52.2022.244
Commessa pubblica. Valutazione dei criteri di aggiudicazione. Offerente estero: autocertificazione del rispetto delle condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino in casu ammessa
16 febbraio 2023Italiano38 min
integrative che il concorrente reputa necessario inserire in relazione per meglio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.244
Lugano
16
febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 luglio
2022 di
RI 1
RI
2
che
compongono il Consorzio RI 3
patrocinate
da: PA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2022 dell'Ente
Ospedaliero Cantonale che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato il
mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in
esercizio di sale operatorie alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo una prima
procedura di concorso annullata da questo Tribunale (STA 52.2019.489 del 25
maggio 2020), il 18 febbraio 2022 l'Ente Ospedaliero cantonale (EOC) ha indetto
un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione esecutiva, la fornitura,
la posa e la messa in esercizio di sale operatorie prefabbricate occorrenti
agli ospedali di __________ e __________ (FU n. 34 del 18 febbraio 2022, pag.
10 seg.).
Il bando di concorso
annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione (cfr. capitolato, pos. C-2.1):
1.
ECONOMICITÀ - PREZZO
30%
1.1
Valore economico complessivo
100%
2.
TEMPI
7%
2.1
Tempo progettazione costruttiva (Tx 1)
Tempo opere di realizzazione e montaggio sale (Tx 2)
Tempo allestimento tecnologico e messa in funzione
delle sale operatorie (Tx 3)
100%
3.
TECNICA - PREFABBRICAZIONE
20%
3.1
Sistemi di ancoraggio e sostegno
20%
3.2
Caratteristiche generali dei sistemi di
prefabbricazione pareti e soffitti
8%
3.3
Caratteristiche funzionali dei sistemi di
prefabbricazione pareti e soffitti
12%
3.4
Porte e automatismi
20%
3.5
Qualità dell'impianto di ricircolazione
30%
3.6
Qualità degli impianti di illuminazione, regolazione
e controllo
10%
4.
TECNICA - TECNOLOGIA MEDICA
20%
4.1
Caratteristiche generali degli stativi pensili per
anestesia, chirurgia e supporto monitor
15%
4.2
Caratteristiche funzionali degli stativi pensili per
anestesia, chirurgia e supporto monitor
20%
4.3
Lampade scialitiche e telecamera chirurgica esterna
25%
4.4
Sistema d'integrazione di sala operatoria
(videorouting e monitor di visualizzazione)
40%
5.
FORMAZIONE AGLI UTENTI
6%
5.1
Piano di formazione ed affiancamento
100%
6.
SERVIZIO DOPO VENDITA
7%
6.1
Economicità - prezzo del contratto di servizio
50%
6.2
Organizzazione del servizio do o vendita
50%
7.
CONCORRENTE
10%
7.1
Referenze
100%
TOTALE CRITERI
100%
e precisava che
Tutte le valutazioni sono effettuate attribuendo una
nota da 1 a 6, dove 6 è il punteggio migliore.
Nel caso in cui due o più ditte dovessero ottenere il
punteggio complessivo identico, la graduatoria sarà stabilita in modo crescente
in base al prezzo offerto (minore à maggiore).
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente tre offerte. Due di CO 1, che ha presentato
un'offerta principale e una variante e una del Consorzio RI 3 , composto dalle
ditte RI 1 e RI 2. Dopo valutazione delle offerte, il committente ha deliberato
la commessa alla CO 1, la cui offerta principale, di fr 6'609'579.45 è giunta
prima in graduatoria con 531 punti. La variante presentata da questa ditta, che
differiva dall'offerta principale per il materiale delle pareti di
rivestimento, ha invece ottenuto 527 punti: la valutazione ha restituito un
punteggio inferiore alla principale unicamente nel criterio del prezzo,
mantenendosi invece identica in tutti gli altri criteri.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio RI
3, la cui offerta, dell'importo di fr. 6'782'644.91, ha ottenuto 517 punti.
Chiede l'annullamento della delibera e l'aggiudicazione della commessa in
proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta
innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto
accesso agli atti, rispettivamente per carenza di motivazione della decisione
impugnata che difetterebbe dei dettagli della valutazione. Contesta poi la
scelta del committente, che non si sarebbe attenuto alle regole fissate nel
bando di concorso, e che avrebbe a torto attribuito un punteggio maggiore
all'offerta dell'aggiudicataria in relazione a diversi criteri.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente. Contesta innanzitutto che vi sia stata
una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che in occasione
di un incontro ha ricevuto tutte le spiegazioni necessarie per comprendere la
valutazione delle offerte, tant'è che esso è stato in grado di redigere un
ricorso motivato. Conferma infine la correttezza dei punteggi attribuiti alle
concorrenti per i diversi criteri.
b. Pure l'aggiudicataria avversa il gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
E. Con la replica,
l'insorgente, dopo aver visionato la documentazione, ribadisce le proprie tesi
e censura la valutazione in relazione ad altri aspetti, che verranno ripresi in
seguito. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe meritato
l'esclusione per la mancata conformità della soluzione proposta alle
aspettative del bando di concorso e alle norme tecniche applicabili. Eccepisce
anche la carenza formale dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione alla
dimostrazione dei criteri di idoneità di carattere generale. Delle successive
prese di posizione delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Quale unico altro partecipante al
concorso, il Consorzio ricorrente è legittimato nel caso concreto a contestare
l'assegnazione della commessa alla CO 1. Ad esso vanno infatti riconosciute
concrete possibilità di ottenere la commessa in caso di accoglimento delle sue
censure (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita
dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con
sufficiente cognizione di causa.
2. L'insorgente
lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, per non aver avuto
accesso agli atti, rispettivamente per carenza di motivazione della decisione
impugnata che difetterebbe dei dettagli della valutazione.
2.1. La natura e i
limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla
normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve
essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e
del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la
trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del
provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro
diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla
legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31
consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1).
L'art. 33 cpv. 2 legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb;
RL 730.100) prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione
adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per
principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i
requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di
esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente
motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di
essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare
adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine
alle valutazioni operate dalla committenza. La
stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti
la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione
devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro
diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1,
2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11
settembre 2017 consid. 2.1).
2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I
187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione
possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine
occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che
all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti
addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315
dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi, 52.2011.288 del 12 settembre 2011
consid. 2.1).
2.3. Nella misura in
cui l'insorgente lamenta il mancato accesso agli atti prima dell'introduzione
del ricorso, negato dall'insorgente per motivi di confidenzialità, si rileva
che in questa sede esso ha visionato l'incartamento trasmesso dal committente e
ha avuto ampia possibilità di esprimersi in merito. Ogni eventuale lesione dei
suoi diritti di parte va ritenuta sanata. Medesima conclusione s'impone per
quanto attiene alla motivazione della decisione impugnata. Intanto, il ricorrente
è stato in grado di proporre con il ricorso puntuali censure in relazione alla
valutazione della propria offerta, dando atto di conoscere i principali
elementi di valutazione, che gli sono stati spiegati in occasione di un
incontro con il committente dopo la notifica della decisione. Inoltre, dopo
aver preso atto del rapporto dettagliato di valutazione prodotto dinanzi a
questo Tribunale dall'ente appaltante e della presa di posizione di
quest'ultimo, l'insorgente ha potuto approfondire le proprie tesi e avanzarne
di nuove. La censura dell'insorgente va quindi respinta.
3. Il Consorzio
ricorrente contesta la valutazione delle offerte operata dal committente
innanzitutto in relazione ai criteri di aggiudicazione di natura tecnica.
3.1. L'impostazione
del capitolato prevede una descrizione degli elementi necessari alla
realizzazione della fornitura, da intendersi quali requisiti indicativi minimi
del livello qualitativo delle soluzioni attese (cfr. pos. E-6 segg.). Queste
caratteristiche sono elencate nel dettaglio per le diverse componenti della
fornitura (ad esempio struttura autoportante, sistema di pareti tecniche
modulari prefabbricate ecc.). Ulteriori caratteristiche integrative e migliorative
proposte avrebbero contribuito alla valutazione qualitativa complessiva delle offerte,
purché ritenute dal committente realmente utili e funzionali ai fini della
prefabbricazione, oltre che un elemento di qualificazione aggiuntivo per la
funzionalità operativa e gestionale dell'intera fornitura (cfr. pos. E-6).
La valutazione della qualità tecnica dell'offerta era rimessa a due criteri di
aggiudicazione (n. 3 e 4), a loro volta suddivisi in sotto criteri. Per ognuno
di essi il committente ha stabilito lo stesso il metodo di valutazione,
annunciando che avrebbe assegnato un punteggio tra 0 e 2 per ogni voce della
corrispondente sezione dell'allegato 5b “questionario tecnico” che gli
offerenti erano tenuti a compilare, secondo questa regola (cfr. capitolato,
pos. C-2.4 segg.):
-
2, se per quella sezione il
prodotto offerto è superiore agli altri;
-
1, se per quella sezione il
prodotto offerto è in linea con gli altri;
-
0, se per quella sezione il
prodotto offerto è globalmente inferiore agli altri.
La somma dei punteggi permetterà di attribuire la nota
per la sezione, secondo questa tabella:
Punteggio più alto
nota
6
Punteggio superiore all'85% dei punti disponibili
nota
5
Punteggio superiore al'70% dei punti disponibili
nota
4
Punteggio uguale o superiore al 55% dei punti
disponibili
nota
3
Punteggio inferiore al 55% dei punti disponibili
nota
1
3.2. Prima di entrare
nel merito delle censure del Consorzio, si rileva che il committente ha fondato
la propria valutazione sulle caratteristiche che i concorrenti erano tenuti a
indicare nel questionario tecnico. Nella misura in cui il ricorrente mette in
discussione la pertinenza di taluni parametri contemplati nel predetto
questionario, le sue censure sono tardive. Esso ha infatti partecipato al concorso
senza eccepire alcunché (art. 38 cpv. 3 LCPubb, 40 cpv. 2 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Il
Tribunale si limiterà pertanto a esaminare le critiche dirette contro la
valutazione in quanto tale delle offerte per rapporto ai criteri di
aggiudicazione annunciati.
4. 4.1. Il
Consorzio critica innanzitutto la valutazione del committente in relazione al
sotto criterio di aggiudicazione 3.1 (sistemi di ancoraggio e sostegno). Per
questo criterio, il committente ha assegnato la nota 3 al ricorrente e la nota
6 all'aggiudicataria, dopo aver valutato con punteggio da 0 a 2 ogni sezione
elencata nel questionario tecnico. Il Consorzio contesta unicamente il
punteggio attribuito al primo parametro (completezza della relazione tecnica di
calcolo), per cui gli sono stati assegnati 0 punti, a fronte di un 1 punto
ottenuto dall'aggiudicataria. L'ente appaltante ha motivato questa valutazione,
sostenendo che la relazione del Consorzio non è completa, in quanto il
soffitto viene analizzato vincolando nelle tre direzioni i nodi esterni.
Inoltre i pilastri sono vincolati alle pareti, contrariamente a quanto
richiesto nel capitolato. Ora, al di là delle caratteristiche tecniche
della struttura, emerge dagli atti che al Consorzio sono state chieste precisazioni
in relazione ai calcoli statici e meglio è stato sollecitato a specificare i
carichi considerati per il calcolo della struttura, il calcolo della misura
della vibrazione nonché le caratteristiche geometriche e il modulo di
resistenza dei profili (cfr. scritto del 3 maggio 2022, sezione 7 del dossier
prodotto dal committente). Precisazioni che hanno sostanzialmente comportato
l'inoltro di una nuova relazione di calcolo aggiornata. Per questo motivo, la
relazione tecnica allegata all'offerta era tutto tranne che esaustiva. La
valutazione della completezza della relazione tecnica dell'insorgente appare
quindi pienamente sostenibile. Del resto, l'insorgente non ha mosso alcuna
critica riguardo ai calcoli presentati dall'aggiudicataria.
4.2.
4.2.1. In relazione al sotto criterio 3.2 (caratteristiche generali dei sistemi
di prefabbricazione pareti e soffitti), nel quale esso ha ottenuto
complessivamente 9 punti contro gli 8 dell'aggiudicataria, l'insorgente
contesta innanzitutto l'assegnazione della nota 0 alla propria offerta per la
voce serranda di taratura. Avendo il Consorzio indicato nel questionario
tecnico di non offrire la serranda di taratura, al contrario
dell'aggiudicataria, che ha invece risposto affermativamente e si è quindi
guadagnata 1 punto, la valutazione va esente da critiche. L'esigenza della
serranda era del resto precisamente indicata nel bando di concorso (E-6.2.3). Come
premesso, l'insorgente è ora malvenuto a mettere in dubbio l'utilità di questa
componente, non avendo contestato il bando. Per la stessa ragione, non si entra
neppure nel merito delle generiche critiche dell'insorgente sulla bontà degli
elementi di valutazione, secondo cui occorrerebbe considerare piuttosto i materiali,
le qualità e le finiture.
4.2.2. Tra gli aspetti valutati nell'ambito del sotto criterio 3.2 vi erano le dimensioni
monitor a parete. In relazione a questo parametro l'offerta
dell'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore (2) rispetto al
ricorrente (1). Quest'ultimo sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe
dovuto essere esclusa per aver proposto la fornitura di due monitor anziché
uno, scostandosi in modo inammissibile dalle esigenze del capitolato.
Gli atti di gara a
questo proposito prevedevano quanto segue.
E-6.2.6. Modulo alloggiamento computer a parete
In ogni sala operatoria deve essere previsto un modulo
vetrato ad incasso per l'alloggiamento monitor PC per la gestione delle
immagini e applicativi di sala, progettato per il montaggio a filo parete del
sistema di prefabbricazione.
La parte anteriore deve essere costituita da vetro non
riflettente nero di sicurezza (ESG). Protezione IP65 contro la penetrazione di
sporco e liquidi.
Workstation infermieristica per la gestione delle
immagini ed applicativi di sala operatoria, da installarsi a parete incassata
nel pannello alloggiamento computer di sala, composta da PC con monitor
integrato da almeno 24” LCD con LED backlight. La workstation gestionale deve
poter richiamare le immagini ed i dati paziente provenienti da sistemi
informativi ospedalieri e dal sistema d'integrazione di sala operatoria.
Il modulo deve essere dotato di tastiera basculante
con touchpad waterproof in materiale sanificabile.
Sotto la tastiera deve essere previsto un piano di
appoggio basculante integrato con la parete e facilmente manovrabile, adatto a
sopportare un carico di almeno 80 kg.
L'aggiudicataria ha
offerto un monitor da 24” e uno schermo aggiuntivo di 55”, come complemento alla
workstation infermieristica, posizionato a fianco del monitor principale della
workstation. Il committente ha ritenuto che tale aggiunta vada a integrare e
semplificare l'utilizzo dello schermo principale. L'aggiudicataria soggiunge
che tale opzione permette di visualizzare i contenuti digitali in uno schermo
più ampio e offre la possibilità di duplicare la visualizzazione dei contenuti
digitali in due schermi contemporaneamente.
La tesi dell'insorgente non può essere seguita. Non si può infatti rimproverare
al committente di non aver escluso l'offerta per aver proposto una workstation
con due schermi, anziché uno, senza impatto negativo sulla funzionalità della
struttura e senza disattendere le dimensioni minime richieste. La stazione
appaltante non ha fatto uso scorretto del proprio potere di apprezzamento
mantenendo in gara l'offerta dell'aggiudicataria. Né le generiche critiche del
ricorrente, che non si confronta pienamente con il giudizio espresso dalla
stazione appaltante, permettono di censurare la valutazione concretamente
operata in relazione a questo parametro tecnico. Giudizio che non appare
d'acchito manifestamente insostenibile, già solo per le dimensioni maggiori (55”)
del secondo schermo proposto dall'aggiudicataria, rispetto a quelle del
ricorrente (32”).
4.3. Per il sotto
criterio 3.3 (caratteristiche funzionali dei sistemi di prefabbricazione pareti
e soffitti), il committente ha assegnato la nota 6 all'offerta
dell'aggiudicataria e la nota 4 a quella del Consorzio ricorrente, dopo aver valutato
ogni voce del questionario tecnico. Un primo punto di vantaggio a favore
dell'aggiudicataria è dovuto allo spessore delle guarnizioni di raccordo/tenuta
tra i pannelli. L'aggiudicataria ha infatti dichiarato uno spessore di 4 mm,
contro i 5 del ricorrente. Pure in relazione alla possibilità di sanificare i
canali di ripresa, il Consorzio ha ottenuto la nota 1, mentre l'aggiudicataria
la nota 2. Tale differenza è stata giustificata dal committente con il motivo
che il pannello del Consorzio è fissato con viti, mentre quello di CO 1 è a
incastro, rendendo agevole la rimozione dello stesso per la pulizia. Le
predette valutazioni si basano su dati oggettivi relativi alla prestazione
tecnica della struttura e appaiono pertanto sostenibili.
4.4. Con riferimento al sotto criterio 3.4 (porte e automatismi), l'insorgente contesta
la valutazione in relazione al parametro protezione anti X, per cui
gli
è stata assegnata la nota 0, contro la nota 1 attribuita all'aggiudicataria. I
concorrenti erano tenuti ad indicare questo dato nel questionario tecnico nella
sezione corrispondente, formulata come segue.
Specifiche tecniche richieste
Unità di misura
Proposta
protezione anti X
Pb equivalente
Il
ricorrente ha indicato un valore dello spessore per la radioprotezione di
0.29mm, mentre l'aggiudicataria quello di 1mm. L'insorgente sostiene che il
bando di concorso esigeva uno spessore minimo di 1mm (pos. E-6.6), di
conseguenza, il valore indicato di 0.29mm era da intendere quale valore
superiore dato dal materiale stesso, sicché lo spessore totale di
radioprotezione risulterebbe corrispondere a 1.29mm. Tale tesi appare del tutto
fantasiosa e non può trovare accoglimento. Dalla formulazione del questionario
tecnico non vi era nessun elemento che potesse indurre i concorrenti a pensare
che avrebbero dovuto indicare il valore dello spessore eccedente il millimetro,
anziché quello totale. Trattandosi di un'indicazione inequivocabile, nemmeno si
può rimproverare al committente di non avere richiesto delucidazioni in merito
al Consorzio. La valutazione dell'Ente appaltante, che premia l'offerta con un
valore di protezione ai raggi X superiore, è senz'altro sostenibile.
4.5. In relazione al sotto criterio 3.5 (qualità dell'impianto di
ricircolazione) le offerte hanno ricevuto lo stesso punteggio complessivo.
L'insorgente ritiene, da un lato, di offrire un prodotto migliore. Dall'altro
lato sostiene che in relazione a questo aspetto, l'offerta dell'aggiudicataria
non sarebbe conforme, siccome il plafone aspirerebbe l'aria direttamente a
soffitto e non rispetterebbe pertanto la direttiva SITC SWKI VA 105-01 (08/2015),
citata negli atti di gara (cfr. capitolato, pos. D-1. Rispetto delle norme).
L'offerta dell'aggiudicataria meriterebbe quindi l'esclusione.
Il committente e l'aggiudicataria difendono invece la conformità della
soluzione proposta con le normative applicabili.
L'insorgente non apporta elementi per dimostrare che l'impianto progettato
dall'aggiudicataria non rispetti la citata direttiva. Nemmeno lo studio da
questo prodotto sub doc. B è atto a dimostrare alcunché. Non vi è infatti
alcun'analisi del sistema concretamente offerto dall'aggiudicataria che attesti
il mancato rispetto della normativa. Non sussiste pertanto alcun motivo di
dubitare dell'attendibilità delle spiegazioni tecniche fornite
dall'aggiudicataria, che ha garantito il funzionamento del sistema in
conformità della citata norma. L'esclusione dell'offerta non entra perciò in
discussione. Infine, quanto deduce l'insorgente dallo studio versato agli atti,
ossia che un sistema (come quello da esso proposto) di aspirazione dell'aria
simmetrica in basso sarebbe in ogni caso migliore ad un'aspirazione dell'aria
simmetrica in altro [recte alto] non impone una valutazione migliore della
sua offerta in relazione al sotto criterio 3.5. Infatti, un simile parametro non
è contemplato nel questionario tecnico.
Da respingere è pure la censura rivolta contro la nota assegnata per la sezione
abbattimento termico. Avendo l'aggiudicataria indicato un valore di 9kW
a fronte dei 7kW dell'insorgente, la valutazione migliore è sostenibile.
4.6. L'insorgente critica la valutazione del sotto criterio 4.1 (caratteristiche
generali degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor),
dove l'aggiudicataria ha ottenuto una valutazione migliore. Esso contesta in
particolare la nota (2) ottenuta dall'aggiudicataria per la sezione numero
di prese elettriche. La censura va d'acchito respinta in quanto la
soluzione proposta dall'aggiudicataria prevede un numero maggiore di prese
elettriche, che il committente ha ritenuto costituire un vantaggio senza
incorrere in un uso scorretto del suo potere di apprezzamento.
4.7. Infine, con riferimento al sotto criterio 4.2 (caratteristiche funzionali
degli stativi pensili per anestesia, chirurgia e supporto monitor) il Consorzio
contesta la valutazione del committente per la sezione portata utile al
braccio. Avendo l'insorgente previsto una portata di 150 kg contro i 240
dell'aggiudicataria, il punteggio maggiore è tutt'altro che insostenibile.
5. Il Consorzio
ricorrente censura la valutazione del criterio di aggiudicazione formazione
agli utenti (qualità del piano di formazione). Per questo criterio il bando
di concorso prescriveva il seguente metodo di valutazione:
Viene valutata l'offerta dell'offerente in merito al
piano di formazione ed affiancamento del personale all'uso corretto e sicuro
delle forniture installate, da attuarsi a seguito del collaudo. Il piano di
formazione deve includere:
-
formazione per utenti base
(personale utilizzatore della sala);
-
formazione per utenti esperti
(figure operanti nel blocco operatorio specializzate nella predisposizione e utilizzo
della sala);
-
formazione per utenti tecnici
(personale tecnico del committente addetto alle operazioni di manutenzione).
Per ciascuna delle suddette tipologie di formazione,
la nota viene attribuita secondo le regole riportate nella seguente tabella, in
funzione delle informazioni riportate nella relazione descrittiva che gli
offerenti come da richiesta dell'Allegato 12 “Indicazioni sulla compilazione
della relazione descrittiva del piano di formazione agli utenti” avranno
l'obbligo di redigere e presentare in sede di offerta:
Il piano di formazione proposto risulta completo e
flessibile e presenta caratteristiche particolarmente vantaggiose per
modalità di erogazione, durata, argomenti e disponibilità di figure di
affiancamento
nota
6
Il piano di formazione proposto soddisfa le esigenze
richieste senza particolari riserve
nota
4
Il piano di formazione proposto presenta riserve o
carenze
nota
2
Nessuna indicazione
nota
1
L'allegato 12 precisava
Fatti
i concorrenti avrebbero dovuto accludere all'offerta una relazione descrittiva
di 20-30 pagine, con i seguenti contenuti, che sarebbero poi stati oggetti di
valutazione:
Nella relazione, per ciascuna delle tre tipologie di
formazione il concorrente deve indicare con opportuno livello di dettaglio:
-
forniture oggetto dell'appalto per
le quali viene garantita la formazione (ed es. sistema di videorouting, ecc.);
-
modalità di erogazione della
formazione pratica e teorica;
-
argomenti trattati;
-
tempi del piano di formazione con
indicazione della durata minima prevista;
-
specificazione di nome, ditta di
appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per la
formazione/affiancamento;
-
altre eventuali informazioni
integrative che il concorrente reputa necessario inserire in relazione per meglio
descrivere la propria proposta di formazione.
In sede di verifica
delle offerte, all'insorgente è stato chiesto di integrare la relazione
descrittiva del piano di formazione con i seguenti dettagli: modalità di
erogazione della formazione, argomenti trattati, specificazione di nome, ditta
di appartenenza e qualifica delle figure abilitate e messe a disposizione per
la formazione e l'affiancamento (cfr. scritto del 3 maggio 2022). Informazioni
che la ditta ha fornito con scritto del 13 maggio 2022. L'ente appaltante ha
assegnato al ricorrente la nota 4 e all'aggiudicataria la nota 6, dopo aver
considerato che il piano di formazione di CO 1 era articolato e descritto nel
dettaglio, rispettando appieno le indicazioni del bando, mentre quello del Consorzio
era di scarsa qualità e descritto in maniera superficiale senza rispettare appieno
le indicazioni del capitolato. Dopo aver sottolineato che nel piano allegato
all'offerta del ricorrente mancava l'indicazione delle figure abilitate e messe
a disposizione per la formazione e l'affiancamento, oltre a quella degli
argomenti trattati, il committente ha confrontato i due piani di formazione,
con le integrazioni apportate dal Consorzio. Esso ha quindi concluso che quello
di CO 1 è di qualità maggiore, indicando nel dettaglio gli argomenti trattati
e le modalità di erogazione, distinguendo tra parte teorica e pratica. Il piano
di CO 1 fornisce inoltre le possibili operazioni di fìrstlevel support
possibili una volta completata la formazione da parte del personale tecnico. CO
1 garantisce un tempo maggiore per la formazione rispetto a quanto offerto da RI
3 (…) per ogni fornitura. CO 1 offre un periodo di affiancamento dopo il
«go live» di 7 giorni (garantendo una valutazione riassuntiva), mentre RI 3 garantisce
un'assistenza di 1-3 giorni.
La
valutazione dell'offerta dell'insorgente con la nota 4 (il piano di formazione
proposto soddisfa le esigenze richieste senza particolari riserve) appare
perfino generosa. Infatti, le carenze presenti nella versione del piano di
formazione originariamente annesso all'offerta avrebbero senz'altro potuto
comportare l'attribuzione della nota 2 (il piano di formazione proposto
presenta riserve o carenze). Le informazioni integrate successivamente alla
scadenza del termine per la consegna delle offerte non avrebbero infatti dovuto
essere prese in considerazione, dal momento che la completezza del piano di
formazione costituiva essa stessa un elemento di valutazione del criterio di
aggiudicazione contestato. Se nell'ambito della sua facoltà di indagine il
committente aveva il diritto di chiedere chiarimenti o precisazioni
all'offerente, la valutazione doveva avvenire sulla base del piano di
formazione presentato con l'offerta, la cui modifica dopo il termine di
consegna resta inammissibile. Già per questo motivo, l'insorgente non può
sperare in una nota migliore di quella ottenuta. In ogni caso, nemmeno tenendo
conto delle informazioni fornite in seguito il giudizio del committente appare
lesivo del diritto: occorre dare atto a quest'ultimo che la (vera e propria)
relazione presentata dall'aggiudicataria è articolata e descrive nei
particolari gli obiettivi e le modalità di erogazione della formazione, mentre
il piano del ricorrente è uno schema, rappresentato su una pagina, limitato
all'essenziale. Le considerazioni dell'ente appaltante sul livello di dettaglio
del piano di formazione presentato dall'aggiudicataria, così come sul tempo
dedicato alla formazione, non sono affatto insostenibili.
6. Le censure
dell'insorgente rivolte contro la valutazione del sotto criterio 6.2
(organizzazione del servizio dopo vendita) vanno d'acchito respinte in quanto
non sufficientemente motivate. L'offerta del Consorzio ha in ogni caso ottenuto
più punti rispetto a quella dell'aggiudicataria.
7. Anche in
relazione al criterio legato alle referenze, per il quale entrambi gli
offerenti hanno ricevuto il massimo dei punti, l'insorgente propone una censura
alquanto generica. Sostiene di meritare un punteggio maggiore potendo vantare
più referenze in Svizzera rispetto all'aggiudicataria. Sennonché, il luogo di
esecuzione dell'oggetto di referenza non costituiva un parametro di valutazione
annunciato negli atti di gara, che tenevano conto invece del numero delle
referenze, della loro complessità e del livello tecnico-quantitativo.
8. Il ricorrente
contesta il punteggio attribuito alle offerte per il criterio di aggiudicazione
tempi. Sostiene che l'aggiudicataria avrebbe a torto omesso di inserire,
nel suo programma lavori, le tempistiche necessarie al committente per
l'esecuzione di opere di sua spettanza, che andavano invece conteggiate. Il
numero di giorni da questa indicato in offerta non sarebbe pertanto realistico.
8.1. Il capitolato
prevedeva la seguente regola di gara (pos. C-2.3).
C-2. 3. 1. Tempi di esecuzione dell'appalto
L'esecuzione dell'appalto dovrà seguire la tempistica
di realizzazione dei siti di installazione descritti al successivo capitolo E.,
paragrafo E-1 .; l'esecuzione delle opere e forniture sono previste nell'arco
temporale di 5 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione.
La durata dell'appalto comprenderà tre fasi operative,
ognuna delle quali sarà avviata dal responsabile del dossier:
FASE 1 -
progettazione costruttiva edile ed impiantistica (Tx1);
FASE 2 -
opere di realizzazione e montaggio sale operatorie (Tx2);
FASE 3 -
fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio (Tx3).
La durata complessiva delle tre fasi (Tx1 +Tx2 + Tx3)
che dovranno essere quantificate singolarmente non dovrà essere superiore a 150
giorni solari, continuativi consecutivi (compresi domeniche e festivi).
L'offerente, in entrambe le situazioni, dovrà
identificare in modo chiaro e preciso l'inizio e la fine di ciascuna fase di
realizzazione, tenendo conto delle condizioni sotto esplicitate:
-
alla consegna della documentazione
costruttiva edile ed impiantistica, a conclusione della fase di progettazione
(FASE 1), il committente procederà alla verifica e all'approvazione del
progetto entro il termine di 10 giorni solari consecutivi. Ritardi nella
consegna della documentazione o incompletezza della documentazione che possano
pregiudicare l'approvazione del progetto entro il termine stabilito, non
potranno essere motivo di richiesta di proroga o di ritardi nell'esecuzione;
-
la FASE 2 e la FASE 3 decorrono
dalla data di approvazione del progetto da parte del responsabile del dossier e
dovranno tener conto delle opere di finitura edile (posa della
pavimentazione della sala) ed impiantistica (allacciamenti agli impianti e
regolazione) di competenza del committente, oggetto di altro appalto che si
stimano in 15 giorni solari intercorrenti tra il termine dei lavori di prefabbricazione
delle sale operatorie (FASE 2) e l'allestimento tecnologico e messa in funzione
delle forniture (FASE 3);
-
stante la complessità
dell'appalto, le tre fasi operative dovranno essere programmate ed eseguite tenendo
conto altresì:
·
della necessità di pianificare
l'esecuzione (all'interno della FASE 3) di tutte le verifiche e prove
funzionali, previste dall'assuntore per la consegna delle sale operatorie
correttamente funzionanti, in maniera tale da non compromettere le scadenze
finali della messa in servizio e velocizzare le successive operazioni
amministrative e i collaudi interni ed esterni (verifiche di enti terzi) che il
committente eseguirà ad opera consegnata (si veda a tal proposito il successivo
capitolo E, punto E-8. 3);
·
delle potenziali interferenze e
necessità di coordinamento tra diversi soggetti coinvolti, in virtù della
contestuale presenza di più imprese all'interno della medesima area di lavoro;
·
della necessità di limitare il più
possibile l'impatto dei lavori sulla regolare attività sanitaria dei due
ospedali in tutte le fasi fino a completa conclusione dell'appalto.
L'identificazione di dettaglio dei tempi di esecuzione
dell'appalto nelle tre fasi operative dovrà avvenire nel pieno rispetto delle
condizioni sopra esplicitate, che non potranno essere dunque causa di ritardi
e/o sovrapposizioni nella realizzazione dei lavori. l tempi per la FASE 1, la
FASE 2 e la FASE 3 (Tx1, Tx2 e Tx3) vanno indicati nell'apposita sezione
dell'allegato 8 “Modulo di offerta”.
Per la valutazione dei tempi di esecuzione
dell'appalto si applica la seguente tabella:
Se Tx < (0.8 * Tm)
nota
6
Tx compreso tra (0.95 * Tm) e (0.8 * Tm)
nota
5
Tx compreso tra (1.05 * Tm) e (0.95 * Tm)
nota
3
Tx compreso tra (1.1 * Tm) e (1.05 * Tm)
nota
Considerandi
2.
Se Tx > (1.1 * Tm)
nota
1.
Tx = Tempo previsto dal concorrente, corrispondente
alla somma di Tx1, Tx2 e Tx3
Tè = Tempo effettivamente impiegato dal concorrente
Tm = Tempo medio tra i concorrenti in gara
In caso di ritardo per rapporto ai tempi di realizzazione
previsti, il committente si riserva di applicare una penalità calcolata su
questa base, CHF/giorno: Penalità = (Importo offerto/ Tx) * (Te-Tx)/Tx.
8.2
Nell'apposito
spazio del modulo d'offerta, l'insorgente ha indicato di impiegare complessivamente
114.
giorni per l'esecuzione della commessa, l'aggiudicataria 120 per entrambe
le sue offerte (principale e variante). Tutte e tre le offerte hanno ottenuto
la nota 3, ossia 21 punti.
Le regole di gara non sono del tutto inequivocabili sul quesito di sapere se i
periodi occorrenti al committente per lo svolgimento di alcune prestazioni (10
giorni per l'approvazione del progetto e 15 giorni per opere di finitura)
vadano conteggiate nella tempistica richiesta. Da un lato, dalla descrizione di
cui alla pos. C-2.3.1 sembra che le fasi inizino solo quando il committente ha
terminato i propri compiti; la precisazione che le fasi 2 e 3 debbano tenere
conto delle opere di finitura edile e impiantistica di competenza dell'ente
appaltante crea invece ambiguità, dal momento che non è indubbio se i
concorrenti debbano considerare queste incombenze solo per la pianificazione
del lavoro o se siano tenuti a conteggiare i giorni all'interno delle fasi.
D'altro canto invece, dalla rappresentazione grafica inserita dal committente,
sembra che i giorni di lavoro riservati allo stesso siano parte integrante
della fase 2, rispettivamente della fase 3. I concorrenti hanno interpretato in
modo diverso tali regole di gara, come emerge dai rispettivi programmi lavoro
allegati alle offerte. Nel programma lavori dettagliato, la deliberataria ha rappresentato
anche i periodi occorrenti al committente per le proprie incombenze. Più precisamente,
ha riservato 10 giorni per l'approvazione del progetto prima della fase 2, e 15
giorni per la posa di pavimentazione e allacciamenti prima della fase 3. Le
tempistiche risultano conformi a quanto indicato dal capitolato, sia per quanto
attiene al numero di giorni, sia al momento in cui sono state previste. Essa ha
poi conteggiato soltanto i giorni previsti per i lavori di propria spettanza e
li ha inseriti nell'apposita tabella, giungendo a un totale di 120 giorni (10
per la fase 1, 88 per la fase 2 e 22 per la fase 3).
Il Consorzio ricorrente ha invece indicato di impiegare 17 giorni per la fase
1.
Ha poi considerato i primi dieci giorni occorrenti al committente per
l'esame e l'approvazione del progetto all'interno della fase 2, per la quale ha
previsto di impiegare complessivi 32 giorni. Nell'esposizione della fase 3 (di
complessivi 65 giorni), il Consorzio ricorrente ha inserito i giorni utili alla
posa dei pavimenti da parte dell'ente appaltante ma, inspiegabilmente, soltanto
nella misura di cinque giorni anziché quindici. Inoltre, questi sono stati
inseriti all'interno della fase 3 (dal 49mo al 54esimo giorno), in
contemporanea ad altre prestazioni di spettanza del Consorzio, di modo che il
totale dei giorni dedicati a questa fase non ne ha risentito.
Oltre a ciò, come osserva la deliberataria, il ricorrente ha esposto lavori al
di fuori della fase 3, ossia un periodo di tre giorni per opere indicate come E-8.3
finalizing - testing - commissioning;
messa in servizio - collaudo -
formazione, da eseguire da offerente e subappaltatori, prima di un periodo
di tre giorni dedicato a user testing and training - collaudi e formazione utenti,
da svolgere dal committente. Le prime prestazioni sono parte integrante della
commessa e andavano pertanto conteggiate all'interno della fase 3. Ciò emerge
innanzitutto dalla pos. C-2.3.1 del capitolato secondo cui la fase 3 comprende:
fornitura, allestimento tecnologico e messa in servizio. Inoltre, dalla
descrizione dettagliata di cui alla pos. E-8.3 si comprende che la messa in
servizio delle forniture, comprese tutte le verifiche e prove funzionali devono
essere eseguite dall'offerente prima della consegna dell'opera. Solo in
seguito, il committente procede in proprio al collaudo. Ne segue che nelle
tempistiche indicate dal ricorrente mancano tre giorni per l'esecuzione delle
verifiche da effettuare prima della consegna dell'opera. Prestazioni che invece
l'aggiudicataria ha incluso nella fase 3, stimandole in tre giorni.
8.3
Poste queste
considerazioni, occorre dare atto al ricorrente che le due offerte su questo
punto non sono paragonabili. Seguendo la tesi dell'insorgente, occorre
aggiungere 25 giorni alle tempistiche indicate dall'aggiudicataria sia in
relazione all'offerta principale sia alla variante (10 giorni per la fase 2 e
15.
per la fase 3) che passano quindi da 120 a 145 giorni. Allo stesso modo
vanno però pure aggiunti 15 giorni ai 114 indicati dall'insorgente, che ha
omesso di considerare il tempo utile al committente per le sue incombenze
all'inizio della fase 3, nonché i tre giorni per l'esecuzione delle verifiche
da effettuare prima della consegna. Il tempo totale di cui all'offerta
dell'insorgente ammonta quindi a 132 giorni. Applicando il metodo di
valutazione sopra descritto si ottengono i seguenti parametri.
Tempi (Tx)
Media (Tm)
CO 1 (principale)
145.
141.
CO 1 (variante)
145.
RI 3
132.
0.80
x 141
= 112.8
< 112.8
Nota 6
0.95
x 141
= 134.0
Tra 112.8 e 134.0
Nota 5
1.05
x 141
= 148.1
Tra 134.0 e 148.1
Nota 3
1.10
x 141
= 155.1
Tra 148.1 e 155.1
Nota 2
> 155.1
Nota 1
Sulla base di questa
scala di valutazione, l'insorgente ottiene la nota 5 (a cui corrispondono 35
punti), mentre la CO 1 la nota 3 (ossia 21 punti). Se per CO 1 il punteggio
rimane invariato, per il ricorrente vi è un aumento di 14 punti che lo porta a
totalizzarne 531. Le due offerte ottengono quindi identico punteggio. In questo
caso, le regole di gara prevedono che la graduatoria è allestita favorendo
l'offerta con il prezzo migliore. Di conseguenza, il primo posto in classifica
resta all'offerta principale di CO 1.
9.
9.1. L'insorgente
eccepisce infine l'incompletezza dell'offerta della deliberataria, siccome non
avrebbe annesso la prova del pagamento dei contributi professionali del suo
subappaltatore per il ramo metalmeccanico. L'aggiudicataria non avrebbe inoltre
dimostrato il rispetto delle medesime condizioni di lavoro in vigore nel
Cantone Ticino, essendosi limitata a un'autocertificazione, con la quale
dichiara di rispettare il contratto collettivo di lavoro o il contratto
nazionale mantello o il contratto normale di lavoro vigente per la commessa
conformemente all'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere a
tali obblighi per tutta la durata della commessa.
9.2
Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può
aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che
garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il
pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti
collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti
nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere
generale, volto a garantire le conquiste
sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale
(cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente
l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di
politica sociale, la norma tende
inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo
loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione
(cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/
Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che
non rispettano i principi sanciti
dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.
25.
lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
consid. 3.1).
9.3
Riallacciandosi
all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare
all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i) Contributi professionali.
L'art. 39 cpv. 2
RLCPubb/CIAP soggiunge che il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di
un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro deve essere
comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone
di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di
obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.
9.3
L'art. 7a cpv. 1 RLCPubb/CIAP
prevede che alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del
regolamento, con alcune particolarità. Tra queste, il cpv. 4 della norma prescrive
che l'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di
cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio
muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera
riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale. L'offerente estero,
soggiunge il cpv. 5, deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il
rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi
di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo
professionale) in vigore nel Cantone Ticino.
9.4
Per principio, le offerte
inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP
o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete.
Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti
l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha
alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto
ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo -
notoriamente inammissibile.
9.5
L'aggiudicataria
ha designato quale subappaltatore, tra gli altri, la ditta __________, con sede
in Italia. In effetti, per questa azienda non risulta l'attestazione del
pagamento dei contributi professionali. Da uno scambio di corrispondenza
elettronica tra l'offerente e il committente sembra tuttavia che i dipendenti
della ditta siano sottoposti al contratto nazionale di lavoro del settore
metalmeccanico. Il committente avrebbe pertanto dovuto richiedere alla
concorrente la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei contributi
professionali da parte del subappaltatore. Su questo punto il ricorso va quindi
accolto e gli atti rinviati al committente affinché assegni un termine alla CO
1.
per produrre il documento mancante, rispettivamente per attestare il mancato
obbligo contributivo, ed emani una nuova decisione.
9.6
Secondo
l'insorgente, l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe pure da ritenere incompleta
siccome non vi sarebbe alcuna attestazione che dimostri il rispetto delle
medesime condizioni di lavoro in vigore nel Cantone Ticino, come esatto
dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP. La norma richiede agli offerenti esteri,
nell'ambito di commesse internazionali, di provare il rispetto dei contratti
collettivi o normali di lavoro vigenti in Ticino, rispettivamente, in assenza
di tali contratti, di dimostrare l'uso delle condizioni usuali nel ramo
professionale. Innanzitutto, occorre rilevare che la norma non è precisa, nella
misura in cui non indica le modalità con cui una ditta con sede all'estero
debba dimostrare il rispetto delle predette condizioni di lavoro. Difficilmente
ciò può avvenire a cura delle commissioni paritetiche che abitualmente
rilasciano attestazioni di conformità con i disposti dei contratti collettivi
di lavoro alle ditte locali (cfr. art. 7 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Si tratterebbe
infatti di eseguire una verifica su strutture aziendali fondate su un ordinamento
giuridico diverso da quello svizzero. Ancor più difficile, sia per il
concorrente da apportare sia per il committente da verificare, sembra essere la
dimostrazione del rispetto delle usuali condizioni di lavoro nei rami
professionali dove non vige alcun contratto collettivo o normale di lavoro.
Occorre quindi concludere che l'esigenza posta dall'art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP
condurrebbe sostanzialmente a precludere l'accesso alle ditte estere alle
commesse internazionali, in violazione di norme di diritto di rango superiore
(in particolare il divieto di
discriminazione derivante dall'accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso
il 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP). D'altro
canto, la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori
distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di
lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) disciplina le condizioni
lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con
domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, nonché il controllo dei
datori di lavoro. Sarà quindi compito delle autorità preposte al controllo
secondo i disposti della LDist vegliare affinché i lavoratori concretamente
distaccati nell'ambito dello svolgimento della commessa ricevano il trattamento
corretto. Ciò garantisce in misura sufficiente il rispetto delle condizioni
minime di lavoro per il personale impiegato per lo svolgimento della commessa.
Considerato tutto
quanto precede, non appare affatto lesiva del diritto l'ammissione, da parte
del committente, dell'autocertificazione prodotta dall'aggiudicataria.
10.
Visto quanto precede, il ricorso
va parzialmente accolto e gli atti ritornati al committente per nuova
decisione, ai sensi del consid. 9.5.
11.
La tassa di giustizia è posta a
carico del committente, dell'aggiudicataria e della ricorrente in ragione di un
terzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Le ripetibili sono compensate (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 13 luglio 2022 con cui l'Ente Ospedaliero Cantonale ha deliberato il
mandato per la progettazione esecutiva, la fornitura la posa e la messa in
esercizio di sale operatorie alla CO 1 è annullata;
1.2
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del Consorzio ricorrente, dell'CO 1 e
del committente in ragione di fr. 2'000.- ciascuno. Al ricorrente è restituito
l'anticipo versato in eccesso. Le ripetibili sono compensate.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
2.
patrocinato da: PA 3
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera