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Decisione

52.2022.191

Sanzione disciplinare

13 marzo 2023Italiano18 min

il 28 febbraio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI 1, M__________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.191

Lugano

13

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 giugno

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 30 maggio 2022 (n. 448) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr.

1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con scritto del 18

febbraio 2022, l'avv. M__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) tutti gli avvocati dello studio I__________,

segnatamente gli avv. P__________, RI 1, M__________, Pi__________, R__________

e gli abg. C__________ e Pa__________. Dopo aver rimproverato agli ultimi

quattro un uso improprio del titolo di avvocati iscritti nel registro cantonale

degli avvocati e all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATi), ha tra

l'altro lamentato un conflitto d'interessi in capo a tutti gli avvocati attivi

nello studio legale per avere patrocinato l'avv. P__________ e sua moglie abg.

C__________ in una causa che li opponeva a una società che sarebbe stata

cliente dello stesso (la __________ SA).

b. Preso atto di tale segnalazione,

il 28 febbraio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti degli avv. RI 1, M__________,

Pi__________, R__________ e dell'abg. C__________ un procedimento disciplinare

per possibile violazione del divieto di conflitto d'interessi e del segreto

professionale (art. 12 lett. c e 13 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61). Agli avv. Pi__________

e R__________ nonché all'abg. C__________ sono inoltre state rimproverate delle

possibili violazioni della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL

951.100; denominazione professionale ed esercizio abusivo della professione).

c. Chiamati a pronunciarsi in merito, i predetti legali hanno contestato ogni

addebito. L'avv. RI 1 ha in particolare negato, sulla base della documentazione

a sua disposizione, che la __________ SA fosse mai stata cliente dello studio

legale, precisando che la nota di onorario agli atti riguarderebbe prestazioni

di consulenza effettuate dall'avv. P__________ tramite la sua ditta individuale.

Ma quand'anche lo fosse stata - ha aggiunto - non si potrebbe ravvisare alcun

conflitto d'interessi in assenza di qualsivoglia connessione tra il mandato

precedente e l'attuale. Ha pure contestato di essere incorsa in una violazione

dell'art. 13 LLCA, negando di avere rivelato informazioni coperte dal segreto

professionale.

B. Con decisione del 30 maggio 2022,

la Commissione non ha dato seguito alla segnalazione nei confronti degli avv. P__________,

M__________, Pi__________, R__________ e degli abg. C__________ e Pa__________.

Per i fatti segnalati dal denunciante, che ha ritenuto solo in parte

costitutivi di una violazione delle regole professionali stabilite dalla LLCA,

ha invece condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr.

1'000.-. La precedente istanza ha anzitutto spiegato che la questione relativa

alla mancata iscrizione del registro degli avvocati esulava dalla sua

competenza (ricadendo semmai in quella della Commissione per l'avvocatura). Ha poi

rilevato che i coniugi P__________ non soggiacevano al procedimento

disciplinare, dato che la procedura in cui, secondo il segnalante, avrebbero

violato la LLCA li riguardava personalmente. Non avrebbero ingaggiato la loro

responsabilità disciplinare nemmeno gli altri avvocati dello studio, mai

coinvolti nel patrocinio. Incarico invece svolto dall'avv. RI 1, che sarebbe

quindi incorsa in un conflitto d'interessi, assistendo i coniugi P__________

nella procedura che li opponeva alla __________ SA. Società, che sarebbe stata un'ex

cliente, a cui lo studio I__________ ha fatturato un importo di CHF 43'200.00

che non può riferirsi alla sola iscrizione all'albo delle imprese edili.

Inoltre, ha aggiunto, sembrerebbe che detto studio legale si sia occupato di

un furto di automezzi

di detta azienda. Ha quindi ritenuto che non potrebbe

essere escluso che la denunciata abbia potuto utilizzare, anche soltanto inconsapevolmente,

fatti che erano emersi nel contesto dei precedenti mandati che, per forza di

cose, stante l'onorario che è stato richiesto, non poteva[no] essere di poco

conto (come emergerebbe anche da delle domande rogatoriali poste dai

coniugi P__________ nell'ambito della vertenza contro la società). La

precedente istanza ha invece disatteso l'addebito di violazione del segreto

professionale, in quanto riferito essenzialmente ai coniugi P__________. La

sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente ha ribadito come l'attuale controparte non sia mai stata cliente

dello studio, spiegando come sia stato l'avv. P__________ ad averle fornito

personalmente consulenza mediante la propria ditta individuale. Ritiene

arbitraria la conclusione secondo cui l'entità dell'importo fatturato

escluderebbe che il mandato si riferisse unicamente alla consulenza relativa

all'iscrizione all'albo delle imprese edili, posto come il segnalante stesso ne

abbia invece dato atto. Non essendo possibile stabilire per quali altre

prestazioni - stando alla precedente istanza - sarebbe stata emessa la fattura,

neppure sarebbe possibile stabilire quali presunte informazioni sensibili lei

possa avere appreso e utilizzato (ciò che la Commissione stessa si sarebbe

limitata a non poter "escludere", dando con ciò atto che non è stato

possibile comprovare il comportamento imputatole). Contesta inoltre la

sussistenza dell'altro mandato evocato nella decisione impugnata, di cui non vi

sarebbe alcuna evidenza agli atti (e di cui il collega avv. M__________ avrebbe

anzi negato l'esistenza). Sostiene in ogni caso che le uniche informazioni

fattuali utilizzate sarebbero di pubblico dominio o comunque state ricavate

lecitamente. Quanto alle domande rogatoriali, osserva che le stesse sono state

formulate direttamente dai coniugi P__________, che all'epoca lei non

patrocinava ancora, sulla base delle informazioni fornite loro dalla stessa

persona a cui avrebbero poi dovuto essere poste.

D. In

sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel

provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E.

In replica la ricorrente si è a sua volta rimessa al giudizio del

Tribunale.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,

personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è

destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli

accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. Nella decisione impugnata,

la precedente istanza ha anzitutto correttamente reputato di non doversi

occupare della posizione dei legali non iscritti nel registro cantonale degli

avvocati o nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

(cfr. consid. 5; cfr. Messaggio del 28

aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg.,

pag. 5011, ad 231.2; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 concernente

la revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 9, ad art. 7; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed.,

Berna 2017, n. 104; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 216).

Tantomeno di quella dei coniugi P__________, in quanto agenti a titolo privato

(e non in veste di avvocati), in un

procedimento che li riguardava personalmente (cfr. consid. 6; cfr. SJZ

103/2007 pag. 53 consid. 6; STA 52.2014.7 del 23 aprile 2014 consid. 6.2, 52.2013.174

del 23 aprile 2014 consid. 2.1; Fellmann, op. cit., n. 303 segg.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1117 e 1166).

Dopo aver escluso la

responsabilità disciplinare degli altri avvocati attivi nello studio legale in

questione, ritenendo che non avessero mai assunto il controverso patrocinio dei

coniugi P__________ (cfr. consid. 6), si è quindi concentrata sul

comportamento della ricorrente, reputandolo costitutivo di una violazione

dell'art. 12 lett. c LLCA (cfr. consid. 8).

2.1. Secondo questo disposto, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli

interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti

professionali o privati. Il divieto di

rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio

fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale

dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto

d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108

consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA

relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Da questo dovere generale di fedeltà e

indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi

completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12

lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro

un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo

2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia

rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di

interessi contrastanti (cfr. DTF 134

Considerandi

II 108 consid. 3; Fellmann, op.

cit., n. 388).

2.3

Il dovere di fedeltà verso il mandante

perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore

contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato

con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso.

In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa

avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza

nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale.

Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche

solo la possibilità di un utilizzo, persino

inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF

145.

IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile

di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta

l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi

aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra

l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a

elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più

reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più

stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo

trascorso, benché anche dopo anni possano

riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF

2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010

consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi).

2.4

Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto

precedentemente in altra veste: i doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA non si riferiscono soltanto al

rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili alla sua

intera attività professionale (cfr.

DTF 131 I 223 consid. 3.4; STF 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e

rimandi; Fellmann, op. cit., n.

347).

2.5

Il rischio di incorrere in un conflitto di interessi non deve essere

puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che

l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile (cfr. DTF 145

IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1).

2.6

L'incapacità di rappresentanza che

intralcia un avvocato ricade anche sui suoi associati (cfr. DTF 135 II 145

consid. 9.1). Il problema della doppia rappresentanza può dunque sorgere anche

quando le parti sono assistite da avvocati distinti, ma che esercitano nel

medesimo studio, in veste di associati (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.2; STF 2C_45/2016

dell'11 luglio 2016 consid. 2.2). Il divieto di conflitti d'interesse non si

limita quindi alla persona dell'avvocato, ma si estende a tutto lo studio o

gruppo al quale appartiene (cfr. DTF 145

IV 218 consid. 2.2 con rimandi a dottrina e giurisprudenza). In questa

prospettiva, ne sono dunque toccati tutti gli

avvocati che esercitano in un medesimo studio al momento della richiesta di

mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori) e le

difficoltà che il rispetto delle esigenze derivanti dalle regole professionali

può comportare (per gli studi di una certa dimensione, cfr. al riguardo: DTF

145.

IV 218 consid. 2.2).

2.7

I principi testé esposti, oltre ad

essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello

di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura

in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,

costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270

consid. 3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art.

11.

del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005; CSD), giusta il quale

l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri

interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti

professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui

l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante

o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli

interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che,

quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale

o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al

mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD

riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato

di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente

rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti

clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD,

infine, qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le

disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione

di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale. A

tal proposito pure la dottrina e la giurisprudenza certificano che il

patrocinio di clienti avversi da parte di avvocati che lavorano in una forma

associativa o anche in sola comunità di cancelleria concretizza un caso di

doppio patrocinio con conseguente conflitto d'interessi (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435; Fellmann, op. cit., ad art. 12, n. 88; Valticos, op. cit., ad art. 12, n. 156;

DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_45/2016

dell'11 luglio 2016 consid. 2.2).

3.

In concreto, è incontestato che la ricorrente, attiva presso lo studio

legale I__________, abbia assunto nel maggio del 2019 il patrocinio dell'avv.

P__________ e della moglie abg. C__________ in una causa promossa un anno

prima dalla __________ SA (ora in liquidazione) davanti alla Pretura di Lugano relativa

a un contratto d'appalto per la ristrutturazione di uno stabile di loro

proprietà (in cui ha sede anche lo studio legale, cfr. reclamo presentato il 24

giugno 2019 al Tribunale d'appello).

Dagli atti risulta tuttavia pure che, in precedenza, il 22 febbraio 2017 lo

studio I__________ aveva emesso a carico della stessa società una fattura di

fr. 43'200.- per prestazioni di consulenza svolte tra gennaio e febbraio 2017

(cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). L'insorgente (così come gli altri

avvocati segnalati) ha indicato che tale fattura si sarebbe riferita a

prestazioni fornite direttamente dall'avv. P__________ tramite la propria

ditta individuale (nel frattempo chiusa) e riguardanti unicamente l'iscrizione

della __________ SA all'albo istituito dalla legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore

principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500).

Ora, la sola circostanza secondo cui l'avv. P__________ abbia fornito la

predetta consulenza tramite la sua ditta individuale (apparentemente confermata

dall'indicazione del numero IVA e dei riferimenti bancari della stessa; cfr. doc.

C e D) non soccorre la ricorrente, ritenuto come il collega abbia agito facendo

uso del suo titolo ed emesso la fattura su carta intestata dello studio legale

(cfr. STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020 consid. 3.2 e rif.). Nell'ottica della

tutela degli interessi dei clienti dell'avvocato, al fine di garantire loro una

difesa esente da conflitti d'interesse (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1), è

infatti irrilevante ch'egli, siccome non iscritto nel registro cantonale degli

avvocati, non sia personalmente soggetto alla LLCA. Resta il fatto che un

legale attivo nel medesimo studio risulta avere in passato prestato consulenza

giuridica all'attuale controparte dell'insorgente. La circostanza è

significativa nella misura in cui, come sopra esposto, i diversi legali

che esercitano la professione in forma associata vanno considerati come un unico

avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi (cfr. STA

52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4 e rif.).

Ferme queste premesse, non è tuttavia dato di sapere in che misura sussista una

connessione tra il precedente e il nuovo mandato. Non è in particolare chiaro

in che modo nello svolgimento della nuova pratica avente per oggetto il

contratto d'appalto per la ristrutturazione dello stabile di __________ la

ricorrente possa utilizzare informazioni apprese nell'ambito del precedente

incarico. Mandato, quest'ultimo, che secondo l'insorgente si sarebbe riferito

unicamente all'iscrizione della società all'albo delle imprese edili (come

apparentemente confermato dal denunciante

stesso, cfr. segnalazione, pag. 3), mentre la Commissione, sulla sola base dell'entità dell'importo fatturato (fr.

43'200.-), ha ritenuto che avrebbe dovuto riferirsi anche ad altro. Tale accertamento si rivela nondimeno

indispensabile per valutare l'esistenza di un concreto rischio che informazioni

confidenziali acquisite nello svolgimento del precedente incarico a favore

della __________ SA possano essere utilizzate, persino inconsapevolmente, dalla

ricorrente nello svolgimento del nuovo mandato. Valutazione per cui, come

visto, assume particolare rilievo la connessione e il

grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo incarico (cfr. supra,

consid. 2.3 e rif.; cfr. pure DTF 145 IV 218 consid. 2.1).

Le tavole processuali nemmeno permettono di stabilire chiaramente se lo studio legale I__________ abbia assunto

per la __________ SA ulteriori mandati, finanche ancora in essere al momento in

cui è stato conferito all'insorgente il nuovo mandato contro la medesima

società (posto che, in caso di contemporaneità, un conflitto d'interessi

sussisterebbe indipendentemente da qualsivoglia connessione con la precedente

consulenza prestata alla medesima cliente dall'avv. P__________; cfr. supra,

consid. 2.2). Insoddisfacente si rivela al proposito la constatazione della

Commissione, secondo cui sembrerebbe altresì che detto studio legale si sia

occupato di un furto di automezzi di detta azienda (cfr. consid. 8). Tanto

più che l'esistenza di tale ulteriore incarico - cui ha fatto chiaramente

riferimento il segnalante (cfr. scritto del 3 aprile 2018 sub doc. 6) - non è

apparentemente stata negata nemmeno dall'avv. M__________ (cfr. risposta del 12

aprile 2018 al segnalante sub doc. 7 e sue osservazioni, pag. 4, in cui precisa

tuttavia che tale mandato si sarebbe nel frattempo concluso). A fronte di tale

situazione, è evidente che la Commissione avrebbe dovuto effettuare maggiori

approfondimenti, interpellando in particolare ancora il segnalante (legale

della __________ SA) che ha denunciato il conflitto d'interessi, al fine di

accertare maggiormente i fatti (sulla base di riscontri oggettivi) e valutare

più accuratamente l'eventuale esistenza di un concreto conflitto di interessi. In

tali circostanze, gli atti devono pertanto essere rinviati alla precedente

istanza, affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente

(cfr., per analogia, DTF 135 II 145 consid. 9.2).

4.

4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va

pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli

accertamenti mancanti, così come indicato al consid. 3, si pronunci nuovamente.

4.2

Per giurisprudenza, il rinvio

dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con

esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr.

STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25

agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano

tuttavia ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne

ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.

7.2).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 30 maggio 2022 (n. 448) della Commis- sione di disciplina degli avvocati è

annullata;

1.2

gli atti

sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati affinché

proceda come indicato ai consid. 3 e 4.1.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di

fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera