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Decisione

52.2022.242

Divieto di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi

24 ottobre 2022Italiano24 min

I 60 consid. 3.3 e rimandi), il richiamo - sollecitato dall'insorgente - dell'incarto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.242

Lugano

24

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 luglio

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 15 giugno 2022 (n. 3021) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 6 maggio 2021 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha fatto divieto di condurre veicoli a

motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, cittadino

italiano residente a __________ (Moldavia), è nato il __________ 1967 e ha

conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1985.

Imprenditore di professione, in passato nei suoi confronti è stato pronunciato un

divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero della durata di tre

mesi (scontato dal 5 maggio al 4 agosto 2014) a seguito di un'infrazione grave

alle norme della circolazione (eccesso di velocità) commessa il 6 gennaio 2014 (decisione

del 26 febbraio 2014).

B. a. Il 28 febbraio 2017, verso le ore 19.40, RI 1

ha circolato alla guida del veicolo immatricolato __________ in

territorio di Mendrisio (autostrada A2 in direzione nord) a una velocità

punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 115 km/h (dedotto il

margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

b. Fermato dalla polizia cantonale il 22 marzo 2021 nell'ambito di un normale

controllo della circolazione, è risultato che il suo veicolo era oggetto di

un'infrazione ancora in sospeso. Interrogato quello stesso giorno sui fatti del

28 febbraio 2017, pur accettando le risultanze del rilevamento tecnico della

velocità, ha negato di essere stato a conoscenza del vigente limite di velocità

e di essersi reso conto di circolare a velocità eccessiva. Rilevato come fosse passato

molto tempo, non ha saputo indicare con precisione da dove provenisse e dove

fosse diretto, limitandosi a indicare che probabilmente stava tornando dal

lavoro. Preso atto che sarebbe stato segnalato alla Sezione della circolazione

per eventuali provvedimenti, ha infine eletto domicilio legale presso lo studio

dell'avv. PA 1.

c. Preso atto del rapporto di polizia del 1° aprile 2021, con decisione del 6

maggio successivo la Sezione della circolazione ha fatto divieto ad RI 1 di

condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 12 mesi (dal

6 novembre 2021 al 5 novembre 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale

periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. Il provvedimento è

stato reso sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). La risoluzione è stata

intimata mediante invio postale direttamente al conducente in Moldavia.

d. Per i fatti del 28 febbraio 2017, con decreto di accusa del 26 luglio 2021 -

regolarmente intimato al domicilio legale eletto dal conducente - il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, proponendone la condanna alla

pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni

- di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-),

oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Nonostante la gravità degli

addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a

impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato

incontestata.

e. L'8 febbraio 2022 RI

1 è stato fermato al valico doganale di Chiasso e successivamente condotto

presso la gendarmeria di Mendrisio, poiché non autorizzato a condurre su suolo

elvetico. A suo dire, in quell'occasione avrebbe per la prima volta preso atto

del divieto di condurre emanato nei suoi confronti il 6 maggio 2021.

C. Con giudizio del 15

giugno 2022 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Riconosciuta

l'irregolarità della notifica postale della decisione impugnata, l'Esecutivo

cantonale ha ammesso che il conducente ne era stato messo al corrente al più

presto l'8 febbraio 2022, ritenendo comunque tale aspetto irrilevante dato che la

tempestività del ricorso non era contestata. Ha poi lasciato irrisolta la

questione della violazione del diritto di essere sentito lamentata dal

conducente, che ha ritenuto in ogni caso sanata in quella sede. Pur riconoscendo

che la precedente istanza non aveva atteso l'esito del procedimento penale, ha

annotato che l'accertamento dei fatti successivamente operato dall'autorità penale

coincideva con quello alla base della decisione impugnata, che - ha osservato -

il conducente non aveva contestato con argomenti concreti in sede ricorsuale. Confermata

la qualifica giuridica dell'infrazione, ha infine avallato la sanzione

inflitta, corrispondente al minimo legale, ritenuta giustificata malgrado il lungo

tempo trascorso dai fatti.

D. Contro il predetto giudizio

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla

decisione dipartimentale. In via subordinata, chiede inoltre il rinvio degli

atti all'Autorità inferiore per nuovo giudizio. In via ancor più

subordinata, auspica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all'Autorità inferiore affinché fissi un nuovo periodo di validità

del provvedimento che tenga conto dei mesi in cui è già stato oggetto di

sanzione.

Il ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza di avere ritenuto

sanata la seria violazione del suo diritto di essere sentito. Lamenta poi che

l'autorità dipartimentale si sia pronunciata senza attendere l'esito - rimasto

peraltro incontestato - del procedimento penale. Si duole inoltre del fatto

che, nonostante l'effetto sospensivo sul divieto di condurre del ricorso presentato

al Consiglio di Stato, a seguito del fermo dell'8 febbraio 2022 sia stato

aperto nei suoi confronti un nuovo procedimento amministrativo (attualmente

sospeso insieme al nuovo procedimento penale pure avviato contro di lui),

evidenziando anche di essere stato ripetutamente fermato dalla polizia alla

guida della sua vettura, subendo di fatto già per circa due mesi la sanzione in

realtà sospesa. Sostiene infine che il provvedimento inflittogli non sia più

adeguato, ritenuto come gli errori procedurali commessi dalla Sezione della

circolazione l'abbiano privato dell'effetto educativo ricercato.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141

Fatti

I 60 consid. 3.3 e rimandi), il richiamo - sollecitato dall'insorgente - dell'incarto

n. 2022_1535 della Sezione della circolazione relativo ai fatti dell'8 febbraio

2022 non appare infatti idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

2. L'insorgente

ribadisce anzitutto la censura di violazione del suo diritto di essere sentito

sollevata senza successo davanti alla precedente istanza, adducendo che la

Sezione della circolazione avrebbe emanato il querelato divieto senza offrirgli

la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa

risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere

sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di

esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II

286 consid. 5.1).

2.2. La violazione del diritto di

essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11

consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del

diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale,

quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo

potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa

se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un

rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità,

quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi,

inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un

giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2,

136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e

rimandi).

2.3. In concreto, preso atto il 15

aprile 2021 del rapporto di polizia relativo ai fatti del 28 febbraio 2017, la

Sezione della circolazione, derogando alla sua abituale prassi, non ha

formalmente notificato l'avvio del procedimento amministrativo all'interessato,

al quale non è neppure stata offerta la possibilità di presentare eventuali

osservazioni in merito. Ritenuto come l'autorità amministrativa abbia emanato

la sua decisione senza preventivamente interpellarlo, la violazione del diritto

di essere sentito dell'insorgente (cfr. pure art. 23 cpv. 1 LCStr) appare

manifesta. Nemmeno la Sezione della circolazione l'ha del resto negata (cfr.

risposta al Governo). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza

(cfr. decisione impugnata, consid. 4), la lesione può nondimeno essere

considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente

davanti all'Esecutivo cantonale e ancora in questa sede; oltretutto, in concreto,

un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale

(cfr. pure STA 52.2022.24 del 9 giugno 2022 consid. 2).

3. Il ricorrente biasima inoltre la Sezione

della circolazione per avere pronunciato il qui controverso divieto di condurre

senza attendere l'esito del procedimento penale aperto contro di lui.

3.1. In materia di repressione delle infrazioni relative alla

circolazione stradale, il diritto svizzero conosce notoriamente il sistema

della doppia procedura penale e amministrativa: il giudice penale si pronuncia

sulle sanzioni penali (multe, pene pecuniarie, ecc.) previste dalle

disposizioni penali della LCStr (art. 90 segg. LCStr) e dal codice penale (art.

34 segg., 106 e 107 CP), mentre le autorità amministrative decidono le misure

amministrative (ammonimento o revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF

139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo

coordinamento tra le due procedure.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità

amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non

può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale

cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,

129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone

in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello

amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti

(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità

amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua

decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono

stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui

apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove

compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine

se il giudice penale non ha chiarito tutte

le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione

delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e

rimandi, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312

consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del

diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura

penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di

riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione

sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella

misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del

comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento

amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF

1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe

Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,

Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche

Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono

dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle

norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119

Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2019.13 del 12 giugno 2019 consid. 3.1 e rif.).

3.2. In concreto dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI 1,

circolando in direzione nord sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio, ha

superato di 35 km/h la velocità massima consentita, così come illustrato in

narrativa (cfr. rapporto di polizia del 1° aprile 2021 agli atti). Sulla base

di questi fatti, senza attendere l'esito del procedimento penale, il 6 maggio

2021 la Sezione della circolazione ha pronunciato il qui controverso divieto. È

ben vero che, come visto, l'autorità amministrativa è tenuta in linea di

principio a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una pronuncia

penale passata in giudicato. In concreto però l'autorità poteva non avere dubbi

sulla sussistenza dei fatti, ritenuto che erano stati ammessi dall'insorgente

stesso, che, interrogato dalla polizia dopo un normale controllo della

circolazione in cui era incappato a distanza di quattro anni, aveva anche

espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico di velocità (cfr.

verbale d'interrogatorio del 22 marzo 2021, pag. 3). Posto che il conducente -

come visto - ha espressamente riconosciuto i riscontri probatori a suo carico

(rilevamento tecnico di velocità), ammettendo inequivocabilmente i fatti alla

base della contravvenzione, alla luce della giurisprudenza sopraesposta v'è da

ritenere che la Sezione della circolazione poteva tutto sommato emanare la sua

decisione, senza aspettare quella penale. Nel momento in cui il ricorrente si è

aggravato davanti al Governo la questione era in ogni caso da considerare

superata a fronte del decreto d'accusa del 26 luglio 2021, cresciuto in

giudicato, che lo ha riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione per aver circolato sull'autostrada A2 alla velocità di 115

km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h. Fatti, questi, da cui neppure in

questa sede v'è motivo di scostarsi.

4.

4.1. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in

virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di

condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 OAC).

Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano

la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente. Per

stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del

singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La LCStr prevede una durata minima della

revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che,

violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv.

1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per

almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la

licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa

di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

4.2. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è

stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità di

trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34

km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una

revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128

Considerandi

II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle

circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.

3.1).

Il diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 ha introdotto un sistema a cascata dei

provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto

per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di

gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234

consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora,

il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella

migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto

deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano

precedenti (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso

di 35km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da

punire con una revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a

LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi

esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della

messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al

fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

3.

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che

può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per

ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di

limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.

STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre

2019.

consid. 3.3 e rif.).

4.3

Nel caso in esame, come visto, dagli atti emerge che il 28 febbraio 2017 RI

1.

ha circolato in autostrada superando di 35 km/h la velocità massima

consentita (80 km/h) sul tratto che stava percorrendo, così come illustrato in narrativa.

Reato, accertato in sede penale, per il quale, in applicazione dell'art. 90

cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con decreto d'accusa del 26 luglio 2021, passato

in giudicato (cfr. consid. Bd).

Ora, l'adempimento dei presupposti oggettivi di una grave infrazione

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a

LCStr è pacifico. Secondo i criteri schematici posti dalla giurisprudenza,

l'esistenza di una messa in pericolo (seppur soltanto astratta) accresciuta può

infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente

dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione.

4.4

Tale eccesso è, di

principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici posti

dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo

consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola,

pure costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF

1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA

52.2021.189

citata consid. 3.5). Ciò sempre che non si possa considerare che il

ricorrente possa valersi di un'eccezione a tale schematismo, in particolare se

poteva avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva

il limite di 80 km/h. Posto come la presenza

della segnaletica è pure dimostrata dalla decisione dell'Ufficio federale delle

strade (USTRA) del 7 febbraio 2017 concernente le regolamentazioni del traffico

a causa di cantieri sulla strada nazionale N2 Cantone Ticino (prodotta dalla

Sezione della circolazione al Governo), non si ravvisano motivi - né il

ricorrente ne adduce - che gli avrebbero reso impossibile scorgere e rispettare

il segnale di limitazione della velocità a 80 km/h. In queste

circostanze, il fatto di non essersi accorto della riduzione del limite di

velocità dimostra semmai che non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica

stradale mentre si trovava alla guida (cfr. STF 6B_1397/2020 citata consid.

3.2, 1C_358/2015 citata consid. 5.1). La giurisprudenza ha del resto già avuto

modo di stabilire che il fatto di non prestare la dovuta attenzione alla

velocità massima segnalata costituisce di massima una negligenza grave (cfr.

STF 1C_358/2015 citata consid. 5.1, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4).

Ne discende che l'insorgente non aveva e non poteva in ogni caso avere alcun

serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite

di 80 km/h. Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla

giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto lo

schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo

eccesso di 35 km/h in autostrada - indipendentemente

dalle circostanze in cui è stata commessa l'infrazione e dall'effettivo

pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi

e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un

simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la parità di

trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in

massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid. 2.3.2).

5.

Resta pertanto unicamente

da verificare se il divieto di condurre di 12 mesi disposto nei confronti del

ricorrente sia giustificato.

5.1

L'insorgente è stato oggetto nel 2014 di un divieto di condurre della

durata di tre mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 4

agosto 2014. Il 28 febbraio 2017 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni

dal giorno in cui ha finito di scontare la precedente misura - egli si è, come

appena visto, reso autore di un'altra infrazione grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile

l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, in concreto la durata del divieto di condurre non può in ogni

modo essere inferiore a 12 mesi.

5.2

Il ricorrente

pretende che si prescinda dalla sanzione, che, a fronte del lungo tempo

trascorso dai fatti (occorsi il 28 febbraio 2017), avrebbe ormai perso la sua

finalità educativa. A torto, come già rilevato dal Governo. In materia di circolazione stradale, dopo la revisione

del LCStr entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (e l'adozione nella legge

dell'art. 16 cpv. 3 seconda frase), la durata minima della revoca della licenza

di condurre non può di principio essere ridotta in ragione di una violazione

del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art.

29.

cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101; cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.2).

Il Tribunale federale ha tuttavia riservato il caso in cui questo lasso di

tempo sia tanto ampiamente superato da far perdere al provvedimento di revoca

ogni effetto educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3). Se la violazione del

principio di celerità è stata constatata a più riprese, nella sua più recente

giurisprudenza il Tribunale federale ha ritenuto, anche nell'ipotesi di una

durata della procedura giudicata contraria al principio di celerità (di 9 anni

e 3 mesi), che la stessa non fosse tale da giustificare eccezionalmente di

rinunciare alla revoca della licenza di condurre (cfr. STF 1C_190/2018 del 21

agosto 2018 consid. 5.1; cfr. pure STF 1C_41/2022 del 4 febbraio 2022

consid. 2.2, 1C_208/2019 del 2 ottobre 2019

consid. 2.1, 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.3, in: RtiD I-2014 n. 47).

In concreto, al di là delle ragioni per cui il procedimento penale ha

languito per quasi quattro anni e mezzo, occorre considerare che la procedura

amministrativa è durata complessivamente meno di 18 mesi (concludendosi a

cinque anni e otto mesi dai fatti). In queste circostanze, contrariamente a

quanto preteso nel gravame, non si giustifica di rinunciare a sanzionare

l'insorgente, non avendo il tempo sin qui trascorso privato il controverso provvedimento del suo scopo preventivo-educativo. Nel

vuoto cade la censura del ricorrente secondo cui il Governo si sarebbe limitato

a negare la possibilità di una rinuncia (o riduzione, invero neppure richiesta

in quella sede e comunque, come visto, di principio esclusa, cfr. pure Mizel, op. cit., n. 7.2, pag. 30) della

sanzione senza meglio approfondire la tesi sostenuta nel gravame (cfr. ricorso,

pag. 8).

5.3

Il provvedimento

amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può dunque

che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità,

tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il

genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza

di circostanze particolari (effettiva necessità

di disporre di un veicolo a motore ecc.) - qui peraltro nemmeno invocate -, tale

essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.

art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234

consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi

rinvii).

6.

L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 6 novembre

2021.

al 5 novembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito

intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata

in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto

con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo

periodo di espiazione della misura. Quest'ultimo non potrà in ogni modo essere

troppo differito nel tempo, a maggior ragione se si considera che l'infrazione

risale a febbraio 2017 e che, come appena ricordato, le revoche d'ammonimento

vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

7.

7.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

7.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera