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Decisione

52.2022.153

Commesse pubbliche. Annullamento del concorso. Superamento del preventivo del committente. Insostenbilità economica dell'offerta

9 agosto 2022Italiano21 min

b. Il 22 marzo 2022 il committente ha comunicato alla RI 1 che risultava necessario

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.153

Lugano

9

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 16 maggio

2022 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 3 maggio 2022 dell'Ente Ospedaliero

Cantonale (EOC) che ha annullato il

concorso pubblico per l'aggiudicazione del mandato per la fornitura di porte

interne in legno occorrenti all'Ospedale __________, __________ - __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 18 gennaio 2022 la

Direzione dell'EOC ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione del

mandato per la fornitura di porte interne in legno occorrenti all'Ospedale __________

(FU n. __________ pag. __________ seg.).

Le quantità principali erano le seguenti (punto n. 2 del bando):

- porte interne tradizionali a battente o

scorrevoli 4 pz.

-

porte speciali a battente o

scorrevoli 50 pz.

Le disposizioni

generali del capitolato e modulo d'offerta precisavano, al punto n. 4, che tutti

Fatti

i quantitativi indicati nel modulo d'offerta sono indicativi e pertanto non

impegnano il committente nei confronti dell'offerente deliberatario dei lavori.

Le predette disposizioni enunciavano, fra l'altro, quanto segue (punto n. 2.1).

2.1. Basi legali

Per la stesura dell'offerta/contratto, per la

procedura di valutazione delle offerte e per l'esecuzione dei lavori fanno

stato, in particolare:

a)

le disposizioni della Legge

sull'EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) del 19 dicembre 2000 (RL 6.3.1.1);

b)

le disposizioni della Legge sulle

commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 - vedi bando di concorso;

c)

le disposizioni del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 - vedi bando

di concorso;

d)

del relativo Regolamento (RLCPubb/CIAP

del 12 settembre 2006) e successive disposizioni integrative.

B. a. Nel termine prestabilito (8 marzo 2022)

è pervenuta al committente una sola offerta, quella della RI 1, dell'importo di

fr. 599'911.60.

b. Il 22 marzo 2022 il committente ha comunicato alla RI 1 che risultava necessario

integrare della documentazione. Per

quanto qui interessa, le ha chiesto di produrre la dichiarazione aggiornata

concernente il pagamento delle imposte alla fonte. Dei ragguagli che ne sono derivati

si dirà oltre (infra, consid. 5.4).

c. Con risoluzione del 3 maggio 2022 il committente, richiamati la disposizione

di cui al punto 2.1 lett. d delle disposizioni generali del capitolato e modulo

d'offerta e l'art. 55 lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), ha annullato il concorso.

C. Contro la predetta

decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in

proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha eccepito per cominciare la carenza di

motivazione della decisione impugnata. Nel merito, ha sostenuto che non

vi sarebbero motivi sufficienti per annullare la gara. La rinuncia

all'aggiudicazione disposta dall'ente banditore richiamando l'art. 55 lett. d

RLCPubb/CIAP sarebbe avvenuta in modo non trasparente ciò che non

permetterebbe di escludere la confezione di un preventivo a posteriori ai

fini del solo annullamento della gara rispettivamente possibili rischi di

alterazioni della libera concorrenza nell'ambito dell'assegnazione dell'appalto

in questione.

Ulteriori dubbi in merito all'interruzione della

procedura sorgerebbero dal fatto che la committenza, dopo l'apertura delle

offerte, ha chiesto alla ricorrente l'aggiornamento di alcuni documenti. Una

simile richiesta sarebbe stata, a mente sua, del tutto inutile nella misura in

cui il concorso avrebbe dovuto comunque essere annullato per un sorpasso

manifesto dei crediti. Per il resto, l'insorgente si è riservata di

approfondire le proprie censure una volta presa visione degli atti concorsuali.

D. a. All'accoglimento

del gravame si è opposto l'EOC, il quale ha spiegato di avere annullato la gara

dopo aver preso atto che l'unica offerta inoltrata superava di quasi il doppio

l'importo massimo preventivato di fr. 338'890.-. La medesima sarebbe pertanto

economicamente insostenibile. In ogni caso, ha proseguito l'ente banditore, l'offerta

della ricorrente meritava l'estromissione dalla gara, non essendo la stessa in

regola con il pagamento delle imposte alla fonte. Dall'attestazione del 1°

marzo 2022 dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo risulterebbe

infatti scoperto il conguaglio 2021.

b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Dopo aver visionato

l'incarto, con la replica la ricorrente ha anzitutto contestato il preventivo

versato agli atti dal committente, giudicandolo inattendibile e manifestamente

fuori mercato. Vuoi perché è datato 8 agosto 2019

e quindi non tiene

minimamente conto dell'importante e straordinario aumento del costo delle

materie prime avvenuto nel 2020 e soprattutto nel 2021. Vuoi perché non

è minimamente paragonabile con il capitolato e modulo d'offerta CC 273.0 porte

interne consegnato ai concorrenti, del quale riprenderebbe solamente due

posizioni (porte scorrevoli speciali e porte scorrevoli su cassone scrigno),

per le quali l'insorgente avrebbe offerto un prezzo addirittura più

vantaggioso. La ricorrente ha quindi contestato l'argomentazione della

committenza, addotta solo in questa sede, secondo cui la sua offerta avrebbe

dovuto essere estromessa dalla gara. Ha prodotto al riguardo la dichiarazione dell'11

novembre 2021 del competente Ufficio cantonale dalla quale risulta che essa ha

regolarmente versato i tributi fino ai 6 mesi precedenti il termine per

l'inoltro delle offerte, ovvero fino al 30 settembre 2021.

F. Con la duplica

l'ente banditore ha difeso l'attendibilità del proprio preventivo, rilevando

che la variazione tra le (54) porte previste nel bando e quelle (38) figuranti

a capitolato risulta in linea con la prassi e risponde a normali

esigenze di affinamento del progetto tra l'elaborazione del preventivo e la

messa in appalto. Ha quindi sostenuto che la circostanza per cui a fronte

di un minor numero di porte messe a concorso l'offerta della ricorrente si

discostasse in maniera così importante dal preventivo (che ne contemplava una

maggior quantità) confermerebbe la tesi secondo cui la stessa sarebbe

esorbitante. Ha rilevato infine che la sua idoneità generale non può non essere

messa in discussione; lo attesta il conguaglio delle imposte 2021 rimasto

impagato che, per sua stessa ammissione, è stato solo successivamente saldato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30

novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso oggetto

del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'annullamento

del concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art.

34.

LCPubb (ritenuto applicabile alla presente procedura grazie all'art. 4 cpv.

4.

della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100),

in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la

commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova

gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni

obbligo di risarcimento (cpv. 2). Di principio, tali sono tutti i motivi per i

quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente

esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la

procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare

se, alternativamente: (a) non

realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre

esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli

a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non

sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento

annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono

indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)

si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via

eccezionale, sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal

profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare

un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente

quelli derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti precontrattuali,

così come dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in

particolare dal divieto di discriminazione dei concorrenti (STA 52.2021.319 del

13.

ottobre 2021 consid. 2, 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 2, 52.2012.489

del 1° marzo 2013 pubbl. in RtiD II-2013 n. 20 consid. 3.1, 52.2009.13 del 16

marzo 2009 consid. 2.1). La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che

il committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione se il

provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a discriminare

deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun

rilievo (DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid. 2.3; STA

52.2012.489

citata consid. 3.2; Peter Galli/

André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum

Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005, pag. 784 e segg.). A differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a

procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di

ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a

conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco

della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32;

STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).

2.2

Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP

discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere

la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio

restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una

procedura concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni

concorrente una possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione

delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente

interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda ripresentare

il concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro offerta, ma

questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella misura in cui, a

prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti coinvolte, le

possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in determinate

circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più elevato o in

presenza di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi inoltre che la

ripetizione della procedura potrebbe avverarsi contraria anche all'obiettivo

della libera concorrenza, segnatamente perché i concorrenti avranno già potuto

(perlomeno parzialmente) avere accesso alle prime offerte inoltrate dagli altri

partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della procedura deve quindi essere

evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre osservato che la semplice

aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a giustificare

l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile modo di procedere sarebbe

contrario al principio della buona fede, poiché dopo l'apertura delle offerte

qualsiasi ripetizione della procedura di aggiudicazione è quantomeno

potenzialmente in grado di procurare al committente offerte più vantaggiose.

2.3

Come l'art. 34 LCPubb,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente

banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base

delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui

sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi

derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico

concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come

dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il

divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e

rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/

Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).

3.

L'art.

31.

cpv. 1 LCPubb prevede che le offerte sono aperte in seduta pubblica o in

altre forme equivalenti annunciate nella documentazione

di gara. Il committente tiene un verbale nel quale vengono indicati i nomi

degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni

concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento

dell'apertura (art. 31 cpv. 2 LCPubb). Riallacciandosi al tenore di

quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP ribadisce puntualmente

gli stessi concetti. Prevede inoltre che il committente verbalizzi l'importo dell'eventuale preventivo

di riferimento annunciato nel bando. L'apertura delle

offerte, il loro esame preliminare e la stesura del relativo verbale

costituiscono delle formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la

corretta attuazione del principio della trasparenza che governa

l'aggiudicazione di ogni genere di commessa pubblica. Con l'apertura delle

offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rendo noto innanzi

tutto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte

inoltrate. Ma non solo. Si attesta che l'importo offerto corrisponde a quello

effettivamente proposto e che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti,

scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique

dans la passation des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 7 e segg.). In caso di deposito di un preventivo di

riferimento, la sua pubblicazione al

momento dell'apertura delle offerte impedisce ai concorrenti di eccepire

che il documento è stato allestito a posteriori per giustificare un determinato

risultato (RtiD II-2011 n. 20). In sostanza, il verbale di

apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione,

contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all'occorrenza, del preventivo, dalla lettura

degli importi proposti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti.

Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della

trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata

protezione giuridica (Martin Beyeler,

Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 23 e

segg.; Carron/Fournier, op. cit.,

pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2013.553 del 25 febbraio 2014, 52.2012.48

del 30 marzo 2012).

4.

Nel caso

concreto, con la decisione impugnata il committente si è limitato a comunicare

di avere annullato il concorso conformemente alle disposizioni generali

dell'EOC (punto 2.1 Basi legali lett. d), rispettivamente all'art. 55 lett. d)

del Regolamento d'applicazione della legge sulle commesse pubbliche

(RLCPubb/CIAP).

La stazione appaltante non ha indicato quale delle circostanze

elencate all'art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP si sarebbe in concreto realizzata.

Con la risposta al ricorso, essa ha precisato di avere annullato il concorso dopo

aver preso atto di un'unica offerta inoltrata, con un importo pari al doppio

del preventivo del committente e ai crediti allocati e dunque un'offerta che è

economicamente insostenibile. Ha inoltre reso noto che il suo preventivo era

di CHF 338'890.- e l'ha prodotto in questa sede sub doc. 5.

Ora, i motivi invocati dalla stazione appaltante a sostegno della propria

decisione non sono sufficienti per annullare la gara ai sensi dell'art. 55

RLCPubb/CIAP.

4.1

Anzitutto occorre considerare che gli atti di gara non indicavano che il

committente avrebbe depositato in busta chiusa prima dell'apertura delle

offerte l'importo massimo preventivato per la commessa, né che le offerte che

lo avrebbero superato sarebbero state escluse dalla gara. Lo dimostra del resto

il fatto che nel verbale di apertura delle offerte non è stato riportato

alcunché al riguardo. L'ente banditore non poteva pertanto utilizzare il proprio

preventivo quale discrimine per l'ammissione in gara delle offerte, e di

conseguenza annullare il concorso, senza con ciò violare il principio della

trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). Ne discende che il primo dei due motivi invocati dal committente non può

essere considerato sufficiente per svincolarlo dagli obblighi derivanti dal

principio della buona fede, che con l'apertura di un pubblico concorso si è

assunto nell'ambito dei rapporti precontrattuali. Poi, va rilevato che, anche

nella misura in cui fa riferimento al limite massimo di spesa che era disposto

a spendere (fr. 338'890.-) per affermare che l'importo dell'unica offerta

inoltrata non sarebbe economicamente sostenibile, la decisione dell'EOC di

annullare il concorso non regge alla critica. Come pertinentemente osservato

dalla ricorrente, tra il preventivo prodotto e il capitolato messo a

disposizione dei concorrenti emergono delle sostanziali differenze che rendono

di fatto i due documenti non paragonabili. Il committente infatti, nel suo preventivo

di massima, non solo ha indicato prestazioni

(fornitura di un portone a libro e di 25 m2 di parete in legno

separazione sala, per un totale di fr. 37'000.-) che poi nemmeno figurano nel

capitolato, ma ha anche inserito posizioni per l'arredamento fisso (14 armadi e

18.

mobili, per complessivi fr. 126'420.-), che nulla hanno a che vedere con le

opere (CCC 273.0 porte interne) oggetto della commessa. Viceversa,

nel capitolato ha richiesto la fornitura di 6 porte speciali con telaio in

legno senza EI30, 10 porte speciali con telaio in legno con EI30, 4 porte con

telaio in ferro e 1 porta scorrevole su cassone scrigno, di cui nel preventivo non

ha fatto alcuna menzione. Ora, è evidente che se si concede al committente la

facoltà di allestire e depositare un proprio preventivo da utilizzare per

escludere le offerte superiori allo stesso, questo documento deve essere

dettagliato almeno quanto le offerte stesse, in modo da permettere una puntuale

verifica (cfr. la STA 52.2008.115 dell'11 aprile 2008 consid. 2). Situazione,

questa, non data nel caso di specie, ritenuto che, come appena visto, oltre a

non essere stato preannunciato nel bando, il preventivo stilato dal committente

non riprende neppure le medesime posizioni del capitolato. Stando così le cose,

la

(sola) circostanza

per cui

a fronte di un minor numero

di porte messe in appalto

(da 54 a 38) l'offerta della ricorrente si

discosti in maniera così importante dal preventivo (che prevedeva un maggior

numero di porte) è quindi del tutto priva di pertinenza e non è atta a

dimostrare che la stessa sarebbe esorbitante. Nulla lascia insomma supporre

che l'offerta della ricorrente sia economicamente insostenibile. A fronte delle

puntuali critiche formulate al riguardo dalla ricorrente, l'ente banditore non ha

del resto apportato elementi oggettivi a suffragio della sua tesi, limitandosi

ad affermare, in modo del tutto generico, che l'insostenibilità economica

dell'offerta risulterebbe anche dalle valutazioni tecniche effettuate

(duplica, pag. 3).

4.2

Sorretto da queste sole ragioni, l'apprezzamento esercitato dalla stazione

appaltante nell'ambito dell'art. 55 RLCPubb/CIAP risulta lesivo del diritto

sotto il profilo dell'abuso di potere e non può essere tutelato poiché

contrario ai principi esplicitati al considerando 2 del presente giudizio. Il

buon fondamento delle critiche ricorsuali su questo punto, non porta tuttavia

all'accoglimento del ricorso. Contrariamente a quanto chiede la ricorrente, la

commessa non può infatti esserle aggiudicata per le ragioni che seguono.

5.

5.1. Per l'art.

13.

lett. d CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono una

procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e

verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può aggiudicare la

commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono

l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle

imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali

mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto

a garantire le conquiste sociali e la pace

del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n.

4806.

del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della

LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di

trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle

inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27

gennaio 2011; Galli/Moser/Lang/Clerc, op.

cit.,

n. 514 segg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi

dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA

52.2018.281

del 3 settembre 2018 consid. 3.1).

5.2

Riallacciandosi

all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di

allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i) Contributi professionali;

unitamente ad una

dichiarazione del

competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto

collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto

normale di lavoro.

L'art. 39 cpv. 4

RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal

giorno determinante per il loro emittente. Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte, soggiunge

il cpv. 5, non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

5.3

Per principio, le offerte

inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP

o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete.

Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti

l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha

alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto

ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo -

notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.474 del 25 febbraio

2021.

consid. 6.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3).

5.4

Nel caso concreto, le

regole di gara enunciavano l'esigenza di allegare all'offerta le dichiarazioni di

cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP e precisavano che in caso di mancanza di una o più

attestazioni, sarebbe stato assegnato un termine per completare la

documentazione, in difetto di che l'offerta sarebbe stata scartata (cfr.

capitolato, pag. 2 e 3).

La ricorrente ha omesso di allegare alla propria offerta alcuni documenti, tra

cui la dichiarazione del pagamento delle imposte alla fonte. La committenza le

ha quindi chiesto di rimediare a questa mancanza. L'insorgente ha inoltrato una

dichiarazione dell'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo del 1° marzo

2022.

che ha attestato che risultava scoperto il conguaglio 2021. Essa non era

dunque in regola con il pagamento dell'imposta alla fonte. Non permette di

giungere ad altra conclusione l'invio da parte dell'insorgente, in questa sede,

della dichiarazione datata 11 novembre 2021 rilasciata dal predetto Ufficio,

che attesta che la partita fiscale inerente la trattenuta d'imposte alla fonte

risulta aggiornata, come pure dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, il

17.

marzo 2022, del conguaglio in questione (doc. G e H). Oltre che tardiva, tale

documentazione nemmeno certifica il pagamento dello scoperto entro la data di

scadenza per l'inoltro delle offerte (8 marzo 2022), momento in cui i criteri

di idoneità devono essere al più tardi adempiuti (RtiD I-2012 n. 17). La

ricorrente non poteva ambire ad ottenere la commessa. La censura sollevata al

riguardo dall'ente banditore va quindi accolta.

6.

In assenza di offerte

ammissibili secondo le disposizioni di gara, la procedura di

aggiudicazione deve nondimeno essere interrotta (cfr. l'art. 55 lett. b

RLCPubb/CIAP). Il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata

confermata, ancorché con sostituzione di motivi.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Essa rifonderà inoltre all'ente banditore, assistito da un legale,

un'indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

8.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Essa rifonderà inoltre all'Ente Ospedaliero Cantonale fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera