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Decisione

52.2022.212

Commesse pubbliche. Offerta sotto costo. Valutazione dei criteri di aggiudicazione

5 ottobre 2022Italiano20 min

offerte e valutate quelle restanti sulla base dei criteri preannunciati, il consulente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.212

Lugano

5

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 27 giugno

2022 di

RI

1,

RI

2

che

compongono il Consorzio ,

rappresentate

da: RA 1, 6532 Castione

contro

la decisione dell'8 giugno 2022 (n. 2934) del

Consiglio di Stato, che in esito al

concorso indetto per aggiudicare il servizio di trasporto scolastico degli

allievi delle Scuole speciali cantonali a partire dall'anno scolastico

2022/2023 per una durata di 5 anni scolastici (lotto 1 Bellinzonese) ha

deliberato la commessa alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 21 gennaio 2020

il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio di trasporto scolastico degli allievi delle Scuole speciali cantonali

a partire dall'anno scolastico 2020/2021 per una durata di 5 anni scolastici

(FU n. 6/2020 pag. 451 e segg.).

b. Per quanto attiene al lotto 2 (Bellinzonese), entro il termine stabilito

sono pervenute al committente quattro offerte.

c. Con decisione del 9 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha risolto di

aggiudicare la commessa al Consorzio formato dalle ditte RI 1, A__________ e RI

2, la cui offerta di fr. 4'998'000.- si è posizionata al primo posto con 90.1

punti. Al secondo rango, con 43.9 punti, è giunta l'offerta della P__________

dell'importo di fr. 14'042'000.-. Le altre due offerte non sono state prese in

considerazione.

d. Contro la predetta decisione del 9 settembre 2020 la ditta P__________ ha

inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con

sentenza del 19 aprile 2021 (n. 52.2020.446) lo ha parzialmente accolto,

annullando la risoluzione impugnata. La Corte ha concluso che il Consorzio

deliberatario meritava l'esclusione dalla gara siccome non ha dimostrato di

rispettare i criteri di idoneità già al momento del deposito dell'offerta.

e. Ripreso possesso dell'incarto, in data imprecisata il Governo ha annullato

il concorso, ritenendo economicamente insostenibile il prezzo proposto

dall'unica offerta rimasta in gara.

B. Il 12 gennaio 2022 il

Consiglio di Stato ha quindi aperto un nuovo concorso, impostato come il

precedente, per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico degli

allievi delle Scuole speciali cantonali per gli anni scolastici 2022/2023 fino al 2026/2027 (FU n. 7/2022

pag. 5-7). Il bando segnalava che il concorso era suddiviso in 5 lotti

(Bellinzonese, Locarnese e valli, Luganese ovest, Luganese est, Mendrisiotto) e

che i partecipanti alla gara potevano concorrere per uno o più lotti.

L'avviso di gara preannunciava

Fatti

i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

A. economicità 40%

B. anni di esperienza nel trasporto di persone 30%

C. veicoli impiegati 15%

D. concetto di trasporto 15%

Il capitolato d'oneri

indicava il metodo di valutazione dei singoli parametri. In particolare, con

riferimento al criterio dell'economicità specificava che (pag. 16):

All'offerta valida che presenta il minor prezzo è

assegnato il punteggio massimo di 40 punti. Prezzi del 100% superiori

all'offerta con il minor prezzo ricevono zero punti. Il punteggio dei prezzi

compresi tra i due estremi viene calcolato per interpolazione lineare.

A tal fine, gli

offerenti erano tenuti a esporre il prezzo per veicolo-km (IVA esclusa)

applicabile a ciascun lotto nella tabella Ricapitolazione dei prezzi, da

moltiplicare per le percorrenze chilometriche sui 5 anni esposte dal

committente, ritenuto che:

Il prezzo per veicolo-km è comprensivo di tutti i

costi (personale, veicolo, tasse, imposte, chilometri a vuoto ecc). Il

committente indennizza solamente i km effettivi di trasporto: nessun tragitto

dalla sede della ditta di trasporto fino al luogo di servizio e viceversa sarà

indennizzato.

In relazione al criterio di aggiudicazione D (concetto di trasporto) il

capitolato d'oneri prescriveva quanto segue.

Concetto di trasporto (15% = 15 punti)

Assegnazione della nota per il concetto di trasporto

Il punteggio è assegnato sulla base di una valutazione

qualitativa del concetto di trasporto presentato dall'offerente. Gli offerenti

elaborano un piano dei trasporti per un giorno tipo (p. es. lunedì) sulla base

dei dati dell'allegato 1*. Nel concetto il concorrente spiega come intende

trasportare gli allievi, osservando tutte le condizioni poste nell'allegato. Il

concetto di trasporto deve essere presentato usando il file Excel allegato

(allegato 2), dove si trova una scheda preimpostata. Per ogni tratta deve

essere riempita una scheda. Il concorrente può produrre a sua discrezione

documentazione supplementare (es. delle cartine con percorsi). I concorrenti

devono compilare un concetto per il/i lotto/i per i quali intendono inoltrare

un'offerta.

Esposte le esigenze da

rispettare nell'elaborazione del concetto e precisati i criteri sulla base dei

quali si sarebbe basata la valutazione, l'ente banditore ha anticipato che il

predetto criterio sarebbe stato apprezzato come segue:

La scala di valutazione dei

concetti va dal voto massimo di 15 punti per i concetti giudicati ottimi a 0

punti per i concetti valutati come non validi/idonei.

·

Ottimo, nettamente superiore alla

media delle altre offerte 15 punti

·

Buono, soddisfa le aspettative,

oltre la media delle offerte 12 punti

·

Sufficiente, raggiunge gli

obiettivi richiesti 9 punti

·

Carente, non raggiunge appieno gli

obiettivi richiesti 6 punti

·

Nettamente insufficiente 3

punti

·

Privo di valore, inattendibile 0

punti

Potranno essere assegnati

anche i punteggi intermedi.

C. Per quanto attiene al lotto 1 (Bellinzonese),

entro il termine utile sono giunte al committente 7 offerte, di importi

compresi tra fr. 3'726'000.- e fr. 10'935'000.- (IVA esclusa). Escluse tre

offerte e valutate quelle restanti sulla base dei criteri preannunciati, il consulente

del committente ha stilato la seguente graduatoria.

Ponderazione

CO 1

A__________

Consorzio RI 1/RI 2

T__________

Pti. max

Punti

Punti

Punti

Punti

Economicità

40%

40

38.7

40

28.7

19.6

Esperienza

30%

30

30

15

30

30

Veicoli

15%

15

10

10.9

10

14

Concetto di trasporto

15%

15

9

12

6

3

Totale

87.7

77.9

74.7

66.6

Rango

1

Considerandi

2.

3.

4.

Preso atto dell'esito

della valutazione, l'8 giugno 2022 l'ente banditore ha risolto di assegnare la

commessa alla CO 1 per l'importo complessivo di fr. 4'143'757.50 (IVA inclusa).

D. Contro la predetta

risoluzione insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 e la RI 2, che compongono il

Consorzio __________, terzo classificato. Il Consorzio insorgente chiede

l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente aggiudicazione della

commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al

committente per nuova decisione. Il tutto, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame. Lamentatosi di un accesso agli atti troppo restrittivo,

il Consorzio sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria, così come quella della

A__________, sarebbe inattendibile dal profilo del prezzo. Le tariffe proposte

non sarebbero infatti sostenibili e non permetterebbero di coprire i costi di

esercizio, in particolare i costi del personale retribuito secondo i disposti

del contratto collettivo di lavoro del settore. Il prezzo offerto dall'aggiudicataria

non terrebbe inoltre conto dei costi supplementari per la logistica, derivanti dalla

locazione di un'area di deposito/parcheggio dei veicoli per evitare i costi di

trasferta quotidiana considerata la distanza tra la sua sede di Chiasso e il

luogo di servizio. Il ricorrente rimprovera l'ente banditore per avere

indicato nel bando solo un tetto massimo e non un minimo, né una clausola

d'esclusione automatica dell'offerta più bassa e per non aver previsto la

compensazione del cosiddetto trasporto a vuoto (ovvero quello dal

luogo dove l'azienda deposita i propri veicoli fino al domicilio del primo

allievo trasportato e poi, a fine corsa, dall'ultimo domicilio di consegna

dell'allievo fino all'azienda), che come si evince dalle tabelle elaborate

dai membri del Consorzio su richiesta dell'ente banditore prima della

pubblicazione del bando (cfr. doc. TCA/D e TCA/E), durante l'anno scolastico

2020/2021 ha inciso per ben più del 50% sui km percorsi. Critica l'assegnazione

del punteggio attribuitogli al criterio concetto di trasporto, a suo

dire frutto di un esame superficiale. Il medesimo andava premiato con 12 punti

in luogo dei 6 ottenuti in sede di valutazione. Evidenzia infine una discrepanza

tra i punteggi complessivi indicati nel rapporto di valutazione e quelli

riportati sulla decisione impugnata.

E. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente, rilevando

per cominciare che prima dell'inoltro del presente gravame le ricorrenti hanno

potuto consultare l'offerta dell'aggiudicataria ed il rapporto di valutazione

(comprensivo della valutazione del concetto di trasporto della seconda classificata).

Osserva che gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali

criteri e modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali

al riguardo sono quindi manifestamente tardive. Sostiene che l'offerta della

deliberataria non appare inattendibile né può far nascere la convinzione che lo

sia. Essa ha allegato tutte le dichiarazioni esatte dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) e fornito le informazioni richieste dal bando. Non

vi sono insomma elementi che permettano di dubitare della capacità della ditta

ad eseguire correttamente le prestazioni. L'ente banditore difende le

valutazioni operate dal suo consulente esterno in punto al criterio del concetto

di trasporto e spiega i motivi per i quali quello elaborato dalla

deliberataria deve essere in tutti i casi ritenuto superiore a quello del

ricorrente. Dà atto all'insorgente dell'errore da esso denunciato in relazione

ai punteggi complessivi riportati sulla decisione impugnata e precisa che

quelli corretti sono quelli indicati nel rapporto di valutazione. Tuttavia, la

correzione non porta alla modifica della posizione dell'insorgente, che rimane

confinato al terzo posto.

b. Anche la

deliberataria postula la reiezione del gravame con argomentazioni

sostanzialmente analoghe a quelle addotte dalla committenza.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F. Con la replica

l'insorgente ribadisce le proprie tesi, affinandole con argomentazioni di cui

si dirà, ove occorra, nei considerandi seguenti. Osserva che le

considerazioni espresse con il ricorso in punto alla valutazione del concetto

di trasporto sono lacunose appunto perché fatte sulla memoria di quanto

letto e non avendo il supporto delle fotocopie. Le medesime, aggiunge, hanno

tuttavia un effetto secondario rispetto al tema principale del prezzo. Contesta

il calcolo dei costi esposto in sede di risposta dall'aggiudicataria per il

fatto che, a differenza del suo, non si baserebbe su dati contabili effettivi.

G. a. Con la duplica il

committente, conferma la propria posizione, contestando di essere incorso nella

violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Nel merito, ribadisce

che non vi sono motivi per dubitare della capacità dell'aggiudicataria di

eseguire il servizio. Il prezzo da essa offerto non si scosta dal prezzo con il

quale esegue tutt'oggi delle prestazioni per il Cantone.

b. Pure

l'aggiudicataria si è espressa con un allegato di duplica, con cui ha difeso la

bontà della propria offerta, economicamente vantaggiosa ma non sotto costo.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP). Può rimanere aperta la questione di sapere se all'insorgente,

terzo classificato, possa essere riconosciuta la legittimazione a impugnare la

delibera a favore della CO 1 (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

ritenuto che il gravame va comunque respinto nel merito per i motivi che

seguono.

1.2

Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, tra cui il carteggio completo del

concorso, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 2 LPAmm). Per

le ragioni che verranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare esperire

una perizia sui costi di trasporto.

2.

Il ricorrente

invoca preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentito per il

fatto che il committente gli avrebbe negato l'accesso integrale agli atti del

concorso, dei quali non ha nemmeno potuto estrarre delle fotocopie o delle

fotografie, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di

ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella

misura in cui l'eventuale lesione dei diritti del Consorzio __________ è stata

sanata in sede di replica con la possibilità, di cui il ricorrente non si è

peraltro avvalso, di visionare compiutamente l'incarto completo, giacché l'Esecutivo

cantonale lo aveva prodotto in sede di risposta. Le censure in tal senso

sollevate nel gravame vengono quindi a cadere.

3.

3.1

Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta

implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche

art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della

buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al

principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi

concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole

della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate

successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica

in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della

buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo

di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque

facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione,

pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I

241.

consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso

di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo

particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro

prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la

portata (STA 52.2020.364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7

maggio 2018, pubbl. nella RtiD I-2019 n. 13 consid. 3.1.1 e riferimenti).

3.2

Nel caso di

specie, il Consorzio ricorrente ha tentato di rimettere in discussione alcuni

elementi degli atti di gara. In particolare, ha criticato la modalità di

valutazione dell'economicità, nella misura in cui prevedeva che i cosiddetti "km

a vuoto" (ovvero quelli svolti senza a bordo degli allievi) non sarebbero

stati retribuiti. Si tratterebbe, a mente sua, di costi vivi, effettivi ed

inevitabili che l'ente pubblico imporrebbe di recuperare in altro modo

(quindi con il trasporto privato per terzi), ciò che creerebbe una concorrenza

sleale ed escluderebbe di fatto dal concorso le ditte che si occuperebbero solo

del trasporto scolastico. Il ricorrente ha inoltre contestato il fatto che il

bando prevedeva soltanto un tetto massimo di spesa che il committente era

disposto a spendere e non già (anche) un importo minimo al di sotto del quale

le offerte sarebbero state escluse.

3.3

I membri del Consorzio ricorrente hanno rinunciato a impugnare gli atti di

gara e hanno partecipato al concorso senza sollevare alcuna obiezione. Essi

avrebbero tuttavia potuto rendersi conto fin da subito senza difficoltà della

portata delle prescrizioni regolanti l'appalto (che per quanto qui interessa

sono rimaste invariate rispetto al precedente concorso del 2020), che hanno

invece contestato soltanto in questa sede. Entrambe le censure, tardive, si

rivelano pertanto inammissibili.

4.

Secondo l'insorgente, l'aggiudicataria avrebbe insinuato un'offerta

sotto costo, costitutiva di concorrenza sleale. Il committente avrebbe dovuto

verificare che l'offerente fosse in grado di eseguire correttamente la commessa

al prezzo proposto.

4.1

Il CIAP, al pari della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

(LCPubb; RL 730.100), non contempla la possibilità di escludere offerte sotto

costo. Questa facoltà era invero presente nella vecchia legge

cantonale sugli appalti del 12 settembre 1978 (LApp; BU 1979, 37), ma è stata

abbandonata per volontà del Consiglio di Stato in esito alla procedura di

consultazione del progetto concernente quella attualmente in vigore (cfr.

messaggio 4806 del 28 ottobre 1998 sull'adozione della legge sulle commesse

pubbliche, pag. 5). Il diritto di scartare offerte a prezzi irrisori, previsto

dalle legislazioni di altri cantoni, ha del resto sempre creato notevoli

difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas

Michel, Droit public de la construction, Friborgo 1996, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 1109 segg.). In passato, il Tribunale cantonale

amministrativo ha tuttavia sistematicamente ricordato che il committente

può deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo

particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle condizioni del

bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza sleale (cfr. RDAT

I-1998 n. 49 consid. 3.4; Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 36). Se

l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente può

semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che rispetti le

condizioni di partecipazione e possa adempiere gli oneri derivanti dalla

commessa (vedi art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

Questa impostazione giurisprudenziale, laddove lascia intendere che offerte a

prezzi stracciati costitutive di concorrenza sleale vanno escluse

dall'aggiudicazione, è stata abbandonata (RtiD I-2016 n. 16 consid. 2). Innanzi

tutto perché in Ticino, contrariamente alle normative di altri cantoni (vedi ad

esempio quella vallesana, art. 23 cpv. 1 lett. g OcMPu, oggetto della DTF 130 I

241, oppure quella del Canton Vaud, art. 32 cpv. 2 lett. b RLMP), la legge non

prevede la possibilità di scartare offerte sotto costo, ma si limita - al pari

dell'accordo internazionale GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994

(art. XIII cifra 4 lett. a) - a dare facoltà alla committenza di accertare che

l'offerente sia in grado di fornire correttamente le prestazioni oggetto della

commessa; solo in caso di assodata incapacità del concorrente di svolgerle alla

perfezione lo si può tutt'al più escludere dalla procedura. Secondariamente

perché non tocca ai committenti chiamati a mettere in atto le prescrizioni

governanti l'aggiudicazione di pubbliche commesse pronunciarsi sulla

sussistenza o meno di un caso di concorrenza sleale, prerogativa - questa - che

spetta alle autorità civili e penali deputate all'applicazione del diritto

della concorrenza (BR 2013 n. 274 e 275 pag. 207). Poste queste premesse, la

vecchia giurisprudenza resa in materia dal Tribunale cantonale amministrativo è

stata puntualizzata nel solco delle opinioni del Tribunale federale (cfr. STF

2P.70/2006 del 23 febbraio 2007) e della dottrina (riassunte in DTF 130 I 241

consid. 7.3), nel senso che in presenza di un'offerta insolitamente bassa il

committente, sentito il concorrente che l'ha inoltrata, può escluderlo dalla

gara nella misura in cui matura la convinzione che esso non è in grado di

eseguire correttamente la commessa al prezzo che gli ha proposto (STA

52.2016.215

del 29 settembre 2016 consid. 3.1). L'offerta può quindi essere

esclusa nel caso in cui le ulteriori indagini del committente permettono di

riscontrare manchevolezze, ma non a causa del prezzo basso (DTF 143 II 553

consid. 7.1).

4.2

Nel caso concreto, per il lotto Bellinzonese il ricorrente e

l'aggiudicataria hanno presentato le seguenti offerte:

Percorrenze chilometriche sui 5 anni

Prezzo per veicolo/km

(IVA esclusa)

Prezzo totale

per i 5 anni (IVA esclusa)

Consorzio RI 1/RI 2

810'000

5.90

4'779'000

CO 1

810'000

4.75

3'847'500

Le altre concorrenti

hanno proposto i seguenti prezzi:

A__________ fr./veicolo-km 4.60 fr.

3'726'000

T__________ fr./veicolo-km

6.95

fr. 5'629'500

I__________ fr./veicolo-km 9.45 fr.

7'654'500

P__________ fr./veicolo-km 13.50 fr.

10'935'000

T__________ fr./veicolo-km

4.45

fr. 3'604'500

Ora, è ben vero che

l'offerta dell'aggiudicataria è inferiore del 19.5% rispetto a quella del

Consorzio insorgente. È altresì vero che vi sono due altre offerte (tra cui

quella della __________, poi esclusa) ancora più economiche di quella

dell'aggiudicataria. Alla luce di questi elementi, la stazione appaltante non

aveva alcun motivo per ritenere che l'offerta della deliberataria fosse insolitamente

bassa e come tale suscettibile di imporre l'esperimento di particolari indagini

ex art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP.

Alla sua offerta,

l'aggiudicataria ha allegato tutte le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento degli oneri sociali e delle imposte, come pure la dichiarazione della

Commissione paritetica cantonale attestante il rispetto del CCL nel settore

autotrasporti ed il pagamento dei contributi professionali. Nulla permette di

dubitare della sua capacità di fornire correttamente le prestazioni oggetto

della commessa al prezzo proposto. Anzi, il fatto che la ditta in questione dallo

scorso anno stia svolgendo lo stesso lavoro nel lotto Mendrisiotto (aggiudicatole

nell'ambito del concorso 2020 alla tariffa di fr./km 4.20 con un contratto di

nuova concezione, quindi senza km a vuoto) senza inconvenienti e per il

lotto in discussione abbia proposto una tariffa (4.75 fr./km) in linea con

quelle di cui alle offerte degli altri lotti assegnati (tra i fr./km 4.10 e i

fr./km 6.15), depongono per l'affidabilità dell'offerta inoltrata dalla

deliberataria. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'ente banditore ha

fissato in fr. 5'670'000.- il limite massimo di spesa che era disposto a

spendere. Né la circostanza secondo cui per il lotto Locarnese la deliberataria

ha proposto un prezzo (fr./km 6.50) superiore. Non può trovare miglior sorte la

tesi dell'insorgente secondo cui il prezzo offerto non permetterebbe di coprire

i costi di esercizio, in particolare quelli legati al personale e alla

locazione di un deposito. Il calcolo dei costi d'esercizio annui esposti dal

Consorzio nella tabella a pag. 12 del suo ricorso non permette minimamente di

accreditare la tesi del prezzo insostenibile addotta nell'impugnativa. Come

rettamente rilevato dalla deliberataria, ogni concorrente ha la propria realtà

aziendale e organizzativa, ciò che lascia senz'altro ampio margine di definire

liberamente il prezzo secondo le proprie valutazioni commerciali.

L'offerta della

deliberataria, altamente concorrenziale ma non per questo inattendibile, non

presenta insomma alcuna manchevolezza che possa condurre alla sua esclusione.

La censura va quindi respinta.

5.

L'insorgente ha contestato la valutazione della sua offerta in punto al

criterio di aggiudicazione concetto di trasporto, sostenendo che il

committente avrebbe dovuto attribuirgli (almeno) 12 punti. Non occorre tuttavia

soffermarsi su tale censura ritenuto che, anche nell'ipotesi più favorevole

all'insorgente (attribuzione del punteggio massimo = 15 punti), il medesimo non

arriverebbe a primeggiare la classifica che resterebbe dominata dalla CO 1. Ritenuto

che gli altri criteri non hanno suscitato critiche da parte del Consorzio

insorgente, la classifica finale si presenterebbe infatti in questo modo:

Ponderazione

CO 1

A__________

Consorzio RI 1/RI 2

T__________

Pti. max

Punti

Punti

Punti

Punti

Economicità

40%

40.

38.7

40.

28.7

19.6

Esperienza

30%

30.

30.

15.

30.

30.

Veicoli

15%

15.

10.

10.9

10.

14.

Concetto di trasporto

15%

15.

9.

12.

15.

3.

Totale

87.7

77.9

83.7

66.6

Rango

1.

3.

2.

4.

6.

Visto quanto

precede il ricorso deve essere respinto.

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente

alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Esso rifonderà inoltre all'aggiudicataria, patrocinata da un legale,

congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'000.-, già anticipata dai membri del Consorzio ricorrente,

rimane a loro carico. Essi rifonderanno inoltre fr. 4'000.- alla CO 1 a titolo

di ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e

alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera