52.2022.161
Commessa pubblica. Completezza offerta. Referenze. Criterio perfezionamento professionale. Programma lavori
14 ottobre 2022Italiano36 min
Fatto sta che le disposizioni di gara prescrivevano un altro tipo di formato, SIA
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.161
Lugano
14
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello,
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 maggio
2022 della
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 9 maggio 2022 del Municipio del CO
2 che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le
opere da impresario costruttore per il risanamento di un tratto stradale alla
CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 gennaio 2022 il
Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore
per gli interventi di risanamento delle infrastrutture pubbliche situate in Via
Lüina dall'imbocco sulla strada cantonale ai posteggi di Lüina (FU 19/2022 pag.
6).
Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior
offerente secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (cfr. avviso di gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pos.
224.100):
Economicità 50%
Attendibilità dei prezzi d'offerta 15%
Attendibilità programma lavori 15%
Referenze per lavori eseguiti analoghi 12%
Formazione degli apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente sei offerte di importi compresi tra fr. 599'689.30 e
fr. 869'951.75. Dopo valutazione delle stesse, il committente ha deliberato la
commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con l'offerta dal prezzo più
basso e un punteggio di 5.80.
C. L'RI 1, seconda
classificata con un'offerta di fr. 615'463.10 e 5.73 punti, insorge dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione, chiedendone
l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore o, in via
subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova delibera. Domanda
pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Contesta innanzitutto
il punteggio assegnato all'aggiudicataria in relazione al criterio legato alle
referenze. Sostiene infatti che una delle tre referenze indicate riguarderebbe
un'opera di valore inferiore all'importo di fr. 100'000.- stabilito dagli atti
di gara. Scorretta sarebbe pure la valutazione del criterio perfezionamento
professionale, per il quale sarebbe stato considerato un collaboratore che
non è rimasto alle dipendenze per il minimo richiesto di 12 mesi. A titolo
abbondanziale, sostiene che l'offerta della terza classificata, __________,
avrebbe meritato l'esclusione per aver proposto un programma lavori che non
permetterebbe di rispettare il termine ultimo imposto dal concorso per eseguire
le opere. L'estromissione di quest'offerta comporta il ricalcolo delle
valutazioni e delle note a favore della ricorrente, che passerebbe al primo
rango.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone il committente, che dichiara di aver verificato l'importo
indicato dall'aggiudicataria in relazione alla referenza contestata chiedendo
informazioni al referente indicato e di averla ritenuta valida. Conferma pure
la valutazione del criterio perfezionamento professionale, basata sui
contratti di lavoro allegati all'offerta. Il committente non ritiene inoltre
passibile di esclusione l'offerta della terza classificata. Benché il bando
indicasse termini indicativi per lo svolgimento dei lavori, non era comminata
l'esclusione dell'offerta in caso di superamento degli stessi. In ogni caso, il
programma lavori dettagliato riporta tempistiche più brevi. Verosimilmente i
giorni di lavoro proposti considerano margini per intemperie e imprevisti.
E. Anche l'aggiudicataria
avversa il gravame, sostenendo che la valutazione della propria offerta è
avvenuta in modo corretto. Per quanto attiene alla referenza contestata,
afferma che questa concerne un'opera complessiva di oltre fr. 100'000.-
commissionata dal Comune di __________; il fatto che le opere siano state
fatturate in parte a privati non inficia la validità della stessa. In merito al
criterio del perfezionamento professionale la ricorrente ammette una svista
nell'indicazione di un collaboratore, che non è più alle sue dipendenze, ma
sostiene che il committente non ne ha (giustamente) tenuto conto e non l'ha
conteggiato ai fini dell'attribuzione del punteggio, che risulta quindi
corretto. Contesta infine la tesi secondo cui l'offerta della __________ debba
essere esclusa.
F. Con la replica,
la ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni e, dopo aver visionato gli
atti, sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria meriterebbe l'esclusione per
non aver allegato il modulo d'offerta nel formato elettronico richiesto.
Inoltre, essa avrebbe presentato una dichiarazione scaduta concernente il
pagamento delle imposte cantonali. In relazione all'offerta della terza classificata,
ritiene che questa andrebbe esclusa anche per essere sguarnita dei contratti
degli apprendisti e del personale in perfezionamento professionale.
G. Con le dupliche, la
committenza e l'aggiudicataria confermano le proprie
tesi e contestano le nuove argomentazioni della ricorrente. Delle
successive prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei
seguenti considerandi.
H. Il Dipartimento del
territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, non ha presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto ditta individuale, l'RI 1
non dispone della personalità giuridica (cfr. STA 52.2019.307 del 4 maggio 2020
consid. 1.1). Il ricorso, inoltrato a nome della ditta, va quindi considerato
interposto dal suo titolare, __________, e la denominazione del ricorrente può
pertanto essere rettificata senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787
consid. 3.2.1). In quanto partecipante al concorso oggetto del
contendere e secondo classificato, il ricorrente è legittimato a contestare la
decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art.
37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore
documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non
occorre in particolare sentire testimoni, atteso che ad eventuali
carenze istruttorie del committente si rimedierà con un rinvio degli atti allo
stesso.
2. Il ricorrente
invoca motivi di esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, che meritano di
essere esaminati preliminarmente. A suo dire, l'aggiudicataria andrebbe
estromessa dalla gara per non avere allegato il modulo d'offerta nel formato
elettronico richiesto (SIA 451.01s, o meglio .crbx).
2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110), allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere
compilata in ogni sua parte.
Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di
principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra
concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA
52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta
per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto
dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso
riservato il principio di proporzionalità, in
particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità
irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1,
2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.
3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.
2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile
2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34). In questo senso, difetti che
non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che
permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di
determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti
di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da
considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del
concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio,
qualora necessario, impartendo un termine per rimediarvi (per tutto quanto
sopra cfr. Peter Galli/ André
Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des
Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren
– Gründe und der Rechstsschutz, in:
Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014,
Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela
Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und
Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles
Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170
del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).
2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso
e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP). Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in
particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della
precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o
dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento
o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria esamina
liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la legislazione
determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia a
quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare
nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, il giudice deve
tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del
committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio
potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo
all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un
giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le
è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato
all'arbitrio (DTF 141 II 353 consid. 3).
2.3. Il capitolato d'appalto prevedeva le seguenti modalità di inoltro
dell'offerta (pos. 251.200).
Devono essere inoltrati:
·
Una copia originale del capitolato
d'appalto originale (su carta con i relativi allegati) con il foglio di
copertina e quello di ricapitolazione compilati manualmente (senza la distinta
dei prezzi unitari e relativi importi). È pure obbligatorio apportare tutti i
timbri e le firme dove richiesto e allegare le dichiarazioni richieste.
·
Una stampa sulla base del proprio
software dell'offerta completa e firmata dall'offerente (questa stampa è
determinante ai fini dei prezzi unitari, per il testo delle condizioni e delle
posizioni, rispettivamente per i quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo
originale).
·
Un supporto informatico contenente
il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste, esportato
in formato SIA 451.01s. Sul supporto informatico deve inoltre figurare il nome
della ditta concorrente e la dicitura identificante il concorso.
Oppure
·
Una copia originale del capitolato
compilato manualmente e debitamente firmato e con tutti gli allegati richiesti.
Fatti
I concorrenti potevano
insomma scegliere tra la compilazione completamente manuale dell'offerta,
oppure un allestimento a computer, ad eccezione del foglio di copertina e della
ricapitolazione, che dovevano avvenire manualmente.
Più avanti, le regole di gara elencavano i documenti necessari per valutare
l'offerta (pos. 525.200 segg.):
I documenti necessari per valutare l'offerta secondo i
criteri di aggiudicazione enunciati devono essere allegati all'offerta.
Conformemente all'art. 42 RLCPubb/CIAP, nel caso di assenza o palese
allestimento incompleto di uno più documenti richiesti, l'offerta sarà
direttamente estromessa dalla procedura d'aggiudicazione.
I documenti necessari
sono:
·
Elenco prezzi (EP)
·
Autocertificazione
dell'imprenditore (completare tabella pag. 7)
·
Lista delle referenze di lavori
analoghi (completare tabella cap. 224.510)
·
Distinta apprendisti (completare
tabella cap. 224.600)
·
Distinta addetti in
perfezionamento professionale (completare tabella cap. 224.700)
·
Tempistiche esecutive previste
(compilare tabella cap. 624.300)
·
La distinta degli eventuali
subappaltatori, qualora ammesso. È compito dell'imprenditore verificare che
ogni subappaltatore risulti in regola con le dichiarazioni al punto 252.110.
2.4. Nel caso concreto,
l'aggiudicataria ha trasmesso al committente l'offerta compilata a computer e
stampata. La copertina e la pagina di ricapitolazione sono invece stati
riempiti a mano. Al fascicolo ha allegato un cd, in cui è presente l'elenco
prezzi in formato pdf anziché nel formato prescritto (SIA 451.01s). Il
ricorrente ravvisa in questa modalità di consegna dell'offerta una grave
difformità, che andava sanzionata tramite l'esclusione dalla procedura di
aggiudicazione. A questo proposito, il committente sostiene che nell'elenco dei
documenti necessari per una corretta valutazione non figurano i file digitali,
che svolgerebbero un compito puramente ausiliario e semplificativo nelle
operazioni di verifica e di controllo delle offerte. Dal canto suo,
l'aggiudicatario sostiene che il formato SIA 451.01s non sia più in uso, mentre
la consegna nel formato .crbx, con cui il modulo d'offerta è stato
consegnato ai concorrenti, non era prescritto.
Ora, il ricorrente sostiene che i concorrenti avrebbero dovuto consegnare
l'elenco prezzi su supporto informatico in modalità .crbx, formato in
cui sono stati messi a disposizione i documenti e che garantirebbe sicurezza
contro le manipolazioni, oltre che una verifica molto più agevole delle
posizioni dell'offerta. D'altro canto, sia il ricorrente sia tutti gli altri
concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario hanno consegnato il file nel
formato .crbx, oltre a una stampa cartacea dell'offerta.
Fatto sta che le disposizioni di gara prescrivevano un altro tipo di formato, SIA
451.01s, il cui uso è stato soppiantato dal più attuale .crbx. Le regole
di gara, al proposito, contenevano quindi un'inesattezza. La scelta di
inoltrare un file
PDF, ancorché non si tratti di un formato
specifico per l'allestimento di capitolati, ma corrisponda tutto sommato a una stampa
digitale del documento elaborato, non appare quindi ancora contraria alle
regole di gara. D'altro canto, carenze di impostazione del capitolato impongono
alla stazione appaltante di far uso di una ragionevole tolleranza e ammettere
offerte che presentano difformità indotte da questi difetti del bando (cfr. STA
52.2019.9 del 3 aprile 2019, 52.2018.31 del 13 settembre 2018). Nella decisione
del committente di non estromettere l'offerta non si ravvisano quindi gli
estremi dell'abuso del potere di apprezzamento. Tanto più che il medesimo non
ha riscontrato particolari difficoltà nel controllo e nella valutazione
dell'offerta. Né, d'altra parte, il ricorrente arriva a sostenere che gli atti
abbiano subito manipolazioni di sorta.
Non soccorre infine all'insorgente il richiamo a una sentenza in cui questo
Tribunale aveva tutelato la decisione con cui un ente appaltante aveva escluso un
offerente da una procedura di aggiudicazione per il mancato invio dell'offerta
su supporto elettronico nel formato SIA 451.01s prescritto dagli atti di gara (STA
52.2009.162 del 28 maggio 2009). La fattispecie qui in esame non è infatti
paragonabile a quella trattata nella decisione citata: in quel caso, il
concorrente non aveva inoltrato alcun supporto elettronico, limitandosi alla
stampa cartacea dell'offerta. Nella presente vertenza, invece, il concorrente
ha trasmesso un cd contenente un documento elettronico il cui formato è stato
tollerato dal committente, che nella formulazione delle modalità di inoltro
delle offerte era stato impreciso. Già per questo motivo, il riferimento alla
predetta sentenza non è pertinente.
3. Va inoltre
respinta la censura relativa alla mancata presentazione di una dichiarazione
sufficientemente recente attestante il pagamento delle imposte cantonali,
siccome quella allegata all'offerta, datata 27 settembre 2021 e valida sei mesi
risultava scaduta da due giorni al momento dell'inoltro dell'offerta (29 marzo
2022). La mancata presentazione delle dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2
RLCPubb/CIAP o la trasmissione di documenti privi di validità non
comporta l'esclusione dell'offerta, bensì l'assegnazione di un congruo termine
per produrre un attestato valido (cfr., tra le tante: STA 52.2020.474 del 25
febbraio 2021 consid. 6.3). In questa sede, il ricorrente ha prodotto una
dichiarazione più aggiornata, datata 24 marzo 2022 e pertanto indubbiamente
valida al momento della scadenza del concorso. Il vizio è quindi stato sanato
in questa sede e la censura cade nel vuoto.
4. L'insorgente
contesta anche la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria esperita dal
committente, in particolare in merito ai criteri di aggiudicazione legati alle referenze
e al perfezionamento professionale.
4.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a
favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo,
l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza
della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando,
in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10
cpv. 1 lett. cbis RLCPubb/CIAP ribadisce che la documentazione di
gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione.
L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb).
I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono
essere pertinenti con la commessa. Secondo l'art. 53 cpv. 3 è obbligatoria,
salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri che mirano a
premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla formazione
professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). L'introduzione di
quest'ultimo criterio è da ricondurre all'approvazione da parte del Gran
Consiglio, il 9 maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per l'appunto,
l'aggiunta di un ulteriore criterio per le aziende che introducono nel mondo del
lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due
anni.
Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato
emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal
1° gennaio 2022 il Governo ha emanato una direttiva (criteri di aggiudicazione
inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione
professionale e alla responsabilità sociale delle imprese). Esso ha decretato,
tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione inerente al
contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%,
stabilendo (cfr. FU n. 230 del 17 dicembre 2021, pag. 6 e n. 231 del 20
dicembre 2021, pag. 5):
La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i
lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da
meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi
o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto
della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro
il 30 settembre 2022 valgono i contratti di lavoro in vigore dal 1° luglio 2017
e per il concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2018.
4.2. Le cosiddette referenze
servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di
realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione
oggetto della commessa. Forniscono quindi
anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.
Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di
utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al
committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta,
in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità
professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14
consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n.
618 segg.; Martin Beyeler,
Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).
4.3. Di regola, le referenze sono costituite da lavori
analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in
epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del
5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla
distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre
2012, consid. 2.1-2.3,
massimati in Hubert Stöckli/Martin
Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse -
Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89
segg.).
La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata
nelle disposizioni di gara, che notoriamente
costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In
assenza di spiegazioni nelle regole fissate
dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o
simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal
profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa
a concorso. Caratteristiche del lavoro messo
a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti
momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare
il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori
analoghi" può
essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa
raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile
2016 consid. 2.3; 52.2013.526 del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154
del 21 giugno 2011, consid. 2.2).
4.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio
margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte
dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi
della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di
potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 d ad art. 61). Presupposto
irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è
un'adeguata conoscenza delle prestazioni
fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di
referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la
produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le
descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e
l'epoca in cui sono state effettuate;
- una
circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite
dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata
dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
- una
congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i
loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di
ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza
dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25,
consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629
del 22 maggio 2017 consid. 3.4, STA 52.2012.386 citata, consid. 2.2).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano
fondandosi sulle particolari conoscenze
del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi,
ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità
o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente,
rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità
di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione
di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che
il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni
accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle
caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD
I-2010 n. 25, consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008, consid. 2).
5. 5.1. Il bando di
concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione referenze per lavori
eseguiti analoghi e annunciava il seguente metodo di valutazione
(capitolato d'appalto, pos. 224.510):
L'offerente
deve completare l'elenco dei lavori analoghi svolti negli ultimi 5 anni
indicando il committente, la presentazione fornita (tipo di lavoro), l'importo
approssimativo di liquidazione e una persona di riferimento per il committente.
In caso di consorzio sono da riportare unicamente le referenze della ditta capofila.
Sono
considerati lavori analoghi le opere eseguite e terminate entro la data
dell'inoltro dell'offerta che rispecchiano la tipologia d'intervento, l'entità
dei lavori e le prestazioni descritte nel capitolato e con un importo di
liquidazione (IVA compresa) maggiore o uguale a CHF 100'000.-.
Il documento presentava
poi tre spazi da completare con altrettante referenze e stabiliva la seguente
scala delle note:
Nota 6 Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti negli
ultimi 5 anni.
Nota 4 Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti negli
ultimi 5 anni.
Nota 2 Per la realizzazione di 1 lavoro analogo eseguito negli
ultimi 5 anni.
Nota 1 Per la realizzazione di 0 lavori analoghi eseguiti negli
ultimi 5 anni.
Il committente si riserva di verificare l'attendibilità delle
indicazioni dell'offerente.
5.2. L'aggiudicataria
ha compilato gli appositi spazi dell'offerta proponendo tre referenze. In calce
alla pagina, e quindi al di fuori dei tre campi adibiti alla descrizione delle
referenza, essa ha aggiunto una quarta referenza, che non è stata giustamente
presa in considerazione dal committente. Infatti, l'impostazione del capitolato
era chiara e non permetteva di proporre più di tre oggetti. Lo conferma anche
la scala delle note, che prevedeva il punteggio massimo in caso di 3 (e non "3
e più") lavori analoghi (cfr. in proposito STA 52.2018.81 del 21 giugno
2018 consid. 4 segg.). L'ente appaltante ha quindi assegnato la nota 6
considerando tre referenze idonee.
La seconda (PGS lotto 17 __________, __________), oggetto di contestazione da
parte del ricorrente, concerne un'opera eseguita nel 2019 per l'importo di fr.
135'000.-. La deliberataria ha indicato quale committente il Comune di __________
e quale oggetto tracciati cavi, posa camere prefabbricate + risanamento
strada. Come persona di riferimento per il committente ha menzionato lo
studio __________ di __________, nella persona dell'ing. __________.
Per quanto attiene
alla predetta referenza, la committenza ha contattato per e-mail il responsabile
indicato dall'aggiudicatario quale referente per verificare l'importo
dichiarato, che ha fornito la risposta seguente:
·
Liquidazione a carico del comune
74'706 fr iva inclusa, non ho però la cifra dei lavori SES e quella dei
privati, mi sembra però abbastanza ragionevole il totale di 135'000 indicato
·
Le opere includevano per il comune
la formazione del collettore comunale della canalizzazione con subappalto per
la pavimentazione, per i privati la separazione della acque chiare e luride nei
vari fondi e per la SES la posa del bauletto cavi.
Prima
dell'introduzione del ricorso, anche l'insorgente ha interpellato il predetto
studio di ingegneria in merito alla referenza dell'aggiudicatario, ottenendo le
informazioni di seguito riportate:
·
La ditta CO 1 ha eseguito i lavori
secondo l'appalto per il lotto 17 a __________
·
Opere pubbliche, da noi
controllate e liquidate: CHF 96'971.65 IVA inclusa
·
Opere private, preventivate dalla
ditta per i lavori obbligatori di separazione acque meteoriche e allacciamento
al collettore comunale ma da noi non liquidate in quanto sottostanno a
contratti che esulano dal nostro mandato (iva inclusa):
o
Mappale 1009: CHF 4'166.40
o
Mappali 1006, 1007, 1008: CHF
6'515.85
o
Mappali 874, 1001, 1002: CHF 1'017.75
o
Mappale 875: CHF 10'977.05
o
Mappale 875, 876, 877: CHF
4'556.50
Il ricorrente sostiene
che la referenza non possa essere tenuta in considerazione siccome il valore
dell'opera non raggiungerebbe l'importo di fr. 100'000.-, ma si attesterebbe a
fr. 96'971.65. Le prestazioni fatturate ai privati non potrebbero infatti
entrare in linea di conto. L'aggiudicatario si oppone a questa conclusione,
argomentando che le prestazioni fanno parte di un'opera unica, deliberata
nell'ambito di uno stesso concorso. Le prestazioni ai privati erano parte
integrante del risanamento del comparto e andavano eseguite obbligatoriamente.
Solo in fase di fatturazione vi è stata distinzione tra ente pubblico e
privati. Produce anche una distinta delle fatture inoltrate al Comune di __________,
alla __________ e ai privati, per un totale di fr. 136'207.50.
5.3. Ora, la validità della referenza non può essere messa in dubbio soltanto
per il fatto che la commessa ha portato alla stipulazione di un contratto
d'appalto con il Comune di __________ e altri contratti distinti con altri
soggetti pubblici e privati. Determinante a questo scopo è il quesito di sapere
se i lavori addotti a titolo di referenza possano essere considerati quale
opera unica, aggiudicata nell'ambito di un solo concorso e se il valore
complessivo raggiunga i fr. 100'000.-. A questo proposito, dagli atti non è
possibile dedurre alcunché. Né le informazioni raccolte dal committente né
quelle fornite in causa dalle parti bastano per determinare queste circostanze.
Anzi, i dati sono frammentari e contradditori. Inizialmente, il referente ha
indicato un importo a carico del Comune di fr. 74'706.- IVA inclusa, che non
trova riscontro nella distinta delle fatture trasmessa dall'aggiudicataria.
Successivamente, il medesimo referente ha invece indicato un importo di fr.
96'971.65 IVA inclusa a titolo di opere pubbliche, che verosimilmente include
quelle fatturate alla __________. Cifra che ancora una volta non collima con le
dichiarazioni della deliberataria. Per non parlare dei costi fatturati ai
privati, su cui il responsabile contattato sia dal committente sia
dall'insorgente non è stato in grado di fornire dati più dettagliati di
semplici cifre preventivate. Per tutti questi motivi, al Tribunale non è
possibile verificare la validità della referenza. Su questo punto il ricorso va
quindi accolto e gli atti ritornati al committente per nuova decisione. Questo
dovrà raccogliere informazioni precise presso il Municipio di __________ (bando
di concorso, offerta) per stabilire se le opere addotte a titolo di referenza
sono state aggiudicate nell'ambito di un'unica procedura d'appalto. Occorrerà
poi accertare gli importi fatturati richiamando la necessaria documentazione
sempre dal Municipio di __________ ed eventualmente dall'aggiudicataria
medesima.
6. Secondo
l'insorgente, la nota assegnata all'aggiudicatario per il criterio perfezionamento
professionale sarebbe scorretta.
6.1. Il capitolato d'appalto prevedeva il criterio di aggiudicazione del perfezionamento
professionale e annunciava il seguente metodo di valutazione (pos.
224.700):
1)
Per la valutazione del criterio di
aggiudicazione basato sul perfezionamento professionale, ossia sul numero di
dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni, si
può applicare la presente scheda informativa. Il punteggio del singolo
offerente viene determinato sulla base della tabella della pagina successiva,
che è valida per tutte le categorie di commesse.
2)
Al fine di determinare il numero
di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale (AFC tirocini
triennali o quadriennali e CFP tirocini biennali) da meno di due anni fa stato
il totale di quelli che l'offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli
ultimi 5 anni per almeno 12 mesi e ha alle proprie dipendenze al momento
dell'inoltro dell'offerta.
3)
Nel caso di consorzio, la nota
finale è data dalla media ponderata delle note ottenute dalle singole ditte
consorziate. Nell'eventualità in cui la percentuale di quota della ditta in
seno al consorzio non fosse definita sarà applicata la media aritmetica.
L'offerente compilando la tabella seguente deve fornire il numero di dipendenti
occupati negli ultimi 5 anni e il periodo d'occupazione, oltre a riportare gli
effettivi della ditta al momento dell'inoltro dell'offerta coerentemente con
quanto già dichiarato sotto "indicazioni dell'imprenditore". Fanno
stato tutti i dipendenti occupati nella ditta che hanno conseguito un titolo
professionale da meno di due anni.
I concorrenti erano
poi tenuti a indicare le informazioni determinanti per la valutazione in
appositi spazi, che l'aggiudicatario ha compilato inserendo i dati di seguito
riportati in corsivo:
Data di riferimento: data inoltro atti di appalto. La
ditta deve compilare la seguente tabella:
1.
Totale delle maestranze della
ditta (numero dipendenti) esclusi apprendisti, ma compresi gli addetti in
perfezionamento professionale al momento dell'inoltro dell'offerta:
…………17…………….. (da compilare)
Considerandi
2.
Numero di addetti in
perfezionamento professionale (di cantiere e amministrativi) alle dipendenze
negli ultimi 5 anni (allegare attestati AFC/CFP e contratti lavoro):
3.
Anno scolastico
N° addetti in
perfezionamento prof.
(cantiere +
amministrazione)
2017/2018
2.
2018/2019
1.
2019/2020
0.
2020/2021
0.
2021/2022
1.
TOTALE
4.
Vi era poi una tabella
che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli
in perfezionamento professionale. Per l'aggiudicataria, il committente ha
considerato 3 dipendenti in formazione professionale su un totale di 17 e ha
quindi assegnato la nota 4.75 prevista dalla tabella.
6.2
Dai contratti
allegati all'offerta dell'aggiudicataria emerge che i dipendenti in questione
sono:
·
D__________, che ha ottenuto un certificato federale di
formazione pratica (CFP) come aiuto muratore il 5 ottobre 2017 ed ha
sottoscritto un nuovo contratto di tirocinio come apprendista muratore dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018;
·
A__________, muratore con attestato federale di capacità (AFC)
diplomatosi il 20 dicembre 2016, assunto con contratto di lavoro il 1° gennaio
2017.
·
M__________, in possesso di un AFC di muratore dal 27 luglio 2021
e legato da un contratto di lavoro con l'aggiudicataria dal 1° luglio 2021.
Come ammesso dalla
deliberataria, il rapporto di impiego di M__________ è durato meno di dodici
mesi e pertanto non può essere considerato ai fini del punteggio. L'insorgente
sostiene che nemmeno D__________ possa essere preso in considerazione, siccome
alle dipendenze del datore di lavoro con un contratto di tirocinio e non con un
contratto di lavoro. A ragione. Occorre infatti ritenere che il dipendente,
benché ancora alle dipendenze del datore di lavoro dopo aver ottenuto un CFP,
segue ancora una formazione come apprendista per il conseguimento di un altro titolo
professionale. A questo proposito può tornare utile ispirarsi alle indicazioni
contenute nella scheda informativa criterio di aggiudicazione contributo
alla formazione professionale (3%) redatta dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (versione 1° gennaio 2022), che rispondendo ad alcune domande
frequenti, afferma che nel caso di un dipendente che ha conseguito un AFC e sta
effettuando una seconda formazione ridotta per un altro settore, questo vada conteggiato
come apprendista se ha stipulato con la ditta un contratto di tirocinio e come addetto
in perfezionamento professionale se è stato concluso un contratto di lavoro
(pag. 6). Questa conclusione appare in linea con lo scopo dell'introduzione di
questo criterio, che mira a contrastare la disoccupazione giovanile premiando
le imprese che offrono, per almeno due anni, un'occupazione a giovani appena
formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag.
22.
segg., pag. 86 segg.). La situazione di D__________ non è affatto identica a
quella offerta dalle aziende che assumono lavoratori senza esperienza dopo il
conseguimento dell'attestato di capacità. Non essendo impiegato con un
contratto di lavoro per la professione per cui è abilitato, appare
preponderante l'aspetto formativo; risulta pertanto corretto conteggiarlo come
apprendista. D'altro canto, l'insorgente l'ha annunciato anche tra gli
apprendisti per la valutazione del relativo criterio di aggiudicazione.
Di conseguenza, quale
dipendente in perfezionamento professionale resta unicamente A__________. Il
medesimo è stato assunto con contratto di lavoro di durata indeterminata dal 1°
gennaio 2017 subito dopo aver ottenuto l'attestato di capacità. Di principio, il
medesimo potrebbe essere conteggiato come addetto in perfezionamento
professionale per due anni (fino a fine 2018, ovvero, per il calcolo, come due
addetti). Con un totale di due dipendenti in perfezionamento professionale, la
deliberataria otterrebbe quindi la nota 4.25.
Non ci si può esimere tuttavia dal rilevare che l'ammissibilità di questo
dipendente appare dubbia. A prima vista, la sua posizione non sembra infatti
paragonabile a quella di un dipendente alla prima esperienza professionale dopo
il diploma. Infatti, dall'attestato prodotto sembra che il medesimo, classe
1980, abbia ottenuto l'AFC senza formazione professionale di base (art. 34 cpv.
2.
della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 [LFPr,
RS 412.10] e art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre
2003.
[OFPr; RS 412.101]). Ciò lascia pensare che lo stesso possa già avere una
solida esperienza lavorativa alle spalle, per cui il premio destinato
alle aziende che offrono impiego ai neodiplomati apparirebbe immeritato (cfr.
anche scheda informativa citata, pag. 6). Il committente, a cui vanno ritornati
gli atti, esperirà accertamenti al proposito e rivaluterà il criterio di
aggiudicazione.
7.
Il ricorrente
muove infine critiche in relazione all'offerta della terza classificata __________,
affermando che avrebbe meritato l'esclusione per due motivi. L'estromissione di
quest'offerta comporterebbe il ricalcolo delle note a favore della ricorrente,
che passerebbe al primo rango. Da un lato, l'insorgente ritiene che il
concorrente ha omesso di allegare all'offerta i contratti degli apprendisti e
del personale in perfezionamento professionale. Tuttavia, come giustamente
rileva il committente, la presentazione di tali documenti non era espressamente
indicata negli atti di gara. Essi non figuravano nemmeno nell'elenco di quelli
necessari (cfr. pos. 252.220 segg.), che si limitava a richiedere una distinta
degli apprendisti e degli addetti in perfezionamento professionale. Di
conseguenza, l'esclusione dell'offerta non si imponeva; il committente avrebbe
semmai potuto richiamare dall'offerente la documentazione per verifica dei dati
forniti. La censura va quindi disattesa.
8.
Il secondo
motivo di esclusione dell'offerta della __________ invocato dall'insorgente concerne
la durata prevista dei lavori.
8.1
Il capitolato
d'appalto enunciava le seguenti prescrizioni in relazione al programma lavori
(pag, 32, pos. 624 segg):
L'offerente dovrà allestire con l'offerta un programma
lavori dettagliato da allegare all'offerta. Il programma lavori deve essere
presentato in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le
metodologie di lavoro. Il programma lavori deve indicare i macchinari previsti
in funzione delle lavorazioni svolte.
Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della
Norma SIA 118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e
del programma lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si
assumerà totale responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza
diritto ad un aggiornamento dei termini indicati nel programma lavori.
Il documento conteneva
poi una griglia che l'offerente era tenuto a compilare (pos. 624.300). La ditta
__________ l'ha riempita come di seguito riportato in corsivo.
Totale dei giorni lavorativi
previsti per l'esecuzione delle sottostrutture
Totale:
105.
giorni
Totale dei giorni lavorativi
previsti per l'esecuzione della soprastruttura
Totale:
18.
giorni
Totale dei giorni lavorativi
previsti per l'esecuzione del manufatto in C.A
Totale:
17.
giorni
Totale dei giorni lavorativi
previsti per la conclusione della commessa
(eventuali interruzioni per intemperie o per altre
cause di forza maggiore saranno conteggiate con la DL e aggiunte a quanto
indicato)
Totale:
140.
giorni
Manodopera prevista sul
Cantiere, compreso ev. subappaltatori
Numero minimo:
3.
Numero massimo:
8.
Il capitolato fissava
poi l'inizio dei lavori indicativamente per metà aprile 2022, alla crescita
in giudicato della delibera (pos. 632.100). In relazione alla fine dei
lavori, il committente ha previsto la seguente disposizione (pag. 32, pos. 635,
635.100):
Fine dei lavori
Secondo programma lavori dell'imprenditore, il quale
deve rispettare il termine massimo indicato dal committente quale fine dei
lavori. Il committente impone la conclusione dei lavori entro fine ottobre
2022.
In caso di necessità e con debita segnalazione preventiva, il committente
permette il proseguo dei lavori durante le ferie dell'edilizia. L'offerente è
responsabile della richiesta d'autorizzazione alle competenti autorità.
L'ente banditore
prevedeva infine di applicare una penale per ogni eventuale giorno di ritardo
(pag. 33, pos. 642).
8.2
L'attendibilità
del programma lavori costituisce nella presente fattispecie un criterio di
aggiudicazione, valutato con il metodo descritto alla pos. 224.400, ossia
quello comunemente usato per giudicare l'attendibilità dei prezzi. Le
tempistiche proposte dagli offerenti sono in sostanza valutate in base al loro
scostamento rispetto a una durata media (durata di riferimento, Tr),
che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità. Questo
valore dipende quindi dalla durata dei lavori media proposta dagli offerenti (To)
e dalla durata dei lavori prevista dal committente (110, cfr. preventivo
depositato dall'ente appaltante).
Secondo questo metodo,
ricevono la nota 6 le offerte che si distanziano, in un senso o nell'altro, al
massimo del 10% dal valore Tr, mentre ottengono la nota 1 quelle
inferiori o superiori a questo
valore di oltre il 30%. Per le altre
tempistiche proposte, la nota è calcolata secondo il metodo dell'interpolazione
lineare, con formule precisamente 8.3. Il ricorrente rileva che la ditta __________
ha indicato nell'apposito spazio dell'offerta una durata di 140 giorni
lavorativi, dimostrando così di non poter rispettare il termine per la
conclusione delle opere previsto dal concorso (fine ottobre 2022), considerato
che l'inizio dei lavori era previsto indicativamente per metà aprile 2022.
Preso atto del dettagliato programma lavori della ditta, l'insorgente rileva
che questo prevede in realtà di realizzare le opere dal 19 aprile al 24 ottobre
2022, ossia in soli 129 giorni lavorativi. Ciò confermerebbe, da un lato,
l'inattendibilità delle tempistiche indicate. Rispettivamente, imporrebbe di
rivalutare il criterio di aggiudicazione relativo alla plausibilità del
programma lavori utilizzando il dato di 129 giorni, con conseguenze sul
punteggio delle altre offerte.
8.4
A ragione il ricorrente sostiene che vi è un'incongruenza tra la durata
dei lavori indicata nell'apposito spazio dalla __________ e quella risultante
dal dettagliato programma lavori allegato all'offerta che prevede la
realizzazione delle opere dal 19 aprile al 24 ottobre 2022. La ragione è verosimilmente
da attribuire alla sovrapposizione di alcune fasi di lavoro pianificate in
contemporanea. L'offerente avrebbe quindi dovuto indicare i rispettivi giorni negli
appositi spazi, ma senza includerli nella somma finale. L'offerente è quindi
incorso in un evidente errore nella compilazione della tabella, che merita di
essere corretto da parte del committente (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Non
entrava invece in considerazione l'esclusione dell'offerta, già perché il
programma lavori allegato non lasciava affatto intendere che il concorrente non
sarebbe stato in grado di eseguire la commessa entro le tempistiche previste. D'altro
canto, benché il periodo di 140 giorni lavorativi indicato sia abbastanza lungo,
la conclusione delle opere entro il 31 ottobre 2022 non appariva d'acchito
impossibile considerando l'inizio delle stesse indicativamente a metà aprile e
la possibilità di lavorare cinque sabati menzionata dal ricorrente. L'ente
appaltante dovrà quindi stabilire il numero di giorni lavorativi risultante dal
programma lavori, se del caso interpellando la ditta __________, e ricalcolare
di conseguenza il punteggio per il criterio di aggiudicazione.
9.
Visto quanto
precede il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei
considerandi. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione
non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto
inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di
aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in
considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276
consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid.
1.2.2).
10.
L'emanazione del presente giudizio
rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
11.
Il rinvio degli atti al
committente per accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che la
parte ricorrente vada ritenuta vincente. La tassa di giustizia è quindi posta a
carico della CO 1 e del CO 2 secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm).
Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinato da un
legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 9 maggio 2022 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato la
commessa concernente le opere da impresario costruttore per il risanamento di
un tratto stradale alla CO 1 è annullata;
1.2
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della CO 1 e del committente in
ragione di un mezzo (fr. 2'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre al
ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili. Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera