo una cinquantina di centimetri (m

0.50-0.80) e impermeabilizzato con un foglio di plastica (PE) ricoperto di

ghiaia, sarebbe stato realizzato attorno al 2003. Nel corso degli anni lo

stagno ha sviluppato un'ampia vegetazione ed è stato colonizzato da diverse

specie di anfibi e libellule.

c. Nel termine di

pubblicazione la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario dei

fondi confinanti (part. __________, __________ e __________), che ha in particolare

censurato il rumore derivante dal gracidio delle rane.

d. Con avviso del 5

gennaio 2021 (n. 115771), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si

sono opposti al rilascio del permesso. In particolare, hanno escluso che

potesse essere concessa un'autorizzazione eccezionale in virtù dell'art. 24

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

(LPT; RS 700), non essendo adempiuto il requisito dell'ubicazione vincolata.

e. Fatto proprio tale

avviso, il 26 gennaio 2021 il Municipio ha quindi negato il permesso richiesto

per la realizzazione del biotopo, evadendo nel contempo l'opposizione del

vicino.

B. Con giudizio del 30

marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI

2 avverso la predetta decisione, che ha confermato.

Preliminarmente,

l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la realizzazione del biotopo soggiacesse

alla procedura di rilascio della licenza edilizia, trovandosi il fondo in

questione fuori della zona edificabile. Il Governo ha poi a sua volta negato

che per il bacino potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base

all'art. 24 LPT, difettando il requisito dell'ubicazione vincolata (assenza di

motivi di natura tecnica o inerenti al fondo che impongano la realizzazione del

bacino nel luogo prescelto).

C. Contro il suddetto

giudizio governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la

licenza edilizia per la realizzazione del biotopo, previa concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

Fatti

I ricorrenti lamentano

preliminarmente una violazione del loro diritto di essere sentiti per carenza

di motivazione della decisione impugnata: il Consiglio di Stato non avrebbe

infatti minimamente esaminato la conformità di zona del biotopo ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, confrontandosi con il valore naturalistico del

biotopo. Nel merito, ribadiscono che l'intervento non sarebbe invero nemmeno soggetto

ad autorizzazione a costruire, poiché di minima entità. Anche se lo fosse,

nulla osterebbe comunque al suo rilascio, considerato che il biotopo sarebbe come

detto conforme alla zona agricola, avendo quale unico scopo quello di

garantire a specie animali protette un luogo sicuro dove dimorare e riprodursi,

con conseguente positivo impatto sulla biodiversità. Per la denegata

ipotesi in cui non possa essere ammessa la conformità di zona, gli insorgenti

ritengono che lo stagno potrebbe in ogni caso beneficiare di un permesso

eccezionale ex art. 24 LPT, essendo ad ubicazione vincolata (poiché esigerebbe

un'ubicazione in zona agricola, mentre non potrebbe essere realizzato in zona

edificabile). A torto l'autorità non avrebbe inoltre considerato la necessità

di salvaguardare il biotopo con il suo ecosistema.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) si richiama alla propria risposta presentata al

Consiglio di Stato. Il Municipio e CO 1 chiedono la reiezione del gravame, con

motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di

diritto.

E. Con la replica e le

dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato e del Municipio,

rimasti silenti) si riconfermano essenzialmente nelle rispettive posizioni e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal

giudizio impugnato, di cui sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A

eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti

all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente (cfr. art. 86 cpv. 2

LPAmm).

Considerandi

2.

Obbligo di

motivazione

2.1

Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata

(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante

giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte

interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa

(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità

esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle

sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a

influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232

consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò

non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può

anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da

rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2

La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3

In concreto, il

Consiglio di Stato, dopo aver stabilito che il bacino era soggetto a permesso

di costruzione, ha implicitamente dato per assodata la sua non conformità di

zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), senza minimamente motivare la sua decisione,

procedendo direttamente all'analisi delle condizioni poste dall'art. 24 LPT. Ha

quindi completamente omesso di pronunciarsi sulle argomentazioni addotte dai

ricorrenti, secondo cui il biotopo artificiale sarebbe conforme alla zona

agricola, a fronte del suo valore

naturalistico e l'ubicazione favorevole (cfr. ricorso al Governo pag. 6 seg.;

cfr. pure replica pag. 3 seg.): la violazione dell'obbligo di

motivazione è palese. In concreto, la lesione del diritto di essere sentito può

nondimeno essere considerata sanata, ritenuto che gli insorgenti hanno potuto

esprimersi compiutamente in questa sede, riproponendo le loro tesi, che come si

vedrà sono comunque chiaramente infondate. In un'ottica di economia

processuale, tale questione di diritto può quindi essere evasa direttamente da

questo Tribunale. Gli atti, come si dirà in appresso, devono per contro essere

rinviati all'autorità inferiore per completare l'istruttoria affrontando un altro

aspetto di merito, su cui nessuna delle precedenti istanze si è confrontata.

3.

Obbligo della licenza edilizia

3.1

Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT,

edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità. Sono considerati edifici o impianti ai sensi di

tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo

relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti

all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente

l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia

che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr. DTF 139 II 134 consid. 5.2;

STF 1C_580/2021 del 17 giugno 2022 consid. 3.1, 1C_89/2009

dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2019.532

del 2 giugno 2022 consid. 5.1 e rinvii; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berna 2006, n.

10.

ad art. 22 LPT e rif. ivi citati). La procedura di rilascio del permesso

deve permettere all'autorità di controllare preventivamente la conformità di un

progetto con il piano di utilizzazione e con le altre leggi determinanti.

Decisiva è dunque la questione a sapere se l'opera, secondo l'andamento

ordinario delle cose, comporti delle conseguenze tali per cui esiste un

interesse della collettività o dei vicini ad un controllo preventivo (cfr. DTF

119.

Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c).

Anche semplici modifiche del terreno o del paesaggio (chiusure, barriere,

stagni, ecc.) o un mero cambiamento di utilizzazione del fondo, senza

provvedimenti costruttivi, sono soggetti a permesso se hanno un impatto

rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib

222.

consid. 3a; STF 1C_580/2021 citata consid. 3.1, 1C_505/2017 del 15 maggio

2018.

consid. 5; Waldmann/Hänni,

op. cit., n. 10 ad art. 22 LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti

a costruzione progetti di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel

contempo non ledono né interessi pubblici né privati dei vicini, come ad

esempio piccole modifiche interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate

per poco tempo (ad es. una tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti

che non hanno un influsso degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e

sull'ambiente. Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque

soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente

in cui deve essere realizzato (cfr. Waldmann/

Hänni, op. cit., n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di autorizzazione

previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia

spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (cfr. STF

1C_580/2021 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_89/2009

citata consid. 2.2; STA 52.2019.532 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 13 ad art. 22 LPT).

3.2

Dal canto suo, il diritto cantonale

stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per

la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il

cambia-mento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché

per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece

necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni

provvisorie (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LE). In base all'art. 3 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

705.110) sfuggono tra l'altro al permesso di costruzione la sistemazione di

orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g), nonché gli

scavi e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del

terreno, nella zona edificabile (fino a determinate dimensioni, cfr. lett. h).

Secondo l'art. 4 lett. c RLE, la licenza edilizia è invece necessaria per

edifici e impianti come le piscine.

3.3

In concreto, a ragione la precedente istanza

ha concluso che il controverso biotopo artificiale è soggetto all'obbligo di

permesso. In effetti, non si tratta di una semplice sistemazione di un prato

con le usuali attrezzature di arredo o solo di un piccolo stagno da giardino.

Al contrario, è un bacino artificiale con un fondo impermeabilizzato, una

profondità fino a m 0.50-0.80 e una superficie di quasi 30 m2, non

essenzialmente diverso da una piscina, realizzato fuori dell'area edificabile,

all'interno della zona agricola (oltre che in una zona di protezione del

paesaggio ex art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore di Riva San

Vitale [NAPR]). Lo specchio d'acqua, collocato a ridosso di una terrazza

esterna (con una pergola) e parzialmente delimitato da passerelle, non è un

impianto trascurabile dal profilo spaziale (cfr. fotografie allegate alla

domanda di costruzione e al ricorso al Governo, doc. C). Non può peraltro

essere ignorato che, nel corso degli anni, lo stagno artificiale è inoltre

anche stato popolato da diverse specie di rane (verdi, raganella, ecc.; cfr.

doc. B prodotto al Governo); da questo profilo - come ha già avuto modo di

stabilire questo Tribunale (cfr. STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021 consid.

3.4) - appare quindi anche idoneo a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione

apprezzabile delle ripercussioni sull'ambiente, rilevante dal profilo

dell'ordinamento delle utilizzazioni. Il rumore proveniente dal gracidio delle

rane, nella misura in cui è direttamente connesso ad un impianto ai sensi

dell'art. 7 cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), è in effetti atto a richiamare anche l'applicazione

della legislazione ambientale (cfr. STA 52.2019.325 citata consid. 3.4 e

rinvii).

4.

Conformità di zona

4.1

Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata

soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di

utilizzazione (cd. principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT).

Secondo l'art. 16a cpv. 1 LPT (nella

versione entrata in vigore il 1° settembre 2000), sono conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione

agricola o all'orticoltura. L'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) specifica che

sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari

alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei

territori giusta l'art. 16a cpv. 3 LPT - a una coltivazione che va al di

là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati alternativamente per:

a) la produzione di

derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla

coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; o

b) la coltivazione

di superfici vicine allo stato naturale.

In base al cpv. 2, sono

inoltre conformi alla zona agricola, a determinate condizioni cumulative (lett.

a - c) gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione,

all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli.

Per l'art. 34 cpv. 4 OPT, l'autorizzazione va rilasciata soltanto se

l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.

a), a essi non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista

(lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).

4.2

Come visto, l'art. 34 cpv. 1 lett. b OPT

equipara all'uso agricolo la coltivazione di superfici vicine allo stato

naturale (come ad es. terreni da strame, prati magri, siepi e boschetti), anche

se il terreno non produce alcun prodotto agricolo tradizionale. E questo alla

luce della multifunzionalità della zona agricola ex art. 16 LPT, che non ha

quale unico scopo l'approvvigionamento alimentare in senso stretto, ma serve anche

a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o assicurare la compensazione

ecologica (cd. öklologischer Ausgleich; cfr. anche art. 1 lett. b e c

della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998; LAgr; RS 910.1; cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar

RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 14 ad art.

16a; Waldmann/Hänni,

op. cit, n. 12 ad art. 16a; Jeannette

Kehrli, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes -

Bedeutung und Entwicklung, in: LBR 98/2015, pag. 192; cfr. pure STF 1A.93/1999

del 16 agosto 1999 consid. 2b/aa Urteilssammlung EspaceSuisse Nr. 1866,

relativa a un biotopo).

Ciò non toglie che anche la cura di simili superfici deve avvenire nell'ambito

di un'impresa agricola ai sensi dell'art. 16a LPT; l'art. 34 cpv. 1

lett. b OPT è infatti solo una norma d'esecuzione.

Considerato che le zone agricole devono per quanto possibile essere mantenute

libere da costruzioni (cfr. art. 16 cpv. 1 LPT), ammissibili sono unicamente

edifici e impianti necessari per un'agricoltura professionale, che può

sussistere a lungo termine (cfr. art. 34 cpv. 4 OPT; sentenza

Verwaltungsgericht di San Gallo B 2020/203 del 23 novembre 2021 consid. 3.4.1; sentenza

del Baudepartement di San Gallo BDE 2020 Nr. 85 del 25 settembre 2020 consid.

2.4; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht VWBES.2018.66 del 19 novembre 2018

consid. 5.1 confermata da STF 1C_10/2019 del 15 aprile 2020). Non basta invece che il proprietario di un fondo

eserciti l'agricoltura a titolo ricreativo (cfr. art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. sul

tema: STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2, STA 52.2019.532 citata

consid. 4.1 e rinvii); tanto meno che non la eserciti affatto, ma abbia ad

esempio il desiderio di favorire l'interesse pubblico alla biodiversità (cfr.

in tal senso pure STF 1C_10/2019 citata consid. 5.6).

4.3

In concreto, è pacifico che i ricorrenti non esercitano alcuna

attività agricola, non solo a titolo professionale, ma nemmeno per hobby. Nessuno

lo pretende. Già solo per questo motivo, che il Governo avrebbe dovuto

evidenziare (cfr. supra consid. 2.3), è certo che per lo stagno

artificiale non possa essere rilasciata un'autorizzazione ex art. 16a

LPT. Non portano ad altra conclusione le argomentazioni dei ricorrenti

riguardanti la biodiversità e il valore naturalistico del biotopo: le stesse,

come visto, non permettono in ogni caso di prescindere dalla sussistenza di un'azienda

agricola a lungo termine.

5.

Eccezioni per

edifici e impianti fuori delle zone edificabili

5.1

In deroga al principio della conformità di zona, fuori della zona

edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il

cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono adempiute le

condizioni cumulative poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la destinazione

esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si

oppongono interessi preponderanti (lett. b). La nozione di ubicazione vincolata

secondo l'art. 24 lett. a LPT ha carattere oggettivo e per la realizzazione di

tale presupposto la giurisprudenza pone esigenze severe. Occorre infatti che

sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui

normalmente apparterrebbe per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio o per

la natura del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè

dall'esclusione di ogni altra ubicazione. Motivi puramente finanziari,

personali o di comodità non bastano (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1, 129 II 63

consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a). Al riguardo è comunque sufficiente

un'ubicazione vincolata relativa, nel senso che non occorre che quella prevista

sia l'unica ubicazione possibile, ma devono essere dati motivi particolarmente

importanti e oggettivi che consentano di ritenere ch'essa appaia come molto più

favorevole rispetto ad altre ubicazioni all'interno della zona edificabile

(cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1, 136 II 214 consid. 2.1 e rimandi). La

decisione sull'ubicazione vincolata relativa implica un'estesa ponderazione

degli interessi, che coincide in parte con quella dell'art. 24 lett. b LPT

(cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6.1).

5.2

In concreto, così

come concluso dal Governo, è certo che il bacino artificiale non adempie il

requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo

d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di

realizzare il controverso specchio d'acqua in zona agricola, a fianco della

terrazza dell'edificio dei ricorrenti (apparentemente al beneficio della tutela

delle situazioni acquisite, cfr. infra consid. 6). Al di là delle

spiegazioni riferite all'asserito impatto positivo che avrebbe per gli animali

e/o piante degli ambienti circostanti, è evidente che la controversa opera di

sistemazione esterna è da ricondurre a motivi di natura soggettiva. Per quanto

possa avere anche una valenza naturalistica, nulla impedisce del resto di

realizzare uno stagno da giardino all'interno della zona edificabile.

Già solo per questo motivo, l'impianto non può quindi essere autorizzato in via

eccezionale in base all'art. 24 LPT.

6.

6.1. Secondo

l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre 2000), fuori

delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro

destinazione ma non più conformi alla destinazione

della zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv.

1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge il cpv. 2,

tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente,

ampliati con moderazione o ricostruiti,

purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva

la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione

territoriale.

L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o

trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto

di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi

alla destinazione della zona (art. 41 OPT). Al riguardo di regola fa stato l'entrata in vigore, il 1°

luglio 1972, della legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento

delle acque (LIA; RU 1972, 1120), che ha esplicitamente introdotto il

principio di separazione del territorio edificato da quello inedificato (cfr. DTF

129.

II 396 consid. 4.2.1).

6.2

In base all'art. 42 cpv. 1 OPT (nel testo valido dal 1° settembre 2000),

trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c

LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto

unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi

miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di

riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si

trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei

piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga

sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di

tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati

determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e

all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).

6.3

Per quanto qui interessa, il quadro normativo vigente ricalca a grandi

linee la predetta regolamentazione, con la sostanziale differenza che con la

revisione della LPT entrata in vigore il 1° novembre 2012 sono stati inclusi

nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT anche gli edifici abitativi

agricoli (cfr. cpv. 3). È stato inoltre introdotto il cpv. 4 dell'art. 24c

LPT il quale precisa che l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per

un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali, per un

risanamento energetico oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel

paesaggio (cfr. pure art. 42 cpv. 3 lett. b OPT; STF 1C_480/2019

del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid.

3.6). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale,

tale norma non si applica tuttavia alle modiche dei dintorni mediante opere di

sistemazione esterna (cfr. STF 1C_480/2019 citata consid. 3.3; 1C_10/2019 citata

consid. 4).

Da notare è infine che per gli ampliamenti interni la predetta revisione

ha ripreso l'estensione dei limiti di superfici già introdotta con la revisione

dell'OPT del 2007 (cfr. art. 42 cpv. 3 OPT vigente dal 1° settembre 2007; cfr.

UST, Spiegazioni relative alla revisione dell'OPT del 4 luglio 2007, ad art.

42, pag. 7 seg.; cfr. pure STA 52.2017.459 del 3 dicembre 2018 consid. 4).

6.4

In concreto, l'edificio esistente sul fondo dei ricorrenti appare essere

al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, in quanto realizzato

prima degli anni '50 (cfr. immagini aeree pubblicate sul geoportale federale di

swisstopo, map.geo.admin.ch). Dagli atti emerge in effetti che lo stabile ha

beneficiato di due licenze edilizie, una il 13 dicembre 2017 riguardante una

pompa di calore e un impianto fotovoltaico, l'altra il 16 ottobre 2013 per la

trasformazione del sottotetto in base all'art. 24c LPT (cfr. avviso

cantonale n. 85156). In queste circostanze, non è quindi possibile escludere

che la controversa sistemazione esterna - che secondo la domanda di costruzione

risalirebbe al 2003 - possa essere autorizzata in base all'art. 24c LPT.

Le precedenti istanze non si sono del resto confrontate con questo disposto,

già applicato nelle pregresse procedure, chiarendo i fatti salienti.

Gli atti non possono pertanto che essere retrocessi al Governo affinché,

completata l'istruttoria con il coinvolgimento dell'autorità dipartimentale e

delle parti (accertando in particolare lo stato del fondo al momento

determinante ai sensi dell'art. 41 OPT e tutti gli interventi già autorizzati

ed eseguiti sul fondo), si pronunci nuovamente (applicando il diritto vigente

al tempo della realizzazione dei lavori, a meno che quello entrato

successivamente in vigore risulti più favorevole; cfr. al riguardo: DTF 123 II

248.

consid. 3a/bb, STF 1C_480/2019 citata consid. 3.2; STA 52.2017.459 citata

consid. 4.1 e rinvii). Rilevante

appare in particolare il requisito dell'identità (art. 42 cpv. 1 OPT). Va

da sé che ai fini dell'eventuale concessione di un permesso in base all'art. 24c

LPT dovrà anche essere valutato se alla realizzazione dell'opera non si

oppongano interessi preponderanti contrari, tenendo inoltre conto di eventuali

aspetti inerenti la protezione del paesaggio e le ripercussioni derivanti dall'impianto

(quali i rumori), già lamentati dal vicino.

7.

Con l'emanazione

della presente decisione, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva

d'oggetto.

8.

8.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto. Gli

atti sono retrocessi al Governo affinché si pronunci nuovamente

sull'impugnativa, conformemente a quanto indicato al consid. 6.4.

8.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi

ricorre venga considerato vincente (cfr. STF 2C_104/2019 del 10 novembre 2020

consid. 8.2 e rif.; tra tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e

rimandi). La tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è quindi posta a carico del

vicino resistente, che rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale,

adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente essendo

comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm) rispettivamente

non quale unico antagonista (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 30 marzo 2022 (n. 1483) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2

gli atti sono

retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 6.4.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, che rifonderà inoltre a RI 1

e RI 2 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.

Ai ricorrenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera