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Decisione

52.2022.161

Commessa pubblica. Completezza offerta. Referenze. Criterio perfezionamento professionale. Programma lavori

14 ottobre 2022Italiano36 min

Fatto sta che le disposizioni di gara prescrivevano un altro tipo di formato, SIA

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.161

Lugano

14

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello,

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 maggio

2022 della

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 9 maggio 2022 del Municipio del CO

2 che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le

opere da impresario costruttore per il risanamento di un tratto stradale alla

CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 28 gennaio 2022 il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore

per gli interventi di risanamento delle infrastrutture pubbliche situate in Via

Lüina dall'imbocco sulla strada cantonale ai posteggi di Lüina (FU 19/2022 pag.

6).

Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior

offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pos.

224.100):

Economicità 50%

Attendibilità dei prezzi d'offerta 15%

Attendibilità programma lavori 15%

Referenze per lavori eseguiti analoghi 12%

Formazione degli apprendisti 5%

Perfezionamento professionale 3%

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 599'689.30 e

fr. 869'951.75. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la

commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con l'offerta dal prezzo più

basso e un punteggio di 5.80.

C. L'RI 1, seconda

classificata con un'offerta di fr. 615'463.10 e 5.73 punti, insorge dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione, chiedendone

l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore o, in via

subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova delibera. Domanda

pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Contesta innanzitutto

il punteggio assegnato all'aggiudicataria in relazione al criterio legato alle

referenze. Sostiene infatti che una delle tre referenze indicate riguarderebbe

un'opera di valore inferiore all'importo di fr. 100'000.- stabilito dagli atti

di gara. Scorretta sarebbe pure la valutazione del criterio perfezionamento

professionale, per il quale sarebbe stato considerato un collaboratore che

non è rimasto alle dipendenze per il minimo richiesto di 12 mesi. A titolo

abbondanziale, sostiene che l'offerta della terza classificata, __________,

avrebbe meritato l'esclusione per aver proposto un programma lavori che non

permetterebbe di rispettare il termine ultimo imposto dal concorso per eseguire

le opere. L'estromissione di quest'offerta comporta il ricalcolo delle

valutazioni e delle note a favore della ricorrente, che passerebbe al primo

rango.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone il committente, che dichiara di aver verificato l'importo

indicato dall'aggiudicataria in relazione alla referenza contestata chiedendo

informazioni al referente indicato e di averla ritenuta valida. Conferma pure

la valutazione del criterio perfezionamento professionale, basata sui

contratti di lavoro allegati all'offerta. Il committente non ritiene inoltre

passibile di esclusione l'offerta della terza classificata. Benché il bando

indicasse termini indicativi per lo svolgimento dei lavori, non era comminata

l'esclusione dell'offerta in caso di superamento degli stessi. In ogni caso, il

programma lavori dettagliato riporta tempistiche più brevi. Verosimilmente i

giorni di lavoro proposti considerano margini per intemperie e imprevisti.

E. Anche l'aggiudicataria

avversa il gravame, sostenendo che la valutazione della propria offerta è

avvenuta in modo corretto. Per quanto attiene alla referenza contestata,

afferma che questa concerne un'opera complessiva di oltre fr. 100'000.-

commissionata dal Comune di __________; il fatto che le opere siano state

fatturate in parte a privati non inficia la validità della stessa. In merito al

criterio del perfezionamento professionale la ricorrente ammette una svista

nell'indicazione di un collaboratore, che non è più alle sue dipendenze, ma

sostiene che il committente non ne ha (giustamente) tenuto conto e non l'ha

conteggiato ai fini dell'attribuzione del punteggio, che risulta quindi

corretto. Contesta infine la tesi secondo cui l'offerta della __________ debba

essere esclusa.

F. Con la replica,

la ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e, dopo aver visionato gli

atti, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria meriterebbe l'esclusione per

non aver allegato il modulo d'offerta nel formato elettronico richiesto.

Inoltre, essa avrebbe presentato una dichiarazione scaduta concernente il

pagamento delle imposte cantonali. In relazione all'offerta della terza classificata,

ritiene che questa andrebbe esclusa anche per essere sguarnita dei contratti

degli apprendisti e del personale in perfezionamento professionale.

G. Con le dupliche, la

committenza e l'aggiudicataria confermano le proprie

tesi e contestano le nuove argomentazioni della ricorrente. Delle

successive prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei

seguenti considerandi.

H. Il Dipartimento del

territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, non ha presentato

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto ditta individuale, l'RI 1

non dispone della personalità giuridica (cfr. STA 52.2019.307 del 4 maggio 2020

consid. 1.1). Il ricorso, inoltrato a nome della ditta, va quindi considerato

interposto dal suo titolare, __________, e la denominazione del ricorrente può

pertanto essere rettificata senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787

consid. 3.2.1). In quanto partecipante al concorso oggetto del

contendere e secondo classificato, il ricorrente è legittimato a contestare la

decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art.

37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore

documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non

occorre in particolare sentire testimoni, atteso che ad eventuali

carenze istruttorie del committente si rimedierà con un rinvio degli atti allo

stesso.

2. Il ricorrente

invoca motivi di esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, che meritano di

essere esaminati preliminarmente. A suo dire, l'aggiudicataria andrebbe

estromessa dalla gara per non avere allegato il modulo d'offerta nel formato

elettronico richiesto (SIA 451.01s, o meglio .crbx).

2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge

sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici

del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere

compilata in ogni sua parte.

Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di

principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra

concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA

52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta

per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto

dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in

particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1,

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34). In questo senso, difetti che

non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che

permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di

determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti

di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da

considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del

concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio,

qualora necessario, impartendo un termine per rimediarvi (per tutto quanto

sopra cfr. Peter Galli/ André

Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren

– Gründe und der Rechstsschutz, in:

Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014,

Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela

Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und

Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles

Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170

del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).

2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso

e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto

di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma

circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i

limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in

spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in

particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della

precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli

estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o

dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento

o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria esamina

liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la legislazione

determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia a

quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare

nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice deve

tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del

committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio

potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo

all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un

giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le

è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato

all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).

2.3. Il capitolato d'appalto prevedeva le seguenti modalità di inoltro

dell'offerta (pos. 251.200).

Devono essere inoltrati:

·

Una copia originale del capitolato

d'appalto originale (su carta con i relativi allegati) con il foglio di

copertina e quello di ricapitolazione compilati manualmente (senza la distinta

dei prezzi unitari e relativi importi). È pure obbligatorio apportare tutti i

timbri e le firme dove richiesto e allegare le dichiarazioni richieste.

·

Una stampa sulla base del proprio

software dell'offerta completa e firmata dall'offerente (questa stampa è

determinante ai fini dei prezzi unitari, per il testo delle condizioni e delle

posizioni, rispettivamente per i quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo

originale).

·

Un supporto informatico contenente

il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste, esportato

in formato SIA 451.01s. Sul supporto informatico deve inoltre figurare il nome

della ditta concorrente e la dicitura identificante il concorso.

Oppure

·

Una copia originale del capitolato

compilato manualmente e debitamente firmato e con tutti gli allegati richiesti.

Fatti

I concorrenti potevano

insomma scegliere tra la compilazione completamente manuale dell'offerta,

oppure un allestimento a computer, ad eccezione del foglio di copertina e della

ricapitolazione, che dovevano avvenire manualmente.

Più avanti, le regole di gara elencavano i documenti necessari per valutare

l'offerta (pos. 525.200 segg.):

I documenti necessari per valutare l'offerta secondo i

criteri di aggiudicazione enunciati devono essere allegati all'offerta.

Conformemente all'art. 42 RLCPubb/CIAP, nel caso di assenza o palese

allestimento incompleto di uno più documenti richiesti, l'offerta sarà

direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.

I documenti necessari

sono:

·

Elenco prezzi (EP)

·

Autocertificazione

dell'imprenditore (completare tabella pag. 7)

·

Lista delle referenze di lavori

analoghi (completare tabella cap. 224.510)

·

Distinta apprendisti (completare

tabella cap. 224.600)

·

Distinta addetti in

perfezionamento professionale (completare tabella cap. 224.700)

·

Tempistiche esecutive previste

(compilare tabella cap. 624.300)

·

La distinta degli eventuali

subappaltatori, qualora ammesso. È compito dell'imprenditore verificare che

ogni subappaltatore risulti in regola con le dichiarazioni al punto 252.110.

2.4. Nel caso concreto,

l'aggiudicataria ha trasmesso al committente l'offerta compilata a computer e

stampata. La copertina e la pagina di ricapitolazione sono invece stati

riempiti a mano. Al fascicolo ha allegato un cd, in cui è presente l'elenco

prezzi in formato pdf anziché nel formato prescritto (SIA 451.01s). Il

ricorrente ravvisa in questa modalità di consegna dell'offerta una grave

difformità, che andava sanzionata tramite l'esclusione dalla procedura di

aggiudicazione. A questo proposito, il committente sostiene che nell'elenco dei

documenti necessari per una corretta valutazione non figurano i file digitali,

che svolgerebbero un compito puramente ausiliario e semplificativo nelle

operazioni di verifica e di controllo delle offerte. Dal canto suo,

l'aggiudicatario sostiene che il formato SIA 451.01s non sia più in uso, mentre

la consegna nel formato .crbx, con cui il modulo d'offerta è stato

consegnato ai concorrenti, non era prescritto.

Ora, il ricorrente sostiene che i concorrenti avrebbero dovuto consegnare

l'elenco prezzi su supporto informatico in modalità .crbx, formato in

cui sono stati messi a disposizione i documenti e che garantirebbe sicurezza

contro le manipolazioni, oltre che una verifica molto più agevole delle

posizioni dell'offerta. D'altro canto, sia il ricorrente sia tutti gli altri

concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario hanno consegnato il file nel

formato .crbx, oltre a una stampa cartacea dell'offerta.

Fatto sta che le disposizioni di gara prescrivevano un altro tipo di formato, SIA

451.01s, il cui uso è stato soppiantato dal più attuale .crbx. Le regole

di gara, al proposito, contenevano quindi un'inesattezza. La scelta di

inoltrare un file

PDF, ancorché non si tratti di un formato

specifico per l'allestimento di capitolati, ma corrisponda tutto sommato a una stampa

digitale del documento elaborato, non appare quindi ancora contraria alle

regole di gara. D'altro canto, carenze di impostazione del capitolato impongono

alla stazione appaltante di far uso di una ragionevole tolleranza e ammettere

offerte che presentano difformità indotte da questi difetti del bando (cfr. STA

52.2019.9 del 3 aprile 2019, 52.2018.31 del 13 settembre 2018). Nella decisione

del committente di non estromettere l'offerta non si ravvisano quindi gli

estremi dell'abuso del potere di apprezzamento. Tanto più che il medesimo non

ha riscontrato particolari difficoltà nel controllo e nella valutazione

dell'offerta. Né, d'altra parte, il ricorrente arriva a sostenere che gli atti

abbiano subito manipolazioni di sorta.

Non soccorre infine all'insorgente il richiamo a una sentenza in cui questo

Tribunale aveva tutelato la decisione con cui un ente appaltante aveva escluso un

offerente da una procedura di aggiudicazione per il mancato invio dell'offerta

su supporto elettronico nel formato SIA 451.01s prescritto dagli atti di gara (STA

52.2009.162 del 28 maggio 2009). La fattispecie qui in esame non è infatti

paragonabile a quella trattata nella decisione citata: in quel caso, il

concorrente non aveva inoltrato alcun supporto elettronico, limitandosi alla

stampa cartacea dell'offerta. Nella presente vertenza, invece, il concorrente

ha trasmesso un cd contenente un documento elettronico il cui formato è stato

tollerato dal committente, che nella formulazione delle modalità di inoltro

delle offerte era stato impreciso. Già per questo motivo, il riferimento alla

predetta sentenza non è pertinente.

3. Va inoltre

respinta la censura relativa alla mancata presentazione di una dichiarazione

sufficientemente recente attestante il pagamento delle imposte cantonali,

siccome quella allegata all'offerta, datata 27 settembre 2021 e valida sei mesi

risultava scaduta da due giorni al momento dell'inoltro dell'offerta (29 marzo

2022). La mancata presentazione delle dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2

RLCPubb/CIAP o la trasmissione di documenti privi di validità non

comporta l'esclusione dell'offerta, bensì l'assegnazione di un congruo termine

per produrre un attestato valido (cfr., tra le tante: STA 52.2020.474 del 25

febbraio 2021 consid. 6.3). In questa sede, il ricorrente ha prodotto una

dichiarazione più aggiornata, datata 24 marzo 2022 e pertanto indubbiamente

valida al momento della scadenza del concorso. Il vizio è quindi stato sanato

in questa sede e la censura cade nel vuoto.

4. L'insorgente

contesta anche la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria esperita dal

committente, in particolare in merito ai criteri di aggiudicazione legati alle referenze

e al perfezionamento professionale.

4.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a

favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo,

l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza

della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,

soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,

in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10

cpv. 1 lett. cbis RLCPubb/CIAP ribadisce che la documentazione di

gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione.

L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine d'importanza

discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di

aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb).

I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono

essere pertinenti con la commessa. Secondo l'art. 53 cpv. 3 è obbligatoria,

salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri che mirano a

premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla formazione

professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). L'introduzione di

quest'ultimo criterio è da ricondurre all'approvazione da parte del Gran

Consiglio, il 9 maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per l'appunto,

l'aggiunta di un ulteriore criterio per le aziende che introducono nel mondo del

lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due

anni.

Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato

emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di

aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal

1° gennaio 2022 il Governo ha emanato una direttiva (criteri di aggiudicazione

inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione

professionale e alla responsabilità sociale delle imprese). Esso ha decretato,

tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione inerente al

contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%,

stabilendo (cfr. FU n. 230 del 17 dicembre 2021, pag. 6 e n. 231 del 20

dicembre 2021, pag. 5):

La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i

lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da

meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi

o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto

della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro

il 30 settembre 2022 valgono i contratti di lavoro in vigore dal 1° luglio 2017

e per il concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2018.

4.2. Le cosiddette referenze

servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di

realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione

oggetto della commessa. Forniscono quindi

anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.

Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di

utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al

committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta,

in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità

professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14

consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n.

618 segg.; Martin Beyeler,

Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).

4.3. Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del

5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla

distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre

2012, consid. 2.1-2.3,

massimati in Hubert Stöckli/Martin

Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse -

Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89

segg.).

La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata

nelle disposizioni di gara, che notoriamente

costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In

assenza di spiegazioni nelle regole fissate

dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o

simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal

profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa

a concorso. Caratteristiche del lavoro messo

a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti

momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare

il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori

analoghi" può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa

raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile

2016 consid. 2.3; 52.2013.526 del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154

del 21 giugno 2011, consid. 2.2).

4.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio

margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte

dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi

della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di

potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 d ad art. 61). Presupposto

irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è

un'adeguata conoscenza delle prestazioni

fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di

referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

- la

produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le

descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e

l'epoca in cui sono state effettuate;

- una

circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite

dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata

dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

- una

congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i

loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di

ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza

dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25,

consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629

del 22 maggio 2017 consid. 3.4, STA 52.2012.386 citata, consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano

fondandosi sulle particolari conoscenze

del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi,

ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità

o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente,

rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità

di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione

di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che

il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni

accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle

caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD

I-2010 n. 25, consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008, consid. 2).

5. 5.1. Il bando di

concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione referenze per lavori

eseguiti analoghi e annunciava il seguente metodo di valutazione

(capitolato d'appalto, pos. 224.510):

L'offerente

deve completare l'elenco dei lavori analoghi svolti negli ultimi 5 anni

indicando il committente, la presentazione fornita (tipo di lavoro), l'importo

approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento per il committente.

In caso di consorzio sono da riportare unicamente le referenze della ditta capofila.

Sono

considerati lavori analoghi le opere eseguite e terminate entro la data

dell'inoltro dell'offerta che rispecchiano la tipologia d'intervento, l'entità

dei lavori e le prestazioni descritte nel capitolato e con un importo di

liquidazione (IVA compresa) maggiore o uguale a CHF 100'000.-.

Il documento presentava

poi tre spazi da completare con altrettante referenze e stabiliva la seguente

scala delle note:

Nota 6 Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti negli

ultimi 5 anni.

Nota 4 Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti negli

ultimi 5 anni.

Nota 2 Per la realizzazione di 1 lavoro analogo eseguito negli

ultimi 5 anni.

Nota 1 Per la realizzazione di 0 lavori analoghi eseguiti negli

ultimi 5 anni.

Il committente si riserva di verificare l'attendibilità delle

indicazioni dell'offerente.

5.2. L'aggiudicataria

ha compilato gli appositi spazi dell'offerta proponendo tre referenze. In calce

alla pagina, e quindi al di fuori dei tre campi adibiti alla descrizione delle

referenza, essa ha aggiunto una quarta referenza, che non è stata giustamente

presa in considerazione dal committente. Infatti, l'impostazione del capitolato

era chiara e non permetteva di proporre più di tre oggetti. Lo conferma anche

la scala delle note, che prevedeva il punteggio massimo in caso di 3 (e non "3

e più") lavori analoghi (cfr. in proposito STA 52.2018.81 del 21 giugno

2018 consid. 4 segg.). L'ente appaltante ha quindi assegnato la nota 6

considerando tre referenze idonee.

La seconda (PGS lotto 17 __________, __________), oggetto di contestazione da

parte del ricorrente, concerne un'opera eseguita nel 2019 per l'importo di fr.

135'000.-. La deliberataria ha indicato quale committente il Comune di __________

e quale oggetto tracciati cavi, posa camere prefabbricate + risanamento

strada. Come persona di riferimento per il committente ha menzionato lo

studio __________ di __________, nella persona dell'ing. __________.

Per quanto attiene

alla predetta referenza, la committenza ha contattato per e-mail il responsabile

indicato dall'aggiudicatario quale referente per verificare l'importo

dichiarato, che ha fornito la risposta seguente:

·

Liquidazione a carico del comune

74'706 fr iva inclusa, non ho però la cifra dei lavori SES e quella dei

privati, mi sembra però abbastanza ragionevole il totale di 135'000 indicato

·

Le opere includevano per il comune

la formazione del collettore comunale della canalizzazione con subappalto per

la pavimentazione, per i privati la separazione della acque chiare e luride nei

vari fondi e per la SES la posa del bauletto cavi.

Prima

dell'introduzione del ricorso, anche l'insorgente ha interpellato il predetto

studio di ingegneria in merito alla referenza dell'aggiudicatario, ottenendo le

informazioni di seguito riportate:

·

La ditta CO 1 ha eseguito i lavori

secondo l'appalto per il lotto 17 a __________

·

Opere pubbliche, da noi

controllate e liquidate: CHF 96'971.65 IVA inclusa

·

Opere private, preventivate dalla

ditta per i lavori obbligatori di separazione acque meteoriche e allacciamento

al collettore comunale ma da noi non liquidate in quanto sottostanno a

contratti che esulano dal nostro mandato (iva inclusa):

o

Mappale 1009: CHF 4'166.40

o

Mappali 1006, 1007, 1008: CHF

6'515.85

o

Mappali 874, 1001, 1002: CHF 1'017.75

o

Mappale 875: CHF 10'977.05

o

Mappale 875, 876, 877: CHF

4'556.50

Il ricorrente sostiene

che la referenza non possa essere tenuta in considerazione siccome il valore

dell'opera non raggiungerebbe l'importo di fr. 100'000.-, ma si attesterebbe a

fr. 96'971.65. Le prestazioni fatturate ai privati non potrebbero infatti

entrare in linea di conto. L'aggiudicatario si oppone a questa conclusione,

argomentando che le prestazioni fanno parte di un'opera unica, deliberata

nell'ambito di uno stesso concorso. Le prestazioni ai privati erano parte

integrante del risanamento del comparto e andavano eseguite obbligatoriamente.

Solo in fase di fatturazione vi è stata distinzione tra ente pubblico e

privati. Produce anche una distinta delle fatture inoltrate al Comune di __________,

alla __________ e ai privati, per un totale di fr. 136'207.50.

5.3. Ora, la validità della referenza non può essere messa in dubbio soltanto

per il fatto che la commessa ha portato alla stipulazione di un contratto

d'appalto con il Comune di __________ e altri contratti distinti con altri

soggetti pubblici e privati. Determinante a questo scopo è il quesito di sapere

se i lavori addotti a titolo di referenza possano essere considerati quale

opera unica, aggiudicata nell'ambito di un solo concorso e se il valore

complessivo raggiunga i fr. 100'000.-. A questo proposito, dagli atti non è

possibile dedurre alcunché. Né le informazioni raccolte dal committente né

quelle fornite in causa dalle parti bastano per determinare queste circostanze.

Anzi, i dati sono frammentari e contradditori. Inizialmente, il referente ha

indicato un importo a carico del Comune di fr. 74'706.- IVA inclusa, che non

trova riscontro nella distinta delle fatture trasmessa dall'aggiudicataria.

Successivamente, il medesimo referente ha invece indicato un importo di fr.

96'971.65 IVA inclusa a titolo di opere pubbliche, che verosimilmente include

quelle fatturate alla __________. Cifra che ancora una volta non collima con le

dichiarazioni della deliberataria. Per non parlare dei costi fatturati ai

privati, su cui il responsabile contattato sia dal committente sia

dall'insorgente non è stato in grado di fornire dati più dettagliati di

semplici cifre preventivate. Per tutti questi motivi, al Tribunale non è

possibile verificare la validità della referenza. Su questo punto il ricorso va

quindi accolto e gli atti ritornati al committente per nuova decisione. Questo

dovrà raccogliere informazioni precise presso il Municipio di __________ (bando

di concorso, offerta) per stabilire se le opere addotte a titolo di referenza

sono state aggiudicate nell'ambito di un'unica procedura d'appalto. Occorrerà

poi accertare gli importi fatturati richiamando la necessaria documentazione

sempre dal Municipio di __________ ed eventualmente dall'aggiudicataria

medesima.

6. Secondo

l'insorgente, la nota assegnata all'aggiudicatario per il criterio perfezionamento

professionale sarebbe scorretta.

6.1. Il capitolato d'appalto prevedeva il criterio di aggiudicazione del perfezionamento

professionale e annunciava il seguente metodo di valutazione (pos.

224.700):

1)

Per la valutazione del criterio di

aggiudicazione basato sul perfezionamento professionale, ossia sul numero di

dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni, si

può applicare la presente scheda informativa. Il punteggio del singolo

offerente viene determinato sulla base della tabella della pagina successiva,

che è valida per tutte le categorie di commesse.

2)

Al fine di determinare il numero

di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini

triennali o quadriennali e CFP tirocini biennali) da meno di due anni fa stato

il totale di quelli che l'offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli

ultimi 5 anni per almeno 12 mesi e ha alle proprie dipendenze al momento

dell'inoltro dell'offerta.

3)

Nel caso di consorzio, la nota

finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dalle singole ditte

consorziate. Nell'eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in

seno al consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica.

L'offerente compilando la tabella seguente deve fornire il numero di dipendenti

occupati negli ultimi 5 anni e il periodo d'occupazione, oltre a riportare gli

effettivi della ditta al momento dell'inoltro dell'offerta coerentemente con

quanto già dichiarato sotto "indicazioni dell'imprenditore". Fanno

stato tutti i dipendenti occupati nella ditta che hanno conseguito un titolo

professionale da meno di due anni.

I concorrenti erano

poi tenuti a indicare le informazioni determinanti per la valutazione in

appositi spazi, che l'aggiudicatario ha compilato inserendo i dati di seguito

riportati in corsivo:

Data di riferimento: data inoltro atti di appalto. La

ditta deve compilare la seguente tabella:

1.

Totale delle maestranze della

ditta (numero dipendenti) esclusi apprendisti, ma compresi gli addetti in

perfezionamento professionale al momento dell'inoltro dell'offerta:

…………17…………….. (da compilare)

Considerandi

2.

Numero di addetti in

perfezionamento professionale (di cantiere e amministrativi) alle dipendenze

negli ultimi 5 anni (allegare attestati AFC/CFP e contratti lavoro):

3.

Anno scolastico

N° addetti in

perfezionamento prof.

(cantiere +

amministrazione)

2017/2018

2.

2018/2019

1.

2019/2020

0.

2020/2021

0.

2021/2022

1.

TOTALE

4.

Vi era poi una tabella

che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli

in perfezionamento professionale. Per l'aggiudicataria, il committente ha

considerato 3 dipendenti in formazione professionale su un totale di 17 e ha

quindi assegnato la nota 4.75 prevista dalla tabella.

6.2

Dai contratti

allegati all'offerta dell'aggiudicataria emerge che i dipendenti in questione

sono:

·

D__________, che ha ottenuto un certificato federale di

formazione pratica (CFP) come aiuto muratore il 5 ottobre 2017 ed ha

sottoscritto un nuovo contratto di tirocinio come apprendista muratore dal 1°

settembre 2017 al 31 agosto 2018;

·

A__________, muratore con attestato federale di capacità (AFC)

diplomatosi il 20 dicembre 2016, assunto con contratto di lavoro il 1° gennaio

2017.

·

M__________, in possesso di un AFC di muratore dal 27 luglio 2021

e legato da un contratto di lavoro con l'aggiudicataria dal 1° luglio 2021.

Come ammesso dalla

deliberataria, il rapporto di impiego di M__________ è durato meno di dodici

mesi e pertanto non può essere considerato ai fini del punteggio. L'insorgente

sostiene che nemmeno D__________ possa essere preso in considerazione, siccome

alle dipendenze del datore di lavoro con un contratto di tirocinio e non con un

contratto di lavoro. A ragione. Occorre infatti ritenere che il dipendente,

benché ancora alle dipendenze del datore di lavoro dopo aver ottenuto un CFP,

segue ancora una formazione come apprendista per il conseguimento di un altro titolo

professionale. A questo proposito può tornare utile ispirarsi alle indicazioni

contenute nella scheda informativa criterio di aggiudicazione contributo

alla formazione professionale (3%) redatta dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche (versione 1° gennaio 2022), che rispondendo ad alcune domande

frequenti, afferma che nel caso di un dipendente che ha conseguito un AFC e sta

effettuando una seconda formazione ridotta per un altro settore, questo vada conteggiato

come apprendista se ha stipulato con la ditta un contratto di tirocinio e come addetto

in perfezionamento professionale se è stato concluso un contratto di lavoro

(pag. 6). Questa conclusione appare in linea con lo scopo dell'introduzione di

questo criterio, che mira a contrastare la disoccupazione giovanile premiando

le imprese che offrono, per almeno due anni, un'occupazione a giovani appena

formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag.

22.

segg., pag. 86 segg.). La situazione di D__________ non è affatto identica a

quella offerta dalle aziende che assumono lavoratori senza esperienza dopo il

conseguimento dell'attestato di capacità. Non essendo impiegato con un

contratto di lavoro per la professione per cui è abilitato, appare

preponderante l'aspetto formativo; risulta pertanto corretto conteggiarlo come

apprendista. D'altro canto, l'insorgente l'ha annunciato anche tra gli

apprendisti per la valutazione del relativo criterio di aggiudicazione.

Di conseguenza, quale

dipendente in perfezionamento professionale resta unicamente A__________. Il

medesimo è stato assunto con contratto di lavoro di durata indeterminata dal 1°

gennaio 2017 subito dopo aver ottenuto l'attestato di capacità. Di principio, il

medesimo potrebbe essere conteggiato come addetto in perfezionamento

professionale per due anni (fino a fine 2018, ovvero, per il calcolo, come due

addetti). Con un totale di due dipendenti in perfezionamento professionale, la

deliberataria otterrebbe quindi la nota 4.25.

Non ci si può esimere tuttavia dal rilevare che l'ammissibilità di questo

dipendente appare dubbia. A prima vista, la sua posizione non sembra infatti

paragonabile a quella di un dipendente alla prima esperienza professionale dopo

il diploma. Infatti, dall'attestato prodotto sembra che il medesimo, classe

1980, abbia ottenuto l'AFC senza formazione professionale di base (art. 34 cpv.

2.

della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 [LFPr,

RS 412.10] e art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre

2003.

[OFPr; RS 412.101]). Ciò lascia pensare che lo stesso possa già avere una

solida esperienza lavorativa alle spalle, per cui il premio destinato

alle aziende che offrono impiego ai neodiplomati apparirebbe immeritato (cfr.

anche scheda informativa citata, pag. 6). Il committente, a cui vanno ritornati

gli atti, esperirà accertamenti al proposito e rivaluterà il criterio di

aggiudicazione.

7.

Il ricorrente

muove infine critiche in relazione all'offerta della terza classificata __________,

affermando che avrebbe meritato l'esclusione per due motivi. L'estromissione di

quest'offerta comporterebbe il ricalcolo delle note a favore della ricorrente,

che passerebbe al primo rango. Da un lato, l'insorgente ritiene che il

concorrente ha omesso di allegare all'offerta i contratti degli apprendisti e

del personale in perfezionamento professionale. Tuttavia, come giustamente

rileva il committente, la presentazione di tali documenti non era espressamente

indicata negli atti di gara. Essi non figuravano nemmeno nell'elenco di quelli

necessari (cfr. pos. 252.220 segg.), che si limitava a richiedere una distinta

degli apprendisti e degli addetti in perfezionamento professionale. Di

conseguenza, l'esclusione dell'offerta non si imponeva; il committente avrebbe

semmai potuto richiamare dall'offerente la documentazione per verifica dei dati

forniti. La censura va quindi disattesa.

8.

Il secondo

motivo di esclusione dell'offerta della __________ invocato dall'insorgente concerne

la durata prevista dei lavori.

8.1

Il capitolato

d'appalto enunciava le seguenti prescrizioni in relazione al programma lavori

(pag, 32, pos. 624 segg):

L'offerente dovrà allestire con l'offerta un programma

lavori dettagliato da allegare all'offerta. Il programma lavori deve essere

presentato in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le

metodologie di lavoro. Il programma lavori deve indicare i macchinari previsti

in funzione delle lavorazioni svolte.

Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della

Norma SIA 118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e

del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si

assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza

diritto ad un aggiornamento dei termini indicati nel programma lavori.

Il documento conteneva

poi una griglia che l'offerente era tenuto a compilare (pos. 624.300). La ditta

__________ l'ha riempita come di seguito riportato in corsivo.

Totale dei giorni lavorativi

previsti per l'esecuzione delle sottostrutture

Totale:

105.

giorni

Totale dei giorni lavorativi

previsti per l'esecuzione della soprastruttura

Totale:

18.

giorni

Totale dei giorni lavorativi

previsti per l'esecuzione del manufatto in C.A

Totale:

17.

giorni

Totale dei giorni lavorativi

previsti per la conclusione della commessa

(eventuali interruzioni per intemperie o per altre

cause di forza maggiore saranno conteggiate con la DL e aggiunte a quanto

indicato)

Totale:

140.

giorni

Manodopera prevista sul

Cantiere, compreso ev. subappaltatori

Numero minimo:

3.

Numero massimo:

8.

Il capitolato fissava

poi l'inizio dei lavori indicativamente per metà aprile 2022, alla crescita

in giudicato della delibera (pos. 632.100). In relazione alla fine dei

lavori, il committente ha previsto la seguente disposizione (pag. 32, pos. 635,

635.100):

Fine dei lavori

Secondo programma lavori dell'imprenditore, il quale

deve rispettare il termine massimo indicato dal committente quale fine dei

lavori. Il committente impone la conclusione dei lavori entro fine ottobre

2022.

In caso di necessità e con debita segnalazione preventiva, il committente

permette il proseguo dei lavori durante le ferie dell'edilizia. L'offerente è

responsabile della richiesta d'autorizzazione alle competenti autorità.

L'ente banditore

prevedeva infine di applicare una penale per ogni eventuale giorno di ritardo

(pag. 33, pos. 642).

8.2

L'attendibilità

del programma lavori costituisce nella presente fattispecie un criterio di

aggiudicazione, valutato con il metodo descritto alla pos. 224.400, ossia

quello comunemente usato per giudicare l'attendibilità dei prezzi. Le

tempistiche proposte dagli offerenti sono in sostanza valutate in base al loro

scostamento rispetto a una durata media (durata di riferimento, Tr),

che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo

valore dipende quindi dalla durata dei lavori media proposta dagli offerenti (To)

e dalla durata dei lavori prevista dal committente (110, cfr. preventivo

depositato dall'ente appaltante).

Secondo questo metodo,

ricevono la nota 6 le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al

massimo del 10% dal valore Tr, mentre ottengono la nota 1 quelle

inferiori o superiori a questo

valore di oltre il 30%. Per le altre

tempistiche proposte, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione

lineare, con formule precisamente 8.3. Il ricorrente rileva che la ditta __________

ha indicato nell'apposito spazio dell'offerta una durata di 140 giorni

lavorativi, dimostrando così di non poter rispettare il termine per la

conclusione delle opere previsto dal concorso (fine ottobre 2022), considerato

che l'inizio dei lavori era previsto indicativamente per metà aprile 2022.

Preso atto del dettagliato programma lavori della ditta, l'insorgente rileva

che questo prevede in realtà di realizzare le opere dal 19 aprile al 24 ottobre

2022, ossia in soli 129 giorni lavorativi. Ciò confermerebbe, da un lato,

l'inattendibilità delle tempistiche indicate. Rispettivamente, imporrebbe di

rivalutare il criterio di aggiudicazione relativo alla plausibilità del

programma lavori utilizzando il dato di 129 giorni, con conseguenze sul

punteggio delle altre offerte.

8.4

A ragione il ricorrente sostiene che vi è un'incongruenza tra la durata

dei lavori indicata nell'apposito spazio dalla __________ e quella risultante

dal dettagliato programma lavori allegato all'offerta che prevede la

realizzazione delle opere dal 19 aprile al 24 ottobre 2022. La ragione è verosimilmente

da attribuire alla sovrapposizione di alcune fasi di lavoro pianificate in

contemporanea. L'offerente avrebbe quindi dovuto indicare i rispettivi giorni negli

appositi spazi, ma senza includerli nella somma finale. L'offerente è quindi

incorso in un evidente errore nella compilazione della tabella, che merita di

essere corretto da parte del committente (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Non

entrava invece in considerazione l'esclusione dell'offerta, già perché il

programma lavori allegato non lasciava affatto intendere che il concorrente non

sarebbe stato in grado di eseguire la commessa entro le tempistiche previste. D'altro

canto, benché il periodo di 140 giorni lavorativi indicato sia abbastanza lungo,

la conclusione delle opere entro il 31 ottobre 2022 non appariva d'acchito

impossibile considerando l'inizio delle stesse indicativamente a metà aprile e

la possibilità di lavorare cinque sabati menzionata dal ricorrente. L'ente

appaltante dovrà quindi stabilire il numero di giorni lavorativi risultante dal

programma lavori, se del caso interpellando la ditta __________, e ricalcolare

di conseguenza il punteggio per il criterio di aggiudicazione.

9.

Visto quanto

precede il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei

considerandi. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione

non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto

inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di

aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in

considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di

aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276

consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid.

1.2.2).

10.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

11.

Il rinvio degli atti al

committente per accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che la

parte ricorrente vada ritenuta vincente. La tassa di giustizia è quindi posta a

carico della CO 1 e del CO 2 secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).

Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinato da un

legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 9 maggio 2022 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato la

commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di

un tratto stradale alla CO 1 è annullata;

1.2

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della CO 1 e del committente in

ragione di un mezzo (fr. 2'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre al

ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera