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Decisione

52.2022.217

Revoca del credito agricolo di investimento

22 marzo 2024Italiano18 min

La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata (art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.217

Lugano

22

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 27 giugno

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 18 maggio 2022 (n. 2488) del

Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente

avverso la decisione del 27 luglio 2021 con cui la Sezione dell'agricoltura

le ha revocato il credito agricolo di investimento concessole;

ritenuto, in

fatto

A. Il Patriziato di __________

è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________) sul

quale RI 1, titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________,

gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino.

Dopo decisione del 10 agosto 2001 dell'Ufficio federale dell'agricoltura

(UFGA), il 4 settembre 2001 la Sezione dell'agricoltura le ha concesso un

credito agricolo di investimento di fr. 137'000.- per l'edificazione di una

stalla e dei relativi impianti, da rimborsare in 20 quote annuali di fr.

6'850.- a partire dal 31 dicembre 2002. Per la realizzazione di questi

manufatti sono inoltre stati stanziati dei contributi federali e cantonali

giusta la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e

la legge sulla salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre

1982 (BU 1983, 55) in vigore all'epoca.

Nel corso degli anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati

procedure, controlli e decisioni da parte di numerose autorità, che non è

necessario qui ripercorrere integralmente.

B. A causa del

sopraggiungere di alcune spese straordinarie, RI 1 ha chiesto a due riprese una

proroga del termine per il rimborso della rata annuale d'ammortamento del

credito scadente il 31 dicembre 2016. Richieste che sono state accolte dalla

Sezione dell'agricoltura, la quale le ha concesso, in ultima battuta con

decisione del 4 ottobre 2017, un termine sino al 31 dicembre 2017 per saldare

detta rata.

Con lettera del 9 dicembre 2018 indirizzata a BancaStato, essa ha comunicato

che non avrebbe versato la quota d'ammortamento annuale per il 2018, come già

avvenuto per i due anni precedenti, in quanto, essendo pendente un suo ricorso

contro la decisione della Sezione dell'agricoltura del 4 ottobre 2017, il suo

obbligo di restituzione del credito beneficiava dell'effetto sospensivo esplicato

per legge dal gravame.

C. Il 6 febbraio 2019 il

Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la

destinazione conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola. Nel caso in

cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto, oltre che al rimborso delle

rate annuali del credito agricolo di investimento, il pagamento di un interesse

annuale al 5% sull'importo ancora scoperto del mutuo. La risoluzione è stata

impugnata dalla mutuataria davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

D. Il 30 settembre 2019

BancaStato ha fatto presente a RI 1 che non aveva ancora versato le rate di

ammortamento del credito agricolo di investimento relative al 2016, 2017 e 2018,

per un totale di fr. 20'550.-, e le ha chiesto di provvedere a saldare questo

importo entro la fine dell'anno in corso. Il 14 ottobre 2019, per il tramite

del suo legale, l'interessata ha risposto che, avendo inoltrato ricorso contro

la decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato e considerato l'effetto

sospensivo da questo esplicato, non riteneva dati gli estremi per dar seguito

alla richiesta di rimborso. Su domanda dell'istituto di credito, con lettera

del 29 ottobre 2019, tramessa in copia anche al legale di RI 1, la Sezione

dell'agricoltura ha osservato che l'effetto sospensivo al ricorso contro la

decisione governativa del 6 febbraio 2019 non aveva alcun influsso sul suo

obbligo di pagamento degli ammortamenti annuali, visto che la vertenza riguardava

unicamente la questione degli interessi che le erano stati richiesti, motivo

per cui la banca è stata invitata a procedere con l'incasso delle rate già

scadute.

E. Con sentenza del 13

aprile 2021 (inc. n. 52.2019.135), rimasta incontestata, questa Corte ha evaso

il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione 6 febbraio 2019 del Consiglio

di Stato nel senso che ha confermato la legittimità dell'ordine di ripristino

della destinazione conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola, ma ha

annullato la risoluzione governativa laddove imponeva all'insorgente il

pagamento di interessi annuali.

Con separato giudizio del 14 aprile 2021 (inc. n. 52.2019.109), anch'esso passata

in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi confermato la risoluzione

con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata

da RI 1 avverso la decisione 4 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura

riguardante la domanda di proroga del termine di pagamento delle rate annuali

di ammortamento del credito.

F. a. Ritenuto come

l'ultima rata annuale corrisposta fosse quella relativa al 2015, l'11 giugno

2021 BancaStato, su richiesta della Sezione dell'agricoltura, ha notificato a RI

1 il saldo degli ammortamenti rimasti scoperti, per fr. 34'250.-, chiedendone

il pagamento entro il 16 luglio 2021. L'ha inoltre resa attenta del fatto che il

mancato versamento del dovuto sarebbe stato motivo di revoca del prestito

concesso.

Con scritto del 10 luglio 2021 RI 1 ha contestato, oltre che la competenza dell'istituto

di credito ad avanzare la suddetta domanda, di dover corrispondere con un unico

versamento tutte le rate arretrate.

b. Dopo avere preso atto che la mutuataria non aveva versato gli ammortamenti ancora

scoperti entro il termine che le era stato assegnato dalla banca, con decisione

del 27 luglio 2021 la Sezione dell'agricoltura le ha revocato il credito

agricolo di investimento, ordinandole di restituire il saldo rimanente, pari a

fr. 41'100.-, entro il 31 dicembre 2021.

G. Con risoluzione del 18

maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la suddetta decisione. Accertata la competenza della Sezione

dell'agricoltura a emettere la decisione di revoca del credito agricolo,

l'Autorità di ricorso ha rilevato che gli ammortamenti dal 2016 al 2020 non

erano stati corrisposti nonostante la valida diffida inviata dalla banca, ciò

che giustificava il provvedimento adottato dalla Sezione dell'agricoltura.

H. Avverso quest'ultima

pronuncia RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo che la stessa sia annullata, unitamente alla decisione da essa

tutelata. Contesta la diffida di pagamento trasmessale da BancaStato e la

competenza della Sezione dell'agricoltura a pronunciare la revoca del credito

agricolo.

Nega di essersi rifiutata di versare le rate di ammortamento del credito:

sostiene di essersi limitata a chiedere delle agevolazioni di pagamento, visto

che il rimborso del mutuo era nel frattempo sospeso per via del ricorso da lei

inoltrato contro la decisione governativa del 6 febbraio 2019.

Contesta infine la

presa di posizione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), di cui chiede

l'estromissione dall'incarto, e postula la concessione dell'effetto sospensivo

al suo gravame.

Fatti

I. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione dell'agricoltura con argomenti di

cui si dirà, ove necessario, in seguito.

J. In sede di

replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi e domande

di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase

della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1),

dall'art. 42a della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LA;

RL 910.100) e dall'art. 84 lett. a della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata (art.

65 cpv. 1 LPAmm), e la tempestività del

ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAmm), sono certe. L'impugnativa può essere evasa

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da

respingere è la pretesa avanzata dall'insorgente di estromettere dagli atti le

prese di posizione dell'UFAG. Premesso che i fatti determinanti per il giudizio

emergono comunque in modo chiaro dagli altri atti formanti l'incarto, l'UFAG è

un'autorità specializzata nella materia al centro della presente vertenza, che

esercita l'alta vigilanza anche sugli aiuti finanziari concessi in ambito

agricolo con fondi federali (art. 73 dell'ordinanza sui miglioramenti

strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022; OMSt; RS 913.1).

Considerandi

2.

2.1. La

Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali

nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di

contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 2 OMSt, che

riprende art. 1 della previgente ordinanza del 7 dicembre 1998 [RU 1998 3092] e

art. 6, 7 e 8 LA). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi

finanziari per i crediti di investimento, i quali vengono accordati dalle

autorità cantonali, mediante decisione formale, sotto forma di mutui esenti da

interesse (art. 105 cpv. 1 e 2 LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro

venti anni; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr).

I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo

l'investimento ricevono i crediti d'investimento per la costruzione, la

trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia

rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). I crediti d'investimento sono accordati

forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAgr).

2.2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere

deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti

d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di

delegazione, il Consiglio federale ha emanato l'OMSt (testo del 7 dicembre 1998

[RU 1998 3092] ripreso dalla nuova OMSt del 2 novembre 2022, in vigore dal 1°

gennaio 2023), la quale disciplina tra l'altro i crediti d'investimento per

provvedimenti individuali (art. 11 e segg. OMSt, art. 43 e segg. vOMSt). L'art.

13.

OMSt prevede che i crediti di investimento devono essere rimborsati al più

tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14

anni dopo il pagamento finale; il termine inizia a decorrere al più tardi due

anni dopo il primo pagamento parziale (cpv. 1). Il Cantone fissa il termine per

il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1 (art. 13 cpv. 2; cfr. art. 48

vOMSt). In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può

chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del

rimborso; va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1

(art. 13 cpv. 3 OMSt).

I Cantoni, a cui le domande di credito devono essere inoltrate, esaminano le

richieste, giudicano l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in

merito alla domanda e stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53

OMSt, art. 53 vOMSt). Giusta l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il

Cantone può revocare il credito d'investimento; nei casi di rigore, invece

della revoca può essere chiesto il pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2

LAgr). L'art. 70 OMSt fornisce un elenco esaustivo dei motivi di revoca, tra i

quali la lett. h contempla il mancato pagamento nonostante diffida di una quota

d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza

(cfr. art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt).

3.

3.1. L'insorgente

si lamenta del fatto la richiesta dell'11 giugno 2021 di pagamento delle rate

arretrate le sia stata trasmessa da BancaStato e non dalla Sezione

dell'agricoltura e contesta quindi che la stessa costituisca una valida

diffida, ritenuto come nessun'altra pretesa di rimborso con il dovuto resoconto

le fosse mai stata trasmessa in precedenza. Eccepisce altresì l'incompetenza

della Sezione dell'agricoltura a decidere la revoca del credito agricolo che le

era stato a suo tempo concesso, compito che spetterebbe invece al Governo

cantonale. Ritiene che l'effetto sospensivo dato per legge al suo ricorso

contro la decisione governativa del 6 febbraio 2019 si estendeva all'intero

credito per cui essa non era tenuta a rispettare le successive scadenze di

restituzione del prestito ricevuto.

3.2

Preliminarmente va rilevato che l'applicazione delle disposizioni della

legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle

disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Attraverso

il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) quest'ultimo

ha quindi designato la Sezione dell'agricoltura quale autorità responsabile per

l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola, fatto

salvo il caso in cui determinate competenze non siano espressamente riservate

ad altri organi (art. 1 RLA), ciò che non è il caso per le decisioni di revoca

dei crediti agricoli di investimenti, così come per eventuali concessioni di

proroghe, dilazioni o sospensioni di pagamento. La Sezione dell'agricoltura era

pertanto l'Autorità a cui competeva emettere il provvedimento all'origine della

presente vertenza. Il riferimento alla sentenza del 13 aprile 2021 di questo

Tribunale (inc. n. 52.2019.135) non giova alla ricorrente: il passaggio citato

(segnatamente consid. 6) indicava in modo generale la competenza del Governo,

il quale tuttavia può, come è stato fatto, delegare i compiti affidatigli dalla

LA alle autorità a lui sottoposte.

3.3

Va poi considerato che, nel caso in esame, il credito agricolo di

investimento è stato concesso alla ricorrente con decisione del 4 settembre

2001.

della Sezione dell'agricoltura; la stessa prevedeva il suo rimborso in 20 rate

annuali di fr. 6'850.- l'una a partire dal 31 dicembre 2002, l'ultima delle

quali doveva pertanto essere versata il 31 dicembre 2021. In questo senso, la

decisione del 27 luglio 2021 della Sezione dell'agricoltura, dal momento che

impone alla ricorrente di corrispondere il saldo restante del prestito entro il

31.

dicembre 2021, non si configura propriamente come una revoca del credito

agricolo di investimento atteso che il mutuo qui in esame già doveva, secondo

le condizioni pattuite, essere integralmente rimborsato entro tale data. Considerato

che la debitrice aveva beneficiato per la rata del 2016 di una proroga del

termine di pagamento fino alla fine del 2017 e tenuto conto che essa non aveva

più rimborsato alcunché, la decisione dell'Autorità di prime cure era piuttosto

tesa a ribadire l'obbligo della mutuataria di corrispondere, come già previsto,

la ventesima rata entro il 31 dicembre 2021 e a fissarle entro il medesimo

termine il pagamento di tutte le rate precedenti, da tempo scadute.

Contrariamente a quanto la ricorrente continua a sostenere in modo in vero

temerario, l'effetto sospensivo dato dai suoi ricorsi non le permetteva di

prescindere dal corrispondere gli ammortamenti annuali del credito ricevuto.

Con decisione del 4 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura le aveva infatti concesso

una proroga per il pagamento della rata del 2016, precisando che tale rimborso

doveva essere corrisposto contemporaneamente a quello del 2017, previsto per la

medesima scadenza. Nonostante l'insorgente avesse impugnato tale decisione

attraverso un ricorso poi dichiarato irricevibile, la stessa concerneva

unicamente gli ammortamenti per il 2016 e il 2017 per cui le scadenze previste

per gli anni successivi non erano cambiate e i rimborsi dovevano essere eseguiti

così come a suo tempo pattuito.

Per quanto attiene poi alla decisione del Consiglio di Stato del 6 febbraio

2019, questa riguardava l'applicazione del tasso di interesse al credito

agricolo (art. 109 cpv. 2 LAgr) che l'Autorità aveva deciso di imporre alla

ricorrente per gravi motivi ai sensi dell'art. 59 vOMSt. Toccata dall'effetto

sospensivo dato dal gravame era pertanto unicamente la possibilità di prelevare

detti interessi, mentre le rate di ammortamento del credito dovevano

continuare, con ogni evidenza, ad essere regolarmente pagate, come d'altronde esaurientemente

spiegato all'insorgente dall'autorità di prime cure con scritto del 29 ottobre

2019.

Va inoltre osservato che i suddetti ricorsi sono stati entrambi evasi - a

sfavore dell'insorgente - nel mese di aprile del 2021 e le relative sentenze

non sono state impugnate, per cui al momento in cui il 27 luglio 2021 la

Sezione dell'agricoltura ha emanato la sua decisione, non vi era ad ogni modo

più alcuna procedura ricorsuale pendente.

La ricorrente sostiene di non essersi mai rifiutata di rimborsare il mutuo

concessole, ma di aver chiesto delle dilazioni di pagamento, ciò che tuttavia

non corrisponde esattamente a quanto emerge dagli atti. Dopo aver domandato (e

ottenuto) una proroga per il versamento della rata 2016, essa non ha più

chiesto dilazioni di pagamento, limitandosi a pretendere - ancorché a torto -

che le condizioni per i rimborsi non fossero date a quel momento.

Va poi considerato che il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento, e

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art.

69.

cpv. 1 LPAmm); la censura di inadeguatezza è invece ammissibile davanti a

questo Tribunale solo se prevista dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm),

ciò che non è qui il caso. Il

controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi

illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali del diritto (DTF 104 Ia 206; RDAT

I-1994 n. 34; Ulrich

Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 1148; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale,

2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 61, n. 2d).

Ora, l'art. 13 OMSt (rispettivamente l'art. 48 cpv. 1 vOMSt) non

conferisce alcun diritto a ottenere un rinvio o una sospensione dei rimborsi

annuali. In questo senso va pertanto

rilevato che la decisione dell'autorità di prime cure di fissare al 31 dicembre

2021.

il termine di pagamento per il saldo del prestito, in particolare quale

ultima scadenza per tutti gli ammortamenti arretrati, sfugge a qualsiasi

critica e comporta il respingimento del presente gravame. Si rileva inoltre che

nella concessione di proroghe e sospensioni di pagamento, la Sezione dell'agricoltura

deve comunque rispettare i limiti massimi posti dalla legislazione federale, e

meglio la restituzione del mutuo entro venti anni al più tardi (art. 105 cpv. 3

LAgr, art. 13 cpv. 1 OMSt, art. 48 cpv. 1 lett. b vOMSt). Tenuto conto che la

ricorrente ha ottenuto il credito con decisione del 4 settembre 2011 e che il

primo rimborso era stato fissato al 31 dicembre 2002, sarebbe ancora da

stabilire se e per quanto tempo essa possa beneficiare di ulteriori proroghe,

questione tutt'altro che scontata ma sulla quale non è necessario qui chinarsi,

per le ragioni già esposte sopra.

Abbondanzialmente si considera infine che, a prescindere da quanto

precede, le condizioni per la revoca del credito agricolo di investimento appaiono

comunque ampiamente date in specie. A partire dal 2016 l'insorgente non ha più

versato le rate di ammortamento del credito. Il 30 settembre 2019 BancaStato le

aveva chiesto di corrispondere quanto fino a quel momento da lei dovuto

(segnatamente fr. 20'550.- relativi agli ammortamenti dal 2016 al 2018). Di

nuovo l'11 giugno 2021 l'istituto di credito le ha validamente notificato (cfr.

convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Banca dello Stato del 5

ottobre 2016) un'ulteriore diffida con quale veniva precisamente richiesto il

versamento del saldo rimasto scoperto e meglio fr. 34'250.- corrispondenti agli

ammortamenti dal 2016 al 2020. Nonostante quest'ultima notifica, l'insorgente

ha omesso di pagare più quote di ammortamento ben oltre sei mesi dopo le

scadenze previste, ciò che configura un motivo di revoca del credito. Atteso

che giusta l'art. 70 cpv. 1 lett. h OMSt (art. 59 cpv. 1 lett. h vOMSt) è

sufficiente il mancato pagamento di una sola quota d'ammortamento entro sei

mesi dalla scadenza, considerato che la rata del 2020 doveva essere versata

entro il 31 dicembre 2020 e che l'insorgente è stata diffidata a corrisponderla

entro il 16 luglio 2021, al momento della decisione del 27 luglio 2021 il

diritto alla restituzione dell'aiuto finanziario non risultava prescritto (art.

32.

cpv. 2 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5

ottobre 1990; LSu; RS 616.1; cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.

4.3).

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata,

benché per ragioni in parte diverse, confermata.

4.2

Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71

LPAmm), diviene priva d'oggetto.

4.3

Le spese processuali, commisurate tenendo conto della palese temerarietà

di una parte delle censure sollevate, seguono la soccombenza della ricorrente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili all'Autorità resistente,

non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr.

1'200.-, sono poste a carico di quest'ultima.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera