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Decisione

52.2022.258

Ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

20 marzo 2023Italiano18 min

DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.258

Lugano

20

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 23 agosto

2022 delle

RI

1

RI

2

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 13 luglio 2022 (n. 3563) del

Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle

insorgenti avverso la risoluzione del 18 agosto 2020 con la quale il

Municipio di Lugano ha ordinato all'RI 1 di inoltrare una domanda di

costruzione a posteriori per l'attività svolta sul mapp. __________ di Lugano

(sezione Barbengo);

ritenuto, in

fatto

A. La RI 2 è proprietaria

di un fondo (part. __________) situato nel Comune di Lugano, a Barbengo, in

zona lavorativa 2 (AL2; piano regolatore intercomunale Pian Scairolo). Dal 2015

il fondo è locato dalla RI 1 (RI 1), società che ha per scopo il trasporto, lo stoccaggio,

la lavorazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione di

inerti, terra, sabbia, rocce, materiali edili, materiali e rifiuti da

costruzione, nonché di altri materiali similari o affini.

B. a. Nel corso del 2015,

la RI 1ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per insediare sul fondo un

nuovo impianto di riciclaggio di materiale inerte. La domanda, oggetto di

opposizione da parte di una vicina (part. __________ e __________), è rimasta

sospesa dopo che l'autorità dipartimentale aveva richiesto un esame d'impatto

ambientale; il progetto è poi stato ritirato (nel 2018).

b. Nel frattempo, con scritto del 22 luglio 2015, la società ha comunicato alla

Divisione edilizia privata (DEP) che avrebbe continuato a svolgere sul fondo

un'attività di stoccaggio temporaneo di materiali, in linea con la

precedente destinazione del terreno (che sin dal 1972 sarebbe stato adibito a

deposito di materiali nell'ambito dell'attività d'impresa di costruzione della

proprietaria), precisando (sulla base di una planimetria) che avrebbe mantenuto

un deposito limitato a 2'500 m3 (riducendo l'attuale cumulo).

Ritenendo che nulla ostasse all'esercizio di tale attività, ha nondimeno

chiesto al Municipio una conferma, affinché i competenti servizi cantonali

potessero approvare l'eventuale esportazione del materiale all'estero.

Il 6 ottobre 2015 (risoluzione municipale del 24 settembre 2015), il Municipio

ha rilasciato alla società - senza particolari formalità - un'autorizzazione

per la gestione

di tale deposito, subordinata alle condizioni di non

oltrepassare il volume indicato (2'500 m3), di non iniziare prima

delle ore 8.00 l'attività, vietando qualsiasi tipo di lavorazione del materiale

(vagliatura, frantumazione, ecc.).

Preso atto di tale autorizzazione, il 19 ottobre 2015 l'Ufficio

cantonale dei rifiuti e siti inquinati (URSI) ha comunicato al DEP che sul

fondo erano interdetti il deposito di materiale di demolizione e ogni attività

di lavorazione, riportando anche alcune misure da rispettare. Ha inoltre

chiesto che l'istante indicasse annualmente i quantitativi di materiale in

entrata e uscita dal deposito.

c. Tra il 2015 e il 2016, il Municipio ha poi rilasciato alla società tre

licenze edilizie, tutte mediante procedura della notifica, senza pubblicazione:

- il 16 dicembre 2015 ha autorizzato dei lavori di

manutenzione e miglioria a un edificio (sub G);

- il 26 febbraio 2016, dopo aver interpellato l'URSI

(che ha in parte riformulato il suo preavviso del 19 ottobre 2015), ha

concesso una licenza edilizia per il rifacimento della pavimentazione

dell'area di deposito destinata a materiali di demolizione.

- il 25 luglio 2016, ha rilasciato un permesso per

sistemare l'accesso, posando una nuova recinzione e un nuovo cancello.

Sempre il 25 luglio

2016, con uno scritto separato, il Municipio ha inoltre preso atto, senza

particolari formalità, dell'adeguamento

delle aree di deposito

di materiale (spostamento, a nord del fondo, di una parte dell'area di deposito

temporaneo di inerti).

Il 12 gennaio 2017 la DEP ha dal canto suo autorizzato la posa di un nuovo

impianto lava-ruote, una nuova pesa e la formazione di un nuovo servizio

igienico. La licenza edilizia, rilasciata secondo procedura della notifica

senza pubblicazione, richiamava il preavviso favorevole della Sezione della

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS).

C. a. Nel giugno 2020, la

proprietaria dei due fondi adiacenti (più volte insorta per i disagi derivanti

dall'attività), ha inoltrato al Municipio una valutazione dell'impatto

ambientale dell'insediamento dell'RI 1, segnalando che lo stesso non sarebbe conforme

alle normative applicabili ed esigerebbe una domanda di costruzione a

posteriori.

b. Esperite alcune analisi, con decisione del 18 agosto 2020 il Municipio ha

ordinato alla RI 1 di presentare una domanda di costruzione a posteriori per l'attività

svolta sul fondo. In sintesi, ha ritenuto che l'attività (contraddistinta in

particolare da flussi di camion e materiale in entrata e uscita sull'arco dell'intera

giornata, da operazioni di carico-scarico che provocano rumore e importanti

emissioni di polveri, dal parziale deposito di materiali di demolizione) avesse

assunto proporzioni di gran lunga superiori rispetto a quella svolta in passato

dalla RI 2 (nell'ambito di un'impresa edile), di cui aveva acconsentito la

continuazione con la predetta autorizzazione del 6 ottobre 2015.

D. Con giudizio del 13

luglio 2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa

inoltrata dalla RI 1 e dalla RI 2 contro il provvedimento municipale.

Richiamata la più

recente giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo in materia, il

Governo ha rilevato come l'ordine avversato costituisse una decisione

incidentale, impugnabile unicamente alle condizioni poste dall'art. 66 cpv. 2

lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100); evenienze - ha aggiunto - che non si verificano

nel caso concreto.

E. Contro tale giudizio, RI

1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e il rinvio all'istanza inferiore affinché emani una

nuova decisione motivata.

Le insorgenti

lamentano in particolare una violazione del loro diritto di essere sentite per

carenza di motivazione della decisione, non avendo il Consiglio di Stato

minimamente spiegato perché, in concreto, non sarebbero date le condizioni

poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm per impugnare la decisione.

A titolo prudenziale, contestano ad ogni modo che l'ordine di presentare

una domanda di costruzione in sanatoria non rappresenti una decisione finale,

direttamente impugnabile. L'ingiunzione attesterebbe infatti l'inesistenza di

un permesso che legittima l'opera e la necessità di quest'ultimo. A maggior

ragione, considerando che, per prassi, l'autorità è tenuta ad esigere l'avvio

di una procedura autorizzativa anche nei casi dubbi. Un tale provvedimento non

sarebbe inoltre privo di conseguenze per il proprietario.

Abbondanzialmente,

ritengono che sarebbero comunque dati i presupposti sanciti dall'art. 66 cpv. 2

LPAmm per impugnare la decisione, anche se fosse incidentale. L'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria comporterebbe un pregiudizio

irreparabile per le ricorrenti (lett. a), poiché imporrebbe l'elaborazione di

un esame d'impatto ambientale dispendioso. L'accoglimento del ricorso poi,

comporterebbe l'emanazione di una decisione finale, evitando così una procedura

probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b).

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad analoga conclusione

perviene il Municipio, con argomentazione di cui si dirà, nella misura del

necessario, nei considerandi di diritto.

G. Con la replica e la

duplica, le ricorrenti ed il Municipio si riconfermano nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, di cui si riferirà, se del caso, in

appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva delle insorgenti, personalmente e direttamente toccate

dal giudizio impugnato che ha dichiarato irricevibile il loro gravame (art. 65 cpv.

1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Del resto, le parti non sollecitano l'assunzione di

particolari prove.

2. Le ricorrenti

eccepiscono anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentite,

rimproverando al Governo un diniego di giustizia formale per non aver minimamente

motivato perché, nel caso concreto, l'ordine di presentare una domanda di

costruzione a posteriori non sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2

LPAmm, confrontandosi con le loro tesi.

2.1. Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata

(cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza,

la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è

messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la

concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65

consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente,

Fatti

i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro.

Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti

gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3,

134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la

comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita,

risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr.

DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1,

2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

3. 3.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (o a posteriori) è una

decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata

opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario

a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col diritto

materiale concretamente applicabile. Nei casi dubbi, l'autorità è tenuta a

esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia a

posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più

approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione,

che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata

costruzione o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994

n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1, 52.2012.473

del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in questione necessiti

concretamente di un'autorizzazione (Bernhard

Waldmann, Bauen ohne Baubewilligung? Von klaren und den

Zweifelsfällen, in: Hubert Stöckli (ed.),

Schweizerische Baurechtstagung, Friborgo 2017, pag. 56 e rif. ivi citati).

3.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per

qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non

è di principio soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le

costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste

in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la sua

utilizzazione) sia conforme al diritto può in particolare essere rilevante

allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. ad

es. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL

701.100] o art. 24c della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 770]). Il proprietario gravato

dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi

pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi

azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso.

Semmai, non ha che da rimanere passivo. La disattenzione dell'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria non comporta del resto

particolari conseguenze. Il proprietario che non ottempera all'ordine non è in

particolare passibile di sanzioni; perde soltanto l'occasione di sottoporre

all'autorità informazioni di cui quest'ultima eventualmente non dispone (cfr.

RDAT I-2003 n. 34 consid. 2.2; STA 52.2017.469 citata consid. 2.2, 52.2006.181

dell'11 luglio 2006).

3.3. Anche se non mette

fine alla procedura, per prassi costante già sviluppata

in applicazione dell'art. 44 della previgente legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'ordine di

presentare una domanda in sanatoria è (sinora stato) considerato alla stregua

di un provvedimento impugnabile, nella misura in cui presuppone e sottintende

l'accertamento dell'inesistenza di un valido titolo che autorizzi l'opera

edilizia in quanto tale, rispettivamente la sua utilizzazione (destinazione). Tale prassi è stata tuttavia rivista dal

Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid.

3 e 5, in RtiD I-2021 n. 12), il quale, pronunciandosi su un'ingiunzione di

presentare una domanda di costruzione a posteriori per la trasformazione di un

piano cantina in appartamento, richiamata anche la giurisprudenza del Tribunale

federale in materia, ha rilevato come tale ordine non risolvesse definitivamente

la questione a sapere se fossero o meno realizzati gli estremi di un

cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia rispettivamente se

quest'ultimo potesse o meno essere approvato. Ha inoltre ricordato che -

diversamente dalla prassi vigente sotto la vecchia legge di procedura per le

cause amministrative - in base alla LPAmm non sono ora più considerate finali,

ma incidentali, le decisioni che statuiscono su uno o più punti litigiosi, ma

non su tutti. Richiamato pure l'interesse ad una congruente

interpretazione del diritto processuale

federale e cantonale - e risolvendo un

quesito lasciato aperto (cfr. STA 52.2019.144 del 6 marzo 2020 consid. 2.3) -,

questo Tribunale ha quindi modificato la propria prassi, per conformarla a

quella federale: l'ordine di presentare una domanda di costruzione va pertanto considerato

quale decisione incidentale, che non mette fine alla procedura edilizia, ma

implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la

collaborazione del proprietario, permette di verificare compiutamente gli

aspetti di legittimità materiale degli interventi. Un tale provvedimento è

quindi impugnabile soltanto alle restrittive condizioni poste dall'art. 66 cpv.

2 LPAmm (cfr. STA 52.2018.545 citata consid. 3.3 e 5; cfr. pure, tra le altre

successive, STA 52.2019.390 del 16 novembre 2021 consid. 2, 52.2021.119 del 27

giugno 2022 consid. 2).

3.4. Secondo quest'ultima norma, le

decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare

al ricorrente un pregiudizio irreparabile o

b) l'accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile

ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a

LPAmm non dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla

natura dell'atto impugnato; di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento

della decisione impugnata; il pregiudizio può anche essere di mero fatto, ma

non basta che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno

svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della

procedura (cfr. STA 52.2015.36 del 29 febbraio 2016 consid. 2.3.1 e rimandi).

L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm presuppone invece che l'autorità di

ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere

immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza

inferiore; richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della

decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. STA 52.2015.36 citata consid. 2.3.2 e rimandi).

4.

4.1. In concreto, riportando

la recente giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2018.545 citata), il

Governo ha anzitutto indicato come l'ordine di presentare una domanda di

costruzione costituisca una decisione incidentale, che non mette fine alla

procedura edilizia ma implica semplicemente di dare avvio a una procedura

formale che, con la collaborazione del proprietario, permette di verificare

compiutamente gli aspetti di legittimità materiale degli interventi in

questione. Su questo punto la decisione, sufficientemente motivata e conforme

alla prassi di questo Tribunale, non presta il fianco a critiche (cfr. pure STA

52.2019.465 del 30 dicembre 2022 confermata da STF 1C_66/2023 del 23 febbraio

2023).

Contrariamente a quanto pretendono le ricorrenti, il controverso provvedimento

non costituisce una decisione finale. La richiesta di presentare una domanda in

sanatoria non risolve infatti in maniera definitiva il quesito a sapere se nel

caso di specie siano stati realizzati interventi rilevanti dal profilo edilizio

e pianificatorio in difetto di un titolo autorizzativo, né se questi siano

autorizzabili a posteriori. Il provvedimento si fonda unicamente sull'esigenza

di dare avvio a una procedura autorizzativa formale che, con la collaborazione dell'interessato,

permetta di verificare questi aspetti. Si tratta quindi chiaramente di una

decisione incidentale, impugnabile unicamente alle restrittive condizioni

(alternative) poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. pure STF 1C_66/2023 citata

consid. 2.5). Non portano ad altra conclusione le conseguenze evocate dalle

ricorrenti che potrebbero derivare al proprietario da un simile provvedimento

(quale un asserito minor valore del fondo), trattandosi semmai di aspetti da

far valere nel quadro di quest'ultima norma.

4.2. Nella decisione impugnata, il Governo non si è

tuttavia concretamente soffermato sull'adempimento dei requisiti posti dall'art.

66 cpv. 2 LPAmm. Dopo aver riprodotto le condizioni ancorate nel testo di legge

(lett. a e b), si è limitato ad affermare: evenienze che non si verificano

nel caso concreto. E questo senza neppure spendere una parola sulle tesi

addotte dalle insorgenti secondo cui (1), laddove fosse confermato l'ordine,

esse ne patirebbero un pregiudizio irreparabile, poiché imporrebbe in

particolare l'elaborazione, complessa e onerosa, di un esame d'impatto

ambientale, per di più superfluo, e per cui (2), in caso di decisione positiva,

potrebbe essere evitata una procedura probatoria importante e dispendiosa (cfr.

replica al Governo pag. 6; cfr. pure ricorso in questa sede, pag. 8 segg.).

In queste circostanze, a ragione le insorgenti lamentano l'impossibilità di

esprimersi sui motivi che hanno portato il Consiglio di Stato a dichiarare il

loro ricorso irricevibile: omettendo qualsiasi spiegazione su questi aspetti,

il Governo ha infatti palesemente violato il suo obbligo di motivazione e, di

riflesso, il diritto di essere sentite delle ricorrenti.

Ferme queste premesse, gli atti non possono che essere

ritornati all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a motivare la sua

decisione. Non spetta del resto a questo Tribunale rimediare alla grave

violazione del diritto di essere sentito posta in essere dall'istanza

inferiore, per modo che il rinvio non costituisce una sterile formalità priva

di senso. A maggior ragione a fronte delle domande di giudizio delle

ricorrenti.

Il Governo dovrà in particolare confrontarsi con le condizioni poste dall'art.

66 cpv. 2 LPAmm e le predette tesi delle ricorrenti, le quali - in quest'ottica

- hanno peraltro anche affermato di volersi attenere

ai permessi

rilasciati senza modificare la propria attività sul fondo (cfr. replica

citata pag. 6). Attività, che - sia detto per inciso - stando agli stessi

rapporti dell'RI 1 agli atti comporterebbe, tra l'altro, la movimentazione di

oltre 75'000 t all'anno di materiale di scavo (in entrata e in uscita), oltre a

11'000 t di macerie da demolizione (in entrata e in uscita; cfr. incarto

Municipio, rapporto d'attività del 2019 della piattaforma

di riciclaggio e esportazione materiale non inquinato).

5. 5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere

accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato. Gli atti sono

retrocessi al Governo, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei

considerandi.

5.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm). Lo Stato del Canton Ticino e il Comune, che hanno chiesto la

reiezione del ricorso, sono però tenuti a rifondere alle insorgenti,

patrocinate da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili a valere per

questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 13 luglio 2022 (n. 3563) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono

retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Il Comune di Lugano e lo Stato del Cantone

Ticino sono tenuti a rifondere alle insorgenti complessivi fr. 1'500.- a titolo

di ripetibili per questa sede (fr. 750.- ciascuno). Alle ricorrenti va

restituita la somma versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera