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Decisione

52.2022.190

Sanzione disciplinare

24 aprile 2023Italiano24 min

2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.190

Lugano

24

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 13 giugno

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 12 maggio 2022 (n. 451) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr.

1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

Fatti

A. a. Tra il 2015 e il

2016, l'avv. RI 1 e l'avv. L__________ hanno patrocinato B__________ in una

vertenza di diritto di famiglia davanti alla Pretura di Lugano e al Tribunale

civile di Genova.

Il 12 ottobre 2021 l'avv. L__________, patrocinata dall'avv. RI 1, ha avviato

nei confronti della ex cliente una procedura semplificata volta ad ottenere il

pagamento delle sue prestazioni, rimaste scoperte. Nel corso del dibattimento

tenutosi il 24 febbraio 2022, B__________ ha denunciato il conflitto

d'interessi nel quale sarebbe incorsa l'avv. RI 1 a causa del predetto

patrocinio. Il 15 marzo successivo, il pretore, ravvisando un rischio concreto

e verosimile di conflitto d'interessi, ha ingiunto all'avv. RI 1 di rinunciare

al mandato, trasmettendo copia della relativa decisione alla Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione) per i suoi incombenti.

b. Preso atto di tale decisione, il 17 marzo 2022 la Commissione ha aperto nei

confronti dell'avv. RI 1 - che proprio quel giorno aveva comunicato l'avvenuta

rinuncia al mandato - un procedimento disciplinare per possibile violazione del

divieto di incorrere in conflitti d'interessi (art. 12 lett. c della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS

935.61).

Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito.

Ha in particolare escluso che vi fosse, nell'ambito del nuovo mandato, il

rischio di fare uso di informazioni apprese nello svolgimento del precedente,

dal momento che il credito fatto valere per conto della collega non sarebbe

stato contestato. In ogni caso, non sarebbe stata in possesso di elementi di

cui la collega non fosse già stata a conoscenza, dato che, per espressa volontà

della comune cliente, ogni informazione relativa al mandato doveva essere

condivisa e discussa all'interno del collegio. Ha infine evidenziato anche il

suo personale interesse al recupero del credito in questione per evitare di

doversi accollare le spese sostenute dalla collega, cui aveva garantito il

pagamento da parte della comune mandante.

B. Con decisione del 12 maggio

2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare

di fr. 1'000.-. In sintesi, ripercorsi i fatti, la precedente istanza ha

rilevato come la denunciata e la collega avessero co-assistito B__________

nell'ambito delle procedure svizzere oggetto dell'azione creditoria in

questione. Ha ritenuto indiscutibile che in quell'ambito l'interessata avesse

acquisito conoscenze suscettibili di essere utilizzare contro la sua ex cliente

nella procedura d'incasso del credito. Considerate l'identità dell'oggetto del

precedente e del nuovo incarico nonché l'ampiezza dell'attività della legale a

favore della sua ex cliente, malgrado il lasso di tempo (ritenuto comunque

relativamente esiguo) trascorso dalla conclusione del primo mandato, ha quindi

condiviso l'opinione espressa dal pretore, secondo cui il rischio che potesse

fare uso di informazioni ottenute in quel contesto sarebbe stato più che

concreto, tant'è che anche la denunciata stessa aveva avuto dei dubbi in merito

all'opportunità di assumere il patrocinio della collega. La sanzione è stata

commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della mancata presa di

coscienza della violazione e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata,

una riduzione della multa.

Censurata la carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente

ribadisce che, proprio per la completa condivisione delle informazioni

acquisite nello svolgimento del primo mandato, non avrebbe avuto conoscenze

diverse da quelle note anche all'avv. L__________, ragion per cui non avrebbe

potuto sussistere alcun conflitto d'interessi. Tali informazioni non sarebbero

del resto state suscettibili di essere utilizzate nell'ambito del secondo

mandato, ritenuto che il credito fatto valere non sarebbe stato contestato.

Evidenziando la sua buona fede, nega poi che dal semplice fatto che si sia

interrogata circa l'opportunità di accettare il nuovo incarico possa essere

dedotto che nutrisse il dubbio - che avrebbe dovuto indurla a rinunciarvi - di

poter incorrere in un conflitto d'interessi. Tant'è - sostiene - che neppure i

giudici civili investiti della causa avevano intravisto un conflitto

d'interessi, prima che la questione - tutt'altro che scontata - fosse sollevata

dalla convenuta. Ritiene in ogni caso sproporzionata la sanzione inflittale,

che chiede sia ridotta a fr. 200.- (o ricondotta a un avvertimento). Pur

rilevandone la non impugnabilità, contesta infine la considerazione della

Commissione (non ripresa nel dispositivo) di informare dell'esito della

procedura la denunciante (a cui dovrebbe bastare la conoscenza della

decisione pretorile del 15 marzo 2022, cresciuta in giudicato), chiedendo che

sia fatto divieto alla Commissione di procedere in tal senso (o almeno di

motivare la sua decisione).

D. In

sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni,

riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,

personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è

destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Qui oggetto di ricorso è unicamente il dispositivo della decisione

impugnata che ha inflitto all'insorgente una multa, come indicato in narrativa.

Nella misura in cui pare criticare la Commissione per l'informazione dell'esito

della procedura alla sua ex mandante (a cui dovrebbe già bastare la conoscenza

della citata decisione pretorile del 15 marzo 2022), la ricorrente evoca un

aspetto che di per sé attiene alla motivazione della decisione (non al

dispositivo) e che esulerebbe quindi dall'oggetto della lite. A maggior ragione,

se si considera che nella sua motivazione la Commissione non ha mai indicato

che della chiusura e dell'esito della procedura sarebbe stata informata B__________,

ma semmai solo il pretore che aveva denunciato il comportamento dell'insorgente

(come da prassi). Non occorre quindi soffermarsi su questo punto.

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). I contorni della controversia emergono con sufficiente

chiarezza dalle carte processuali. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I

60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), il richiamo degli incarti

della Pretura di Lugano, Sezione 3, sollecitato dall'insorgente, non appare

idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti

ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.

2.

Va anzitutto esaminata la doglianza con cui l'insorgente sembra lamentare una

violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la precedente

istanza non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione, trattando

tutte le censure sollevate (cfr. ricorso, pag. 7).

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di

essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la facoltà

di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,

anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il

diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,

risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del

29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. Nella decisione impugnata, la Commissione, ripercorsi i fatti e illustrato il quadro giuridico applicabile,

ha anzitutto rilevato come la segnalata e la collega L__________ avessero

co-assistito B__________ nell'ambito delle procedure civili condotte in

Svizzera, all'origine del credito d'onorario fatto successivamente valere

davanti alla Pretura di Lugano. Ha quindi ritenuto indiscutibile che in quel

contesto la denunciata avesse acquisito conoscenze suscettibili di essere usate

contro la sua ex assistita. Ha pertanto avallato l'opinione del pretore,

secondo cui il rischio ch'ella potesse fare uso nella pratica d'incasso di

informazioni ottenute nel primo mandato sarebbe stato più che concreto,

considerate l'identità della fattispecie e l'ampiezza dell'attività svolta a

favore della sua ex cliente. Ininfluente ha invece reputato il tempo (circa

cinque anni) trascorso dalla conclusione del primo mandato. Ha peraltro

ritenuto significativo che la segnalata stessa avesse avuto dei dubbi

sull'opportunità di accettare il secondo incarico, biasimandola per averlo

comunque assunto malgrado, in caso d'incertezza, l'esistenza di un conflitto

d'interessi debba essere presunta. Ha così considerato data una situazione di

conflitto d'interessi. D'altro canto, ha ritenuto priva di fondamento la teoria

del mandato condotto collegialmente, ritenuto come le due legali facessero capo

a due studi ben distinti, situati addirittura in due Stati diversi, tant'è che

avevano emanato parcelle separate. Ha poi respinto anche l'argomentazione secondo

cui non vi sarebbe stato alcun rischio di utilizzare informazioni

confidenziali, ritenendo che, se una procedura d'incasso era stata avviata, la

pretesa non doveva essere del tutto incontestata. Ha infine reputato che l'aver

dato seguito all'ingiunzione del pretore di rimettere il mandato nulla mutasse

all'entità della violazione.

Ora, la predetta decisione consente di desumere con sufficiente

chiarezza le ragioni che hanno indotto la precedente istanza ad adottare il qui

controverso provvedimento e rigettare le censure avanzate. La fondatezza o meno

di tali argomenti (segnatamente quelli con cui ha respinto le tesi del mandato

svolto in comune e del credito incontestato) è invece questione di merito. Le

motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono del resto state recepite dalla

ricorrente, che ha potuto impugnare con

cognizione il suo giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa

sede le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non vi è stata alcuna violazione

del suo diritto di essere sentito. La relativa censura cade pertanto nel vuoto.

3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita

qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e

patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della

professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a

LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la

professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

Considerandi

II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto

professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

3.2

Da questo dovere generale di

fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi

completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1

e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12

lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro

un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo

2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia

rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di

interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed.,

Berna 2017, n. 388).

3.3

Il dovere di fedeltà verso il mandante

perdura anche dopo la fine del

rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente

deve essere verificata dall'avvocato con la massima

diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può

accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba

discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un

precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo

impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle

conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere

evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un

conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto

della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del

nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento

dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata

l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia

instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di

fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021

consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii,

2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7

agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020

consid. 7).

3.4

Il rischio di incorrere

in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto

ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato

in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1;

STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).

3.5

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati

dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente

recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo

valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente

diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per

l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136

III 296 consid. 2.1, 130 II

270.

consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11

del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), giusta il quale

l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri

interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti

professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui

l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante

o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli

interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando

sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto

professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato

rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13

CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il

mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente

cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di

precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

4.

4.1

In concreto, come già accennato, nel febbraio 2015 la ricorrente

ha assunto il patrocinio di B__________ in una vertenza di diritto di famiglia

(protezione dell'unione coniugale, separazione e divorzio) sia davanti alla

Pretura di Lugano che davanti al Tribunale civile di Genova. Proprio a causa

degli addentellati italiani della controversia, nel patrocinio è stata

coinvolta anche l'avv. L__________. Incontestato è che le due legali abbiano

proceduto in stretta collaborazione, condividendo ogni colloquio, ogni

telefonata, ogni e-mail, ogni parere e ogni allegato, ritenuto che l'avv. L__________

avrebbe partecipato anche alle udienze tenutesi a Lugano (cfr. osservazioni del

19.

aprile 2022, pag. 2). In questo contesto, vista la natura della vertenza,

l'insorgente è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni relative alla

situazione personale e patrimoniale della sua cliente, coperte dal segreto

professionale. Il mandato nei confronti di B__________ si è poi concluso nel

giugno 2016 (cfr. citate osservazioni, pag. 4).

Successivamente, nel corso del 2021 l'insorgente ha accettato di rappresentare

la collega L__________ per il recupero del credito d'onorario relativo alle

prestazioni svolte a favore della comune cliente, fatturate separatamente e

rimaste impagate. Nell'ambito di tale procedura, la convenuta ha lamentato che

la ricorrente - che l'aveva assistita in collaborazione con l'attrice nella

vertenza civile all'origine del credito reclamato - si sarebbe trovata in una

situazione di conflitto d'interessi. Il pretore, ritenendo concreto e

verosimile il rischio che nella procedura d'incasso potesse fare uso contro la

sua ex assistita delle conoscenze acquisite nello svolgimento del precedente

incarico, ha effettivamente ravvisato in capo all'insorgente un tale conflitto,

ingiungendole di rimettere il mandato. Opinione, questa, essenzialmente

condivisa anche dalla Commissione.

4.2

Ora, occorre

effettivamente ritenere che, intentando (con il deposito dell'istanza di

conciliazione il 19 aprile 2021 e della petizione il 12 ottobre 2021) la citata

azione creditoria in nome e per conto della collega L__________, i cui

interessi erano chiaramente contrapposti a quelli della sua ex cliente, la

ricorrente abbia corso il rischio concreto di incappare in un conflitto

d'interessi. Lei stessa ha del resto ammesso di essersi interrogata in merito

all'opportunità di accettare il secondo mandato, giungendo tuttavia

erroneamente alla conclusione che non vi fosse il rischio di un tale conflitto

(cfr. citate osservazioni, pag. 3). In concreto è infatti manifesta la stretta

connessione tra i due incarichi assunti, uno a favore e l'altro contro B__________,

il secondo mirando all'incasso dell'onorario dovuto alla collega per le prestazioni

svolte nel precedente mandato condotto in collaborazione con lei. A ciò

aggiungasi che l'attività svolta dalla ricorrente a favore della sua ex cliente

si è protratta dal febbraio 2015 al giugno 2016, cioè per oltre un anno, ed è verosimilmente

stata piuttosto ampia, se si considera che, per sua stessa ammissione, ha

permesso di trasferire a Lugano quanto interessava che fosse deciso qui con

revoca delle ordinanze giudiziali in Italia e a non far tener conto di alcune

posizioni in Italia a sfavore della nostra assistita, ad utilizzare in Italia i

riscontri giudiziari ottenuti in Ticino e a vincere la causa (cfr. citate

osservazioni, pag. 2). In queste circostanze, poco importa che, nel

momento in cui ha introdotto l'azione creditoria, fosse già trascorso un certo

tempo dalla conclusione del primo mandato, ritenuto come anche a distanza di

anni possano riemergere ricordi di fatti apparentemente dimenticati; tanto più

in un caso del genere, in cui l'oggetto del nuovo mandato riguardava gli anni in

cui la ricorrente (insieme alla collega) patrocinava ancora B__________.

Da respingere è inoltre l'affermazione secondo cui la situazione di un

conflitto di interessi nel caso di difesa collegiale nella quale un avvocato

proceda al recupero del credito di un altro avvocato della difesa non

sarebbe per nulla scontata (cfr. ricorso, pag. 6). Invano l'insorgente

pretende in particolare di aver valutato la fattispecie e concluso

che

il conflitto non vi fosse

a fronte del fatto che entrambi i legali -

anche se in effetti erano tre ma il terzo, l'avv. F__________, è rimasto a

carico dell'Avv. L__________ per cui non ha avanzato direttamente pretese nei

confronti della sua mandante - avrebbero svolto esattamente lo stesso

mandato in Svizzera e condiviso ogni conoscenza ed ogni atto tanto che l'agire

della ricorrente era come l'agire della seconda mandante e nulla essendo o

potendo essere oltre, il secondo mandato consistendo nella procedura per l'ottenimento

del pagamento del primo e che sebbene formalmente domiciliati in Studi legali

distinti, in Stati diversi, avrebbero svolto un unico mandato

tanto

da non incorrere in un rischio di conflitto di interessi, astratto o concreto

che fosse, se l'uno avesse chiesto il pagamento per le prestazioni effettuate dall'altro

così come avviene all'interno di un unico Studio legale (cfr. ricorso, pag.

5).

Certo, gli interessi di una cliente e di un avvocato possono divergere nel

corso o alla fine di un mandato e possono insorgere dei contrasti, in

particolare in relazione all'incasso dell'onorario (cfr. in tal senso: Kaspar Schiller,

Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, Zurigo 2009, n. 655;

decisione VWBES.2020.149 dell'8 aprile 2021 del Verwaltungsgericht Solothurn

consid. 4.7). Se è pur vero che in una tale costellazione la cliente deve

mettere in conto che l'avvocato possa intraprendere dei passi legali nei suoi

confronti e avere un interesse a divulgare determinate informazioni inerenti al

mandato - previo svincolo del segreto professionale (da parte sua o della

Commissione per l'avvocatura, cfr. Schiller,

op. cit., n. 655) -, nulla permette di ritenere che, in una simile situazione,

la mandante debba anche attendersi che, ad assistere l'avvocato, sia il legale

di un altro studio a cui aveva affidato in parallelo o congiuntamente la tutela

dei suoi interessi. Al contrario, per quest'ultimo - non direttamente

interessato dal credito del collega - permane il divieto di agire contro gli

interessi della ex cliente, sfruttando le informazioni acquisite nel corso del

suo personale mandato, strettamente connesso.

A torto l'insorgente, richiamando la dottrina, pretende altresì che in concreto

non sarebbe dato alcun conflitto d'interessi poiché, avendo condotto il primo

mandato congiuntamente con l'avv. L__________, non sarebbe stata in possesso di

informazioni diverse da quelle note alla collega. È ben vero che parte della

dottrina sostiene che il rischio per un avvocato di fare uso nello svolgimento

di un nuovo mandato di conoscenze confidenziali acquisite nell'ambito di un

precedente incarico riguardi unicamente informazioni che non potrebbero

essergli fornite direttamente dal suo nuovo cliente (cfr. Fellmann, op. cit., n. 409 e rif.).

Anche in un simile caso, tenuto anche conto del dovere di fedeltà che gli

incombe, permane comunque per l'avvocato il divieto di utilizzarle contro il

suo ex cliente nell'ambito di un nuovo mandato strettamente connesso al primo

(cfr. in tal senso Testa, op.

cit., pag. 117 segg.; Fellmann, ibidem;

cfr. pure decisione RT190181-O/U del 12 febbraio 2020 dell'Obergericht Zürich consid.

3.1), come in concreto.

L'insorgente, come visto, nell'ambito dell'attività svolta per conto della sua

ex cliente, è senz'altro venuta a conoscenza di informazioni riservate relative

alla sua situazione personale ed economica, rispettivamente alla fondatezza

delle pretese dell'avv. L__________. Informazioni,

queste, coperte dal segreto professionale e suscettibili di essere utili per la

causa creditoria, ritenuto che, come correttamente rilevato dalla precedente

istanza, se era stato necessario introdurre una procedura d'incasso, il credito

tanto incontestato non doveva essere. Tant'è che anche il pretore, confrontato

con l'eccezione della convenuta, ha ravvisato un conflitto d'interessi (cfr.

decisione del 15 marzo 2022).

Non permettono di giungere ad altra conclusione i due scritti e-mail menzionati

nel gravame (doc. C e D allegati alle osservazioni alla Commissione), ritenuto

che il primo (doc. C) nulla comprova quanto all'ammontare del debito

riconosciuto, mentre il secondo (doc. D) risale al 2016 e non permettere

pertanto di escludere che nel frattempo una parte del dovuto sia stata saldata.

Del resto, se avesse disposto di un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell'art. 82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11

aprile 1889 [LEF; RS 281.1] - qualifica che, già soltanto in assenza di una

firma manoscritta (o elettronica riconosciuta) del debitore, non può essere

attribuita ai citati scritti e-mail (cfr. Jaques Charles, Giurisprudenza

ticinese nelle cause giudiziarie promosse «a norma della LEF», in: BlSchK 2020

pag. 45 segg., ad n. 3.3.a, pag. 52 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati)

-, la creditrice non avrebbe avuto bisogno di rivolgersi alla ricorrente

per intentare una causa ordinaria, ma avrebbe potuto agire direttamente in via

esecutiva.

Da tutto quanto sopra discende che la

ricorrente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di

procedere contro la sua ex cliente per

quindi giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultima

a una procedura creditoria l'avrebbe posta di fronte a un concreto rischio di

conflitto d'interessi. Tanto più che,

in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF

2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004

consid. 1.2). In queste circostanze, accettando l'incarico a favore della

collega L__________, l'insorgente è quindi incorsa in una violazione dell'art.

12.

lett. c LLCA.

5.

Ferme queste premesse, resta da

verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione

gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta

della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa

o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità

deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un

interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata

della natura e della gravità della violazione delle regole professionali.

Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi

considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso

concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale

fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in

particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento

tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

5.2

In

concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave una regola

professionale fondamentale. Se, da un lato, va dato atto della buona fede

dell'insorgente, che ha dichiarato di essersi interrogata in merito

all'opportunità di accettare il secondo mandato, dall'altro preoccupa che,

benché si sia chinata sul problema, non abbia riconosciuto il rischio di

incorrere in un conflitto d'interessi. Vista la sua esperienza

professionale, avrebbe invece dovuto accorgersi della delicata situazione in

cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio della collega contro una

sua ex cliente. Nulla muta alla gravità della violazione il fatto che abbia

dato immediato seguito all'ingiunzione del pretore di rinunciare al mandato. Depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua

ventennale carriera, non è mai stata oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto

conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in

questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la

multa di fr. 1'000.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui

si è detto. La sanzione così commisurata, situata

attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta

adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza

della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata

l'importanza della violazione in questione, non entra invece in considerazione

la pronuncia di un avvertimento (come richiesto dall'insorgente) o di un

ammonimento, ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole

violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono

la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2020.323 del 2 luglio 2021

consid. 6.2; cfr. pure Poledna,

op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17).

6.

6.1. Stante tutto quanto

precede, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della

decisione impugata.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera