52.2022.243
Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla
19 ottobre 2022Italiano25 min
i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.243
Lugano
19
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 22 luglio
2022 di
RI
1, ,
RI
2, ,
RI
3, ,
che
compongono il Consorzio SASS __________
patrocinate
da: PA 1, ,
contro
la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che in
esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresa generale per la
sostituzione delle condotte nel cunicolo __________ ha deliberato la commessa
al Consorzio S__________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 febbraio 2022 il CO
4 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresa
generale inerenti alla sostituzione delle condotte consortili DN 700 e DN 800
poste all'interno del cunicolo S__________ (FU __________ pag. __________).
Il bando stabiliva
Fatti
i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa
ponderazione:
CA1 analisi del mandato 30%
CA2 economicità-prezzo 25%
CA3 programma lavori - durata fuori esercizio
condotte 25%
CA4 programma lavori - attendibilità durata fuori
esercizio condotte 10%
CA5 attendibilità del prezzo 10%
Le condizioni
d'appalto precisavano che i punteggi sarebbero scaturiti dall'assegnazione di
note da 1 a 6. Per quanto attiene alla valutazione dei criteri non
matematici il committente ha previsto la seguente regola (pos. 224.100 CPN
102).
Assegnazione delle note per criteri non matematici
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte……………… nota 6
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte…………. nota 5
Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………….. nota 4
Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………… nota 3
Nettamente insufficiente…………………………………………………. nota 2
Privo di valore, non attendibile………………………………………….. nota 1
Per i criteri non matematici possono essere assegnate
mezze note.
Per la valutazione del criterio dell'analisi del mandato (CA1),
la stazione appaltante ha stabilito quanto segue (pos. 224.200 CPN 102):
Il concorrente dovrà produrre un documento (massimo
5 pagine A4 font. min. Arial 10) intitolato "Analisi del mandato",
riportante l'analisi critica del mandato, unitamente allo schema di
impostazione e svolgimento dell'opera.
Nello specifico è richiesta un'analisi critica di
contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame, in
particolare per quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole
attività di cantiere.
I punti da sviluppare e da riprendere nell'analisi del
mandato sono in particolare i seguenti:
1.
Logistica di cantiere ed aree
occupate. L'offerente deve arricchire la propria analisi tramite elaborati
grafici da allegare all'analisi del mandato.
Considerandi
2.
Descrizione del procedimento
esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni
(introduzione tubazioni nel cunicolo, schema strutturale, mensole di sostegno,
ev. opere provvisionali, ecc.).
3.
Accorgimenti mirati a minimizzare
la durata di messa fuori esercizio delle due condotte ed in modo particolare
della condotta DN800.
4.
Descrizione del procedimento di
esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi
speciali in HDPE PE100.
5.
Interventi mirati al rispetto
delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza.
6.
Analisi della plausibilità dei
prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi (cfr. Sezione 7).
7.
Ulteriori particolarità e
criticità ritenute importanti dall'offerente.
L'attribuzione della nota del criterio CA1 avviene a
giudizio del committente in base alla scala per l'"Assegnazione delle note
per criteri non matematici" (pos. 224.100).
B. a. Entro il termine
utile (14 aprile 2022) sono giunte al committente quattro offerte, tra cui
quella del Consorzio S__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, di fr.
9'611'049.10, e quella del Consorzio SASS __________, composto dalle imprese RI
1, RI 2 e RI 3, di fr. 10'103'875.50.
b. Il 30 maggio 2022 il committente ha convocato i rappresentanti dei predetti
consorzi per discutere i contenuti delle offerte.
c. Esclusa un'offerta e valutate quelle restanti, con risoluzione dell'11
luglio 2022 il committente ha deliberato la commessa al Consorzio S__________,
giunto primo in graduatoria con 4.36 punti.
C. Contro la predetta
decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il
Consorzio SASS __________, secondo classificato con 4.32 punti. Il Consorzio
insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente
aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il
rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente contesta la
nota 2.50 che gli è stata assegnata per il criterio dell'analisi del mandato,
rimproverando in particolare al committente il metodo di valutazione applicato,
segnatamente l'attribuzione di una nota per ogni singolo punto da sviluppare nel
documento richiesto con fattori di ponderazione non preannunciati nel
capitolato. Solo in occasione di un incontro svoltosi il 15 luglio 2022 con i
rappresentanti del committente, il ricorrente avrebbe infatti appreso che
l'analisi del mandato sarebbe stata valutata in questo modo, conferendo note e
dando differenti pesi ai singoli punti. Osserva che le note attribuitegli
per i punti 2 (descrizione del procedimento esecutivo di sostituzione delle
condotte), 3 (accorgimenti per minimizzare la durata di messa fuori esercizio)
e 5 (interventi di sicurezza) sarebbero comunque errate e da modificare al
rialzo. Una valutazione complessiva di poco superiore (attribuzione della nota
3.
per il criterio CA1) gli avrebbe infatti permesso di scavalcare il rivale in graduatoria.
L'insorgente critica cautelativamente anche la nota 5.50 ottenuta dal Consorzio
deliberatario.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente. Avversa le critiche riferite alla modalità
di valutazione del controverso criterio dell'analisi del mandato che, oltre
ad essere tardive, sarebbero pure infondate. Risulterebbe infatti del tutto
legittimo valutare con maggiore importanza i punti 1, 2 e 5 dei sette elencati
alla pos. 224.200 CPN 102. Vuoi perché la posizione in oggetto chiedeva un'analisi
critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in
esame mettendo chiaramente l'accento su quanto concerne
la
logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere. Vuoi perché
un'importanza particolare, va da sé, deve essere posta pure al rispetto
delle normative di sicurezza, obbligo legale imperativo, in particolare per una
commessa come quella in esame dove si lavora in un cunicolo di limitate
dimensioni. A suo avviso, risulterebbe parimenti ragionevole e
comprensibile assegnare la nota 1 ("privo di valore, non attendibile")
alla descrizione di aspetti dell'analisi del mandato ritenuti non attuabili.
Appoggiandosi al rapporto del collegio d'esperti incaricato il 18 maggio 2022 di
definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo
all'analisi di mandato e di attribuire la relativa nota, l'ente banditore
ha quindi confermato integralmente le proprie valutazioni, spiegando nel
dettaglio in base a quali elementi ha attribuito le note contestate dal
ricorrente.
b. Anche il Consorzio
aggiudicatario postula la reiezione del gravame, limitandosi ad osservare che
gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali criteri e
modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali al
riguardo sono quindi manifestamente tardive.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con la replica il
ricorrente conferma le proprie tesi. Contesta l'affermazione del committente
secondo cui i cinque criteri di aggiudicazione sarebbero stati predefiniti,
giusta l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in tutti i loro aspetti nel bando di gara
e ribadisce che dalla documentazione concorsuale non era possibile dedurre
che per il criterio CA1 l'ente banditore avrebbe attribuito sette note, segnatamente
una per ogni punto dell'Analisi del mandato e applicando oltretutto una diversa
ponderazione. Senza altre indicazioni nei documenti di gara, era quindi
lecito ritenere che i sette elementi dell'analisi di mandato avrebbero avuto il
medesimo peso. La critica concernente la tardività della censura riferita
all'indeterminatezza del predetto criterio cade pertanto nel vuoto. Delle altre
argomentazioni addotte si dirà, ove occorra, in seguito.
F. a. Con la
duplica l'ente banditore ribadisce le proprie motivazioni. Sostiene che le
indicazioni contenute nel bando (pos. 224.200) preannunciavano in modo chiaro
ed esplicito che l'attribuzione della nota per il criterio CA1 sarebbe
avvenuta a giudizio del committente. Dalla predetta posizione, come pure
dal genere di intervento richiesto, emergeva in modo altrettanto chiaro che gli
aspetti della logistica, del procedimento esecutivo e di sicurezza, avrebbero
assunto un'importanza maggiore. Non essendosi nemmeno avvalso della facoltà di
richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente non può
ora pretendere che le prescrizioni vengano
interpretate a suo piacimento. L'ente banditore ha quindi difeso il modus operandi
applicato per valutare il controverso criterio dell'analisi del mandato e puntualizzato i motivi per i quali ha
considerato il procedimento esecutivo proposto dal ricorrente
oggettivamente irrealizzabile.
b. Il deliberatario, dal canto suo, non ha presentato ulteriori osservazioni.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15
cpv. 2 CIAP).
1.2
In quanto
partecipante al concorso e secondo classificato il Consorzio SASS __________ è
senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un altro
concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3
Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte
nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sulla fattibilità
e correttezza delle soluzioni proposte dal Consorzio insorgente.
2.
2.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le
disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di
adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione della
commessa al concorrente che presenta l'offerta economicamente più
vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006(RLCPubb/CIAP;
RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti
con la commessa e devono essere precisati nel bando per ordine di importanza,
con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal
principio di trasparenza, che informa la procedura
di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere
indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,
secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si
impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.
Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non
esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo
parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata
scelta (DTF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il
committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che
intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,
lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di
valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura
delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo
di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende
invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente
prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a
definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i
criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici
predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni
concretamente richieste dal bando e
fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura
libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di
aggiudicazione (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6 e riferimenti).
2.2
Secondo l'art. 40 cpv. 2
RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta
implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche
art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona
fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È
inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero
contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere
in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti
contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad
agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT
I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche
l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o
comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della
competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento
dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono
ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di
gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse
pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano
prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021
consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).
3.
3.1. Come
esposto in narrativa, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (CA1)
dell'analisi del mandato - al quale è stato attribuito un fattore di
ponderazione del 30% - il capitolato ha stabilito sette punti (tematiche)
che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e riprendere nel documento analisi
di mandato (pos. 224.200 CPN 102). La medesima posizione del capitolato
prevedeva inoltre che l'attribuzione della nota del criterio CA1 sarebbe
avvenuta a giudizio del committente, in base alla scala prevista per la
valutazione dei criteri non matematici.
Ora, ancorché non esplicitato, appare evidente che i diversi aspetti che
dovevano essere affrontati nell'analisi del mandato avrebbero
contribuito alla determinazione del punteggio per questo criterio.
3.2
Secondo il rapporto di delibera del 15 giugno 2022 allestito dallo studio
d'ingegneria __________, a ognuno dei parametri di giudizio (1-7) stabiliti dal
capitolato per valutare il criterio dell'analisi di mandato, e per i
quali era stata richiesta un'argomentazione, è stato attribuito un fattore di
ponderazione per importanza:
Tematiche
Ponderazione
1.
Logistica di cantiere ed aree occupate
10%
2.
Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie
condotte e di posa delle nuove tubazioni
50%
3.
Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa
fuori esercizio delle due condotte
10%
4.
Descrizione del procedimento di esecuzione delle
saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE
10%
5.
Interventi mirati al rispetto delle normative di
sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza
15%
6.
Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle
pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi
2.5%
7.
Ulteriori particolarità e criticità ritenute
importanti dall'offerente
2.5%
Successivamente - si legge nel
rapporto - sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100
delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle
singole argomentazioni, ottenendo in definitiva una nota finale pari alla media
ponderata delle singole note attribuite con arrotondamento alla mezza nota. Per
ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità
di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto
argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di
informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di
quanto proposto. In caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta
giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di
valore, non attendibile).
All'offerta del Consorzio insorgente e a quella del Consorzio deliberatario
sono state attribuite le seguenti note:
Tematica
Consorzio S__________
Consorzio SASS __________
1.
Logistica di cantiere ed aree occupate
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta
attuabile
si
si
Giudizio
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte
(5)
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle
offerte (5)
Nota
5.
5.
Osservazioni
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati
grafici. Prevista deviazione Via __________.
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici.
Non prevista ventilazione. Gru a torre sopra a portale lato area L1.
2.
Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie
condotte e di posa delle nuove tubazioni
50%
Tematica trattata
si
si
Proposta
attuabile
si
no
Giudizio
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle
offerte (6)
Privo di valore, non attendibile (1)
Nota
6.
1.
Osservazioni
Giudizio generale:
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati
grafici.
Previsto utilizzo di macchina Pipe Pusher. Viene
trattato in modo esaustivo il tema legato alla rimozione del punto fisso in
c.a., con elaborato grafico inerente al concetto di messa in sicurezza.
Aspetti positivi del procedimento proposto +:
+ lavaggio condotte esistenti prima della rimozione;
+ poche lavorazioni interne al cunicolo (taglio tubi
all'esterno);
+ nessun coinvolgimento delle tubazioni esistenti per
le operazioni di estrazione/inserimento delle tubazioni;
Aspetti negativi del procedimento proposto -:
- lento, nessun parallelismo di attività.
Procedimento lento ma sicuro e svincolato delle
tubazioni esistenti. Il tema del punto fisso zona portale S. __________ è
chiaro ed è stato trattato. Sono stati individuati e trattati tutti i
problemi principali. Il procedimento di funzionamento della macchina Pipe Pusher
è stato altresì spiegato in modo chiaro all'incontro del 30.5.2022 h. 13:30.
La nota (6) tiene conto anche della fattibilità oggettiva del procedimento
cosi come del fatto che l'esposizione del procedimento è molto chiara.
Giudizio generale
Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati
grafici. I procedimenti sono ben argomentati, presentata anche la relazione
di calcolo. Non ci sono riferimenti al trattamento del punto fisso in c.a.
lato portale S. __________. Il calcolo statico della condotta DN700 esistente
non verifica lo schiacciamento determinato dall'uso del martinetto. Il
calcolo non valuta le sollecitazioni pluriassali (T+V+M) e manca il
coefficiente di carico (1.35). Nel calcolo è stato inserito solo il
coefficiente di resistenza.
Aspetti positivi del procedimento proposto +:
+ procedimento molto veloce perché si opera
simultaneamente su 2 fronti.
Aspetti negativi del procedimento esposto -:
- rimozione tubo DN800 coinvolgendo il tubo DN700 per
l'appoggio delle rulliere e dei martinetti. Procedimento molto rischioso. In
occasione dell'incontro del 30.05.2022 h. 15:00, il Consorzio non ha saputo
fornire le necessarie garanzie;
- lavorazioni di taglio all'interno del cunicolo,
taglio delle condotte con tagliere orbitale non realizzabile causa spazi
insufficienti tra condotte e struttura cunicolo;
- molte lavorazioni all'interno del cunicolo;
- lavaggio delle condotte solo in area B1 (L1 escono
sporche);
- come si può togliere tubazione DN700 da portale S. __________
in modo coassiale rispetto all'esistente se è già stata posata la nuova
condotta DN800? Non è fattibile;
- interventi di risanamento del cunicolo previsti
alla fine dei lavori con le nuove condotte montate (non fattibile, da
eseguire contestualmente alla rimozione delle condotte).
MOTIVAZIONE DELLA NON ATTUABILITÀ: il procedimento è
rapido ma molto rischioso, dei 3 quello che fornisce meno garanzie. Il
sistema proposto, oltre a non essere sicuro, per certi aspetti non è
attuabile (impiego tagliere orbitale, appoggio su condotta DN700 e rimozione
DN700 dopo posa DN800) e pertanto è giudicato non attendibile. In occasione
della discussione e dei chiarimenti richiesti nell'incontro del 30.05.2022 h.
15:00, il Consorzio non è stato in grado di fornire le spiegazioni e le
garanzie richieste.
3.
Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa
fuori esercizio delle due condotte
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta
attuabile
si
si
Giudizio
Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti (4)
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle
offerte (5)
Nota
4.
5.
Osservazioni
Analisi chiara ed esaustiva.
Nessun accorgimento particolare descritto. Indicate
le potenzialità della macchina Pipe Pusher nell'inserire ed estrarre le
condotte.
Nessun parallelismo di attività ed operatività in
orario normale di lavoro. Non sono state avanzate grandi riflessioni su come
ridurre i tempi esecutivi.
Analisi chiara ed esaustiva. Vengono indicati in modo
chiaro gli accorgimenti pensati per ridurre i tempi.
Accorgimenti previsti per ottimizzare i tempi:
Doppia sciolta 06:00-14.00 / 14.00-22:00 (2 squadre
su 2 turni):
2.
cantieri indipendenti, uno operato da portale __________ e l'altro operato
da portale S. __________.
L'accorgimento di dividere il cantiere in 2 è una buona
idea; resta il fatto che la concreta possibilità di ottenere la doppia
sciolta lato portale S. __________ non è così scontata (problema rumori
molesti).
4.
Descrizione del procedimento di esecuzione delle
saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE
10%
Tematica trattata
si
si
Proposta
attuabile
si
si
Giudizio
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle
offerte (6)
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle
offerte (6)
Nota
6.
6.
Osservazioni
Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.
Descrizione/analisi chiara ed esaustiva.
5.
Interventi
mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del
concetto di sicurezza
15%
Tematica trattata
si
si
Proposta
attuabile
si
si
Giudizio
Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle
offerte (5)
Nettamente insufficiente (2)
Nota
5.
2.
Osservazioni
Analisi buona piuttosto succinta. Presentata analisi
dei rischi e citato il tema di protezione delle infra esistenti.
Il Consorzio prevede in ogni caso poche lavorazioni
all'interno del cunicolo.
Analisi molto succinta (la peggiore delle 3 offerte
valide). Nessuna trattazione specifica legata all'opera ed al cunicolo.
Sarebbe stata importante un'analisi esaustiva perché
sono previste molte lavorazioni all'interno del cunicolo, tra le quali i
tagli con tagliere orbitale. Di base non prevista ventilazione (molto
strano); analisi rimandata alla Fase esecutiva.
Per tal motivo l'analisi è
giudicata insufficiente.
6.
Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle
pos. 4.1 e 4.2 dell'elenco prezzi sulla base delle circostanze del mercato
2.5%
Tematica trattata
no
si
Proposta
attuabile
si
Giudizio
Privo di valore, non attendibile (1)
Ottimo, chiaramente superiore alla media delle
offerte (6)
Nota
1.
6.
Osservazioni
Il tema è stato trattato ma senza presentare in
dettaglio l'analisi dei PU delle pos. 4.1 e 4.2. A tal proposito, la
trattazione non soddisfa lo scopo della tematica richiesta.
Analisi di dettaglio dei prezzi offerti alle pos. 4.1
e 4.2 (la migliore delle 3 offerte valide insieme a Cons. S. __________).
7.
Ulteriori particolarità e criticità ritenute
importanti dall'offerente
2.5%
Tematica trattata
no
no
Proposta
attuabile
Giudizio
Privo di valore, non attendibile (1)
Privo di valore, non attendibile (1)
Nota
1.
1.
Osservazioni
Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.
Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata.
Le
note così attribuite sono state in seguito modulate in funzione dei diversi
fattori di ponderazione attribuiti ai parametri di giudizio (1-7): al Consorzio
S__________ è stata di conseguenza attribuita la nota 5.50, mentre al Consorzio
SASS __________ la nota 2.50, secondo un calcolo che può così essere
semplificato:
Consorzio S__________
Consorzio SASS __________
1.
5.
* 0.10 = 0.5
5.
* 0.10 = 0.5
2.
6.
* 0.50 = 3
1.
* 0.50 = 0.5
3.
4.
* 0.10 = 0.4
5.
* 0.10 = 0.5
4.
6.
* 0.10 = 0.6
6.
* 0.10 = 0.6
5.
5.
* 0.15 = 0.75
2.
* 0.15 = 0.3
6.
1.
* 0.025 = 0.025
6.
* 0.025 = 0.15
7.
1.
* 0.025 = 0.025
1.
* 0.025 = 0.025
Nota media
5.30
2.58
Nota criterio CA1
5.50
2.50
Fatte proprie tali
valutazioni e tenuto conto del fattore di ponderazione (30%) preannunciato nel
bando per il criterio CA1, l'ente banditore ha pertanto attribuito al Consorzio
S__________ 1.65 punti, mentre ha assegnato solo 0.75 punti al Consorzio SASS __________.
Il ricorrente contesta tale nota e il metodo di valutazione applicato, che non
sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.
3.3
Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non
v'è chi non veda come la predetta valutazione non possa essere tutelata. Se è
ben vero che, come visto, il capitolato prevedeva in generale una scala delle
note da 1 a 6, è altrettanto evidente che la pos. 224.200 CPN 102 non chiariva
in che modo il committente intendeva attribuirle per il criterio dell'analisi
del mandato. La prescrizione di gara oltre a non illustrare le modalità con
le quali sarebbero stati apprezzati i sette elementi che dovevano figurare nel
documento analisi di mandato, non preannunciava neppure se i predetti
aspetti sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di
essi sarebbe stata attribuita maggiore importanza. Solo dal rapporto di
delibera è emerso che per il calcolo della nota globale del criterio CA1,
sono state attribuite delle ponderazioni ad ognuno dei 7 temi citati nei punti
elencati alla pos. 224.200 delle Disposizioni particolari e per i quali è stata
richiesta un'argomentazione, ritenendo evidentemente il pt. 2 l'argomento
preponderante e centrale dell'analisi e che sulla base della scala dei
giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata
attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni. Sempre dal
medesimo documento è risultato che per ogni singola trattazione, è stata
valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto
da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato
giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite,
la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto ritenuto
che in caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non
attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile;
doc. I, pag. 4).
Occorre convenire con il ricorrente che tale metodo di valutazione non è stato
esplicitato in alcuno modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto
dalla formulazione della pos. 224.200 del capitolato. D'altro canto, la stessa
committenza in questa sede ha affermato di avere nominato in data 18 maggio
2022.
un Collegio d'esperti formato da 7 persone, di cui 5 ingegneri (…),
incaricato di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento
relativo all'analisi del mandato e di attribuire la relativa nota (cfr.
risposta, pag. 7), il che rende assai verosimile l'ipotesi che le offerte siano state valutate in base a
parametri elaborati solo a posteriori. Nonostante le puntuali critiche
mosse al riguardo dal ricorrente, con la duplica l'ente banditore si è limitato
a sostenere che per la valutazione del criterio CA1 il gruppo d'esperti
aveva
utilizzato quanto indicato nel bando di gara, segnatamente la scala secondo
Pos. 224.100 e il descrittivo secondo Pos. 224.200. Ciò che contrasta
invero con le sue stesse affermazioni. La violazione del principio della
trasparenza, derivante dalla mancata, preventiva definizione dei fattori di
ponderazione dei singoli parametri di cui al criterio di aggiudicazione in
parola e del loro metodo di valutazione, è pertanto evidente. Sebbene il
RLCPubb/CIAP in vigore dal 1° gennaio 2020 non preveda più esplicitamente la
necessità di predeterminare nei documenti di gara, accanto ai criteri di
aggiudicazione, anche la scala e il metodo della loro valutazione (cfr. art. 10
cpv. 2 lett. k RLCPubb/
CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019), secondo costante giurisprudenza l'assenza
di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che
pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad
un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett.
c CIAP; STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020). Il
vizio è talmente importante che la decisione presa in esito ad una simile
procedura è assolutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in
seno alla quale è stata adottata (JAAC 1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 S39-40
e pag. 132 S53, con relative note di Esseiva; sull'intervento d'ufficio dell'autorità di ricorso cfr. pure Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Berna 2011, pag. 364; cfr. RtiD II-2019 n. 13 consid.
2.2, 52.2017.287 del 10 novembre 2017 consid. 5.2). Il fatto che il
capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa
conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di
formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (STA
52.2020.375
citata). Neppure il fatto che per la valutazione di questo criterio
il collegio d'esperti avrebbe utilizzato il medesimo procedimento nei confronti
di tutti i concorrenti può essere di giovamento al committente. Nel caso di
specie, la mancata predeterminazione del metodo di valutazione di tutti i
criteri di aggiudicazione è troppo importante per non comportare la nullità
dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva
dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2021.53
del 10 maggio 2021 consid. 5.2).
Dispositivo
3.4. Per questi motivi, il ricorso deve essere
accolto senza disamina delle ulteriori censure del ricorrente. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata
nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata.
4. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo al gravame.
5. La tassa di
giustizia è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio deliberatario
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre al
Consorzio ricorrente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, la
decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che ha deliberato le opere da impresa
generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo S__________ al
Consorzio S__________ è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha
preceduta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 9'000.- è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio
S__________ in ragione di metà (fr. 4'500.-) ciascuno. Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato.
3. A titolo di
ripetibili il CO 4 e i membri del Consorzio S__________ rifonderanno al
ricorrente fr. 2'500.- ciascuno.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera