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Decisione

52.2022.250

Richiesta di restituzione della tassa semestrale della SUPSI dopo la rinuncia agli studi

30 gennaio 2023Italiano10 min

alle regole dell'indebito arricchimento. Non vi sarebbe una base legale sufficiente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.250

Lugano

30

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 4 agosto

2022 di

RI

1

rappresentata

da: RA 1

contro

la decisione del 25 luglio 2022 del direttore

generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

(SUPSI) che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 28 ottobre

2021 della Direzione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della

SUPSI in materia di restituzione della tassa semestrale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è stata ammessa

al Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare del DFA della

SUPSI per l'anno accademico 2018/2019, formazione che ha subito sospeso

ottenendo un congedo, e in seguito abbandonato.

Il 30 marzo 2021 la medesima ha presentato al DFA domanda di ammissione al

Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I per la disciplina

tedesco. Preso atto dell'accoglimento della sua domanda, il 3 giugno 2021 RI 1

ha pagato la tassa di fr. 800.- per il semestre autunnale 2021/2022.

B. Con e-mail del 24

agosto 2021, RI 1 ha comunicato alla SUPSI di rinunciare alla formazione,

siccome aveva trovato un lavoro e deciso di proseguire con gli studi di master

a __________. La medesima ha quindi chiesto la restituzione dell'importo della

tassa semestrale già versato. Il DFA ha rifiutato di rimborsare la tassa,

dapprima per e-mail e in seguito con decisione formale il 28 ottobre 2021.

C. Con decisione del 25

luglio 2022 il direttore generale della SUPSI ha respinto il ricorso di RI 1

avverso la predetta risoluzione del DFA. Premesso che il prelievo della tassa

universitaria è fondato su una base legale sufficiente e che il suo ammontare è

proporzionato, l'autorità ha tutelato il diniego del rimborso dell'importo

pagato al momento dell'iscrizione dalla studentessa. Il regolamento per la

procedura di ammissione e l'immatricolazione al master della SUPSI del 13

giugno 2014 prevede esplicitamente che in caso di ritiro dell'iscrizione o di

abbandono degli studi il candidato non ha diritto alla restituzione della

tassa. Questione a cui la studentessa è stata pure resa attenta con

un'avvertenza apposta sul modulo di conferma di iscrizione al corso, da essa

sottoscritto.

D. Con un ricorso,

presentato anche quale petizione, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento con conseguente restituzione della tassa anticipata, oltre

interessi di mora dal 1° settembre 2021. Sostiene che trattandosi di una tassa

causale, in caso di mancata frequenza la stessa debba essere restituita in base

alle regole dell'indebito arricchimento. Non vi sarebbe una base legale sufficiente

per il prelievo del tributo.

D'altro canto, nel 2018 alla ricorrente era stata restituita l'intera tassa

semestrale dopo il ritiro dal corso di bachelor.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone la SUPSI, ribadendo le motivazioni a sostegno della decisione

impugnata.

F. Con la replica e

la duplica le parti confermano le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1

lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola

universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca

del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.

3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in ordine. L'atto non è invece esaminato

come petizione, in difetto dei presupposti dell'art. 92 LPAmm.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione esibita dalle

parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

Considerandi

2.

Innanzitutto, va

rilevato che avendo l'insorgente pagato la tassa semestrale senza eccepire

alcunché, ogni censura riferita al fondamento della stessa è tardiva. Non si

entra quindi nel merito delle critiche riferite al rispetto dei principi che

reggono la materia (legalità, copertura dei costi, equivalenza). Queste

andavano semmai sollevate contro la decisione con cui è stato richiesto il

pagamento del tributo. L'oggetto del litigio è limitato al quesito di sapere se

la ricorrente possa vantare un diritto al rimborso della tassa semestrale, vuoi

sulla base delle normative applicabili, vuoi invocando l'indebito

arricchimento.

3.

3.1. Per l'art.

11.

cpv. 1 LUSI-SUPSI i rapporti dell'Università della Svizzera italiana (USI) e

della SUPSI con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti da

appositi regolamenti interni. L'USI e la SUPSI, soggiunge il cpv. 2 della

norma, possono prelevare tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture.

Secondo lo statuto

approvato dal Consiglio della SUPSI il 22 giugno 2018 (statuto), la competenza

di definire l'ammontare delle tasse per gli studenti nei corsi di formazione di

base dei Dipartimenti spetta al Consiglio della SUPSI (art. 6 n. 6 statuto). Le

tasse di frequenza dei corsi di master sono stabilite nel regolamento per la

procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di

secondo livello) approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 giugno 2014

(R-Ammissione). Periodicamente, il regolamento ha subìto modifiche. Al momento

dell'iscrizione al master della ricorrente, era in vigore la versione del 1°

settembre 2017 (versione 5). L'art. 4.2.1 R-Ammissione (versione 5) stabilisce

che la tassa semestrale è di fr. 1'600.-, rispettivamente di fr. 800.- per gli

studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle

scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità

svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). In

caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono o di esclusione dagli studi,

soggiunge l'art. 4.2.3, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa

semestrale, né ai contributi ai costi per la didattica.

3.2

La successiva modifica del regolamento è entrata in vigore il 1° settembre

2021.

(versione 6). L'art. 4.2.1 prevede che la tassa semestrale non è in alcun

caso rimborsabile (es. ritiro dell'iscrizione, abbandono, esclusione dalla

formazione). Tuttavia, l'art. 4.2.3 R-Ammissione (versione 6) prescrive che in

caso di ritiro dell'iscrizione o di abbandono dagli studi dopo la scadenza

dell'ultimo termine utile per la loro notifica (art. 3bis), lo studente non ha

diritto al rimborso della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la

didattica. L'art. 3bis R-Ammissione (versione 6) demanda alle direttive di

applicazione dei Dipartimenti la definizione dei termini utili entro i quali lo

studente immatricolato può rinunciare alla propria iscrizione, rispettivamente

abbandonare gli studi mediante notifica scritta. Le direttive di applicazione

del regolamento per il master e dell'R-Ammissione relative al corso di laurea

Master in Insegnamento per il livello secondario I proposto dal DFA della SUPSI

del 15 marzo 2021 (direttive), all'art. 3 n. 12, stabiliscono che l'ammissione

è subordinata al pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per

la didattica. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione,

l'abbandono del corso, se non annunciato per scritto alla Direzione del DFA

entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 15 luglio per il semestre successivo,

comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale.

Le nuove norme non sono del tutto coerenti. Da un lato l'art. 4.2.1 R-Ammissioni

stabilisce che la tassa semestrale non è in alcun caso rimborsabile,

fornendo quale esempio anche il ritiro dell'iscrizione. Dall'altro lato, l'art.

4.2.3

prevede che la restituzione della tassa è esclusa solo in caso di ritiro

dopo un determinato termine. Nemmeno è del tutto chiaro quale sia il termine

entro il quale può avvenire il ritiro dell'iscrizione. Infatti, la regola di

cui all'art. 3 n. 12 delle direttive, ancorché inserita all'interno del

capitolo 2 dedicato all'ammissione e all'iscrizione al master, sembra applicarsi

solo a partire dal secondo semestre di formazione.

4.

4.1. L'art.

4.2.3

R-Ammissione (versione 5) sancisce esplicitamente che la tassa semestrale

non è rimborsabile in caso di ritiro dalla formazione. A questa circostanza

l'insorgente è stata resa attenta tramite il modulo di conferma di iscrizione

al corso, che ha sottoscritto il 3 giugno 2021. Sulla base di tale regolamento,

in vigore fino al 31 agosto 2021, l'insorgente non può quindi pretendere la

restituzione della tassa semestrale. Inutilmente l'insorgente invoca

l'applicazione delle norme della versione 6 del regolamento. Intanto, per le

ragioni esposte al considerando precedente, il diritto al rimborso della tassa

è tutto fuorché regolato in modo chiaro. In ogni caso, l'autorità inferiore ha

giustamente ritenuto che tali disposizioni non sono applicabili al caso di

specie, siccome il ritiro dalla formazione dell'insorgente è intervenuto il 24

agosto 2021, quando la modifica del regolamento non era ancora entrata in

vigore.

4.2

L'insorgente

fonda la sua pretesa sull'indebito arricchimento (art. 62 segg. del codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). A torto.

Secondo un principio generale, le devoluzioni fatte in ragione di motivi che

poi non si avverano, che in realtà non sussistono o che in

seguito vengono a cadere devono essere restituite, a meno che la legge preveda

il contrario (DTF 135 II 274 consid. 3.1, 130 V 414 consid. 2). Codificata all'art.

62.

cpv. 2 CO

per il diritto privato, questa regola vale anche

nell'ambito del diritto pubblico (Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 148 segg.).

L'obbligo di

restituire contributi versati senza causa si fonda quindi innanzitutto sulle

disposizioni speciali che lo prevedono e, solo in loro difetto, sulle regole

generali dell'indebito arricchimento (cfr. DTF 128 V 236 consid. 2a). Nel caso

concreto, l'R-Ammissione regola la questione escludendo, come detto, la

possibilità di ottenere il rimborso della tassa semestrale. Non vi è quindi

spazio per l'applicazione delle regole di cui agli art. 62 segg. CO.

4.3

In queste circostanze, non gioca alcun ruolo il motivo per cui

l'insorgente ha rinunciato alla formazione. La tesi secondo cui la stessa

sarebbe stata indotta in errore ad iscriversi, siccome il titolo di master sarebbe

superfluo per accedere all'insegnamento, non conduce a riconoscerle un diritto

alla restituzione della tassa. Tanto più che tale fatto non trova riscontro

negli atti. Anzi, dalla dichiarazione dell'insorgente al momento del ritiro dalla

formazione emerge la sua libera scelta di iscriversi a un analogo corso di

master in altro Cantone.

5.

Non porta ad

altra conclusione il fatto che nel 2018 alla ricorrente è stata restituita la

tassa semestrale per la frequentazione del corso di bachelor, in occasione

della concessione di un congedo. A ragione la SUPSI afferma che si tratta di

una situazione diversa rispetto a quella oggetto del gravame. Infatti, in

quell'occasione la ricorrente non si è ritirata dalla formazione, bensì ha ottenuto

un congedo, che comporta il pagamento di una tassa ridotta di fr. 50.-, ciò che

ha condotto al rimborso dell'eccedenza anticipata.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, di importo

contenuto, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera