52.2022.167
Commessa pubblica. Legittimazione a ricorrere
28 luglio 2022Italiano8 min
I. Delle
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.167
Lugano
28
luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 maggio
2022 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 10 maggio 2022 del Municipio del
Comune di
CO 2 che in esito a pubblico concorso ha deliberato la commessa concernente
le prestazioni di sicurezza per le ronde di sorveglianza di immobili e di
sedimi comunali per il periodo 2022-2025;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 giugno 2021 il
Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sicurezza, e meglio
le ronde di sorveglianza di immobili e di sedimi comunali, per il periodo
2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 6 seg.).
L'avviso di concorso,
al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi
fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 3):
a)
Tariffa mensile 50%
b)
Qualità 50%
b.1) Referenze della ditta 20%
b.2) Collaboratori con autorizzazione
agente di sicurezza 17%
b.4) Certificazioni della ditta
5%
b.5) Formazione apprendisti 5%
b.6) Contributo alla formazione professionale
3%
In relazione al
criterio di aggiudicazione tariffa mensile, la documentazione di gara
stabiliva il seguente calcolo del punteggio (capitolato, punto 3.a):
(A*50)/B = punteggio
·
A = tariffa mensile del migliore
offerente
·
B = tariffa mensile dell'offerta
in esame
B. a. Entro il termine
stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1,
che ha proposto una tariffa mensile di fr. 8'860.45. Con decisione del 3
novembre 2021 il committente ha escluso dalla gara la predetta offerta,
ritenendola incompleta siccome sprovvista dell'elenco dei documenti in essa
contenuti.
b. La valutazione
delle restanti offerte ha portato alla seguente graduatoria:
Prezzo (fr.)
Punti
1.
OFF 1
11'050.-
87.83
2.
OFF 2
17'759.-
80.06
3.
OFF 3
20'852.-
69.83
4.
RI 1
16'276.-
66.78
Il committente ha quindi
aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria.
C. Il 21 marzo 2022 il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1
contro le predette decisioni. Esso ha giudicato sproporzionata l'esclusione
dalla gara per la mancata presentazione del citato documento, irrilevante ai
fini della valutazione delle offerte. La Corte ha pertanto rinviato gli atti al
committente per nuova decisione.
D. Ripreso possesso degli
atti, il committente ha rivalutato le offerte inserendo anche quella della CO 1
e stilato una nuova graduatoria, che si presenta come segue.
Prezzo (fr.)
Punti
1.
CO 1
8'860.45
83.00
2.
OFF 1
11'050.-
77.93
3.
OFF 2
17'759.-
73.90
4.
OFF 3
20'852.-
65.08
5.
RI 1
16'276.-
60.05
La committenza ha pertanto aggiudicato la commessa alla CO 1.
E. Contro la predetta
decisione insorge ora la RI 1. Chiede l'annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all'ente appaltante per nuova delibera, previa
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Segnala anzitutto una
differenza tra il punteggio (2.5) assegnato in prima battuta alla OFF 3 per il
criterio di aggiudicazione che premia il contributo alla formazione
professionale e quello risultante dalla seconda graduatoria (3). Sostiene
inoltre che l'offerta dell'aggiudicataria, così come quella della OFF 1,
sarebbe inattendibile dal profilo del prezzo. Le tariffe proposte non sarebbero
infatti sostenibili e non permetterebbero di coprire i costi del personale
retribuito secondo i disposti del contratto collettivo di lavoro del settore.
F. All'accoglimento
del ricorso e della domanda cautelare si oppongono il committente e
l'aggiudicataria. Essi eccepiscono innanzitutto la carenza di legittimazione
attiva dell'insorgente, che in quanto quinta classificata non avrebbe alcuna
possibilità di vedersi aggiudicare la commessa. Nel merito, premesso che il
committente non è tenuto a escludere offerte sotto costo, contestano le
argomentazioni della ricorrente e confermano che il prezzo proposto non è
insolitamente basso; l'aggiudicataria, che rispetta il contratto collettivo e
gode di buona reputazione, è in grado di eseguire la commessa.
G. Con decisione del 21
giugno 2022 il giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al
committente la possibilità di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino
al giudizio di merito.
H. Con la replica,
l'insorgente sostiene di essere legittimata a interporre ricorso. Escludendo le
prime due offerte classificate, manifestamente sottocosto, essa vanterebbe il
miglior prezzo. Per il resto, ha ribadito le proprie tesi, con precisazioni di
cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Fatti
I. Delle
argomentazioni esposte dall'aggiudicataria e dal committente con la duplica si
dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Il gravame è tempestivo (art. 36 cpv.
1 LCPubb). Dal profilo dei presupposti di ricevibilità del gravame resta
da pronunciarsi sulla legittimazione attiva dell'insorgente.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come
rettamente rilevato dall'aggiudicataria, nella materia che ci occupa il
Tribunale cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla
legittimazione a ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi
alla cosiddetta Ceneri-Praxis sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022
n. 3). Secondo questa giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la
decisione di delibera è riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento
delle sue tesi, avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo
in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara.
L'effetto inscindibile dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti
che ai fini di una nuova delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.
2.2
Nel caso concreto, la ricorrente contesta la delibera alla CO 1, la quale
andrebbe esclusa per aver presentato un'offerta manifestamente sotto costo. Per
lo stesso motivo, pure la seconda classificata non potrebbe entrare in
considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Per quanto attiene alle altre
offerte, essa accenna una critica al punteggio assegnato alla OFF 3 in
relazione al criterio contributo alla formazione professionale, che
durante la prima valutazione era risultato più basso (2.5 anziché 3).
L'insorgente, quinta (e ultima) in graduatoria, dovrebbe poter superare anche le
offerenti posizionatesi al terzo e al quarto rango (OFF 2 e OFF 3) affinché le
siano riconosciute concrete possibilità di ottenere la commessa. Preso atto
delle obiezioni dei resistenti in punto alla sua legittimazione attiva, la
ricorrente si limita ad addurre il vantaggio derivante dall'aver presentato
l'offerta dalla tariffa più bassa tra le concorrenti che resterebbero in gara. Questa
circostanza le consentirebbe, è vero, di ottenere il punteggio più alto (50
punti) nel criterio di aggiudicazione del prezzo, ponderato al 50%, ma non di colmare
l'importante distacco con la OFF 2 nella classifica generale. Come si può
dedurre dalla tabella sottostante, in cui il punteggio per il criterio del
prezzo è stato ricalcolato secondo la formula indicata negli atti di gara (cfr.
capitolato punto 3a) ipotizzando l'esclusione della CO 1 e della OFF 1 e in cui
per l'offerta della OFF 3 sono stati considerati solo 2.5 punti per il criterio
di aggiudicazione contributo alla formazione professionale, anche nell'evenienza
più favorevole alle sue tesi, l'insorgente non arriverebbe a primeggiare la
classifica, che resterebbe dominata dalla OFF 2.
Criterio
OFF 2
OFF 3
RI 1
Prezzo
45.82
39.03
50.
Referenze
20.
20.
20.
Collaboratori
17.
17.
10.
Certificazioni
5.
3.
0.
Apprendisti
3.96
0.83
2.08
F. professionale
3.
2.5
0.75
TOTALE punti
94.78
82.36
82.83
Non avendo reso
verosimile di avere concrete possibilità di ottenere la commessa, la ricorrente,
sprovvista del necessario interesse, non è legittimata a contestare
l'aggiudicazione alla CO 1. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
3.
La tassa di giustizia
è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Essa rifonderà congrue ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente, a cui va restituito
l'anticipo versato in eccesso. Essa rifonderà fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera