52.2022.28
Decisione di accertamento della legittimità di opere a confine
18 agosto 2025Italiano16 min
terreno, contenuta a sud da un muro di altezza scalare. Tra quest'ultimo e il muro
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.28
Lugano
18
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 28 gennaio
2022 di
RI
1
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2021 (n. 6018) del
Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la decisione del
23 gennaio 2020 con cui il Municipio di Vacallo accerta la conformità di
determinate opere realizzate sulla part. __________
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. CO 2, CO 1 e CO 3
sono comproprietari del fondo part. __________ di Vacallo (costituito in
proprietà per piani), situato in buona parte in zona residenziale intensiva
(RI).
b. Il 28 settembre 2017, il Municipio ha
concesso alle predette la licenza edilizia per demolire lo stabile esistente su
tale fondo e costruire una nuova palazzina, articolata su cinque piani fuori
terra e uno interrato, destinato ad autorimessa e cantine. Secondo il progetto
approvato, il livello inferiore è accessibile da una rampa ricavata lungo il
lato sud, che sovrasta in parte delle cantine e s'interra progressivamente nel
terreno, contenuta a sud da un muro di altezza scalare. Tra quest'ultimo e il muro
a confine con il fondo part. __________, di proprietà di RI 1 e RI 2, è inoltre
prevista una sistemazione del terreno, con un camminamento a scale che conduce
a un'area di svago.
c. In corso d'opera,
il 20 dicembre 2018, le proprietarie hanno tra l'altro presentato una notifica
di costruzione in variante per modificare la predetta sistemazione esterna
verso la part. __________, in particolare il muro a confine.
La domanda ha suscitato l'opposizione dei vicini , che hanno segnatamente
contestato l'altezza di quest'ultimo.
Con licenza edilizia
dell'11 giugno 2019, il Municipio ha approvato la variante, a condizione che
l'altezza massima del muro a confine fosse ridotta a m 1.50 (quota di ca.
277.26 m/slm), evadendo nel contempo l'opposizione pervenuta.
B. a. A seguito di
vicissitudini che non occorre riprendere, il 6 novembre 2019 RI 1 e RI 2 hanno
contestato al Municipio la legittimità delle opere realizzate lungo il confine
del loro fondo (muro della rampa e delle cantine, colmata), lamentando una disattenzione
dell'altezza delle opere di cinta e delle distanze da confine (art. 9 e 13
delle norme attuazione del piano regolatore di Vacallo; NAPR). Hanno quindi
chiesto al Municipio di avviare una procedura per violazione formale e
materiale della Legge edilizia.
b. Con decisione del
25 novembre 2019/23 gennaio 2020, il Municipio - dopo aver tra l'altro
richiamato l'art. 42 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) relativo
alle costruzioni sotterranee e le opere precedentemente approvate - ha
comunicato ai vicini che quanto eseguito rispetta quanto autorizzato. I
muri della rampa e delle cantine sottostanti, ha aggiunto, sporgono dal terreno
al massimo m 1.20 rispettivamente m 0.90.
C. Con giudizio del 7
dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1
e RI 2, avverso la predetta risoluzione che ha confermato.
Il Consiglio di Stato
ha anzitutto ritenuto che le censure addotte dai ricorrenti (inerenti al modo
di misurare le altezze dei manufatti e alla distanza da confine) riguardassero
di fatto le precedenti licenze edilizie e avrebbero semmai dovuto essere
sollevate al momento del loro rilascio. In ogni caso, ha aggiunto, le verifiche
effettuate dall'ufficio tecnico comunale, a richiesta del Servizio dei ricorsi,
dimostrerebbero che quanto eseguito ricalca quanto autorizzato. Infine, ha pure
negato che sussistessero gli estremi per una revoca dei permessi concessi in
passato.
D. Contro il predetto
giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale; postulano quindi che gli atti siano ritornati
all'Esecutivo comunale, affinché - accertato il contrasto delle opere
realizzate lungo il confine tra le part. __________ e __________ - proceda nei
termini di cui all'art. 43 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
705.100) o, subordinatamente, assegni ai proprietari della part. __________
un termine per l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori o, in via
ancora più subordinata, proceda ai sensi dell'art. 18 LE.
In sintesi, gli
insorgenti contestano anzitutto che dal progetto approvato nel 2017 potessero
essere dedotte le opere realizzate a confine, respingendo il rimprovero di non
averle contestate prima; negano comunque che le stesse ripecchino quanto
autorizzato. Ribadiscono che il muro di contenimento della rampa
rispettivamente delle cantine disattenderebbe la distanza minima dal confine
prescritta dall'art. 13 NAPR. Le sporgenze delle opere sarebbero superiori a
quelle indicate dal Municipio, misurate dal terreno naturale. Il muro di cinta
a confine, unitamente a quello della rampa/cantine e al terrapieno intermedio,
che andrebbero considerati come un'unica opera muraria, non rispetterebbe
inoltre l'altezza massima (m 1.50) prescritta dall'art. 9 NAPR, come
dimostrerebbe il rilievo svolto in corso di procedura dall'ufficio tecnico
comunale.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle
domande di costruzione si rimette al giudizio del Tribunale, così pure il
Municipio, che si riconferma comunque nella sua decisione. CO 1, CO 2 e CO 3
postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
F. Non c'è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia degli insorgenti a presentare
una replica.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini e già opponenti,
personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono
destinatari (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il gravame può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo
sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. A una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rinvii), il sopralluogo
postulato dagli insorgenti non appare idoneo a portare ulteriori elementi
rilevanti ai fini del giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Di
principio, il Municipio deve sempre verificare che qualsiasi intervento
rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni sia sorretto dalla
licenza edilizia (cfr. art. 48 cpv. 1 LE; cfr. pure sul tema: STA 52.2018.545
del 13 ottobre 2020 in RtiD I-2021 n. 12 consid. 4). In caso di reclamo del
vicino, il Municipio deve in particolare accertare, con decisione impugnabile
(art. 63 cpv. 1 LPAmm e 21 LE), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata
è sorretta da un valido permesso. In caso di difformità, esso deve sollecitare
il proprietario ad avviare una procedura di rilascio del permesso. Di regola, l'accertamento
dell'esistenza e dei limiti di una violazione del diritto materiale va infatti esperito
nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria (resta riservato il caso in
cui una violazione è già stata precedentemente acclarata o quando il contrasto
insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile). Ove ne siano
dati i presupposti, l'Esecutivo comunale può inoltre far sospendere i lavori
eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) e ordinare,
se del caso, le opportune misure di ripristino (art. 43 LE; cfr. STA 52.2022.1
del 9 marzo 2023 in RtiD II-2023 n. 4 consid. 4.1 e rimandi).
2.2
Nella
fattispecie, alla base della procedura vi è la decisione con cui il Municipio,
dando seguito al reclamo dei vicini , ha accertato che le opere eseguite lungo
il confine con il loro fondo sono conformi ai permessi rilasciati, precisando
inoltre che le stesse sono da considerare costruzioni interrate ex art. 42 RLE
(in quanto non sporgenti più di m 0.90-1.20 dal terreno).
Ora, contrariamente a quanto eccepito dalle resistenti, questa risoluzione non
è affatto una mera decisione confermativa - non impugnabile - dei
precedenti permessi di costruzione, ma una decisione di accertamento della
legittimità delle opere concretamente realizzate, che il Municipio era tenuto a
rendere (per non incorrere in un diniego di giustizia, cfr. STA 52.2022.1
citata consid. 4.2). Contro tale atto, ai vicini era quindi data facoltà di
ricorrere. A giusta ragione, il Governo non ha quindi dichiarato irricevibile
il loro gravame per questo motivo. Se l'accertamento effettuato dall'autorità
di prime cure, tutelato dall'Esecutivo cantonale, sia corretto o meno è invece
questione di merito, che verrà affrontata qui di seguito.
3.
Dal rilievo
acquisito agli atti dal Governo (cfr. richiesta dell'8 luglio 2021 del Servizio
dei ricorsi) risulta che il muro scalare che contiene la rampa (sovrastando nel
primo tratto le cantine) è stato realizzato a una quota variabile tra 278.62 e
277.08
msm, a una distanza di m 1.06 dal limite con la part. __________ (cfr. sezioni
1-1, 2-2, 3-3 e 4-4 annesse allo scritto del Municipio del 12 agosto 2021). Il
muro a confine oscilla invece tra 277.27 e 276.28 msm, con un'altezza variabile
tra m 1.47 e 0.55 rispetto al fondo dei ricorrenti (275.80-275.70 msm). Il
terreno tra i due muri è infine stato sistemato con una scarpata inclinata
(cfr. sezioni citate).
Ora, da un raffronto con i piani di progetto di cui alle licenze edilizie del
2017.
e 2019 - e non tanto con la relazione tecnica evocata dai ricorrenti, che
è piuttosto generica - emerge che queste opere corrispondono fondamentalmente a
quelle precedentemente approvate, così come concluso dalle precedenti istanze.
Il predetto muro di contenimento della rampa risulta essenzialmente attenersi
alle quote approvate con i piani originali (variabili da 278.65 msm [quota
progetto: -0.15] a 277.55 msm [-1.25], cfr. pianta PT e prospetti 3 e 4), come
pure a quelle deducibili dalla variante del 2019 (comprese tra 278.75-55 msm
[-0.05/-0.25] e 276.95 msm [-1.85], cfr. pianta PT, prospetto 3 e sezione 1),
con tutt'al più una trascurabile differenza minima (Δ ±0.10 m). Così pure
la sua posizione, situata a poco più di 1 m dal confine (cfr. piante PT 2017 e
2019). L'altezza del muro sul limite con la part. __________ rispetta invece -
se non già il progetto originale (che non indica il livello di questo muro,
cfr. pianta PT) - perlomeno le quote (≈ 277.26/276.51 [-1.54/-2.29])
rispettivamente l'altezza massima (< 1.50 m) avallate con la licenza in
variante del 2019 (cfr. pianta PT, prospetto 3 e sezioni). L'unica divergenza
rispetto ai piani approvati consiste in definitiva nella sistemazione tra i due
muri, ritenuto segnatamente che il terreno non è stato sistemato per realizzare
un camminamento da sud-est (dalla quota di 278.45 msm [-0.35] rispettivamente
278.40-278.20 [-0.60/-0.40]), che scendendo con alcuni gradini, proseguiva fino
all'area di svago a sud-ovest (quota 277.45 [-1.35] rispettivamente
276.70/276.90 [-2.10/-1.90]; cfr. pianta PT, prospetti 1 e 2 del 2019, nonché
pianta PT e sezione 1 del 2017), ma, come detto, con una scarpata inclinata
(< 45°), in parte riconducibile a un terrapieno (cfr. sezioni 1-1, 2-2) e in
parte a un'escavazione (cfr. sezione 3-3 e 4-4; cfr. pure sul livello del
terreno naturale, infra consid. 4). Sennonché, neppure tale opera
esterna - verosimilmente conseguente alla citata condizione del 2019 che ha
imposto di contenere l'altezza del muro di confine a m 1.50 - configura
realmente una variazione di progetto che esige l'avvio di una procedura di
rilascio del permesso in sanatoria. Degradando da una quota massima di 277.73
msm (cfr. sezione 1-1) fino a ca. 276.70 msm (cfr. sezioni 3-3 e 4-4), il
terreno così sistemato rappresenta in effetti più che altro una leggera modifica
riduttiva rispetto alle opere approvate, che non soggiace a particolari
formalità (art. 16 cpv. 2 LE in fine). Per il resto, anche l'area di svago
risulta essere stata realizzata a sud-ovest come da progetto (cfr. risposta
delle resistenti pag. 6; cfr. pure immagini aeree reperibili sul geoportale
swisstopo).
In queste circostanze, non appare insostenibile l'accertamento del Municipio,
tutelato dal Governo, di ritenere le opere eseguite verso il confine con la
part. __________ conformi ai permessi precedentemente rilasciati. Già per
questo motivo, il giudizio impugnato deve pertanto essere confermato.
4.
A titolo
abbondanziale, va osservato che le controverse opere non risultano porsi in
contrasto con le norme invocate dai ricorrenti (art. 9 e 13 NAPR) o comunque
non in misura tale da poter anche solo ipotizzare un'eventuale revoca dei
permessi rilasciati (art. 18 LE) e delle misure di ripristino (art. 43 LE).
4.1
Giusta l'art. 9 cpv. 2 NAPR, verso le strade, le piazze ed i confini
interni delle proprietà private le opere di cinta potranno avere un'altezza
massima di 1.50 m; ove risultassero di ostacolo alla visibilità l'altezza
massima sarà di 0.90 m.
La norma disciplina l'altezza delle opere di cinta, cui sono equiparati i muri
di sostegno eretti sul confine (cfr. titolo a margine: opere di cinta e muri
di sostegno). Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni
ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da
quelle derivanti dai muri di cinta (cfr. STA 52.2016.197 del 20 febbraio 2018
in RtiD II-2018 n. 13 consid. 2.2, 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 1183 ad art. 39 LE). Per giurisprudenza, nella fascia determinata
dalla distanza degli edifici da confine, anche i terrapieni situati a monte dei
muri di sostegno eretti sul confine devono rispettare l'altezza massima fissata
per le opere di cinta (cfr. STA 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 4).
L'altezza dei terrapieni si calcola a partire dal terreno naturale situato
sulla verticale del punto superiore preso in considerazione, senza alcun
riporto sull'orizzontale fintanto che la pendenza del terrapieno non supera il
limite del 100% (= 45°; cfr. STA 52.2013.529 citata consid. 3.1, 52.2011.230
del 3 aprile 2012 consid. 2.3 e rinvii). Resta invece riservato il criterio di
misurazione dell'altezza di eventuali edifici sovrastanti (art. 41 LE; infra
consid. 4.2).
4.2
Secondo l'art. 42 cpv. 1 RLE, se il regolamento edilizio o il piano
regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si applicano
agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50. Per
giurisprudenza, con il termine terreno occorre riferirsi al terreno
sistemato; sono dunque considerate sotterranee le costruzioni sporgenti dal
terreno sistemato (mediante escavazione o ripiena) meno di m 1.50 (cfr. STA 52.2013.96
del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20 consid. 3.1.3). Se il terreno naturale
è sistemato mediante formazione di terrapieni, la loro altezza va aggiunta a quella
dell'edificio sovrastante solo nella misura in cui supera il limite di m 1.50 a
una distanza di 3.00 m dal filo della facciata; parimenti conteggiata è
l'altezza dei terrapieni larghi meno di m 3 (cfr. art. 41 LE; cfr. pure art. 8
cpv. 5 NAPR; STA 52.2013.180 dell'11 maggio 2015 in RtiD I-2016 n. 11 consid.
4.1, 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 5.2.1). In caso di terrapieni
inclinati, va considerata l'altezza che un ipotetico terrapieno piano avrebbe
per rapporto al terreno naturale sottostante a una distanza di 3.00 m dal piede
della facciata (cfr. STA 52.2005.304 del 15 dicembre 2005 in RtiD II-2006 n. 18
consid. 3).
4.3
In concreto, pacifico è anzitutto che il muro a confine rispetta il limite
d'altezza (m 1.50) applicabile ai muri di cinta e di sostegno eretti sul
confine (art. 9 NAPR).
Di principio corretta è inoltre la deduzione del Municipio di qualificare le controverse
opere della rampa d'accesso rispettivamente delle cantine quale costruzione
sotterranea ex art. 42 RLE, sporgente dal terreno sistemato meno di m 1.50, che
non richiama quindi la distanza da confine (art. 13 NAPR). Dal rilievo agli
atti emerge in effetti che il muro scalare che contiene la rampa (sopra le
cantine) affiora nel primo tratto fino a m 0.88 dalla scarpata ai suoi piedi
(cfr. sezione 1-1). Nella parte più bassa a sud-est, la sporgenza varia invece da
m 1.37 a 0.39 (cfr. sezioni 3-3 e 4-4). È quindi sempre inferiore a m 1.50.
Problematica può apparire quest'ultima conclusione unicamente se si considera
che la scarpata, come detto, risulta in parte il frutto di una sistemazione
mediante un terrapieno inclinato (cfr. sezioni 1-1 e 2-2), largo meno di 3 m,
che andrebbe di per sé computato sull'altezza applicando il particolare criterio
di misurazione dell'art. 41 LE (supra consid. 4.2). In concreto non si
può tuttavia ignorare che il terreno da tempo preesistente su questo versante era
già in pendio e presentava un dislivello di ca. m 1.30 rispetto alla quota del
fondo dei ricorrenti, misurato a una distanza di ca. 1 m (cfr. sezione geometra
revisore nell'incarto della domanda di costruzione del 2017). Terreno, quest'ultimo,
che non è tutto sommato insostenibile considerare naturale (cfr. STA 52.2022.168
del 2 febbraio 2023 consid. 2.3, 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 3.1 e
rinvii), nella misura in cui - al di là del muretto di confine esistente - non si
scostava in modo rilevante dall'andamento del fondo contiguo (part. __________),
pure degradante in pendio verso la part. __________ (cfr. carta geologica con
curve di livello e foto nell'incarto della citata domanda del 2017; cfr. pure licenza
edilizia dell'11 giugno 2019 pag. 1 e decisione municipale del 25 novembre
2019/23 gennaio 2020, che spiegano la continuità della riva dei due fondi;
inoltre, risposta del Municipio al Governo pag. 2). Ora, considerato che il
controverso muro della rampa si eleva fino a ca. m 2.80 (quote 278.62/278.58
msm, cfr. sezioni 1 e 2), come anche indicano i ricorrenti, pur con un certo
grado di approssimazione, visto lo scarto con il terreno naturale (non
superiore a m 1.50; = 2.80 - 1.30 ca.), dal profilo delle altezze si può
ragionevolmente escludere che le resistenti abbiano tratto un reale profitto dalla
sistemazione artificiale. In altri termini - fermo restando che il muro a
confine è comunque conforme all'art. 9 cpv. 2 NAPR - anche da un eventuale
ripristino del terreno naturale retrostante agli insorgenti non deriverebbe
alcun particolare giovamento, posto che le controverse opere continuerebbero a
essere assimilabili a una costruzione sotterranea che non oltrepassa il limite
di m 1.50 di cui all'art. 42 cpv. 1 RLE, come mostra il seguente schema
tratteggiato in corrispondenza della sezione 1-1:
Anche su questo punto, le obiezioni dei ricorrenti cadono quindi nel vuoto.
5.
5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
5.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti,
soccombenti. Gli stessi rifonderanno inoltre alle resistenti, assistite da un
legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti, i
quali verseranno inoltre un identico importo complessivo a CO 2, CO 1 e CO 3 a
titolo di ripetibili per questa sede.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera