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Decisione

52.2022.252

Commesse pubbliche. Conformità dell'offerta. Criteri di idoneità

24 ottobre 2022Italiano13 min

A. Il 17 giugno 2022 il

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.252

Lugano

24

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 16 agosto

2022 della

RI

1 ,

patrocinata

da:

contro

la decisione del 9 agosto 2022 del Municipio di CO 2,

che in esito al concorso concernente il servizio di raccolta dei rifiuti

solidi urbani (RSU) e pulizia dei contenitori per rifiuti per il periodo 2022

- 2026, ha deliberato la commessa alla ditta CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 17 giugno 2022 il

Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di raccolta dei

rifiuti solidi urbani (RSU) e pulizia dei contenitori per rifiuti per il

periodo 2022 - 2026 (FU n. 115/2022 pag. 9).

L'avviso di gara, al

punto n. 5, preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi

fattori di ponderazione:

1.

Prezzo 50%

Considerandi

2.

Veicoli per il servizio 27%

3.

Referenze 10%

4.

Formazione apprendisti

5%

5.

Contributo all'economia locale

5%

6.

Perfezionamento professionale

3%

Per la valutazione

degli aspetti tecnici dell'offerta, i concorrenti erano tenuti a fornire

diversi dati (codice d'emissione, modello, targa) concernenti i veicoli

impiegati per la raccolta degli RSU e per il lavaggio dei contenitori per

rifiuti. Queste informazioni andavano comunicate compilando gli appositi spazi

contraddistinti da punti predisposti a pag. 10 e 11 del capitolato (cfr. punto

n. 5.2).

B. Al concorso hanno

preso parte due ditte, la RI 1, che ha presentato un'offerta di fr. 108'163.10

e la CO 1, con un'offerta di fr. 87'107.75.

Dopo valutazione delle stesse, con decisione del 9 agosto 2022 il Municipio ha

risolto di aggiudicare la commessa alla CO 1, prima classificata con 57.29

punti.

C. Contro tale decisione

la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone

l'annullamento e la conseguente delibera in proprio favore, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha rilevato in sostanza che

l'aggiudicataria non è intestataria di tutti i veicoli previsti per lo

svolgimento del servizio. Per sua stessa ammissione, infatti, l'automezzo per il

lavaggio dei contenitori verrà

noleggiato al momento della pulizia.

La sua offerta doveva dunque essere estromessa dalla gara.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, sottolineando che l'azienda deve essere

intestataria di due veicoli per la raccolta RSU mentre è sufficiente disporre

di un solo autocarro per il lavaggio dei contenitori. Per quest'ultimo,

ha

aggiunto, il Municipio non pretende che i veicoli siano intestati all'azienda

ma che siano a disposizione della stessa. Una condizione in tal senso

sarebbe stata d'ostacolo a una libera ed efficace concorrenza e avrebbe

limitato l'accesso alla gara a pochi offerenti, ritenuto che in Ticino solo 2-3

aziende (tra cui la ricorrente) disporrebbero di un simile automezzo. L'ente

banditore ha inoltre sostenuto che il capitolato non comminava espressamente

l'esclusione nel caso in cui l'offerente non fosse stato intestatario

dell'autocarro necessario al lavaggio dei contenitori. Rapportata al valore

complessivo della commessa, l'entità delle prestazioni di pulizia dei

contenitori è del tutto irrisoria.

b. Anche la CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con motivazioni

sostanzialmente analoghe a quelle addotte dall'ente banditore. Ha affermato in aggiunta che gli atti di

gara contengono disposizioni tra loro contraddittorie in merito alle condizioni di idoneità

riferite ai veicoli previsti per l'esecuzione del servizio, nella misura in cui

riportavano, da un lato, che è sufficiente disporre un solo autocarro per il

lavaggio dei contenitori e,

dall'altro, che tutti i veicoli

devono essere intestati all'azienda offerente. Di fronte a una simile incongruenza,

dovrebbe valere la versione più estesa dei requisiti posti. Ha quindi affermato

di rispondere appieno alle esigenze fissate dal committente nelle prescrizioni

di gara in quanto disporrà di un autocarro per il lavaggio periodico dei

contenitori, e ha prodotto, a comprova di ciò, la dichiarazione della __________

di __________ che ha identificato nell'autocarro SCANIA P 280 (Euro 6) targato

ZH __________ il mezzo che verrà messo a sua disposizione (doc. 3).

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

E. Con i successivi

allegati scritti la ricorrente e il committente hanno ribadito le proprie tesi,

affinandole con argomentazioni di cui si dirà, ove occorra, nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto e seconda classificata, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della

commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può

essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal

committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte

bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.

2.1. Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione

per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge

stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che

deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il

profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr.

art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte

devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle

condizioni stabilite dal bando di concorso e

della relativa documentazione di gara (cfr. art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in

particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra

loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più

vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate

in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente

all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte,

chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas

Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte

difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere

sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso,

sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono

alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il

principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di

formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF

2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021

consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

Secondo la ricorrente, il committente avrebbe dovuto estromettere la

deliberataria per avere inoltrato un'offerta difforme alle prescrizioni di

gara. Essa non sarebbe infatti intestataria di tutti i veicoli previsti per lo

svolgimento del servizio, segnatamente di quello necessario per il lavaggio dei

contenitori per rifiuti che per sua esplicita ammissione sarebbe stato noleggiato

al momento della pulizia. La censura si rivela fondata.

2.3

In concreto, il punto n. 5.2 del capitolato, relativo alla modalità di

valutazione del criterio veicoli per il servizio stabiliva, fra l'altro,

quanto segue:

Per garantire la continuità del servizio, l'azienda

deve essere intestataria di almeno due autocarri per la raccolta RSU, mentre è

sufficiente disporre un solo autocarro per il lavaggio dei contenitori.

(…)

Il/i veicolo/i che sarà/nno indicato/i sul bando di concorso dovrà/nno essere

tassativamente il/i veicolo/i che sarà/nno usato/i durante il mandato di

appalto, pena la revoca immediata del mandato di appalto.

Tutti i veicoli devono essere intestati all'azienda

offerente.

Le disposizioni citate, riferite alle attitudini del concorrente, si

configurano come un criterio di idoneità. Il loro significato è chiaro ed

inequivocabile: i concorrenti avrebbero dovuto essere intestatari di tutti i

veicoli (almeno due camion per la raccolta dei RSU e un automezzo per la

pulizia dei contenitori dei rifiuti) previsti per l'esecuzione del servizio.

Del resto, per permettere al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta

integrati nel criterio di aggiudicazione 2 gli offerenti erano tenuti a

compilare gli appositi spazi predisposti a pag. 10 e 11 del capitolato, indicando

il codice d'emissione, il modello e la targa dei veicoli impiegati. Informazioni,

quelle sollecitate dalla stazione appaltante, che potevano riferirsi con ogni

evidenza soltanto a mezzi già in possesso del concorrente al momento della

stesura dell'offerta. I concorrenti sprovvisti di un veicolo immatricolato non

erano evidentemente in grado di dare queste informazioni, con il risultato che

le loro offerte sarebbero risultate incomplete e irrimediabilmente destinate

all'esclusione. Invano l'ente banditore tenta di sostenere in questa sede che

per l'autocarro per il lavaggio dei contenitori il Municipio

non

pretende che i veicoli siano intestati all'azienda ma che siano a disposizione della

stessa. Se la sua volontà fosse stata quella di permettere ai concorrenti di

procacciarsi tale mezzo posteriormente alla delibera, allora esso non avrebbe

dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di gara. Tale

intento non può certo essere dedotto dalla formulazione del punto n. 5.2 del

capitolato che, come visto, non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Parimenti

a torto il committente sostiene che la condizione per cui l'offerente avrebbe

dovuto essere intestatario (anche) dell'autocarro per il lavaggio dei

contenitori sarebbe stata di ostacolo a una libera ed efficace concorrenza

essendovi in Ticino solo 2-3 ditte (fra cui la ricorrente) in possesso

di un simile mezzo. Il bando di concorso non limitava infatti la partecipazione

alla gara alle imprese attive nel nostro Cantone, ma ammetteva tutte quelle

aventi il domicilio o la sede in Svizzera (vedi punto n. 5.1 del capitolato,

pag. 9). Ora, al di là del

fatto che l'ente banditore ha preteso chiaramente che per poter partecipare

alla gara le ditte concorrenti avrebbero dovuto essere intestatarie di tutti i

veicoli notificati in offerta per lo svolgimento della commessa, resta la

circostanza che le condizioni di gara sono divenute vincolanti tanto per i

partecipanti al concorso dal momento che non sono state contestate al momento

opportuno (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), quanto per la committenza che le ha

coniate. Anche alla deliberataria è quindi preclusa la possibilità di metterle

in dubbio, a delibera avvenuta. Non essendosi oltretutto avvalsa della facoltà

di richiedere informazioni o porre domande al committente (punto n. 11 dell'avviso

di gara), essa non può ora affermare che le prescrizioni siano tra di loro

contraddittorie, né pretendere che le medesime vengano interpretate a suo

piacimento.

Sta di fatto che il giorno in cui la CO 1 ha presentato la sua offerta non

aveva il mezzo meccanico necessario per eseguire la pulizia dei contenitori per

rifiuti posto a concorso. La sua offerta, incompleta e non conforme alle

condizioni del capitolato di appalto, avrebbe dovuto essere scartata. Le

prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute

al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento

dell'esecuzione del contratto. In effetti, approdando a conclusione opposta si

disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento e il

divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura (cfr. pro multis, STA 52.2019.353

del 25 ottobre 2019 consid. 3.1 con rinvio alla STA 52.2015.465 del 26 febbraio

2016.

consid. 3 confermata da STF 2D_17/2016 del 28 luglio 2016). In questo

senso, poco importa che la deliberataria abbia prodotto in questa sede la

dichiarazione mediante la quale la __________ ha confermato di metterle a

disposizione il mezzo SCANIA, di cui comunque non era intestataria, per

l'esecuzione delle opere di pulizia in oggetto. Determinante è la situazione

vigente al momento cruciale della scadenza del concorso. Del tutto ininfluente

è pure la circostanza per cui il costo per il lavaggio dei contenitori per

rifiuti sia del tutto marginale rispetto al valore dell'intera commessa. Quando

il committente decide di imporre delle condizioni deve pretenderne il rispetto

puntuale da parte di tutti gli offerenti onde salvaguardare il precetto cardine

della parità di trattamento tra concorrenti che governa l'aggiudicazione di

ogni commessa pubblica (cfr. STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016 consid. 5).

3.

Visto quanto precede, il

ricorso va accolto e la decisione annullata. Disponendo questo Tribunale degli

elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente

(art. 41 LCPubb). Nulla lascia infatti inferire, né le parti sostengono il contrario,

che la sua offerta non sia conforme alle esigenze previste dalla legge e dal

capitolato.

4.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

5.

La tassa di giustizia è

posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 secondo soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). L'ente appaltante e la deliberataria rifonderanno pure congrue

ripetibili alla ricorrente, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione del 9 agosto

2022.

con cui il Municipio di CO 2 ha deliberato il servizio di raccolta dei

rifiuti solidi urbani (RSU) e pulizia dei contenitori per rifiuti per il

periodo 2022 - 2026 alla ditta CO 1 è annullata;

1.2

la CO 1 è esclusa dalla

gara;

1.3

la commessa è

attribuita alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in

ragione di metà (fr. 1'000.-) ciascuno. Alla RI 1 va restituito l'anticipo

versato.

3.

Il Comune di CO

2.

e la CO 1 verseranno alla RI 1 fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera