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Decisione

52.2022.264

Accertamento della nullità dei decreti legislativi con cui il Gran Consiglio ha ratificato le decisioni del Governo in merito a misure di risanamento dei corsi d'acqua

10 gennaio 2023Italiano20 min

(LTF; RS 173.110). Norma, questa, che concretizza la garanzia della via giudiziaria

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2022.264

b. 52.2022.265

Lugano

10 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sui

ricorsi

a.

del 22 marzo 2019 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1 e PA 2

contro

il decreto legislativo del 20 febbraio 2019 con cui

il Gran Consiglio ratifica la decisione del 3 agosto 2018 (n. 3549) del

Consiglio di Stato relativa a misure di risanamento supplementare dei corsi

d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54);

b.

del 22 marzo 2019 della

RICO2 1

patrocinata

da: PA 1 e PA 2

contro

il decreto legislativo del 20 febbraio 2019 con cui

il Gran Consiglio ratifica la decisione del 3 agosto 2018 (n. 3550) del

Consiglio di Stato relativa a misure di risanamento supplementare dei corsi

d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54);

richiamata la

sentenza del 15 agosto 2022 del Tribunale federale (inc. n. 1C_172/2019,

1C_173/2019, 1C_243/2022, 1C_244/2022)

ritenuto, in

fatto

A.

a. La RICO2 1 e la RI 1 sono

società di diritto privato che sfruttano le forze idriche della __________,

rispettivamente quelle della Valle di __________ e delle vallate vicine, sulla

base di concessioni rilasciate loro dal Gran Consiglio nel 1949 e scadenti nel

2035, nonché nel 1962 scadente nel 2048, rispettivamente nel 1953 scadente nel

2042 e di una concessione del 1956.

b. Con decreti

legislativi del 4 ottobre 1982 il Gran Consiglio ha modificato parzialmente le

predette concessioni, imponendo a RICO2 1 e RI 1 il rilascio di maggiori

dotazioni per ragioni di carattere ambientale sulla base dell'art. 80 cpv. 1

della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS

814.20).

c. A seguito di azioni

di diritto amministrativo promosse da RICO2 1 e RI 1 contro i suddetti decreti

legislativi e di un ricorso interposto dalle medesime contro la decisione del

31 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio, che decretava l'obbligo di

risanare i corsi d'acqua oggetto di concessione, le parti, dopo una prima decisione

del Tribunale federale sulla competenza (A.280/1983 e A.281/1983), hanno

concluso il 6 settembre 1996 una transazione giudiziale davanti alla

Delegazione dell'Alta Corte federale, con conseguente stralcio dai ruoli delle

procedure (1A.67/1995 e 1A.65/1995).

B. a.

a.a. Il 12 dicembre 2012, sulla base di un primo

rapporto di sintesi comprensivo della valutazione federale, il Consiglio di

Stato ha avviato la procedura di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc,

chiedendo contestualmente ai Dipartimenti interessati di approfondire gli

aspetti legati alle perdite energetiche e finanziarie dovute al rilascio di

maggiori dotazioni (nota a protocollo n. 118).

La procedura è

sfociata per RI 1 e RICO2 1 nelle risoluzioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e n.

3550) mediante le quali il Governo ha ordinato loro i provvedimenti

supplementari di risanamento da adottare.

a.b. Avverso le predette risoluzioni RI 1 e RICO2

1 sono insorte il 14 settembre 2018 davanti al Tribunale cantonale

amministrativo (inc. n. 52.2018.415 e 52.2018.416), che ha evaso i loro gravami

con giudizi del 9 marzo 2022, accertando la nullità delle decisioni

governative. Tali pronunce sono passate in giudicato.

b. Parallelamente

all'emanazione delle risoluzioni del 3 agosto 2018 e in considerazione delle

loro ingenti ripercussioni finanziarie, l'Esecutivo cantonale ha licenziato un

messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio richiedente la ratifica delle stesse

(Messaggio del 3 agosto 2018 [n. 7564] concernente il risanamento dei corsi

d'acqua influenzati dai prelievi, in: RVGC, Anno parlamentare 2018-2019, vol.

10, pag. 5516 segg.).

c. Con decreti legislativi separati del 20

febbraio 2019 il Gran Consiglio ha ratificato all'art. 1 gli ordini contenuti

nelle predette risoluzioni governative, che sono pertanto esecutivi (BU

2019, 54).

C. a. Anche

avverso tali decreti RICO2 1 e RI 1 si sono aggravate il 22 marzo 2019 con gravami

separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando, in via

principale, di accertarne la nullità e, in via subordinata, di annullarli, in

quanto emanati in dispregio del principio della separazione dei poteri. Nessuna

disposizione di legge conferirebbe, infatti, al Gran Consiglio il potere di

ratificare decisioni emanate dal Consiglio di Stato, che modificano le

concessioni rilasciate. Chiedendo di essere convocate a una pubblica udienza

nonché, quale mezzo di prova, l'allestimento di perizie, le

ricorrenti criticano inoltre le decisioni governative del 3 agosto 2018 e i

decreti del Gran Consiglio che le ratificano per le medesime ragioni addotte

nei loro ricorsi del 14 settembre 2018. Infine, nella denegata

ipotesi in cui il Tribunale deducesse la propria competenza dall'art. 92 lett.

b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100), domandano che il loro allegato di ricorso venga trattato

quale petizione ex

art. 93 LPAmm.

b. Con la

risposta il Gran Consiglio ha chiesto che i gravami siano dichiarati

irricevibili e, in via subordinata, che siano integralmente respinti, con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

c. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito e sviluppato le proprie tesi e si sono riconfermate

nelle rispettive domande di giudizio.

D. Parallelamente ai

ricorsi interposti davanti a questa Corte, le insorgenti si sono pure aggravate

a titolo cautelativo contro i summenzionati decreti davanti al Tribunale

federale (inc. n. 1C_172/ 2019 e 1C_173/2019).

E. a. Con due giudizi separati

del 9 marzo 2022 (inc. n. 52.2019.151 e 52.2019.152) il Tribunale cantonale

amministrativo ha dichiarato inammissibili i ricorsi del 22 marzo 2019 di RICO2

1 e RI 1 per difetto di competenza, escludendo in particolare che quest'ultima potesse

essere dedotta della legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002

(LUA; RL 721.100) e dall'art. 92 LPAmm.

b. Anche avverso questi

giudizi le insorgenti si sono aggravate davanti al Tribunale federale.

F. Congiunte le

cause, con sentenza del 15 agosto 2022 (inc. n. 1C_172/2019, 1C_173/2019,

1C_243/2022, 1C_244/2022) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i

ricorsi inoltratigli direttamente nel 2019 a titolo cautelativo, non configurando

Fatti

i contestati decreti legislativi degli atti emanati dall'autorità cantonale di

ultima istanza. Per contro, ha accolto i ricorsi presentati contro i citati

giudizi del 9 marzo 2022 di questo Tribunale, rinviando le cause a quest'ultimo

per una nuova decisione.

Criticando al consid.

3.2 l'assunto secondo il quale la competenza di questa Corte non potesse essere

dedotta dall'art. 92 LPAmm e rilevato al consid. 4 come pure la competenza in

base alla LUA fosse stata esclusa da questa Corte in modo poco chiaro, ai

consid. 5.1 e 5.2 l'Alta Corte federale ha rimproverato a questo Tribunale di

aver omesso di confrontarsi con la normativa federale e in particolare con la

portata dell'art. 86 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005

(LTF; RS 173.110). Norma, questa, che concretizza la garanzia della via giudiziaria

sancita all'art. 29a della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101). In proposito, esposti i contenuti e il rapporto che intercorre fra i cpv. 2 e 3 dell'art.

86 LTF, il Tribunale federale ha rilevato come non fosse dato di comprendere

perché le misure di risanamento di cui ai due decreti legislativi, in quanto

concernenti tematiche di carattere eminentemente giuridico, non fossero (state

considerate) giustiziabili, concludendo che la competenza di questa Corte a

statuire nel merito le derivava già dalla legislazione federale. Da ultimo, al

consid. 5.3, ha ritenuto che, contrariamente all'accenno espresso da questo

Tribunale in sede di osservazioni, per le ricorrenti continuasse a sussistere

un interesse degno di protezione a fare annullare o ad accertare la nullità dei

contestati decreti. Da qui il rinvio degli atti al Tribunale affinché si

determini nuovamente sui ricorsi presentati il 22 marzo 2019 avverso i decreti

legislativi del 20 febbraio 2019, accertandone se del caso la nullità o annullandoli

semmai qualora in contrasto con il diritto cantonale e/o federale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere le vertenze nonché

la tempestività dei gravami discendono dall'art. 35 LUA e, in ogni caso, dall'art.

86 cpv. 2 LTF, non rappresentando i decreti impugnati, visti i loro contenuti

(cfr. supra, consid. F.), delle decisioni a carattere prevalentemente

politico secondo l'art. 86 cpv. 3 LTF. La legittimazione attiva delle

insorgenti, particolarmente toccate dai decreti legislativi impugnati e

detentrici di un interesse degno di protezione al loro annullamento, è certa

(art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm). I gravami sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Le due procedure concernono in sostanza le

stesse fattispecie e sono connesse fra di loro. Le ricorrenti, patrocinate

dagli stessi legali, sollevano i medesimi argomenti e le stesse

domande. I ricorsi possono pertanto essere decisi con un unico giudizio

(art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

L'emanazione di

una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in

dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero

l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una

decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione

inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa

quando il difetto è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità

non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto

(DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, VI

ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione

materiae o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non

comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una

violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. La nullità

deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità

giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una

procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1 e rinvii).

3.

Le ricorrenti

eccepiscono innanzitutto la nullità dei decreti legislativi impugnati, in

particolare perché nessuna disposizione di legge conferirebbe al Gran Consiglio

il potere di ratificare decisioni emanate dal Consiglio di Stato che vanno a

modificare le concessioni rilasciate. Tanto meno sussisterebbero disposizioni

di legge che gli attribuiscono il potere di sanare, mediante ratifica, la

nullità delle decisioni emanate dal Governo. In proposito, la Corte considera

quanto segue.

3.1

3.1.1

La LPAc contiene due distinte regolamentazioni

concernenti i deflussi residuali. La prima, contemplata agli art. 29-36 LPAc, è

valida per i nuovi prelievi e per quelli per i quali la relativa

autorizzazione (concessione) è oggetto di rinnovamento. La seconda, prevista

agli art. 80-83 LPAc, concerne i prelievi esistenti, ovvero i prelievi basati

su diritti esistenti di sfruttamento delle acque, che, discostandosi da quanto

prescritto agli art. 31 segg. LPAc, fanno sì che i deflussi residuali non siano

conformi alla legge (Enrico Riva in: Hettich/Jansen/Norer [curatori], Kommentar

zum Gewässerschutzgesetz

und zum Wasserbaugesetz, Zurigo 2016, ad art. 80 n. 1, 6 e 11 seg.).

3.1.2

Secondo l'art.

80.

cpv. 1 LPAc, qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da

prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle

prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti

esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il

versamento di un'indennità. L'autorità, prosegue

il cpv. 2 della norma, ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua

che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o

cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La

procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare

dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 1930

sull'espropriazione.

3.1.3

Gli strumenti a disposizione dell'autorità per

effettuare i risanamenti di cui all'art. 80 cpv. 1 e 2 LPAc non si limitano a

prescrivere aumenti delle dotazioni d'acqua; pure misure di carattere

costruttivo e d'esercizio possono entrare in considerazione (ibidem, ad

art. 80 n. 31). Dato che i risanamenti ai sensi del cpv. 1 possono spingersi

soltanto fino al punto in cui non arrecano ai diritti esistenti di

sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di

un'indennità (ibidem, ad art. 80 n. 32),

la questione relativa all'eventuale indennizzo dei proprietari delle opere

toccate dalle misure di risanamento si pone unicamente nell'ambito dell'applicazione

del cpv. 2. L'indennizzo forma oggetto di una procedura autonoma e successiva che

segue i dettami della legge federale sull'espropriazione (ibidem, ad

art. 80 n. 61 seg., 72, 78 seg.).

3.1.4

La procedura che conduce al risanamento è suddivisa

in varie fasi. Inizia con due fasi istruttorie interne all'amministrazione,

ossia la compilazione dell'inventario dei

prelievi d'acqua esistenti (art. 82 cpv. 1 LPAc) e il rapporto di risanamento

(art. 82 cpv. 2 LPAc). Di seguito, si tratta di determinare concretamente, di

norma mediante una decisione vincolante emanata dall'autorità nell'ambito di un

procedimento amministrativo che vede la partecipazione degli interessati,

tipologia e entità del risanamento (ibidem, ad art. 80 n. 72 seg.). Nel

caso di misure di risanamento supplementari ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc,

segue poi, come già accennato sopra, una procedura autonoma d'espropriazione,

volta a stabilire se sussiste un obbligo di indennizzo

e, se del caso, l'ammontare di quest'ultimo.

Il dispositivo della decisione, che di norma è

pronunciata da un'autorità cantonale (art. 45 LPAc), deve specificare le singole

misure di risanamento e indicare i termini entro i quali vanno messe in atto.

Esso deve quindi essere formulato in modo dettagliato, così che il destinatario

sappia esattamente quali provvedimenti deve adottare e che, se necessario, l'autorità

sia in grado di procedere all'esecuzione sostitutiva (ibidem, ad art. 80 n. 75 seg.).

3.2

3.2.1

Per quanto attiene all'adozione delle

(decisioni in materia di) misure di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 e 2 LPAc, non è invero chiaro quale sia l'autorità

competente. Il Cantone Ticino non si è infatti a tutt'oggi dotato di una

legislazione d'attuazione conforme alla LPAc. È tuttora in vigore la legge

d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2

aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), benché la legge federale contro l'inquinamento delle acque

dell'8 ottobre 1971, che è chiamata ad attuare, sia stata abrogata da

ormai trent'anni. Ora, la LALIA non contiene una norma specifica sul

risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo. Tantomeno sulla competenza

ad adottare le relative misure. Nel 1995 è il Dipartimento del territorio che

risulta aver decretato l'obbligo di risanare i corsi d'acqua oggetto di

concessione (cfr. supra,

consid. A.c), mentre nel caso qui in

discussione è il Governo che si è ritenuto competente, fondandosi, oltre che

sull'art. 45 LPAc, sull'art.

3.

LALIA, secondo cui il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sulla protezione delle acque (cpv. 1) e attende

all'esecuzione dei relativi provvedimenti per il tramite del Dipartimento

competente (cpv. 2). La competenza governativa è espressamente prevista nel Messaggio

del 19 febbraio 2020 (n. 7792) del Consiglio di Stato concernente la nuova legge

sulla gestione delle acque (LGA; cfr. art. 80 cpv. 2 lett. f, pag. 67).

3.2.2

L'art. 3 cpv. 1 LUA stabilisce dal canto suo

che sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere

obbligatorio generale: a) le concessioni per l'utilizzazione delle acque

pubbliche che superano i 500 l/s d'acqua; b) le concessioni per la produzione

di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i 220 kW. L'art. 10 cpv.

1.

LUA sancisce a sua volta che tutte le modifiche della concessione devono

essere notificate (all'autorità concedente) e che quelle essenziali devono

essere approvate dall'autorità concedente. Le modifiche, precisa il cpv. 2

della norma, non sono considerate essenziali se non vengono modificati il

diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

Dal Messaggio del 16 gennaio 2001 (n. 5074) del Consiglio di

Stato concernente la revisione della legge cantonale sull'utilizzazione delle

acque del 17 maggio 1894 si evince che (pag. 20)

sono ritenute essenziali le variazioni che

modificano il diritto di utilizzazione delle acque, in particolare i punti di

prelievo e di restituzione, i quantitativi di acqua concessi, i deflussi minimi

imposti, i diritti di riscatto e di riversione ed altre prestazioni convenute

fra le parti. Non sono invece ritenuti essenziali, ad esempio, gli interventi

per spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale, la

sostituzione dei generatori ecc.

3.3

Nel caso

concreto, con le risoluzioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e n. 3550) il Governo

ha ordinato a RICO2 1 e RI 1 i provvedimenti supplementari di risanamento da

adottare in base all'art. 80 cpv. 2 LPAc. Per quanto attiene a RI 1, la

decisione di risanamento modificava in particolare le dotazioni stabilite

all'art. 1 del decreto legislativo del 4 ottobre 1982, nella misura in cui

prevedeva nuovi deflussi minimi da garantire a __________ (confluenza __________

- __________; cfr. p.to n. 1 del dispositivo) e le imponeva inoltre di attuare

le necessarie modifiche costruttive alle opere di presa (p.to n. 3 del

dispositivo) nonché di progettare e realizzare una nuova stazione limnigrafica

sul __________ a valle di __________ per assicurare il controllo dei deflussi

minimi (p.to n. 4 del dispositivo). Per quanto attiene a RICO2 1, la decisione

di risanamento modificava in particolare le dotazioni stabilite all'art. 1 del

decreto legislativo del 4 ottobre 1982, nella misura in cui prevede ulteriori

dotazioni fisse da rilasciare alla presa __________

(Val __________) e __________ (__________) nonché nuovi deflussi minimi

da garantire a __________ (confluenza __________; cfr. p.to n. 1 del

dispositivo). Imponeva inoltre a RICO2 1 di attuare le relative modifiche

costruttive alle opere di presa (p.to n. 3 del dispositivo), di progettare e

mettere in esercizio una stazione di misurazione in corrispondenza della presa

di __________ (p.to n. 5 del dispositivo) e di progettare e realizzare gli

adattamenti necessari per assicurare il controllo dei deflussi minimi della

stazione limnigrafica sulla __________ a __________ (p.to n. 6 del

dispositivo). Ora, tali decisioni comportavano quantomeno una parziale modifica

delle concessioni rilasciate a RI 1 e RICO2 1, nella misura in cui modificano le dotazioni, e più in generale i contenuti di tali concessioni.

Le modifiche imposte rientravano peraltro evidentemente, come appena visto (cfr.

consid. 3.2.2), fra quelle di carattere essenziale ai sensi dell'art. 10 cpv. 2

LUA, di modo che da questo profilo era certamente data la competenza del Gran

Consiglio (art. 10 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 cpv. 1 LUA; cfr. inoltre

art. 59 lett. i della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del

14.

dicembre 1997 [Cost./TI; RL 101.000] e art. 65 lett. b e d della legge sul

Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 [LGC;

RL 171.100]). Ne discende che l'attuazione dei risanamenti

imposti a RI 1 e RICO2 1 dal Governo, comprendenti pure modifiche costruttive ai

loro impianti, non poteva prescindere da un contemporaneo adattamento delle

concessioni di cui beneficiano, in quanto i due aspetti erano/sono

indissolubilmente connessi e interdipendenti tra di loro. In tale ottica, gli

ordini di risanamento dovevano essere accompagnati da una formale modifica delle

concessioni, come del resto avvenuto nel 1982 (cfr. supra, consid.

A.b.). Richiedendo l'emanazione di decisioni da parte di più autorità, quella del

Governo (o del Dipartimento) basata sulla LPAc, da un lato, e quella del Gran

Consiglio fondata sulla LUA, dall'altro, era dunque applicabile la legge sul

coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (LCoord; RL 701.300; cfr. a

titolo d'esempio: STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.1). L'applicazione della LCoord avrebbe in particolare richiesto

l'emanazione - seppur nella forma del decreto legislativo - di una decisione

globale (cfr. art. 3 n. 1 LCoord) in esito a una procedura direttrice individuata

in base ai criteri esposti all'art. 7 LCoord e affidata all'autorità direttrice

(art. 3 n. 4 LCoord), che in casu avrebbe dovuto essere il Gran Consiglio

(art. 7 cpv. 2 lett. a LCoord).

Sennonché, nella fattispecie, la LCoord non ha

trovato applicazione. Il Gran

Consiglio non ha in effetti agito in qualità di autorità direttrice nel

contesto di una procedura coordinata, ma si è limitato a ratificare, su

richiesta del Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 7564 citato),

le decisioni emanate da quest'ultimo il 3 agosto 2018. Ne danno atto

inconfutabilmente gli art. 1 dei decreti impugnati, che sanciscono: Gli

ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla

protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), emanati dal Consiglio di

Stato il 3 agosto 2018 (…) sono ratificati e sono pertanto esecutivi. Lo si

deduce pure dal rapporto di maggioranza del 5 febbraio 2019 (n. 7564 R1, in:

RVGC, Anno parlamentare 2018-2019, vol. 10, pag. 5580 segg., 5584) della

Commissione speciale energia, laddove è indicato che Nel caso presente,

seppur facoltativo, l'avallo granconsigliare riveste però un importante ruolo

politico, maturato con la combattuta storia sulla definizione dei rilasci in

Ticino e sorretto dalle implicazioni finanziarie, e che il Governo potrebbe

decidere esaustivamente senza l'avallo granconsigliare (ibidem). Lo

si evince infine pure dalle osservazioni formulate in sede federale, ove il

Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, ha sottolineato

che le ratifiche parlamentari costituirebbero un atto politico, facoltativo

e non giuridico del Parlamento cantonale, che si è riconosciuto incompetente ad

adottare decisioni in materia (STF 1C_172/2019, 1C_173/2019, 1C_243/2022 e

1C_244/2022 del 15 agosto 2022 consid. E). Ma quand'anche

si volesse ritenere che il Parlamento cantonale non si sia limitato a un semplice

avallo politico delle decisioni governative, ma ne abbia voluto far propri i

contenuti, ritenendo corretta e condivisibile la ponderazione degli interessi

operata dal Consiglio di Stato, è evidente ch'esso ha comunque omesso non solo

di agire come autorità direttrice nell'ambito di una procedura coordinata, ma

anche di far uso della specifica competenza attribuitagli dalla LUA di decidere

contemporaneamente in merito alla modifica delle concessioni rilasciate a RI 1 e RICO2 1, che in effetti non sono state formalmente cambiate o adattate. Ne

consegue che la procedura adottata va in tutti i casi considerata difettosa e

le decisioni adottate incomplete. Questi gravi errori procedurali e materiali

portano a ritenere che i contestati decreti legislativi siano nulli, come

peraltro sostenuto anche dalle ricorrenti. In ogni caso, sarebbero certamente

annullabili (cfr. supra, consid. 2).

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno accolti. Di

conseguenza è accertata la nullità dei decreti legislativi del 20 febbraio 2019.

4.2

Dato l'esito, si

prescinde da una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato rifonderà

tuttavia congrue ripetibili alle ricorrenti, entrambe patrocinate (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono accolti.

Di conseguenza è

accertata la nullità dei decreti legislativi del 20 febbraio 2019, mediante i

quali il Gran Consiglio ha ratificato le decisioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e

3550) del Consiglio di Stato relative a misure di risanamento supplementare dei

corsi d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54).

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia; a ciascuna ricorrente va dunque retrocesso

l'importo di fr. 3'000.- anticipato. Lo Stato verserà a ciascuna delle

ricorrenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera