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Decisione

52.2022.251

Multa LEPICOSC - Responsabilità di una ditta iscritta all'albo per aver funto da prestanome

26 ottobre 2022Italiano21 min

soggetti alla LEPICOSC da parte di persone non autorizzate, l'11 marzo 2022 la CV-LEPICOSC ha fatto divieto alla F__________ di proseguire i lavori da impresario costruttore

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.251

Lugano

26

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 10 agosto

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 15 luglio 2022 della Commissione di

vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di

impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale

della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500), con la quale è

stata inflitta all'insorgente una multa di fr. 5'000.-;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, di __________, ditta

iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, ha eseguito dei

lavori edili sul fondo __________ di __________. Come indicato nella domanda di

costruzione, l'intervento, del costo complessivo di fr. 1'418'000.-, concerneva

il risanamento di una casa monofamiliare, la costruzione di due ulteriori case

unifamiliari e di un'autorimessa, nonché la demolizione di una piscina esterna

e del vecchio garage.

B. a. Il 28 febbraio

2022, la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile

(CPC) e la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge

sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore

specialista (CV-LEPICOSC) hanno esperito un controllo congiunto del suddetto

cantiere rilevando la presenza del titolare della ditta individuale F__________

e di un suo operaio (assunto tramite agenzia interinale) intenti ad istallare

la baracca di cantiere e a trasportare il materiale di lavoro. F__________ ha

dichiarato agli ispettori delle due autorità di essersi occupato della

demolizione della vecchia autorimessa e della costruzione del nuovo garage,

sarebbe inoltre stato incaricato di lavori esterni quali la realizzazione del

muro di cinta; della riattazione interna dell'immobile, ormai in fase

conclusiva, si sarebbe invece occupata la RI 1, di cui nessun operaio era

presente in cantiere al momento del controllo.

Accertato che mediante invio della notifica di inizio lavori del 21 ottobre

2021, RI 1 era stata effettivamente indicata quale impresa di costruzione

incaricata delle opere da capomastro e considerata l'esecuzione di lavori

soggetti alla LEPICOSC da parte di persone non autorizzate, l'11 marzo 2022 la CV-LEPICOSC ha fatto divieto alla F__________ di proseguire i lavori da impresario costruttore

sul fondo in questione, ordine trasmesso in copia alla RI 1, e ha notificato al

contempo - ad entrambe le predette ditte - l'avvio di due separate procedure disciplinari nei loro confronti.

b. Dopo aver preso atto delle osservazioni trasmessele da F__________ e al fine

di valutare la revoca del provvedimento provvisionale, con scritto del 5 aprile

2022 la CV-LEPICOSC ha richiesto alla RI 1 di ricevere il contratto

d'appalto/subappalto per l'esecuzione delle opere edili sulla proprietà in

oggetto, lettera trasmessa in copia anche alla F__________. Non avendo ricevuto

risposta, l'autorità ha eseguito un ulteriore controllo del cantiere di __________

il 29 aprile 2022, in occasione del quale è stata rilevata la presenza di due

operai e di F__________. Entrambi i lavoratori controllati, che stavano

eseguendo la casseratura del muro di confine, hanno affermato di lavorare per

conto della RI 1; uno - il medesimo di cui al controllo precedente - assunto

sempre mediante agenzia interinale e il secondo quale occupazione temporanea tramite

la disoccupazione (guadagno intermedio). Anche F__________ ha sostenuto di

essere presente in cantiere quale manodopera in prestito per la RI 1, nonché nella

sua qualità di direttore dei lavori. Reso attento del fatto che non era stata autorizzata

la ripresa dei lavori, F__________ ha mostrato un preventivo della RI 1, in

attesa di accettazione, per l'assunzione delle opere edili in esame, documento

poi consegnato all'autorità controfirmato dal committente e da F__________ in

data 4 aprile 2022. Vista l'assunzione dei lavori da parte di un'impresa di

costruzione iscritta all'albo, il 3 maggio 2022 la CV-LEPICOSC ha autorizzato

la ripresa dei lavori, preannunciando l'esperimento di controlli tesi a

verificare l'effettiva presenza della manodopera della RI 1.

c. Con decisione del 15 luglio 2022, la CV-LEPICOSC, considerato che una parte

delle opere soggette a LEPICOSC era stata eseguita da operai non riconducibili

a ditte iscritte all'albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti,

ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 5'000.- per violazione dell'art. 6 lett.

f LEPICOSC.

In medesima data l'autorità ha sanzionato pure la ditta individuale F__________

per violazione dell'art. 4 LEPICOSC.

C. Avverso la decisione

che la concerne, la RI 1 insorge ora dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata una

violazione del suo diritto di essere sentita, sostiene, in estrema sintesi, di

non aver violato alcun disposto di legge e che i fatti oggetto di condanna

riguarderebbero una terza persona.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone la CV-LEPICOSC, le cui osservazioni verranno, per quanto

necessario, riprese in seguito.

E. In sede di replica e

di duplica le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro contrapposte

argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 17a LEPICOSC. La

legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 16 cpv. 1 e

art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo

stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'insorgente lamenta anzitutto una violazione dei suoi diritti di parte. Essa

sostiene che la decisione di condanna sia stata motivata in modo insufficiente

atteso che riguarda fatti riferiti ad una terza persona e non alla ricorrente.

2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

iscritto; tale norma non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della

motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito assicura anche il diritto ad una

motivazione sufficiente, ciò che tuttavia non impone di esporre e discutere

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente

che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137.

II 266 consid. 3.2 e riferimenti; STA 52.2017.322 del 9 luglio 2018 consid.

2.2). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando

l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un

senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella

situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4),

oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri

atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2

febbraio 2000 consid. 2).

2.3

Tornando al caso in esame, va anzitutto rilevato che, nell'ambito della

presente procedura, la RI 1, ha inizialmente ricevuto il divieto impartito alla

ditta individuale F__________ di proseguire i lavori sul mappale __________ di __________,

inviatole in copia, e lo scritto con cui le era stato notificato l'avvio di un

procedimento disciplinare nei suoi confronti. Già da questi due documenti

emerge chiaramente che la CV-LEPICOSC ha costatato che, su di un cantiere per

il quale la ricorrente risultava l'impresa di costruzione incaricata dei lavori

da capomastro, una ditta non iscritta all'albo delle imprese di costruzione e

degli operatori specialisti aveva eseguito delle opere edili, violando di

conseguenza la LEPICOSC; l'avviso di procedimento disciplinare, direttamente

indirizzato all'insorgente, precisava poi che tra gli obblighi delle imprese di

costruzione vi è quello di non fare da prestanome, per cui, tenuto conto che

ciò rischiava di comportare l'emanazione di una sanzione amministrativa,

l'autorità invitava la ricorrente a prendere posizione in merito. La decisione

di multa null'altro fa che riprendere quanto già indicato in precedenza. In

sostanza la CV-LEPICOSC rimprovera all'insorgente di aver permesso, su di un cantiere

per il quale essa era l'impresa di costruzione responsabile, l'esecuzione di

lavori edili soggetti a LEPICOSC da parte di una ditta non iscritta all'albo. Ora,

se ciò permetta di giustificare la multa inflitta è questione che attiene al

merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Premesso che la ricorrente

è una ditta attiva quale impresa di costruzione per cui il regime autorizzativo

della LEPICOSC le è noto, la motivazione formulata dall'autorità risulta ad

ogni modo sufficientemente chiara e articolata affinché l'insorgente potesse

impugnarla con piena cognizione di causa. Prova ne è che essa, rappresentata da uno sperimentato

legale, è stata in grado di contestare la decisione impugnata avanzando i

propri argomenti, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso

la portata. Ne discende che non vi è stata alcuna una violazione del suo

diritto di essere sentita. Ad ogni modo, quand'anche per pura ipotesi vi fosse

stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso

che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;

oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore

costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.

DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3.

3.1. Giusta

l'art. 3 LEPICOSC, a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività

è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

L'iscrizione all'albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori

specialisti all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività (art. 4

cpv. 1 LEPICOSC). Non soggiace all'applicazione della LEPICOSC l'esecuzione di

lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente

semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari

conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature

importanti (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC). Sono

considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non

superano l'importo di fr. 30'000.-; per gli operatori specialisti questo limite

è fissato a fr. 10'000.- (art. 4 cpv. 3 LEPICOSC). Dall'art. 6 LEPICOSC,

il quale disciplina gli obblighi delle imprese di costruzione e degli operatori

specialisti, emerge chiaramente che la legge si ripropone di imporre un minimo

di requisiti professionali, onde garantire il rispetto degli ordinamenti

edilizi e della legislazione ambientale (lett. a), delle norme a tutela della

sicurezza sul cantiere (lett. b), delle disposizioni di legge sul lavoro e sui

contratti collettivi di lavoro (lett. c), delle prescrizioni che disciplinano

l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati (lett. d)

nonché l'adempimento degli obblighi in materia di contributi sociali e di

determinati obblighi fiscali (lett. e - f; cfr. Messaggio del 30 agosto 1988

[n. 3344] del Consiglio di Stato concernente

la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore; STF

2P.196/1999 del 13 marzo 2000 consid. 3 c/bb). L'esecuzione dei lavori non può

essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'assoggettamento (art. 8 cpv.

2.

RLEPICOSC). La violazione delle disposizioni della LEPICOSC è punita

dalla CV-LEPICOSC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- o la

radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPICOSC). Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli

abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori,

di appaltatore principale oppure di subappaltatore (art. 16 cpv. 3 LEPICOSC).

3.2

Dai materiali legislativi concernenti la legge sull'esercizio della

professione di impresario costruttore, la cui prima versione risale al 1989,

emerge che tali norme sono state volute per ovviare

alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali

delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia pubblica e

privata, imponendo dei requisiti professionali minimi al fine di tutelare la

collettività e i singoli cittadini dai pericoli derivanti, segnatamente, da

opere non eseguite a regola d'arte. Per ovviare ad un'incontrollata

proliferazione di imprese senza la benché minima preparazione tecnica o

organizzativa, assolutamente inidonee ad operare, è quindi stato introdotto un

albo delle imprese ed è stato stabilito che solo le imprese ivi iscritte avrebbero

potuto eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura, eccezion fatta per i

lavori di modesta importanza e particolarmente semplici che potevano essere

eseguiti da persone senza conoscenze specifiche nel ramo delle costruzioni (STF

2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2 e rinvii ivi citati).

Ne discende che nell'ambito dell'esecuzione di opere la cui importanza, per

tipo d'intervento e di costo preventivabile globale, supera le soglie fissate

dalla legge, solo le imprese e gli operatori specialisti iscritti all'albo

possono eseguire lavori edili e del genio civile.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta di aver violato la LEPICOSC,

segnatamente di aver funto da prestanome, ciò che la CV-LEPICOSC non avrebbe

minimamente comprovato. Per contro sarebbe accertato che essa ha effettivamente

lavorato sul cantiere in esame e di essere stata regolarmente pagata per i

lavori effettuati, ciò che pertanto sconfesserebbe la tesi della CV-LEPICOSC. I

fatti contestati nella decisione d'altra parte riguarderebbero unicamente il

comportamento della ditta individuale F__________, per la quale l'insorgente

ritiene di non essere responsabile e, di riflesso, di non poter per questo

essere sanzionata.

4.2

Anzitutto va osservato che non v'è dubbio che i lavori in questione, e

meglio la ristrutturazione interna di una casa monofamiliare, l'edificazione di

due ulteriori case unifamiliari e di un'autorimessa con contestuale demolizione

di una piscina e di un garage, rientrino - sia per costo sia per importanza -

nel campo di applicazione della LEPICOSC. Anche considerando che al momento dei

controlli dell'autorità i lavori in esecuzione non comprendevano l'edificazione

delle due case unifamiliari, dal preventivo del 4 aprile 2022 della ricorrente

emerge che il costo complessivo per la sola ristrutturazione e la formazione

del nuovo garage - opere tutt'altro che di semplice esecuzione - superava i fr. 100'000.-.

Considerato il divieto di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine

di sottrarli all'applicazione della legge (art. 8 cpv. 2 RLEPICOSC), sebbene

dal profilo organizzativo l'esecuzione di un intervento edile possa essere

affidato a più ditte, qualora si tratti di opere che, nel loro insieme, per

ampiezza e costo superano la soglia di legge, solo le ditte iscritte all'albo

possono effettuare i lavori da capomastro o da operatore specialista (STA

52.2017.322

del 9 luglio 2018 consid. 4.3; per un esempio riferito alla legge

prima della revisione del 1° gennaio 2014: STA 52.2007.57 del 4 maggio 2007

consid. 3.2). In questo senso poco importa che la ditta individuale F__________

abbia eseguito solo alcune opere e che anche la RI 1 abbia effettivamente

lavorato sul cantiere. Data l'importanza e l'ampiezza dei lavori, una ditta non

iscritta all'albo almeno quale operatore specialista non poteva eseguire

nessuna opera edile sul cantiere, nemmeno parziale e neppure contenendo i costi

al di sotto delle soglie di legge, atteso che determinante per la LEPICOSC è il

valore dell'intera opera.

Dagli atti all'incarto emerge che in occasione del primo controllo della

CV-LEPICOSC nessun dipendente della ricorrente era presente in cantiere;

risulta per contro che la ditta individuale F__________, senza essere iscritta

all'albo, aveva a quel momento già eseguito la demolizione del vecchio garage e

aveva, almeno parzialmente, costruito la nuova autorimessa (pareti in cotto),

ciò che già configura di tutta evidenza una violazione dell'art. 4 LEPICOSC. Al

secondo sopralluogo poi, durante il quale era in corso la casseratura per la costruzione

del muro di cinta, lavoro anch'esso soggetto ad iscrizione almeno quale

operatore specialista, i lavoratori presenti, tra cui il titolare della citata

ditta individuale, si sono invece tutti dichiarati presenti per conto della RI

1.

Premesso che il fatto che le tre predette persone fossero riconducibili

all'insorgente risulta unicamente dalle loro dichiarazioni, va rilevato che in

concreto il 29 aprile 2022 erano presenti, oltre al titolare della citata ditta

individuale, il medesimo operaio di cui al controllo precedente, assunto

tramite agenzia interinale e alle dipendenze di F__________ (quantomeno) fino a

qualche mese prima, nonché un secondo lavoratore impiegato tramite la

disoccupazione per un periodo limitato (guadagno intermedio). Ora, come già

precisato da questo Tribunale, dagli art. 4

cpv. 1 e 2 LEPICOSC discende che le imprese di costruzione iscritte

all'albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il

prestito di manodopera non è escluso, ma non

deve essere di importanza tale da snaturare l'identità dell'impresa

(cfr. in tal senso anche art. 37 RLCPubb; STA 52.2006.361 del 3 aprile 2007,

52.2007.376

del 3 gennaio 2008 consid. 3.1). Atteso che il prestito di

manodopera è ammesso

solo mantenendo sul cantiere una presenza preponderante della ditta iscritta

all'albo, è difficile sostenere che tale condizione fosse data in specie visto

che in loco erano presenti solo persone che, nella migliore delle ipotesi,

collaboravano temporaneamente con l'insorgente. Per quanto attiene poi a F__________,

si precisa che nella sua veste di direttore dei lavori egli non è autorizzato

ad eseguire opere edili ma unicamente a supervisionarne l'esecuzione; le

demolizioni sono parte integrante degli interventi edili, per cui egli non

poteva eseguire nemmeno queste.

Ad ogni modo, come giustamente rilevato dalla CV-LEPICOSC e dalla CPC, la ditta

individuale F__________ ha eseguito, in violazione della LEPICOSC, delle opere

edili sul cantiere di cui al mappale __________ di __________.

4.3

Alla RI 1, che è iscritta all'albo quale impresa di costruzione e pertanto

può eseguire questo genere di lavori, viene rimproverato di aver funto da

prestanome, segnatamente - nonostante risultasse quale impresa di costruzione

responsabile del cantiere - essa avrebbe permesso ad una ditta non autorizzata

di eseguire dei lavori in violazione della LEPICOSC.

L'art. 16 cpv. 3 LEPICOSC stabilisce infatti che il contravventore sia punibile

indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di

progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di

subappaltatore, instaurando così un regime di responsabilità che sanziona non

solo l'impresa che esegue lavori edili senza la necessaria autorizzazione, ma

pure chi, anche solo per negligenza, non verifica che l'esecuzione delle opere

avvenga nel rispetto della LEPICOSC.

Preliminarmente va osservato che, il principio di legalità è applicabile in

materia di sanzioni amministrative sia per quanto attiene alla legalità

dell'infrazione (nullum crimen

sine lege), sia per quanto concerne la legalità della pena (nulla poena

sine lege). La legge deve dunque definire l'infrazione rimproverata

all'amministrato e deve prevedere la pena che gli sarà inflitta (Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Zurigo 2018, n. 1212,

pag. 415). Inoltre è ormai opinione comune sia in dottrina sia in

giurisprudenza che per poter essere pronunciata, una sanzione amministrativa

presuppone una colpa da parte dell'amministrato, che può essere intenzionale o

per negligenza (Tanquerel, op. cit. n. 1214, pag. 415 con numerosi

riferimenti). Va poi considerato che nei casi come quello qui in esame,

in cui l'amministrato non è l'autore diretto dell'infrazione ma la commette per

omissione (commissione per omissione o omissione impropria), per ritenere la

sua responsabilità è necessario che egli si trovasse in una cosiddetta

posizione di garante (Garantenstellung). Secondo dottrina e giurisprudenza, questa sussiste quando

l'autore ha per legge, per contratto o per situazione il dovere di prevenire il

verificarsi di un evento suscettibile di pregiudicare un determinato bene

giuridico. L'autore è in questo caso punibile se gli era oggettivamente

possibile intervenire per compiere l'atto richiesto dalle circostanze (DTF 117

IV 130 consid. 2a, 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi citati; STF

6B_1169/2015 del 23 novembre 2016 consid. 1.3; José

Hurtado Pozo/Thierry Godel, Droit pénal général, III ed., Zurigo 2019,

pag. 350 e segg.).

Da quanto indicato nella notifica di inizio lavori del 21 ottobre 2021,

timbrata e firmata dalla ricorrente stessa, l'insorgente era l'impresa di

costruzione incaricata dell'intero intervento edilizio, compresa la parte che -

a suo dire - era oggetto di una nuova domanda di costruzione (cfr. oggetto

indicato nella notifica del 21 ottobre 2021). Dal preventivo del 4 aprile 2022

trasmesso all'autorità, risulta inoltre che RI 1 era incaricata dell'intera

ristrutturazione dell'edificio esistente e della formazione del nuovo garage,

tra i quali anche i lavori poi di fatto eseguiti dalla ditta individuale F__________

(demolizione del vecchio garage, formazione della nuova autorimessa e

esecuzione dei muri di confine in calcestruzzo a vista).

Essa era dunque responsabile di tutte le opere previste e, più in generale,

dell'intero cantiere. Attiva da quasi un decennio nel settore, essa stessa è iscritta

all'albo LEPICOSC in qualità di impresa di costruzione; ne conosce

(rispettivamente, ne deve conoscere) quindi il regime autorizzativo e sa, o ad

ogni modo deve sapere, che per cantieri come quello in esame solo le ditte

iscritte all'albo possono intervenire. In questo senso appare del tutto legittimo

pretendere che l'impresa di costruzione che esegue lavori soggetti alla

LEPICOSC, ed è pertanto sottoposta al regime autorizzativo, verifichi che le

ditte a cui decide di subappaltare delle opere, e che eseguono quindi dei

lavori in sua vece, dispongano a loro volta dell'iscrizione all'albo. Va poi

considerato che con l'acquisizione di un appalto di questo tipo, che prevede

l'esecuzione di tutte le opere edili programmate, l'impresa di costruzione - a

maggior ragione quella che a tal titolo viene indicata all'autorità comunale -

si fa carico in sostanza dell'intero intervento edile, compresa la verifica -

in funzione degli stadi di avanzamento - dell'esecuzione conforme a tutte le

prescrizioni legali, tra le quali anche quelle contemplate dalla LEPICOSC. Il

dovere di agire della ricorrente risultava dunque, oltre che dagli obblighi

legali che le derivano dalla LEPICOSC quando opera su cantieri di questo

livello, anche dalla natura stessa di questa pattuizione.

In conclusione dunque,

la ricorrente ha colpevolmente permesso a persone non riconducibili a soggetti

autorizzati di eseguire delle opere edili su un cantiere di cui essa era

responsabile in qualità di impresa di costruzione. Ciò che permette di

confermare la materialità dell'infrazione rimproveratale dall'autorità di prime

cure

5.

Accertato che la

RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da

verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione

commessa, alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile alla ricorrente non va certo minimizzata ritenuto che essa

era responsabile dell'intero intervento, il cui costo complessivo ammontava

(come indicato nella domanda di costruzione) a oltre fr. 1'400'000.-; anche

volendo considerare solo i lavori già in esecuzione, esclusa pertanto

l'edificazione di due ulteriori edifici, il costo era di oltre fr. 100'000.-,

importo superiore di circa 3 volte e mezzo il valore soglia previsto dalla

legge. La ricorrente è poi attiva nel settore da svariati anni ed è iscritta

all'albo per cui conosce il regime autorizzativo previsto dalla LEPICOSC.

Va altresì considerato che, nonostante la RI 1 avesse ricevuto in copia il

divieto impartito alla F__________ di proseguire i lavori su di un cantiere di

sua competenza, nonché la notifica di avvio di un procedimento disciplinare nei

suoi confronti proprio a causa di lavori eseguiti dalla suddetta ditta

individuale, in aprile 2022 erano attive sul cantiere praticamente le medesime

persone già rilevate durante il primo controllo, tra cui F__________, per cui la

ricorrente - che ne avrebbe pacificamente avuto la possibilità – si è ben

guardata dall'intraprendere qualcosa, sia per verificare le problematiche

segnalate dall'autorità su di un cantiere di sua competenza, sia per evitare

che eventuali violazioni si ripresentassero. L'infrazione risulta di fatto

perpetrata almeno sull'arco di qualche mese e, quantomeno in parte, è stata

commessa in dispregio dell'ordine di sospensione dei lavori pronunciato

dall'autorità nei confronti della ditta individuale F__________.

In siffatte circostanze, questo Tribunale ritiene quindi rettamente commisurata

alla gravità dell'infrazione e alla colpa del trasgressore la multa di fr. 5'000.-

inflitta all'insorgente.

6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera