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Decisione

52.2022.241

Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico

21 ottobre 2022Italiano17 min

novembre 2018 consid. 1.2 e 2). Considerato che le censure sollevate dall'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.241

Lugano

21

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 19 luglio

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 giugno 2022 (n. 3261) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 31 gennaio 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a

titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi a perizia

specialistica;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1, nato nel

1968, è titolare di una licenza di condurre dal 1986.

b. In passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema

d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

4 novembre 2014 ammonimento a seguito

di un'infrazione lieve (eccesso di velocità commesso il 20 settembre 2014);

5 luglio 2016 revoca della licenza di condurre di 3 mesi per un'infrazione

grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol

nel sangue di 0.93 g/kg, commessa il 30 maggio 2016); la misura è stata

scontata il 14 aprile 2017;

31 luglio 2020 revoca

della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di

ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata di 0.50

mg/l, commessa il 25 giugno 2020).

B. a. Il 22 dicembre

2021, alle ore 17.55, mentre quest'ultima revoca era ancora in essere, RI 1 ha

circolato in territorio di _______ in sella alla sua bicicletta elettrica ed è

stato oggetto di un controllo di polizia, nell'ambito del quale è risultato

positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore

(0.88 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 17.56).

Tradotto al posto di _______, alle ore 18.43 è stato sottoposto a misurazione

con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol

nell'aria espirata di 0.80 mg/l.

Interrogato dalla

polizia cantonale, preso atto che l'accertamento con etilometro probatorio

aveva valore di prova a suo carico, l'interessato si è rifiutato di rispondere

e di firmare il verbale.

Le forze dell'ordine hanno inoltre proceduto al sequestro della licenza di

condurre.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia e considerato che RI 1 avesse condotto la sua

e-bike in stato di ebrietà, il 31 gennaio 2022 la Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, ha aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo

di revoca della licenza di condurre.

Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, gli ha

revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con

effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia

specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata

resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e

30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC;

RS 741.51).

c. A seguito dei

medesimi fatti, con decreto d'accusa del 21 febbraio 2022 il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di

inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Avverso questa

decisione, l'interessato ha interposto opposizione; il relativo procedimento è

tuttora pendente dinanzi alla Pretura penale.

C. Con pronuncia del 28

giugno 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal

conducente avverso la risoluzione amministrativa, che ha confermato, levando a

un eventuale ricorso l'effetto sospensivo.

In sintesi, dopo avere riconosciuto la correttezza del controllo effettuato

dalla polizia, ha tutelato sia l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica

ex art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr che la revoca preventiva, ritenuta

giustificata e conforme al principio della proporzionalità. Ha infine negato la

concessione dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale.

Avendo circolato in

sella alla sua e-bike e non con un veicolo a motore per cui era necessaria la

licenza di condurre, ritiene che la polizia non avrebbe potuto procedere al

controllo dell'alcolemia, di cui in ogni caso contesta le modalità. Ad ogni

modo, non essendo stata constatata alla guida di un veicolo a motore, sostiene

che la sua ebrietà non giustificasse né l'ordine di sottoporsi a perizia né

tantomeno la revoca preventiva. E ciò nemmeno alla luce dei suoi precedenti in

materia di circolazione. Reputa peraltro che la decisione impugnata, che non

distingue tra conducenti di veicoli a motore e ciclisti, costituisca un abuso

di diritto e violi il principio dell'uguaglianza giuridica. Postula infine

l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento.

F. In replica

l'insorgente ha ribadito le sue tesi e conclusioni.

Né il Governo né l'autorità dipartimentale hanno presentato una duplica.

G. Nel frattempo, il

ricorrente si è sottoposto all'esame specialistico disposto nei suoi confronti

presso l'Unità di medicina del traffico del Centre Universitaire Romand de

Médecine Légale (CURML), che l'8 agosto 2022 ha rassegnato il proprio rapporto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Pacifica è la legittimazione attiva del ricorrente a impugnare il giudizio

governativo che ha confermato la revoca preventiva (cfr. art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Nella misura in cui riguarda l'ordine relativo all'accertamento dell'idoneità,

va invece considerato che nel frattempo l'insorgente si è sottoposto alla

perizia. Su questo punto, il suo interesse pratico e attuale a un giudizio di

merito appare quindi essere venuto meno e il ricorso divenuto privo di oggetto,

per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali,

pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa

(cfr. STA 2C_759/2019 del 7 gennaio 2022 consid. 2.3; STA 52.2017.592 del 12

novembre 2018 consid. 1.2 e 2). Considerato che le censure sollevate dall'insorgente

si rivolgono indistintamente contro entrambi i provvedimenti, le stesse

verranno comunque compiutamente trattate in appresso. Entro questi termini, il

ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA

52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza

di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata

consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di

condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per

sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni

altro automobilista il rischio

di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la

sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv.

2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la

nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica

permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a causa di un

consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire

dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid.

3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono pure

rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo

comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 129 II

82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017 del 7

marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La

norma elenca, in modo non esaustivo, una

serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a -

e). In base all'art. 15d

cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare

richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol

nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol

nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett.

a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un

esame di verifica dell'idoneità alla guida quando sono date queste condizioni (cfr.

STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid.

5; STA 52.2021.233 dell'8 ottobre 2021 consid. 2.2, 52.2017.141 del 12 maggio

2017 consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza

del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un

chiarimento medico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol

o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che

portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (cfr. STF

1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016

consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del

22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre che

l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di

sostanze o di alcol (cfr. STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012

del 26 aprile 2012 consid. 3.2; STA 52.2017.141 citata consid. 2.2 e

riferimenti). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco

dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid.

2.2 e rimandi; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 2.2).

2.3. Se sussistono

seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può

essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una

misura cautelare, destinata a proteggere gli

interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale

concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre

deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di

medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_167/2020

dell'11 gennaio 2021 consid. 2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1, 1C_508/2016 del

18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). In simili

evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal

profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente

venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

2.4. A questo stadio, non occorre invece che sia

già comprovata l'inidoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid.

2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii,

1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla pronuncia di un ordine di accertamento

dell'idoneità, come pure a una revoca a titolo preventivo, non osta inoltre la

presunzione d'innocenza del processo penale. Né occorre attendere l'esito di un

procedimento penale separato, prima che possano essere adottate simili misure

amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse della sicurezza della

circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_405/2020 citata consid.

2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2; STA 52.2021.233 citata

consid. 2.4).

3. 3.1. In

concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto

di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il 22

dicembre 2021, avesse condotto un ciclomotore in stato di ebrietà con una

concentrazione di alcol qualificata nell'alito (0.8 mg/l). Il 31 gennaio 2022 ha

quindi disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza

di condurre ex art. 30 OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia

specialistica in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr,

ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. Ad analoga

conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. A

giusta ragione.

3.2. Dal rapporto di

polizia agli atti emerge infatti chiaramente che, il 22 dicembre 2021, l'insorgente

si è messo al volante di un ciclomotore con un importante tasso alcolemico (0.8 mg/l). Della sussistenza di questi

fatti non v'è motivo di dubitare. Irrilevanti appaiono in particolare le

critiche sollevate dal ricorrente sulla legittimità del controllo dell'alcolemia

svolto dalla polizia. Contrariamente a quanto genericamente eccepisce, nulla

permette in particolare di ritenere che egli non potesse essere sottoposto a un'analisi

dell'alito (che, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LCStr, può essere effettuata

a tutti i conducenti di veicoli, con o senza motore, cfr. André Bussy e altri, Code suisse de la

circulation routière commenté, Basilea 2015, n. 1.1 ad art. 55 LCStr). Poco conta inoltre che il primo

esame con l'etilometro precursore non sarebbe stato volto correttamente (senza

rispettare il tempo di attesa di 20 minuti, senza far risciacquare la bocca e

ripeterlo due volte). Qui determinante è infatti unicamente che il successivo

accertamento svolto mediante etilometro probatorio (in conformità con l'art.

11a dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28

marzo 2007; OCCS; RS 741.013), abbia dato l'inequivocabile risultato di 0.8

mg/l. Accertamento, di cui non v'è ragione di diffidare, che non presuppone

peraltro che un precedente esame con etilometro precursore abbia dato esito

positivo (cfr. art. 10a OCCS; cfr. pure sentenza SB200153

dell'Obergericht Zürich del 28 agosto 2020 consid. 1.3). Inoltre, non va

comunque dimenticato che, nell'ambito di una procedura avente per oggetto l'esame

dell'idoneità alla guida di un conducente, potrebbero essere presi a titolo di

indizi anche eventuali prove acquisite illecitamente (ciò che qui comunque non

appare).

3.3. Alla luce delle suddette circostanze, ben poteva quindi l'autorità

dipartimentale nutrire forti dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente e

ordinargli di sottoporsi a una valutazione specialistica in applicazione dell'art.

15d cpv. 1 lett. a LCStr. È

ben vero - come diffusamente contesta il ricorrente - che al momento dei fatti

egli non stava guidando un'automobile o una moto, ma una bicicletta

elettrica, che raggiunge una velocita massima con pedalata assistita di 25 km/h

(cfr. doc. H). Anche tale mezzo - che rientra nella categoria dei ciclomotori

leggeri (cfr. art. 18 lett. b n. 1 dell'ordinanza concernente le esigenze

tecniche per i veicoli stradali del 19 giugno 1995; OETV; RS 741.41) - va

tuttavia considerato un veicolo a motore (cfr. art. 7 cpv. 1 LCStr, secondo cui

è tale ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su

terra senza guida di rotaia). E ciò a prescindere dal fatto che la sua guida

non presupponga, per i conducenti con almeno 16 anni, la titolarità di una

licenza di condurre (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. d e 6 cpv. 1 lett. f OAC). Già

solo per tale motivo, v'è quindi da ritenere che fosse dato un caso di

applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. al

riguardo: sentenza VD.2020.56 dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 28

luglio 2020 consid. 3.2 e 3.3).

In ogni caso, anche se si volesse ritenere tale disposto inapplicabile ai

conducenti di ciclomotori leggeri, è evidente che - in concreto - un

accertamento dell'idoneità alla guida s'imponeva anche solo in base alla

clausola generale dell'art. 15d cpv. 1 LCStr. Nella fattispecie non si

può in effetti ignorare che il ricorrente - che è comunque stato sorpreso con

un importante tasso alcolemico, nel contesto della circolazione stradale - non

è affatto nuovo a simili episodi. Come anche considerato dal Governo, in

passato egli risulta infatti essere già stato oggetto di ben due provvedimenti

di revoca per guida in stato di ebrietà qualificata: nel 2016 ha subito una

revoca della durata di tre mesi per essersi messo alla guida con una

concentrazione di alcol nel sangue di 0.93

g/kg, mentre nel 2020 la licenza gli è stata revocata per la durata di 12 mesi

dopo avere guidato con una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.50

mg/l (cfr. supra, consid. Ab). In queste circostanze - e

diversamente dai differenti casi evocati dal ricorrente - è quindi evidente che

sussistevano comunque sufficienti indizi per dubitare seriamente dell'idoneità

alla guida dell'insorgente, in particolare sulla sua capacità di scindere il

consumo di alcol dalla guida (cfr. STF 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 3.4; sentenza VD.2020.56 citata consid. 3.4; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesezt, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.

34 ad art. 15d). Anche da questo profilo, l'ordine di

sottoporsi a una valutazione specialistica era quindi comunque giustificato.

3.4. Nel contempo, ricorrendo

gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, non v'è dubbio che il conducente

andava estromesso dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente interesse

della circolazione stradale. Al riguardo va in particolare considerato che

l'insorgente non è nuovo a simili episodi, ma, come appena visto, in passato è

già incappato in due gravi infrazioni per

guida in stato di ebrietà. Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio la sua idoneità alla guida, dal

profilo della sicurezza della circolazione, non era ammissibile che gli fosse

lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del

traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il

conducente stesso (cfr. STA 52.2021.233 citata consid. 3.5;

cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du

permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).

3.5. Sennonché, come già accennato in narrativa (consid. G), bisogna

considerare che il ricorrente si è nel frattempo sottoposto alla perizia

disposta nei suoi confronti, la quale ha concluso ch'egli è attualmente idoneo

alla guida dal punto di vista addictologico, ponendo nondimeno

delle condizioni dal punto di vista somatico (diabetologico e cardio-vascolare)

ai fini della restituzione della patente (cfr. citata perizia, pag. 12). In

queste circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti alla Sezione

della circolazione affinché si pronunci nuovamente. Al riguardo giova in

generale ricordare che la revoca preventiva, in quanto misura cautelare, può

essere riconsiderata in ogni momento dall'autorità decidente, sulla base di

nuovi elementi o una modifica dello stato di fatto (cfr. Mizel, op. cit., pag. 182; Benoît Bovay, Procédure administrative,

Considerandi

II ed., Berna 2015, pag. 594 seg; Thomas

Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 23 ad art. 27).

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è privo d'oggetto,

il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Gli atti sono rinviati alla

Sezione della circolazione per nuova decisione, così come indicato al consid

3.5

4.2

Ritenuto che

quando è stato introdotto il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va respinta.

Per la stessa ragione, la tassa di giustizia - ridotta per tenere contro della

sua situazione economica - è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione così

come indicato ai consid. 3.5 e 4.1.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a: .

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera