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Decisione

52.2022.167

Commessa pubblica. Legittimazione a ricorrere

28 luglio 2022Italiano8 min

I. Delle

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.167

Lugano

28

luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 maggio

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 10 maggio 2022 del Municipio del

Comune di

CO 2 che in esito a pubblico concorso ha deliberato la commessa concernente

le prestazioni di sicurezza per le ronde di sorveglianza di immobili e di

sedimi comunali per il periodo 2022-2025;

ritenuto, in

fatto

A. Il 15 giugno 2021 il

Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sicurezza, e meglio

le ronde di sorveglianza di immobili e di sedimi comunali, per il periodo

2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 6 seg.).

L'avviso di concorso,

al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi

fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 3):

a)

Tariffa mensile 50%

b)

Qualità 50%

b.1) Referenze della ditta 20%

b.2) Collaboratori con autorizzazione

agente di sicurezza 17%

b.4) Certificazioni della ditta

5%

b.5) Formazione apprendisti 5%

b.6) Contributo alla formazione professionale

3%

In relazione al

criterio di aggiudicazione tariffa mensile, la documentazione di gara

stabiliva il seguente calcolo del punteggio (capitolato, punto 3.a):

(A*50)/B = punteggio

·

A = tariffa mensile del migliore

offerente

·

B = tariffa mensile dell'offerta

in esame

B. a. Entro il termine

stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1,

che ha proposto una tariffa mensile di fr. 8'860.45. Con decisione del 3

novembre 2021 il committente ha escluso dalla gara la predetta offerta,

ritenendola incompleta siccome sprovvista dell'elenco dei documenti in essa

contenuti.

b. La valutazione

delle restanti offerte ha portato alla seguente graduatoria:

Prezzo (fr.)

Punti

1.

OFF 1

11'050.-

87.83

2.

OFF 2

17'759.-

80.06

3.

OFF 3

20'852.-

69.83

4.

RI 1

16'276.-

66.78

Il committente ha quindi

aggiudicato la commessa alla CO 1, prima in graduatoria.

C. Il 21 marzo 2022 il

Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1

contro le predette decisioni. Esso ha giudicato sproporzionata l'esclusione

dalla gara per la mancata presentazione del citato documento, irrilevante ai

fini della valutazione delle offerte. La Corte ha pertanto rinviato gli atti al

committente per nuova decisione.

D. Ripreso possesso degli

atti, il committente ha rivalutato le offerte inserendo anche quella della CO 1

e stilato una nuova graduatoria, che si presenta come segue.

Prezzo (fr.)

Punti

1.

CO 1

8'860.45

83.00

2.

OFF 1

11'050.-

77.93

3.

OFF 2

17'759.-

73.90

4.

OFF 3

20'852.-

65.08

5.

RI 1

16'276.-

60.05

La committenza ha pertanto aggiudicato la commessa alla CO 1.

E. Contro la predetta

decisione insorge ora la RI 1. Chiede l'annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti all'ente appaltante per nuova delibera, previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Segnala anzitutto una

differenza tra il punteggio (2.5) assegnato in prima battuta alla OFF 3 per il

criterio di aggiudicazione che premia il contributo alla formazione

professionale e quello risultante dalla seconda graduatoria (3). Sostiene

inoltre che l'offerta dell'aggiudicataria, così come quella della OFF 1,

sarebbe inattendibile dal profilo del prezzo. Le tariffe proposte non sarebbero

infatti sostenibili e non permetterebbero di coprire i costi del personale

retribuito secondo i disposti del contratto collettivo di lavoro del settore.

F. All'accoglimento

del ricorso e della domanda cautelare si oppongono il committente e

l'aggiudicataria. Essi eccepiscono innanzitutto la carenza di legittimazione

attiva dell'insorgente, che in quanto quinta classificata non avrebbe alcuna

possibilità di vedersi aggiudicare la commessa. Nel merito, premesso che il

committente non è tenuto a escludere offerte sotto costo, contestano le

argomentazioni della ricorrente e confermano che il prezzo proposto non è

insolitamente basso; l'aggiudicataria, che rispetta il contratto collettivo e

gode di buona reputazione, è in grado di eseguire la commessa.

G. Con decisione del 21

giugno 2022 il giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la

domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al

committente la possibilità di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino

al giudizio di merito.

H. Con la replica,

l'insorgente sostiene di essere legittimata a interporre ricorso. Escludendo le

prime due offerte classificate, manifestamente sottocosto, essa vanterebbe il

miglior prezzo. Per il resto, ha ribadito le proprie tesi, con precisazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Fatti

I. Delle

argomentazioni esposte dall'aggiudicataria e dal committente con la duplica si

dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. Il gravame è tempestivo (art. 36 cpv.

1 LCPubb). Dal profilo dei presupposti di ricevibilità del gravame resta

da pronunciarsi sulla legittimazione attiva dell'insorgente.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Come

rettamente rilevato dall'aggiudicataria, nella materia che ci occupa il

Tribunale cantonale amministrativo ha modificato la propria prassi sulla

legittimazione a ricorrere del terzo classificato a un concorso, allineandosi

alla cosiddetta Ceneri-Praxis sancita dal Tribunale federale (cfr. RtiD I-2022

n. 3). Secondo questa giurisprudenza, l'interesse a ricorrere contro la

decisione di delibera è riconosciuto se l'insorgente, in caso di accoglimento

delle sue tesi, avrebbe concrete possibilità di ottenere la commessa, prendendo

in considerazione, di principio, tutti i partecipanti ammessi alla gara.

L'effetto inscindibile dell'annullamento dell'aggiudicazione comporta infatti

che ai fini di una nuova delibera occorre tenere conto di tutte le offerte.

2.2

Nel caso concreto, la ricorrente contesta la delibera alla CO 1, la quale

andrebbe esclusa per aver presentato un'offerta manifestamente sotto costo. Per

lo stesso motivo, pure la seconda classificata non potrebbe entrare in

considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Per quanto attiene alle altre

offerte, essa accenna una critica al punteggio assegnato alla OFF 3 in

relazione al criterio contributo alla formazione professionale, che

durante la prima valutazione era risultato più basso (2.5 anziché 3).

L'insorgente, quinta (e ultima) in graduatoria, dovrebbe poter superare anche le

offerenti posizionatesi al terzo e al quarto rango (OFF 2 e OFF 3) affinché le

siano riconosciute concrete possibilità di ottenere la commessa. Preso atto

delle obiezioni dei resistenti in punto alla sua legittimazione attiva, la

ricorrente si limita ad addurre il vantaggio derivante dall'aver presentato

l'offerta dalla tariffa più bassa tra le concorrenti che resterebbero in gara. Questa

circostanza le consentirebbe, è vero, di ottenere il punteggio più alto (50

punti) nel criterio di aggiudicazione del prezzo, ponderato al 50%, ma non di colmare

l'importante distacco con la OFF 2 nella classifica generale. Come si può

dedurre dalla tabella sottostante, in cui il punteggio per il criterio del

prezzo è stato ricalcolato secondo la formula indicata negli atti di gara (cfr.

capitolato punto 3a) ipotizzando l'esclusione della CO 1 e della OFF 1 e in cui

per l'offerta della OFF 3 sono stati considerati solo 2.5 punti per il criterio

di aggiudicazione contributo alla formazione professionale, anche nell'evenienza

più favorevole alle sue tesi, l'insorgente non arriverebbe a primeggiare la

classifica, che resterebbe dominata dalla OFF 2.

Criterio

OFF 2

OFF 3

RI 1

Prezzo

45.82

39.03

50.

Referenze

20.

20.

20.

Collaboratori

17.

17.

10.

Certificazioni

5.

3.

0.

Apprendisti

3.96

0.83

2.08

F. professionale

3.

2.5

0.75

TOTALE punti

94.78

82.36

82.83

Non avendo reso

verosimile di avere concrete possibilità di ottenere la commessa, la ricorrente,

sprovvista del necessario interesse, non è legittimata a contestare

l'aggiudicazione alla CO 1. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

3.

La tassa di giustizia

è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Essa rifonderà congrue ripetibili all'aggiudicataria, assistita da un legale

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente, a cui va restituito

l'anticipo versato in eccesso. Essa rifonderà fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera