52.2022.21
Sostegno finanziario per le spese funerarie. Diritto di regresso
1 giugno 2022Italiano11 min
ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della
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Incarto n.
52.2022.21
Lugano
1
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 26 gennaio
2022 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6364) del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata dalla CO 1 avverso
la risoluzione del 25 giugno 2020 con cui il Municipio di RI 1 ha respinto la
sua domanda di sostegno finanziario per spese funerarie della defunta __________;
ritenuto, in
fatto
A. La CO 1 ha effettuato
il servizio funebre di __________, deceduta il 4 agosto 2019, su incarico dei
suoi parenti. Per le sue prestazioni, la ditta ha emesso una fattura per
complessivi fr. 5'169.- (IVA compresa).
B. In data imprecisata,
il Pretore del distretto di __________ ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti
di __________ di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell'eredità
giacente della defunta, ritenuta la rinuncia alla successione di tutti i suoi
eredi. Nell'ambito della procedura di liquidazione fallimentare, l'impresa di
pompe funebri ha insinuato il suo credito inoltrando la predetta fattura. Il 3
aprile 2020 l'Ufficio dei fallimenti ha informato la ditta della chiusura della
procedura per mancanza di attivi.
C. Il 16 aprile 2020 la CO
1 ha quindi trasmesso la fattura relativa alle spese funerarie della defunta __________
al Comune di RI 1, con richiesta di rimborso. Il Municipio, con decisione del
25 giugno 2020, ha respinto la domanda con la motivazione che non sarebbe stata
presentata, come invece richiesto, la documentazione attestante l'eventuale
rinuncia all'eredità da parte degli aventi diritto. L'autorità ha in seguito segnalato
che dall'ultima tassazione del marito __________ in suo possesso risulterebbe
che il medesimo avrebbe sufficiente disponibilità finanziaria per onorare la
fattura. La richiesta di rimborso sarebbe inoltre tardiva.
D. Il 22 dicembre 2021 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1 contro la
predetta decisione municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il
Comune di farsi carico delle spese di sepoltura di __________ di fr. 5'169.-.
Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54
della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100), la
partecipazione comunale si applica nel caso di cittadini defunti nullatenenti i
cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di
sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad
avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli
oneri legati alle esequie del loro congiunto. Nel caso concreto spetterebbe al
Comune farsi carico di queste spese, avendo gli eredi rinunciato da subito all'eredità.
La situazione finanziaria del marito non avrebbe pertanto alcuna rilevanza ritenuto
che la legge garantisce il diritto di regresso nei suoi confronti a beneficio
del Comune. Il Governo ha inoltre rilevato che l'istanza in oggetto non sarebbe
tardiva, la ricorrente avendo preso conoscenza del fatto che la defunta non
aveva risorse sufficienti per coprire le spese funerarie solo in occasione
della notifica dello scritto del 3 aprile 2020 dell'Ufficio dei fallimenti. Ha infine
osservato che il contributo andrebbe accordato in base all'importo effettivo
delle spese sostenute, che non si limitano a quelle indicate al punto n. 1 delle
direttive del 1° gennaio 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI).
E. Contro la predetta
risoluzione il Comune di RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che l'onere di sepoltura (e
di far fronte alle relative spese) spetterebbe al Comune soltanto laddove
questo, fin dall'inizio, sarebbe a conoscenza del fatto che non vi sono
risorse per coprire le spese funerarie. Avendo nel caso concreto i parenti
della defunta commissionato il servizio funebre, spetterebbe agli stessi farsi
carico dei relativi costi. Il contratto di appalto sorto con la ditta di pompe
funebri andrebbe onorato indipendentemente dalla nullatenenza della defunta. L'Esecutivo
comunale ritiene poi che la facoltà di regresso nei confronti dei parenti
rispettivamente del coniuge tenuti all'obbligo di assistenza secondo il diritto
di famiglia (art. 328 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS
210) sarebbe data solo nell'ipotesi in cui sia il Comune a predisporre la sepoltura
autonomamente, assumendosene quindi i costi.
In ogni caso il Governo, a
fronte di un preciso tariffario, non spiegherebbe per quale ragione la pretesa
di fr. 5'169.- sarebbe corretta.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
la ditta CO 1. Quest'ultima contesta l'interpretazione dell'art. 54 Las data
dall'insorgente. Afferma che tutti i presupposti per ottenere il contributo
sarebbero adempiuti e che il diritto di regresso sarebbe dato a prescindere da
chi ha chiesto e predisposto la sepoltura della persona defunta. Afferma che il
Comune l'avrebbe autorizzata a preparare nel modo che risulta dalla fattura
quanto necessario per dare degna sepoltura alla defunta. Va da sé che anche le
spese relative alle opere da affossatore (preparazione della fossa e chiusura
della stessa a inumazione avvenuta) debbano esserle riconosciute. Tali costi
sarebbero stati a carico del Comune anche se questi avesse avuto a disposizione
Fatti
i propri affossatori comunali.
G. Con la replica e la
duplica la parte ricorrente e la CO 1 confermano le proprie tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del
10 marzo 1987 (LOC; RL
181.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di
sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali
cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La
norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di
assistenza secondo l'art. 328 CC.
Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore
cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già
applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai
loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni
assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese
funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente
(cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 concernente la modifica della Las,
pag. 11 ad art. 54).
3.
3.1. Le spese
funerarie costituiscono debiti della successione (art. 474 cpv. 2 CC, Paul-Henri Steinauer, Le droit des
successions, II ed., Berna 2015, n. 262 segg.). Di principio è quindi il
patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale,
nelle quali rientra l'insieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi
agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Steinauer, op. cit. n. 262, CCR
16.2017.19
del 18 aprile 2019 con riferimenti). Come rettamente ricorda il
Consiglio di Stato nella sua decisione, secondo l'art. 603 cpv. 1 CC, per i debiti della successione gli eredi
sono solidalmente responsabili. Ciò non si oppone tuttavia all'applicazione
dell'art. 54 Las, norma di diritto pubblico che non pone condizioni oltre
all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e la mancata percezione
di prestazioni assistenziali cantonali. Di conseguenza, occorre considerare che
laddove siano adempiuti tali presupposti e non vi siano familiari disposti ad
assumersi queste spese spontaneamente, spetta al Comune accollarsele in prima
battuta, riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti
all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC.
3.2
Nel caso concreto, dagli atti emerge che i parenti della defunta __________
hanno rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in
via fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti,
non ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri. In queste
circostanze, secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi
carico in prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta
senza lasciare mezzi sufficienti per provvedervi (circostanza chiara e
incontestata) né parenti disposti ad assumersi spontaneamente tali spese. Di
nessuna rilevanza è in particolare il fatto, addotto solo in questa sede, che
l'impresa di pompe funebri sia stata contattata direttamente dai parenti più prossimi
della defunta. L'art. 54 Las garantisce infatti il diritto di regresso nei loro
confronti a beneficio del Comune, indipendentemente da chi abbia predisposto la
sepoltura. L'opposta tesi della
ricorrente, frutto di un'interpretazione errata della norma in discussione, si
rivela pertanto priva di fondamento. A giusta ragione il Consiglio di
Stato ha ritenuto dati i presupposti affinché il Comune di RI 1 si assumesse le
predette spese funerarie.
4.
Occorre ora valutare
la congruità delle prestazioni effettuate. A mente del Municipio, la cifra
fatturata supererebbe chiaramente i costi usuali di sepoltura assunti di regola
dall'ente pubblico e richiama le direttive emesse dall'USSI.
4.1
A questo proposito vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai
Comune di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone
limitazioni per la concessione del diritto. Il legislatore non ha delegato ai
Comuni la facoltà di regolare la materia. Al fine di giudicare se
effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate, possono tornare
utili le direttive emanate dall'USSI in materia di riconoscimento delle
prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di assistenza sociale (art. 20
Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato
un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione
igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo
standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce poi supplementi
per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero,
l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie
tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria.
Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce
prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica"
con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice",
con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28
dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assi-stenziali per il
2021.
[BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]).
Per gli aspetti di dettaglio la di-rettiva rimanda a specifiche disposizioni.
L'USSI ha precisato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-,
rispettivamente fr. 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020. Nelle cifre
indicate non è compreso il costo fossa, ovvero quello per la corretta
esecuzione con escavatore o a mano della fossa in terra nei campi comunali
(incluso tutto quanto necessario per il rito funebre secondo le tradizioni, usi
e costumi), che è riconosciuto a parte, quale supplemento.
4.2
Nel caso
concreto, l'impresa di pompe funebri ha chiesto al Comune di provvedere al
pagamento delle spese funerarie di complessivi fr. 5'169.-. Ora, è ben vero che
quanto fatturato è superiore agli importi fissati dall'USSI, che per un
funerale classico con funzione religiosa in un luogo di culto come quello in oggetto,
pone un tetto di fr. 4'600.-. È altresì vero che nel citato importo è compresa
la fornitura e posa di una croce in legno con epigrafe del defunto, e non già
di una stele in marmo bianco, come quella eseguita in concreto. Occorre
tuttavia considerare che nella cifra complessiva fatturata dalla resistente è contemplato
anche il costo per le opere di scavo e rinterro della fossa di sepoltura (che
nel caso concreto ammonta a più di fr. 1'000.-; cfr. doc. G esibito dinanzi al
Governo), il cui pagamento, come sopra ricordato, è riconosciuto dalle
direttive emanate dall'USSI oltre al forfait stabilito per le spese funerarie. Alla
luce di queste indicazioni, appare tutto sommato congruo riconoscere per le
esequie di __________ l'importo di fr. 5'169.- rivendicato dalla CO 1.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico del Comune di RI 1 (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), il
quale rifonderà inoltre alla CO 1, patrocinata da un legale, congrue ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata nella misura di fr. 800.-, è posta a
carico del Comune di RI 1. Esso rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera