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Decisione

52.2022.261

Commesse pubbliche. Revoca della delibera e annullamento del concorso stante l'insostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara

5 dicembre 2022Italiano18 min

dall'anno scolastico 2022/2023 fino all'anno scolastico 2026/2027 (FU __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.261

52.2022.293

Lugano

5

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sui ricorsi del 24 agosto

2022 (a) e del 23 settembre 2022 (b) della

RI

1

contro

a.

la decisione dell'11 agosto 2022 CO 2 che, in esito

a pubblico concorso, ha deliberato a CO 1 la commessa concernente il servizio

di trasporto scolastico degli allievi del Centro __________ a partire dall'anno

scolastico 2022/2023 per una durata di 5 anni;

b. la

decisione del 12 settembre 2022 dell'CO 2 che annulla il concorso suddetto;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 28 marzo 2022 l'CO

2 (Associazione) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio di trasporto scolastico per gli allievi del Centro __________

dall'anno scolastico 2022/2023 fino all'anno scolastico 2026/2027 (FU __________

pag. __________ e seg.).

L'avviso di gara, al punto n. 2.4, segnalava che il concorso era suddiviso in 3

lotti (sponda sinistra fiume Ticino, sponda destra fiume Ticino, Locarnese) e

che i partecipanti alla gara potevano concorrere per uno o più lotti.

Il bando preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori

di ponderazione:

-

economicità 40%

-

anni di esperienza nel trasporto

di persone 25%

-

concetto di trasporto 15%

-

veicoli impiegati 10%

-

capacità di risposta in caso di

difficoltà 10%

Il capitolato d'oneri enunciava, tra gli altri, il seguente criterio di

idoneità (pag. 10):

Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso

dell'autorizzazione federale di accesso alla professione per il trasporto

professionale di viaggiatori (OTV, RS 745.11 art. 11 cpv. 1 lett. c, d) al momento

dell'inoltro dell'offerta. L'obbligo di possesso della licenza federale vale

anche per le ditte consorziate.

Stabiliva inoltre che i concorrenti dovevano annettere all'offerta diversi

documenti, fra cui le usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110). In caso di mancata presentazione di questi documenti, il committente

ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio, trascorso

infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa (pag. 15 e 16 ).

In merito alla possibilità di annullare la gara, il predetto documento indicava,

fra l'altro, che (pag. 17):

Il committente ha la facoltà di non procedere

all'aggiudicazione della commessa se, dalle verifiche effettuate, dovessero

emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario dello stesso o

comunque in contrasto con i crediti allocati.

b. La RI 1 ha

impugnato il bando di concorso. Con decisione del 27 giugno 2022 (STA

52.2022.108), il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso.

Entro il termine utile

sono pervenute al committente lCO 1

3 fr./km

3 fr./km

3 fr./km

Esperite le necessarie

valutazioni, con decisione dell'11 agosto 2022 l'Associazione ha aggiudicato i tre

lotti a CO 1.

B. a. Contro la predetta

decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 (RI 1),

chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione dell'intera commessa in

proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame (inc.

52.2022.261). In sintesi, la ricorrente ha eccepito l'inidoneità della

deliberataria a prendere parte alla gara poiché non disporrebbe di tutte le

dichiarazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP. CO 1 avrebbe meritato

l'estromissione anche per mancanza della licenza federale di accesso alla

professione per il trasporto professionale di viaggiatori per tutti (e 3) i

veicoli impiegati.

b. L'aggiudicataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP)

non hanno presentato una risposta.

c. Invitato a

esprimersi sul gravame, il committente ha fatto sapere di avere annullato, con

decisione del 12 settembre 2022, la delibera contestata (dispositivo n. 1),

poiché CO 1 non adempiva effettivamente tutti i requisiti posti dalle

certificazioni esatte dall'art. 39 RLCPubb/CIAP per poter ottenere l'intera

commessa, ovvero l'insieme dei tre lotti messi a concorso. Nel contempo, richiamata

la disposizione di gara a pag. 17 del capitolato e gli art. 34 della legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb, RL 730.100) e 55 lett. d

RLCPubb/CIAP, esso ha però (anche) risolto di annullare il concorso (dispositivo

n. 2) poiché l'offerta della RI 1, unica concorrente rimasta in gara, non era

economicamente sostenibile per l'Associazione, che svolge la propria attività unicamente

grazie ai sussidi che le vengono erogati dal Cantone. Ha quindi chiesto di

stralciare il ricorso dai ruoli per decadenza dell'oggetto del contendere.

d. In replica la ricorrente, preso atto della revoca della delibera, ha

rilevato che le obiezioni sollevate in sede di ricorso risulta(va)no quindi

pertinenti e fondate e che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Ha

postulato che le spese vengano poste interamente a carico della stazione

appaltante.

e. Nessuno ha duplicato.

C. a. La RI 1 ha dedotto

in giudizio anche la decisione del 12 settembre 2022, limitatamente al suo

dispositivo n. 2, del quale ha chiesto l'annullamento (inc. 52.2022.293) e la

conseguente delibera della commessa in proprio favore. Ha sostenuto che il

committente non poteva considerare la sua offerta economicamente insostenibile,

dato che nel capitolato non era stato stabilito alcun prezzo massimo. Ha inoltre

criticato l'agire dell'ente banditore per avere annullato il concorso, senza

specificare se lo stesso verrà in seguito riproposto o meno.

b. Il committente si è opposto al ricorso, confermando la legittimità della

decisione di annullamento della gara, conforme alla clausola particolare

prevista negli atti di gara, di cui si è detto, e all'ordinamento delle

commesse pubbliche, più precisamente all'art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP. Ha

rilevato che la propria attività e la sua stessa esistenza dipendono in toto

dai sussidi che le vengono erogati dal Cantone (tramite la Divisione

dell'Azione Sociale e delle Famiglie del Dipartimento della sanità e della

socialità [DSS]) in esito alla sottoscrizione annuale di un contratto di prestazione

e che come si evince da quello siglato per il 2022 i costi di trasporto

compresi nel contributo globale (di fr. 3'301'372.96) che gli è stato stanziato

sono stati computati per fr. 185'000.- (cifra 11 g dell'allegato A del doc. 2,

contenente informazioni sensibili meritevoli di un trattamento confidenziale). L'offerta

della ricorrente (di fr. 721'871.38 IVA inclusa tenendo conto della percorrenza

indicata nel capitolato rispettivamente di fr. 328'015.46 IVA inclusa stando al

concetto di trasporto integrato nella sua offerta) non sarebbe pertanto economicamente

sostenibile. L'ente banditore ha infine annotato di avere momentaneamente

affidato il servizio di trasporto degli allievi a CO 1, tramite un incarico

diretto eccezionale, avendo la medesima prodotto tutta la documentazione attestante

la sua idoneità dal profilo dell'art. 39 RLCPubb/CIAP.

c. Anche in questa procedura l'UVCP è rimasto silente.

d. CO 1, che non ha interposto ricorso contro l'annullamento del concorso, non

è per contro stata invitata a presentare osservazioni.

e. In sede di replica la ricorrente si è limitata a sostenere che il servizio

messo a concorso non sarebbe eseguibile al prezzo che il Cantone è disposto a

sovvenzionare. A maggior ragione se si considera che le percorrenze

chilometriche esposte nel capitolato sono soggette a variazioni. L'insorgente non

ha chiesto di poter visionare i documenti, neppure quello (doc. 2) dal

contenuto parzialmente confidenziale.

f. Con la duplica l'ente banditore ha ribadito le proprie argomentazioni, affinandole

con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Ha inoltre

evidenziato che l'insorgente nulla ha addotto per dimostrare la sostenibilità

economica della sua offerta, tema centrale della presente vertenza.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata in tutti i lotti a cui ha partecipato, la ricorrente è

senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro

concorrente e l'annullamento del concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). I gravami sono entrambi tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP) e sono

dunque ricevibili in ordine.

1.2. Visto che il fondamento di fatto di entrambe le procedure è il medesimo, i

ricorsi possono essere decisi con una sola decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm),

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove

sollecitate dall'insorgente (richiamo delle fatture dei trasporti sin qui

eseguiti e delle dichiarazioni ex art. 39 RLCPubb/CIAP esibite dalla

deliberataria) non appaiono infatti atte a procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. In assenza di regolamentazione

da parte del CIAP la procedura di ricorso è retta dalla LPAmm. L'art. 74

cpv. 1 LPAmm dispone che con il deposito del ricorso, la trattazione della

causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (effetto

devolutivo del ricorso). Un'attenuazione di tale effetto è data dall'art. 74

cpv. 2 LPAmm che prevede che l'istanza inferiore può modificare (parzialmente o

totalmente) la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di

regola fino all'insinuazione della risposta. Se ciò avviene, l'oggetto del

contendere viene meno per acquiescenza e la causa può essere stralciata dai

ruoli. In effetti, l'autorità di ricorso è tenuta ad esaminare il ricorso solo

nella misura in cui questo non sia divenuto privo d'oggetto (vedi art. 74 cpv.

4.

LPAmm). Per prassi, ammessa è la modifica della decisione anche fino

all'inoltro della duplica (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno

1997, n. 2 ad art. 50).

2.2

La ricorrente nella procedura 52.2022.261 ha postulato l'annullamento

della decisione dell'11 agosto 2022, con la quale la committente aveva

deliberato la commessa a CO 1 che, a suo avviso, andava invece esclusa per inidoneità.

Ha altresì chiesto l'aggiudicazione in suo favore. Con la seconda decisione del

12.

settembre 2022 la stazione appaltante ha effettivamente annullato la

delibera disposta in precedenza, con esclusione di CO 1, rea di non soddisfare

tutti i requisiti dell'art. 39 RLCPubb/CIAP, così come richiesto dalla

ricorrente. Limitatamente a questi aspetti, essa ha quindi proceduto, legittimamente,

a modificare l'atto impugnato nel senso delle domande della ricorrente. Non vi

è stata per contro adesione all'altra domanda ricorsuale (aggiudicazione

diretta della commessa alla ricorrente), avendo la committente rinunciato al

concorso. Per quanto concerne quindi la prima decisione dedotta in giudizio, a

seguito del comportamento della committente essa è divenuta priva di oggetto

solo nella misura in cui è stata revocata l'aggiudicazione a CO 1. Su questo

punto la procedura ricorsuale non ha dunque più ragione d'essere e può essere

stralciata dai ruoli. Resterà per contro da decidere la sorte delle spese

processuali e delle ripetibili a seguito della desistenza della committente.

3.

3.1. Giusta l'art. 34

LCPubb (ritenuto applicabile alla presente procedura grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb),

in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la

commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova

gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni

obbligo di risarcimento (cpv. 2). Di principio, tali sono tutti i motivi per i

quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa ragionevolmente

esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la

procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare

se, alternativamente: (a) non

realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre

esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli

a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non

sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento

annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono

indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)

si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via

eccezionale, sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal

profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare

un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente

quelli derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti

precontrattuali, così come dai principi generali applicabili alle commesse

pubbliche, in particolare dal divieto di discriminazione dei concorrenti (STA

52.2021.319

del 13 ottobre 2021 consid. 2, 52.2019.642 del 24 aprile 2020

consid. 2, 52.2012.489 del 1° marzo 2013 pubbl. in RtiD II-2013 n. 20 consid.

3.1, 52.2009.13 del 16 marzo 2009 consid. 2.1). La giurisprudenza federale, dal

canto suo, ritiene che il committente possa interrompere la procedura di

aggiudicazione se il provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non

mira a discriminare deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità

non è di alcun rilievo (DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid.

2.3; STA 52.2012.489 citata consid. 3.2; Peter Galli/

André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum

Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005, pag. 784 e segg.). A differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a

procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di

ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a

conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco

della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32;

STA 52.2008.45 del 3 marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).

3.2

Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP

discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere

la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio

restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una

procedura concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni

concorrente una possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione

delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente

interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda

ripresentare il concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro

offerta, ma questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella

misura in cui, a prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti

coinvolte, le possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in

determinate circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più

elevato o in presenza di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi

inoltre che la ripetizione della procedura potrebbe avverarsi contraria anche

all'obiettivo della libera concorrenza, segnatamente perché i concorrenti

avranno già potuto (perlomeno parzialmente) avere accesso alle prime offerte

inoltrate dagli altri partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della

procedura deve quindi essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre

osservato che la semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per

sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile

modo di procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo

l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di

aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente

offerte più vantaggiose.

3.3

Come l'art. 34 LCPubb,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente

banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base

delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui

sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi

derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico

concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come

dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il

divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e

rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/

Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).

4.

Nel caso

concreto, la committente ha giustificato la decisione di annullare la gara con

il fatto che l'offerta della ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, non

era economicamente sostenibile per l'Associazione, che svolge la propria

attività unicamente grazie ai sussidi che le vengono erogati dal Cantone in

forza della sottoscrizione annuale di un apposito contratto di prestazione. La

decisione della committenza, pronunciata in applicazione dell'art. 55 lett. d

RLCPubb/CIAP e della clausola particolare di analogo tenore contenuta negli

atti di gara, non presta il fianco alla critica.

Dalle tavole processuali emerge infatti che il contratto di prestazione siglato

con il DSS per il 2022 prevede lo stanziamento di un contributo globale di fr.

3'301'372.96. La spesa destinata ai trasporti degli allievi è stata stimata in

fr. 185'000.- (cfr. allegato A, cifra 11 g). Come pertinentemente osservato

dalla committente, ritenuto che la materia del contendere ruota esclusivamente

attorno alla legittimità della decisione di annullamento del concorso stante

l'insostenibilità economica dell'unica offerta rimasta in gara (e non, come

sostiene quest'ultima, per il superamento di un preventivo di riferimento in

effetti inesistente), alla ricorrente non giova sostenere che a suo modo di

vedere sarebbe impossibile svolgere la commessa al prezzo che il Cantone è

disposto a sovvenzionare. Lo stesso ente banditore ha del resto avuto modo di

confermare che negli anni precedenti il concorso, CO 1 ha svolto il servizio di

trasporto degli allievi per anche meno dell'importo di fr. 180'000.- all'anno stanziato

a suo tempo (vedi costo del trasporto utenti emergente dai conti 2021

dell'Associazione, cfr. doc. 1), segno evidente che la commessa è perfettamente

eseguibile nei limiti del sussidio erogato. La circostanza per cui

l'organizzazione aziendale della ricorrente non le permetterebbe di offrire

tariffe più concorrenziali è del tutto irrilevante. Ogni concorrente ha la

propria realtà aziendale e organizzativa, ciò che lascia senz'altro ampio

margine di definire liberamente il prezzo secondo le proprie valutazioni

commerciali. Esulano dall'oggetto della controversia, e non meritano quindi di

essere approfondite, le considerazioni critiche che la ricorrente ha nuovamente

rivolto al totale delle percorrenze chilometriche esposte nel capitolato (la cui

attendibilità è stata confermata da questo Tribunale con sentenza del 27 giugno

2022; STA 52.2022.108), come pure quelle riferite al mandato temporaneo

conferito a CO 1.

Decisivo resta il fatto che a fronte dell'importo stanziato per i trasporti,

emerge con evidenza che il prezzo offerto dalla ricorrente (fr. 721'871.38

annui IVA inclusa tenendo conto della percorrenza indicata nel capitolato)

corrisponde a quasi il quadruplo del credito a disposizione del committente. Non

si giungerebbe a conclusione più favorevole all'insorgente neppure se si

prendesse in considerazione l'importo di fr. 328'015.46 IVA compresa, desumibile

dalle tariffe esposte e dal concetto di trasporto indicato nella sua offerta

(vedi doc. 3), anch'esso comunque esorbitante rispetto a quello del sussidio

concesso dallo Stato. In queste circostanze, la decisione della committenza di

rinunciare a deliberare la commessa all'unica offerta rimasta in gara

appellandosi agli art. 34 LCPubb e 55 lett. d RLCPubb/CIAP e alla prescrizione

di gara contenuta a pag. 17 del capitolato, rimasta incontestata e pertanto

divenuta vincolante (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), non può che apparire

sostenibile: la stessa è senz'altro retta da ragioni oggettive e rispettose del

principio secondo cui l'ente pubblico è tenuto a promuovere un uso parsimonioso

delle proprie risorse finanziarie (art. 1 cpv. 3 lett. d CIAP e 1 cpv. 1 lett.

e LCPubb cui rimanda peraltro l'art. 9 della convenzione di cui al doc. 2). Il

ricorso contro l'annullamento deve quindi essere respinto.

5.

In conclusione, l'impugnativa

contro la decisione di delibera è divenuta priva di oggetto o quantomeno di

interesse nella misura in cui, da un lato la stazione appaltante ha

parzialmente aderito alle domande ricorsuali revocando l'aggiudicazione a CO 1 e,

dall'altro, ha interrotto la gara. Il gravame interposto contro la decisione di

annullamento del concorso è invece respinto.

6.

Per quanto riguarda le spese

processuali, vista l'adesione parziale alle domande della ricorrente e

considerato l'annullamento del concorso, la committente è tenuta al loro

pagamento per quanto riguarda la prima procedura ricorsuale (52.2022.261),

ritenuto che CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al ricorso. Nella

seconda procedura (52.2022.293) soccombente è la ricorrente, che sopporterà

pertanto le spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La RI 1 è tenuta al pagamento di congrue

ripetibili alla committente per la seconda procedura ricorsuale dove è

risultata vincente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso del

24.

agosto 2022 (a) è stralciato dai ruoli.

2.

Il ricorso del

23.

settembre 2022 (b) è respinto.

3.

La tassa di

giustizia unica per entrambe le procedure ricorsuali di fr. 4'500.- è posta a

carico della RI 1 e dell'CO 2 in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente

viene restituito l'importo di fr. 4'500.- anticipato in eccesso. La RI 1

verserà all'CO 2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

2.

patrocinata da: PA 1

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera