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Decisione

52.2022.244

Commessa pubblica. Valutazione dei criteri di aggiudicazione. Offerente estero: autocertificazione del rispetto delle condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino in casu ammessa

16 febbraio 2023Italiano38 min

integrative che il concorrente reputa necessario inserire in relazione per meglio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.244

Lugano

16

febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 luglio

2022 di

RI 1

RI

2

che

compongono il Consorzio RI 3

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 13 luglio 2022 dell'Ente

Ospedaliero Cantonale che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato il

mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in

esercizio di sale operatorie alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Dopo una prima

procedura di concorso annullata da questo Tribunale (STA 52.2019.489 del 25

maggio 2020), il 18 febbraio 2022 l'Ente Ospedaliero cantonale (EOC) ha indetto

un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione esecutiva, la fornitura,

la posa e la messa in esercizio di sale operatorie prefabbricate occorrenti

agli ospedali di __________ e __________ (FU n. 34 del 18 febbraio 2022, pag.

10 seg.).

Il bando di concorso

annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione (cfr. capitolato, pos. C-2.1):

1.

ECONOMICITÀ - PREZZO

30%

1.1

Valore economico complessivo

100%

2.

TEMPI

7%

2.1

Tempo progettazione costruttiva (Tx 1)

Tempo opere di realizzazione e montaggio sale (Tx 2)

Tempo allestimento tecnologico e messa in funzione

delle sale operatorie (Tx 3)

100%

3.

TECNICA - PREFABBRICAZIONE

20%

3.1

Sistemi di ancoraggio e sostegno

20%

3.2

Caratteristiche generali dei sistemi di

prefabbricazione pareti e soffitti

8%

3.3

Caratteristiche funzionali dei sistemi di

prefabbricazione pareti e soffitti

12%

3.4

Porte e automatismi

20%

3.5

Qualità dell'impianto di ricircolazione

30%

3.6

Qualità degli impianti di illuminazione, regolazione

e controllo

10%

4.

TECNICA - TECNOLOGIA MEDICA

20%

4.1

Caratteristiche generali degli stativi pensili per

anestesia, chirurgia e supporto monitor

15%

4.2

Caratteristiche funzionali degli stativi pensili per

anestesia, chirurgia e supporto monitor

20%

4.3

Lampade scialitiche e telecamera chirurgica esterna

25%

4.4

Sistema d'integrazione di sala operatoria

(videorouting e monitor di visualizzazione)

40%

5.

FORMAZIONE AGLI UTENTI

6%

5.1

Piano di formazione ed affiancamento

100%

6.

SERVIZIO DOPO VENDITA

7%

6.1

Economicità - prezzo del contratto di servizio

50%

6.2

Organizzazione del servizio do o vendita

50%

7.

CONCORRENTE

10%

7.1

Referenze

100%

TOTALE CRITERI

100%

e precisava che

Tutte le valutazioni sono effettuate attribuendo una

nota da 1 a 6, dove 6 è il punteggio migliore.

Nel caso in cui due o più ditte dovessero ottenere il

punteggio complessivo identico, la graduatoria sarà stabilita in modo crescente

in base al prezzo offerto (minore à maggiore).

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente tre offerte. Due di CO 1, che ha presentato

un'offerta principale e una variante e una del Consorzio RI 3 , composto dalle

ditte RI 1 e RI 2. Dopo valutazione delle offerte, il committente ha deliberato

la commessa alla CO 1, la cui offerta principale, di fr 6'609'579.45 è giunta

prima in graduatoria con 531 punti. La variante presentata da questa ditta, che

differiva dall'offerta principale per il materiale delle pareti di

rivestimento, ha invece ottenuto 527 punti: la valutazione ha restituito un

punteggio inferiore alla principale unicamente nel criterio del prezzo,

mantenendosi invece identica in tutti gli altri criteri.

C. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI

3, la cui offerta, dell'importo di fr. 6'782'644.91, ha ottenuto 517 punti.

Chiede l'annullamento della delibera e l'aggiudicazione della commessa in

proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta

innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto

accesso agli atti, rispettivamente per carenza di motivazione della decisione

impugnata che difetterebbe dei dettagli della valutazione. Contesta poi la

scelta del committente, che non si sarebbe attenuto alle regole fissate nel

bando di concorso, e che avrebbe a torto attribuito un punteggio maggiore

all'offerta dell'aggiudicataria in relazione a diversi criteri.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente. Contesta innanzitutto che vi sia stata

una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che in occasione

di un incontro ha ricevuto tutte le spiegazioni necessarie per comprendere la

valutazione delle offerte, tant'è che esso è stato in grado di redigere un

ricorso motivato. Conferma infine la correttezza dei punteggi attribuiti alle

concorrenti per i diversi criteri.

b. Pure l'aggiudicataria avversa il gravame, con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

E. Con la replica,

l'insorgente, dopo aver visionato la documentazione, ribadisce le proprie tesi

e censura la valutazione in relazione ad altri aspetti, che verranno ripresi in

seguito. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato

l'esclusione per la mancata conformità della soluzione proposta alle

aspettative del bando di concorso e alle norme tecniche applicabili. Eccepisce

anche la carenza formale dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione alla

dimostrazione dei criteri di idoneità di carattere generale. Delle successive

prese di posizione delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Quale unico altro partecipante al

concorso, il Consorzio ricorrente è legittimato nel caso concreto a contestare

l'assegnazione della commessa alla CO 1. Ad esso vanno infatti riconosciute

concrete possibilità di ottenere la commessa in caso di accoglimento delle sue

censure (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere

all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita

dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con

sufficiente cognizione di causa.

2. L'insorgente

lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto

accesso agli atti, rispettivamente per carenza di motivazione della decisione

impugnata che difetterebbe dei dettagli della valutazione.

2.1. La natura e i

limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla

normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve

essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e

del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la

trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del

provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro

diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla

legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31

consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1).

L'art. 33 cpv. 2 legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb;

RL 730.100) prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare

succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati

offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i

requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di

esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente

motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di

essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare

adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine

alle valutazioni operate dalla committenza. La

stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti

la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione

devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro

diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1,

2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11

settembre 2017 consid. 2.1).

2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco

l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I

187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione

possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine

occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che

all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti

addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315

dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12 settembre 2011

consid. 2.1).

2.3. Nella misura in

cui l'insorgente lamenta il mancato accesso agli atti prima dell'introduzione

del ricorso, negato dall'insorgente per motivi di confidenzialità, si rileva

che in questa sede esso ha visionato l'incartamento trasmesso dal committente e

ha avuto ampia possibilità di esprimersi in merito. Ogni eventuale lesione dei

suoi diritti di parte va ritenuta sanata. Medesima conclusione s'impone per

quanto attiene alla motivazione della decisione impugnata. Intanto, il ricorrente

è stato in grado di proporre con il ricorso puntuali censure in relazione alla

valutazione della propria offerta, dando atto di conoscere i principali

elementi di valutazione, che gli sono stati spiegati in occasione di un

incontro con il committente dopo la notifica della decisione. Inoltre, dopo

aver preso atto del rapporto dettagliato di valutazione prodotto dinanzi a

questo Tribunale dall'ente appaltante e della presa di posizione di

quest'ultimo, l'insorgente ha potuto approfondire le proprie tesi e avanzarne

di nuove. La censura dell'insorgente va quindi respinta.

3. Il Consorzio

ricorrente contesta la valutazione delle offerte operata dal committente

innanzitutto in relazione ai criteri di aggiudicazione di natura tecnica.

3.1. L'impostazione

del capitolato prevede una descrizione degli elementi necessari alla

realizzazione della fornitura, da intendersi quali requisiti indicativi minimi

del livello qualitativo delle soluzioni attese (cfr. pos. E-6 segg.). Queste

caratteristiche sono elencate nel dettaglio per le diverse componenti della

fornitura (ad esempio struttura autoportante, sistema di pareti tecniche

modulari prefabbricate ecc.). Ulteriori caratteristiche integrative e migliorative

proposte avrebbero contribuito alla valutazione qualitativa complessiva delle offerte,

purché ritenute dal committente realmente utili e funzionali ai fini della

prefabbricazione, oltre che un elemento di qualificazione aggiuntivo per la

funzionalità operativa e gestionale dell'intera fornitura (cfr. pos. E-6).

La valutazione della qualità tecnica dell'offerta era rimessa a due criteri di

aggiudicazione (n. 3 e 4), a loro volta suddivisi in sotto criteri. Per ognuno

di essi il committente ha stabilito lo stesso il metodo di valutazione,

annunciando che avrebbe assegnato un punteggio tra 0 e 2 per ogni voce della

corrispondente sezione dell'allegato 5b “questionario tecnico” che gli

offerenti erano tenuti a compilare, secondo questa regola (cfr. capitolato,

pos. C-2.4 segg.):

-

2, se per quella sezione il

prodotto offerto è superiore agli altri;

-

1, se per quella sezione il

prodotto offerto è in linea con gli altri;

-

0, se per quella sezione il

prodotto offerto è globalmente inferiore agli altri.

La somma dei punteggi permetterà di attribuire la nota

per la sezione, secondo questa tabella:

Punteggio più alto

nota

6

Punteggio superiore all'85% dei punti disponibili

nota

5

Punteggio superiore al'70% dei punti disponibili

nota

4

Punteggio uguale o superiore al 55% dei punti

disponibili

nota

3

Punteggio inferiore al 55% dei punti disponibili

nota

1

3.2. Prima di entrare

nel merito delle censure del Consorzio, si rileva che il committente ha fondato

la propria valutazione sulle caratteristiche che i concorrenti erano tenuti a

indicare nel questionario tecnico. Nella misura in cui il ricorrente mette in

discussione la pertinenza di taluni parametri contemplati nel predetto

questionario, le sue censure sono tardive. Esso ha infatti partecipato al concorso

senza eccepire alcunché (art. 38 cpv. 3 LCPubb, 40 cpv. 2 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Il

Tribunale si limiterà pertanto a esaminare le critiche dirette contro la

valutazione in quanto tale delle offerte per rapporto ai criteri di

aggiudicazione annunciati.

4. 4.1. Il

Consorzio critica innanzitutto la valutazione del committente in relazione al

sotto criterio di aggiudicazione 3.1 (sistemi di ancoraggio e sostegno). Per

questo criterio, il committente ha assegnato la nota 3 al ricorrente e la nota

6 all'aggiudicataria, dopo aver valutato con punteggio da 0 a 2 ogni sezione

elencata nel questionario tecnico. Il Consorzio contesta unicamente il

punteggio attribuito al primo parametro (completezza della relazione tecnica di

calcolo), per cui gli sono stati assegnati 0 punti, a fronte di un 1 punto

ottenuto dall'aggiudicataria. L'ente appaltante ha motivato questa valutazione,

sostenendo che la relazione del Consorzio non è completa, in quanto il

soffitto viene analizzato vincolando nelle tre direzioni i nodi esterni.

Inoltre i pilastri sono vincolati alle pareti, contrariamente a quanto

richiesto nel capitolato. Ora, al di là delle caratteristiche tecniche

della struttura, emerge dagli atti che al Consorzio sono state chieste precisazioni

in relazione ai calcoli statici e meglio è stato sollecitato a specificare i

carichi considerati per il calcolo della struttura, il calcolo della misura

della vibrazione nonché le caratteristiche geometriche e il modulo di

resistenza dei profili (cfr. scritto del 3 maggio 2022, sezione 7 del dossier

prodotto dal committente). Precisazioni che hanno sostanzialmente comportato

l'inoltro di una nuova relazione di calcolo aggiornata. Per questo motivo, la

relazione tecnica allegata all'offerta era tutto tranne che esaustiva. La

valutazione della completezza della relazione tecnica dell'insorgente appare

quindi pienamente sostenibile. Del resto, l'insorgente non ha mosso alcuna

critica riguardo ai calcoli presentati dall'aggiudicataria.

4.2.

4.2.1. In relazione al sotto criterio 3.2 (caratteristiche generali dei sistemi

di prefabbricazione pareti e soffitti), nel quale esso ha ottenuto

complessivamente 9 punti contro gli 8 dell'aggiudicataria, l'insorgente

contesta innanzitutto l'assegnazione della nota 0 alla propria offerta per la

voce serranda di taratura. Avendo il Consorzio indicato nel questionario

tecnico di non offrire la serranda di taratura, al contrario

dell'aggiudicataria, che ha invece risposto affermativamente e si è quindi

guadagnata 1 punto, la valutazione va esente da critiche. L'esigenza della

serranda era del resto precisamente indicata nel bando di concorso (E-6.2.3). Come

premesso, l'insorgente è ora malvenuto a mettere in dubbio l'utilità di questa

componente, non avendo contestato il bando. Per la stessa ragione, non si entra

neppure nel merito delle generiche critiche dell'insorgente sulla bontà degli

elementi di valutazione, secondo cui occorrerebbe considerare piuttosto i materiali,

le qualità e le finiture.

4.2.2. Tra gli aspetti valutati nell'ambito del sotto criterio 3.2 vi erano le dimensioni

monitor a parete. In relazione a questo parametro l'offerta

dell'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore (2) rispetto al

ricorrente (1). Quest'ultimo sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe

dovuto essere esclusa per aver proposto la fornitura di due monitor anziché

uno, scostandosi in modo inammissibile dalle esigenze del capitolato.

Gli atti di gara a

questo proposito prevedevano quanto segue.

E-6.2.6. Modulo alloggiamento computer a parete

In ogni sala operatoria deve essere previsto un modulo

vetrato ad incasso per l'alloggiamento monitor PC per la gestione delle

immagini e applicativi di sala, progettato per il montaggio a filo parete del

sistema di prefabbricazione.

La parte anteriore deve essere costituita da vetro non

riflettente nero di sicurezza (ESG). Protezione IP65 contro la penetrazione di

sporco e liquidi.

Workstation infermieristica per la gestione delle

immagini ed applicativi di sala operatoria, da installarsi a parete incassata

nel pannello alloggiamento computer di sala, composta da PC con monitor

integrato da almeno 24” LCD con LED backlight. La workstation gestionale deve

poter richiamare le immagini ed i dati paziente provenienti da sistemi

informativi ospedalieri e dal sistema d'integrazione di sala operatoria.

Il modulo deve essere dotato di tastiera basculante

con touchpad waterproof in materiale sanificabile.

Sotto la tastiera deve essere previsto un piano di

appoggio basculante integrato con la parete e facilmente manovrabile, adatto a

sopportare un carico di almeno 80 kg.

L'aggiudicataria ha

offerto un monitor da 24” e uno schermo aggiuntivo di 55”, come complemento alla

workstation infermieristica, posizionato a fianco del monitor principale della

workstation. Il committente ha ritenuto che tale aggiunta vada a integrare e

semplificare l'utilizzo dello schermo principale. L'aggiudicataria soggiunge

che tale opzione permette di visualizzare i contenuti digitali in uno schermo

più ampio e offre la possibilità di duplicare la visualizzazione dei contenuti

digitali in due schermi contemporaneamente.

La tesi dell'insorgente non può essere seguita. Non si può infatti rimproverare

al committente di non aver escluso l'offerta per aver proposto una workstation

con due schermi, anziché uno, senza impatto negativo sulla funzionalità della

struttura e senza disattendere le dimensioni minime richieste. La stazione

appaltante non ha fatto uso scorretto del proprio potere di apprezzamento

mantenendo in gara l'offerta dell'aggiudicataria. Né le generiche critiche del

ricorrente, che non si confronta pienamente con il giudizio espresso dalla

stazione appaltante, permettono di censurare la valutazione concretamente

operata in relazione a questo parametro tecnico. Giudizio che non appare

d'acchito manifestamente insostenibile, già solo per le dimensioni maggiori (55”)

del secondo schermo proposto dall'aggiudicataria, rispetto a quelle del

ricorrente (32”).

4.3. Per il sotto

criterio 3.3 (caratteristiche funzionali dei sistemi di prefabbricazione pareti

e soffitti), il committente ha assegnato la nota 6 all'offerta

dell'aggiudicataria e la nota 4 a quella del Consorzio ricorrente, dopo aver valutato

ogni voce del questionario tecnico. Un primo punto di vantaggio a favore

dell'aggiudicataria è dovuto allo spessore delle guarnizioni di raccordo/tenuta

tra i pannelli. L'aggiudicataria ha infatti dichiarato uno spessore di 4 mm,

contro i 5 del ricorrente. Pure in relazione alla possibilità di sanificare i

canali di ripresa, il Consorzio ha ottenuto la nota 1, mentre l'aggiudicataria

la nota 2. Tale differenza è stata giustificata dal committente con il motivo

che il pannello del Consorzio è fissato con viti, mentre quello di CO 1 è a

incastro, rendendo agevole la rimozione dello stesso per la pulizia. Le

predette valutazioni si basano su dati oggettivi relativi alla prestazione

tecnica della struttura e appaiono pertanto sostenibili.

4.4. Con riferimento al sotto criterio 3.4 (porte e automatismi), l'insorgente contesta

la valutazione in relazione al parametro protezione anti X, per cui

gli

è stata assegnata la nota 0, contro la nota 1 attribuita all'aggiudicataria. I

concorrenti erano tenuti ad indicare questo dato nel questionario tecnico nella

sezione corrispondente, formulata come segue.

Specifiche tecniche richieste

Unità di misura

Proposta

protezione anti X

Pb equivalente

Il

ricorrente ha indicato un valore dello spessore per la radioprotezione di

0.29mm, mentre l'aggiudicataria quello di 1mm. L'insorgente sostiene che il

bando di concorso esigeva uno spessore minimo di 1mm (pos. E-6.6), di

conseguenza, il valore indicato di 0.29mm era da intendere quale valore

superiore dato dal materiale stesso, sicché lo spessore totale di

radioprotezione risulterebbe corrispondere a 1.29mm. Tale tesi appare del tutto

fantasiosa e non può trovare accoglimento. Dalla formulazione del questionario

tecnico non vi era nessun elemento che potesse indurre i concorrenti a pensare

che avrebbero dovuto indicare il valore dello spessore eccedente il millimetro,

anziché quello totale. Trattandosi di un'indicazione inequivocabile, nemmeno si

può rimproverare al committente di non avere richiesto delucidazioni in merito

al Consorzio. La valutazione dell'Ente appaltante, che premia l'offerta con un

valore di protezione ai raggi X superiore, è senz'altro sostenibile.

4.5. In relazione al sotto criterio 3.5 (qualità dell'impianto di

ricircolazione) le offerte hanno ricevuto lo stesso punteggio complessivo.

L'insorgente ritiene, da un lato, di offrire un prodotto migliore. Dall'altro

lato sostiene che in relazione a questo aspetto, l'offerta dell'aggiudicataria

non sarebbe conforme, siccome il plafone aspirerebbe l'aria direttamente a

soffitto e non rispetterebbe pertanto la direttiva SITC SWKI VA 105-01 (08/2015),

citata negli atti di gara (cfr. capitolato, pos. D-1. Rispetto delle norme).

L'offerta dell'aggiudicataria meriterebbe quindi l'esclusione.

Il committente e l'aggiudicataria difendono invece la conformità della

soluzione proposta con le normative applicabili.

L'insorgente non apporta elementi per dimostrare che l'impianto progettato

dall'aggiudicataria non rispetti la citata direttiva. Nemmeno lo studio da

questo prodotto sub doc. B è atto a dimostrare alcunché. Non vi è infatti

alcun'analisi del sistema concretamente offerto dall'aggiudicataria che attesti

il mancato rispetto della normativa. Non sussiste pertanto alcun motivo di

dubitare dell'attendibilità delle spiegazioni tecniche fornite

dall'aggiudicataria, che ha garantito il funzionamento del sistema in

conformità della citata norma. L'esclusione dell'offerta non entra perciò in

discussione. Infine, quanto deduce l'insorgente dallo studio versato agli atti,

ossia che un sistema (come quello da esso proposto) di aspirazione dell'aria

simmetrica in basso sarebbe in ogni caso migliore ad un'aspirazione dell'aria

simmetrica in altro [recte alto] non impone una valutazione migliore della

sua offerta in relazione al sotto criterio 3.5. Infatti, un simile parametro non

è contemplato nel questionario tecnico.

Da respingere è pure la censura rivolta contro la nota assegnata per la sezione

abbattimento termico. Avendo l'aggiudicataria indicato un valore di 9kW

a fronte dei 7kW dell'insorgente, la valutazione migliore è sostenibile.

4.6. L'insorgente critica la valutazione del sotto criterio 4.1 (caratteristiche

generali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor),

dove l'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore. Esso contesta in

particolare la nota (2) ottenuta dall'aggiudicataria per la sezione numero

di prese elettriche. La censura va d'acchito respinta in quanto la

soluzione proposta dall'aggiudicataria prevede un numero maggiore di prese

elettriche, che il committente ha ritenuto costituire un vantaggio senza

incorrere in un uso scorretto del suo potere di apprezzamento.

4.7. Infine, con riferimento al sotto criterio 4.2 (caratteristiche funzionali

degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor) il Consorzio

contesta la valutazione del committente per la sezione portata utile al

braccio. Avendo l'insorgente previsto una portata di 150 kg contro i 240

dell'aggiudicataria, il punteggio maggiore è tutt'altro che insostenibile.

5. Il Consorzio

ricorrente censura la valutazione del criterio di aggiudicazione formazione

agli utenti (qualità del piano di formazione). Per questo criterio il bando

di concorso prescriveva il seguente metodo di valutazione:

Viene valutata l'offerta dell'offerente in merito al

piano di formazione ed affiancamento del personale all'uso corretto e sicuro

delle forniture installate, da attuarsi a seguito del collaudo. Il piano di

formazione deve includere:

-

formazione per utenti base

(personale utilizzatore della sala);

-

formazione per utenti esperti

(figure operanti nel blocco operatorio specializzate nella predisposizione e utilizzo

della sala);

-

formazione per utenti tecnici

(personale tecnico del committente addetto alle operazioni di manutenzione).

Per ciascuna delle suddette tipologie di formazione,

la nota viene attribuita secondo le regole riportate nella seguente tabella, in

funzione delle informazioni riportate nella relazione descrittiva che gli

offerenti come da richiesta dell'Allegato 12 “Indicazioni sulla compilazione

della relazione descrittiva del piano di formazione agli utenti” avranno

l'obbligo di redigere e presentare in sede di offerta:

Il piano di formazione proposto risulta completo e

flessibile e presenta caratteristiche particolarmente vantaggiose per

modalità di erogazione, durata, argomenti e disponibilità di figure di

affiancamento

nota

6

Il piano di formazione proposto soddisfa le esigenze

richieste senza particolari riserve

nota

4

Il piano di formazione proposto presenta riserve o

carenze

nota

2

Nessuna indicazione

nota

1

L'allegato 12 precisava

Fatti

i concorrenti avrebbero dovuto accludere all'offerta una relazione descrittiva

di 20-30 pagine, con i seguenti contenuti, che sarebbero poi stati oggetti di

valutazione:

Nella relazione, per ciascuna delle tre tipologie di

formazione il concorrente deve indicare con opportuno livello di dettaglio:

-

forniture oggetto dell'appalto per

le quali viene garantita la formazione (ed es. sistema di videorouting, ecc.);

-

modalità di erogazione della

formazione pratica e teorica;

-

argomenti trattati;

-

tempi del piano di formazione con

indicazione della durata minima prevista;

-

specificazione di nome, ditta di

appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per la

formazione/affiancamento;

-

altre eventuali informazioni

integrative che il concorrente reputa necessario inserire in relazione per meglio

descrivere la propria proposta di formazione.

In sede di verifica

delle offerte, all'insorgente è stato chiesto di integrare la relazione

descrittiva del piano di formazione con i seguenti dettagli: modalità di

erogazione della formazione, argomenti trattati, specificazione di nome, ditta

di appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per

la formazione e l'affiancamento (cfr. scritto del 3 maggio 2022). Informazioni

che la ditta ha fornito con scritto del 13 maggio 2022. L'ente appaltante ha

assegnato al ricorrente la nota 4 e all'aggiudicataria la nota 6, dopo aver

considerato che il piano di formazione di CO 1 era articolato e descritto nel

dettaglio, rispettando appieno le indicazioni del bando, mentre quello del Consorzio

era di scarsa qualità e descritto in maniera superficiale senza rispettare appieno

le indicazioni del capitolato. Dopo aver sottolineato che nel piano allegato

all'offerta del ricorrente mancava l'indicazione delle figure abilitate e messe

a disposizione per la formazione e l'affiancamento, oltre a quella degli

argomenti trattati, il committente ha confrontato i due piani di formazione,

con le integrazioni apportate dal Consorzio. Esso ha quindi concluso che quello

di CO 1 è di qualità maggiore, indicando nel dettaglio gli argomenti trattati

e le modalità di erogazione, distinguendo tra parte teorica e pratica. Il piano

di CO 1 fornisce inoltre le possibili operazioni di fìrstlevel support

possibili una volta completata la formazione da parte del personale tecnico. CO

1 garantisce un tempo maggiore per la formazione rispetto a quanto offerto da RI

3 (…) per ogni fornitura. CO 1 offre un periodo di affiancamento dopo il

«go live» di 7 giorni (garantendo una valutazione riassuntiva), mentre RI 3 garantisce

un'assistenza di 1-3 giorni.

La

valutazione dell'offerta dell'insorgente con la nota 4 (il piano di formazione

proposto soddisfa le esigenze richieste senza particolari riserve) appare

perfino generosa. Infatti, le carenze presenti nella versione del piano di

formazione originariamente annesso all'offerta avrebbero senz'altro potuto

comportare l'attribuzione della nota 2 (il piano di formazione proposto

presenta riserve o carenze). Le informazioni integrate successivamente alla

scadenza del termine per la consegna delle offerte non avrebbero infatti dovuto

essere prese in considerazione, dal momento che la completezza del piano di

formazione costituiva essa stessa un elemento di valutazione del criterio di

aggiudicazione contestato. Se nell'ambito della sua facoltà di indagine il

committente aveva il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni

all'offerente, la valutazione doveva avvenire sulla base del piano di

formazione presentato con l'offerta, la cui modifica dopo il termine di

consegna resta inammissibile. Già per questo motivo, l'insorgente non può

sperare in una nota migliore di quella ottenuta. In ogni caso, nemmeno tenendo

conto delle informazioni fornite in seguito il giudizio del committente appare

lesivo del diritto: occorre dare atto a quest'ultimo che la (vera e propria)

relazione presentata dall'aggiudicataria è articolata e descrive nei

particolari gli obiettivi e le modalità di erogazione della formazione, mentre

il piano del ricorrente è uno schema, rappresentato su una pagina, limitato

all'essenziale. Le considerazioni dell'ente appaltante sul livello di dettaglio

del piano di formazione presentato dall'aggiudicataria, così come sul tempo

dedicato alla formazione, non sono affatto insostenibili.

6. Le censure

dell'insorgente rivolte contro la valutazione del sotto criterio 6.2

(organizzazione del servizio dopo vendita) vanno d'acchito respinte in quanto

non sufficientemente motivate. L'offerta del Consorzio ha in ogni caso ottenuto

più punti rispetto a quella dell'aggiudicataria.

7. Anche in

relazione al criterio legato alle referenze, per il quale entrambi gli

offerenti hanno ricevuto il massimo dei punti, l'insorgente propone una censura

alquanto generica. Sostiene di meritare un punteggio maggiore potendo vantare

più referenze in Svizzera rispetto all'aggiudicataria. Sennonché, il luogo di

esecuzione dell'oggetto di referenza non costituiva un parametro di valutazione

annunciato negli atti di gara, che tenevano conto invece del numero delle

referenze, della loro complessità e del livello tecnico-quantitativo.

8. Il ricorrente

contesta il punteggio attribuito alle offerte per il criterio di aggiudicazione

tempi. Sostiene che l'aggiudicataria avrebbe a torto omesso di inserire,

nel suo programma lavori, le tempistiche necessarie al committente per

l'esecuzione di opere di sua spettanza, che andavano invece conteggiate. Il

numero di giorni da questa indicato in offerta non sarebbe pertanto realistico.

8.1. Il capitolato

prevedeva la seguente regola di gara (pos. C-2.3).

C-2. 3. 1. Tempi di esecuzione dell'appalto

L'esecuzione dell'appalto dovrà seguire la tempistica

di realizzazione dei siti di installazione descritti al successivo capitolo E.,

paragrafo E-1 .; l'esecuzione delle opere e forniture sono previste nell'arco

temporale di 5 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione.

La durata dell'appalto comprenderà tre fasi operative,

ognuna delle quali sarà avviata dal responsabile del dossier:

FASE 1 -

progettazione costruttiva edile ed impiantistica (Tx1);

FASE 2 -

opere di realizzazione e montaggio sale operatorie (Tx2);

FASE 3 -

fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio (Tx3).

La durata complessiva delle tre fasi (Tx1 +Tx2 + Tx3)

che dovranno essere quantificate singolarmente non dovrà essere superiore a 150

giorni solari, continuativi consecutivi (compresi domeniche e festivi).

L'offerente, in entrambe le situazioni, dovrà

identificare in modo chiaro e preciso l'inizio e la fine di ciascuna fase di

realizzazione, tenendo conto delle condizioni sotto esplicitate:

-

alla consegna della documentazione

costruttiva edile ed impiantistica, a conclusione della fase di progettazione

(FASE 1), il committente procederà alla verifica e all'approvazione del

progetto entro il termine di 10 giorni solari consecutivi. Ritardi nella

consegna della documentazione o incompletezza della documentazione che possano

pregiudicare l'approvazione del progetto entro il termine stabilito, non

potranno essere motivo di richiesta di proroga o di ritardi nell'esecuzione;

-

la FASE 2 e la FASE 3 decorrono

dalla data di approvazione del progetto da parte del responsabile del dossier e

dovranno tener conto delle opere di finitura edile (posa della

pavimentazione della sala) ed impiantistica (allacciamenti agli impianti e

regolazione) di competenza del committente, oggetto di altro appalto che si

stimano in 15 giorni solari intercorrenti tra il termine dei lavori di prefabbricazione

delle sale operatorie (FASE 2) e l'allestimento tecnologico e messa in funzione

delle forniture (FASE 3);

-

stante la complessità

dell'appalto, le tre fasi operative dovranno essere programmate ed eseguite tenendo

conto altresì:

·

della necessità di pianificare

l'esecuzione (all'interno della FASE 3) di tutte le verifiche e prove

funzionali, previste dall'assuntore per la consegna delle sale operatorie

correttamente funzionanti, in maniera tale da non compromettere le scadenze

finali della messa in servizio e velocizzare le successive operazioni

amministrative e i collaudi interni ed esterni (verifiche di enti terzi) che il

committente eseguirà ad opera consegnata (si veda a tal proposito il successivo

capitolo E, punto E-8. 3);

·

delle potenziali interferenze e

necessità di coordinamento tra diversi soggetti coinvolti, in virtù della

contestuale presenza di più imprese all'interno della medesima area di lavoro;

·

della necessità di limitare il più

possibile l'impatto dei lavori sulla regolare attività sanitaria dei due

ospedali in tutte le fasi fino a completa conclusione dell'appalto.

L'identificazione di dettaglio dei tempi di esecuzione

dell'appalto nelle tre fasi operative dovrà avvenire nel pieno rispetto delle

condizioni sopra esplicitate, che non potranno essere dunque causa di ritardi

e/o sovrapposizioni nella realizzazione dei lavori. l tempi per la FASE 1, la

FASE 2 e la FASE 3 (Tx1, Tx2 e Tx3) vanno indicati nell'apposita sezione

dell'allegato 8 “Modulo di offerta”.

Per la valutazione dei tempi di esecuzione

dell'appalto si applica la seguente tabella:

Se Tx < (0.8 * Tm)

nota

6

Tx compreso tra (0.95 * Tm) e (0.8 * Tm)

nota

5

Tx compreso tra (1.05 * Tm) e (0.95 * Tm)

nota

3

Tx compreso tra (1.1 * Tm) e (1.05 * Tm)

nota

Considerandi

2.

Se Tx > (1.1 * Tm)

nota

1.

Tx = Tempo previsto dal concorrente, corrispondente

alla somma di Tx1, Tx2 e Tx3

Tè = Tempo effettivamente impiegato dal concorrente

Tm = Tempo medio tra i concorrenti in gara

In caso di ritardo per rapporto ai tempi di realizzazione

previsti, il committente si riserva di applicare una penalità calcolata su

questa base, CHF/giorno: Penalità = (Importo offerto/ Tx) * (Te-Tx)/Tx.

8.2

Nell'apposito

spazio del modulo d'offerta, l'insorgente ha indicato di impiegare complessivamente

114.

giorni per l'esecuzione della commessa, l'aggiudicataria 120 per entrambe

le sue offerte (principale e variante). Tutte e tre le offerte hanno ottenuto

la nota 3, ossia 21 punti.

Le regole di gara non sono del tutto inequivocabili sul quesito di sapere se i

periodi occorrenti al committente per lo svolgimento di alcune prestazioni (10

giorni per l'approvazione del progetto e 15 giorni per opere di finitura)

vadano conteggiate nella tempistica richiesta. Da un lato, dalla descrizione di

cui alla pos. C-2.3.1 sembra che le fasi inizino solo quando il committente ha

terminato i propri compiti; la precisazione che le fasi 2 e 3 debbano tenere

conto delle opere di finitura edile e impiantistica di competenza dell'ente

appaltante crea invece ambiguità, dal momento che non è indubbio se i

concorrenti debbano considerare queste incombenze solo per la pianificazione

del lavoro o se siano tenuti a conteggiare i giorni all'interno delle fasi.

D'altro canto invece, dalla rappresentazione grafica inserita dal committente,

sembra che i giorni di lavoro riservati allo stesso siano parte integrante

della fase 2, rispettivamente della fase 3. I concorrenti hanno interpretato in

modo diverso tali regole di gara, come emerge dai rispettivi programmi lavoro

allegati alle offerte. Nel programma lavori dettagliato, la deliberataria ha rappresentato

anche i periodi occorrenti al committente per le proprie incombenze. Più precisamente,

ha riservato 10 giorni per l'approvazione del progetto prima della fase 2, e 15

giorni per la posa di pavimentazione e allacciamenti prima della fase 3. Le

tempistiche risultano conformi a quanto indicato dal capitolato, sia per quanto

attiene al numero di giorni, sia al momento in cui sono state previste. Essa ha

poi conteggiato soltanto i giorni previsti per i lavori di propria spettanza e

li ha inseriti nell'apposita tabella, giungendo a un totale di 120 giorni (10

per la fase 1, 88 per la fase 2 e 22 per la fase 3).

Il Consorzio ricorrente ha invece indicato di impiegare 17 giorni per la fase

1.

Ha poi considerato i primi dieci giorni occorrenti al committente per

l'esame e l'approvazione del progetto all'interno della fase 2, per la quale ha

previsto di impiegare complessivi 32 giorni. Nell'esposizione della fase 3 (di

complessivi 65 giorni), il Consorzio ricorrente ha inserito i giorni utili alla

posa dei pavimenti da parte dell'ente appaltante ma, inspiegabilmente, soltanto

nella misura di cinque giorni anziché quindici. Inoltre, questi sono stati

inseriti all'interno della fase 3 (dal 49mo al 54esimo giorno), in

contemporanea ad altre prestazioni di spettanza del Consorzio, di modo che il

totale dei giorni dedicati a questa fase non ne ha risentito.

Oltre a ciò, come osserva la deliberataria, il ricorrente ha esposto lavori al

di fuori della fase 3, ossia un periodo di tre giorni per opere indicate come E-8.3

finalizing - testing - commissioning;

messa in servizio - collaudo -

formazione, da eseguire da offerente e subappaltatori, prima di un periodo

di tre giorni dedicato a user testing and training - collaudi e formazione utenti,

da svolgere dal committente. Le prime prestazioni sono parte integrante della

commessa e andavano pertanto conteggiate all'interno della fase 3. Ciò emerge

innanzitutto dalla pos. C-2.3.1 del capitolato secondo cui la fase 3 comprende:

fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio. Inoltre, dalla

descrizione dettagliata di cui alla pos. E-8.3 si comprende che la messa in

servizio delle forniture, comprese tutte le verifiche e prove funzionali devono

essere eseguite dall'offerente prima della consegna dell'opera. Solo in

seguito, il committente procede in proprio al collaudo. Ne segue che nelle

tempistiche indicate dal ricorrente mancano tre giorni per l'esecuzione delle

verifiche da effettuare prima della consegna dell'opera. Prestazioni che invece

l'aggiudicataria ha incluso nella fase 3, stimandole in tre giorni.

8.3

Poste queste

considerazioni, occorre dare atto al ricorrente che le due offerte su questo

punto non sono paragonabili. Seguendo la tesi dell'insorgente, occorre

aggiungere 25 giorni alle tempistiche indicate dall'aggiudicataria sia in

relazione all'offerta principale sia alla variante (10 giorni per la fase 2 e

15.

per la fase 3) che passano quindi da 120 a 145 giorni. Allo stesso modo

vanno però pure aggiunti 15 giorni ai 114 indicati dall'insorgente, che ha

omesso di considerare il tempo utile al committente per le sue incombenze

all'inizio della fase 3, nonché i tre giorni per l'esecuzione delle verifiche

da effettuare prima della consegna. Il tempo totale di cui all'offerta

dell'insorgente ammonta quindi a 132 giorni. Applicando il metodo di

valutazione sopra descritto si ottengono i seguenti parametri.

Tempi (Tx)

Media (Tm)

CO 1 (principale)

145.

141.

CO 1 (variante)

145.

RI 3

132.

0.80

x 141

= 112.8

< 112.8

Nota 6

0.95

x 141

= 134.0

Tra 112.8 e 134.0

Nota 5

1.05

x 141

= 148.1

Tra 134.0 e 148.1

Nota 3

1.10

x 141

= 155.1

Tra 148.1 e 155.1

Nota 2

> 155.1

Nota 1

Sulla base di questa

scala di valutazione, l'insorgente ottiene la nota 5 (a cui corrispondono 35

punti), mentre la CO 1 la nota 3 (ossia 21 punti). Se per CO 1 il punteggio

rimane invariato, per il ricorrente vi è un aumento di 14 punti che lo porta a

totalizzarne 531. Le due offerte ottengono quindi identico punteggio. In questo

caso, le regole di gara prevedono che la graduatoria è allestita favorendo

l'offerta con il prezzo migliore. Di conseguenza, il primo posto in classifica

resta all'offerta principale di CO 1.

9.

9.1. L'insorgente

eccepisce infine l'incompletezza dell'offerta della deliberataria, siccome non

avrebbe annesso la prova del pagamento dei contributi professionali del suo

subappaltatore per il ramo metalmeccanico. L'aggiudicataria non avrebbe inoltre

dimostrato il rispetto delle medesime condizioni di lavoro in vigore nel

Cantone Ticino, essendosi limitata a un'autocertificazione, con la quale

dichiara di rispettare il contratto collettivo di lavoro o il contratto

nazionale mantello o il contratto normale di lavoro vigente per la commessa

conformemente all'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere a

tali obblighi per tutta la durata della commessa.

9.2

Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può

aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che

garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il

pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto

delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti

collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti

nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere

generale, volto a garantire le conquiste

sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale

(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente

l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di

politica sociale, la norma tende

inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo

loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione

(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che

non rispettano i principi sanciti

dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.

25.

lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018

consid. 3.1).

9.3

Riallacciandosi

all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare

all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i) Contributi professionali.

L'art. 39 cpv. 2

RLCPubb/CIAP soggiunge che il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di

un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro deve essere

comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone

di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di

obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

9.3

L'art. 7a cpv. 1 RLCPubb/CIAP

prevede che alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del

regolamento, con alcune particolarità. Tra queste, il cpv. 4 della norma prescrive

che l'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di

cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio

muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera

riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale. L'offerente estero,

soggiunge il cpv. 5, deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il

rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi

di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo

professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

9.4

Per principio, le offerte

inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP

o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete.

Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti

l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha

alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto

ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo -

notoriamente inammissibile.

9.5

L'aggiudicataria

ha designato quale subappaltatore, tra gli altri, la ditta __________, con sede

in Italia. In effetti, per questa azienda non risulta l'attestazione del

pagamento dei contributi professionali. Da uno scambio di corrispondenza

elettronica tra l'offerente e il committente sembra tuttavia che i dipendenti

della ditta siano sottoposti al contratto nazionale di lavoro del settore

metalmeccanico. Il committente avrebbe pertanto dovuto richiedere alla

concorrente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi

professionali da parte del subappaltatore. Su questo punto il ricorso va quindi

accolto e gli atti rinviati al committente affinché assegni un termine alla CO

1.

per produrre il documento mancante, rispettivamente per attestare il mancato

obbligo contributivo, ed emani una nuova decisione.

9.6

Secondo

l'insorgente, l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe pure da ritenere incompleta

siccome non vi sarebbe alcuna attestazione che dimostri il rispetto delle

medesime condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino, come esatto

dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La norma richiede agli offerenti esteri,

nell'ambito di commesse internazionali, di provare il rispetto dei contratti

collettivi o normali di lavoro vigenti in Ticino, rispettivamente, in assenza

di tali contratti, di dimostrare l'uso delle condizioni usuali nel ramo

professionale. Innanzitutto, occorre rilevare che la norma non è precisa, nella

misura in cui non indica le modalità con cui una ditta con sede all'estero

debba dimostrare il rispetto delle predette condizioni di lavoro. Difficilmente

ciò può avvenire a cura delle commissioni paritetiche che abitualmente

rilasciano attestazioni di conformità con i disposti dei contratti collettivi

di lavoro alle ditte locali (cfr. art. 7 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Si tratterebbe

infatti di eseguire una verifica su strutture aziendali fondate su un ordinamento

giuridico diverso da quello svizzero. Ancor più difficile, sia per il

concorrente da apportare sia per il committente da verificare, sembra essere la

dimostrazione del rispetto delle usuali condizioni di lavoro nei rami

professionali dove non vige alcun contratto collettivo o normale di lavoro.

Occorre quindi concludere che l'esigenza posta dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP

condurrebbe sostanzialmente a precludere l'accesso alle ditte estere alle

commesse internazionali, in violazione di norme di diritto di rango superiore

(in particolare il divieto di

discriminazione derivante dall'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso

il 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP). D'altro

canto, la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori

distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di

lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) disciplina le condizioni

lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con

domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, nonché il controllo dei

datori di lavoro. Sarà quindi compito delle autorità preposte al controllo

secondo i disposti della LDist vegliare affinché i lavoratori concretamente

distaccati nell'ambito dello svolgimento della commessa ricevano il trattamento

corretto. Ciò garantisce in misura sufficiente il rispetto delle condizioni

minime di lavoro per il personale impiegato per lo svolgimento della commessa.

Considerato tutto

quanto precede, non appare affatto lesiva del diritto l'ammissione, da parte

del committente, dell'autocertificazione prodotta dall'aggiudicataria.

10.

Visto quanto precede, il ricorso

va parzialmente accolto e gli atti ritornati al committente per nuova

decisione, ai sensi del consid. 9.5.

11.

La tassa di giustizia è posta a

carico del committente, dell'aggiudicataria e della ricorrente in ragione di un

terzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 13 luglio 2022 con cui l'Ente Ospedaliero Cantonale ha deliberato il

mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in

esercizio di sale operatorie alla CO 1 è annullata;

1.2

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del Consorzio ricorrente, dell'CO 1 e

del committente in ragione di fr. 2'000.- ciascuno. Al ricorrente è restituito

l'anticipo versato in eccesso. Le ripetibili sono compensate.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)

nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

2.

patrocinato da: PA 3

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera