52.2022.264
Accertamento della nullità dei decreti legislativi con cui il Gran Consiglio ha ratificato le decisioni del Governo in merito a misure di risanamento dei corsi d'acqua
10 gennaio 2023Italiano20 min
(LTF; RS 173.110). Norma, questa, che concretizza la garanzia della via giudiziaria
Source ti.ch
Incarti n.
a. 52.2022.264
b. 52.2022.265
Lugano
10 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui
ricorsi
a.
del 22 marzo 2019 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1 e PA 2
contro
il decreto legislativo del 20 febbraio 2019 con cui
il Gran Consiglio ratifica la decisione del 3 agosto 2018 (n. 3549) del
Consiglio di Stato relativa a misure di risanamento supplementare dei corsi
d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54);
b.
del 22 marzo 2019 della
RICO2 1
patrocinata
da: PA 1 e PA 2
contro
il decreto legislativo del 20 febbraio 2019 con cui
il Gran Consiglio ratifica la decisione del 3 agosto 2018 (n. 3550) del
Consiglio di Stato relativa a misure di risanamento supplementare dei corsi
d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54);
richiamata la
sentenza del 15 agosto 2022 del Tribunale federale (inc. n. 1C_172/2019,
1C_173/2019, 1C_243/2022, 1C_244/2022)
ritenuto, in
fatto
A.
a. La RICO2 1 e la RI 1 sono
società di diritto privato che sfruttano le forze idriche della __________,
rispettivamente quelle della Valle di __________ e delle vallate vicine, sulla
base di concessioni rilasciate loro dal Gran Consiglio nel 1949 e scadenti nel
2035, nonché nel 1962 scadente nel 2048, rispettivamente nel 1953 scadente nel
2042 e di una concessione del 1956.
b. Con decreti
legislativi del 4 ottobre 1982 il Gran Consiglio ha modificato parzialmente le
predette concessioni, imponendo a RICO2 1 e RI 1 il rilascio di maggiori
dotazioni per ragioni di carattere ambientale sulla base dell'art. 80 cpv. 1
della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS
814.20).
c. A seguito di azioni
di diritto amministrativo promosse da RICO2 1 e RI 1 contro i suddetti decreti
legislativi e di un ricorso interposto dalle medesime contro la decisione del
31 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio, che decretava l'obbligo di
risanare i corsi d'acqua oggetto di concessione, le parti, dopo una prima decisione
del Tribunale federale sulla competenza (A.280/1983 e A.281/1983), hanno
concluso il 6 settembre 1996 una transazione giudiziale davanti alla
Delegazione dell'Alta Corte federale, con conseguente stralcio dai ruoli delle
procedure (1A.67/1995 e 1A.65/1995).
B. a.
a.a. Il 12 dicembre 2012, sulla base di un primo
rapporto di sintesi comprensivo della valutazione federale, il Consiglio di
Stato ha avviato la procedura di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc,
chiedendo contestualmente ai Dipartimenti interessati di approfondire gli
aspetti legati alle perdite energetiche e finanziarie dovute al rilascio di
maggiori dotazioni (nota a protocollo n. 118).
La procedura è
sfociata per RI 1 e RICO2 1 nelle risoluzioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e n.
3550) mediante le quali il Governo ha ordinato loro i provvedimenti
supplementari di risanamento da adottare.
a.b. Avverso le predette risoluzioni RI 1 e RICO2
1 sono insorte il 14 settembre 2018 davanti al Tribunale cantonale
amministrativo (inc. n. 52.2018.415 e 52.2018.416), che ha evaso i loro gravami
con giudizi del 9 marzo 2022, accertando la nullità delle decisioni
governative. Tali pronunce sono passate in giudicato.
b. Parallelamente
all'emanazione delle risoluzioni del 3 agosto 2018 e in considerazione delle
loro ingenti ripercussioni finanziarie, l'Esecutivo cantonale ha licenziato un
messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio richiedente la ratifica delle stesse
(Messaggio del 3 agosto 2018 [n. 7564] concernente il risanamento dei corsi
d'acqua influenzati dai prelievi, in: RVGC, Anno parlamentare 2018-2019, vol.
10, pag. 5516 segg.).
c. Con decreti legislativi separati del 20
febbraio 2019 il Gran Consiglio ha ratificato all'art. 1 gli ordini contenuti
nelle predette risoluzioni governative, che sono pertanto esecutivi (BU
2019, 54).
C. a. Anche
avverso tali decreti RICO2 1 e RI 1 si sono aggravate il 22 marzo 2019 con gravami
separati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando, in via
principale, di accertarne la nullità e, in via subordinata, di annullarli, in
quanto emanati in dispregio del principio della separazione dei poteri. Nessuna
disposizione di legge conferirebbe, infatti, al Gran Consiglio il potere di
ratificare decisioni emanate dal Consiglio di Stato, che modificano le
concessioni rilasciate. Chiedendo di essere convocate a una pubblica udienza
nonché, quale mezzo di prova, l'allestimento di perizie, le
ricorrenti criticano inoltre le decisioni governative del 3 agosto 2018 e i
decreti del Gran Consiglio che le ratificano per le medesime ragioni addotte
nei loro ricorsi del 14 settembre 2018. Infine, nella denegata
ipotesi in cui il Tribunale deducesse la propria competenza dall'art. 92 lett.
b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100), domandano che il loro allegato di ricorso venga trattato
quale petizione ex
art. 93 LPAmm.
b. Con la
risposta il Gran Consiglio ha chiesto che i gravami siano dichiarati
irricevibili e, in via subordinata, che siano integralmente respinti, con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
c. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito e sviluppato le proprie tesi e si sono riconfermate
nelle rispettive domande di giudizio.
D. Parallelamente ai
ricorsi interposti davanti a questa Corte, le insorgenti si sono pure aggravate
a titolo cautelativo contro i summenzionati decreti davanti al Tribunale
federale (inc. n. 1C_172/ 2019 e 1C_173/2019).
E. a. Con due giudizi separati
del 9 marzo 2022 (inc. n. 52.2019.151 e 52.2019.152) il Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato inammissibili i ricorsi del 22 marzo 2019 di RICO2
1 e RI 1 per difetto di competenza, escludendo in particolare che quest'ultima potesse
essere dedotta della legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002
(LUA; RL 721.100) e dall'art. 92 LPAmm.
b. Anche avverso questi
giudizi le insorgenti si sono aggravate davanti al Tribunale federale.
F. Congiunte le
cause, con sentenza del 15 agosto 2022 (inc. n. 1C_172/2019, 1C_173/2019,
1C_243/2022, 1C_244/2022) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i
ricorsi inoltratigli direttamente nel 2019 a titolo cautelativo, non configurando
Fatti
i contestati decreti legislativi degli atti emanati dall'autorità cantonale di
ultima istanza. Per contro, ha accolto i ricorsi presentati contro i citati
giudizi del 9 marzo 2022 di questo Tribunale, rinviando le cause a quest'ultimo
per una nuova decisione.
Criticando al consid.
3.2 l'assunto secondo il quale la competenza di questa Corte non potesse essere
dedotta dall'art. 92 LPAmm e rilevato al consid. 4 come pure la competenza in
base alla LUA fosse stata esclusa da questa Corte in modo poco chiaro, ai
consid. 5.1 e 5.2 l'Alta Corte federale ha rimproverato a questo Tribunale di
aver omesso di confrontarsi con la normativa federale e in particolare con la
portata dell'art. 86 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF; RS 173.110). Norma, questa, che concretizza la garanzia della via giudiziaria
sancita all'art. 29a della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101). In proposito, esposti i contenuti e il rapporto che intercorre fra i cpv. 2 e 3 dell'art.
86 LTF, il Tribunale federale ha rilevato come non fosse dato di comprendere
perché le misure di risanamento di cui ai due decreti legislativi, in quanto
concernenti tematiche di carattere eminentemente giuridico, non fossero (state
considerate) giustiziabili, concludendo che la competenza di questa Corte a
statuire nel merito le derivava già dalla legislazione federale. Da ultimo, al
consid. 5.3, ha ritenuto che, contrariamente all'accenno espresso da questo
Tribunale in sede di osservazioni, per le ricorrenti continuasse a sussistere
un interesse degno di protezione a fare annullare o ad accertare la nullità dei
contestati decreti. Da qui il rinvio degli atti al Tribunale affinché si
determini nuovamente sui ricorsi presentati il 22 marzo 2019 avverso i decreti
legislativi del 20 febbraio 2019, accertandone se del caso la nullità o annullandoli
semmai qualora in contrasto con il diritto cantonale e/o federale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere le vertenze nonché
la tempestività dei gravami discendono dall'art. 35 LUA e, in ogni caso, dall'art.
86 cpv. 2 LTF, non rappresentando i decreti impugnati, visti i loro contenuti
(cfr. supra, consid. F.), delle decisioni a carattere prevalentemente
politico secondo l'art. 86 cpv. 3 LTF. La legittimazione attiva delle
insorgenti, particolarmente toccate dai decreti legislativi impugnati e
detentrici di un interesse degno di protezione al loro annullamento, è certa
(art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm). I gravami sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Le due procedure concernono in sostanza le
stesse fattispecie e sono connesse fra di loro. Le ricorrenti, patrocinate
dagli stessi legali, sollevano i medesimi argomenti e le stesse
domande. I ricorsi possono pertanto essere decisi con un unico giudizio
(art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
L'emanazione di
una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in
dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero
l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una
decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione
inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa
quando il difetto è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità
non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto
(DTF 122 I 97 consid. 3a/aa; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/René A. Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I: Allgemeiner Teil, VI
ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione
materiae o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non
comportano di regola la nullità. Quest'ultima presuppone piuttosto una
violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale. La nullità
deve essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità
giudicante, potendo la stessa anche essere constatata nell'ambito di una
procedura di ricorso (DTF 132 II 342 consid. 2.1 e rinvii).
3.
Le ricorrenti
eccepiscono innanzitutto la nullità dei decreti legislativi impugnati, in
particolare perché nessuna disposizione di legge conferirebbe al Gran Consiglio
il potere di ratificare decisioni emanate dal Consiglio di Stato che vanno a
modificare le concessioni rilasciate. Tanto meno sussisterebbero disposizioni
di legge che gli attribuiscono il potere di sanare, mediante ratifica, la
nullità delle decisioni emanate dal Governo. In proposito, la Corte considera
quanto segue.
3.1
3.1.1
La LPAc contiene due distinte regolamentazioni
concernenti i deflussi residuali. La prima, contemplata agli art. 29-36 LPAc, è
valida per i nuovi prelievi e per quelli per i quali la relativa
autorizzazione (concessione) è oggetto di rinnovamento. La seconda, prevista
agli art. 80-83 LPAc, concerne i prelievi esistenti, ovvero i prelievi basati
su diritti esistenti di sfruttamento delle acque, che, discostandosi da quanto
prescritto agli art. 31 segg. LPAc, fanno sì che i deflussi residuali non siano
conformi alla legge (Enrico Riva in: Hettich/Jansen/Norer [curatori], Kommentar
zum Gewässerschutzgesetz
und zum Wasserbaugesetz, Zurigo 2016, ad art. 80 n. 1, 6 e 11 seg.).
3.1.2
Secondo l'art.
80.
cpv. 1 LPAc, qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da
prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle
prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti
esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il
versamento di un'indennità. L'autorità, prosegue
il cpv. 2 della norma, ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua
che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o
cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La
procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare
dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione.
3.1.3
Gli strumenti a disposizione dell'autorità per
effettuare i risanamenti di cui all'art. 80 cpv. 1 e 2 LPAc non si limitano a
prescrivere aumenti delle dotazioni d'acqua; pure misure di carattere
costruttivo e d'esercizio possono entrare in considerazione (ibidem, ad
art. 80 n. 31). Dato che i risanamenti ai sensi del cpv. 1 possono spingersi
soltanto fino al punto in cui non arrecano ai diritti esistenti di
sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di
un'indennità (ibidem, ad art. 80 n. 32),
la questione relativa all'eventuale indennizzo dei proprietari delle opere
toccate dalle misure di risanamento si pone unicamente nell'ambito dell'applicazione
del cpv. 2. L'indennizzo forma oggetto di una procedura autonoma e successiva che
segue i dettami della legge federale sull'espropriazione (ibidem, ad
art. 80 n. 61 seg., 72, 78 seg.).
3.1.4
La procedura che conduce al risanamento è suddivisa
in varie fasi. Inizia con due fasi istruttorie interne all'amministrazione,
ossia la compilazione dell'inventario dei
prelievi d'acqua esistenti (art. 82 cpv. 1 LPAc) e il rapporto di risanamento
(art. 82 cpv. 2 LPAc). Di seguito, si tratta di determinare concretamente, di
norma mediante una decisione vincolante emanata dall'autorità nell'ambito di un
procedimento amministrativo che vede la partecipazione degli interessati,
tipologia e entità del risanamento (ibidem, ad art. 80 n. 72 seg.). Nel
caso di misure di risanamento supplementari ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAc,
segue poi, come già accennato sopra, una procedura autonoma d'espropriazione,
volta a stabilire se sussiste un obbligo di indennizzo
e, se del caso, l'ammontare di quest'ultimo.
Il dispositivo della decisione, che di norma è
pronunciata da un'autorità cantonale (art. 45 LPAc), deve specificare le singole
misure di risanamento e indicare i termini entro i quali vanno messe in atto.
Esso deve quindi essere formulato in modo dettagliato, così che il destinatario
sappia esattamente quali provvedimenti deve adottare e che, se necessario, l'autorità
sia in grado di procedere all'esecuzione sostitutiva (ibidem, ad art. 80 n. 75 seg.).
3.2
3.2.1
Per quanto attiene all'adozione delle
(decisioni in materia di) misure di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 e 2 LPAc, non è invero chiaro quale sia l'autorità
competente. Il Cantone Ticino non si è infatti a tutt'oggi dotato di una
legislazione d'attuazione conforme alla LPAc. È tuttora in vigore la legge
d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2
aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), benché la legge federale contro l'inquinamento delle acque
dell'8 ottobre 1971, che è chiamata ad attuare, sia stata abrogata da
ormai trent'anni. Ora, la LALIA non contiene una norma specifica sul
risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo. Tantomeno sulla competenza
ad adottare le relative misure. Nel 1995 è il Dipartimento del territorio che
risulta aver decretato l'obbligo di risanare i corsi d'acqua oggetto di
concessione (cfr. supra,
consid. A.c), mentre nel caso qui in
discussione è il Governo che si è ritenuto competente, fondandosi, oltre che
sull'art. 45 LPAc, sull'art.
3.
LALIA, secondo cui il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sulla protezione delle acque (cpv. 1) e attende
all'esecuzione dei relativi provvedimenti per il tramite del Dipartimento
competente (cpv. 2). La competenza governativa è espressamente prevista nel Messaggio
del 19 febbraio 2020 (n. 7792) del Consiglio di Stato concernente la nuova legge
sulla gestione delle acque (LGA; cfr. art. 80 cpv. 2 lett. f, pag. 67).
3.2.2
L'art. 3 cpv. 1 LUA stabilisce dal canto suo
che sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere
obbligatorio generale: a) le concessioni per l'utilizzazione delle acque
pubbliche che superano i 500 l/s d'acqua; b) le concessioni per la produzione
di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i 220 kW. L'art. 10 cpv.
1.
LUA sancisce a sua volta che tutte le modifiche della concessione devono
essere notificate (all'autorità concedente) e che quelle essenziali devono
essere approvate dall'autorità concedente. Le modifiche, precisa il cpv. 2
della norma, non sono considerate essenziali se non vengono modificati il
diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.
Dal Messaggio del 16 gennaio 2001 (n. 5074) del Consiglio di
Stato concernente la revisione della legge cantonale sull'utilizzazione delle
acque del 17 maggio 1894 si evince che (pag. 20)
sono ritenute essenziali le variazioni che
modificano il diritto di utilizzazione delle acque, in particolare i punti di
prelievo e di restituzione, i quantitativi di acqua concessi, i deflussi minimi
imposti, i diritti di riscatto e di riversione ed altre prestazioni convenute
fra le parti. Non sono invece ritenuti essenziali, ad esempio, gli interventi
per spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale, la
sostituzione dei generatori ecc.
3.3
Nel caso
concreto, con le risoluzioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e n. 3550) il Governo
ha ordinato a RICO2 1 e RI 1 i provvedimenti supplementari di risanamento da
adottare in base all'art. 80 cpv. 2 LPAc. Per quanto attiene a RI 1, la
decisione di risanamento modificava in particolare le dotazioni stabilite
all'art. 1 del decreto legislativo del 4 ottobre 1982, nella misura in cui
prevedeva nuovi deflussi minimi da garantire a __________ (confluenza __________
- __________; cfr. p.to n. 1 del dispositivo) e le imponeva inoltre di attuare
le necessarie modifiche costruttive alle opere di presa (p.to n. 3 del
dispositivo) nonché di progettare e realizzare una nuova stazione limnigrafica
sul __________ a valle di __________ per assicurare il controllo dei deflussi
minimi (p.to n. 4 del dispositivo). Per quanto attiene a RICO2 1, la decisione
di risanamento modificava in particolare le dotazioni stabilite all'art. 1 del
decreto legislativo del 4 ottobre 1982, nella misura in cui prevede ulteriori
dotazioni fisse da rilasciare alla presa __________
(Val __________) e __________ (__________) nonché nuovi deflussi minimi
da garantire a __________ (confluenza __________; cfr. p.to n. 1 del
dispositivo). Imponeva inoltre a RICO2 1 di attuare le relative modifiche
costruttive alle opere di presa (p.to n. 3 del dispositivo), di progettare e
mettere in esercizio una stazione di misurazione in corrispondenza della presa
di __________ (p.to n. 5 del dispositivo) e di progettare e realizzare gli
adattamenti necessari per assicurare il controllo dei deflussi minimi della
stazione limnigrafica sulla __________ a __________ (p.to n. 6 del
dispositivo). Ora, tali decisioni comportavano quantomeno una parziale modifica
delle concessioni rilasciate a RI 1 e RICO2 1, nella misura in cui modificano le dotazioni, e più in generale i contenuti di tali concessioni.
Le modifiche imposte rientravano peraltro evidentemente, come appena visto (cfr.
consid. 3.2.2), fra quelle di carattere essenziale ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
LUA, di modo che da questo profilo era certamente data la competenza del Gran
Consiglio (art. 10 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 cpv. 1 LUA; cfr. inoltre
art. 59 lett. i della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del
14.
dicembre 1997 [Cost./TI; RL 101.000] e art. 65 lett. b e d della legge sul
Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 [LGC;
RL 171.100]). Ne discende che l'attuazione dei risanamenti
imposti a RI 1 e RICO2 1 dal Governo, comprendenti pure modifiche costruttive ai
loro impianti, non poteva prescindere da un contemporaneo adattamento delle
concessioni di cui beneficiano, in quanto i due aspetti erano/sono
indissolubilmente connessi e interdipendenti tra di loro. In tale ottica, gli
ordini di risanamento dovevano essere accompagnati da una formale modifica delle
concessioni, come del resto avvenuto nel 1982 (cfr. supra, consid.
A.b.). Richiedendo l'emanazione di decisioni da parte di più autorità, quella del
Governo (o del Dipartimento) basata sulla LPAc, da un lato, e quella del Gran
Consiglio fondata sulla LUA, dall'altro, era dunque applicabile la legge sul
coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (LCoord; RL 701.300; cfr. a
titolo d'esempio: STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.1). L'applicazione della LCoord avrebbe in particolare richiesto
l'emanazione - seppur nella forma del decreto legislativo - di una decisione
globale (cfr. art. 3 n. 1 LCoord) in esito a una procedura direttrice individuata
in base ai criteri esposti all'art. 7 LCoord e affidata all'autorità direttrice
(art. 3 n. 4 LCoord), che in casu avrebbe dovuto essere il Gran Consiglio
(art. 7 cpv. 2 lett. a LCoord).
Sennonché, nella fattispecie, la LCoord non ha
trovato applicazione. Il Gran
Consiglio non ha in effetti agito in qualità di autorità direttrice nel
contesto di una procedura coordinata, ma si è limitato a ratificare, su
richiesta del Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 7564 citato),
le decisioni emanate da quest'ultimo il 3 agosto 2018. Ne danno atto
inconfutabilmente gli art. 1 dei decreti impugnati, che sanciscono: Gli
ordini di risanamento, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della legge federale sulla
protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), emanati dal Consiglio di
Stato il 3 agosto 2018 (…) sono ratificati e sono pertanto esecutivi. Lo si
deduce pure dal rapporto di maggioranza del 5 febbraio 2019 (n. 7564 R1, in:
RVGC, Anno parlamentare 2018-2019, vol. 10, pag. 5580 segg., 5584) della
Commissione speciale energia, laddove è indicato che Nel caso presente,
seppur facoltativo, l'avallo granconsigliare riveste però un importante ruolo
politico, maturato con la combattuta storia sulla definizione dei rilasci in
Ticino e sorretto dalle implicazioni finanziarie, e che il Governo potrebbe
decidere esaustivamente senza l'avallo granconsigliare (ibidem). Lo
si evince infine pure dalle osservazioni formulate in sede federale, ove il
Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, ha sottolineato
che le ratifiche parlamentari costituirebbero un atto politico, facoltativo
e non giuridico del Parlamento cantonale, che si è riconosciuto incompetente ad
adottare decisioni in materia (STF 1C_172/2019, 1C_173/2019, 1C_243/2022 e
1C_244/2022 del 15 agosto 2022 consid. E). Ma quand'anche
si volesse ritenere che il Parlamento cantonale non si sia limitato a un semplice
avallo politico delle decisioni governative, ma ne abbia voluto far propri i
contenuti, ritenendo corretta e condivisibile la ponderazione degli interessi
operata dal Consiglio di Stato, è evidente ch'esso ha comunque omesso non solo
di agire come autorità direttrice nell'ambito di una procedura coordinata, ma
anche di far uso della specifica competenza attribuitagli dalla LUA di decidere
contemporaneamente in merito alla modifica delle concessioni rilasciate a RI 1 e RICO2 1, che in effetti non sono state formalmente cambiate o adattate. Ne
consegue che la procedura adottata va in tutti i casi considerata difettosa e
le decisioni adottate incomplete. Questi gravi errori procedurali e materiali
portano a ritenere che i contestati decreti legislativi siano nulli, come
peraltro sostenuto anche dalle ricorrenti. In ogni caso, sarebbero certamente
annullabili (cfr. supra, consid. 2).
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno accolti. Di
conseguenza è accertata la nullità dei decreti legislativi del 20 febbraio 2019.
4.2
Dato l'esito, si
prescinde da una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato rifonderà
tuttavia congrue ripetibili alle ricorrenti, entrambe patrocinate (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
I ricorsi
sono accolti.
Di conseguenza è
accertata la nullità dei decreti legislativi del 20 febbraio 2019, mediante i
quali il Gran Consiglio ha ratificato le decisioni del 3 agosto 2018 (n. 3549 e
3550) del Consiglio di Stato relative a misure di risanamento supplementare dei
corsi d'acqua influenzati dai prelievi (BU 2019, 54).
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia; a ciascuna ricorrente va dunque retrocesso
l'importo di fr. 3'000.- anticipato. Lo Stato verserà a ciascuna delle
ricorrenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La vicecancelliera