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Decisione

52.2022.184

Licenza per la sostituzione di un impianto per la telefonia mobile

17 luglio 2023Italiano19 min

proprietaria di un fondo nel Comune di Tresa, sezione di Sessa (mapp. __________78).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.184

Lugano

17

luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 7 giugno

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2189) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 14 aprile 2021 con la quale l'allora Municipio di

Sessa le ha negato la licenza edilizia per la sostituzione dell'impianto per

la telefonia mobile al mapp. __________8 del Comune di Tresa, sezione di

Sessa;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La __________ è

proprietaria di un fondo nel Comune di Tresa, sezione di Sessa (mapp. __________78).

Il sedime, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona per costruzioni di

interesse pubblico (CP - Altri Enti), è situato a sud del nucleo storico ed è

separato dal complesso monumentale della Chiesa di San M__________ (bene

culturale d'interesse cantonale) da una strada (via S__________). A piano

regolatore (PR) figura un unico perimetro di rispetto della Chiesa di San M__________,

della Chiesa di S. O__________ (mapp. __________30) e della Casa dei L__________

(mapp. __________01, __________02, __________05, __________06), che si estende dal

cimitero (mapp. __________56) sino al margine nord del nucleo, ricomprendendo il

mapp. __________78. Quest'ultimo ospita un edificio (costruzione di interesse

pubblico CP-10 centrale telefonica) e un impianto per le telecomunicazioni mobili

costituito di un palo di 13.00 m e di alcune antenne, installati in

corrispondenza della facciata est dello stabile.

Estratto

piano del paesaggio

b. Il 6 febbraio 2020

la RI 1 (di seguito __________) ha chiesto all'allora Municipio di Sessa la

licenza edilizia per la nuova costruzione di un impianto radio base per la

ricetrasmissione dei segnali di telefonia mobile (…) con struttura

portante, attrezzatura tecnica e antenne / SEST. Il progetto prevede di

sostituire il palo di sostegno con un supporto più alto (17.50 m) e dal

diametro maggiore, sul quale installare antenne a pannello di nuova generazione.

L'installazione sarà posizionata leggermente più a sud e più staccata

dall'edificio.

c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza si sono opposti CO 2e

CO 3, proprietari del mapp. __________77, CO 4, prima firmataria di

un'opposizione sottoscritta da un gruppo di cittadini, contestando a vario

titolo l'impiego della tecnologia 5G. CO 5e CO 6, proprietari della part. __________79,

non si sono detti contrari all'impianto, ma hanno chiesto l'adozione di una

colorazione mimetica.

d. Con avviso del 21 settembre 2020 (n. 114063), i Servizi generali del

Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto. La Sezione per la

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha attestato il rispetto

della legislazione sulle radiazioni non ionizzanti. L'Ufficio beni culturali

(UBC) ha ritenuto che l'impatto sulla Chiesa __________ non fosse tale da

giustificare un preavviso negativo in base all'art. 22 della legge sulla

protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). L'Ufficio

natura e paesaggio (UNP) ha invitato il Comune a esaminare gli aspetti

paesaggistici e a chiedere i necessari correttivi, affinché gli impianti si

inseriscano adeguatamente nel paesaggio. Riconosciuta la collocazione della

struttura all'interno dell'area fabbricabile, l'Ufficio della pianificazione

locale (UPL) ha osservato che il fatto che il Comune non si fosse ancora dotato

di una legislazione sull'ubicazione degli impianti telefonici in zona

edificabile non giustificasse il diniego del permesso.

e. Il 14 aprile 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia. L'autorità

comunale ha ritenuto che, soprattutto a causa delle sue dimensioni, il nuovo

impianto rappresentasse un elemento estraneo alle caratteristiche del

paesaggio, precisando che:

Da valle, l'antenna esistente è

già ora molto visibile ma i 4 m in più di altezza e lo spessore del sostegno

necessario, aumenteranno la percezione della sua presenza, non solo a scala

ravvicinata, ma anche a scala più ampia segnatamente per lo sguardo che

dall'accesso nord del paese si allarga verso il promontorio che ospita la

Chiesa, verso l'insediamento storico che si apre a monte e verso quello più

recente di stampo residenziale. Essendo situata in un quartiere prettamente

residenziale di due soli piani e su un leggero pendio che digrada verso le zone

aperte di fondo valle, l'antenna è infatti molto visibile e lo sarà ancora di

più con la sostituzione ed innalzamento, entrando inoltre maggiormente in

concorrenza visiva con l'elemento monumentale del campanile.

Ha inoltre segnalato

che l'istante non avrebbe accolto la richiesta di esaminare le ubicazioni

alternative proposte, come pure l'invito a valutare il potenziamento della rete

a banda larga e della fibra ottica.

B. Con giudizio del 4

maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1

contro la risoluzione municipale.

Benché il Comune di Tresa non si fosse ancora dotato di un quadro normativo

volto a disciplinare la collocazione delle antenne telefoniche in zona

edificabile, il Governo ha escluso l'applicazione del regime transitorio

cantonale, abrogato dal Tribunale federale (cfr. DTF 142 I 26). Ha aggiunto che,

se anche le autorità comunali avessero adottato nel frattempo delle

disposizioni in materia, le stesse non sarebbero state applicabili, giacché il

caso di specie riguarderebbe l'aggiornamento di un impianto esistente. Di

seguito, ha confermato la conformità di zona dell'installazione. Ha chiarito

che la collocazione di quest'ultima non potesse essere rimessa in discussione,

poiché al beneficio di un titolo autorizzativo passato in giudicato. Gli

interventi oggetto della domanda avrebbero comunque lo scopo di migliorare la

qualità del servizio nella regione, circostanza che l'istante non era peraltro

tenuta a comprovare. Non travalicherebbero poi quanto usualmente ammesso in

zona edificabile. L'Esecutivo cantonale ha quindi verificato se il diniego del

permesso fosse giustificato dal profilo paesaggistico. In merito, ha rimarcato

come il nuovo supporto superasse di ca. 5.00 m il palo esistente e presentasse

un diametro doppio. Le antenne sporgerebbero inoltre orizzontalmente in maniera

importante. Si avrebbe di conseguenza un ingombro rilevante che, contrariamente

all'impianto esistente e autorizzato, renderebbe la nuova struttura molto

dissimile da uno dei pali della luce presenti nelle adiacenze (…) risultando

senz'altro più appariscente. Soprattutto la notevole estensione

orizzontale delle antenne (…) poste alla sommità del palo e lo

spessore di quest'ultimo differenzierebbero la struttura dagli impianti tecnici

vicini (antenne televisive, canne fumarie ecc.). Tutti questi elementi la

farebbero apparire come un elemento estraneo. Pur ritenendo che la zona di

situazione non fosse soggetta a particolari tutele e che il metro di giudizio

da applicare alle antenne telefoniche non potesse essere troppo severo, avuto

riguardo alle caratteristiche del comparto (edificazione uniforme

contraddistinta da stabili di due piani circondati da spazi verdi; vicinanza a

un bene culturale di interesse cantonale) e considerato l'impatto visivo

dell'opera, l'Esecutivo cantonale ha condiviso la valutazione del Municipio. A

suo avviso, l'ingombro attuale sarebbe proporzionato alle caratteristiche del

comparto, mentre superare tale limite avrebbe (…) delle ripercussioni

a larga scala sul paesaggio pregiato del nucleo, creerebbe problemi di concorrenza

visiva con il campanile e intralcerebbe il mantenimento di una relazione di

qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi, non inserendosi in

modo ordinato ed armonioso nel contesto paesaggistico (…).

C. Contro il predetto

giudizio, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato insieme alla risoluzione municipale e che le sia concessa la

licenza edilizia.

Alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali richiamati nello stesso

giudizio impugnato, la ricorrente ritiene che le deduzioni del Consiglio di

Stato non possano essere tutelate. L'ordinamento comunale non vieterebbe

l'installazione di un palo di 17.50 m, né porrebbe dei limiti all'estensione

orizzontale delle antenne o al diametro del supporto. L'opera non inciderebbe

nemmeno in misura rilevante sul paesaggio. Sul fondo vi sarebbe già una

struttura simile con dimensioni comparabili. Quella controversa andrebbe

semplicemente a sostituirla. Le argomentazioni delle istanze inferiori non permetterebbero

quindi di concludere che una corretta applicazione delle clausole estetiche

invocate porterebbe forzatamente al diniego del permesso. La valutazione del

Municipio sarebbe incentrata sull'altezza del palo, quella del Governo sullo

sviluppo orizzontale delle installazioni. Tali caratteristiche dipenderebbero

però da esigenze tecniche. Il metro di giudizio adottato sarebbe di conseguenza

eccessivamente rigido e non sostanzierebbe un contrasto con interessi pubblici

preponderanti. L'insorgente esclude in particolare che l'installazione possa

pregiudicare il vicino nucleo o il complesso monumentale della Chiesa. Lo

confermerebbe il preavviso positivo dell'UBC. I fotomontaggi prodotti

comproverebbero che, sebbene un poco più “appariscente”, il nuovo impianto

non sovvertirebbe l'immagine dei luoghi. La ricorrente aggiunge che l'impatto

visivo non potrebbe costituire l'unico criterio per determinarsi sul rilascio

della licenza, senza operare una ponderazione globale degli interessi in gioco.

Le autorità non avrebbero in effetti tenuto in debita considerazione gli

obblighi di copertura imposti dalla legislazione sulle telecomunicazioni. Il

loro adempimento non potrebbe essere vanificato o eccessivamente aggravato da

norme comunali o cantonali di portata estetica. Le dimensioni del supporto e

delle antenne sarebbero peraltro indispensabili per rispettare i limiti dell'ordinanza

sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS

814.710).

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Il Municipio del Comune di Tresa, nato dall'aggregazione di Sessa, Croglio,

Monteggio e Ponte Tresa, e gli opponenti sono rimasti silenti.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) conferma le proprie precedenti prese di posizione.

b. La ricorrente ha rinunciato a inoltrare un allegato di replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE;

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali. I mezzi di prova genericamente sollecitati

dalla ricorrente (informazioni delle parti, sopralluogo) non appaiono

suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per l'esito della controversia.

Considerandi

2.

2.1. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011.

(LST; RL 701.100) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica

positiva (principio operativo), applicabile a tutto il territorio cantonale.

Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera

ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011

(RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica

quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione

di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. STA

52.2013.35

del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi, 52.2012.259 del 14 febbraio

2014.

consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di tale concetto - di

natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità

soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF

114.

la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata

da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 citata consid. 5

e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi,

La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento

all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola

estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti

prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in

maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori (cfr. STF

1C_434/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3, pubbl. in: ZBl 115/2014 pag. 441

segg.). Secondo l'Alta Corte, la citata

clausola estetica non deve neppure assumere la funzione di una zona di

pianificazione ed essere usata per mettere fuori gioco le prescrizioni edilizie

vigenti e salvaguardare la pianificazione futura (cfr. STF 1C_434/2012 citata

consid. 3.3).

Il principio è

applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLST), nell'esame delle domande di

costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili

(art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi e i paesaggi d'importanza

federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto

paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a-c LST e 107 cpv. 2 RLST).

Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è applicato

dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2

LST).

2.2

In base all'art. 7 cpv. 2 NAPR, costruzioni, impianti e attrezzature in

genere devono essere realizzati in modo che l'immagine del singolo oggetto e

della sua collocazione nel sito di contorno risulti conforme a obiettivi di

disegno qualificato dello spazio. La norma precisa (cpv. 3) che il linguaggio

architettonico, i materiali e i colori sono elementi di progetto per il

raggiungimento dell'obiettivo e che devono essere descritti e motivati nella

relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione.

2.3

Per le antenne di telefonia mobile

occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso

dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid.

6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf,

Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di

giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a

un'efficiente copertura di rete della telefonia mobile (cfr. STF 1C_403/2010

del 31 gennaio 2011 consid. 3.2, 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4

con rinvii). Nei territori urbani vi

è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione

di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro

funzione (cfr. STF 1C_403/ 2010 citata

consid. 3.2, 1C_118/2010 citata consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf, op. cit., pag.

674; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013

consid. 3.4).

Confrontata a domande di costruzione

relative ad antenne di telefonia mobile, questa Corte ha avuto modo di

stabilire che nell'ambito della valutazione dell'impatto sul paesaggio sono

determinanti le caratteristiche del comparto (residenziale) di situazione (laddove l'inserimento all'interno di un

paesaggio protetto o di un insediamento di rimarchevole qualità estetica

richiama esigenze d'integrazione maggiori rispetto al caso in cui le adiacenze siano caratterizzate da edifici di dimensioni,

colori, fogge e coperture diverse, nonché da infrastrutture di vario tipo), dell'impianto progettato (foggia, dimensioni,

sviluppo), come pure dell'edificio

sul quale l'antenna eventualmente insiste (cfr. STA 52.2016.332 del 22 novembre

2017.

consid. 3.2).

2.4

Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze

inferiori a nozioni giuridiche indeterminate, il Tribunale giudica con pieno

potere cognitivo, che esercita tuttavia con riserbo sia per la natura delle

norme, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale (nel caso delle NAPR).

Nella misura in cui esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo

margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è

chiamato a esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69

cpv. 1 lett. a LPAmm). Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di

ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da

valutazioni lesive del diritto. Ove la valutazione estetica appaia plausibile,

l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a

quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C_136/2010 del 17 maggio 2010 consid.

3.3.2, 1C_134/2007 del 24 gennaio 2008 consid. 4.2; STA 52.2018.548 del 29

maggio 2020 consid. 6.3).

2.5

Il Municipio e il Governo hanno

ritenuto che l'intervento non fosse autorizzabile, in quanto il nuovo supporto

e le nuove antenne risulterebbero lesivi dell'art. 104 cpv. 2 LST (e dell'art.

7.

NAPR). L'Esecutivo comunale ha considerato che, soprattutto a causa del

maggiore ingombro, l'impianto rappresenterebbe un elemento estraneo alle

caratteristiche del paesaggio. Il Consiglio di Stato ha condiviso tale

valutazione. A suo avviso, l'ingombro attuale sarebbe proporzionato alle

caratteristiche del comparto, mentre superare tale limite avrebbe (…) delle

ripercussioni a larga scala sul paesaggio pregiato del nucleo, creerebbe

problemi di concorrenza visiva con il campanile e intralcerebbe il mantenimento

di una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi

(…). Entrambe le autorità hanno posto l'accento sul fatto che il

nuovo impianto produrrebbe un peggioramento della situazione dal profilo

dell'inserimento paesaggistico.

2.5.1

Occorre

innanzitutto chiarire che la struttura avversata non può essere considerata il

mero aggiornamento di quella preesistente. Si tratta in realtà di un nuovo

impianto. Il palo e le antenne esistenti verranno infatti smantellate per

lasciare spazio a un supporto ben più alto e dal diametro maggiore, leggermente

spostato verso sud, sul quale verranno installate antenne di foggia diversa che

operano secondo gli ultimi standard tecnologici. Contrariamente a quanto

indicato dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia che ha autorizzato la

stazione telefonica esistente non vincola(va) di conseguenza le autorità, segnatamente

dal profilo dell'ubicazione dell'impianto.

2.5.2

Ferma questa premessa, le argomentazioni addotte dal Municipio e dal

Consiglio di Stato con riferimento al problematico inserimento paesaggistico

del supporto e delle antenne risultano fondate su un esame attento e oggettivo della

fattispecie, soprattutto delle ripercussioni sul nucleo e sul vicino complesso

monumentale, e non da un sentimento soggettivo o da una spiccata sensibilità. Ancorché

l'aumento dell'altezza del supporto (ca. + 5.00 m), così come il suo spessore e

il dimensionamento delle antenne, sarebbero dettati da ragioni di natura

tecnica, resta il fatto che nelle vicinanze non vi sono impianti paragonabili

per foggia e dimensioni. Essendo prevista lungo un pendio che digrada

dolcemente verso le aree aperte del fondovalle, l'installazione sarà

percepibile, in misura sicuramente superiore rispetto alla struttura esistente,

anche a grandi distanze. Benché l'impianto attuale e il permesso che l'ha

autorizzato non possano essere rimessi in discussione, la collocazione delle

antenne nelle immediate vicinanze di un bene culturale di interesse cantonale e

dell'imbocco di un pregevole nucleo, a ridosso di una zona residenziale (fronte

est) caratterizzata da stabili di dimensioni contenute e da un'edificazione

estensiva, è oggettivamente criticabile. Altrettanto discutibile è la scelta di

sostituire quell'impianto con una nuova e più impattante stazione telefonica,

da collocare sostanzialmente nella stessa posizione, esattamente tra l'insediamento

tradizionale a nord e il complesso monumentale a sud. Le elevate qualità di quel comparto sono riconosciute e tutelate dall'ordinamento

comunale (cfr. art. 43 NAPR sui beni culturali e 50 NAPR sugli interventi

ammessi in zona nucleo; cfr. pure risoluzione governativa del 24 giugno 2009 n.

3112, che ha approvato il piano particolareggiato dei nuclei storici). Sessa

figura inoltre nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di

importanza nazionale (ISOS; cfr. allegato 1 all'ordinanza riguardante l'ISOS

del 13 novembre 2019 [OISOS; RS 451.12] nonché Dipartimento federale

dell'Interno [curatore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica

e Cantone Ticino, vol. 2.2 Luganese, Berna 2006, pag. 415 segg.). Sebbene non

vincolante per i privati, l'ISOS rappresenta un valido strumento scientifico

per la valutazione dell'insediamento (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA

52.2015.540

del 12 ottobre 2016 consid. 3.5 con rif.). Nel dettaglio, l'inventario

inserisce il mapp. __________70 nell'intorno circoscritto (I-Ci) II, al quale

sono attribuiti la categoria di rilievo ab e l'obiettivo di salvaguardia

a. Il fondo si trova inoltre immediatamente a ridosso di zone particolarmente

pregevoli, ossia il perimetro edificato (P) 1 (nucleo abitativo principale

compatto, ordinato su stretto percorso asfaltato e rami divaricanti),

connotato da ottime qualità spaziali, storico-architettoniche e situazionali e

da categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia A, e dell'I-Ci I (promontorio

vignato, primo piano per la chiesa parrocchiale sulla sommità e cornice al

cimitero), con categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia a

(cfr. ISOS, pag. 421). L'ISOS ha identificato nella valutazione complessiva ottime

qualità spaziali all'interno del nucleo principale per l'eccezionale coerenza

del tracciato stradale principale strettamente definito da un'edificazione

omogenea e pressoché integra e per la sua relazione con la chiesa parrocchiale

e, ancora, per la posizione di questa su un promontorio e in genere per

la stretta relazione tra topografia, tracciati stradali e edificazione (cfr.

ISOS, pag. 426). Di contro, lo stabile al mapp. __________70 figura tra gli

elementi perturbanti, in quanto compromettente la leggibilità dei contorni

storici (cfr. ISOS, pag. 422). L'aggiunta dell'attuale impianto telefonico ha oggettivamente

peggiorato il grado di compromissione rilevato ai tempi dell'allestimento

dell'ISOS; la nuova installazione non farebbe che aggravarlo ulteriormente. Tutt'altro

che destituita di fondamento è in merito l'analisi del Municipio e dell'Esecutivo

cantonale, che hanno rinvenuto problemi di concorrenza visiva tra il

nuovo impianto telefonico e (il campanile del-) la Chiesa (cfr. fotomontaggi

prodotti dall'istante). I gravi pregiudizi per le qualità paesaggistiche della

zona, che hanno condotto le autorità al diniego del permesso, risultano così

tutt'altro che insostenibili.

Viste le rimarchevoli qualità

estetico-architettoniche del comparto, che pongono esigenze d'integrazione

accresciute, si giustificava, come evocato dall'Esecutivo comunale, la

valutazione di potenziali ubicazioni alternative meno conflittuali (cfr. DTF

141.

II 245 consid. 7.7). Alla stessa conclusione si giunge analizzando le

raccomandazioni Impianti per la telefonia mobile e monumenti storici,

edite dalla Commissione federale dei monumenti storici CFMS (secondo la

versione del 12 marzo 2018), secondo le quali la collocazione di antenne

telefoniche su monumenti o nel loro contesto sarebbe di principio da evitare e

occorrerebbe in ogni caso valutare possibili ubicazioni alternative. Non

risulta che la ricorrente si sia resa disponibile a una simile operazione. Le

ragioni tecniche invocate non pretendono segnatamente l'assenza di collocazioni

comunque idonee dal profilo della copertura di rete, ma più confacenti da

quello paesaggistico. A maggior ragione il sito prescelto per il nuovo impianto

non appare quindi il frutto di un compromesso tra l'esigenza di tutela del

paesaggio e gli obblighi degli operatori telefonici prescritti dalla

legislazione federale sulle telecomunicazioni, quanto piuttosto dipendere dal

fatto che il mapp. __________78 è di proprietà del gruppo __________. Neppure

l'invocata ponderazione dei contrapposti interessi permette così di ritenere

che il contestato diniego del permesso sia lesivo del diritto. Esso non

configura infatti un generico veto all'installazione delle antenne telefoniche

sul territorio di Sessa, insensibile agli obblighi degli operatori telefonici

prescritti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, ma il frutto di

un apprezzamento delle varie esigenze in gioco che ha fatto giustamente

prevalere nel caso specifico la tutela del territorio e del paesaggio.

3.

3.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso è respinto.

3.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere