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Decisione

52.2022.25

Tassa base sui rifiuti - assoggettamento

29 settembre 2023Italiano24 min

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.25

Lugano

29

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 24 gennaio

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 15 dicembre 2021 (n. 6177) del

Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente

avverso la decisione del 14 aprile 2021 del CO 1 in materia di tassa raccolta

rifiuti;

ritenuto, in

fatto

A. Il 23 ottobre 2020 il

Servizio esazioni del RA 1 ha emesso a carico della ditta individuale RI 1 la fattura

riguardante la tassa base annuale per il servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti per l'anno 2020, dell'importo di fr. 200.-, inerente all'attività commerciale

esercitata dall'omonimo negozio situato in via __________ a __________.

Con decisione del 14 aprile 2021 CO 1 ha respinto il reclamo presentato dalla

contribuente contro la tassazione in parola.

B. Con giudizio del 15

dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha a sua volta respinto il ricorso

presentato dalla RI 1 contro quest'ultima decisione municipale. Richiamato il

quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha ritenuto, in estrema

sintesi, che per quanto attiene alla tassa base per i rifiuti, il sistema

impositivo previsto dall'ordinamento comunale di __________, sia rispettoso

della legislazione e dei principi di diritto applicabili in materia, visto

anche l'ampio margine di manovra di cui il Legislatore comunale dispone;

segnatamente ha considerato che la tassa applicata in specie, per attività

economiche sotto le dieci unità lavorative, non risulta sproporzionata rispetto

a quella applicata ad altre categorie di utenti e non viola il principio di

parità di trattamento né altri principi costituzionali.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'annullamento della risoluzione governativa e la riforma della

decisione municipale nel senso di ridurre la tassa base rifiuti per l'anno 2020

impostale a fr. 100.-; chiede altresì che il CO 1 venga invitato a modificare

il sistema di imposizione attualmente in vigore. Essa ritiene, per una serie di

ragioni che verranno meglio esposto in seguito, che i criteri applicati a __________

per stabilire l'imposizione delle varie categorie di contribuenti siano lesivi

del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrio.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove

necessario, in seguito.

E. In sede di replica e

di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10

marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 16 e 68

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100) e la legittimazione a ricorrere dell'insorgente (art. 209 lett. b

LOC), sono certe per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Benché non

espressamente, la ricorrente lamenta il fatto che l'Autorità precedente non

avrebbe risposto in modo esaustivo a tutti i quesiti da lei posti con il suo

gravame, ciò che configurerebbe una violazione del suo diritto di essere

sentita per carente motivazione della decisione impugnata.

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di

essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,

anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il

diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,

risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del

29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.3. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato, dopo

avere illustrato nel

dettaglio il quadro giuridico

applicabile, ha ritenuto che il Comune di __________ avesse sufficientemente

suddiviso le categorie di contribuenti e che l'allestimento per le attività

commerciali di un tariffario che tiene conto del numero di unità lavorative impiegate

dal contribuente fosse rispettosa dei principi costituzionali applicabili in

materia, in particolare che la tassa base per la categoria qui in esame fosse

proporzionata al servizio offerto. Ora, premesso che la fondatezza o non di

tali argomenti è questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito, si

deve ritenere che la

querelata decisione consente di comprendere con sufficiente chiarezza le

ragioni che hanno indotto la precedente istanza di giudizio a tutelare la

controversa decisione di tassazione. Prova ne è che l'insorgente è stata in

grado di contestare il giudizio impugnato sollevando una serie di

argomentazioni che dimostrano come essa ne abbia perfettamente compreso la

portata. Ne discende che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo

diritto di essere sentita. Ad ogni modo, quand'anche per pura ipotesi vi fosse

stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso

che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;

oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3. 3.1. La tassa

per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso

particolare imposto al privato per

una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico

(DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su

una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della copertura dei

costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e

della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia

comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di

equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg.

consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della tassa in

rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n.

38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale

del 1874; RU 1 1).

3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei

rifiuti urbani è regolamentato all'art. 32a della legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza

il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel

contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del

Consiglio federale del 4 settembre 1996, FF 1996, 1041 segg., 1060).

In passato il Tribunale federale ha

costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il

trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione

diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una

regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente

Fatti

i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)

godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo

l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere

interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi

proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile

interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la

cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso

limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia

politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto

concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole

libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio

(ibidem).

In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria

giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé

esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie

per le economie domestiche viola l'art. 32a LPAmb, in quanto,

contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema

contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto

dai singoli utenti e sarebbe inoltre

sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici

di Losanna, in questo modo due economie domestiche

composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di

rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo

non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo

discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le

residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).

4. 4.1. Nel Cantone

Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal

1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb; RL 831.100) e dal

relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL

831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la competenza di

organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono

le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:

(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e

smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,

determinate in funzione del detentore (tassa base);

(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non

riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e

prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul

quantitativo);

(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.

L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello

delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle

eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo

delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3

LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la

tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone

fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla

tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse

fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare

della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie

di rifiuti prodotte (cpv. 4).

4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal

Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019 (RGR), approvato

dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa

il servizio è organizzato dal Comune e si applicava a tutto territorio comunale

(art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14

RGR).

Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il

prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei

rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al

finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi

e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di

raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di

investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un

nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il

calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività

economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).

Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla

tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,

indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la

tassa base è stabilita dal Municipio mediante ordinanza, ritenuti i minimi e i

massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche

sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica

giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del

suddetto disposto).

Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente

dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente

art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche

residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività

economiche operative sul territorio giurisdizionale di __________, al momento

della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta,

anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.

Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il RA 1 ha fissato le tasse base

annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per uffici commerciali

e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori

di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, grandi

magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche, fino a 10 unità lavorative.

Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa base è di fr. 400.- e dalle

100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM). Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la

presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla

stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per

ciascuna di esse.

5. 5.1. Come accennato

in narrativa, la ricorrente - che non contesta il suo assoggettamento -

sostiene che il sistema impositivo relativo alla tassa base sui rifiuti del Comune

di __________ sia lesivo del principio della parità di trattamento e del

divieto di arbitrio. A suo dire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

che l'Autorità comunale assicura alle economie domestiche e alle attività

economiche è identico per tutti i contribuenti, ciò che presuppone dunque

l'applicazione dei medesimi criteri per la definizione delle tasse. Ritiene

pertanto che non sia corretto prelevare una tassa di soli fr. 50.- per

un'economia domestica composta da una sola persona e invece una di fr. 200.-

per un'attività economica svolta sempre da un singolo individuo (in specie un

piccolo negozio), importo quest'ultimo che viene imposto anche a entità ben più

grandi e meglio fino alle dieci unità lavorative e che passa a fr. 400.- per

entità da undici e fino a 99 dipendenti, nonostante i rifiuti, prodotti di

fatto dalle persone fisiche, non siano comparabili.

Ritiene pertanto che la tassa base, così come è stata concepita dal Legislatore

comunale, avvantaggi maggiormente le economie domestiche e le attività

economiche con un numero elevato di personale a scapito delle piccole imprese

che si trovano a pagare quanto contribuenti ben più grandi nonostante la

produzione di rifiuti possa essere finanche inferiore a quella delle economie

domestiche. Segnala in proposito che da una simulazione elaborata dall'associazione

Osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti (OKKIO), il sistema

contributivo applicato a __________ risulterebbe discriminante, mentre che le soluzioni

adottate in altri Comuni sarebbero ben più rispettose del principio dell'uguaglianza

tra i contribuenti. Tra questi il sistema contributivo applicato a __________

dove viene percepita una tassa minima per ogni utente destinata al pagamento

dei costi fissi, alla quale si aggiunge una tassa individuale, a copertura dei

costi variabili del servizio, calcolata con il sistema dell'abitante o abitante

equivalente; ciò che permetterebbe - in modo tra l'altro facile - di far pagare

in funzione del numero effettivo di persone che compongono l'economia domestica

o l'attività economica. Lamenta infine che il sistema di calcolo concretamente

utilizzato dall'Esecutivo cantonale per fissare tramite ordinanza le tasse

delle varie categorie contributive non sia contenuto nel RGR, ciò che a suo

dire sarebbe lesivo altresì del principio di trasparenza e configurerebbe un

abuso di autorità.

5.2.

5.2.1. Anzitutto va considerato che, come esposto sopra, in materia di tasse

per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti il Comune ticinese gode di

una certa autonomia che prende forma, nel caso specifico, attraverso il RGR e

la relativa ordinanza. Entrambi questi atti normativi sono rimasti incontestati

al momento della loro pubblicazione e non sono stati oggetto di referendum;

essi sono quindi validamente entrati in vigore. Ciò non significa ancora che

gli atti resi in loro applicazione possano sfuggire alla verifica circa la

conformità ai principi generali del diritto, segnatamente a quelli di causalità

ed equivalenza. L'autorità giudicante non può infatti annullare o modificare

una norma operandone un controllo astratto (STA 52.2017.385 del 6 febbraio 2019

consid. 4.2, 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 2, 52.2016.598 del 30 marzo

2017 consid. 3.2; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e

riferimenti), ma, nell'esame di atti concreti, può paralizzare l'applicazione

di una disposizione ritenuta anticostituzionale, annullandone gli atti resi in

sua applicazione.

La scelta tra i vari criteri per la definizione delle tasse per il servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti d'altronde compete al Legislativo comunale,

che li adotta secondo le specifiche procedure, e vengono poi posti in

esecuzione concreta dal suo Esecutivo tramite ordinanza.

5.2.2. I Comuni ticinesi sono ormai tenuti ad applicare delle tasse base e

delle tasse sul quantitativo di rifiuti prodotti (art. 18 cpv. 1 LALPAmb); tutte

le tasse causali applicate in tale ambito, comprese le tasse base, devono

rispettare il principio di causalità (art. 32a cpv. 1 LPAmb; DTF 137 I 257, consid. 6; STA 52.2009.151 del 31 luglio 2009

consid. 3.2.1). Dal momento tuttavia che la tassa base è destinata a coprire i

costi fissi di gestione, che - seppur non totalmente - sono indipendenti dal

quantitativo di rifiuti prodotti, il Tribunale federale ha più volte ammesso

l'applicazione di un certo schematismo per la definizione delle categorie

contributive e delle tariffe (STF 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4.2,

2C_1034/2017 del 16 maggio 2019 consid. 4.2.1).

Nel caso concreto il Comune di __________ ha stabilito degli importi

differenziati, in modo tale da tenere debitamente conto della diversa intensità

con cui le varie categorie di utenti fanno potenzialmente capo al servizio in

questione. Anzitutto è stata fatta una distinzione tra economie domestiche

(comprese le residenze secondarie) e attività economiche (art. 18a cpv. 3

LALPAmb). Queste ultime sono poi suddivise in sette categorie in funzione del

tipo di attività svolta. Tre di queste categorie concernono gli "uffici

commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie,

distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche,

grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche" per le

quali sono state previste delle tariffe diverse a seconda del numero di unità

lavorative impiegate. Il criterio utilizzato, largamente diffuso per la commisurazione

di questo tipo di tasse, va esente da critiche.

Il fatto poi di considerare che mediamente un'attività economica produca più

rifiuti di un'economia domestica è senz'altro sostenibile (STA 52.2009.151 del

31 luglio 2009 consid. 3.2.1). Nemmeno l'insorgente lo contesta invero, se non

in riferimento alla propria situazione e meglio all'esercizio di un'attività

svolta da un singolo individuo. Sennonché la ricorrente non tiene in

considerazione che essa gestisce un negozio, che per quanto piccolo, ha un

potenziale di produzione di rifiuti che è diverso da quello di un'economia

domestica, ancor meno se composta da una sola persona. Indipendentemente dal tipo

di professione, le attività economiche vengono svolte durante la maggior parte

della giornata e attorno ad esse (ancor più se si tratta di negozi) gravitano

un numero generalmente più alto di persone che non si limitano invero al

personale attivo, ma comprendono anche i clienti, i fornitori ecc. Proprio

perché sono in particolare le persone fisiche a generare rifiuti, questi sono

in linea di principio maggiori nell'ambito delle attività commerciali, rispetto

alle economie domestiche. Senza poi contare che nel caso di negozi dove vengono

vendute delle merci, una parte (a seconda dei casi) più o meno importante di

rifiuti, deriva anche dai prodotti commercializzati: si tratta in particolare

degli imballaggi, degli scarti, della corrispondenza e della documentazione

commerciale ecc. Premesso che l'insorgente pare concentrarsi sui rifiuti

ingombranti, senza che in realtà vi sia una sostanziale differenza con gli

altri tipi di rifiuti per i quali viene garantita la raccolta e/o lo

smaltimento (per gli ingombranti è unicamente prevista la consegna agli

ecocentri, cfr. art. 4 cpv. 3 OM), essa non porta alcun elemento che permetta

di giungere a diversa conclusione e gli esempi forniti in questo senso non

appaiono dirimenti ma piuttosto riferiti a situazioni particolari dalle quali

non possono essere tratte regole o principi generali. Seppur vero che una

persona che vive sola può disporre di un'abitazione con molti locali, questo

non permette ancora di concludere che mediamente una simile economia domestica

produca più rifiuti di un'attività economica esercitata da una singola persona,

atteso che la stessa può pure essere svolta disponendo di più o meno locali o

arredamenti.

Per quanto attiene poi alla pretesa violazione del principio di parità di

trattamento tra le diverse categorie di attività economiche, va considerato che

la giurisprudenza ammette per le tasse base l'applicazione di criteri

schematici dedotti dall'esperienza, purché questi non conducano a soluzioni

sistematicamente inegualitarie (STF 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 7.1

e 2C_56/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). In questo

senso il principio della parità di trattamento non ha carattere assoluto in

materia di tributi, ma ammette alcune differenze o assimilazioni, che sono

conseguenza dello schematismo permesso in quest'ambito (STF 2C_320/2020 del 20

ottobre 2020 consid. 7.1). Il margine di apprezzamento di cui l'Autorità

comunale beneficia in specie, in particolare se la soluzione scelta mira a

semplificare l'imposizione, deve essere preservato entro questi limiti, per cui

una norma comunale può essere ritenuta lesiva del suddetto principio solo se

essa comporta un risultato insostenibile o se stabilisce distinzioni che non si

giustificano.

Nel caso concreto la soluzione di differenziare le tariffe in base al numero di

persone attive per ogni attività economica permette di considerare che più sono

grandi le dimensioni dell'azienda è maggiore il potenziale utilizzo del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le tariffe così

applicate non portano poi a risultati insostenibili e sono giustificate da

motivi pratici. È anzitutto normale che in un sistema che prevede delle

categorie secondo il numero di persone vi sia una differenza tra la situazione

di un contribuente con il numero minimo e quello con il numero massimo, ciò che

è insito nella schematizzazione applicata. Questo non significa che le tasse

base così prelevate non siano sostenibili dal momento che il principio di

causalità non esige che ogni utente del servizio sia chiamato a partecipare

finanziariamente soltanto per l'esatto quantitativo di rifiuti da lui prodotto,

ma semplicemente che l'insieme dei soggetti che producono rifiuti copra la

totalità dei costi derivanti dalla loro eliminazione e, soprattutto, che le

tasse da essi pagate abbiano una certa correlazione con la quantità di rifiuti

prodotti. L'importo della tassa base di fr. 200.-, imposto alla ricorrente, è dunque

rispettoso del principio di uguaglianza e di quello d'equivalenza poiché,

essendo tutto sommato proporzionato ai vantaggi economici e giuridici di cui gli

utenti di questa categoria beneficiano, come pure al loro interesse per la

prestazione fornita dall'Ente pubblico (cfr. STA 52.2019.47 del 24 gennaio 2023

consid. 5), senza che sia necessario - come fa l'insorgente - procedere ad un

calcolo pro capite in funzione del numero di unità lavorative. La

tariffa passa poi a fr. 400.- per le entità medie e a fr. 800.- per quelle

grandi, per cui la tassa base risulta sufficientemente differenziata in maniera

graduata. Il fatto che in singoli casi il sistema impositivo della tassa base

possa divergere dal reale utilizzo delle infrastrutture pubbliche nulla cambia:

le tariffe sono infatti basate su delle situazioni medie, non devono essere

strettamente proporzionali alla quantità di rifiuti prodotta e devono essere

ammesse nell'interesse di una semplificazione del sistema di riscossione del

tributo.

Nel Canton Ticino il Comune di __________ è d'altronde quello con la

popolazione maggiore e conta un grande numero di attività economiche di

svariato genere e natura, esercitate sul proprio territorio, per cui, a

differenza del Comune di __________ e degli altri Comuni citati nel ricorso, di

dimensioni decisamente più piccole, esso ha scelto di istituire per l'imposizione

delle attività economiche sette categorie tariffali che permettano di fare

delle distinzioni in funzione del genere di attività esercitato e/o delle

dimensioni dell'azienda, senza dover in questo modo esigere l'esecuzione di un

calcolo individuale per ogni contribuente, che nello specifico porrebbe delle

notevoli difficoltà dal profilo pratico. In questo senso la simulazione

eseguita da OKKIO (allegata al ricorso del 10 maggio 2021 al Consiglio di

Stato) risulta di scarsa rilevanza nel caso di specie, fermo restando che a __________

nel 2020 venivano ad ogni modo prelevati importi nettamente superiori a quelli proposti

da OKKIO per __________ (e meglio una tassa minima di fr. 82.- per ogni utente

sommata ad una tassa individuale di fr. 27.- per abitante o abitante

equivalente; cfr. ordinanza tutt'ora in vigore).

Vale poi la pena ricordare che a differenza delle persone fisiche che devono annunciare

arrivi e partenze al Comune (che sia domicilio o residenza), il numero di

persone attive all'interno di un'attività economica può variare frequentemente

e senza particolari obblighi di notifica all'Autorità comunale. Per il

territorio di __________ è pertanto più difficile eseguire un controllo

capillare di questo tipo di utenti, ciò che giustifica l'applicazione di uno

schematismo maggiore, fermo restando il rispetto di un rapporto ragionevole tra

la tassa imposta e il servizio offerto (principio dell'equivalenza). D'altra

parte, una decisione vìola il divieto di arbitrio, se risulta manifestamente

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se è

gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico, o in contrasto

intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Non risulta per

contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe

entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 138 I 49

consid. 7.1).

Per quanto attiene infine al principio di trasparenza, anche tale censura non

può essere accolta. L'Autorità comunale deve stabilire gli importi dei tributi

causali in funzione dei costi da sostenere, conformemente al principio della

copertura dei costi. Il metodo di calcolo usato dal Municipio per fissare le

tasse base non deve essere necessariamente indicato né nell'OM né nel RGR.

Atteso che l'insorgente non sostiene che vi sia un eccesso di introiti

derivanti da tale tributo rispetto alle spese concretamente assunte per il

mantenimento del servizio, l'Esecutivo comunale è libero di fissare l'importo

della tassa base all'interno della forchetta stabilita nel regolamento. La base

legale contenuta in quest'ultimo (art. 22 RGR) d'altronde espone chiaramente -

in conformità con il principio di legalità - l'oggetto della tassa, i

contribuenti e la forchetta all'interno della quale il tributo dovrà essere

concretamente fissato a seconda della categoria di utente (cfr. STF 2C_858/2014

del 17 febbraio 2015 consid. 2.1).

In definitiva pertanto, va ritenuto che il Comune di __________ ha adottato una

soluzione che non può ancora essere considerata destituita di qualsiasi logica

o fondamento; la decisione di tassazione deve di conseguenza essere confermata.

6. 6.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

6.2. La tassa di giustizia di 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a

suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità

resistente, non avendone fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i

presupposti (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera