52.2022.261
Commesse pubbliche. Revoca della delibera e annullamento del concorso stante l'insostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara
5 dicembre 2022Italiano18 min
dall'anno scolastico 2022/2023 fino all'anno scolastico 2026/2027 (FU __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.261
52.2022.293
Lugano
5
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sui ricorsi del 24 agosto
2022 (a) e del 23 settembre 2022 (b) della
RI
1
contro
a.
la decisione dell'11 agosto 2022 CO 2 che, in esito
a pubblico concorso, ha deliberato a CO 1 la commessa concernente il servizio
di trasporto scolastico degli allievi del Centro __________ a partire dall'anno
scolastico 2022/2023 per una durata di 5 anni;
b. la
decisione del 12 settembre 2022 dell'CO 2 che annulla il concorso suddetto;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 28 marzo 2022 l'CO
2 (Associazione) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di trasporto scolastico per gli allievi del Centro __________
dall'anno scolastico 2022/2023 fino all'anno scolastico 2026/2027 (FU __________
pag. __________ e seg.).
L'avviso di gara, al punto n. 2.4, segnalava che il concorso era suddiviso in 3
lotti (sponda sinistra fiume Ticino, sponda destra fiume Ticino, Locarnese) e
che i partecipanti alla gara potevano concorrere per uno o più lotti.
Il bando preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori
di ponderazione:
-
economicità 40%
-
anni di esperienza nel trasporto
di persone 25%
-
concetto di trasporto 15%
-
veicoli impiegati 10%
-
capacità di risposta in caso di
difficoltà 10%
Il capitolato d'oneri enunciava, tra gli altri, il seguente criterio di
idoneità (pag. 10):
Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso
dell'autorizzazione federale di accesso alla professione per il trasporto
professionale di viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento
dell'inoltro dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale
anche per le ditte consorziate.
Stabiliva inoltre che i concorrenti dovevano annettere all'offerta diversi
documenti, fra cui le usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110). In caso di mancata presentazione di questi documenti, il committente
ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio, trascorso
infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa (pag. 15 e 16 ).
In merito alla possibilità di annullare la gara, il predetto documento indicava,
fra l'altro, che (pag. 17):
Il committente ha la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione della commessa se, dalle verifiche effettuate, dovessero
emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario dello stesso o
comunque in contrasto con i crediti allocati.
b. La RI 1 ha
impugnato il bando di concorso. Con decisione del 27 giugno 2022 (STA
52.2022.108), il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso.
Entro il termine utile
sono pervenute al committente lCO 1
3 fr./km
3 fr./km
3 fr./km
Esperite le necessarie
valutazioni, con decisione dell'11 agosto 2022 l'Associazione ha aggiudicato i tre
lotti a CO 1.
B. a. Contro la predetta
decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 (RI 1),
chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione dell'intera commessa in
proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame (inc.
52.2022.261). In sintesi, la ricorrente ha eccepito l'inidoneità della
deliberataria a prendere parte alla gara poiché non disporrebbe di tutte le
dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP. CO 1 avrebbe meritato
l'estromissione anche per mancanza della licenza federale di accesso alla
professione per il trasporto professionale di viaggiatori per tutti (e 3) i
veicoli impiegati.
b. L'aggiudicataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP)
non hanno presentato una risposta.
c. Invitato a
esprimersi sul gravame, il committente ha fatto sapere di avere annullato, con
decisione del 12 settembre 2022, la delibera contestata (dispositivo n. 1),
poiché CO 1 non adempiva effettivamente tutti i requisiti posti dalle
certificazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP per poter ottenere l'intera
commessa, ovvero l'insieme dei tre lotti messi a concorso. Nel contempo, richiamata
la disposizione di gara a pag. 17 del capitolato e gli art. 34 della legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb, RL 730.100) e 55 lett. d
RLCPubb/CIAP, esso ha però (anche) risolto di annullare il concorso (dispositivo
n. 2) poiché l'offerta della RI 1, unica concorrente rimasta in gara, non era
economicamente sostenibile per l'Associazione, che svolge la propria attività unicamente
grazie ai sussidi che le vengono erogati dal Cantone. Ha quindi chiesto di
stralciare il ricorso dai ruoli per decadenza dell'oggetto del contendere.
d. In replica la ricorrente, preso atto della revoca della delibera, ha
rilevato che le obiezioni sollevate in sede di ricorso risulta(va)no quindi
pertinenti e fondate e che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Ha
postulato che le spese vengano poste interamente a carico della stazione
appaltante.
e. Nessuno ha duplicato.
C. a. La RI 1 ha dedotto
in giudizio anche la decisione del 12 settembre 2022, limitatamente al suo
dispositivo n. 2, del quale ha chiesto l'annullamento (inc. 52.2022.293) e la
conseguente delibera della commessa in proprio favore. Ha sostenuto che il
committente non poteva considerare la sua offerta economicamente insostenibile,
dato che nel capitolato non era stato stabilito alcun prezzo massimo. Ha inoltre
criticato l'agire dell'ente banditore per avere annullato il concorso, senza
specificare se lo stesso verrà in seguito riproposto o meno.
b. Il committente si è opposto al ricorso, confermando la legittimità della
decisione di annullamento della gara, conforme alla clausola particolare
prevista negli atti di gara, di cui si è detto, e all'ordinamento delle
commesse pubbliche, più precisamente all'art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP. Ha
rilevato che la propria attività e la sua stessa esistenza dipendono in toto
dai sussidi che le vengono erogati dal Cantone (tramite la Divisione
dell'Azione Sociale e delle Famiglie del Dipartimento della sanità e della
socialità [DSS]) in esito alla sottoscrizione annuale di un contratto di prestazione
e che come si evince da quello siglato per il 2022 i costi di trasporto
compresi nel contributo globale (di fr. 3'301'372.96) che gli è stato stanziato
sono stati computati per fr. 185'000.- (cifra 11 g dell'allegato A del doc. 2,
contenente informazioni sensibili meritevoli di un trattamento confidenziale). L'offerta
della ricorrente (di fr. 721'871.38 IVA inclusa tenendo conto della percorrenza
indicata nel capitolato rispettivamente di fr. 328'015.46 IVA inclusa stando al
concetto di trasporto integrato nella sua offerta) non sarebbe pertanto economicamente
sostenibile. L'ente banditore ha infine annotato di avere momentaneamente
affidato il servizio di trasporto degli allievi a CO 1, tramite un incarico
diretto eccezionale, avendo la medesima prodotto tutta la documentazione attestante
la sua idoneità dal profilo dell'art. 39 RLCPubb/CIAP.
c. Anche in questa procedura l'UVCP è rimasto silente.
d. CO 1, che non ha interposto ricorso contro l'annullamento del concorso, non
è per contro stata invitata a presentare osservazioni.
e. In sede di replica la ricorrente si è limitata a sostenere che il servizio
messo a concorso non sarebbe eseguibile al prezzo che il Cantone è disposto a
sovvenzionare. A maggior ragione se si considera che le percorrenze
chilometriche esposte nel capitolato sono soggette a variazioni. L'insorgente non
ha chiesto di poter visionare i documenti, neppure quello (doc. 2) dal
contenuto parzialmente confidenziale.
f. Con la duplica l'ente banditore ha ribadito le proprie argomentazioni, affinandole
con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Ha inoltre
evidenziato che l'insorgente nulla ha addotto per dimostrare la sostenibilità
economica della sua offerta, tema centrale della presente vertenza.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata in tutti i lotti a cui ha partecipato, la ricorrente è
senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro
concorrente e l'annullamento del concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). I gravami sono entrambi tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP) e sono
dunque ricevibili in ordine.
1.2. Visto che il fondamento di fatto di entrambe le procedure è il medesimo, i
ricorsi possono essere decisi con una sola decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm),
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove
sollecitate dall'insorgente (richiamo delle fatture dei trasporti sin qui
eseguiti e delle dichiarazioni ex art. 39 RLCPubb/CIAP esibite dalla
deliberataria) non appaiono infatti atte a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. In assenza di regolamentazione
da parte del CIAP la procedura di ricorso è retta dalla LPAmm. L'art. 74
cpv. 1 LPAmm dispone che con il deposito del ricorso, la trattazione della
causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (effetto
devolutivo del ricorso). Un'attenuazione di tale effetto è data dall'art. 74
cpv. 2 LPAmm che prevede che l'istanza inferiore può modificare (parzialmente o
totalmente) la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di
regola fino all'insinuazione della risposta. Se ciò avviene, l'oggetto del
contendere viene meno per acquiescenza e la causa può essere stralciata dai
ruoli. In effetti, l'autorità di ricorso è tenuta ad esaminare il ricorso solo
nella misura in cui questo non sia divenuto privo d'oggetto (vedi art. 74 cpv.
4.
LPAmm). Per prassi, ammessa è la modifica della decisione anche fino
all'inoltro della duplica (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno
1997, n. 2 ad art. 50).
2.2
La ricorrente nella procedura 52.2022.261 ha postulato l'annullamento
della decisione dell'11 agosto 2022, con la quale la committente aveva
deliberato la commessa a CO 1 che, a suo avviso, andava invece esclusa per inidoneità.
Ha altresì chiesto l'aggiudicazione in suo favore. Con la seconda decisione del
12.
settembre 2022 la stazione appaltante ha effettivamente annullato la
delibera disposta in precedenza, con esclusione di CO 1, rea di non soddisfare
tutti i requisiti dell'art. 39 RLCPubb/CIAP, così come richiesto dalla
ricorrente. Limitatamente a questi aspetti, essa ha quindi proceduto, legittimamente,
a modificare l'atto impugnato nel senso delle domande della ricorrente. Non vi
è stata per contro adesione all'altra domanda ricorsuale (aggiudicazione
diretta della commessa alla ricorrente), avendo la committente rinunciato al
concorso. Per quanto concerne quindi la prima decisione dedotta in giudizio, a
seguito del comportamento della committente essa è divenuta priva di oggetto
solo nella misura in cui è stata revocata l'aggiudicazione a CO 1. Su questo
punto la procedura ricorsuale non ha dunque più ragione d'essere e può essere
stralciata dai ruoli. Resterà per contro da decidere la sorte delle spese
processuali e delle ripetibili a seguito della desistenza della committente.
3.
3.1. Giusta l'art. 34
LCPubb (ritenuto applicabile alla presente procedura grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb),
in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la
commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova
gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni
obbligo di risarcimento (cpv. 2). Di principio, tali sono tutti i motivi per i
quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente
esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee,
l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la
procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare
se, alternativamente: (a) non
realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre
esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli
a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non
sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento
annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono
indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)
si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via
eccezionale, sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal
profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare
un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente
quelli derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura del concorso
ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti
precontrattuali, così come dai principi generali applicabili alle commesse
pubbliche, in particolare dal divieto di discriminazione dei concorrenti (STA
52.2021.319
del 13 ottobre 2021 consid. 2, 52.2019.642 del 24 aprile 2020
consid. 2, 52.2012.489 del 1° marzo 2013 pubbl. in RtiD II-2013 n. 20 consid.
3.1, 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 2.1). La giurisprudenza federale, dal
canto suo, ritiene che il committente possa interrompere la procedura di
aggiudicazione se il provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non
mira a discriminare deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità
non è di alcun rilievo (DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid.
2.3; STA 52.2012.489 citata consid. 3.2; Peter Galli/
André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum
Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005, pag. 784 e segg.). A differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a
procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di
ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a
conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco
della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32;
STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).
3.2
Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP
discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere
la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio
restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una
procedura concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni
concorrente una possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione
delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente
interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda
ripresentare il concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro
offerta, ma questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella
misura in cui, a prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti
coinvolte, le possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in
determinate circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più
elevato o in presenza di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi
inoltre che la ripetizione della procedura potrebbe avverarsi contraria anche
all'obiettivo della libera concorrenza, segnatamente perché i concorrenti
avranno già potuto (perlomeno parzialmente) avere accesso alle prime offerte
inoltrate dagli altri partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della
procedura deve quindi essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre
osservato che la semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per
sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile
modo di procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo
l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di
aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente
offerte più vantaggiose.
3.3
Come l'art. 34 LCPubb,
l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente
banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base
delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui
sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi
derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico
concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come
dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il
divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e
rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/
Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).
4.
Nel caso
concreto, la committente ha giustificato la decisione di annullare la gara con
il fatto che l'offerta della ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, non
era economicamente sostenibile per l'Associazione, che svolge la propria
attività unicamente grazie ai sussidi che le vengono erogati dal Cantone in
forza della sottoscrizione annuale di un apposito contratto di prestazione. La
decisione della committenza, pronunciata in applicazione dell'art. 55 lett. d
RLCPubb/CIAP e della clausola particolare di analogo tenore contenuta negli
atti di gara, non presta il fianco alla critica.
Dalle tavole processuali emerge infatti che il contratto di prestazione siglato
con il DSS per il 2022 prevede lo stanziamento di un contributo globale di fr.
3'301'372.96. La spesa destinata ai trasporti degli allievi è stata stimata in
fr. 185'000.- (cfr. allegato A, cifra 11 g). Come pertinentemente osservato
dalla committente, ritenuto che la materia del contendere ruota esclusivamente
attorno alla legittimità della decisione di annullamento del concorso stante
l'insostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara (e non, come
sostiene quest'ultima, per il superamento di un preventivo di riferimento in
effetti inesistente), alla ricorrente non giova sostenere che a suo modo di
vedere sarebbe impossibile svolgere la commessa al prezzo che il Cantone è
disposto a sovvenzionare. Lo stesso ente banditore ha del resto avuto modo di
confermare che negli anni precedenti il concorso, CO 1 ha svolto il servizio di
trasporto degli allievi per anche meno dell'importo di fr. 180'000.- all'anno stanziato
a suo tempo (vedi costo del trasporto utenti emergente dai conti 2021
dell'Associazione, cfr. doc. 1), segno evidente che la commessa è perfettamente
eseguibile nei limiti del sussidio erogato. La circostanza per cui
l'organizzazione aziendale della ricorrente non le permetterebbe di offrire
tariffe più concorrenziali è del tutto irrilevante. Ogni concorrente ha la
propria realtà aziendale e organizzativa, ciò che lascia senz'altro ampio
margine di definire liberamente il prezzo secondo le proprie valutazioni
commerciali. Esulano dall'oggetto della controversia, e non meritano quindi di
essere approfondite, le considerazioni critiche che la ricorrente ha nuovamente
rivolto al totale delle percorrenze chilometriche esposte nel capitolato (la cui
attendibilità è stata confermata da questo Tribunale con sentenza del 27 giugno
2022; STA 52.2022.108), come pure quelle riferite al mandato temporaneo
conferito a CO 1.
Decisivo resta il fatto che a fronte dell'importo stanziato per i trasporti,
emerge con evidenza che il prezzo offerto dalla ricorrente (fr. 721'871.38
annui IVA inclusa tenendo conto della percorrenza indicata nel capitolato)
corrisponde a quasi il quadruplo del credito a disposizione del committente. Non
si giungerebbe a conclusione più favorevole all'insorgente neppure se si
prendesse in considerazione l'importo di fr. 328'015.46 IVA compresa, desumibile
dalle tariffe esposte e dal concetto di trasporto indicato nella sua offerta
(vedi doc. 3), anch'esso comunque esorbitante rispetto a quello del sussidio
concesso dallo Stato. In queste circostanze, la decisione della committenza di
rinunciare a deliberare la commessa all'unica offerta rimasta in gara
appellandosi agli art. 34 LCPubb e 55 lett. d RLCPubb/CIAP e alla prescrizione
di gara contenuta a pag. 17 del capitolato, rimasta incontestata e pertanto
divenuta vincolante (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), non può che apparire
sostenibile: la stessa è senz'altro retta da ragioni oggettive e rispettose del
principio secondo cui l'ente pubblico è tenuto a promuovere un uso parsimonioso
delle proprie risorse finanziarie (art. 1 cpv. 3 lett. d CIAP e 1 cpv. 1 lett.
e LCPubb cui rimanda peraltro l'art. 9 della convenzione di cui al doc. 2). Il
ricorso contro l'annullamento deve quindi essere respinto.
5.
In conclusione, l'impugnativa
contro la decisione di delibera è divenuta priva di oggetto o quantomeno di
interesse nella misura in cui, da un lato la stazione appaltante ha
parzialmente aderito alle domande ricorsuali revocando l'aggiudicazione a CO 1 e,
dall'altro, ha interrotto la gara. Il gravame interposto contro la decisione di
annullamento del concorso è invece respinto.
6.
Per quanto riguarda le spese
processuali, vista l'adesione parziale alle domande della ricorrente e
considerato l'annullamento del concorso, la committente è tenuta al loro
pagamento per quanto riguarda la prima procedura ricorsuale (52.2022.261),
ritenuto che CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al ricorso. Nella
seconda procedura (52.2022.293) soccombente è la ricorrente, che sopporterà
pertanto le spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La RI 1 è tenuta al pagamento di congrue
ripetibili alla committente per la seconda procedura ricorsuale dove è
risultata vincente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso del
24.
agosto 2022 (a) è stralciato dai ruoli.
2.
Il ricorso del
23.
settembre 2022 (b) è respinto.
3.
La tassa di
giustizia unica per entrambe le procedure ricorsuali di fr. 4'500.- è posta a
carico della RI 1 e dell'CO 2 in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente
viene restituito l'importo di fr. 4'500.- anticipato in eccesso. La RI 1
verserà all'CO 2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
1.
CO 1
2.
CO 2
2.
patrocinata da: PA 1
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera