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Decisione

52.2022.249

Notifica di decisioni

16 febbraio 2023Italiano22 min

territorio. Eccepisce poi di non avere mai preso visione del reale contenuto degli

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.249

Lugano

16

febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 4 agosto

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 13 luglio 2022 del Consiglio di

Stato con la quale

-

ha dichiarato irricevibile il

ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione del 12 luglio 2019

del Municipio di CO 1 in materia di determinazione di domicilio,

rispettivamente per denegata giustizia avverso l'operato dell'Autorità

comunale, e

-

ha respinto la domanda di

restituzione in intero del termine per impugnare la suddetta risoluzione

municipale, dichiarando al contempo nulla per incompetenza la decisione del

13 gennaio 2020 del Municipio di CO 1 sul medesimo tema;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, domiciliato in

un appartamento di sua proprietà a L_________ in Via __________, ha notificato

il 28 ottobre 2014 all'Ufficio controllo abitanti di Lugano (UCA) il

trasferimento del suo domicilio, unitamente a quello della moglie, nel Canton S_________

a far tempo dal 1° novembre 2014. Presso il suddetto indirizzo a __________, a

partire dall'estate del 2014 vi era la sede della M_________ SA, di cui RI 1 è

proprietario e amministratore unico. La società è poi stata trasferita a S_________,

presso il medesimo recapito del suo amministratore, il 3 dicembre 2019.

B. a. Dopo avere

accertato che i coniugi __________ erano presenti sul territorio comunale

nonostante la notifica di partenza, nel 2017 l'UCA ha inviato loro degli

scritti presso la suddetta proprietà di L_________ invitandoli a regolarizzare

la loro permanenza nel Comune. Con lettera dell'11 settembre 2017, RI 1 - agente

in qualità di amministratore unico della M_________ SA - ha contestato l'invio

di corrispondenza a lui destinata all'indirizzo in Via __________, sostenendo

che vi fosse in loco unicamente la sede di questa società. Il 2 ottobre 2017

egli ha poi nuovamente scritto all'UCA, ribadendo di non essere domiciliato a L_________

e ritenendo la richiesta dell'Autorità comunale di notificare il suo arrivo nel

Comune frutto di un errore.

b. Mediante scritto del 13 marzo 2018 inviato presso l'appartamento di L_________

di RI 1, l'UCA ha chiesto a quest'ultimo di presentarsi agli uffici comunali

per espletare le procedure di arrivo nel Comune, richiesta a cui però non è

stato dato alcun seguito. Dopo aver esperito un ulteriore controllo tramite la

Polizia comunale, l'11 maggio 2018 l'Autorità comunale ha comunicato a RI 1 che

dalle verifiche effettuate egli risultava regolarmente presente a L_________ e

lo ha quindi esortato a compilare il formulario per la registrazione del

domicilio nel Comune. Quest'ultima lettera, spedita con invio raccomandato in

Via __________, non è stata ritirata. La stessa è quindi stata nuovamente

inviata al luogo di lavoro dell'interessato presso la F_________ SA di T_________,

la quale tuttavia, dopo aver ritirato la raccomandata, ha rispedito la busta

all'UCA segnalando che l'interessato aveva dato disposizioni di non aprire o

visionare la sua corrispondenza privata recapitata alla sede societaria. L'UCA

ha poi inviato il suddetto scritto, per posta semplice, di nuovo in Via __________

a L_________.

Con decisione del 14 agosto 2018, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha stabilito l'assoggettamento fiscale illimitato dei coniugi __________ nel Canton

Ticino, e meglio nel Comune di L_________, con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2014. La decisione non è stata contestata ed è quindi cresciuta in

giudicato.

c. Preso atto che non era stato dato seguito alle richieste dell'Autorità

comunale, con risoluzione del 12 luglio 2019 il CO 1 ha quindi stabilito

d'ufficio il domicilio dei coniugi __________ nel Comune, in Via __________,

con effetto retroattivo al 1° novembre 2014. Dopo che la relativa raccomandata

inviata al suddetto indirizzo non era stata ritirata, l'Esecutivo comunale ha

incaricato un agente della Polizia comunale di notificare la decisione a T_________

presso il luogo di lavoro di RI 1 (e meglio presso la F_________ SA); tentativo

esperito il 9 settembre 2019 in occasione del quale però l'interessato si è

rifiutato di prendere in consegna la lettera perché intestata anche alla

moglie, non presente in quel momento e dalla quale egli si era separato in via

consensuale dal 30 luglio precedente. La decisione è stata poi spedita, per RI

1, all'indirizzo a S_________ (raccomandata recapitata il 21 settembre 2019) e,

per la moglie, a V_________ dove quest'ultima si era nel frattempo stabilita.

d. Con scritti del 20 e 24 settembre 2019 RI 1 si è rivolto al Comune di __________

diffidandolo dall'inviargli corrispondenza concernente entrambi i coniugi. Si è

lamentato del tentativo di notifica da parte della Polizia comunale, a suo dire

illegale, presso il posto di lavoro e delle raccomandate spedite a S_________ e

a V_________, criticando l'invio di scritti intestati a entrambi i coniugi, le

cui buste ricevute sarebbero state distrutte senza visionarne il contenuto. Il

21 ottobre 2019 RI 1 ha quindi rimproverato all'Autorità comunale di non aver

dato seguito a quanto indicato nei suoi precedenti scritti.

e. Con lettera del 24 ottobre 2019 il CO 1 ha rammentato all'interessato che

mediante decisione del 12 luglio 2019, trasmessagli per via raccomandata e da

lui ritirata a S_________, era stata stabilita la domiciliazione d'ufficio a L_________

di entrambi i coniugi __________ con effetto a partire dal 1° gennaio 2014, rilevando

che la separazione consensuale dalla moglie non inficiava la validità di questa

notifica. L'Autorità di prime cure ha altresì precisato che le ragioni alla

base della propria risoluzione erano le medesime di quelle poste a fondamento

della pronuncia del 14 agosto 2018 dell'Ufficio circondariale di tassazione __________.

Il 3 novembre 2019 RI 1 ha contestato il suddetto scritto sostenendo, in

estrema sintesi, che la notifica della decisione di domiciliazione era avvenuta

in modo irregolare ragione per cui chiedeva che la stessa fosse modificata e

che venisse avviata un'inchiesta amministrativa all'interno del Comune.

Tra le parti ha fatto seguito un fitto scambio di corrispondenza con cui le

stesse si sono in sostanza riconfermate nelle loro antitetiche posizioni

f. Il 16 dicembre 2019 RI 1 ha presentato al Municipio di __________ un'istanza

di restituzione in intero del termine per presentare ricorso avverso la decisione

di domiciliazione adottata dal Municipio di __________, di cui sostiene di aver

preso conoscenza solo il 7 dicembre 2019. La domanda è stata respinta con

decisione del 13 gennaio 2020.

g. Il 12 febbraio 2020, per il tramite del proprio patrocinatore,RI 1 ha quindi

inoltrato un ricorso davanti al Consiglio di Stato, contestando la decisione del

12 luglio 2019 del Municipio di __________ che aveva stabilito il suo domicilio

in questo Comune e rimproverando all'Autorità di prime cure di essere incorsa

in un diniego di giustizia per non aver trasmesso all'autorità di ricorso i

suoi scritti del 20 settembre, 24 settembre, 21 ottobre, 3 novembre e 7

dicembre 2019 con i quali egli aveva chiaramente manifestato la propria opposizione

al suddetto provvedimento. In via subordinata ha impugnato anche la risoluzione

municipale del 13 gennaio 2020 con cui gli era stata negata la restituzione del

termine ricorsuale.

C. Con giudizio del 13

luglio 2022 il Consiglio di Stato ha anzitutto dichiarato irricevibile la

suddetta impugnativa in quanto diretta contro la decisione di domiciliazione,

ritenendo che la reazione dell'insorgente al querelato provvedimento - che

peraltro gli era stato validamente notificato - fosse stata tardiva, ragione

per cui non vi erano nemmeno gli estremi per considerare che l'Esecutivo

comunale fosse incorso nell'occasione in un diniego di giustizia. Esso ha poi

dichiarato nulla la decisione del 13 gennaio 2020 del CO 1, non essendo quest'ultimo

competente ad evadere l'istanza di restituzione in intero, la quale gli andava

invece sottoposta. Il Governo, entrando nel merito della stessa, l'ha quindi respinta

visto che non erano dati i presupposti.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Dei motivi posti a fondamento, si

dirà in seguito.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle

istituzioni, Sezione degli enti locali, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene il Municipio di CO 1 con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. Agendo

ampiamente al di fuori dei termini per l'inoltro di un'eventuale replica, il 15

novembre 2022 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto con il quale,

in modo invero assai confuso e a lunghi tratti poco comprensibile, ribadisce in

sostanza le proprie precedenti argomentazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La

legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla decisione

impugnata e parte del procedimento di prima istanza (art. 209 lett. b LOC),

nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe.

1.2. Il Municipio di CO 1, in sede di risposta, eccepisce l'irricevibilità del

ricorso per carenze riferite alla motivazione e alla forma dello stesso. Esso

ritiene che, oltre ai toni palesemente sconvenienti, il gravame manchi di

argomentazioni pertinenti alla fattispecie giuridica in esame; le critiche

mosse infatti riguarderebbero delle persone fisiche (segnatamente alcuni

funzionari del Comune di __________) ed il loro operato, piuttosto che la

risoluzione governativa impugnata.

Ora, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm,

il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di

prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; inoltre

devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi

di prova, se sono in possesso del ricorrente.

In concreto, atteso che la giurisprudenza

non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivare un gravame, soprattutto

se questo è redatto - come in specie - da una persona sprovvista di conoscenze

giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo

2014; Ruth Herzog/Michel Daum,

Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 2020,

II ed., ad art. 32, n. 15; Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.), va considerato che,

seppur in modo non sempre chiaro e lineare, si comprende che con il proprio

ricorso l'insorgente contesta la risoluzione governativa laddove questa conferma

che la decisione del 12 luglio 2019 gli era stata validamente notificata ed ha

acquisito forza di cosa giudicata non essendo stata contestata tempestivamente.

Se tali censure siano fondate o meno è questione che attiene al merito della

vertenza e sarà pertanto trattata in seguito. L'Autorità comunale non può

essere seguita laddove sostiene che tali argomenti non sono giuridicamente

pertinenti e dovrebbero pertanto comportare l'inammissibilità del ricorso. Vero

comunque è che in questa sede l'oggetto della lite verte unicamente sulla

questione di sapere se è a torto o a ragione che il Governo cantonale ha

considerato irricevibile, poiché tardiva, la suddetta impugnativa. Nella misura

in cui l'insorgente solleva ora anche delle critiche riferite al merito della

decisione di domiciliazione pronunciata dal Municipio di CO 1 (segnatamente gli

accertamenti esperiti dall'Autorità comunale e meglio i controlli di Polizia,

le informazioni raccolte dai vicini e i consumi di elettricità), le stesse

appaiono improponibili; infatti respingendo in ordine il suo ricorso,

l'Esecutivo cantonale non si è neppure chinato sul merito della controversia. Lo

stesso dicasi delle critiche sprovviste di qualsiasi portata giuridica rivolte

a terzi che nulla hanno a che vedere con la vicenda che non saranno, né

possono, essere evase dal Tribunale cantonale amministrativo.

Relativamente al testo dell'impugnativa, dai toni alquanto deprecabili, questo

denota in realtà una certa animosità del ricorrente nei confronti di non meglio

identificati funzionari del Comune di __________, circostanza che pare almeno

in parte precedente alla vicenda qui in esame (cfr. lettera del 3 novembre 2019

del ricorrente al Comune di __________, di cui al doc. AB allegato al ricorso

del 12 febbraio 2020 al Consiglio di Stato, in cui l'insorgente sostiene di

aver lasciato il Canton Ticino nel 2014 proprio a causa del comportamento di

molti funzionari). Premesso che in caso di istanze e ricorsi illeggibili o

sconveniente, all'interessato va in linea di principio fissato un termine

perentorio per rifarli (art. 122 cpv. 1 LPAmm), questa Corte non ha ritenuto di

procedere in tal senso, convinta invero che ciò non avrebbe portato alcun

concreto beneficio. Nonostante i termini utilizzati dall'insorgente, forti, poco

rispettosi, inadatti al contesto e che non facilitano certo la lettura del

ricorso, il quale ad ogni modo risulta alquanto confuso e a tratti finanche

contraddittorio, l'impugnativa può essere in definitiva ammessa in ordine e il

giudizio reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.3. Si rileva poi che il ricorrente, che invero critica puntualmente la

sentenza governativa solo laddove espone i fatti (e nemmeno interamente), non

si confronta minimamente con la questione relativa alla reiezione della sua

istanza di restituzione del termine. Riservate alcune considerazioni che

saranno esposte in seguito a titolo meramente abbondanziale, il presente

ricorso è dunque diretto unicamente contro la decisione di irricevibilità pronunciata

dall'esecutivo cantonale.

1.4. Infine, come correttamente indicato dal Consiglio di Stato (consid. Q e 2

della decisione impugnata), l'insorgente non ha agito e non agisce ora per

conto della moglie, la quale ha anch'essa contestato l'analogo provvedimento

adottato nei suoi confronti dal Municipio di CO

1 con un ricorso, oggetto di separato giudizio (incarto del Consiglio di Stato

n. PUB.2020.70).

2. 2.1. Come già

rilevato sopra (consid. 1.2), il quesito che qui ci occupa porta sul fatto di

sapere se il Consiglio di Stato abbia correttamente valutato la notifica della

decisione municipale del 12 luglio 2019 e, in caso affermativo, se l'insorgente

l'abbia tempestivamente contestata.

Il ricorrente sostiene che né la suddetta decisione né tutti gli altri scritti

inviatigli dal Municipio di CO 1 (o da suoi uffici), gli sarebbero stati

correttamente intimati poiché non inviati al suo domicilio civile a S_________,

come imperativamente previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAmm. Aggiunge che anche nell'ambito

di una procedura di determinazione (d'ufficio) del domicilio civile, la

corrispondenza deve essere spedita all'indirizzo del domicilio civile in vigore

in quel momento, ragione per cui nel caso di specie il Municipio non poteva far

capo ad altri recapiti quali l'appartamento in Via __________ - che egli

definisce casa di vacanza - o il luogo di lavoro a T_________. Rimprovera

poi all'Amministrazione comunale di __________ di avergli spedito appositamente

Fatti

i suoi scritti presso il suo appartamento di L_________, dove fino a fine 2019

vi era la sede della M_________ SA, allo scopo di attestare la sua presenza sul

territorio. Eccepisce poi di non avere mai preso visione del reale contenuto degli

scritti notificatigli nel settembre 2019 sia presso la sede della sua ditta a T_________

da parte della Polizia comunale di __________, sia presso il suo recapito a S_________

in quanto i medesimi indicavano quali destinatari entrambi i coniugi __________

con l'indirizzo, a suo dire errato, di via __________. Sostiene che, a seguito

della separazione consensuale dalla moglie avvenuta a fine luglio 2019, egli

non poteva consultare documenti che la riguardavano per cui si è rifiutato di

accettare la notifica da parte della Polizia comunale e ha distrutto il

contenuto della lettera raccomandata ritirata il 21 settembre 2019 a S_________.

2.2. Per evidenti ragioni relative alle garanzie di uno Stato di diritto e nel

rispetto del diritto di essere sentito, la notifica delle decisioni ha come

obiettivo quello di assicurare alle persone abilitate a ricorrere una

conoscenza effettiva dei provvedimenti adottati nei loro confronti. In altri

termini, le decisioni devono essere notificate alle parti affinché possano essere

a loro opponibili (cfr. Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, II ed., n. 1565; Bovay, op. cit., pag. 373; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 352).

I termini per impugnare una decisione amministrativa, nel caso in esame 30

giorni come prevedono l'art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 LPAmm, iniziano a

decorrere pertanto nel momento in cui la stessa è stata correttamente intimata

al suo destinatario o ad altra persona legittimata alla ricezione, secondo le

modalità previste dal diritto processuale cantonale; giusta l'art. 68 cpv. 1

LPAmm, inoltre, in caso di assenza di notifica, il termine parte dalla

conoscenza della decisione impugnata. Tale

norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una

decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. art. 20

LPAmm). Per giurisprudenza,

l'interessato non può tuttavia differire a piacimento l'inizio del decorso del

termine: secondo le regole della buona fede e il principio della sicurezza del

diritto è infatti tenuto a farsi parte diligente e informarsi su esistenza e

contenuto di una decisione non appena ne sospetti l'esistenza, pena

l'irricevibilità per tardività di un eventuale rimedio di diritto (cfr. DTF 139

IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4 maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art.

46). In questo senso, secondo la giurisprudenza relativa all'intimazione di

decisioni in bucalettere o in casella postale - richiamata in concreto dal Municipio di CO 1 e almeno

in parte codificata nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato

che non ha potuto essere consegnato è invece considerato notificato il settimo

giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che

nell'occasione sia stato emesso il relativo invito di ritiro e nella misura in cui il destinatario doveva

prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"),

ciò che sostanzialmente si verifica quando è

pendente un procedimento (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396

consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014

del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). Sempre in virtù del principio di buona

fede, applicabile tanto all'autorità quanto agli amministrati, l'intimazione attraverso

un usciere o agente di Polizia (art. 17 cpv. 2 lett. b LPAmm) comporta che la notifica risulta valida anche se l'interessato

impedisce o rifiuta la consegna (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, punto 4.1; Borghi/

Corti, op. cit., n. 3b ad art. 14).

Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 11 cpv. 1 LPAmm impone

alle parti che presentano conclusioni in un procedimento di fornire un recapito

che non deve necessariamente essere il domicilio civile, di modo che l'autorità

possa eseguire le necessarie notifiche (cfr. messaggio del Consiglio di Stato

n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966, punto 2.1). Si tratta, in sostanza,

di indicare all'autorità il luogo in cui essa potrà reperire efficacemente

l'interessato. Seppur vero che, quantomeno per la maggioranza delle persone, il

domicilio civile è il luogo in cui l'interessato è principalmente

rintracciabile, poiché esso - in linea di principio - intrattiene con tale posto

un legame di una certa intensità, la LPAmm non impedisce all'autorità di far

capo ad altri indirizzi, tant'è che l'amministrato stesso può fissare un

diverso recapito, rispettivamente l'autorità può, se lo ritiene opportuno,

procedere con altri metodi di notifica, segnatamente per il tramite di un usciere

o di un agente di Polizia (cantonale e comunale) che raggiungerà personalmente

l'amministrato, non per forza al suo domicilio civile, o mediante pubblicazione

se ne sono date le condizioni (cfr. art. 11 cpv. 1, art. 17 cpv. 2 e art. 19

LPAmm).

2.3. Tornando al caso in esame, per quanto concerne il primo tentativo di

notifica della decisione del 12 luglio 2019, mediante invio raccomandato (non

ritirato) all'indirizzo di Via __________, si deve convenire con l'Esecutivo

cantonale che la sua intimazione non può dirsi validamente avvenuta. Seppur

vero che l'insorgente sapeva che l'UCA l'aveva a più riprese contattato per

questioni riferite al suo domicilio civile (cfr., ad esempio, lettera del 2

ottobre 2017 del ricorrente all'UCA, di cui al doc. H), resta il fatto che detto

recapito non corrispondeva (quantomeno ancora) al domicilio civile del

ricorrente e, soprattutto, quest'ultimo aveva a più riprese indicato all'Autorità

comunale di inviargli la corrispondenza a S_________, in linea con quanto

previsto dall'art. 11 cpv. 1 LPAmm.

Questa Corte ritiene per contro che la decisione dell'Esecutivo comunale sia

stata validamente notificata all'insorgente il 9 settembre 2019 quando egli ha

rifiutato per iscritto (cfr. doc. 15) di prendere in consegna la lettera che

l'agente di Polizia comunale ha tentato di consegnargli presso il suo luogo di

lavoro a T_________ (art. 17 cpv. 4 lett. b LPAmm). Premesso che gli agenti di

Polizia comunale possono notificare gli atti ufficiali anche sul territorio di

un altro Comune ticinese (cfr. legge sulla collaborazione fra la polizia

cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 [LCPol; RL 563.100] e

relativo regolamento con gli allegati) e che l'art. 17 cpv. 2 LPAmm permette

all'autorità di utilizzare questa forma di notificazione se lo ritiene opportuno,

senza per forza procedere prima con altri metodi, l'amministrato che rifiuta la

consegna di un atto ufficiale che lo concerne da parte di un rappresentante

dell'Autorità, sia esso un usciere o un poliziotto, non agisce secondo le

regole della buona fede, per cui deve sopportare le conseguenze di questo suo

comportamento. A fronte del fatto che il Municipio di CO 1 stava tentando di fargli

pervenire una decisione che lo riguardava direttamente, egli aveva il dovere di

accettare la sua notifica e di verificare il contenuto della stessa, così da

poter prendere conoscenza del contenuto del medesimo per poterlo, se del caso,

contestare con piena cognizione di causa. Nulla muta a questo proposito che

tale atto fosse indirizzato anche a sua moglie.

Ne discende dunque che, alla luce di quanto precede, il termine per ricorrere

contro la decisione del 12 luglio 2019 del Municipio di CO 1 ha iniziato a

decorrere il 10 settembre 2019, vale a dire il giorno seguente, ed è giunto a

scadenza il 9 ottobre 2019. Durante questo lasso di lasso di tempo il

ricorrente ha inviato al Municipio di CO 1 due scritti, datati 20 e 24

settembre 2019. In queste due lettere egli si è limitato a diffidare l'Autorità

comunale dall'inviargli corrispondenza riguardante anche sua moglie, criticando

il tentativo del Municipio di notificargli un atto tramite un agente di polizia

presso la sede della sua ditta. Gli stessi non contengono all'evidenza nessuna

censura riferita alla questione della determinazione del suo domicilio, per cui

è a giusto titolo che le precedenti istanze non hanno attribuito agli stessi

carattere ricorsuale. Ne consegue che la decisione di domiciliazione del 12

luglio 2019 non è stata tempestivamente impugnata ed è quindi cresciuta in

giudicato tempestivamente. Alla medesima conclusione si dovrebbe pervenire anche

qualora si volesse considerare determinante per il calcolo dei termini

ricorsuali la data del 21 settembre 2019, giorno in cui la raccomandata

contenente la decisione di domiciliazione del Municipio di CO 1 è stata

ritirata presso l'ufficio postale di S_________ dal momento che prima del 12

febbraio 2020 il ricorrente non ha inoltrato nessuno scritto che potesse essere

considerato alla stregua di un gravame. Il giudizio impugnato merita dunque

piena tutela laddove dichiara irricevibile, poiché tardivo, il ricorso di RI 1

avverso la suddetta risoluzione municipale, escludendo nel contempo che l'autorità

di prime cure sia incorsa in un diniego di giustizia

3. 3.1. A titolo abbondanziale

va ancora aggiunto che la restituzione in intero dei termini è un rimedio

eccezionale, volto ad eliminare le conseguenze preclusive derivanti

dall'omissione di atti processuali. Essa mira a evitare che da

un'omissione processuale incolpevole derivino conseguenze eccessive, non

giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo

(Borghi/Corti, op.cit., n. 1 seg. ad art. 12). Il rimedio incide profondamente

sulla sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi

presupposti seguendo criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre

2011, consid. 2.2). Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il

suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere

esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente

nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione

si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF

2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG,

Zurigo/Basliea/ Ginevra 2016, n. 4 ad art. 24).

3.2. Nel caso in

esame, il ricorrente non era impossibilitato ad agire e nemmeno lo sostiene.

Egli ha semplicemente ritenuto -

a torto - di avere dei motivi per poter rifiutare la notifica della decisione municipale

che lo concerneva e che ciò avrebbe impedito la decorrenza di termini per

impugnare la medesima. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la

sua istanza di restituzione del termine ricorsuale non presta dunque il fianco

ad alcuna critica.

4. 4.1. Visto quanto precede,

il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, commisurata in base al dispendio occasionato

dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al Comune di __________,

che non ne ha fatto richiesta e non è patrocinato da un legale (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.-

è posta a carico del ricorrente, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera