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Decisione

52.2022.248

Revoca della licenza di condurre per la durata di 6 mesi

7 novembre 2022Italiano19 min

un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.248

Lugano

7

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 luglio

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 28 giugno 2022 (n. 3265) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 24 marzo 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli

a motore per la durata di sei mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, nato il __________

1973, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1991.

Cuoco di professione, in passato ha subito una revoca della patente di guida di

un mese (scontata dal 1° al 31 luglio 2015 inclusi) a seguito di un'infrazione

medio grave alle norme della circolazione (per avere condotto un veicolo a

motore senza prestare la dovuta attenzione alla strada, urtando un pedone)

commessa il 19 novembre 2014 (decisione del 22 aprile 2015).

B. a. Dopo che il 4

settembre 2020 aveva circolato all'interno di una località a velocità eccessiva

(superando di 23 km/h il vigente limite di 50 km/h), con decisione del 3

settembre 2021, passata in giudicato, la Sezione della circolazione gli ha

revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, dal 7 marzo al 6

aprile 2022 inclusi.

b. L'11 novembre 2021 RI 1 si è presentato allo sportello della Sezione della

circolazione, consegnando brevi manu uno scritto (del 9 novembre precedente)

con cui chiedeva di anticipare l'inizio del periodo di revoca al 14 novembre

2021. Nella stessa occasione ha depositato la propria licenza di condurre.

c. Con decisione del

16 novembre 2021, l'autorità dipartimentale ha accolto l'istanza, fissando il

nuovo periodo di revoca dal 14 novembre al 13 dicembre 2021 inclusi.

C. a. Nel frattempo, il

15 novembre 2021, verso le ore 8.00, in territorio di __________, mentre era

alla guida del veicolo immatricolato TI __________, RI 1 è incappato in un

controllo di polizia, dal quale è emerso che egli era oggetto di una misura di

revoca della patente.

Interrogato dalla

polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, ha sostenuto di non avere saputo

di essere già in revoca. Ha infatti spiegato che il funzionario della Sezione

della circolazione con cui aveva parlato l'11 novembre 2021, pur confermandogli

la possibilità di anticipare il periodo di revoca, gli aveva precisato che

avrebbe dovuto aspettare una formale decisione di conferma. Non avendo ancora

ricevuto nulla, credeva di essere autorizzato a guidare, tant'è che al momento

del controllo stava portando il suo veicolo presso una carrozzeria dove, in

mancanza di un posto auto presso la sua abitazione, avrebbe potuto lasciarlo

durante il periodo di revoca.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, con scritto del 14 dicembre 2021 l'autorità

dipartimentale ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo,

il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso,

in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 18 gennaio 2022, il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole del reato di guida senza

autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere

condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in

data 16 novembre 2021 per il periodo dal 14 novembre al 13 dicembre 2021,

proponendone la condanna a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con

un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna

(pari a complessivi fr. 3'000.-) e al pagamento di una multa di fr. 500.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli,

l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi

passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del già

citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 2 marzo 2022 la

Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le

sue osservazioni, con decisione del 24 marzo 2022 ha risolto di revocagli la

licenza di condurre per la durata di sei mesi (dal 15 novembre 2021 al 13

dicembre 2021 inclusi e dal 23 settembre 2022 al 21 febbraio 2023 inclusi),

autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie

speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv.

1 lett. f, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

D. Con giudizio del 28

giugno 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo

l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto

che il conducente non potesse più contestare i fatti così come stabiliti nel

decreto d'accusa. Ha pertanto constatato la sussistenza di un'infrazione grave

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f

LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2020,

non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente per

la durata di sei mesi.

E. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone (implicitamente) l'annullamento.

Ribadendo la tesi avanzata senza successo davanti al Governo, il ricorrente afferma

in sostanza che il funzionario di Camorino gli aveva assicurato che,

nell'attesa della decisione formale di conferma dell'inizio del periodo di

revoca, sarebbe stato autorizzato a guidare. Altrimenti - sostiene - non

avrebbe depositato la licenza in anticipo, ma avrebbe aspettato la decisione

formale, che - rileva - non era ancora stata adottata al momento del controllo

di polizia in questione. Sostiene infine di necessitare della patente per

svolgere la sua attività professionale, dichiarandosi disposto a partecipare

a corsi di sensibilizzazione e chiedendo di poter beneficiare di un

permesso di guida nelle ore diurne lavorative.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento.

G. In sede di replica,

l'insorgente ha ribadito le proprie tesi e conclusioni. Il Governo e l'autorità

dipartimentale sono invece rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente

a quanto sembra sostenere l'insorgente, al Governo non può essere rimproverato di

non avere accolto la sua richiesta di essere sentito telefonicamente. Né la

legislazione cantonale né quella federale garantiscono infatti alle parti il

diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare

valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3

novembre 2014; cfr. anche STF 2A.552/2005 del 6 ottobre 2005 consid. 2.1).

2. 2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). A determinate

condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione

rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato

anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e

ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,

quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare

eventuali argomenti difensivi e mezzi di

prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli

già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto

disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid.

3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid.

2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015

consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 novembre

2021.

RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'000.-, corrispondente a 30 aliquote

giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-

per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata

revocata in data 16 novembre 2021 per il periodo dal 14 novembre al 13 dicembre

2021, contravvenendo così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di

accusa del 18 gennaio 2022 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente

passato in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza

citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle

autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria,

fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità

di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che

hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente

riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un

presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto

indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva

addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo

in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più

che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo di avere creduto di

essere autorizzato a guidare visto che un funzionario della Sezione della

circolazione gli aveva assicurato che poteva farlo fino a ricezione della

decisione formale di conferma dell'anticipazione del periodo di revoca (cfr. verbale

d'interrogatorio del 15 novembre 2021, pag. 3 e 4; osservazioni del 15 marzo

2022; ricorso al Governo, pag. 1 e relativa replica). La sua linea difensiva -

che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 1, e replica) -

avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al

meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza

di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato

rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul

decreto con il quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena

pecuniaria e al pagamento di una multa per avere condotto un veicolo a motore

senza autorizzazione, senza contestarlo. Per

ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare

in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato

in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa

a Camorino e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue

responsabilità (cfr. scritto del 14 dicembre 2021 della Sezione della

circolazione). Al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a

seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le

infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una

procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2021.82 del 17

novembre 2021 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di

revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale

può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335

del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli

accadimenti descritti nel decreto di accusa del 18 gennaio 2022 adempiono

senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berna

2007, pag. 319 segg.). Di riflesso,

come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, all'insorgente è imputabile

il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 504).

3.2

Le infrazioni

delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca

della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della

revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art.

16c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se

nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione medio grave (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr),

ritenuto che la nuova revoca subentra alla durata restante della revoca in

corso (cfr. art. 16c cpv. 3 LCStr).

3.3

In concreto, come visto, dagli atti risulta che, a seguito di un eccesso

di velocità di media gravità, con risoluzione del 3 settembre 2021, la Sezione

della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la

durata di un mese, dal 7 marzo al 6 aprile 2022 inclusi. Tale decisione è

passata in giudicato incontestata. Presentatosi di persona a Camorino l'11

novembre 2021, ha chiesto che l'inizio del periodo di revoca fosse anticipato al

14.

novembre 2021, depositando contestualmente la propria licenza di condurre.

Ciononostante, il 15 novembre 2021, l'insorgente si è messo alla guida di un

veicolo a motore.

Così facendo, non v'è

dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi

del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione

prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr (data anche solo in presenza

di una negligenza lieve, cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid.

2.5).

Invano il ricorrente

si prevale della sua buona fede, pretendendo di avere creduto di essere autorizzato

a guidare fino a ricezione della decisione formale di accoglimento della sua richiesta

di anticipare il periodo di revoca, siccome gli era stato garantito dal funzionario

della Sezione della circolazione con cui aveva parlato l'11 novembre 2021. La

tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato a portare avanti in sede

penale (interponendo opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti;

cfr. supra, consid. 2.2) e che è chiaramente smentita dalla

dichiarazione del citato funzionario agli atti (su cui il ricorrente non ha

ritenuto di esprimersi e della cui sincerità non v'è motivo di dubitare) - è

priva di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai

sensi dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS

311.0) - come essenzialmente tenta qui di fare il ricorrente - non basta

infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è

anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti

per credere di agire nella legalità (cfr. STF 1C_539/2015 del 5 febbraio 2016

consid. 5.2.2 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82 del 17 novembre 2021 consid. 3.3

e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui l'insorgente,

in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei

dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23

settembre 2014 consid. 4.2; STA 52.2021.82 citata consid. 3.3). È ben vero

infatti che sono di principio le decisioni in quanto tali che attestano il

diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta

poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal

possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 506; STF

1B_66/2017 del 31 marzo 2017 consid. 2.3 e rif.; cfr. pure STA 52.2021.82

citata consid. 3.3 e rif.). Nelle particolari circostanze del caso concreto (in

cui l'anticipazione del periodo di revoca è dipesa da una sua esplicita

richiesta in tal senso), occorre tuttavia considerare che, pur non avendo

ancora ricevuto la decisione formale di conferma del nuovo periodo di revoca

(emanata, come visto, il 16 novembre), il ricorrente - che aveva peraltro anche

già depositato la propria patente - non poteva non nutrire seri dubbi sulla sua

autorizzazione a condurre veicoli a motore. Avrebbe quindi dovuto sincerarsi

presso la competente autorità del suo diritto di guidare (cfr., per analogia,

STF 1C_588/2020 del 25 novembre 2021 consid. 4.2, 1C_539/2015 citata consid. 5.2.3,

1C_333/2014 citata consid. 4.3; STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4e

rif.). Non avendolo fatto, si è (almeno negligentemente) posto al volante senza

permesso.

3.4

Se ne deve

concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo

della durata di sei mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di

violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2

lett. b LCStr). Minimo sotto il quale non è possibile scendere neppure in

presenza di un'effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi

dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla

durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema

dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II

334.

consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014

consid. 2.4 con numerosi rinvii). Per lo stesso motivo, neppure un'eventuale

partecipazione a un corso di sensibilizzazione

permetterebbe

quindi di ridurre la durata della revoca.

Deve altresì essere

negata all'insorgente la possibilità di scontare il provvedimento soltanto al

di fuori degli orari di lavoro. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di

stabilire che una revoca d'ammonimento circoscritta al solo tempo libero è

incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue la

misura (DTF 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid.

4). In effetti, nelle intenzioni del

legislatore, affinché un tale provvedimento esplichi l'effetto educativo

voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della

circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto

di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_178/2018 del

30.

agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2018.338 del 15 ottobre

2018.

consid. 2.2).

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente

decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della

circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo

essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al novembre

2021.

e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per

conservare il loro carattere istruttivo.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera