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Decisione

52.2022.283

Sanzione disciplinare

22 maggio 2023Italiano18 min

sociali. Dopo aver notificato la pretesa risarcitoria all'assicurazione responsabilità

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.283

Lugano

22

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 settembre

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 18 luglio 2022 (n. 440) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr.

1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Nel corso del 2019 __________

ha conferito all'avv. RI 1 il mandato di assisterla in un caso di possibile

responsabilità medica e, in seguito, per questioni legate alle assicurazioni

sociali. Dopo aver notificato la pretesa risarcitoria all'assicurazione responsabilità

civile del medico che l'aveva operata e tentato - invano - di trovare con la

stessa una soluzione extragiudiziale, l'avv. RI 1 ha informato la mandante

(rispettivamente la sua curatrice) del fatto che sarebbe stato indispensabile,

per il prosieguo delle trattative rispettivamente per l'eventuale inoltro della

causa giudiziaria, disporre di un parere specialistico che comprovasse le responsabilità

del medico. Per finire, su richiesta della curatrice (che ha riferito che

l'interessata non voleva più investire ulteriori energie in quella controversia),

il 2 novembre 2021 ha chiuso le pratiche, trasmettendo alla cliente la propria

nota d'onorario e spese ammontante a complessivi fr. 6'494.-.

b. Con scritto del 17 gennaio 2022, nella speranza che il predetto onorario

potesse essere annullato, __________ ha segnalato alla Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento della sua

patrocinatrice, alla quale ha in particolare rimproverato di non averla

correttamente informata riguardo alle spese legali a suo carico, facendole

credere di essere al beneficio del gratuito patrocinio.

c. Preso atto di tale segnalazione, il 19 gennaio 2022 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione del dovere di cura e diligenza e dell'obbligo di rendiconto (art. 12

lett. a e i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del

23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61), nonché dell'obbligo di chiedere l'assistenza

giudiziaria (art. 17 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005;

CSD).

d. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni

addebito; in estrema sintesi, ripercorrendo i fatti, ha in particolare

affermato di aver orientato sin dal primo incontro la cliente sui passi legali

che avrebbe intrapreso (via extragiudiziaria e, in caso d'insuccesso, via

giudiziaria se fossero stati dati gli estremi di una responsabilità medica),

chiarendo altresì il tema delle spese legali e del gratuito patrocinio.

L'avrebbe inoltre regolarmente aggiornata sull'evoluzione della pratica (tematizzando

anche una richiesta d'acconto da febbraio 2021). Dal canto suo, la cliente non

avrebbe mai sollevato contestazioni fino alla ricezione della nota d'onorario

(a cui sarebbe peraltro stata applicata una tariffa ridotta).

e. Invitata a presentare una replica e a produrre eventuale documentazione a

comprova della sua tesi, la segnalante si è limitata a sostenere di non avere motivo

di mentire e a ribadire di non essere stata compiutamente informata della

tariffa oraria e del regime del gratuito patrocinio.

f. Con la duplica,

riconfermata la sua posizione, l'avv. RI 1 ha eccepito la totale assenza di

prove a sostegno delle affermazioni della segnalante.

g. In seguito, richiesta dalla Commissione di esprimersi

specificatamente in proposito, la denunciata ha contestato anche la violazione

dell'obbligo di rendiconto imputatale, annotando che non le era mai stato chiesto

il dettaglio dei tempi consacrati a ogni singola prestazione e delle relative

spese vive.

B. Con

decisione del 18 luglio 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al

pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per aver violato l'art. 12

lett. i LLCA. Ha segnatamente ritenuto che la legale non avesse informato

compiutamente la cliente sui principi della fatturazione all'accettazione del

mandato, accertandosi che avesse ben compreso tali principi e la procedura

relativa al gratuito patrocinio. Non avrebbe in particolare dimostrato

l'esistenza di un accordo di remunerazione, verificando che la mandante avesse

letto e inteso la tariffa oraria e i principi riportati sul retro delle due

procure. In tale contesto ha ritenuto irrilevanti le asserite richieste di

acconto (non comprovate e del resto nemmeno onorate), come pure uno scambio di

corrispondenza con la curatrice, comprendendo invece la sconsolatezza della

segnalante a fronte della nota finale; la procedura seguita dall'avv. RI 1 e

quella per ottenere il gratuito patrocinio, ha aggiunto, non potevano essere

pacifiche per una cliente non avvezza al diritto e in grosse difficoltà

finanziarie. La precedente istanza ha per contro escluso che l'avvocato avesse

disatteso il dovere di rendiconto anche per non avere trasmesso alla cliente

una distinta dettagliata della propria attività e delle spese (ritenuto che, in

assenza di una specifica richiesta in tal senso, non sarebbe stata tenuta a

farlo). La Commissione ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della

gravità media della violazione e del recente precedente dell'interessata.

C. Avverso

la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ripercorsi i fatti, l'insorgente ripropone essenzialmente le argomentazioni

sviluppate senza successo davanti alla precedente istanza, a cui rimprovera un

carente accertamento dei fatti. In particolare, appoggiandosi anche a una

dichiarazione dell'avv. __________ (allora praticante dello studio), ribadisce

di aver da subito illustrato alla cliente i passi che avrebbe intrapreso a

tutela dei suoi interessi e i principi della fatturazione (risultanti dalle

procure). Le avrebbe altresì spiegato che i costi legali per la fase

extragiudiziale avrebbero potuto essere fatti valere come danno economico,

mentre quelli occasionati da un'azione giudiziaria avrebbero potuto essere

coperti dal gratuito patrocinio; ma ciò, solo nell'ipotesi di accertamento di

una responsabilità medica e di probabile esito favorevole di una causa. In caso

contrario, le spese sarebbero invece logicamente rimaste a suo carico. Contesta

quindi le opposte considerazioni tratte dalla Commissione con riferimento alle due

procure, che la denunciante non avrebbe compreso.

D. In

sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni,

rilevando nondimeno che la documentazione allegata al ricorso non era mai stata

prodotta in precedenza.

E. In

replica, l'insorgente ha smentito la Commissione, rilevando che la predetta documentazione

era già stata prodotta in sede di osservazioni del 21 febbraio 2022, eccezion

fatta per due documenti relativi alle trattative extragiudiziali (doc. doc. G e

I, cui aveva però già fatto riferimento nelle citate osservazioni) e per la

dichiarazione dell'avv. __________ (che si è rivelato necessario assumere solo

a seguito della decisione impugnata). Ha in ogni caso ricordato come la

produzione di nuovi mezzi di prova con il ricorso sia perfettamente

ammissibile.

F. La

Commissione non ha duplicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva della

ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di

cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà

semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché,

esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2

LPAmm).

2. 2.1. Secondo l'art. 12

lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al

cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su

sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. La norma concerne, da un lato, l'obbligo di informazione

dell'avvocato al momento dell'assunzione del mandato riguardo alla natura e

alla modalità della fatturazione e, dall'altro, il suo obbligo d'informazione

in corso e alla fine del mandato circa gli onorari dovuti (cfr. François Bohnet/

Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1775). L'obbligo

di informare e di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA

mira a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti e,

indirettamente, a rafforzare la fiducia nella corretta esecuzione del mandato e

il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente (cfr. Messaggio del 28

aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.25; STF

2C_1000/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2).

2.2. L'obbligo dell'avvocato di informare il cliente sui principi della

fatturazione ai sensi dell'art. 12 lett. i prima frase LLCA deriva dal suo

dovere di stabilire rapporti giuridici chiari (cfr. Walter Fell-mann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 490).

Tale obbligo riguarda la modalità della remunerazione (onorario in base al

tempo, a forfait, secondo il valore di causa, ecc.), l'eventuale tariffa

oraria, il momento della fatturazione ed eventuali termini di pagamento nonché

eventuali richieste di acconti (cfr. Fellmann,

op. cit., n. 490; Bohnet/Martenet,

op.cit., n. 1776).

L'art. 12 lett. i LLCA non richiede espressamente anche una prognosi sull'entità

dell'onorario previsto. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia

generalmente che, nell'ambito del suo dovere d'informazione, l'avvocato debba

esprimersi anche sul presumibile ammontare degli onorari. Non ci si può

tuttavia normalmente attendere dall'avvocato più dell'indicazione di un

ragionevole ordine di grandezza. Nella maggior parte dei casi gli avvocati

possono infatti soltanto definire il quadro in cui probabilmente si muoverà il

loro onorario (cfr. Giovanni

Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des

Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2001, pag. 234 seg.; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1777; Fellmann, op. cit., n. 501 seg.;

sentenza VG.2019.00067 Verwaltungsgericht des Kantons Glarus del 5 settembre

2019 consid. 3.2.1; sentenza AA 18

182 Obergericht des Kantons Bern del 20 agosto 2019 consid. 19.3; decisione

Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug AK 2017 10 del 5

giugno 2018 in GVP 2018 pag. 197 consid. 3.1).

2.3. L'avvocato ha inoltre il dovere, giusta

l'art. 12 lett. i seconda frase LLCA, di informare il cliente regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli

onorari dovuti. Secondo la giurisprudenza federale, in virtù di tale obbligo - che rappresenta il corollario a livello disciplinare

del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del

codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - il cliente può richiedere in ogni momento una fattura indicante il

dettaglio delle prestazioni e delle spese (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.1, 2C_314/2020 del 3

luglio 2020 consid. 4, 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD I-2005 n. 59

consid. 7.2.2 e 7.2.3). L'avvocato deve rendere conto

dell'ammontare degli onorari dovuti entro un termine ragionevole, se il cliente

lo richiede (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.1). In una recente

giurisprudenza il Tribunale federale - procedendo all'interpretazione della

citata norma - ha inoltre chiarito che l'avvocato deve rendere periodicamente

conto al cliente dell'entità degli onorari dovuti anche in assenza di una sua

richiesta in tal senso (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.3, in particolare

4.3.5). Ciò vale in ogni caso se, all'inizio del mandato, l'avvocato e il cliente

non si sono accordati su come debba essere fornita, durante lo svolgimento del mandato, l'informazione circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. STF

2C_1000/2020 citata consid. 4.3.5). Con quale frequenza il cliente debba essere

informato dipende dalle circostanze del caso concreto, avuto riguardo allo

scopo della norma, che mira a evitare che il mandante sia improvvisamente

confrontato con un'inaspettata richiesta d'onorario (cfr. STF 2C_1000/2020

citata consid. 5 e rimando a Testa,

op. cit., pag. 234, secondo cui sarebbe eccessivo

pretendere una cadenza mensile o addirittura settimanale). L'Alta Corte

federale ha in particolare considerato lesiva dell'art. 12 lett. i LLCA

l'omissione di informare il cliente circa l'importo degli onorari dovuti - corrispondenti

a oltre il doppio dell'acconto versato - per un lasso di tempo di quasi un anno

e mezzo (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 6.2).

2.4. I principi testé esposti, oltre

ad essere ricordati dall'art. 20 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a

livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo,

nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello

nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle

regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130

Considerandi

II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 18

cpv. 3 CSD - giusta il quale, al momento dell'assunzione del mandato,

l'avvocato informa il suo cliente sulle modalità di determinazione del proprio

onorario - e dall'art. 21 CSD, secondo cui l'avvocato informa regolarmente il

cliente sull'ammontare del proprio onorario e sulle spese, ritenuto che, se il

cliente lo richiede, deve presentare una fattura dettagliata.

3.

3.1.

Nel caso concreto, così come descritto in narrativa, la Commissione ha rimproverato alla ricorrente di aver

violato l'art. 12 lett. i LLCA, per non aver compiutamente informato la cliente

sui principi della fatturazione all'accettazione del mandato, accertandosi che

avesse ben compreso tali principi e la procedura relativa al gratuito

patrocinio. Conclusione, questa, che l'insorgente come visto contesta,

appoggiandosi in questa sede anche a una dichiarazione del 13 settembre 2022 dell'avv.

__________, allora praticante dello studio.

3.2

Ora, contrariamente a quanto indicato dalla

precedente istanza, e anche a fronte di tale dichiarazione, non è

effettivamente possibile ritenere che la ricorrente non abbia informato la

cliente sui principi della fatturazione contestualmente all'accettazione del

mandato, alla sottoscrizione delle due procure del 3 maggio e 19 novembre 2019

(che riportano espressamente l'impegno del mandante a corrispondere gli

emolumenti previsti dalle condizioni contrattuali a tergo, le quali

prevedono tra l'altro un onorario a tempo di fr. 400.- all'ora per ogni

prestazione eseguita dal mandatario). Tanto meno che non l'abbia

sufficientemente ragguagliata sull'iter

ordinario che avrebbe

intrapreso (via extragiudiziale e, in caso di comprovata responsabilità medica,

eventuale via giudiziaria), così come sul contesto in cui avrebbe semmai potuto

essere richiesto il gratuito patrocinio. Contrariamente

a quanto affermato dalla segnalante, non risulta in particolare che, già in

occasione del primo colloquio, la stessa avrebbe firmato una richiesta per l'ammissione

al gratuito patrocinio (da produrre nell'ambito di un procedimento giudiziario,

che non è chiaramente mai stato avviato); richiesta, che la cliente non ha del

resto mai prodotto. Inequivocabili risultano per contro le affermazioni

dell'avv. __________ (doc. C):

ricordo che in occasione del primo colloquio, una

volta sentita la cliente, l'avv. RI 1 esponeva a quest'ultima le modalità con

cui sarebbe stata trattata la sua pratica di responsabilità medica. Veniva

quindi spiegato che avremmo tentato di risolvere la controversia in via

extragiudiziale con l'assicurazione di responsabilità civile del medico

responsabile, prima di avviare un'eventuale procedura civile. Questa era del

resto la prassi seguita nello Studio legale durante tutto il mio periodo di

pratica.

Ricordo che in quell'occasione la signora __________ aveva confessato di

trovarsi in difficoltà economica e di temere di non riuscire a far fronte da

sola agli onorari dello Studio legale. A quel punto le veniva spiegato che i

costi legali maturati nella fase extragiudiziale avrebbero potuto essere fatti

valere come posta del danno nei confronti della controparte, nel caso in cui la

responsabilità della stessa fosse stata effettivamente comprovata, mentre

quelli occorsi nell'eventuale procedura giudiziaria avrebbero potuto essere

coperti (qualora le condizioni legali fossero state adempiute) dal gratuito

patrocino, che si sarebbe appunto potuto richiedere soltanto con l'inoltro

della causa vera e propria. Per me era quindi chiaro che la cliente avesse

capito che a quello stadio non si sarebbe potuto richiedere il gratuito

patrocinio, tanto è vero che non ha più posto domande dopo le spiegazioni

fornite.

L'avv. __________ ha

quindi precisato che la ricorrente ha poi fatto sottoscrivere alla cliente una

procura:

rendendola attenta alle tariffe praticate e indicate a

tergo, come d'uso nello studio legale. Le veniva dunque spiegato che avremmo

analizzato il caso e che queste avrebbero dovuto essere da lei prese a carico

nell'ipotesi in cui non fosse risultata alcuna responsabilità del medico nel

prosieguo della pratica, in quanto, a quel punto, non si sarebbe potuta fare

valere nei confronti di quest'ultimo alcuna pretesa risarcitoria,

rispettivamente richiedere il gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura

giudiziaria priva di possibilità di successo, situazioni queste che non

potevano garantire visto che non avevamo ancora analizzato tutta la

documentazione. A mio avviso, la signora __________ ha dunque sottoscritto la

procura con piena conoscenza di causa.

Ciò che ha confermato

anche con riferimento alla pratica assicurativa, affidata con procura del 19

novembre 2019 durante un ulteriore colloquio tenutosi sempre alla sua presenza

(cfr. doc. C).

Ora, nulla permette di dubitare dell'attendibilità di queste dichiarazioni, che

confermano la tesi dell'insorgente di aver sufficientemente informato la

cliente in merito ai criteri della fatturazione, segnatamente all'onerosità del

mandato e al contesto in cui avrebbe semmai potuto essere richiesto il gratuito

patrocinio.

Quanto precede non permette tuttavia ancora di escludere ogni responsabilità

della legale dal profilo del suo obbligo d'informazione ex art. 12 lett. i

LLCA. In particolare, anche a fronte della predetta dichiarazione dell'avv. __________, non è chiaro se, all'accettazione del mandato, la cliente

- posto che di tutta evidenza non poteva legittimamente credere che i

servizi della ricorrente fossero dispensati senza retribuzione (cfr.

ricorso, pag. 14)

- abbia ricevuto anche un'indicazione, perlomeno a

grandi linee, sull'ordine di grandezza degli onorari che avrebbero in ogni caso

potuto rimanere a suo carico, conformemente a quanto esigono dottrina e

giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.2).

3.3

Altrettanto poco chiaro è in che misura l'insorgente abbia periodicamente

informato la segnalante circa l'ammontare degli onorari dovuti ai sensi

dell'art. 12 lett. i seconda frase LLCA. Premesso che non risulta dall'incarto che

legale e cliente si siano accordate sulle modalità con cui, in corso di

mandato, avrebbe dovuto essere garantita l'informazione in merito all'entità di

tali onorari (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 3.4), in base alla recente

giurisprudenza del Tribunale federale, è certo che sull'arco del lungo mandato la

ricorrente avrebbe dovuto rendere conto in merito alla mandante, indipendentemente

da una sua richiesta in tal senso (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 6). Tanto

più che, viste le precarie condizioni finanziarie della segnalante, note

all'insorgente, la questione dell'assunzione delle spese legali rivestiva in

concreto una particolare importanza. Ora, se dagli atti emerge come visto che

la cliente è stata informata sui principi della fatturazione nonché

sull'andamento della pratica (come peraltro riconosciuto anche dalla precedente

istanza, cfr. decisione impugnata, consid. 11), non è per contro dato di sapere

se la ricorrente, negli oltre due anni trascorsi tra l'assunzione del mandato

nel maggio rispettivamente novembre 2019 e l'invio della sua nota d'onorario il

2.

novembre 2021, abbia informato la mandante anche sull'ammontare degli onorari

maturati, o se la nota finale di quasi fr. 6'500.- sia giunta all'improvviso.

Allo stato attuale, le tavole processuali non permettono di verificare non solo

quanto indicato poc'anzi (consid. 3.2 in fine), ma neppure tale

circostanza, su cui la precedente istanza non si è del resto veramente chinata.

La ricorrente si è limitata genericamente ad affermare (senza peraltro produrre

alcun riscontro) di aver tematizzato da febbraio 2021 il

pagamento di un acconto sulle spese legali maturate, ciò che non appare

tuttavia sufficiente. Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità inferiore

affinché, completata l'istruttoria con il concorso dell'insorgente (cui dovrà

essere garantito il diritto di essere sentita), interpellando se del caso anche

la segnalante, si pronunci nuovamente.

4.

4.1. Sulla base delle considerazioni che

precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente

annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente

istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente,

così come indicato nei considerandi.

4.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza

inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta

che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del

31.

gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Ne

discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano

tuttavia ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che non ne

ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.

7.2).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza.

1.1

la decisione

del 18 luglio 2022 (n. 440) della Commissione di disciplina degli avvocati è

annullata;

1.2

gli atti

sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati ai sensi dei

considerandi.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di

fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera