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Decisione

52.2022.21

Sostegno finanziario per le spese funerarie. Diritto di regresso

1 giugno 2022Italiano11 min

ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.21

Lugano

1

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 26 gennaio

2022 del

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6364) del

Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata dalla CO 1 avverso

la risoluzione del 25 giugno 2020 con cui il Municipio di RI 1 ha respinto la

sua domanda di sostegno finanziario per spese funerarie della defunta __________;

ritenuto, in

fatto

A. La CO 1 ha effettuato

il servizio funebre di __________, deceduta il 4 agosto 2019, su incarico dei

suoi parenti. Per le sue prestazioni, la ditta ha emesso una fattura per

complessivi fr. 5'169.- (IVA compresa).

B. In data imprecisata,

il Pretore del distretto di __________ ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti

di __________ di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell'eredità

giacente della defunta, ritenuta la rinuncia alla successione di tutti i suoi

eredi. Nell'ambito della procedura di liquidazione fallimentare, l'impresa di

pompe funebri ha insinuato il suo credito inoltrando la predetta fattura. Il 3

aprile 2020 l'Ufficio dei fallimenti ha informato la ditta della chiusura della

procedura per mancanza di attivi.

C. Il 16 aprile 2020 la CO

1 ha quindi trasmesso la fattura relativa alle spese funerarie della defunta __________

al Comune di RI 1, con richiesta di rimborso. Il Municipio, con decisione del

25 giugno 2020, ha respinto la domanda con la motivazione che non sarebbe stata

presentata, come invece richiesto, la documentazione attestante l'eventuale

rinuncia all'eredità da parte degli aventi diritto. L'autorità ha in seguito segnalato

che dall'ultima tassazione del marito __________ in suo possesso risulterebbe

che il medesimo avrebbe sufficiente disponibilità finanziaria per onorare la

fattura. La richiesta di rimborso sarebbe inoltre tardiva.

D. Il 22 dicembre 2021 il

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1 contro la

predetta decisione municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il

Comune di farsi carico delle spese di sepoltura di __________ di fr. 5'169.-.

Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54

della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100), la

partecipazione comunale si applica nel caso di cittadini defunti nullatenenti i

cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di

sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad

avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli

oneri legati alle esequie del loro congiunto. Nel caso concreto spetterebbe al

Comune farsi carico di queste spese, avendo gli eredi rinunciato da subito all'eredità.

La situazione finanziaria del marito non avrebbe pertanto alcuna rilevanza ritenuto

che la legge garantisce il diritto di regresso nei suoi confronti a beneficio

del Comune. Il Governo ha inoltre rilevato che l'istanza in oggetto non sarebbe

tardiva, la ricorrente avendo preso conoscenza del fatto che la defunta non

aveva risorse sufficienti per coprire le spese funerarie solo in occasione

della notifica dello scritto del 3 aprile 2020 dell'Ufficio dei fallimenti. Ha infine

osservato che il contributo andrebbe accordato in base all'importo effettivo

delle spese sostenute, che non si limitano a quelle indicate al punto n. 1 delle

direttive del 1° gennaio 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI).

E. Contro la predetta

risoluzione il Comune di RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che l'onere di sepoltura (e

di far fronte alle relative spese) spetterebbe al Comune soltanto laddove

questo, fin dall'inizio, sarebbe a conoscenza del fatto che non vi sono

risorse per coprire le spese funerarie. Avendo nel caso concreto i parenti

della defunta commissionato il servizio funebre, spetterebbe agli stessi farsi

carico dei relativi costi. Il contratto di appalto sorto con la ditta di pompe

funebri andrebbe onorato indipendentemente dalla nullatenenza della defunta. L'Esecutivo

comunale ritiene poi che la facoltà di regresso nei confronti dei parenti

rispettivamente del coniuge tenuti all'obbligo di assistenza secondo il diritto

di famiglia (art. 328 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS

210) sarebbe data solo nell'ipotesi in cui sia il Comune a predisporre la sepoltura

autonomamente, assumendosene quindi i costi.

In ogni caso il Governo, a

fronte di un preciso tariffario, non spiegherebbe per quale ragione la pretesa

di fr. 5'169.- sarebbe corretta.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e

la ditta CO 1. Quest'ultima contesta l'interpretazione dell'art. 54 Las data

dall'insorgente. Afferma che tutti i presupposti per ottenere il contributo

sarebbero adempiuti e che il diritto di regresso sarebbe dato a prescindere da

chi ha chiesto e predisposto la sepoltura della persona defunta. Afferma che il

Comune l'avrebbe autorizzata a preparare nel modo che risulta dalla fattura

quanto necessario per dare degna sepoltura alla defunta. Va da sé che anche le

spese relative alle opere da affossatore (preparazione della fossa e chiusura

della stessa a inumazione avvenuta) debbano esserle riconosciute. Tali costi

sarebbero stati a carico del Comune anche se questi avesse avuto a disposizione

Fatti

i propri affossatori comunali.

G. Con la replica e la

duplica la parte ricorrente e la CO 1 confermano le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di

sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali

cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La

norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di

assistenza secondo l'art. 328 CC.

Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore

cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già

applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai

loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni

assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese

funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente

(cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 concernente la modifica della Las,

pag. 11 ad art. 54).

3.

3.1. Le spese

funerarie costituiscono debiti della successione (art. 474 cpv. 2 CC, Paul-Henri Steinauer, Le droit des

successions, II ed., Berna 2015, n. 262 segg.). Di principio è quindi il

patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale,

nelle quali rientra l'insieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi

agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Steinauer, op. cit. n. 262, CCR

16.2017.19

del 18 aprile 2019 con riferimenti). Come rettamente ricorda il

Consiglio di Stato nella sua decisione, secondo l'art. 603 cpv. 1 CC, per i debiti della successione gli eredi

sono solidalmente responsabili. Ciò non si oppone tuttavia all'applicazione

dell'art. 54 Las, norma di diritto pubblico che non pone condizioni oltre

all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e la mancata percezione

di prestazioni assistenziali cantonali. Di conseguenza, occorre considerare che

laddove siano adempiuti tali presupposti e non vi siano familiari disposti ad

assumersi queste spese spontaneamente, spetta al Comune accollarsele in prima

battuta, riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti

all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC.

3.2

Nel caso concreto, dagli atti emerge che i parenti della defunta __________

hanno rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in

via fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti,

non ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri. In queste

circostanze, secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi

carico in prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta

senza lasciare mezzi sufficienti per provvedervi (circostanza chiara e

incontestata) né parenti disposti ad assumersi spontaneamente tali spese. Di

nessuna rilevanza è in particolare il fatto, addotto solo in questa sede, che

l'impresa di pompe funebri sia stata contattata direttamente dai parenti più prossimi

della defunta. L'art. 54 Las garantisce infatti il diritto di regresso nei loro

confronti a beneficio del Comune, indipendentemente da chi abbia predisposto la

sepoltura. L'opposta tesi della

ricorrente, frutto di un'interpretazione errata della norma in discussione, si

rivela pertanto priva di fondamento. A giusta ragione il Consiglio di

Stato ha ritenuto dati i presupposti affinché il Comune di RI 1 si assumesse le

predette spese funerarie.

4.

Occorre ora valutare

la congruità delle prestazioni effettuate. A mente del Municipio, la cifra

fatturata supererebbe chiaramente i costi usuali di sepoltura assunti di regola

dall'ente pubblico e richiama le direttive emesse dall'USSI.

4.1

A questo proposito vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai

Comune di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone

limitazioni per la concessione del diritto. Il legislatore non ha delegato ai

Comuni la facoltà di regolare la materia. Al fine di giudicare se

effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate, possono tornare

utili le direttive emanate dall'USSI in materia di riconoscimento delle

prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di assistenza sociale (art. 20

Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato

un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione

igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo

standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce poi supplementi

per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero,

l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie

tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria.

Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce

prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica"

con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice",

con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28

dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assi-stenziali per il

2021.

[BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]).

Per gli aspetti di dettaglio la di-rettiva rimanda a specifiche disposizioni.

L'USSI ha precisato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-,

rispettivamente fr. 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020. Nelle cifre

indicate non è compreso il costo fossa, ovvero quello per la corretta

esecuzione con escavatore o a mano della fossa in terra nei campi comunali

(incluso tutto quanto necessario per il rito funebre secondo le tradizioni, usi

e costumi), che è riconosciuto a parte, quale supplemento.

4.2

Nel caso

concreto, l'impresa di pompe funebri ha chiesto al Comune di provvedere al

pagamento delle spese funerarie di complessivi fr. 5'169.-. Ora, è ben vero che

quanto fatturato è superiore agli importi fissati dall'USSI, che per un

funerale classico con funzione religiosa in un luogo di culto come quello in oggetto,

pone un tetto di fr. 4'600.-. È altresì vero che nel citato importo è compresa

la fornitura e posa di una croce in legno con epigrafe del defunto, e non già

di una stele in marmo bianco, come quella eseguita in concreto. Occorre

tuttavia considerare che nella cifra complessiva fatturata dalla resistente è contemplato

anche il costo per le opere di scavo e rinterro della fossa di sepoltura (che

nel caso concreto ammonta a più di fr. 1'000.-; cfr. doc. G esibito dinanzi al

Governo), il cui pagamento, come sopra ricordato, è riconosciuto dalle

direttive emanate dall'USSI oltre al forfait stabilito per le spese funerarie. Alla

luce di queste indicazioni, appare tutto sommato congruo riconoscere per le

esequie di __________ l'importo di fr. 5'169.- rivendicato dalla CO 1.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico del Comune di RI 1 (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), il

quale rifonderà inoltre alla CO 1, patrocinata da un legale, congrue ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata nella misura di fr. 800.-, è posta a

carico del Comune di RI 1. Esso rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 1'000.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera