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Decisione

52.2022.188

Tassa di soggiorno forfettaria - prescrizione - parità di trattamento - onere della prova

17 ottobre 2022Italiano22 min

esplicita richiesta, atteso che essi si sono pure sistematicamente rifiutati (in

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.188

Lugano

17

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 giugno

2022 di

RI

1 e RI 2

contro

la decisione del 18 maggio 2022 dell'Organizzazione

Turistica __________ che conferma l'imposizione delle tasse di soggiorno

forfettarie per gli anni dal 2017 al 2022 concernenti due case di proprietà

degli insorgenti site nel Comune di __________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 25 gennaio 2011,

l'allora Ente turistico __________ aveva stabilito la tassa di soggiorno

forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza

situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto.

Il 20 novembre 2018

l'OT__________, che è subentrato all'ET__________, ha stabilito con effetto al

1° gennaio 2018 la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei

proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio,

riconfermando le tariffe in vigore per il 2017 di fr. 70.- per letto per i

Comuni situati in __________, rispettivamente di fr. 50.- per letto in casi

eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi,

con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero. Il 18 febbraio 2020,

l'Ente turistico ha poi riconfermato i suddetti importi aggiungendo una tariffa

ridotta, di fr. 60.- per posto letto con effetto dal 2020, per le residenze

secondarie raggiungibili con strada solamente durante una parte dell'anno a

causa delle chiusure invernali.

B. RI 1e RI 2 sono domiciliati

a __________ e sono comproprietari dal 1976 di due case di vacanza site a __________

(mappale n. __________ e n. __________ di __________). Già a far tempo dal 1996

essi contestano l'imposizione della tassa di soggiorno per le suddette

proprietà e pertanto, a far tempo da quegli anni, non hanno più corrisposto

alcun importo a tale titolo. Ciò ha poi comportato negli anni una copiosa

corrispondenza tra i comproprietari e l'Ente turistico e l'esperimento di procedure

ricorsuali dinanzi all'Esecutivo cantonale (in base all'art. 39 cpv. 1

dell'allora legge sul turismo del 30 novembre 1998; BU 1999,323), di cui una conclusasi

con giudizio del 26 marzo 2002, il quale - in accoglimento del gravame - confermava

l'assoggettamento ma annullava la tassazione emessa e rinviava gli atti

all'autorità di prime per accertamento del numero dei posti letto e in merito alla

pretesa locazione del mappale n. __________.

Nonostante le molteplici richieste da parte dell'Ente turistico, l'ET__________

prima e l'OT__________ dopo, RI 1 e RI 2 si sono sempre rifiutati di compilare

il formulario per l'aggiornamento dei dati riferiti alle loro residenze

secondarie al fine di procedere alla corretta imposizione della tassa di

soggiorno, nonché di permettere sopralluoghi degli edifici.

A fronte di tale ripetuto rifiuto, tenuto altresì conto dell'ormai intervenuta

prescrizione di parte del credito derivante dai tributi pubblici non percepiti

negli anni, l'OT__________ ha proceduto alla tassazione d'ufficio dei proprietari,

fatturando loro con dodici distinte decisioni del 12 maggio 2022 le seguenti

tasse di soggiorno forfettarie:

- per il

mappale n. __________ l'importo annuo di fr. 140.- (fr. 70.- per posto letto)

per gli anni dal 2017 al 2022 (per complessivi fr. 840.-);

- per il

mappale n. __________ l'importo di fr. 280.- (fr. 70.- per posto letto) per gli

anni dal 2017 al 2019 e l'importo di fr. 240.- (fr. 60.- per posto letto) per

gli anni dal 2020 al 2022 (per complessivi fr. 1'560.-).

Mediante scritto del 18 maggio

2022 l'OT__________ ha evaso il reclamo presentato dai proprietari contro tali

imposizioni, confermandole.

C. Avverso quest'ultima

decisione RI 1 e RI 2 insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. Eccepita la prescrizione di una

parte del credito, essi sostengono, per una serie di ragioni di cui si dirà in

seguito, di non dover essere assoggettati alla tassa di soggiorno.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone l'OT__________, con argomenti di cui si dirà per quanto

necessario, in seguito.

E. RI 1 e RI 2 non hanno

presentato osservazioni di replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge

sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva

degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque in ordine e

può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione della prova

richiesta dall'autorità resistente, e meglio l'esperimento di un sopralluogo. L'oggetto della controversia emerge

infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove

richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008

n. 6 pag. 559 e rinvii).

2. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il

compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2

lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al

finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista,

dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21

cpv. 3 LTur (nuova versione in vigore dal 1° febbraio 2022; BU 2021 398) sono

soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano

quali ospiti in uno stabilimento d'alloggio in un Comune che non è quello del

domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS

210). I proprietari di appartamenti o case di vacanza, così come i membri delle

loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale

fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a

seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la

residenza. (art. 21 cpv. 6 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il

compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta

turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta

l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014

(RLTur; RL 941.110), nella fissazione dell'importo annuale fisso della tassa di

soggiorno gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione

nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, gli insorgenti sostengono anzitutto che la tassa di

soggiorno per l'anno 2017 non possa essere riscossa in quanto la richiesta di pagamento

sarebbe tardiva. Sennonché dal profilo temporale il diritto di tassare dell'OT__________

è limitato unicamente dall'eventuale prescrizione del credito. Ora a questo

proposito, né la LTur né il RLTur prevedono dei termini di prescrizione per

procedere al prelievo delle tasse di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza sono

tuttavia concordi nell'affermare che anche in difetto di un esplicito disposto

di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono di

principio estinguersi per prescrizione (DTF 140 II 384 consid. 4.2., 135 V 163

consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del 29

novembre 2006 consid. 4; STA 52.2009.311 del 3 novembre 2011

consid. 3.1.; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

III ed., Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa un termine di

prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi

analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o

casuali non applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che

egli stabilirebbe qualora agisse come il legislatore (DTF 140 II 384 consid.

4.2.; Tanquerel, op. cit., pag.

262; Thomas Meier, Verjährung und

Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem

Iuristischen Seminar der Universität Freiburg, Schweiz, Band n.328, Zurigo

2013, pag. 166; Moor/Poltier, op.

cit. pag. 97; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e

giurisprudenza ivi citata). Salvo diversa disposizione di legge, secondo

costante dottrina e giurisprudenza, di principio, per le prestazioni uniche si

applica il termine di dieci anni e, per le prestazioni periodiche, quello di

cinque anni (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 131 V 55 consid. 3.1, 112 Ia 260

consid. 5e; STA 52.2001.143 del 21 febbraio 2002 consid. 2.1.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Meier, op. cit., pag. 167; Moor/Poltier, op. cit., pag. 99).

Ritenuta una certa similitudine con i regimi contributivi previsti dalla legge

tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) e dalla legge federale

sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11; nonostante

queste leggi disciplinino dei generi di imposte differenti) e visto inoltre

come i termini di prescrizione per le pretese periodiche fondate sul diritto

pubblico fissati a livello giurisprudenziale siano di al minimo cinque anni, il

Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di stabilire che quest'ultimo

termine trovi applicazione per quanto attiene alle tasse di soggiorno (STA

52.2019.333 del 12 settembre 2019 consid. 3).

3.2. In merito al dies

a quo questa Corte ha considerato nell'ambito del giudizio appena

menzionato che, in assenza di un'esplicita norma di diritto pubblico che

disponga diversamente, la prescrizione del diritto di tassare inizia a

decorrere dal momento in cui il credito è diventato esigibile (cfr. art. 130

cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220; STA

52.2001.143 consid. 2.2.; Meier,

op. cit., pag. 145; Adelio

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Lugano 2005, pag. 69).

Quando l'esistenza e l'ammontare di una determinata pretesa necessitano di

essere fissati mediante decisione dell'autorità, il relativo credito diventa

esigibile, salvo diversa disposizione legale, al più tardi a partire dal

momento in cui si realizza la fattispecie che determina la nascita del

medesimo. In questo modo vi è la certezza che l'insorgere della prescrizione o

della perenzione non venga altrimenti ritardata a causa del comportamento

omissivo dell'autorità (Meier, op.

cit., pag. 156). Ne discende che, perlomeno laddove non è stata definita in

precedenza tramite decisione, la tassa di soggiorno diventa esigibile alla fine

dell'anno civile a cui si riferisce: è infatti soltanto a quel momento che la

fattispecie che determina la nascita del credito nei confronti del contribuente

si realizza completamente, essendo appunto il tributo in questione, nella forma

dell'importo forfettario, percepito annualmente su di un periodo di computo che

va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Fanno eccezione naturalmente le situazioni in

cui nel corso dell'anno dovessero venir meno le condizioni di assoggettamento

del contribuente; in questi casi la tassa andrebbe calcolata pro rata

temporis e la sua esigibilità coinciderebbe con il giorno in cui ha preso fine l'assoggettamento (STA 52.2017.161

del 25 aprile 2019 consid. 3.3).

Tornando al caso in esame, allorquando il 12 maggio 2022 l'Ente ha emesso le

decisioni di tassazione per i due immobili di proprietà dei ricorrenti relative

all'anno 2017, qui in discussione, i relativi crediti non erano ancora

prescritti. L'emanazione di queste fatture ha inoltre interrotto i loro termini

di prescrizione che hanno quindi ricominciato a decorrere da capo a partire

dalla suddetta data. Di conseguenza l'OT__________ poteva legittimamente

richiedere agli insorgenti le tasse di soggiorno relative al predetto periodo non

ancora percepite, in quanto le stesse non erano prescritte.

4.

4.1. Gli insorgenti sostengono poi che le loro residenze non possano

essere assoggettate alla tassa di soggiorno. Essi segnalano che fino al 2018 il

mappale n. __________ è stato dato in locazione a una persona domiciliata nel

Comune; il mappale n. __________ invece, che si trova in una zona agricola

senza alcun interesse turistico, sarebbe stato affittato ad un agricoltore di __________.

Contestano poi che le due residenze in oggetto presentino le caratteristiche

necessarie per essere definite abitazioni di vacanza e segnalano che essi non

ne fanno un uso privato, atteso che si recherebbero in loco unicamente per

l'ordinaria amministrazione, né le residenze verrebbero messe in locazione a

scopo turistico. Lamentano infine una violazione del principio di parità di

trattamento rispetto ai proprietari di case per vacanze domiciliati nel

medesimo Comune, i quali - essendo esentati - beneficerebbero di un privilegio

fiscale senza alcuna valida ragione.

4.2.

4.2.1. Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento rispetto ai

proprietari di case di vacanza con domicilio civile nel medesimo Comune della

residenza secondaria, va detto che in una recente sentenza (STF 2C_672/2017

dell'8 ottobre 2018 consid. 3.5) il Tribunale federale ha ritenuto la

distinzione in parola ammissibile considerando che le strutture turistiche che

la tassa di soggiorno è destinata a finanziare sono principalmente create per

le persone non residenti nel territorio in cui l'abitazione secondaria si situa

e che pertanto i proprietari di case con domicilio fuori dal Comune, al pari di

tutti gli altri turisti nel senso tradizionale del termine, vadano considerati

come la causa primaria delle spese legate al turismo (“abstrakte Kostennähe”);

a quest'ultima categoria di proprietari va dunque addossato il tributo in

questione. Si precisa che la sentenza citata dagli insorgenti (e meglio DTF 99

Ia 351) concerneva l'esenzione che era prevista - ed è poi stata eliminata -

per i contribuenti residenti nel Cantone e non nel Comune.

4.2.2. Per il resto, nemmeno le altre censure meritano accoglimento.

Anzitutto la pretesa assenza di infrastrutture di interesse turistico nell'area

in esame, ed in particolare nella zona in cui il mappale n. __________ si

situa, è argomento privo di pregio per quanto attiene all'assoggettamento al

tributo in parola. La tassa di soggiorno rientra infatti nel novero delle

imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a

coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva

comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La

specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di

prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti d'interesse

generale che questo tipo di imposta serve a finanziare sono strettamente

delimitati (RDAT 1976 n. 94). Se da un lato l'Ente preposto al prelievo è

giuridicamente vincolato alla destinazione speciale dei proventi dell'imposta

in questione, dall'altro l'incondizionalità e unilateralità della stessa fanno

sì che il contribuente ne sia tenuto al pagamento indipendentemente

dall'esistenza o meno di una prestazione diretta e immediata dell'Ente in suo

favore. Premesso che l'offerta turistica dell'intero comparto, compresa la __________,

è di fatto rilevante data la presenza di un'importante rete di itinerari

pedestri, della cui manutenzione l'Ente

turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così l'attrattività del

passeggio naturale, nonché di interessanti comprensori sciistici (__________), l'esistenza

in loco di determinate infrastrutture non è comunque presupposto necessario

alla legittimità dell'esazione (RDAT I-2001 n. 38).

Va poi rilevato che le due abitazioni in parola sono destinate alla residenza

secondaria, ciò che è stato confermato dal Comune (cfr. email del 17 settembre

2021 del Comune di __________ allegata all'incarto dell'OT__________), il quale

è competente per accertare il genere di utilizzo delle abitazioni site sul suo

territorio, con l'obbligo di allestire un inventario delle stesse (art. 2 e 3

della legge sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 [LASec; RS 702] e

art. 44 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992 [RLE; RL 705.110]). Gli insorgenti d'altra parte si limitano a pretendere

che le abitazioni di vacanza debbano presentare determinate (e non meglio

specificate) caratteristiche e requisiti di sicurezza, nonché disporre del

certificato di abilità, senza spiegare quali attribuzioni mancherebbero alle

loro proprietà e senza invero nemmeno pretendere che i relativi edifici siano inabitabili

(aspetto quest'ultimo che - di nuovo - compete ad ogni modo all'autorità

comunale stabilire; cfr. art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 del regolamento

di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 [RALOC; RL

181.110], nonché art. 38 cpv. 1 e 38a cpv. 1 della legge sulla promozione della

salute e il coordinamento sanitario [LSan; RL 801.100]).

L'attuale ordinamento, riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla

previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323),

stabilisce un doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale

secondo il quale tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello

di domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è

calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 2 LTur). Esiste

poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo

fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del

numero dei letti (art. 21 cpv. 6 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei

confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei

membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art.

21 cpv. 6 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano

appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 7

LTur).

Per la fissazione della tassa nella forma dell'importo forfettario non è

determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo

sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento

o della casa di vacanza (STA 52.2018.580 del 10 dicembre 2019 consid. 2,

52.2019.330 del 9 ottobre 2019 consid. 3.2. 52.2001.94 del 7 agosto 2002

consid. 3), per cui è irrilevante il fatto che gli insorgenti si recherebbero nelle

loro proprietà situate a __________ unicamente per l'ordinaria manutenzione e

che non possano sfruttare le due residenze per tutto l'anno, atteso d'altronde

che l'importo forfettario è calcolato su un utilizzo medio di 3 mesi all'anno. Se

l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua

famiglia, ad esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la

locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere

esatta la tariffa forfettaria per posto letto.

Per contro, dal momento che è possibile usufruire dell'abitazione, la

tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma dell'importo

forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché per la

specifica categoria è preclusa l'applicazione del regime generale.

Ora, i ricorrenti pretendono che gli immobili di loro proprietà siano stati

dati in locazione a persone domiciliate nel Comune di __________ (per il

mappale n. __________ almeno fino al 2018). Atteso tuttavia che si tratta di abitazioni

destinate alla residenza secondaria, presso le quali l'autorità comunale non ha

registrato il domicilio civile di nessuna persona (né lo avrebbe fatto senza un

cambiamento di destinazione che va annunciato, cfr. art. 7 cpv. 2

dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 4 dicembre 2015; OASec; RS 702.1),

gli asseriti locatari a cui i ricorrenti fanno riferimento non possono che

essere persone che hanno il domicilio civile all'interno del Comune di

situazione dei due immobili. Al di là del fatto che è quantomeno inusuale che

una persona affitti un'immobile per vacanze nel medesimo Comune in cui è

domiciliata e ancor più per lunghi soggiorni, gli insorgenti dimenticano che se

affittano le loro proprietà essi sono responsabili dell'incasso della tassa di

soggiorno (art. 21 cpv. 5 LTur) e della notifica dei pernottamenti, compresi

quelli che sono esentati dalla tassa di soggiorno (art. 9 cpv. 2 RLTur). Anche

in caso di affitto oltre i tre mesi, e dunque in applicazione del regime particolare

di cui all'art. 21 cpv. 7 LTur, così come avviene per il turista classico, sono

Fatti

i datori di alloggio che devono fornire all'autorità i dati necessari alla

tassazione, rispettivamente alla verifica delle esenzioni previste dalla legge.

Almeno dagli anni '90 gli insorgenti però non hanno mai notificato alcunché

all'Ente turistico, né spontaneamente come da loro obbligo di legge, né su

esplicita richiesta, atteso che essi si sono pure sistematicamente rifiutati (in

spregio ai loro doveri, cfr. art. 20 cpv. 3 e 21 cpv. 7 LTur e art. 13 cpv. 3

RLTur) di compilare i formulari per l'aggiornamento dei dati o di permettere

dei sopralluoghi. Essi si limitano, in definitiva, a sostenere fatti che

l'autorità non può ragionevolmente accertare senza la loro collaborazione,

atteso che, come detto, la locazione a scopi turistici non viene registrata dai

Comuni per cui l'Ente turistico non ha modo di eseguire verifiche tramite i

registri pubblici. Per contro, le informazioni fornite dagli insorgenti, sia

direttamente all'OT__________ prima, sia in seguito nell'ambito del presente

ricorso, sono alquanto lacunose e non suffragate da alcuna prova. Gli

insorgenti affermano che il sedime del mappale n. __________ sarebbe

affittato tutto l'anno ad un agricoltore, senza specificare se solo il terreno

(verosimilmente per essere sfruttato) o anche l'edificio, e che l'abitazione di

cui al mappale n. __________ sarebbe invece stata locata solo fino al 2018, senza

fornire alcun riscontro probatorio di quanto pretendono. In questo senso essi

non hanno ad esempio mai prodotto i contratti di locazione che affermano di

avere concluso, né indicato i nominativi dei loro locatari. In caso di

locazione poi, i relativi introiti dovrebbero figurare quali redditi della

sostanza immobiliare sulle loro dichiarazioni di imposta, che naturalmente si

sono ben guardati dal versare agli atti al fine di dimostrare la fondatezza

delle loro affermazioni.

Sebbene che la procedura

amministrativa sia retta dal principio inquisitorio (cfr. Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen

illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts,

Zurigo 1999, pag. 123 seg. e rinvii) e che le autorità sono tenute ad accertare

i fatti d'ufficio (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm), tale principio non è assoluto;

la sua portata essendo infatti limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'accertamento dei fatti (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm), che comprende, in

particolare, l'obbligo di produrre le prove imposte dalla natura della vertenza

e dai fatti allegati (cfr. STA 52.2017.79 del 28 giugno 2017 consid. 3.4.3,

52.2016.37 dell'8 settembre 2016 consid. 3; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997,

n. 1b ad art. 18). In assenza di tali prove, si applica per analogia l'art. 8

del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il quale prevede

che l'onere probatorio incombe a colui che intende prevalersi dei diritti

derivanti dalla fattispecie invocata (cfr. DTF 112 Ib 65 consid. 3). Pertanto, si

deve ritenere che gli insorgenti, che ormai da decenni manifestano un

atteggiamento ricalcitrante nei confronti dell'Ente turistico e non ottemperano

ai loro obblighi di notifica, nonostante potrebbero facilmente comprovare le loro

affermazioni, hanno omesso di farlo, disattendendo così il loro obbligo di

collaborare all'accertamento dei fatti (art. 26 LPAmm).

Ne consegue pertanto che, in assenza di riscontri in senso contrario, l'assoggettamento

dei ricorrenti alle tasse di soggiorno forfettarie riferite ai due immobili di

loro proprietà siti a __________ per il periodo dal 2017 al 2022, risulta dato.

5. Premesso che gli

insorgenti non contestano il numero di posti letto ritenuto per l'imposizione

(d'ufficio) delle loro proprietà, dato il loro assoggettamento alla tassa di

soggiorno forfettaria per il periodo dal 2017 al 2022, si rileva tuttavia che

l'OT__________ ha applicato al mappale n. __________ la tariffa ordinaria (fr.

70.- per posto letto) per gli anni dal 2017 al 2019; dal 2020 invece, l'Ente ha

attribuito a tale residenza la nuova tariffa ridotta di fr. 60.- per posto

letto in ragione del fatto che l'abitazione non è raggiungibile nel periodo

invernale.

La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il previgente regime istituito

dalla legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur

prevede ormai dal 2015 che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato,

oltre che in funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente

regolamentazione già stabiliva, anche tenendo conto dell'accessibilità dell'immobile

nel corso dell'anno.

Ora, se per il periodo dal 2020 al 2022, considerato che l'Ente ha adottato una

specifica tariffa ridotta, la tassazione non presta il fianco a critica, lo

stesso non si può dire per quella riferita agli anni 2017, 2018 e 2019. Anche

in tale periodo, infatti, la proprietà in oggetto soffriva delle medesime

limitazioni d'accesso. Di conseguenza le condizioni poste dall'OT__________ per

l'applicazione della tariffa ridotta all'epoca prevista (e meglio di fr. 50.-

per posto letto) erano date per una parte non trascurabile dell'anno anche

durante il citato triennio.

Ne consegue dunque che le tasse di soggiorno

forfettarie per il fondo n. __________ relative agli anni dal 2017 al 2019

devono essere ridotte.

6. 6.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la

querelata decisione è annullata limitatamente alla tassazione del mappale n. __________

per gli anni dal 2017 al 2019; per il resto è confermata. Gli atti sono

retrocessi all'OT__________ affinché proceda a fatturare ai ricorrenti la tassa

di soggiorno forfettaria per l'immobile di cui al mappale n. __________ per il

periodo 2017-2019 applicando la tariffa ridotta di fr. 50.- per ogni posto

letto disponibile.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art.

47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, proporzionalmente alla loro

preponderante soccombenza.

Non si assegnano ripetibili, non avendone le parti

fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 18 maggio 2022 è annullata limitatamente alle tasse di soggiorno

forfettarie riferite all'immobile di cui al mappale n. __________ per il

periodo dal 2017 al 2019; per il resto è confermata;

1.2. gli atti sono

rinviati all'OT__________ affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 700.- è posta a carico dei ricorrenti, ai quali è restituito

l'importo di fr. 100.- versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

CO

1.

patrocinata

da: PA 1

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera