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Decisione

52.2022.284

Sanzione disciplinare

4 agosto 2023Italiano25 min

capo alla ricorrente va essenzialmente confermata. Se non tanto per i toni critici

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.284

Lugano

4

agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 settembre

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 18 luglio 2022 (n. 433) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr.

2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Nell'agosto 2021

l'avv. RI 1 ha ricevuto da S__________, un incarico per il recupero di un

prestito concesso alla L__________

Come si vedrà meglio più avanti, dopo che il beneficiario economico della

società ( R__________) aveva acconsentito di principio alla restituzione, il

prestito è stato messo in discussione dapprima dalla stessa avvocatessa (che

stava redigendo una scrittura privata di transazione) e poi dal nuovo

amministratore della società ( D__________), suo cliente. Tant'è che, in esito

a uno scambio di corrispondenza, S__________ ha rimproverato alla legale di

essere d'accordo con D__________ e R__________, ciò che l'interessata ha tuttavia

negato. Sta di fatto che le parti non sono riuscite a raggiungere alcun accordo,

cosicché il prestito non è per finire stato rimborsato.

b. Con scritto del 12

novembre 2021, __________ ha segnalato l'avv. RI 1 alla Commissione di

disciplina degli avvocati (Commissione), rimproverandole, da un lato, di non

avere tutelato i suoi interessi (bensì quelli del beneficiario economico della

L__________, da cui avrebbe ricevuto un mandato di patrocinio), operando su

entrambi i fronti, come già indicato nella corrispondenza; dall'altro, di avere

impiegato nelle comunicazioni con lui toni inappropriati e lesivi della sua

dignità personale.

c. Preso atto di tale segnalazione, il 24 novembre 2021 la

Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento

disciplinare per possibile violazione della dignità professionale e del divieto

di conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

d. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito,

evocando anzi la possibilità di procedere penalmente contro il segnalante

(vista la gravità delle sue affermazioni). Ripercorsi i fatti, ha

essenzialmente negato il conflitto d'interessi, contestando di avere assunto in

precedenza mandati per la L__________ e negando qualsiasi macchinazione nei

confronti di S__________; ha inoltre sollevato critiche sulla validità del

contratto di mutuo, ritenendo comunque di avere, con la redazione della

scrittura privata di transazione, completato il suo lavoro, svolto peraltro in

amicizia e a titolo gratuito.

e. In replica, il segnalante ha fondamentalmente

ribadito e sviluppato le sue critiche, denunciando inoltre i toni di ulteriori messaggi

ricevuti dopo l'avvenuta segnalazione.

f. In duplica, la denunciata ha essenzialmente riaffermato la sua posizione,

respingendo punto per punto le accuse, precisando anche di avere frattanto sporto

querela penale nei confronti del segnalante per diffamazione e calunnia (art.

173 e 174 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0).

B. Con decisione del 18 luglio 2022 la Commissione ha condannato l'avv. RI

1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 2'000.-.

Dopo aver dato ampio spazio all'esposizione del quadro giuridico applicabile,

la precedente istanza ha anzitutto ritenuto data una violazione del divieto di

incorrere in conflitti d'interessi. Pur osservando come la natura dei reali

legami fra le diverse persone coinvolte non fosse chiara, ha reputato che tra

loro vi fosse - per motivi diversi (mandati di patrocinio, collaborazioni o

conoscenze in altri ambiti ecc.) - una stretta connessione e che nella

procedura disciplinare la legale (che aveva prodotto le loro dichiarazioni)

avesse agito anche da loro "rappresentante". Ha quindi dedotto che

l'interessata non potesse escludere la possibilità che sarebbero state

discusse tematiche apprese in precedenza o in corso di procedura, ma anzi

doveva ritenere probabile che ciò avvenisse trattandosi degli stessi attori,

legati tra loro da più fattori. Ha invece ritenuto irrilevante il fatto che

la legale non avesse percepito un onorario o fatto firmare un mandato, posto

che aveva chiaramente agito in nome e per conto del segnalante. La Commissione

ha inoltre reputato il tono delle comunicazioni indirizzate al suo cliente (sia

in corso di procedura che in precedenza) lesivo dei principi di dignità e stile

che s'impongono all'avvocato nell'esercizio della sua professione giusta l'art.

12 lett. a LLCA. Rilevato come non fosse suo compito dirimere la questione

penale, ha commisurato la sanzione avuto riguardo alla gravità della colpa

dell'interessata (macchiatasi di più violazioni chiaramente riconoscibili) e

del precedente disciplinare - relativamente recente - a suo carico.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ripercorsi i fatti, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia

valutato in maniera errata i documenti prodotti e i rapporti tra le persone

coinvolte nella fattispecie in esame. La stretta connessione tra loro,

ravvisata dalla precedente istanza, sarebbe una mera supposizione non

comprovata, che in ogni caso non configurerebbe una violazione deontologica.

Dopo aver negato di avere agito quale rappresentante delle altre parti

coinvolte (sostenendo di avere solo prodotto e confermato le loro dichiarazioni

scritte), ribadisce in particolare di non essere mai entrata nel merito

della società L__________, ma di aver solo difeso l'ex amministratore per

una questione personale, non contro la società o il signor R__________.

Il recupero del credito sarebbe questione sconnessa dalla conoscenza delle

parti; per S__________ si sarebbe limitata a redigere la scrittura privata

di transazione senza sapere l'oggetto del contendere, portando a termine il

favore pro-bono a titolo gratuito, in termini di amicizia. Il suo

comportamento, aggiunge, sarebbe sempre stato leale, etico e professionale

con tutti. Contesta quindi le violazioni imputatele e la sanzione inflitta,

ritenendo il precedente menzionato dalla Commissione - riconducibile a un mero

errore burocratico - del tutto irrilevante.

D. In sede di risposta la

Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è

rimessa al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio

2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente,

personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita

qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone

con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e

patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della

professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a

LLCA, al precetto d'indipendenza sancito

dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130

II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto

professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2.

2.2.1. Da questo dovere generale di

fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia

rappresentanza. L'avvocato non può in generale

rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno

interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi

completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12

lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro

un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und

standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo

2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia

rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di

interessi contrastanti (cfr. DTF 134

II 108 consid. 3; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).

2.2.2. Il dovere di fedeltà verso il mandante

perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di

patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata

dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del

singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso

che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a

conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto

professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che

sussista anche solo la possibilità di un

utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite

(cfr. DTF 145 IV 218 consid.

2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già

potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in

casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della

valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del

grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La

probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico

concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del

legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.

Importante è pure il tempo trascorso, benché anche

dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati

(cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25

marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e

rimandi).

2.2.3. L'avvocato deve svolgere il suo mandato senza

riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Non può adempiere al suo

dovere di tutelare gli interessi del suo cliente se nel contempo gli

s'impongono obblighi di lealtà divergenti o se deve tener conto degli interessi

di terzi (cfr. STF 2C_933/2018

del 25 marzo 2019 consid. 5.2.1 e rif.). Benché non

risulti espressamente dal testo di legge, l'art. 12 lett. c LLCA concerne anche eventuali conflitti tra gli

interessi propri dell'avvocato e quelli della sua clientela (cfr. STF 2C_933/2018

citata consid. 5.2.1 e rif., 2C_889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 3.1.3 e

rif.). Sussiste dunque un conflitto d'interessi ai sensi della citata

disposizione allorquando l'avvocato ha

assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato

deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i

propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa

(cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1).

2.2.4. Il rischio di incorrere in un conflitto di interessi non deve essere

puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi

necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che

l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile (cfr. DTF 145

IV 218 consid. 2.1 e rimandi, 135 II 145 consid. 9.1).

2.3. I

principi testé esposti, oltre a essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono

essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una

concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte

d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo

Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei

fatti, secondo cui l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo

cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene

rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto

secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il

rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di

interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1),

precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di

violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di

essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti

interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui

l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto

professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando

la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un

pregiudizio.

3. 3.1.

In concreto, come accennato

in narrativa, dagli atti emerge che a inizio agosto 2021 l'avv. RI 1 ha

ricevuto da S__________ un incarico per il recupero in via stragiudiziale

di un mutuo (di 15'000 Euro), che egli (tramite la sua ditta, __________

LTD) aveva concesso alla L__________. Incarico che avrebbe accettato in

amicizia, a titolo gratuito e senza sottoscrizione di un mandato

(cfr. sue osservazioni del 29 dicembre 2021, pag. 1 e 2). La legale ha poi

incontrato il beneficiario economico della L__________ ( R__________) e la

figlia: in quell'occasione ha, da un lato, rifiutato a R__________ una

consulenza per questioni della società (ritenendosi in conflitto di

interessi,

per aver già patrocinato l'amministratore della L__________

[T__________],

in una vicenda personale). Dall'altro, ha perorato il recupero crediti del

sig. S__________, che R__________ ha acconsentito a restituire non

appena la situazione gli sarebbe stata più chiara.

L'avv. RI 1 ha

quindi consigliato a

R__________ di rivolgersi a un altro

professionista: il fiduciario D__________ della __________ SA (cfr.

osservazioni citate e ricorso, pag. 1), ovvero un suo cliente con cui collaborava

e per cui aveva già svolto più consulenze

legali

in materia di contratti

(...) per società terze dallo

stesso amministrate (cfr. duplica del 30 marzo 2022, pag. 5; inoltre,

replica del 10 febbraio 2022, pag. 2 ed email del 31 maggio 2021 prodotta da S__________).

Il 22 settembre 2021 - poco dopo la pronuncia del fallimento della L__________

- l'avv. RI 1 ha rassicurato S__________, confermandogli quanto già detto

telefonicamente il 7 settembre 2021, ovvero

che R__________ personalmente

a saldo e stralcio di ogni posizione

ha accettato di saldare la

cifra di fr. 8'500 (in unica soluzione) o di fr. 10'000 (in due rate;

cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.20). S__________ ha quindi accettato la

soluzione di fr. 10'000, chiedendo però una verifica sull'effettiva

disponibilità dei fondi (tramite terzi o lei, in quanto avvocato del

gruppo). A quel punto,

l'avv. RI 1 ha risposto che il suo era stato

un intervento stragiudiziale personale, fuori dal contesto L__________

[...],

che non può esserci

nessuno scritto da parte di L__________

che è fallita e che se credi di intraprendere

altre strade legali io non posso più procedere per ovvio conflitto d'interesse

[...]. S__________ ha allora dato il

nullaosta a procedere direttamente con l'accordo e chiudere la

questione quanto prima.

Il 5 ottobre 2021, la legale si è nuovamente rivolta a lui, informandolo

che stava preparando la scrittura privata a saldo e stralcio tra la __________

LTD ed il sig. R__________, ma che le serviva il documento a supporto

del finanziamento (email ore 10.04). Non appena ricevuto il contratto di

mutuo da S__________ (email ore 11.33), l'avv. RI 1 l'ha però integralmente

contestato (email ore 11.56):

[...]

volevo informarti che il contratto oltre ad essere pieno di errori nel

preambolo [...] non ha alcun valore di legge in quanto in L__________ nessuno

degli amministratori ha potere di firma individuale, ma collegiale e previa

assemblea che sembra non esserci stata.

Inoltre in Svizzera non esiste il contratto di mutuo tra società semmai di

finanziamento.

Vedrò cosa posso fare. [...]

Ne è quindi seguito un

ulteriore scambio, in cui S__________ ha essenzialmente difeso il suo titolo

(che era stato eseguito), mentre l'avv. RI 1 ha ribadito le sue obiezioni,

aggiungendo comunque che nei prossimi giorni ti invio scrittura da firmare (cfr.

email ore 12.07 e 15.26).

Il 18 ottobre 2021, S__________ ha sollecitato la legale affinché

finalizzasse l'accordo. Quest'ultima ha risposto di aver consegnato all'amministratore

la scrittura, che le era però stata integralmente contestata

(cfr. email del 18 ottobre 2021). Dagli atti risulta in particolare che, con

lettera del 10 ottobre 2021 (doc. E), D__________ della __________ SA -

diventato nuovo amministratore della L__________ (con firma individuale) -

aveva in effetti eccepito la nullità del contratto di mutuo con le

stesse argomentazioni dell'avv. RI 1 (relative ai poteri di firma e al tipo di

contratto), declinando ogni obbligo di rifusione di R__________ e rimpallando

eventuali responsabilità su terzi.

Sta di fatto che ne è seguito uno scambio tra S__________ e l'avv. RI 1, in cui

il primo ha essenzialmente rimproverato alla legale di essere già in accordo

con il tuo cliente (D__________) ed il mio ex cliente (R__________), mentre

l'avvocatessa ha difeso il proprio operato, ribadendo peraltro tutte le pecche

del contratto di mutuo (allestito in modalità casalinga; cfr. email del

18 ottobre 2021).

Per finire, tra S__________ (che si è poi rivolto a un altro legale) e le altre

parti non è più stato raggiunto alcun accordo (nonostante gli asseriti

tentativi di D__________ di organizzare un incontro). Il 12 novembre 2021, S__________

ha infine denunciato l'avv. RI 1 alla Commissione che, come visto in narrativa,

ha ritenuto data una violazione del divieto di incorrere in un conflitto di

interessi, ammettendo essenzialmente una stretta connessione tra le parti e la

possibilità per la ricorrente di far capo a elementi appresi in precedenza.

3.2. Ora, dai fatti sopradescritti è anzitutto evidente che l'avv. RI 1

ha assunto un incarico per conto del segnalante, segnatamente per il recupero

in via

stragiudiziale della somma data a prestito alla L__________.

Altrettanto manifesto è che la legale non si è tuttavia adoperata senza riserve

a suo favore. Lo dimostra già il suo atteggiamento dopo la prima richiesta di

garanzie di S__________ (cfr. email del 22 settembre 2019 ore 10.54), ma

pure il fatto che proprio la ricorrente - prima di ogni altro - gli abbia

rinfacciato la nullità del contratto

di mutuo (cfr. citate email del 5 ottobre 2021, ore 10.04, 11.33 e 11.56).

Comportamento che, più che come gesto di correttezza nei suoi confronti

(per renderlo attento a errori nel contratto di battitura e di diritto)

- in

termini di amicizia e per il

ruolo di manager che

ricopre (cfr. duplica citata, pag. 3) -, non poteva che essere recepito dal

segnalante quale tentativo di smontare la sua posizione (cfr.

replica citata, pag. 2). A maggior ragione se si considera che la nullità del

titolo è stata eccepita negli stessi termini, solo qualche giorno dopo, dal

nuovo amministratore della L__________ ( D__________ della __________ SA), suo

cliente.

Certo, dagli atti non emerge compiutamente la natura di tutti i reali legami

fra le diverse persone coinvolte (cfr. decisione impugnata, consid. 10). In particolare, non è certo che la ricorrente - già

definita dal segnalante avvocato del gruppo (cfr. email del 22 settembre

2021 ore 10.49) - non abbia mai assunto dei mandati per la L__________ o il suo

beneficiario economico, così come afferma. In tal senso, non è chiaro perché

abbia dichiarato a S__________ di non poter intraprendere per il prestito altre

strade legali all'infuori dell'intervento stragiudiziale,

per

ovvio conflitto d'interesse (cfr. email del 22 settembre 2021 ore 10.54).

Neppure è chiaro per quale motivo un precedente patrocinio a favore

di T__________ (ex amministratore) - per una questione personale contro

terzi, non contro la società o

il

sig. R__________ (cfr.

ricorso, pag. 2) -

le impedisse di

rappresentare la società in qualsiasi ambito (cfr. pure dichiarazione di

E__________), ma non di perorare il credito di S__________ contro la L__________,

in via stragiudiziale.

Resta il fatto, come detto, che la ricorrente non ha all'evidenza agito nel

solo interesse del segnalante, ma ha in pratica tenuto conto di quelli

(opposti) della società e del suo beneficiario economico, se non anche solo di

quelli del suo cliente (__________ SA di D__________), con cui come visto

collabora regolarmente e sussiste necessariamente un rapporto di fiducia, tant'è

che è stato direttamente coinvolto nella società e nella pratica (negando ogni

credito del S__________) proprio a seguito dei suoi consigli.

In queste circostanze forza è constatare che la ricorrente si è posta in un

delicato intreccio di posizioni contrapposte in cui - per salvaguardare gli

interessi di una o più parti a cui era legata - è per finire incorsa in un

chiaro conflitto ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA. Un tale conflitto

sussiste infatti già quando l'avvocato assume la tutela degli interessi di un

cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo

pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri di cui

gli è stata affidata la difesa. In particolare l'avvocato non può rappresentare

neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo pregiudicare quelli

di un suo cliente. Per ammettere l'esistenza

di un conflitto basta segnatamente che l'avvocato non si senta libero nelle

decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse potrebbero incidere sui

propri interessi o quelli di terzi, ai quali egli è legato per un qualche

motivo (cfr. STF 2C_933/2018 citata consid. 5.2.1; STA 52.2016.646 del 4

agosto 2017 consid. 3.1 e rinvii; Fellmann,

op. cit., n. 346; Kaspar Schiller,

Anwaltliche Unabhängigkeit - Wozu? Wie weit? Wovon?, in:

Anwaltsrevue 10/2011 pag. 422 seg.).

Non fanno che avvalorare queste deduzioni le sue affermazioni davanti alla

Commissione, laddove ha definito il suo intervento

non tanto quale difesa degli interessi del segnalante, ma quale mediazione

(cfr. duplica citata, pag. 2, ad ultimo cpv. pag. 1; osservazioni

citate, ad punto 6; cfr. pure dichiarazione di __________). Atto, questo, che -

diversamente dall'impegno senza riserve di un avvocato a favore del suo cliente

- presuppone però un'attitudine differente, imparziale verso tutte le parti

coinvolte. In tal senso pure eloquente è peraltro come la scrittura privata

di transazione stilata dall'avv. RI 1 - con cui avrebbe completato il suo

lavoro (cfr. duplica citata, pag. 3) - non fosse a ben vedere nemmeno un

accordo tra il segnalante e il beneficiario economico della L__________, ma con

un terzo, ex membro della società, a titolo

privato (cfr. pure

citato scritto del 10 ottobre 2021 di D__________: se il signor __________

vorrà pagare di tasca sua niente in contrario [...]).

Alla luce di tutto quanto precede, nell'esito occorre quindi concludere

che l'insorgente ha effettivamente violato il divieto di conflitto di interessi

ex art. 12 lett. c LLCA.

4. 4.1.

Per quanto invece concerne l'ulteriore violazione addebitata alla ricorrente,

va rilevato che l'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare

la professione con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che permette di

esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio della sua

professione (cfr. STF

2C_50/2019 del 16 gennaio 2020

consid. 4.2 e rif.). La

regola - sussidiaria - vale per tutti gli ambiti della sua attività

professionale e concerne segnatamente il rapporto

con il proprio cliente (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 con rimandi; STF

2C_209/2022 del 22 novembre 2022 consid. 2.1). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo

se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare,

nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che

regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid.

4.1; STF 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Fellmann, op. cit., n. 216; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154, 1165

e 1202).

4.2. L'avvocato deve astenersi

da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione

(cfr. STF 2C_507/2019

del 14 novembre 2019 consid. 5.1.3 e rif.; RtiD I-2018 n. 67 consid.

2.2.2). Garantendo il rispetto dei

diritti dei cittadini, egli assume un compito essenziale per l'amministrazione

della giustizia e gioca pertanto un ruolo importante per il buon funzionamento

dello Stato di diritto. È quindi tenuto ad astenersi da ogni atto suscettibile

di mettere in discussione la fiducia che deve poter essere riposta nella

professione e dar prova di un comportamento corretto nella sua attività (cfr.

DTF 144 II 473 consid. 4.3; STF 2C_354/2021

del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.5.1 e

rif.). Deve contribuire a garantire che le controversie vengano

condotte in maniera appropriata e professionale e astenersi dall'usare un linguaggio inutilmente offensivo (cfr. STF 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_243/2020 citata consid. 3.5.1 e rif.). Deve in

particolare evitare il ricorso alla diffamazione, a espressioni ingiuriose e a

comportamenti vessatori (cfr. STF 2C_551/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 4.1).

Secondo la giurisprudenza, ci si può attendere da un avvocato che dia prova di

maggior riserbo quando si esprime per iscritto, poiché ha allora il tempo di

pesare le sue parole, di riflettere alla loro portata e di evitare formulazioni

eccessive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.3 e rif.).

4.3.

Fatti

I medesimi principi - ricordati anche all'art. 16 LAvv - sono ripresi dall'art.

1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza,

con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi

da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2).

5. In concreto, anche la

violazione del dovere di cura e diligenza che la Commissione ha riconosciuto in

capo alla ricorrente va essenzialmente confermata. Se non tanto per i toni critici

utilizzati nella corrispondenza email (cfr. email del 18 ottobre 2021, in cui

ha ancora messo in discussione il contratto di mutuo) o per il tenore sfrontato

del messaggio telefonico (chat) del 22 settembre 2021 ("Giusto perché a

te non interessano i soldi"), quantomeno per quello, successivo alla

denuncia, del 17 dicembre 2021 ("Bravo [emoticon delle mani che

applaudono] il genio del male"). L'avvocato, considerato il ruolo

importante che ricopre all'interno dello Stato di diritto, deve infatti, come

visto (cfr. supra, consid. 4.2), astenersi dall'usare un linguaggio

inutilmente offensivo, esimendosi da qualsiasi

comportamento che possa compromettere la considerazione e la fiducia che il

pubblico ripone della professione forense. Limiti, questi, che la ricorrente, scrivendo

e inviando il citato messaggio inutilmente irrispettoso nei confronti del suo

ex cliente, ha all'evidenza superato, disattendendo così chiaramente l'obbligo

di cura e diligenza che incombe all'avvocato in virtù dell'art. 12 lett. a

LLCA.

6. Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa

può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere

nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come

del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], op. cit., n. 23 segg. ad art. 17).

6.2. In

concreto, la ricorrente ha infranto in modo piuttosto grave diverse regole

professionali fondamentali. Pesa in particolare a suo carico la violazione del

divieto di incorrere in un conflitto d'interessi, che ha indotto il suo cliente

a credere che i suoi interessi non fossero stati sufficientemente

salvaguardati. Neppure può essere trascurata la disattenzione del dovere di

cura e diligenza di cui si è macchiata, incompatibile con la considerazione e

la fiducia che il pubblico ripone nella professione di avvocato. A sfavore

dell'insorgente depone inoltre il precedente disciplinare a suo

carico: l'11 marzo 2021 la Commissione le ha inflitto una multa di fr. 1'000.-

per violazione delle regole concernenti la denominazione professionale (che

invano l'interessata tenta qui di rimettere in discussione).

Alla luce di tutto quanto esposto e

tenuto conto del margine di apprezzamento va riconosciuto alla Commissione in

questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la

multa di fr. 2'000.- inflitta dalla precedente istanza per le violazioni di cui

si è detto. La sanzione così commisurata, situata

ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta

adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del

principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto della recidiva

(relativamente recente) della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7. 7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera