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Decisione

52.2022.183

Richiesta di condono di tasse di giustizia e spese giudiziarie in ambito penale (art. 27a LTG)

6 settembre 2022Italiano17 min

pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.183

Lugano

6

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 7 giugno

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2187) del

Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente

avverso la risoluzione del 1° dicembre 2020 del Dipartimento delle

istituzioni, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative in merito al

condono di spese procedurali in materia penale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Per motivi che qui non

mette conto di rilevare, con sentenze penali del 23 settembre 2019 e 7 luglio

2020 a RI 1 sono state addossate spese di procedura per complessivi fr.

1'220.-.

Con istanze del 3 marzo 2020 e 8 settembre 2020 l'interessata ha chiesto il

condono da tali oneri sostenendo di trovarsi in stato di indigenza.

Il 1° dicembre 2020 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del

Dipartimento delle istituzioni (UIPA) ha negato l'esenzione richiesta ritenendo

che non sussistessero in specie circostanze eccezionali tali da poterla

concedere.

B. Con giudizio del 4

maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto, in sostanza, che nonostante il grave stato

di indebitamento, considerata altresì la possibilità di dilazionare l'onere

contributivo nel tempo, la ricorrente non avesse fornito alcuna prova del forte

disagio a cui sarebbe esposta in caso di diniego del condono, né vi sarebbero

elementi per escludere a priori un miglioramento della sua situazione

finanziaria, atteso d'altronde che l'esenzione richiesta non consentirebbe

comunque un risanamento della condizione economica.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento, con contestuale concessione del condono richiesto. Essa

sostiene, in sintesi, che il Consiglio di Stato non abbia spiegato quali

circostanze eccezionali giustifichino il condono del pagamento delle spese, che

la legge non imponga di addossare le tasse giudiziarie, bensì che il condono si

giustifichi nei casi in cui - come in specie - il richiedente si trova

nell'indigenza permanente. Segnala poi che l'UIPA aveva già concesso in

precedenza un condono degli oneri di procedura (per fr. 150.-) il 4 maggio 2018

per cui, a distanza di appena quattro anni, esso non può negare l'esenzione in

parola. Domanda inoltre di essere esonerata dal pagamento delle spese della presente

procedura ricorsuale.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

A medesima conclusione perviene l'UIPA con argomenti di cui si dirà, ove

necessario, in seguito.

E. RI 1 non ha formulato

osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 27a cpv. 2 della legge

sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2016 (LTG; RL 178.200). La

legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione

impugnata e parte del procedimento d prima istanza (art. 65 cpv. 1 lett. a e b della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è ricevibile in ordine e

il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere

sentita, in quanto l'Esecutivo cantonale non avrebbe debitamente motivato la

propria decisione, in specie in merito alla definizione delle circostanze

eccezionali che permettono la concessione del condono richiesto ex art. 27a

LTG.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima

norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle

facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.

5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione

sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137.

II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a

una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.3

In concreto, esposto il

quadro normativo applicabile, segnatamente il presupposto dell'eccezionalità

delle circostanze che giustificano la concessione di un condono (cfr. consid. 2

della sentenza impugnata), e facendo riferimento agli analoghi istituti di

diritto fiscale e civile, il Governo cantonale ha indicato con sufficiente

precisione che nonostante la grave esposizione debitoria dell'insorgente,

costei non avrebbe fornito alcuna prova del forte disagio a cui sarebbe esposta

nel caso in cui dovesse pagare le contestate spese, atteso d'altronde che il

pagamento può essere dilazionato nel tempo e che non vi sono elementi, né la

ricorrente - che è abile al lavoro - ne adduce, che escludano a priori un

miglioramento futuro. Ha poi considerato che il condono richiesto non

permetterebbe ad ogni modo un risanamento della condizione finanziaria

dell'insorgente e che almeno per la sentenza del 23 settembre 2019 l'autorità giudicante

(e meglio la Corte di appello e revisione penale) ha già valutato la situazione

finanziaria dell'imputata per fissare le proprie spese procedurali. Seppur in

modo succinto, l'autorità precedente ha pertanto esposto in maniera

sufficientemente chiara gli elementi alla base della propria decisione; prova

ne è che nel suo gravame la ricorrente è stata in grado di contestare in

maniera precisa e circostanziata la risoluzione governativa, dimostrando in questo

modo di averne perfettamente compreso la portata, con il che non si

intravvedono in specie gli estremi per ritenere una lesione dei suoi diritti di

parte.

3.

Giusta l'art.

422.

del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP;

RS 312.0), nella decisione finale l'autorità penale determina anche le

conseguenze in materia di spese, oneri che, in caso di condanna, sono sostenuti

dall'imputato (art. 426 CPP). Secondo l'art. 425 CPP l'autorità penale può

dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione

economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle; formulata

come una norma potestativa, questa disposizione lascia alle autorità penali, e

di riflesso al diritto cantonale d'applicazione, un grande margine

d'apprezzamento al fine di concretizzare le condizioni per la sospensione e il

condono dal pagamento delle spese procedurali (cfr. STF 6B_262/2019 del 1°

aprile 2019 consid. 3).

A livello cantonale le disposizioni del Titolo III della LTG stabiliscono le

tariffe, minime e massime, per l'amministrazione della giustizia penale (art.

22-27a LTG). Facendo uso della facoltà di cui all'art. 425 CPP, l'art. 27a cpv.

1.

LTG stabilisce che il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo

giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse

e le spese. Le decisioni sulle dilazioni, le sospensioni e il condono di tasse

e spese sono delegate al Dipartimento delle istituzioni, e per esso all'UIPA

(cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24

agosto 1994; RL 172.220).

4.

4.1. La

ricorrente lamenta anzitutto che, a suo avviso, nel Canton Ticino mancherebbero

le disposizioni legali che indichino l'autorità competente in materia di

condoni. Sostiene poi che la legge non imponga di prelevare le tasse

giudiziarie e che, in ragione della difficile situazione finanziaria, da lei

comprovata, si giustifichi in specie di condonarle il pagamento delle spese procedurali

riferite alle due condanne penali da lei subite. Non spetterebbe d'altronde né

all'UIPA né al Governo cantonale determinare l'eccessivo indebitamento che il

cittadino può sopportare. Segnala che il 4 maggio 2018 l'UIPA l'aveva esonerata

dal pagamento delle spese riferite ad un'altra condanna penale e contesta che a

soli quattro anni di distanza l'autorità di prime cure possa valutare

diversamente la sua situazione personale.

4.2

In primo luogo è d'uopo rilevare che l'art. 112 del codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) citato

dall'insorgente non è in specie applicabile, trattandosi di spese derivanti

dalla procedura penale e non da quella civile. Poco cambia in sostanza atteso

che il regime applicabile in ambito penale risulti di fatto comparabile. Così

come il CPC, anche il CPP istituisce la facoltà per l'autorità competente di

esonerare dal pagamento delle spese procedurali (art. 425 CPP).

A livello cantonale, la LTG fissa poi le forchette all'interno delle quali le

autorità possono stabilire le spese procedurali e l'art. 27a LTG,

contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, fonda la competenza del

Consiglio di Stato per la trattazione delle richieste di condono (competenza

poi delegata in parte all'UIPA).

Ora, né la legge né i materiali legislativi afferenti all'adozione dell'art.

27a LTG (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013 sulle

conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice

di procedura penale federali e proposte di adeguamento e relativo rapporto

della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014) forniscono indicazioni

sulle circostanze eccezionali che possono permettere il condono delle spese di

procedura. Dottrina e giurisprudenza riferite all'art. 425 CPP ritengono che il

fine ultimo di tale possibilità è riconoscibile nello sforzo di promuovere la

risocializzazione del condannato, anche nell'ambito finanziario (cfr. STPF

SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5; Yvan

Jeanneret/André Kuhn/Camille Perrier Depeursinge, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 1 e 2 ad art. 425; Irene Arnold, Die Verfahrenkosten gemäss

Schweizerischer Sfrafprozessordnung, Zurigo 2018, pag. 197 e 198; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, Basilea 2016, II ed., n. 3 ad art. 425), la quale

risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile per l'interessato progredire

finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche

in tale ambito. La norma non si limita alla possibilità di ridurre o condonare

gli oneri procedurali unicamente in funzione della situazione finanziaria del

debitore; è per contro la situazione generale della persona (personale,

familiare, come procedurale) che può essere all'origine di tale valutazione

(cfr. Joëlle Chapuis, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 3 ad art.

425). L'art. 425 CPP presuppone tuttavia che la situazione finanziaria del

contribuente sia tale che la condanna (totale o parziale) al pagamento delle spese di procedura appaia come

iniqua; ciò è il caso segnatamente in presenza di un debitore nullatenente

oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero riscosse,

potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a

lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni

incombenti al condannato (cfr. STPF SK.2020.45 del 3 febbraio 2021

consid. 7.5). L'imputazione delle spese, inoltre, benché queste non

costituiscano una sanzione, è personale e non deve dunque ripercuotersi

ingiustamente sulle persone vicine al debitore (segnatamente la sua famiglia;

cfr. Chapuis, op. cit., n. 2 ad

art. 425). Non vi è alcun diritto costituzionale all'ottenimento del condono;

anche nel caso di persona permanentemente indigente, la decisione resta a

discrezione dell'autorità competente, la quale fruisce di un ampio margine di

apprezzamento (cfr. STF 6B_878/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3; Andreas Donatsch,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo 2014, II ed.,

n. 2 ad art. 425). Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale

federale tuttavia, atteso che l'art. 425 CPP è applicabile non solo nell'ambito

dell'esecuzione delle decisioni definitive ma anche nella determinazione e

nell'imposizione delle spese nella sentenza di merito, un condono totale o

parziale dal pagamento degli oneri procedurali può essere concesso solo se il

richiedente fa valere un cambiamento significativo della situazione finanziaria

intervenuto dopo la condanna penale o se vengono fatte valere nuove circostanze

che giustifichino una revisione della decisione in materia di spese (cfr. STPF

SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4, SK.2018.56 del 21 gennaio 2019

consid. 5 con riferimenti). Certo, l'art. 5 del regolamento del Tribunale

penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RS 173.713.162; RSPPF) prevede

che la situazione finanziaria delle parti sia un criterio di valutazione degli

oneri di procedura, ciò che invece la LTG non impone espressamente, benché le

autorità penali abbiano in sostanza la facoltà di applicare direttamente l'art.

425.

CPP.

Ora, tenuto conto che le parti, ed in particolare l'imputato, possono chiedere

l'assistenza giudiziaria, e dunque l'esonero dal pagamento delle spese di

procedura (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), e possono impugnare

la decisione finale che fissa gli oneri di procedura anche solo limitatamente

alle spese e indennità, facendo dunque stabilire all'autorità degli oneri

compatibili con la concreta situazione finanziaria e evitando così che nasca

una pretesa creditoria a tale titolo, al fine di impedire che l'istituto del

condono venga utilizzato per rimettere costantemente in discussione procedure

ormai concluse, ciò che di tutta evidenza non è lo scopo della norma, si

giustifica di concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese

procedurali solo laddove la situazione personale del debitore sia peggiorata

dal momento in cui la decisione sulle tasse è stata emessa, di conseguenza che

il condono richiesto si basi su fatti nuovi di cui l'autorità di merito non ha

tenuto conto.

4.3

Tornando al caso in esame, non v'è dubbio che la situazione finanziaria

della ricorrente sia precaria e che già lo fosse al momento delle condanne

penali. Essa, a beneficio dell'assistenza sociale già da anni, ha a suo carico (stato

di aprile 2022; cfr. estratto del registro delle esecuzioni richiesto dal

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) attestati di carenza beni per

quasi fr. 80'000.-, oltre a esecuzioni in corso per più di fr. 40'000.-. In

questo senso mal si comprende la critica del Governo cantonale per cui

l'insorgente non avrebbe fornito alcuna prova del disagio che le arrecherebbe

il pagamento delle spese procedurali e che il condono non permetterebbe

comunque il risanamento delle finanze dell'interessata; a fronte della grave

esposizione debitoria, un ulteriore debito costituisce comunque un aggravamento

di una condizione economica che già risulta difficile. Vero è che dalle cifre

indicate dalla ricorrente nel formulario di richiesta di condono (cfr. doc. doc.

7.

allegato alla risposta dell'UIPA del 26 gennaio 2021) parrebbe esserci un

margine, seppur minimo, per far fronte agli oneri procedurali in esame. Va

infatti osservato che oltre all'importo riferito al premio di cassa malati per

il quale l'insorgente - a beneficio dell'assistenza sociale - ha diritto al

sussidio (art. 13 lett. a della legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; Laps; RL 870.100), gli altri costi

indicati, relativi a fatture annuali o trimestrali (cfr. fattura annuale delle

spese condominiali, fattura trimestrale per il premio forfettario AVS per le

persone senza attività lucrativa), devono essere ricalcolati pro rata

temporis. La ricorrente è poi nubile, senza persone a carico e la prestazione

assistenziale risulta ad oggi leggermente maggiore rispetto al 2020 (cfr.

decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 26 maggio 2020

attestante una prestazione mensile di fr. 2'097.- [doc. 7 allegato alla

risposta del 26 gennaio 2021 dell'UIPA] e decisione di accoglimento della

prestazione assistenziale del 3 gennaio 2022 attestante prestazioni mensili per

fr. 2'256.- [doc. B allegato all'istanza di gratuito patrocinio]). Ciò non

toglie, ad ogni modo, che vi sia un'evidente situazione di ristrettezza

economica, motivo per il quale infatti la CARP aveva già ridotto nel 2019,

giusta l'art. 425 CPP, le proprie spese di procedura. Benché poi, come

osservano le autorità precedenti, non vi siano elementi che permettano di

escludere a priori un miglioramento futuro della sua situazione economica, va

allo stesso tempo considerato che l'insorgente ha oggi 54 anni ed è in assistenza

già da almeno quattro anni, per cui uno sviluppo positivo delle sue finanze appare

quantomeno poco probabile, soprattutto viste le numerose e ingenti esecuzioni a

suo carico.

Dall'analisi dell'estratto del registro delle esecuzioni emerge poi che da settembre

2019, data della prima condanna, sono stati emessi ulteriori attestati di

carenza beni per oltre fr. 17'000.- (già presenti al momento della decisione

dell'UIPA) e opposizioni a crediti per più di fr. 14'000.-. Nonostante la

situazione economica dell'insorgente sia stata considerata al momento delle

decisioni di merito, sia espressamente dalla CARP (cfr. consid. 9 della

sentenza del 23 settembre 2019) sia dalla Pretura penale che - esperito il

dibattimento - ha comunque fissato degli importi che si avvicinano ai minimi

previsti dalla LTG, e benché vi sia stato un lieve aumento delle prestazioni

assistenziali, si può in specie ritenere che la già precaria condizione

economica della ricorrente si è ulteriormente aggravata dopo la fissazione

delle spese procedurali qui in esame e che, in siffatte circostanze, l'imposizione

di un ennesimo onere - anche considerando una possibile dilazione di pagamento

- appare particolarmente gravosa.

Seppur vero infine che lo Stato non può rinunciare con troppa facilità ad

incassare le spese giudiziarie, va in definitiva altresì tenuto conto delle

reali possibilità di incasso, anche solo rateali, e dei costi che questo

comporta per l'ente pubblico (Arnold,

op. cit. pag. 200). In specie, considerata l'esposizione debitoria e tenuto

conto che la ricorrente, nullatenente, è a beneficio di prestazioni

assistenziali, la riscossione del debito in parola appare quantomeno poco

verosimile e sicuramente dispendiosa per lo Stato (dall'estratto delle

esecuzioni si evince che crediti a favore dell'UIPA per circa fr. 1'500.- sono

sfociati, tra il 2017 e il 2020, in attestati di carenza beni).

A fronte dei motivi esposti dunque, considerata la difficile situazione

finanziaria della ricorrente e il peggioramento intervenuto dopo l'emanazione

dei giudizi penali, si giustifica in specie di concedere il condono richiesto.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione dipartimentale, così come

quella governativa che la tutela, devono essere annullate.

5.2

Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal

prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm); la domanda di assistenza

giudiziaria è invece priva d'oggetto. Nessuna indennità per ripetibili può

inoltre essere riconosciuta alla ricorrente, la quale non è patrocinata da un

legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 4 maggio 2022 del Consiglio di Stato e la decisione del 1° dicembre 2020

dell'UIPA sono annullate;

1.2

gli atti

sono rinviati all'UIPA per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera