52.2022.181
Commessa pubblica per la fornitura di contenitori interrati. Criteri di idoneità ex art. 34 RLCPubb/CIAP. Per le pure forniture non sono necessari requisiti particolari. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara. Valutazione dei criteri formazione apprendisti e perfezionamento professionale
2 settembre 2022Italiano23 min
posti dalla citata norma occorresse allegare all'offerta un titolo di studio. In
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.181
Lugano
2
settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 7
giugno 2022 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 20 maggio 2022 del Municipio di CO
2, che in esito al concorso per la delibera della fornitura di 30 contenitori
interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), della carta, del
vetro e dell'alluminio-latta ha aggiudicato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 ottobre 2021 il
Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di 30 contenitori
interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), della carta, del
vetro e dell'alluminio-latta (FU n. __________/__________ pag. __________).
Le disposizioni particolari integrate nel capitolato di appalto (pos. 131.100
CPN 102) fornivano la seguente descrizione della commessa:
Oggetto del presente appalto è la fornitura franco
ogni singola postazione e la posa di:
- vasche esterne in calcestruzzo
armato prefabbricato, che possano accogliere ogni tipo di contenitore interno
(RSU, vetro, carta o alu-latta);
- contenitori interni rigidi in
acciaio zincato della capacità nominale di 5 m3 per RSU, carta e
alu-latta e 3 m3 per il vetro dotati di una piattaforma superiore in
alluminio striato;
- dispositivi di sicurezza delle
vasche atte a garantire la sicurezza della fossa della vasca esterna, quando il
contenitore interno viene rimosso per essere vuotato o per la manutenzione;
- colonne da applicare ai
contenitori interni, dotate del dispositivo di sollevamento e vuotatura
Kinshofer originale o equivalente;
- di forma quadrata e con dimensione
massima di 2 m per lato.
Precisavano inoltre che:
Il fornitore dovrà garantire la posa delle vasche e
dei contenitori interrati in qualsiasi punto della Città di __________ e dei
suoi quartieri (pos. 132.110).
Tra le disposizioni
relative ai criteri di idoneità, la pos. 223.200 CPN 102 segnalava che i
concorrenti dovevano ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34
del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110).
Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata
attribuita al miglior offerente tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1)
minor prezzo 45%
2)
prezzo di pezzi di ricambio
5%
3)
dettagli tecnici e funzionalità
del sistema 15%
4)
garanzie 15%
5)
referenze 12%
6)
formazione apprendisti
5%
7)
perfezionamento professionale
3%
In punto ai criteri di aggiudicazione formazione
apprendisti e perfezionamento professionale, il capitolato d'appalto
enunciava quanto segue (cfr. pos. 224.100 cifre 6 e 7 CPN 102):
6) Formazione apprendisti
Per la valutazione del criterio di
aggiudicazione basato sulla formazione di apprendisti fa stato quanto disposto dalla
"Scheda informativa criterio di aggiudicazione formazione apprendisti",
versione del 01.01.2020 e valida dal 01/01/2020, consultabile al sito www.ti.ch/commesse
e qui di seguito riprodotta nei suoi tratti determinanti per la comprensione
del criterio di valutazione.
Per gli apprendisti fa stato il totale
di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni, che sono calcolati a
partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.
(…)
7) Perfezionamento professionale
Il criterio del perfezionamento professionale valuta
il numero di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale da meno di
due anni (AFC tirocini triennali e quadriennali, CFP tirocini biennali). Per la
valutazione di tale criterio di aggiudicazione fa stato quanto disposto dalla "Scheda
informativa criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale",
versione del 01/01/2020 e valida dal 01/01/2020, consultabile al sito www.ti.ch/commesse
e qui di seguito riprodotta nei suoi tratti determinanti per la comprensione
del criterio di valutazione.
Al fine di determinare il numero di dipendenti che
hanno conseguito un titolo professionale da meno di 2 anni, fa stato il totale
di quelli che l'offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni
per almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro
dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.
(…)
A dimostrazione dell'adempimento di
questi requisiti i concorrenti erano tenuti a compilare debitamente delle
apposite tabelle, in calce alle quali erano indicati i documenti da allegare su
richiesta del committente, ossia la copia dei contratti di tirocinio,
rispettivamente la copia dei contratti di lavoro nel periodo di perfezionamento
professionale e degli attestati di conseguimento del titolo professionale, con
l'ulteriore avvertenza che la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara
d'appalto.
Più avanti, sempre in relazione ai
predetti criteri, il committente ha inoltre previsto le seguenti prescrizioni.
224.500 Assegnazione della nota sulla formazione
degli apprendisti
(…)
224.520 L'offerente deve allegare la documentazione
comprovante:
- n° apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5
anni. Sono da allegare obbligatoriamente le copie dei contratti di
tirocinio; la mancanza di tali documenti comporterà l'assegnazione di un
punteggio pari a 0 apprendisti.
- (…)
224.600 Assegnazione della nota sul
perfezionamento professionale
(…)
224.620 L'offerente deve allegare la
documentazione comprovante:
- n° di dipendenti in perfezionamento professionale negli
ultimi 5 anni
per almeno 12 mesi. Sono da allegare obbligatoriamente:
- le copie dei contratti di lavoro
nel periodo di perfezionamento professionale (al massimo per 2 anni dopo il
conseguimento del titolo professionale)
- gli attestati di conseguimento del titolo
professionale con l'indicazione "referenze
per il calcolo del punteggio sul perfezionamento professionale".
La mancanza di tali documenti comporterà
l'assegnazione di un punteggio pari a 0 dipendenti in perfezionamento
professionale.
B.
a. Entro il termine utile sono
giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 243'402.-,
e quella della CO 1, di fr. 235'863.-. Le medesime sono state aperte il 17
novembre 2021, alla presenza, fra gli altri, del rappresentante della RI 1.
Nel relativo verbale il committente ha in particolare annotato le seguenti
osservazioni.
Ditta CO 1 scrive che non fornisce i contratti di
tirocinio degli apprendisti per motivi di protezione dei dati personali.
Il sig. __________ fa notare che l'offerta della ditta
CO 1 non è rilegata con una spirale, ma è comunque inserita in un
classificatore.
b. Il 19 novembre 2021 la RI 1 si è rivolta per scritto all'ente banditore,
riassumendo come segue le incongruenze riscontrate nell'offerta della CO 1 in
occasione dell'apertura delle offerte.
1)
La ditta CO 1 non ha allegato il
documento "Diploma del titolare", obbligatorio e richiesto a pagina 7
delle Prescrizioni di concorso;
2)
La ditta CO 1 non ha allegato i
contratti di tirocinio, obbligatori e richiesti a pagina 16 delle Prescrizioni
di concorso, vedi punto 244.520;
3)
La ditta CO 1 non ha fornito il
capitolato con la rilegatura a spirale, obbligatoria e richiesta a pagina 18
delle Prescrizioni di concorso, vedi punto 251.100.
c. Il 25 aprile 2022 il committente ha comunicato alla
CO 1 che risultava necessario integrare la documentazione. Le ha dunque
impartito un termine di 7 giorni per la presentazione della documentazione
mancante (contratti di tirocinio, contratti di lavoro, titolo di studio di un membro
dirigente effettivo), pena l'esclusione dalla gara. Dei ragguagli che ne sono
derivati si dirà oltre (cfr. infra, consid. 4.2, 5.3.1 e 5.3.2).
C.
Dopo valutazione delle offerte ritenute
valide, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, giunta prima in
graduatoria con 90.96 punti.
D.
Contro la predetta decisione insorge
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda classificata con
83.43 punti. Essa chiede l'annullamento della delibera e la conseguente
aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria
avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un'offerta completa e
conforme alle condizioni di gara. Come già segnalato nello scritto inviato alla
committenza successivamente all'apertura delle offerte, la CO 1 avrebbe infatti
omesso di allegare alla propria offerta i titoli di studio di un membro
dirigente dell'azienda, richiesti dal capitolato. Il formulario di concorso
sarebbe stato inoltre inserito in un classificatore anziché rilegato con una
spirale. Afferma che l'ente appaltante avrebbe valutato in maniera scorretta l'offerta
dell'aggiudicataria in relazione ai criteri di aggiudicazione formazione
apprendisti e perfezionamento professionale. In assenza dei
contratti di tirocinio e dei contratti di lavoro esatti dagli atti di gara, per
Fatti
i predetti criteri la deliberataria avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a
0 apprendisti/dipendenti in perfezionamento professionale.
E.
a. All'accoglimento del ricorso si
oppone l'ente banditore, rilevando per cominciare che la CO 1 vanta di una
lunga esperienza nel settore oggetto della commessa. Non vi sono motivi per
dubitare della sua capacità di eseguire la fornitura. Osserva che la pos.
223.200 CPN 102 si limitava a richiedere l'ottemperanza dei criteri di idoneità
di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP. Non esigeva che per comprovare i requisiti
posti dalla citata norma occorresse allegare all'offerta un titolo di studio. In
ogni caso, la ditta ha prodotto, in sede di esame delle offerte e su richiesta
del committente, tutta la documentazione atta a dissipare ogni dubbio al
riguardo. L'ente banditore difende in seguito la bontà delle note assegnate
alla deliberataria nei criteri formazione apprendisti e perfezionamento
professionale, rilevando che gli atti e le informazioni che essa ha fornito
nel termine perentorio impartitole gli hanno permesso di verificare la validità
dei casi dichiarati. Quand'anche si volesse attribuire alla stessa un punteggio
pari a 0 apprendisti/dipendenti in perfezionamento professionale, la sua
offerta continuerebbe ad occupare il primo posto della graduatoria. Reputa
infine irrilevante ai fini dell'aggiudicazione il fatto che la CO 1 abbia
inserito il formulario di concorso in un classificatore anziché rilegarlo con
una spirale in plastica. La sua esclusione dalla gara per tale motivo
configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della
proporzionalità.
b. Invitata a esprimersi sul ricorso, la deliberataria si è limitata a
trasmettere le copie dei contratti di tirocinio e il curriculum vitae del suo
titolare, __________ (certificato da un notaio).
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F.
Con la replica e la duplica, la
ricorrente e la stazione appaltante si sono essenzialmente riconfermate nelle
rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro
tesi opposte.
L'aggiudicataria si è espressa chiedendo di respingere il gravame. Ha precisato
che ad adempiere le esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP non vi sarebbe
solo il titolare della ditta, ma anche sua figlia __________, dotata di firma
individuale e in possesso di un AFC di impiegata di commercio. Ha sostenuto di
avere inserito il formulario di concorso in un classificatore per praticità,
ciò che non giustifica tuttavia una sua esclusione dalla gara. Ha ribadito infine
di non avere allegato all'offerta i contratti di tirocinio per motivi di
privacy, ma di avere (comunque) fornito alla committenza tutte le informazioni utili
alla verifica dei dati riferiti agli apprendisti avuti alle sue dipendenze
negli ultimi 5 anni.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto
partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la
ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente
ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle
tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1
LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e la documentazione
esibita dall'insorgente forniscono sufficienti elementi per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al
principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di
trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La
conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro
offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di
gara ufficiali messi a diposizione dal committente. Il cpv. 2 della norma
soggiunge che il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano
lacune formali rilevanti. L'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP dal canto suo prevede
che l'offerta
è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art.
39a cpv. 4 lett. b. Offerte incomplete o che non
rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse,
nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della
comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo
2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le
offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna
prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di
scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle
firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono
proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle
condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di
qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF
2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008
consid. 3.1; RtiD
I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579
del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3.
3.1
La ricorrente contesta la
validità dell'offerta della deliberataria siccome inserita in un classificatore
anziché essere rilegata con una spirale. Ciò
avrebbe dovuto comportare, a mente sua, l'esclusione della medesima.
3.2
Ora, in concreto, è ben vero che, contrariamente a quanto prescritto dalla
pos. 251.100 CPN 102, la deliberataria non ha rilegato il formulario di
concorso con una spirale in plastica. È tuttavia altrettanto evidente che il
capitolato non comminava l'esclusione del concorrente in caso di inosservanza
della suddetta prescrizione di gara. Una decisione in senso contrario si sarebbe
scontrata contro il divieto dell'eccessivo formalismo, non tutelabile in quanto espressione di rigidità della
prescrizione, fine a sé stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione
del diritto materiale e nell'applicazione in particolare del principio dell'uso
parsimonioso delle risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più
vantaggiosa. Non per nulla, giustamente, l'art. 26 LCPubb sanziona con
l'esclusione solo le offerte che presentano lacune formali rilevanti, nel
rispetto del principio della proporzionalità. La rilevanza del difetto in
concreto non è tuttavia in nessun modo data.
4.
La ricorrente contesta l'idoneità
a concorrere della CO 1, rilevando che la società non ha allegato alla sua
offerta il titolo di studio di un membro dirigente effettivo.
4.1
L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, nella versione in
vigore fino al 1° marzo 2022 (BU 2019, 218), prevede che gli offerenti devono
essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori.
In assenza di albi o registri professionali obbligatori, soggiunge il cpv. 2,
l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo
attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello
specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non
esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare
un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la possibilità di
richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4 RLCPubb/
CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una società,
iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere
adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa
alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata
del lavoro. Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori (cpv.
4). L'applicazione di quest'ultimo capoverso è stata sospesa dal Governo con
decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di
commesse pubbliche in tema di emergenza epidemiologia da COVID-19 del 15 aprile
2020.
(decreto esecutivo, BU 2020, 139 in vigore fino al 1° marzo 2022), il cui
art. 3 lett. b semplifica tale condizione per quanto attiene alle commesse di
servizio, stabilendo che i requisiti devono essere adempiuti (solo) da un
collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità
della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.
Per le pure forniture non sono invece
necessari requisiti particolari (cfr. al proposito il messaggio n. 7888 del 16
settembre 2020 sulla modifica della LCPubb, pag. 3-4; cfr. anche art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP nella sua versione in vigore dal 1°
marzo 2022, che ha ripreso quanto previsto dal citato decreto
esecutivo, affinandone la formulazione; vedi
inoltre la scheda informativa Criteri di idoneità redatta dall'UVCP,
versione del 1° marzo 2022, punto n. 3.4, pag. 19).
4.2
Nella fattispecie,
non sussiste il benché minimo dubbio che la commessa in esame prefiguri una
fornitura ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b RLCPubb/CIAP. Essa ha infatti per
oggetto l'acquisto di 30 contenitori interrati per rifiuti, che devono essere
forniti e posati nelle singole postazioni predisposte dal Comune. I concorrenti
non devono essere necessariamente anche i produttori dei contenitori per i
rifiuti. Possono anche essere semplici commercianti di questi prodotti. Basta
che si impegnino anche a posarli nelle postazioni approntate dal committente
(cfr. la STA 52.2008.76 del 12 marzo 2008 consid. 3.1).
In queste circostanze, non sono dunque necessari requisiti particolari. Il
fatto che la deliberataria non abbia prodotto, nel termine impartitole dalla
committenza, l'AFC o il titolo equivalente nello specifico ramo professionale di
un suo membro dirigente effettivo non le può quindi nuocere. A ben vedere
l'ente banditore, stante la chiara formulazione dell'art. 3 del decreto esecutivo
- che si riferisce alle sole commesse edili e di servizio e non richiede
requisiti professionali minimi per le commesse di fornitura - nemmeno avrebbe
dovuto interpellarla per richiederne la dimostrazione. Come risulta dagli atti
e rettamente rilevato anche dalla stazione appaltante, l'aggiudicataria vanta di
un'esperienza trentennale nello specifico settore della raccolta e dello
smaltimento di rifiuti, prova ne siano le numerose referenze di lavori
realizzati in tutta Europa, concernenti la fornitura e posa di contenitori
interrati. Essa è pertanto da ritenere idonea. Anche questa censura va quindi
respinta.
5.
5.1
La ricorrente censura la
valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto ai criteri formazione
apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la
mancata produzione, unitamente all'offerta, delle copie dei contratti di
tirocinio e di lavoro, avrebbe dovuto comportare
l'assegnazione di un punteggio pari a 0 apprendisti/0 dipendenti in
perfezionamento professionale.
5.2
Occorre anzitutto premettere che le regole di gara afferenti alla
valutazione dei predetti criteri non sono state di certo coniate in modo chiaro e lineare. Da un lato, indicavano che la mancata
trasmissione dei contratti di tirocinio, dei contratti di lavoro e dei titoli
di studio nei termini impartiti dal committente in un secondo tempo avrebbe
comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto (cfr. pos. 224.100
cifre 6 e 7, pag. 14 e 15); dall'altro, la valutazione della medesima come
quella di una ditta priva di apprendisti rispettivamente collaboratori in
perfezionamento (cfr. pos. 244.520 e 244.620 CPN 102). L'errore redazionale in cui è incappata la committenza non è comunque
tale da invalidare l'intera procedura di aggiudicazione. Trattandosi di
informazioni complementari, che non concernono la sostanza delle prestazioni
offerte, ma servono soltanto a comprovare le caratteristiche intrinseche dei
concorrenti, dagli stessi addotte, il principio di proporzionalità impone di accreditare
l'interpretazione a loro più favorevole delle relative regole, applicando - in caso di omessa presentazione
dei documenti mancanti nel termine impartito dalla committenza - il punteggio previsto dalle tabelle di
valutazione per le ditte senza apprendisti rispettivamente dipendenti in
formazione professionale. A
maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che anche la
mancata compilazione degli spazi dedicati all'indicazione del numero di
apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale per ogni anno
scolastico per cui era richiesta l'informazione avrebbe comportato l'assegnazione della nota 0 (cfr. pos.
224.100
cifre 6 e 7).
5.3
Resta ora da esaminare
l'operato della stazione appaltante sotto il profilo delle valutazioni
concretamente esperite e delle motivazioni addotte per giustificare le note
attribuite alla deliberataria nei controversi criteri 6 e 7.
Le note relative agli altri criteri non sono infatti oggetto di contestazione.
5.3.1
La
deliberataria, che occupa 80 persone, ha indicato alla posizione 224.100 cifra
6.
di aver avuto alle sue dipendenze 24 apprendisti negli ultimi cinque anni.
All'offerta ha allegato l'elenco dei loro nominativi. Non ha tuttavia accluso i
relativi contratti di tirocinio per motivi di protezione dei dati personali (cfr.
annotazione manoscritta a pag. 2 del formulario di concorso).
La predetta lacuna, diversamente da quanto pretende però la ricorrente, non
imponeva al committente di valutare la sua offerta come quella di una ditta
priva di apprendisti, bensì, conformemente alle prescrizioni di gara, di
assegnarle un termine perentorio per produrre la documentazione mancante. Dalle
tavole processuali risulta in effetti che il consulente esterno del committente
ha sollecitato alla deliberataria l'invio di tali documenti dopo l'apertura
delle offerte e che la concorrente ha dato seguito alla richiesta producendo la
tabella apprendisti con l'indicazione del numero del contratto di
tirocinio a fianco di ciascun nominativo. La documentazione è stata ritenuta
sufficiente dal committente, il quale in questa sede ha confermato che le informazioni
riferite agli apprendisti presso l'aggiudicataria erano tutte facilmente
verificabili tramite il competente Centro di formazione professionale. Sia come
sia, con la duplica l'aggiudicataria ha prodotto i contratti di tirocinio degli
apprendisti dichiarati in offerta (doc. 2), consentendo anche a questo
Tribunale di verificare la bontà dei dati forniti. A giusta ragione l'ente
banditore ha quindi attribuito all'offerta dell'aggiudicataria la nota 6 (24
apprendisti per 80 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione
prestabilito (5%), corrisponde a 5.00 punti.
5.3.2
La deliberataria ha inoltre annunciato quali
collaboratori in perfezionamento tredici persone. Ha compilato lo specchietto a
pag. 15 del formulario di concorso e ha sommato per ogni anno (4 nel 2016/2017,
5.
nel 2017/2018, 11 nel 2018/2019, 6 nel 2019/2020 e 4 nel 2020/2021) le unità
di personale in perfezionamento, dichiarando così 30 punti. In una tabella allegata
all'offerta ha indicato i loro nominativi, le formazioni intraprese e la durata
di queste ultime. Ha tuttavia tralasciato di allegare i contratti di lavoro nel
periodo di perfezionamento professionale e i titoli di studio. Così come
prescritto dagli atti di gara, l'ente banditore ha concesso all'aggiudicataria
di rimediare all'omissione. Nel termine impartito, essa ha esibito quanto segue
(doc. G):
8)
copia degli estratti dei contratti
di lavoro stipulati con le 13 persone annunciate quali collaboratori in perfezionamento
(dai quali risulta tuttavia unicamente il loro nominativo, la data di
assunzione e, in alcuni casi, la percentuale di impiego);
9) per __________: a) copia dell'AFC di impiegata di
commercio ottenuto il 23 giugno 2010, b) attestato professionale federale (APF)
di specialista in commercio estero conseguito il 9 giugno 2017, c) certificato
di studio attestante la sua immatricolazione alla facoltà di economia presso la
Hochschule Luzern, d) certificato di frequenza del corso di formatrice
professionale nelle aziende di formazione del 13 settembre 2018;
10) per __________: un'e-mail del Kaufmännisches
Bildungszentrum Zug attestante la sua iscrizione alla formazione per
assistente di direzione con AFC (inizio formazione: maggio 2021);
11) per __________: un'e-mail della Höhere Fachschule
für Technologie und Management di Dietikon attestante la sua iscrizione
alla formazione di tecnico dell'automazione STS (inizio formazione: 23 agosto
2021);
12) per __________: copia del diploma di economia
aziendale STS conseguito il 4 ottobre 2021 presso la Höhere Fachschule für
Wirtschaft Zug;
13)
per __________: a) copia del
certificato di responsabile del personale ottenuto il 12 settembre 2019 presso
la KV Luzern Berufsakademie, b) copia del certificato di partecipazione
al seminario di base sulla gesione della qualità e dei processi secondo ISO
9001:2015 del 12 settembre 2018.
L'ente banditore ha ritenuto validi tutti i collaboratori in perfezionamento
annunciati dall'aggiudicataria. Confrontato con le puntuali critiche sollevate
al riguardo dalla ricorrente, in questa sede si è limitato a dichiarare,
peraltro senza particolare motivazione, che per il personale assunto dopo la
formazione sono stati prodotti i contratti. La valutazione del committente,
lesiva delle prescrizioni del bando di concorso e del diritto avuto riguardo
dello scopo dell'introduzione di questo criterio, che mira a contrastare la
disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono, per almeno due anni,
un'occupazione a giovani appena formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran
Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag. 22 segg., pag. 86 segg.), è insostenibile. Nessuno
dei dipendenti annunciati dall'aggiudicataria ha infatti ottenuto un titolo
professionale (AFC o CFP) da meno di due anni. Già solo per questo motivo gli
stessi non potevano entrare in considerazione ai fini del calcolo del punteggio
per il criterio di aggiudicazione. La circostanza per cui alcuni dei suoi
collaboratori abbiano seguito o stiano seguendo dei corsi di specializzazione
e/o di perfezionamento, rispettivamente una formazione parallela all'attività
professionale per l'ottenimento di un altro titolo di studio/professionale è
quindi del tutto irrilevante. Come ribadito anche nella scheda informativa criterio
di aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%) redatta
dall'UVCP (versione 1.1.2020) richiamata dagli atti di gara, il criterio
inerente il contributo alla formazione professionale riguarda unicamente gli
AFC tirocini triennali e quadriennali e i CFP tirocini biennali (cfr. risposte
alle domande frequenti).
All'offerta della deliberataria, spettava dunque la nota 1.25 (0 collaboratori
in perfezionamento per 80 dipendenti), che rapportata al fattore di
ponderazione prestabilito (3%), corrisponde a 0.63 punti. Tuttavia, il
punteggio finale rettificato di conseguenza assomma a 93.05 e non basta a
modificare la graduatoria in favore della ricorrente, che con i suoi 87.73 punti
totali resta confinata al secondo posto.
6.
Alla luce delle considerazioni che
precedono, il ricorso va dunque respinto, confermando la decisione impugnata.
7.
L'emanazione del presente giudizio
rende superflua l'evasione della domanda cautelare di concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso.
8.
La tassa di giustizia è posta a
carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà congrue ripetibili
al committente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili
all'aggiudicataria non patrocinata.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-,
già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà inoltre al
Comune di CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle
condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera