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Decisione

52.2022.276

Contestazione di una nota scolastica

21 settembre 2022Italiano6 min

l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

Source ti.ch

Incarto

n.

52.2022.276

Lugano

21

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito

dalla vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 12 settembre 2022 di

RI 2

contro

la decisione del 24 agosto 2022 (n. 3973) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame contro la decisione del

Centro professionale tecnico __________ in materia di contestazione della

nota di condotta;

ritenuto, in

fatto

che nel corso

dell'anno scolastico 2021/2022 RI 2 ha frequentato il secondo anno di

apprendistato per la professione di elettronico multimediale presso la sezione

elettronica della Scuola arti e mestieri (SAM) di __________;

che al termine

dell'anno scolastico RI 2 è stato promosso; allo stesso è stata assegnata la

nota di condotta 3.5 per il secondo semestre, con la seguente osservazione

sulla pagella: "nota di condotta abbassata di un punto a seguito del

comportamento deplorevole durante lo stage pratico di fine anno";

che contro la nota di condotta RI 1, in nome e per conto del figlio RI 2, ha

interposto reclamo dinanzi al Centro professionale tecnico __________,

chiedendone la modifica al rialzo e lo stralcio dell'annotazione sulla pagella;

l'autorità scolastica ha respinto il reclamo, ritenendo la valutazione corretta

in considerazione del comportamento di un gruppo di apprendisti, tra cui RI 2,

durante uno stage alla SUPSI in cui non hanno seguito le lezioni, hanno

rovinato l'infrastruttura, chiacchierato e disturbato gli altri;

che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la predetta

decisione da RI 1, in nome e per conto del figlio, considerando che l'autorità

scolastica avrebbe dovuto dichiarare il reclamo irricevibile in assenza di

interesse dell'apprendista a contestare la singola nota di condotta, che non

gli ha pregiudicato la promozione al terzo anno;

che avverso la risoluzione governativa insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo RI 1, in rappresentanza di RI 2, chiedendo la rivalutazione

della nota di condotta e lo stralcio dell'osservazione a fondo pagina sulla

pagella; sostiene che nessun datore di lavoro assumerebbe un ragazzo con una

nota di condotta insufficiente e la motivazione riportata sulla pagella: da qui

Fatti

il suo interesse a ricorrere;

che il Tribunale ha richiamato l'incarto, ma non ha intimato il ricorso per la

risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della

scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100);

che non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che in quanto destinatario della decisione impugnata, RI 1, è legittimato a

contestare nell'interesse del figlio RI 2 la decisione con cui il Consiglio di

Stato ha sancito l'irricevibilità del gravame presentato in prima istanza

dinanzi all'istituto scolastico e, di conseguenza, respinto il ricorso dinanzi

a esso interposto (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm);

che il Governo ha respinto il ricorso ritenendo che il ricorrente non

disponesse di un interesse sufficiente alla modifica dell'atto impugnato già

dinanzi all'autorità scolastica, ragione per cui questa avrebbe dovuto

dichiarare il suo gravame irricevibile;

che presupposto di ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di

un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento

impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che

l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 e segg. ad art. 43); deve in sostanza trovarsi in un

rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con

l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una misura e con

un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini (messaggio del

Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 37) possa

prevalersi;

che per principio non vi è un interesse degno di protezione all'impugnazione

delle singole note scolastiche, quando costituiscono un elemento della

motivazione della decisione di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello

studente;

che le singole note possono essere contestate

a titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche

pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso

o ad una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (Said Huber/Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,

Considerandi

II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);

che nel caso concreto, il ricorrente ha contestato la nota 3.5 assegnatagli in

condotta nel secondo semestre del secondo anno scolastico;

che tale nota, seppur insufficiente, non gli ha impedito la promozione all'anno

successivo; la stessa non pregiudica in alcun modo la prosecuzione della sua

formazione; del resto il ricorrente non pretende il contrario;

che nemmeno può essere riconosciuto un interesse a contestare la nota per il

motivo che questa, accompagnata dalla motivazione in calce alla pagella,

potrebbe in futuro cagionargli difficoltà a trovare lavoro; l'argomento è di

natura meramente ipotetica e si riferisce a un potenziale effetto indiretto

della nota contestata (Markus Müller,

Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege in: ZBl 120/2019 pag. 295 ss, pag.

312);

che d'altra parte, questa non figurerà sull'attestato federale di capacità che

sarà rilasciato al ricorrente al termine della sua formazione;

che di conseguenza, la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato va

tutelata;

che pur ammettendo una prassi più generosa delle autorità scolastiche di prima

istanza nell'entrare nel merito dei reclami degli allievi contro le singole

note, il ricorso sarebbe comunque senz'altro stato dichiarato irricevibile dal

Governo per i motivi da esso esposti e qui condivisi (cfr. art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.

art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera