Lexipedia

Decisione

52.2022.243

Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla

19 ottobre 2022Italiano25 min

i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.243

Lugano

19

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 22 luglio

2022 di

RI

1, ,

RI

2, ,

RI

3, ,

che

compongono il Consorzio SASS __________

patrocinate

da: PA 1, ,

contro

la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che in

esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresa generale per la

sostituzione delle condotte nel cunicolo __________ ha deliberato la commessa

al Consorzio S__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 7 febbraio 2022 il CO

4 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresa

generale inerenti alla sostituzione delle condotte consortili DN 700 e DN 800

poste all'interno del cunicolo S__________ (FU __________ pag. __________).

Il bando stabiliva

Fatti

i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa

ponderazione:

CA1 analisi del mandato 30%

CA2 economicità-prezzo 25%

CA3 programma lavori - durata fuori esercizio

condotte 25%

CA4 programma lavori - attendibilità durata fuori

esercizio condotte 10%

CA5 attendibilità del prezzo 10%

Le condizioni

d'appalto precisavano che i punteggi sarebbero scaturiti dall'assegnazione di

note da 1 a 6. Per quanto attiene alla valutazione dei criteri non

matematici il committente ha previsto la seguente regola (pos. 224.100 CPN

102).

Assegnazione delle note per criteri non matematici

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte……………… nota 6

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte…………. nota 5

Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………….. nota 4

Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………… nota 3

Nettamente insufficiente…………………………………………………. nota 2

Privo di valore, non attendibile………………………………………….. nota 1

Per i criteri non matematici possono essere assegnate

mezze note.

Per la valutazione del criterio dell'analisi del mandato (CA1),

la stazione appaltante ha stabilito quanto segue (pos. 224.200 CPN 102):

Il concorrente dovrà produrre un documento (massimo

5 pagine A4 font. min. Arial 10) intitolato "Analisi del mandato",

riportante l'analisi critica del mandato, unitamente allo schema di

impostazione e svolgimento dell'opera.

Nello specifico è richiesta un'analisi critica di

contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame, in

particolare per quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole

attività di cantiere.

I punti da sviluppare e da riprendere nell'analisi del

mandato sono in particolare i seguenti:

1.

Logistica di cantiere ed aree

occupate. L'offerente deve arricchire la propria analisi tramite elaborati

grafici da allegare all'analisi del mandato.

Considerandi

2.

Descrizione del procedimento

esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni

(introduzione tubazioni nel cunicolo, schema strutturale, mensole di sostegno,

ev. opere provvisionali, ecc.).

3.

Accorgimenti mirati a minimizzare

la durata di messa fuori esercizio delle due condotte ed in modo particolare

della condotta DN800.

4.

Descrizione del procedimento di

esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi

speciali in HDPE PE100.

5.

Interventi mirati al rispetto

delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza.

6.

Analisi della plausibilità dei

prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi (cfr. Sezione 7).

7.

Ulteriori particolarità e

criticità ritenute importanti dall'offerente.

L'attribuzione della nota del criterio CA1 avviene a

giudizio del committente in base alla scala per l'"Assegnazione delle note

per criteri non matematici" (pos. 224.100).

B. a. Entro il termine

utile (14 aprile 2022) sono giunte al committente quattro offerte, tra cui

quella del Consorzio S__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, di fr.

9'611'049.10, e quella del Consorzio SASS __________, composto dalle imprese RI

1, RI 2 e RI 3, di fr. 10'103'875.50.

b. Il 30 maggio 2022 il committente ha convocato i rappresentanti dei predetti

consorzi per discutere i contenuti delle offerte.

c. Esclusa un'offerta e valutate quelle restanti, con risoluzione dell'11

luglio 2022 il committente ha deliberato la commessa al Consorzio S__________,

giunto primo in graduatoria con 4.36 punti.

C. Contro la predetta

decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il

Consorzio SASS __________, secondo classificato con 4.32 punti. Il Consorzio

insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente

aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il

rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto,

previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente contesta la

nota 2.50 che gli è stata assegnata per il criterio dell'analisi del mandato,

rimproverando in particolare al committente il metodo di valutazione applicato,

segnatamente l'attribuzione di una nota per ogni singolo punto da sviluppare nel

documento richiesto con fattori di ponderazione non preannunciati nel

capitolato. Solo in occasione di un incontro svoltosi il 15 luglio 2022 con i

rappresentanti del committente, il ricorrente avrebbe infatti appreso che

l'analisi del mandato sarebbe stata valutata in questo modo, conferendo note e

dando differenti pesi ai singoli punti. Osserva che le note attribuitegli

per i punti 2 (descrizione del procedimento esecutivo di sostituzione delle

condotte), 3 (accorgimenti per minimizzare la durata di messa fuori esercizio)

e 5 (interventi di sicurezza) sarebbero comunque errate e da modificare al

rialzo. Una valutazione complessiva di poco superiore (attribuzione della nota

3.

per il criterio CA1) gli avrebbe infatti permesso di scavalcare il rivale in graduatoria.

L'insorgente critica cautelativamente anche la nota 5.50 ottenuta dal Consorzio

deliberatario.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente. Avversa le critiche riferite alla modalità

di valutazione del controverso criterio dell'analisi del mandato che, oltre

ad essere tardive, sarebbero pure infondate. Risulterebbe infatti del tutto

legittimo valutare con maggiore importanza i punti 1, 2 e 5 dei sette elencati

alla pos. 224.200 CPN 102. Vuoi perché la posizione in oggetto chiedeva un'analisi

critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in

esame mettendo chiaramente l'accento su quanto concerne

la

logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere. Vuoi perché

un'importanza particolare, va da sé, deve essere posta pure al rispetto

delle normative di sicurezza, obbligo legale imperativo, in particolare per una

commessa come quella in esame dove si lavora in un cunicolo di limitate

dimensioni. A suo avviso, risulterebbe parimenti ragionevole e

comprensibile assegnare la nota 1 ("privo di valore, non attendibile")

alla descrizione di aspetti dell'analisi del mandato ritenuti non attuabili.

Appoggiandosi al rapporto del collegio d'esperti incaricato il 18 maggio 2022 di

definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo

all'analisi di mandato e di attribuire la relativa nota, l'ente banditore

ha quindi confermato integralmente le proprie valutazioni, spiegando nel

dettaglio in base a quali elementi ha attribuito le note contestate dal

ricorrente.

b. Anche il Consorzio

aggiudicatario postula la reiezione del gravame, limitandosi ad osservare che

gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali criteri e

modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali al

riguardo sono quindi manifestamente tardive.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con la replica il

ricorrente conferma le proprie tesi. Contesta l'affermazione del committente

secondo cui i cinque criteri di aggiudicazione sarebbero stati predefiniti,

giusta l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in tutti i loro aspetti nel bando di gara

e ribadisce che dalla documentazione concorsuale non era possibile dedurre

che per il criterio CA1 l'ente banditore avrebbe attribuito sette note, segnatamente

una per ogni punto dell'Analisi del mandato e applicando oltretutto una diversa

ponderazione. Senza altre indicazioni nei documenti di gara, era quindi

lecito ritenere che i sette elementi dell'analisi di mandato avrebbero avuto il

medesimo peso. La critica concernente la tardività della censura riferita

all'indeterminatezza del predetto criterio cade pertanto nel vuoto. Delle altre

argomentazioni addotte si dirà, ove occorra, in seguito.

F. a. Con la

duplica l'ente banditore ribadisce le proprie motivazioni. Sostiene che le

indicazioni contenute nel bando (pos. 224.200) preannunciavano in modo chiaro

ed esplicito che l'attribuzione della nota per il criterio CA1 sarebbe

avvenuta a giudizio del committente. Dalla predetta posizione, come pure

dal genere di intervento richiesto, emergeva in modo altrettanto chiaro che gli

aspetti della logistica, del procedimento esecutivo e di sicurezza, avrebbero

assunto un'importanza maggiore. Non essendosi nemmeno avvalso della facoltà di

richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente non può

ora pretendere che le prescrizioni vengano

interpretate a suo piacimento. L'ente banditore ha quindi difeso il modus operandi

applicato per valutare il controverso criterio dell'analisi del mandato e puntualizzato i motivi per i quali ha

considerato il procedimento esecutivo proposto dal ricorrente

oggettivamente irrealizzabile.

b. Il deliberatario, dal canto suo, non ha presentato ulteriori osservazioni.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15

cpv. 2 CIAP).

1.2

In quanto

partecipante al concorso e secondo classificato il Consorzio SASS __________ è

senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un altro

concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte

nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sulla fattibilità

e correttezza delle soluzioni proposte dal Consorzio insorgente.

2.

2.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le

disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di

adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione della

commessa al concorrente che presenta l'offerta economicamente più

vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006(RLCPubb/CIAP;

RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti

con la commessa e devono essere precisati nel bando per ordine di importanza,

con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura

di aggiudicazione delle commesse

pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non

esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo

parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata

scelta (DTF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre

nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente

prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a

definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i

criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici

predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni

concretamente richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura

libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di

aggiudicazione (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6 e riferimenti).

2.2

Secondo l'art. 40 cpv. 2

RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta

implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche

art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona

fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È

inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero

contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere

in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti

contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad

agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT

I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche

l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o

comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della

competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento

dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono

ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di

gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse

pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano

prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021

consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).

3.

3.1. Come

esposto in narrativa, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (CA1)

dell'analisi del mandato - al quale è stato attribuito un fattore di

ponderazione del 30% - il capitolato ha stabilito sette punti (tematiche)

che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e riprendere nel documento analisi

di mandato (pos. 224.200 CPN 102). La medesima posizione del capitolato

prevedeva inoltre che l'attribuzione della nota del criterio CA1 sarebbe

avvenuta a giudizio del committente, in base alla scala prevista per la

valutazione dei criteri non matematici.

Ora, ancorché non esplicitato, appare evidente che i diversi aspetti che

dovevano essere affrontati nell'analisi del mandato avrebbero

contribuito alla determinazione del punteggio per questo criterio.

3.2

Secondo il rapporto di delibera del 15 giugno 2022 allestito dallo studio

d'ingegneria __________, a ognuno dei parametri di giudizio (1-7) stabiliti dal

capitolato per valutare il criterio dell'analisi di mandato, e per i

quali era stata richiesta un'argomentazione, è stato attribuito un fattore di

ponderazione per importanza:

Tematiche

Ponderazione

1.

Logistica di cantiere ed aree occupate

10%

2.

Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie

condotte e di posa delle nuove tubazioni

50%

3.

Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa

fuori esercizio delle due condotte

10%

4.

Descrizione del procedimento di esecuzione delle

saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE

10%

5.

Interventi mirati al rispetto delle normative di

sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza

15%

6.

Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle

pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi

2.5%

7.

Ulteriori particolarità e criticità ritenute

importanti dall'offerente

2.5%

Successivamente - si legge nel

rapporto - sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100

delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle

singole argomentazioni, ottenendo in definitiva una nota finale pari alla media

ponderata delle singole note attribuite con arrotondamento alla mezza nota. Per

ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità

di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto

argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di

informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di

quanto proposto. In caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta

giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di

valore, non attendibile).

All'offerta del Consorzio insorgente e a quella del Consorzio deliberatario

sono state attribuite le seguenti note:

Tematica

Consorzio S__________

Consorzio SASS __________

1.

Logistica di cantiere ed aree occupate

10%

Tematica trattata

si

si

Proposta

attuabile

si

si

Giudizio

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte

(5)

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle

offerte (5)

Nota

5.

5.

Osservazioni

Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati

grafici. Prevista deviazione Via __________.

Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici.

Non prevista ventilazione. Gru a torre sopra a portale lato area L1.

2.

Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie

condotte e di posa delle nuove tubazioni

50%

Tematica trattata

si

si

Proposta

attuabile

si

no

Giudizio

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle

offerte (6)

Privo di valore, non attendibile (1)

Nota

6.

1.

Osservazioni

Giudizio generale:

Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati

grafici.

Previsto utilizzo di macchina Pipe Pusher. Viene

trattato in modo esaustivo il tema legato alla rimozione del punto fisso in

c.a., con elaborato grafico inerente al concetto di messa in sicurezza.

Aspetti positivi del procedimento proposto +:

+ lavaggio condotte esistenti prima della rimozione;

+ poche lavorazioni interne al cunicolo (taglio tubi

all'esterno);

+ nessun coinvolgimento delle tubazioni esistenti per

le operazioni di estrazione/inserimento delle tubazioni;

Aspetti negativi del procedimento proposto -:

- lento, nessun parallelismo di attività.

Procedimento lento ma sicuro e svincolato delle

tubazioni esistenti. Il tema del punto fisso zona portale S. __________ è

chiaro ed è stato trattato. Sono stati individuati e trattati tutti i

problemi principali. Il procedimento di funzionamento della macchina Pipe Pusher

è stato altresì spiegato in modo chiaro all'incontro del 30.5.2022 h. 13:30.

La nota (6) tiene conto anche della fattibilità oggettiva del procedimento

cosi come del fatto che l'esposizione del procedimento è molto chiara.

Giudizio generale

Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati

grafici. I procedimenti sono ben argomentati, presentata anche la relazione

di calcolo. Non ci sono riferimenti al trattamento del punto fisso in c.a.

lato portale S. __________. Il calcolo statico della condotta DN700 esistente

non verifica lo schiacciamento determinato dall'uso del martinetto. Il

calcolo non valuta le sollecitazioni pluriassali (T+V+M) e manca il

coefficiente di carico (1.35). Nel calcolo è stato inserito solo il

coefficiente di resistenza.

Aspetti positivi del procedimento proposto +:

+ procedimento molto veloce perché si opera

simultaneamente su 2 fronti.

Aspetti negativi del procedimento esposto -:

- rimozione tubo DN800 coinvolgendo il tubo DN700 per

l'appoggio delle rulliere e dei martinetti. Procedimento molto rischioso. In

occasione dell'incontro del 30.05.2022 h. 15:00, il Consorzio non ha saputo

fornire le necessarie garanzie;

- lavorazioni di taglio all'interno del cunicolo,

taglio delle condotte con tagliere orbitale non realizzabile causa spazi

insufficienti tra condotte e struttura cunicolo;

- molte lavorazioni all'interno del cunicolo;

- lavaggio delle condotte solo in area B1 (L1 escono

sporche);

- come si può togliere tubazione DN700 da portale S. __________

in modo coassiale rispetto all'esistente se è già stata posata la nuova

condotta DN800? Non è fattibile;

- interventi di risanamento del cunicolo previsti

alla fine dei lavori con le nuove condotte montate (non fattibile, da

eseguire contestualmente alla rimozione delle condotte).

MOTIVAZIONE DELLA NON ATTUABILITÀ: il procedimento è

rapido ma molto rischioso, dei 3 quello che fornisce meno garanzie. Il

sistema proposto, oltre a non essere sicuro, per certi aspetti non è

attuabile (impiego tagliere orbitale, appoggio su condotta DN700 e rimozione

DN700 dopo posa DN800) e pertanto è giudicato non attendibile. In occasione

della discussione e dei chiarimenti richiesti nell'incontro del 30.05.2022 h.

15:00, il Consorzio non è stato in grado di fornire le spiegazioni e le

garanzie richieste.

3.

Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa

fuori esercizio delle due condotte

10%

Tematica trattata

si

si

Proposta

attuabile

si

si

Giudizio

Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti (4)

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle

offerte (5)

Nota

4.

5.

Osservazioni

Analisi chiara ed esaustiva.

Nessun accorgimento particolare descritto. Indicate

le potenzialità della macchina Pipe Pusher nell'inserire ed estrarre le

condotte.

Nessun parallelismo di attività ed operatività in

orario normale di lavoro. Non sono state avanzate grandi riflessioni su come

ridurre i tempi esecutivi.

Analisi chiara ed esaustiva. Vengono indicati in modo

chiaro gli accorgimenti pensati per ridurre i tempi.

Accorgimenti previsti per ottimizzare i tempi:

Doppia sciolta 06:00-14.00 / 14.00-22:00 (2 squadre

su 2 turni):

2.

cantieri indipendenti, uno operato da portale __________ e l'altro operato

da portale S. __________.

L'accorgimento di dividere il cantiere in 2 è una buona

idea; resta il fatto che la concreta possibilità di ottenere la doppia

sciolta lato portale S. __________ non è così scontata (problema rumori

molesti).

4.

Descrizione del procedimento di esecuzione delle

saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE

10%

Tematica trattata

si

si

Proposta

attuabile

si

si

Giudizio

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle

offerte (6)

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle

offerte (6)

Nota

6.

6.

Osservazioni

Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.

Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.

5.

Interventi

mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del

concetto di sicurezza

15%

Tematica trattata

si

si

Proposta

attuabile

si

si

Giudizio

Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle

offerte (5)

Nettamente insufficiente (2)

Nota

5.

2.

Osservazioni

Analisi buona piuttosto succinta. Presentata analisi

dei rischi e citato il tema di protezione delle infra esistenti.

Il Consorzio prevede in ogni caso poche lavorazioni

all'interno del cunicolo.

Analisi molto succinta (la peggiore delle 3 offerte

valide). Nessuna trattazione specifica legata all'opera ed al cunicolo.

Sarebbe stata importante un'analisi esaustiva perché

sono previste molte lavorazioni all'interno del cunicolo, tra le quali i

tagli con tagliere orbitale. Di base non prevista ventilazione (molto

strano); analisi rimandata alla Fase esecutiva.

Per tal motivo l'analisi è

giudicata insufficiente.

6.

Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle

pos. 4.1 e 4.2 dell'elenco prezzi sulla base delle circostanze del mercato

2.5%

Tematica trattata

no

si

Proposta

attuabile

si

Giudizio

Privo di valore, non attendibile (1)

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle

offerte (6)

Nota

1.

6.

Osservazioni

Il tema è stato trattato ma senza presentare in

dettaglio l'analisi dei PU delle pos. 4.1 e 4.2. A tal proposito, la

trattazione non soddisfa lo scopo della tematica richiesta.

Analisi di dettaglio dei prezzi offerti alle pos. 4.1

e 4.2 (la migliore delle 3 offerte valide insieme a Cons. S. __________).

7.

Ulteriori particolarità e criticità ritenute

importanti dall'offerente

2.5%

Tematica trattata

no

no

Proposta

attuabile

Giudizio

Privo di valore, non attendibile (1)

Privo di valore, non attendibile (1)

Nota

1.

1.

Osservazioni

Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.

Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.

Le

note così attribuite sono state in seguito modulate in funzione dei diversi

fattori di ponderazione attribuiti ai parametri di giudizio (1-7): al Consorzio

S__________ è stata di conseguenza attribuita la nota 5.50, mentre al Consorzio

SASS __________ la nota 2.50, secondo un calcolo che può così essere

semplificato:

Consorzio S__________

Consorzio SASS __________

1.

5.

* 0.10 = 0.5

5.

* 0.10 = 0.5

2.

6.

* 0.50 = 3

1.

* 0.50 = 0.5

3.

4.

* 0.10 = 0.4

5.

* 0.10 = 0.5

4.

6.

* 0.10 = 0.6

6.

* 0.10 = 0.6

5.

5.

* 0.15 = 0.75

2.

* 0.15 = 0.3

6.

1.

* 0.025 = 0.025

6.

* 0.025 = 0.15

7.

1.

* 0.025 = 0.025

1.

* 0.025 = 0.025

Nota media

5.30

2.58

Nota criterio CA1

5.50

2.50

Fatte proprie tali

valutazioni e tenuto conto del fattore di ponderazione (30%) preannunciato nel

bando per il criterio CA1, l'ente banditore ha pertanto attribuito al Consorzio

S__________ 1.65 punti, mentre ha assegnato solo 0.75 punti al Consorzio SASS __________.

Il ricorrente contesta tale nota e il metodo di valutazione applicato, che non

sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.

3.3

Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non

v'è chi non veda come la predetta valutazione non possa essere tutelata. Se è

ben vero che, come visto, il capitolato prevedeva in generale una scala delle

note da 1 a 6, è altrettanto evidente che la pos. 224.200 CPN 102 non chiariva

in che modo il committente intendeva attribuirle per il criterio dell'analisi

del mandato. La prescrizione di gara oltre a non illustrare le modalità con

le quali sarebbero stati apprezzati i sette elementi che dovevano figurare nel

documento analisi di mandato, non preannunciava neppure se i predetti

aspetti sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di

essi sarebbe stata attribuita maggiore importanza. Solo dal rapporto di

delibera è emerso che per il calcolo della nota globale del criterio CA1,

sono state attribuite delle ponderazioni ad ognuno dei 7 temi citati nei punti

elencati alla pos. 224.200 delle Disposizioni particolari e per i quali è stata

richiesta un'argomentazione, ritenendo evidentemente il pt. 2 l'argomento

preponderante e centrale dell'analisi e che sulla base della scala dei

giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata

attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni. Sempre dal

medesimo documento è risultato che per ogni singola trattazione, è stata

valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto

da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato

giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite,

la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto ritenuto

che in caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non

attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile;

doc. I, pag. 4).

Occorre convenire con il ricorrente che tale metodo di valutazione non è stato

esplicitato in alcuno modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto

dalla formulazione della pos. 224.200 del capitolato. D'altro canto, la stessa

committenza in questa sede ha affermato di avere nominato in data 18 maggio

2022.

un Collegio d'esperti formato da 7 persone, di cui 5 ingegneri (…),

incaricato di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento

relativo all'analisi del mandato e di attribuire la relativa nota (cfr.

risposta, pag. 7), il che rende assai verosimile l'ipotesi che le offerte siano state valutate in base a

parametri elaborati solo a posteriori. Nonostante le puntuali critiche

mosse al riguardo dal ricorrente, con la duplica l'ente banditore si è limitato

a sostenere che per la valutazione del criterio CA1 il gruppo d'esperti

aveva

utilizzato quanto indicato nel bando di gara, segnatamente la scala secondo

Pos. 224.100 e il descrittivo secondo Pos. 224.200. Ciò che contrasta

invero con le sue stesse affermazioni. La violazione del principio della

trasparenza, derivante dalla mancata, preventiva definizione dei fattori di

ponderazione dei singoli parametri di cui al criterio di aggiudicazione in

parola e del loro metodo di valutazione, è pertanto evidente. Sebbene il

RLCPubb/CIAP in vigore dal 1° gennaio 2020 non preveda più esplicitamente la

necessità di predeterminare nei documenti di gara, accanto ai criteri di

aggiudicazione, anche la scala e il metodo della loro valutazione (cfr. art. 10

cpv. 2 lett. k RLCPubb/

CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019), secondo costante giurisprudenza l'assenza

di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che

pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad

un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett.

c CIAP; STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020). Il

vizio è talmente importante che la decisione presa in esito ad una simile

procedura è assolutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in

seno alla quale è stata adottata (JAAC 1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 S39-40

e pag. 132 S53, con relative note di Esseiva; sull'intervento d'ufficio dell'autorità di ricorso cfr. pure Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Berna 2011, pag. 364; cfr. RtiD II-2019 n. 13 consid.

2.2, 52.2017.287 del 10 novembre 2017 consid. 5.2). Il fatto che il

capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa

conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di

formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (STA

52.2020.375

citata). Neppure il fatto che per la valutazione di questo criterio

il collegio d'esperti avrebbe utilizzato il medesimo procedimento nei confronti

di tutti i concorrenti può essere di giovamento al committente. Nel caso di

specie, la mancata predeterminazione del metodo di valutazione di tutti i

criteri di aggiudicazione è troppo importante per non comportare la nullità

dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva

dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2021.53

del 10 maggio 2021 consid. 5.2).

Dispositivo

3.4. Per questi motivi, il ricorso deve essere

accolto senza disamina delle ulteriori censure del ricorrente. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata

nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata.

4. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

5. La tassa di

giustizia è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio deliberatario

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre al

Consorzio ricorrente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, la

decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che ha deliberato le opere da impresa

generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo S__________ al

Consorzio S__________ è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha

preceduta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 9'000.- è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio

S__________ in ragione di metà (fr. 4'500.-) ciascuno. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato.

3. A titolo di

ripetibili il CO 4 e i membri del Consorzio S__________ rifonderanno al

ricorrente fr. 2'500.- ciascuno.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera