Lexipedia

Decisione

52.2022.16

Dipendenti pubblici. Contestazione del salario iniziale. Pretese salariali fondate su una sentenza che non costituisce un cambiamento di giurisprudenza. Mantenimento della giurisprudenza precedente

9 novembre 2023Italiano19 min

speciale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.16

Lugano

9

novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 7 dicembre 2021 (n. 6129) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile la sua istanza del 27

aprile 2020 in materia di rivalutazione della carriera salariale;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 ha ottenuto la

patente di docente di scuola dell'infanzia nel giugno 1993. Da allora ha

ottenuto alcuni incarichi come docente presso scuole dell'infanzia, nonché come

educatrice presso un asilo nido.

Per l'anno scolastico

2015/2016 RI 1 è stata assunta alle dipendenze dello Stato quale docente di

classe per il settore della pedagogia speciale con un incarico limitato, in

seguito rinnovato di anno in anno. Per la funzione dalla stessa ricoperta,

l'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali a quel momento in vigore prevedeva l'attribuzione delle

classi alternative 25-27 dell'organico. Lo stipendio iniziale della docente è

stato fissato a due classi inferiori (23, al minimo) in applicazione dell'art.

7 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

del 5 novembre 1954 (vLStip; BU 1954, 255). L'anno 2016/2017, in cui vi è stato

un blocco degli scatti e degli avanzamenti per le misure di risparmio per tutti

Fatti

i dipendenti decise in occasione del Preventivo 2016, la docente è rimasta in

classe 23 al minimo. L'anno successivo è stata inserita in classe 24 senza

aumenti.

B. Il 25 settembre 2017 RI

1 ha inoltrato una richiesta scritta alla Sezione amministrativa del

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), chiedendo che

la sua esperienza precedente all'assunzione, in particolare nelle scuole

private, le fosse riconosciuta a livello salariale. L'autorità ha confermato

per scritto la correttezza dello stipendio fissato. Più precisamente, la

mancanza dell'abilitazione all'insegnamento ha comportato la riduzione di due

classi di stipendio e l'impossibilità di considerare l'esperienza professionale

maturata in passato all'esterno dell'Amministrazione cantonale.

C.

A partire dal 1° gennaio 2018,

con il passaggio alla nuova scala salariale a seguito dell'entrata in vigore

della nuova legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300), alla docente è stata

attribuita la classe 8 con due aumenti. Al 1° settembre 2018 ha beneficiato di

uno scatto ed è stata posta in classe 8 con 3 aumenti. L'anno scolastico

2019/2020 la docente ha ottenuto il consueto aumento annuale raggiungendo

quindi quattro scatti all'interno della stessa classe.

D. Con

decisione del 6 novembre 2019 (inc. n. 52.2018.500) il Tribunale cantonale

amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso di un docente contro la

decisione con cui il Governo ha deciso il suo passaggio alla nuova classe

salariale; esso ha annullato la risoluzione impugnata e rinviato gli atti

all'autorità di nomina per nuova decisione. La Corte ha ritenuto la posizione

salariale del docente meritevole di essere rivista, siccome nei primi due anni

della sua carriera, iniziata nel 2007 in due classi di stipendio inferiori a

quelli previsti per la funzione in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip, gli

erano stati a torto trattenuti gli aumenti annuali. Il Tribunale ha in

particolare ritenuto che l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo Stato solo la

facoltà di attribuire al dipendente di giovane età o con scarsa esperienza, per

due anni al massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in meno rispetto

alla classificazione prevista nel regolamento; la norma non riguardava invece

gli aumenti annuali che rimanevano così garantiti anche nei casi di

classificazione inferiore secondo l'art. 8 cpv. 1 vLStip che non prevedeva

distinzioni di sorta.

E. Con scritto del 27

aprile 2020 RI 1, per il tramite di un rappresentante sindacale, ha chiesto

alla Sezione amministrativa di ricalcolare la sua carriera a partire dalla sua

assunzione e di versare la differenza salariale per il futuro e per gli ultimi

cinque anni. Ha innanzitutto fatto valere che la riduzione di due classi di

stipendio in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip non sia corretta, visto il

suo percorso professionale pregresso. Inoltre, richiamando la predetta sentenza

del 6 novembre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo, ha osservato che le

sarebbero stati a torto trattenuti gli aumenti annuali nei primi due anni di

lavoro. Infine, ha addotto che l'inserimento in classe 8 con 3 aumenti

nell'anno scolastico 2018/2019, anziché in classe 8 con 4 aumenti, sarebbe una

penalizzazione senza base legale.

F. a. Nel corso del

mese di giugno 2020, RI 1 ha conseguito il Master in pedagogia e didattica

speciale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),

a valere quale abilitazione all'insegnamento.

Il 21 luglio 2020 la

Sezione amministrativa ha notificato alla docente le condizioni del suo

incarico a tempo pieno per l'anno scolastico 2020/2021: tenuto conto dell'abilitazione

all'insegnamento, la medesima è stata inserita in classe 8 con 10 aumenti.

b. Il 13 agosto 2020 RI

1 si è rivolta per scritto alla Sezione amministrativa, chiedendo un ulteriore

adeguamento salariale che consideri il suo percorso professionale iniziato nel

1993.

c. Con lettera del 15

dicembre 2020, la Sezione amministrativa, in risposta alle richieste del 27

aprile 2020, rispettivamente del 13 agosto 2020, ha comunicato alla docente che

il suo salario iniziale nel 2015 è stato fissato applicando l'art. 7 cpv. 3 vLStip,

siccome non aveva mai lavorato nel settore delle scuole speciali. Dopo aver

ripercorso la carriera della medesima, l'ha informata che avendo ottenuto

l'abilitazione all'insegnamento, da settembre 2020 era possibile riconoscerle

l'esperienza precedentemente svolta (sia all'esterno dell'amministrazione

cantonale che al suo interno) in misura di 11 scatti.

d. Con risoluzione del

16 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, richiamata la richiesta del 13 agosto

2020 di RI 1, ha riconosciuto alla medesima lo stipendio della classe 8 con 15

aumenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

G. a. Con scritto del 21

dicembre 2020 il rappresentante della docente ha ribadito alla Sezione

amministrativa la richiesta formulata il 27 aprile 2020 di ricalcolare la

carriera salariale senza la riduzione delle due classi nel 2015/2016, tenendo

conto di tutta la sua pregressa esperienza.

b. Preso atto di una

risposta negativa del 26 aprile 2021 della Sezione amministrativa, il 30 giugno

2021 la docente, sempre per il tramite del suo rappresentante, ha richiesto una

decisione formale sulla domanda di ricalcolo della carriera salariale per gli

ultimi 5 anni a partire da aprile 2020 e di rivalutazione dello stipendio

per il futuro.

c. Con decisione del 7

dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza della

docente. Il Governo ha richiamato la decisione di assunzione del 2015 e quella

di aggancio alla nuova scala salariale del 20 dicembre 2017, osservando che

contro nessuna di esse la medesima ha interposto ricorso. Ha inoltre ricordato

che con decisione del 16 dicembre 2020 le sono stati riconosciuti 15 aumenti

all'interno della classe 8 e che anche questa decisione è restata incontestata.

L'autorità ha pertanto trattato la richiesta della docente come una domanda di

riesame, e ha negato l'esistenza delle condizioni per entrare nel merito della

stessa. In particolare, non vi è stato alcun cambiamento delle circostanze dopo

la decisione del 16 dicembre 2020 né la docente avrebbe addotto fatti o mezzi

di prova che non conosceva o di cui non poteva prevalersi a tempo debito.

H. Contro la predetta

decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento e il conseguente ricalcolo della carriera salariale senza la

riduzione di due classi effettuata nel 2015/2016 e con il corretto inserimento

nella nuova scala salariale con il relativo numero di aumenti a partire dal 1°

settembre 2018 e il conseguente versamento dell'intera differenza salariale

maturata a far tempo dall'anno scolastico 2015/2016 ad oggi. Sostiene

innanzitutto che la propria istanza era ricevibile. Nel merito, ribadisce che

non avrebbe dovuto essere considerata candidata senza esperienza al momento

dell'assunzione e che la trattenuta degli aumenti nei primi due anni sarebbe

illegittima.

I. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione

amministrativa. Ribadisce l'irricevibilità dell'istanza presentata

dall'insorgente e conferma la corretta applicazione del diritto in relazione alla

carriera salariale dell'insorgente.

J. Con la replica e

la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in

modo sufficientemente chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

Il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni salariali

contrarie ai principi costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a

eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle

regole della buona fede (STF 8C_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con

riferimenti, STA 52.2019.115 del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del

16.

settembre 2014 consid. 1.2 e rimandi alla

giurisprudenza). Non si può ragionevolmente

esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a lavorare, insorga contro

l'una o l'altra delle condizioni della decisione di assunzione (STA 52.2012.273

citata consid. 1.2).

D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non

costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti

della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha

tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di

circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo

si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto

irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e

quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno

ammesse quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza

a una rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato

inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C_639/2013

citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente

amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a

vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C_639/2013 citata consid.

7.2).

3.

La ricorrente contesta la sua

retribuzione iniziale nell'anno scolastico 2015/2016, sostenendo che le sarebbe

a torto stato applicato l'art. 7 cpv. 3 vLStip con conseguente inserimento in

classe 23 anziché nella 25, la minima prevista per la funzione di docente di

scuola speciale. Qualora la tesi dell'insorgente fosse fondata, si tratterebbe

di una violazione del diritto di una certa importanza. L'attribuzione di due

classi in meno rispetto allo stipendio stabilito dall'ordinamento dei

dipendenti senza valide ragioni comporterebbe infatti una lesione non

trascurabile del suo diritto a una corretta retribuzione, con ripercussioni

sull'arco dell'intera carriera. La censura merita di essere esaminata anche se

non è stata immediatamente eccepita dalla ricorrente. Conformemente alla

giurisprudenza sopra ricordata, all'insorgente può infatti essere scusato di

non aver impugnato le condizioni salariali al momento dell'assunzione, peraltro

limitata a un anno scolastico. D'altronde, la medesima non è rimasta passiva

nel corso del rapporto di impiego. Già a

settembre 2017, ossia all'inizio del terzo anno di lavoro, ha chiesto una

rivalutazione della sua posizione sulla base delle proprie esperienze

lavorative precedenti. Richieste che sono poi state ribadite con scritto del 27

aprile 2020. Le odierne rivendicazioni non appaiono quindi d'acchito

irricevibili nemmeno a fronte del fatto che l'insorgente non ha impugnato la

decisione del 16 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, con cui l'autorità di

nomina non si è pronunciata sulla domanda dell'insorgente di rivedere la

carriera dall'inizio. La questione non merita in ogni caso maggiore disamina,

dal momento che, come sostiene l'autorità di nomina, le pretese si rivelano

infondate nel merito.

4.

4.1. Secondo

l'art. 7 cpv. 1 vLStip, applicabile al

momento dell'assunzione della docente, lo stipendio iniziale è fissato all'atto

di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva

funzione. L'art. 7 cpv. 3 vLStip conferisce inoltre al Consiglio di Stato la

facoltà di stabilire per due anni al massimo, nel caso di candidati di giovane

età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di

introduzione, uno stipendio fino a

due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione. Lo scopo di questa disposizione è

quello di adeguare lo stipendio iniziale di

queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni lavorative che

essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza d'esperienza (cfr.

messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30 giugno 1987 concernente la

modifica della legge sugli stipendi e relativo rapporto della commissione della

gestione del 22 ottobre 1987, in RVGC 1987, vol.

1, pag. 446; STA 53.2008.2 del 19 luglio 2008 consid. 4.1, 53.2000.2 del 22

maggio 2000 consid. 2, 53.1999.3 del 12 maggio 2000 consid. 4.1.).

4.2

L'insorgente, in

possesso della patente di maestra di scuola dell'infanzia, ha iniziato la sua

attività di docente di scuola speciale nell'anno scolastico 2015/2016. Nei 22

anni precedenti, la stessa ha svolto diverse esperienze presso scuole

dell'infanzia, rispettivamente un asilo nido. La medesima, benché abbia

lavorato parecchi anni prima di approdare nelle scuole cantonali, non ha mai

insegnato nelle scuole speciali prima di allora. Inoltre, al momento

dell'assunzione non disponeva dell'abilitazione all'insegnamento per il settore

della scuola speciale. La decisione del Governo di assegnarle uno stipendio di

due classi inferiore al minimo previsto per la funzione, fondata sulla mancanza

di esperienza nello stesso ordine di scuola e sull'assenza del titolo

pedagogico, non discende da un uso scorretto del potere di apprezzamento

riservato all'autorità di nomina. Per quanto severa possa apparire agli occhi

della ricorrente, la riduzione del salario stabilita dal Governo in

applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip non lede il diritto.

5.

La ricorrente,

richiamando la sentenza del 6 novembre 2019 del Tribunale cantonale

amministrativo (inc. n. 52.2018.500), sostiene inoltre che

le sarebbero stati a torto trattenuti gli aumenti annuali nei primi due anni di

lavoro.

5.1

Un cambiamento di

giurisprudenza può essere attuato in linea di principio se si fonda su motivi

seri e oggettivi, quali la conoscenza più esatta delle intenzioni del

legislatore, la modifica delle circostanze esterne, l'evoluzione dei costumi o

un cambiamento della concezione giuridica. Secondo la giurisprudenza deve

avvenire un cambiamento di prassi quando la stessa si sia rivelata erronea o

quando la sua precisazione sia ritenuta opportuna a causa dei mutati rapporti o

quando la sua applicazione abbia condotto a ripetuti abusi. Questi motivi, in

considerazione della sicurezza del diritto, devono essere tanto più rilevanti

quanto più lunga è stata l'applicazione della legge, considerata errata o non

più al passo con i tempi (DTF 142 V 87 consid. 5.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 136; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, n. 590 segg.). Deve

trattarsi di un cambiamento di principio; la nuova prassi deve fungere da linea

guida per tutte le fattispecie future simili. Singoli scostamenti non sono

sufficienti (Häfelin/Müller/Uhlmann,

op. cit. n. 5922; cfr. DTF 140 II 334 consid. 8).

5.2

In passato, il

Tribunale cantonale amministrativo si è pronunciato sulla rivendicazione di

docenti cantonali che chiedevano gli stessi aumenti annuali di stipendio che

erano concessi agli impiegati assoggettati, durante i primi due anni

dall'assunzione, a una riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3

vLStip. I docenti cantonali iniziavano infatti la loro carriera in due classi

inferiori a quella prevista per la funzione, senza aumenti. I due anni

successivi ottenevano un avanzamento nella classe superiore, sempre senza

aumenti. Diversamente, gli impiegati assunti in applicazione dell'art. 7 cpv. 3

vLStip, dopo il primo anno di assunzione avanzavano alla classe superiore e

ottenevano un aumento all'interno di quella classe. E così l'anno successivo.

Con sentenza del 30 giugno 2006 (inc. n. 53.2006.7), il cui principio è stato

confermato successivamente (STA 53.2006.32 del 22 novembre 2006) la Corte ha

tutelato l'agire del Governo, ritenendo ammissibile la mancata concessione

dell'aumento per anzianità di servizio in caso di avanzamento a una classe di

stipendio superiore. Il Tribunale ha innanzitutto considerato che il Governo,

grazie alla delega di cui all'art. 10 vLStip, ha disciplinato l'avanzamento a

classi alternative di stipendio mediante specifiche risoluzioni di carattere

generale, in base alle quali, in caso di passaggio a una classe superiore nella

stessa funzione, l'aumento per anzianità di servizio veniva per principio

negato ai docenti. La Corte ha quindi

considerato l'art. 10 vLStip una base legale sufficiente per negare l'aumento

per anzianità di servizio allorché risulta concomitante con un avanzamento a

una classe alternativa superiore, ciò indipendentemente che questo si verifichi

nel biennio iniziale (art. 7 cpv. 3 vLStip) o durante la carriera susseguente.

Basta, ha soggiunto il Tribunale, che lo stipendio derivante dall'avanzamento a

una classe superiore non sia inferiore a quello complessivo precedente,

maggiorato di un aumento annuo, risultando così conforme ai dettami dell'art.

11.

cpv. 1 vLStip. Oltre a ciò, la Corte ha escluso che il diverso trattamento

riservato agli impiegati sia costitutivo di disparità di trattamento, siccome

la funzione delle due categorie di

dipendenti è sostanzialmente diversa: i docenti non sono infatti semplici

impiegati, ma godono di uno statuto particolare, che può legittimare anche un

trattamento retributivo diverso rispetto a quello degli impiegati.

5.3

Come già

ricordato, più recentemente, il Tribunale cantonale amministrativo ha

parzialmente accolto il ricorso di un docente cantonale che, impugnando la

decisione con cui l'autorità di nomina ha stabilito la sua posizione della

nuova scala stipendi, ha contestato il mancato riconoscimento degli aumenti

annuali nei primi due anni della sua carriera (STA 52.2018.500 del 6 novembre

2019). In quell'occasione il Tribunale ha accreditato la tesi del ricorrente

secondo cui l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo Stato solo la facoltà di

attribuire al dipendente di giovane età o di scarsa esperienza, per due anni al

massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in meno rispetto alla

classificazione prevista e che questa norma non riguardava invece gli aumenti annuali,

definiti dall'art. 8 cpv. 1 vLStip, che rimanevano così garantiti anche nei

casi di classificazione inferiore.

5.4

Comprensibilmente, la ricorrente ha

fondato la propria domanda di riesame dinanzi al Consiglio di Stato sulla

citata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Tuttavia, questa

decisione non è tesa a indurre una modifica di prassi da parte dell'autorità di

nomina. Infatti, diversamente dai due casi trattati in precedenza, non affronta

il quesito di sapere se la mancata concessione dell'aumento sia retta, e

giustificata, dagli art. 10 e 11 cpv. 1 vLStip. Il Tribunale, trattando un caso

concreto nella sua specificità, si è limitato a constatare che l'attribuzione

di due classi inferiori non comportava il blocco degli aumenti annuali. Con le

predette sentenze del 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha invece

stabilito un principio chiaro, secondo cui, in sintesi, basta che il nuovo

stipendio sia maggiore di quello che si otterrebbe

concedendo un aumento all'interno della classe di partenza. Tale principio non

è stato sovvertito. Sia la giurisprudenza del 2006 sia la più recente decisione

portano alla conclusione che il dipendente non va penalizzato con un blocco

degli aumenti in caso di avanzamento. Nella prima ipotesi, tuttavia, si considera

lo scatto nella classe di partenza, mentre nella seconda, quello nella

classe superiore. Posto che, come visto, la sentenza più recente non

costituisce un cambiamento di prassi, occorre chiedersi se oggi vi siano motivi

sufficienti per imporre l'interpretazione che essa suggerisce e abbandonare

quella che il Tribunale ha tutelato nel 2006.

5.5

In concreto, non vi sono elementi

rilevanti che permettano, conformemente ai principi ricordati al consid. 5.1,

di ritenere la giurisprudenza del Tribunale non più al passo con i tempi o

manifestamente inopportuna. Il semplice fatto che sia possibile una diversa

interpretazione della legge non costituisce un motivo sufficiente per

abbandonare tale prassi. A un siffatto cambiamento si oppongono in ogni caso il

lungo tempo trascorso dalle citate sentenze del Tribunale, che hanno confermato

la legittimità dell'agire dell'Autorità amministrativa, e l'affidamento in esse

riposto dallo Stato nella sua qualità di datore di lavoro. Non va infatti

dimenticato che l'Autorità di nomina ha sistematicamente applicato le predette

condizioni retributive ai docenti fino al 2018, quando è entrato in vigore il

nuovo modello retributivo. I principi della sicurezza del diritto e della buona

fede ostano pertanto a una modifica della giurisprudenza.

Del fatto che la ricorrente abbia

avanzato le sue rivendicazioni sulla base della sentenza del 6 novembre 2019 si

potrà tenere conto nella ripartizione della tassa e delle spese di giustizia.

5.6

Nel caso concreto, l'insorgente è

stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 in classe 23 senza aumenti (fr.

64'886.-). L'anno successivo è rimasta nella medesima posizione a causa di un

blocco generalizzato degli scatti e degli avanzamenti. Nell'anno 2017/2018 la

medesima ha invece goduto di un avanzamento ed è stata inserita in classe 24

senza aumenti (fr. 69'448.-), beneficiando così di un salario superiore a

quello previsto dalla classe 23 con un aumento (fr. 66'652.-). Anche questa

censura della ricorrente va pertanto disattesa. Del fatto che la ricorrente

abbia avanzato queste rivendicazioni sulla base della sentenza del 6 novembre

2019.

si potrà tenere conto nella ripartizione della tassa e delle spese di

giustizia.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia, ridotta, è posta a

carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), a cui lo Stato rifonderà congrue

ripetibili, pure ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui sarà

restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr.

500.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine

(art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera