52.2022.16
Dipendenti pubblici. Contestazione del salario iniziale. Pretese salariali fondate su una sentenza che non costituisce un cambiamento di giurisprudenza. Mantenimento della giurisprudenza precedente
9 novembre 2023Italiano19 min
speciale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.16
Lugano
9
novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio
2022 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2021 (n. 6129) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile la sua istanza del 27
aprile 2020 in materia di rivalutazione della carriera salariale;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 ha ottenuto la
patente di docente di scuola dell'infanzia nel giugno 1993. Da allora ha
ottenuto alcuni incarichi come docente presso scuole dell'infanzia, nonché come
educatrice presso un asilo nido.
Per l'anno scolastico
2015/2016 RI 1 è stata assunta alle dipendenze dello Stato quale docente di
classe per il settore della pedagogia speciale con un incarico limitato, in
seguito rinnovato di anno in anno. Per la funzione dalla stessa ricoperta,
l'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali a quel momento in vigore prevedeva l'attribuzione delle
classi alternative 25-27 dell'organico. Lo stipendio iniziale della docente è
stato fissato a due classi inferiori (23, al minimo) in applicazione dell'art.
7 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 5 novembre 1954 (vLStip; BU 1954, 255). L'anno 2016/2017, in cui vi è stato
un blocco degli scatti e degli avanzamenti per le misure di risparmio per tutti
Fatti
i dipendenti decise in occasione del Preventivo 2016, la docente è rimasta in
classe 23 al minimo. L'anno successivo è stata inserita in classe 24 senza
aumenti.
B. Il 25 settembre 2017 RI
1 ha inoltrato una richiesta scritta alla Sezione amministrativa del
Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport (DECS), chiedendo che
la sua esperienza precedente all'assunzione, in particolare nelle scuole
private, le fosse riconosciuta a livello salariale. L'autorità ha confermato
per scritto la correttezza dello stipendio fissato. Più precisamente, la
mancanza dell'abilitazione all'insegnamento ha comportato la riduzione di due
classi di stipendio e l'impossibilità di considerare l'esperienza professionale
maturata in passato all'esterno dell'Amministrazione cantonale.
C.
A partire dal 1° gennaio 2018,
con il passaggio alla nuova scala salariale a seguito dell'entrata in vigore
della nuova legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300), alla docente è stata
attribuita la classe 8 con due aumenti. Al 1° settembre 2018 ha beneficiato di
uno scatto ed è stata posta in classe 8 con 3 aumenti. L'anno scolastico
2019/2020 la docente ha ottenuto il consueto aumento annuale raggiungendo
quindi quattro scatti all'interno della stessa classe.
D. Con
decisione del 6 novembre 2019 (inc. n. 52.2018.500) il Tribunale cantonale
amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso di un docente contro la
decisione con cui il Governo ha deciso il suo passaggio alla nuova classe
salariale; esso ha annullato la risoluzione impugnata e rinviato gli atti
all'autorità di nomina per nuova decisione. La Corte ha ritenuto la posizione
salariale del docente meritevole di essere rivista, siccome nei primi due anni
della sua carriera, iniziata nel 2007 in due classi di stipendio inferiori a
quelli previsti per la funzione in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip, gli
erano stati a torto trattenuti gli aumenti annuali. Il Tribunale ha in
particolare ritenuto che l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo Stato solo la
facoltà di attribuire al dipendente di giovane età o con scarsa esperienza, per
due anni al massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in meno rispetto
alla classificazione prevista nel regolamento; la norma non riguardava invece
gli aumenti annuali che rimanevano così garantiti anche nei casi di
classificazione inferiore secondo l'art. 8 cpv. 1 vLStip che non prevedeva
distinzioni di sorta.
E. Con scritto del 27
aprile 2020 RI 1, per il tramite di un rappresentante sindacale, ha chiesto
alla Sezione amministrativa di ricalcolare la sua carriera a partire dalla sua
assunzione e di versare la differenza salariale per il futuro e per gli ultimi
cinque anni. Ha innanzitutto fatto valere che la riduzione di due classi di
stipendio in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip non sia corretta, visto il
suo percorso professionale pregresso. Inoltre, richiamando la predetta sentenza
del 6 novembre 2019 del Tribunale cantonale amministrativo, ha osservato che le
sarebbero stati a torto trattenuti gli aumenti annuali nei primi due anni di
lavoro. Infine, ha addotto che l'inserimento in classe 8 con 3 aumenti
nell'anno scolastico 2018/2019, anziché in classe 8 con 4 aumenti, sarebbe una
penalizzazione senza base legale.
F. a. Nel corso del
mese di giugno 2020, RI 1 ha conseguito il Master in pedagogia e didattica
speciale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI),
a valere quale abilitazione all'insegnamento.
Il 21 luglio 2020 la
Sezione amministrativa ha notificato alla docente le condizioni del suo
incarico a tempo pieno per l'anno scolastico 2020/2021: tenuto conto dell'abilitazione
all'insegnamento, la medesima è stata inserita in classe 8 con 10 aumenti.
b. Il 13 agosto 2020 RI
1 si è rivolta per scritto alla Sezione amministrativa, chiedendo un ulteriore
adeguamento salariale che consideri il suo percorso professionale iniziato nel
1993.
c. Con lettera del 15
dicembre 2020, la Sezione amministrativa, in risposta alle richieste del 27
aprile 2020, rispettivamente del 13 agosto 2020, ha comunicato alla docente che
il suo salario iniziale nel 2015 è stato fissato applicando l'art. 7 cpv. 3 vLStip,
siccome non aveva mai lavorato nel settore delle scuole speciali. Dopo aver
ripercorso la carriera della medesima, l'ha informata che avendo ottenuto
l'abilitazione all'insegnamento, da settembre 2020 era possibile riconoscerle
l'esperienza precedentemente svolta (sia all'esterno dell'amministrazione
cantonale che al suo interno) in misura di 11 scatti.
d. Con risoluzione del
16 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, richiamata la richiesta del 13 agosto
2020 di RI 1, ha riconosciuto alla medesima lo stipendio della classe 8 con 15
aumenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
G. a. Con scritto del 21
dicembre 2020 il rappresentante della docente ha ribadito alla Sezione
amministrativa la richiesta formulata il 27 aprile 2020 di ricalcolare la
carriera salariale senza la riduzione delle due classi nel 2015/2016, tenendo
conto di tutta la sua pregressa esperienza.
b. Preso atto di una
risposta negativa del 26 aprile 2021 della Sezione amministrativa, il 30 giugno
2021 la docente, sempre per il tramite del suo rappresentante, ha richiesto una
decisione formale sulla domanda di ricalcolo della carriera salariale per gli
ultimi 5 anni a partire da aprile 2020 e di rivalutazione dello stipendio
per il futuro.
c. Con decisione del 7
dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza della
docente. Il Governo ha richiamato la decisione di assunzione del 2015 e quella
di aggancio alla nuova scala salariale del 20 dicembre 2017, osservando che
contro nessuna di esse la medesima ha interposto ricorso. Ha inoltre ricordato
che con decisione del 16 dicembre 2020 le sono stati riconosciuti 15 aumenti
all'interno della classe 8 e che anche questa decisione è restata incontestata.
L'autorità ha pertanto trattato la richiesta della docente come una domanda di
riesame, e ha negato l'esistenza delle condizioni per entrare nel merito della
stessa. In particolare, non vi è stato alcun cambiamento delle circostanze dopo
la decisione del 16 dicembre 2020 né la docente avrebbe addotto fatti o mezzi
di prova che non conosceva o di cui non poteva prevalersi a tempo debito.
H. Contro la predetta
decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e il conseguente ricalcolo della carriera salariale senza la
riduzione di due classi effettuata nel 2015/2016 e con il corretto inserimento
nella nuova scala salariale con il relativo numero di aumenti a partire dal 1°
settembre 2018 e il conseguente versamento dell'intera differenza salariale
maturata a far tempo dall'anno scolastico 2015/2016 ad oggi. Sostiene
innanzitutto che la propria istanza era ricevibile. Nel merito, ribadisce che
non avrebbe dovuto essere considerata candidata senza esperienza al momento
dell'assunzione e che la trattenuta degli aumenti nei primi due anni sarebbe
illegittima.
I. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione
amministrativa. Ribadisce l'irricevibilità dell'istanza presentata
dall'insorgente e conferma la corretta applicazione del diritto in relazione alla
carriera salariale dell'insorgente.
J. Con la replica e
la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in
modo sufficientemente chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
Il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni salariali
contrarie ai principi costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a
eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle
regole della buona fede (STF 8C_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con
riferimenti, STA 52.2019.115 del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del
16.
settembre 2014 consid. 1.2 e rimandi alla
giurisprudenza). Non si può ragionevolmente
esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a lavorare, insorga contro
l'una o l'altra delle condizioni della decisione di assunzione (STA 52.2012.273
citata consid. 1.2).
D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non
costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti
della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha
tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di
circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo
si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto
irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e
quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno
ammesse quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza
a una rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato
inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C_639/2013
citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente
amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a
vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C_639/2013 citata consid.
7.2).
3.
La ricorrente contesta la sua
retribuzione iniziale nell'anno scolastico 2015/2016, sostenendo che le sarebbe
a torto stato applicato l'art. 7 cpv. 3 vLStip con conseguente inserimento in
classe 23 anziché nella 25, la minima prevista per la funzione di docente di
scuola speciale. Qualora la tesi dell'insorgente fosse fondata, si tratterebbe
di una violazione del diritto di una certa importanza. L'attribuzione di due
classi in meno rispetto allo stipendio stabilito dall'ordinamento dei
dipendenti senza valide ragioni comporterebbe infatti una lesione non
trascurabile del suo diritto a una corretta retribuzione, con ripercussioni
sull'arco dell'intera carriera. La censura merita di essere esaminata anche se
non è stata immediatamente eccepita dalla ricorrente. Conformemente alla
giurisprudenza sopra ricordata, all'insorgente può infatti essere scusato di
non aver impugnato le condizioni salariali al momento dell'assunzione, peraltro
limitata a un anno scolastico. D'altronde, la medesima non è rimasta passiva
nel corso del rapporto di impiego. Già a
settembre 2017, ossia all'inizio del terzo anno di lavoro, ha chiesto una
rivalutazione della sua posizione sulla base delle proprie esperienze
lavorative precedenti. Richieste che sono poi state ribadite con scritto del 27
aprile 2020. Le odierne rivendicazioni non appaiono quindi d'acchito
irricevibili nemmeno a fronte del fatto che l'insorgente non ha impugnato la
decisione del 16 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, con cui l'autorità di
nomina non si è pronunciata sulla domanda dell'insorgente di rivedere la
carriera dall'inizio. La questione non merita in ogni caso maggiore disamina,
dal momento che, come sostiene l'autorità di nomina, le pretese si rivelano
infondate nel merito.
4.
4.1. Secondo
l'art. 7 cpv. 1 vLStip, applicabile al
momento dell'assunzione della docente, lo stipendio iniziale è fissato all'atto
di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva
funzione. L'art. 7 cpv. 3 vLStip conferisce inoltre al Consiglio di Stato la
facoltà di stabilire per due anni al massimo, nel caso di candidati di giovane
età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di
introduzione, uno stipendio fino a
due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione. Lo scopo di questa disposizione è
quello di adeguare lo stipendio iniziale di
queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni lavorative che
essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza d'esperienza (cfr.
messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30 giugno 1987 concernente la
modifica della legge sugli stipendi e relativo rapporto della commissione della
gestione del 22 ottobre 1987, in RVGC 1987, vol.
1, pag. 446; STA 53.2008.2 del 19 luglio 2008 consid. 4.1, 53.2000.2 del 22
maggio 2000 consid. 2, 53.1999.3 del 12 maggio 2000 consid. 4.1.).
4.2
L'insorgente, in
possesso della patente di maestra di scuola dell'infanzia, ha iniziato la sua
attività di docente di scuola speciale nell'anno scolastico 2015/2016. Nei 22
anni precedenti, la stessa ha svolto diverse esperienze presso scuole
dell'infanzia, rispettivamente un asilo nido. La medesima, benché abbia
lavorato parecchi anni prima di approdare nelle scuole cantonali, non ha mai
insegnato nelle scuole speciali prima di allora. Inoltre, al momento
dell'assunzione non disponeva dell'abilitazione all'insegnamento per il settore
della scuola speciale. La decisione del Governo di assegnarle uno stipendio di
due classi inferiore al minimo previsto per la funzione, fondata sulla mancanza
di esperienza nello stesso ordine di scuola e sull'assenza del titolo
pedagogico, non discende da un uso scorretto del potere di apprezzamento
riservato all'autorità di nomina. Per quanto severa possa apparire agli occhi
della ricorrente, la riduzione del salario stabilita dal Governo in
applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip non lede il diritto.
5.
La ricorrente,
richiamando la sentenza del 6 novembre 2019 del Tribunale cantonale
amministrativo (inc. n. 52.2018.500), sostiene inoltre che
le sarebbero stati a torto trattenuti gli aumenti annuali nei primi due anni di
lavoro.
5.1
Un cambiamento di
giurisprudenza può essere attuato in linea di principio se si fonda su motivi
seri e oggettivi, quali la conoscenza più esatta delle intenzioni del
legislatore, la modifica delle circostanze esterne, l'evoluzione dei costumi o
un cambiamento della concezione giuridica. Secondo la giurisprudenza deve
avvenire un cambiamento di prassi quando la stessa si sia rivelata erronea o
quando la sua precisazione sia ritenuta opportuna a causa dei mutati rapporti o
quando la sua applicazione abbia condotto a ripetuti abusi. Questi motivi, in
considerazione della sicurezza del diritto, devono essere tanto più rilevanti
quanto più lunga è stata l'applicazione della legge, considerata errata o non
più al passo con i tempi (DTF 142 V 87 consid. 5.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 136; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, n. 590 segg.). Deve
trattarsi di un cambiamento di principio; la nuova prassi deve fungere da linea
guida per tutte le fattispecie future simili. Singoli scostamenti non sono
sufficienti (Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit. n. 5922; cfr. DTF 140 II 334 consid. 8).
5.2
In passato, il
Tribunale cantonale amministrativo si è pronunciato sulla rivendicazione di
docenti cantonali che chiedevano gli stessi aumenti annuali di stipendio che
erano concessi agli impiegati assoggettati, durante i primi due anni
dall'assunzione, a una riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3
vLStip. I docenti cantonali iniziavano infatti la loro carriera in due classi
inferiori a quella prevista per la funzione, senza aumenti. I due anni
successivi ottenevano un avanzamento nella classe superiore, sempre senza
aumenti. Diversamente, gli impiegati assunti in applicazione dell'art. 7 cpv. 3
vLStip, dopo il primo anno di assunzione avanzavano alla classe superiore e
ottenevano un aumento all'interno di quella classe. E così l'anno successivo.
Con sentenza del 30 giugno 2006 (inc. n. 53.2006.7), il cui principio è stato
confermato successivamente (STA 53.2006.32 del 22 novembre 2006) la Corte ha
tutelato l'agire del Governo, ritenendo ammissibile la mancata concessione
dell'aumento per anzianità di servizio in caso di avanzamento a una classe di
stipendio superiore. Il Tribunale ha innanzitutto considerato che il Governo,
grazie alla delega di cui all'art. 10 vLStip, ha disciplinato l'avanzamento a
classi alternative di stipendio mediante specifiche risoluzioni di carattere
generale, in base alle quali, in caso di passaggio a una classe superiore nella
stessa funzione, l'aumento per anzianità di servizio veniva per principio
negato ai docenti. La Corte ha quindi
considerato l'art. 10 vLStip una base legale sufficiente per negare l'aumento
per anzianità di servizio allorché risulta concomitante con un avanzamento a
una classe alternativa superiore, ciò indipendentemente che questo si verifichi
nel biennio iniziale (art. 7 cpv. 3 vLStip) o durante la carriera susseguente.
Basta, ha soggiunto il Tribunale, che lo stipendio derivante dall'avanzamento a
una classe superiore non sia inferiore a quello complessivo precedente,
maggiorato di un aumento annuo, risultando così conforme ai dettami dell'art.
11.
cpv. 1 vLStip. Oltre a ciò, la Corte ha escluso che il diverso trattamento
riservato agli impiegati sia costitutivo di disparità di trattamento, siccome
la funzione delle due categorie di
dipendenti è sostanzialmente diversa: i docenti non sono infatti semplici
impiegati, ma godono di uno statuto particolare, che può legittimare anche un
trattamento retributivo diverso rispetto a quello degli impiegati.
5.3
Come già
ricordato, più recentemente, il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto il ricorso di un docente cantonale che, impugnando la
decisione con cui l'autorità di nomina ha stabilito la sua posizione della
nuova scala stipendi, ha contestato il mancato riconoscimento degli aumenti
annuali nei primi due anni della sua carriera (STA 52.2018.500 del 6 novembre
2019). In quell'occasione il Tribunale ha accreditato la tesi del ricorrente
secondo cui l'art. 7 cpv. 3 vLStip concedeva allo Stato solo la facoltà di
attribuire al dipendente di giovane età o di scarsa esperienza, per due anni al
massimo dall'assunzione, due classi di stipendio in meno rispetto alla
classificazione prevista e che questa norma non riguardava invece gli aumenti annuali,
definiti dall'art. 8 cpv. 1 vLStip, che rimanevano così garantiti anche nei
casi di classificazione inferiore.
5.4
Comprensibilmente, la ricorrente ha
fondato la propria domanda di riesame dinanzi al Consiglio di Stato sulla
citata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Tuttavia, questa
decisione non è tesa a indurre una modifica di prassi da parte dell'autorità di
nomina. Infatti, diversamente dai due casi trattati in precedenza, non affronta
il quesito di sapere se la mancata concessione dell'aumento sia retta, e
giustificata, dagli art. 10 e 11 cpv. 1 vLStip. Il Tribunale, trattando un caso
concreto nella sua specificità, si è limitato a constatare che l'attribuzione
di due classi inferiori non comportava il blocco degli aumenti annuali. Con le
predette sentenze del 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha invece
stabilito un principio chiaro, secondo cui, in sintesi, basta che il nuovo
stipendio sia maggiore di quello che si otterrebbe
concedendo un aumento all'interno della classe di partenza. Tale principio non
è stato sovvertito. Sia la giurisprudenza del 2006 sia la più recente decisione
portano alla conclusione che il dipendente non va penalizzato con un blocco
degli aumenti in caso di avanzamento. Nella prima ipotesi, tuttavia, si considera
lo scatto nella classe di partenza, mentre nella seconda, quello nella
classe superiore. Posto che, come visto, la sentenza più recente non
costituisce un cambiamento di prassi, occorre chiedersi se oggi vi siano motivi
sufficienti per imporre l'interpretazione che essa suggerisce e abbandonare
quella che il Tribunale ha tutelato nel 2006.
5.5
In concreto, non vi sono elementi
rilevanti che permettano, conformemente ai principi ricordati al consid. 5.1,
di ritenere la giurisprudenza del Tribunale non più al passo con i tempi o
manifestamente inopportuna. Il semplice fatto che sia possibile una diversa
interpretazione della legge non costituisce un motivo sufficiente per
abbandonare tale prassi. A un siffatto cambiamento si oppongono in ogni caso il
lungo tempo trascorso dalle citate sentenze del Tribunale, che hanno confermato
la legittimità dell'agire dell'Autorità amministrativa, e l'affidamento in esse
riposto dallo Stato nella sua qualità di datore di lavoro. Non va infatti
dimenticato che l'Autorità di nomina ha sistematicamente applicato le predette
condizioni retributive ai docenti fino al 2018, quando è entrato in vigore il
nuovo modello retributivo. I principi della sicurezza del diritto e della buona
fede ostano pertanto a una modifica della giurisprudenza.
Del fatto che la ricorrente abbia
avanzato le sue rivendicazioni sulla base della sentenza del 6 novembre 2019 si
potrà tenere conto nella ripartizione della tassa e delle spese di giustizia.
5.6
Nel caso concreto, l'insorgente è
stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016 in classe 23 senza aumenti (fr.
64'886.-). L'anno successivo è rimasta nella medesima posizione a causa di un
blocco generalizzato degli scatti e degli avanzamenti. Nell'anno 2017/2018 la
medesima ha invece goduto di un avanzamento ed è stata inserita in classe 24
senza aumenti (fr. 69'448.-), beneficiando così di un salario superiore a
quello previsto dalla classe 23 con un aumento (fr. 66'652.-). Anche questa
censura della ricorrente va pertanto disattesa. Del fatto che la ricorrente
abbia avanzato queste rivendicazioni sulla base della sentenza del 6 novembre
2019.
si potrà tenere conto nella ripartizione della tassa e delle spese di
giustizia.
6.
Visto quanto
precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia, ridotta, è posta a
carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), a cui lo Stato rifonderà congrue
ripetibili, pure ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui sarà
restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr.
500.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è
dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine
(art. 113 e segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera