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Decisione

52.2022.181

Commessa pubblica per la fornitura di contenitori interrati. Criteri di idoneità ex art. 34 RLCPubb/CIAP. Per le pure forniture non sono necessari requisiti particolari. Conformità dell'offerta alle prescrizioni di gara. Valutazione dei criteri formazione apprendisti e perfezionamento professionale

2 settembre 2022Italiano23 min

posti dalla citata norma occorresse allegare all'offerta un titolo di studio. In

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.181

Lugano

2

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 7

giugno 2022 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 20 maggio 2022 del Municipio di CO

2, che in esito al concorso per la delibera della fornitura di 30 contenitori

interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), della carta, del

vetro e dell'alluminio-latta ha aggiudicato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. L'11 ottobre 2021 il

Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di 30 contenitori

interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), della carta, del

vetro e dell'alluminio-latta (FU n. __________/__________ pag. __________).

Le disposizioni particolari integrate nel capitolato di appalto (pos. 131.100

CPN 102) fornivano la seguente descrizione della commessa:

Oggetto del presente appalto è la fornitura franco

ogni singola postazione e la posa di:

- vasche esterne in calcestruzzo

armato prefabbricato, che possano accogliere ogni tipo di contenitore interno

(RSU, vetro, carta o alu-latta);

- contenitori interni rigidi in

acciaio zincato della capacità nominale di 5 m3 per RSU, carta e

alu-latta e 3 m3 per il vetro dotati di una piattaforma superiore in

alluminio striato;

- dispositivi di sicurezza delle

vasche atte a garantire la sicurezza della fossa della vasca esterna, quando il

contenitore interno viene rimosso per essere vuotato o per la manutenzione;

- colonne da applicare ai

contenitori interni, dotate del dispositivo di sollevamento e vuotatura

Kinshofer originale o equivalente;

- di forma quadrata e con dimensione

massima di 2 m per lato.

Precisavano inoltre che:

Il fornitore dovrà garantire la posa delle vasche e

dei contenitori interrati in qualsiasi punto della Città di __________ e dei

suoi quartieri (pos. 132.110).

Tra le disposizioni

relative ai criteri di idoneità, la pos. 223.200 CPN 102 segnalava che i

concorrenti dovevano ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34

del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110).

Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata

attribuita al miglior offerente tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di

ponderazione:

1)

minor prezzo 45%

2)

prezzo di pezzi di ricambio

5%

3)

dettagli tecnici e funzionalità

del sistema 15%

4)

garanzie 15%

5)

referenze 12%

6)

formazione apprendisti

5%

7)

perfezionamento professionale

3%

In punto ai criteri di aggiudicazione formazione

apprendisti e perfezionamento professionale, il capitolato d'appalto

enunciava quanto segue (cfr. pos. 224.100 cifre 6 e 7 CPN 102):

6) Formazione apprendisti

Per la valutazione del criterio di

aggiudicazione basato sulla formazione di apprendisti fa stato quanto disposto dalla

"Scheda informativa criterio di aggiudicazione formazione apprendisti",

versione del 01.01.2020 e valida dal 01/01/2020, consultabile al sito www.ti.ch/commesse

e qui di seguito riprodotta nei suoi tratti determinanti per la comprensione

del criterio di valutazione.

Per gli apprendisti fa stato il totale

di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni, che sono calcolati a

partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

(…)

7) Perfezionamento professionale

Il criterio del perfezionamento professionale valuta

il numero di dipendenti che hanno conseguito un titolo professionale da meno di

due anni (AFC tirocini triennali e quadriennali, CFP tirocini biennali). Per la

valutazione di tale criterio di aggiudicazione fa stato quanto disposto dalla "Scheda

informativa criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale",

versione del 01/01/2020 e valida dal 01/01/2020, consultabile al sito www.ti.ch/commesse

e qui di seguito riprodotta nei suoi tratti determinanti per la comprensione

del criterio di valutazione.

Al fine di determinare il numero di dipendenti che

hanno conseguito un titolo professionale da meno di 2 anni, fa stato il totale

di quelli che l'offerente ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni

per almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro

dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.

(…)

A dimostrazione dell'adempimento di

questi requisiti i concorrenti erano tenuti a compilare debitamente delle

apposite tabelle, in calce alle quali erano indicati i documenti da allegare su

richiesta del committente, ossia la copia dei contratti di tirocinio,

rispettivamente la copia dei contratti di lavoro nel periodo di perfezionamento

professionale e degli attestati di conseguimento del titolo professionale, con

l'ulteriore avvertenza che la mancata presentazione dei documenti richiesti nei

termini definiti avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara

d'appalto.

Più avanti, sempre in relazione ai

predetti criteri, il committente ha inoltre previsto le seguenti prescrizioni.

224.500 Assegnazione della nota sulla formazione

degli apprendisti

(…)

224.520 L'offerente deve allegare la documentazione

comprovante:

- n° apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5

anni. Sono da allegare obbligatoriamente le copie dei contratti di

tirocinio; la mancanza di tali documenti comporterà l'assegnazione di un

punteggio pari a 0 apprendisti.

- (…)

224.600 Assegnazione della nota sul

perfezionamento professionale

(…)

224.620 L'offerente deve allegare la

documentazione comprovante:

- n° di dipendenti in perfezionamento professionale negli

ultimi 5 anni

per almeno 12 mesi. Sono da allegare obbligatoriamente:

- le copie dei contratti di lavoro

nel periodo di perfezionamento professionale (al massimo per 2 anni dopo il

conseguimento del titolo professionale)

- gli attestati di conseguimento del titolo

professionale con l'indicazione "referenze

per il calcolo del punteggio sul perfezionamento professionale".

La mancanza di tali documenti comporterà

l'assegnazione di un punteggio pari a 0 dipendenti in perfezionamento

professionale.

B.

a. Entro il termine utile sono

giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 243'402.-,

e quella della CO 1, di fr. 235'863.-. Le medesime sono state aperte il 17

novembre 2021, alla presenza, fra gli altri, del rappresentante della RI 1.

Nel relativo verbale il committente ha in particolare annotato le seguenti

osservazioni.

Ditta CO 1 scrive che non fornisce i contratti di

tirocinio degli apprendisti per motivi di protezione dei dati personali.

Il sig. __________ fa notare che l'offerta della ditta

CO 1 non è rilegata con una spirale, ma è comunque inserita in un

classificatore.

b. Il 19 novembre 2021 la RI 1 si è rivolta per scritto all'ente banditore,

riassumendo come segue le incongruenze riscontrate nell'offerta della CO 1 in

occasione dell'apertura delle offerte.

1)

La ditta CO 1 non ha allegato il

documento "Diploma del titolare", obbligatorio e richiesto a pagina 7

delle Prescrizioni di concorso;

2)

La ditta CO 1 non ha allegato i

contratti di tirocinio, obbligatori e richiesti a pagina 16 delle Prescrizioni

di concorso, vedi punto 244.520;

3)

La ditta CO 1 non ha fornito il

capitolato con la rilegatura a spirale, obbligatoria e richiesta a pagina 18

delle Prescrizioni di concorso, vedi punto 251.100.

c. Il 25 aprile 2022 il committente ha comunicato alla

CO 1 che risultava necessario integrare la documentazione. Le ha dunque

impartito un termine di 7 giorni per la presentazione della documentazione

mancante (contratti di tirocinio, contratti di lavoro, titolo di studio di un membro

dirigente effettivo), pena l'esclusione dalla gara. Dei ragguagli che ne sono

derivati si dirà oltre (cfr. infra, consid. 4.2, 5.3.1 e 5.3.2).

C.

Dopo valutazione delle offerte ritenute

valide, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, giunta prima in

graduatoria con 90.96 punti.

D.

Contro la predetta decisione insorge

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda classificata con

83.43 punti. Essa chiede l'annullamento della delibera e la conseguente

aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria

avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato un'offerta completa e

conforme alle condizioni di gara. Come già segnalato nello scritto inviato alla

committenza successivamente all'apertura delle offerte, la CO 1 avrebbe infatti

omesso di allegare alla propria offerta i titoli di studio di un membro

dirigente dell'azienda, richiesti dal capitolato. Il formulario di concorso

sarebbe stato inoltre inserito in un classificatore anziché rilegato con una

spirale. Afferma che l'ente appaltante avrebbe valutato in maniera scorretta l'offerta

dell'aggiudicataria in relazione ai criteri di aggiudicazione formazione

apprendisti e perfezionamento professionale. In assenza dei

contratti di tirocinio e dei contratti di lavoro esatti dagli atti di gara, per

Fatti

i predetti criteri la deliberataria avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a

0 apprendisti/dipendenti in perfezionamento professionale.

E.

a. All'accoglimento del ricorso si

oppone l'ente banditore, rilevando per cominciare che la CO 1 vanta di una

lunga esperienza nel settore oggetto della commessa. Non vi sono motivi per

dubitare della sua capacità di eseguire la fornitura. Osserva che la pos.

223.200 CPN 102 si limitava a richiedere l'ottemperanza dei criteri di idoneità

di cui all'art. 34 RLCPubb/CIAP. Non esigeva che per comprovare i requisiti

posti dalla citata norma occorresse allegare all'offerta un titolo di studio. In

ogni caso, la ditta ha prodotto, in sede di esame delle offerte e su richiesta

del committente, tutta la documentazione atta a dissipare ogni dubbio al

riguardo. L'ente banditore difende in seguito la bontà delle note assegnate

alla deliberataria nei criteri formazione apprendisti e perfezionamento

professionale, rilevando che gli atti e le informazioni che essa ha fornito

nel termine perentorio impartitole gli hanno permesso di verificare la validità

dei casi dichiarati. Quand'anche si volesse attribuire alla stessa un punteggio

pari a 0 apprendisti/dipendenti in perfezionamento professionale, la sua

offerta continuerebbe ad occupare il primo posto della graduatoria. Reputa

infine irrilevante ai fini dell'aggiudicazione il fatto che la CO 1 abbia

inserito il formulario di concorso in un classificatore anziché rilegarlo con

una spirale in plastica. La sua esclusione dalla gara per tale motivo

configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della

proporzionalità.

b. Invitata a esprimersi sul ricorso, la deliberataria si è limitata a

trasmettere le copie dei contratti di tirocinio e il curriculum vitae del suo

titolare, __________ (certificato da un notaio).

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F.

Con la replica e la duplica, la

ricorrente e la stazione appaltante si sono essenzialmente riconfermate nelle

rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro

tesi opposte.

L'aggiudicataria si è espressa chiedendo di respingere il gravame. Ha precisato

che ad adempiere le esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP non vi sarebbe

solo il titolare della ditta, ma anche sua figlia __________, dotata di firma

individuale e in possesso di un AFC di impiegata di commercio. Ha sostenuto di

avere inserito il formulario di concorso in un classificatore per praticità,

ciò che non giustifica tuttavia una sua esclusione dalla gara. Ha ribadito infine

di non avere allegato all'offerta i contratti di tirocinio per motivi di

privacy, ma di avere (comunque) fornito alla committenza tutte le informazioni utili

alla verifica dei dati riferiti agli apprendisti avuti alle sue dipendenze

negli ultimi 5 anni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto

partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente

ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle

tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e la documentazione

esibita dall'insorgente forniscono sufficienti elementi per statuire

sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al

principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di

trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La

conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che

deve soddisfare le prescrizioni di gara.

2.2

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro

offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di

gara ufficiali messi a diposizione dal committente. Il cpv. 2 della norma

soggiunge che il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano

lacune formali rilevanti. L'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP dal canto suo prevede

che l'offerta

è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art.

39a cpv. 4 lett. b. Offerte incomplete o che non

rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse,

nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della

comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo

2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le

offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna

prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di

scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle

firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono

proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle

condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di

qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.1; RtiD

I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579

del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.

3.1

La ricorrente contesta la

validità dell'offerta della deliberataria siccome inserita in un classificatore

anziché essere rilegata con una spirale. Ciò

avrebbe dovuto comportare, a mente sua, l'esclusione della medesima.

3.2

Ora, in concreto, è ben vero che, contrariamente a quanto prescritto dalla

pos. 251.100 CPN 102, la deliberataria non ha rilegato il formulario di

concorso con una spirale in plastica. È tuttavia altrettanto evidente che il

capitolato non comminava l'esclusione del concorrente in caso di inosservanza

della suddetta prescrizione di gara. Una decisione in senso contrario si sarebbe

scontrata contro il divieto dell'eccessivo formalismo, non tutelabile in quanto espressione di rigidità della

prescrizione, fine a sé stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione

del diritto materiale e nell'applicazione in particolare del principio dell'uso

parsimonioso delle risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più

vantaggiosa. Non per nulla, giustamente, l'art. 26 LCPubb sanziona con

l'esclusione solo le offerte che presentano lacune formali rilevanti, nel

rispetto del principio della proporzionalità. La rilevanza del difetto in

concreto non è tuttavia in nessun modo data.

4.

La ricorrente contesta l'idoneità

a concorrere della CO 1, rilevando che la società non ha allegato alla sua

offerta il titolo di studio di un membro dirigente effettivo.

4.1

L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, nella versione in

vigore fino al 1° marzo 2022 (BU 2019, 218), prevede che gli offerenti devono

essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori.

In assenza di albi o registri professionali obbligatori, soggiunge il cpv. 2,

l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo

attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello

specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non

esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare

un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la possibilità di

richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4 RLCPubb/

CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una società,

iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere

adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa

alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata

del lavoro. Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori (cpv.

4). L'applicazione di quest'ultimo capoverso è stata sospesa dal Governo con

decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di

commesse pubbliche in tema di emergenza epidemiologia da COVID-19 del 15 aprile

2020.

(decreto esecutivo, BU 2020, 139 in vigore fino al 1° marzo 2022), il cui

art. 3 lett. b semplifica tale condizione per quanto attiene alle commesse di

servizio, stabilendo che i requisiti devono essere adempiuti (solo) da un

collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità

della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Per le pure forniture non sono invece

necessari requisiti particolari (cfr. al proposito il messaggio n. 7888 del 16

settembre 2020 sulla modifica della LCPubb, pag. 3-4; cfr. anche art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP nella sua versione in vigore dal 1°

marzo 2022, che ha ripreso quanto previsto dal citato decreto

esecutivo, affinandone la formulazione; vedi

inoltre la scheda informativa Criteri di idoneità redatta dall'UVCP,

versione del 1° marzo 2022, punto n. 3.4, pag. 19).

4.2

Nella fattispecie,

non sussiste il benché minimo dubbio che la commessa in esame prefiguri una

fornitura ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b RLCPubb/CIAP. Essa ha infatti per

oggetto l'acquisto di 30 contenitori interrati per rifiuti, che devono essere

forniti e posati nelle singole postazioni predisposte dal Comune. I concorrenti

non devono essere necessariamente anche i produttori dei contenitori per i

rifiuti. Possono anche essere semplici commercianti di questi prodotti. Basta

che si impegnino anche a posarli nelle postazioni approntate dal committente

(cfr. la STA 52.2008.76 del 12 marzo 2008 consid. 3.1).

In queste circostanze, non sono dunque necessari requisiti particolari. Il

fatto che la deliberataria non abbia prodotto, nel termine impartitole dalla

committenza, l'AFC o il titolo equivalente nello specifico ramo professionale di

un suo membro dirigente effettivo non le può quindi nuocere. A ben vedere

l'ente banditore, stante la chiara formulazione dell'art. 3 del decreto esecutivo

- che si riferisce alle sole commesse edili e di servizio e non richiede

requisiti professionali minimi per le commesse di fornitura - nemmeno avrebbe

dovuto interpellarla per richiederne la dimostrazione. Come risulta dagli atti

e rettamente rilevato anche dalla stazione appaltante, l'aggiudicataria vanta di

un'esperienza trentennale nello specifico settore della raccolta e dello

smaltimento di rifiuti, prova ne siano le numerose referenze di lavori

realizzati in tutta Europa, concernenti la fornitura e posa di contenitori

interrati. Essa è pertanto da ritenere idonea. Anche questa censura va quindi

respinta.

5.

5.1

La ricorrente censura la

valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto ai criteri formazione

apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la

mancata produzione, unitamente all'offerta, delle copie dei contratti di

tirocinio e di lavoro, avrebbe dovuto comportare

l'assegnazione di un punteggio pari a 0 apprendisti/0 dipendenti in

perfezionamento professionale.

5.2

Occorre anzitutto premettere che le regole di gara afferenti alla

valutazione dei predetti criteri non sono state di certo coniate in modo chiaro e lineare. Da un lato, indicavano che la mancata

trasmissione dei contratti di tirocinio, dei contratti di lavoro e dei titoli

di studio nei termini impartiti dal committente in un secondo tempo avrebbe

comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto (cfr. pos. 224.100

cifre 6 e 7, pag. 14 e 15); dall'altro, la valutazione della medesima come

quella di una ditta priva di apprendisti rispettivamente collaboratori in

perfezionamento (cfr. pos. 244.520 e 244.620 CPN 102). L'errore redazionale in cui è incappata la committenza non è comunque

tale da invalidare l'intera procedura di aggiudicazione. Trattandosi di

informazioni complementari, che non concernono la sostanza delle prestazioni

offerte, ma servono soltanto a comprovare le caratteristiche intrinseche dei

concorrenti, dagli stessi addotte, il principio di proporzionalità impone di accreditare

l'interpretazione a loro più favorevole delle relative regole, applicando - in caso di omessa presentazione

dei documenti mancanti nel termine impartito dalla committenza - il punteggio previsto dalle tabelle di

valutazione per le ditte senza apprendisti rispettivamente dipendenti in

formazione professionale. A

maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che anche la

mancata compilazione degli spazi dedicati all'indicazione del numero di

apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale per ogni anno

scolastico per cui era richiesta l'informazione avrebbe comportato l'assegnazione della nota 0 (cfr. pos.

224.100

cifre 6 e 7).

5.3

Resta ora da esaminare

l'operato della stazione appaltante sotto il profilo delle valutazioni

concretamente esperite e delle motivazioni addotte per giustificare le note

attribuite alla deliberataria nei controversi criteri 6 e 7.

Le note relative agli altri criteri non sono infatti oggetto di contestazione.

5.3.1

La

deliberataria, che occupa 80 persone, ha indicato alla posizione 224.100 cifra

6.

di aver avuto alle sue dipendenze 24 apprendisti negli ultimi cinque anni.

All'offerta ha allegato l'elenco dei loro nominativi. Non ha tuttavia accluso i

relativi contratti di tirocinio per motivi di protezione dei dati personali (cfr.

annotazione manoscritta a pag. 2 del formulario di concorso).

La predetta lacuna, diversamente da quanto pretende però la ricorrente, non

imponeva al committente di valutare la sua offerta come quella di una ditta

priva di apprendisti, bensì, conformemente alle prescrizioni di gara, di

assegnarle un termine perentorio per produrre la documentazione mancante. Dalle

tavole processuali risulta in effetti che il consulente esterno del committente

ha sollecitato alla deliberataria l'invio di tali documenti dopo l'apertura

delle offerte e che la concorrente ha dato seguito alla richiesta producendo la

tabella apprendisti con l'indicazione del numero del contratto di

tirocinio a fianco di ciascun nominativo. La documentazione è stata ritenuta

sufficiente dal committente, il quale in questa sede ha confermato che le informazioni

riferite agli apprendisti presso l'aggiudicataria erano tutte facilmente

verificabili tramite il competente Centro di formazione professionale. Sia come

sia, con la duplica l'aggiudicataria ha prodotto i contratti di tirocinio degli

apprendisti dichiarati in offerta (doc. 2), consentendo anche a questo

Tribunale di verificare la bontà dei dati forniti. A giusta ragione l'ente

banditore ha quindi attribuito all'offerta dell'aggiudicataria la nota 6 (24

apprendisti per 80 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione

prestabilito (5%), corrisponde a 5.00 punti.

5.3.2

La deliberataria ha inoltre annunciato quali

collaboratori in perfezionamento tredici persone. Ha compilato lo specchietto a

pag. 15 del formulario di concorso e ha sommato per ogni anno (4 nel 2016/2017,

5.

nel 2017/2018, 11 nel 2018/2019, 6 nel 2019/2020 e 4 nel 2020/2021) le unità

di personale in perfezionamento, dichiarando così 30 punti. In una tabella allegata

all'offerta ha indicato i loro nominativi, le formazioni intraprese e la durata

di queste ultime. Ha tuttavia tralasciato di allegare i contratti di lavoro nel

periodo di perfezionamento professionale e i titoli di studio. Così come

prescritto dagli atti di gara, l'ente banditore ha concesso all'aggiudicataria

di rimediare all'omissione. Nel termine impartito, essa ha esibito quanto segue

(doc. G):

8)

copia degli estratti dei contratti

di lavoro stipulati con le 13 persone annunciate quali collaboratori in perfezionamento

(dai quali risulta tuttavia unicamente il loro nominativo, la data di

assunzione e, in alcuni casi, la percentuale di impiego);

9) per __________: a) copia dell'AFC di impiegata di

commercio ottenuto il 23 giugno 2010, b) attestato professionale federale (APF)

di specialista in commercio estero conseguito il 9 giugno 2017, c) certificato

di studio attestante la sua immatricolazione alla facoltà di economia presso la

Hochschule Luzern, d) certificato di frequenza del corso di formatrice

professionale nelle aziende di formazione del 13 settembre 2018;

10) per __________: un'e-mail del Kaufmännisches

Bildungszentrum Zug attestante la sua iscrizione alla formazione per

assistente di direzione con AFC (inizio formazione: maggio 2021);

11) per __________: un'e-mail della Höhere Fachschule

für Technologie und Management di Dietikon attestante la sua iscrizione

alla formazione di tecnico dell'automazione STS (inizio formazione: 23 agosto

2021);

12) per __________: copia del diploma di economia

aziendale STS conseguito il 4 ottobre 2021 presso la Höhere Fachschule für

Wirtschaft Zug;

13)

per __________: a) copia del

certificato di responsabile del personale ottenuto il 12 settembre 2019 presso

la KV Luzern Berufsakademie, b) copia del certificato di partecipazione

al seminario di base sulla gesione della qualità e dei processi secondo ISO

9001:2015 del 12 settembre 2018.

L'ente banditore ha ritenuto validi tutti i collaboratori in perfezionamento

annunciati dall'aggiudicataria. Confrontato con le puntuali critiche sollevate

al riguardo dalla ricorrente, in questa sede si è limitato a dichiarare,

peraltro senza particolare motivazione, che per il personale assunto dopo la

formazione sono stati prodotti i contratti. La valutazione del committente,

lesiva delle prescrizioni del bando di concorso e del diritto avuto riguardo

dello scopo dell'introduzione di questo criterio, che mira a contrastare la

disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono, per almeno due anni,

un'occupazione a giovani appena formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran

Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag. 22 segg., pag. 86 segg.), è insostenibile. Nessuno

dei dipendenti annunciati dall'aggiudicataria ha infatti ottenuto un titolo

professionale (AFC o CFP) da meno di due anni. Già solo per questo motivo gli

stessi non potevano entrare in considerazione ai fini del calcolo del punteggio

per il criterio di aggiudicazione. La circostanza per cui alcuni dei suoi

collaboratori abbiano seguito o stiano seguendo dei corsi di specializzazione

e/o di perfezionamento, rispettivamente una formazione parallela all'attività

professionale per l'ottenimento di un altro titolo di studio/professionale è

quindi del tutto irrilevante. Come ribadito anche nella scheda informativa criterio

di aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%) redatta

dall'UVCP (versione 1.1.2020) richiamata dagli atti di gara, il criterio

inerente il contributo alla formazione professionale riguarda unicamente gli

AFC tirocini triennali e quadriennali e i CFP tirocini biennali (cfr. risposte

alle domande frequenti).

All'offerta della deliberataria, spettava dunque la nota 1.25 (0 collaboratori

in perfezionamento per 80 dipendenti), che rapportata al fattore di

ponderazione prestabilito (3%), corrisponde a 0.63 punti. Tuttavia, il

punteggio finale rettificato di conseguenza assomma a 93.05 e non basta a

modificare la graduatoria in favore della ricorrente, che con i suoi 87.73 punti

totali resta confinata al secondo posto.

6.

Alla luce delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque respinto, confermando la decisione impugnata.

7.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda cautelare di concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso.

8.

La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà congrue ripetibili

al committente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

all'aggiudicataria non patrocinata.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 2'500.-,

già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Essa rifonderà inoltre al

Comune di CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle

condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera