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Decisione

52.2022.285

Sanzione disciplinare

11 settembre 2023Italiano17 min

di avere raccolto il consenso unanime di tutti i membri della CE alla distribuzione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.285

Lugano

11

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 settembre

2022 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 4 agosto 2022 (n. 20.2022.5) con

cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.

2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con rogito del 27

ottobre 2017 (n. 1431) il notaio RI 1 ha costituito un diritto di compera sulla

part. __________ di __________, di cui i sei fratelli __________, __________, __________,

M__________, __________ e __________ erano proprietari in comunione ereditaria.

Il diritto - valido fino al 31 ottobre 2018 - è stato concesso al prezzo di fr.

3'100'000.-, con la precisazione che l'importo di fr. 150'000.- a titolo di

acconto (rispettivamente pena di recesso) e il saldo di fr. 2'950'000.-

avrebbero dovuto essere versati fiduciariamente sul conto del notaio. Quest'ultimo

si è inoltre impegnato a versare il saldo dovuto (al netto di alcune deduzioni)

secondo istruzioni dei venditori, e per essi della loro procuratrice (__________),

non appena l'iscrizione dell'esercizio del diritto di compera sarebbe stata

confermata dall'Ufficio del Registro fondiario (cfr. clausola n. 4).

b. Il diritto di

compera - ripetutamente prorogato (con supplemento di prezzo) e ceduto - è

infine stato esercitato il 22 ottobre 2019: l'immobile è stato quindi venduto

per l'importo di fr. 3'120'000.-.

c. Il 4 novembre 2019 ha

avuto luogo una riunione alla presenza del notaio RI 1 e di tutti i membri

della comunione ereditaria (salvo __________, che aveva dato procura alla

sorella __________). Secondo il verbale (successivamente redatto da

quest'ultima), in quell'occasione il notaio ha comunicato che il prezzo era

stato accreditato sul suo conto e che avrebbe quindi provveduto a versare la

cifra di fr. 2'675'200.- (al netto degli acconti già liberati e della

trattenuta per la tassa sugli utili immobiliari) sul conto che gli sarebbe

stato indicato. A quel punto tra i fratelli è sorta una contestazione in merito

al diritto di M__________ - che aveva già ricevuto un anticipo ereditario - di

partecipare alla ripartizione del provento della compravendita. Quest'ultimo ha

quindi abbandonato la riunione, ritenendo che il notaio - che lo aveva reso

attento alla necessità di chiarire tale aspetto - non fosse neutrale. Il

verbale riporta che il notaio ha allora comunicato ai fratelli rimasti, ottenendone

l'accordo, che la cifra depositata sarebbe stata divisa per sei e che ciascuno

di loro avrebbe ricevuto la sua parte sul proprio conto, mentre quella di M__________

sarebbe rimasta bloccata fino alla soluzione della contestazione (cfr. punto n.

8).

d. Malgrado i ripetuti

solleciti del legale di M__________, il notaio RI 1 si è in seguito sempre rifiutato

di versargli la sua quota. Con e-mail del 3 marzo 2020 il notaio gli ha infine comunicato

di avere ricevuto istruzioni dalla “comune rappresentante dei venditori”

di versare il controverso importo sul conto intestato alla CE, che sarebbe

rimasto indiviso in attesa della soluzione della vertenza tra i fratelli. L'indomani

ha quindi proceduto al bonifico di fr. 445'168.30 su tale conto.

e. Il 3 aprile 2020 M__________

ha fatto spiccare nei confronti del notaio RI 1 un precetto esecutivo per fr. 500'000.-

(oltre interessi). Con decisione del 30 aprile 2021 il Pretore del Distretto di

Lugano ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta

dal notaio. Adita su reclamo, con sentenza del 20 ottobre 2021 la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio pretorile,

impregiudicata la facoltà di M__________ di far valere la sua pretesa in una

procedura ordinaria. Procedura che egli ha puntualmente avviato il 22 giugno

2022, previo esperimento della procedura di conciliazione (cfr. istanza del 10

novembre 2021 e autorizzazione ad agire dell'8 marzo 2022; cfr. ricorso, nota a

pag. 4).

B. a. Con scritto del 27

aprile 2022, M__________ ha segnalato il comportamento del notaio RI 1 alla

Commissione di disciplina notarile (Commissione), rimproverandogli

essenzialmente di avere disatteso il suo dovere di salvaguardare in modo equo e

imparziale gli interessi suoi e dei suoi fratelli (favorendo questi ultimi a

suo discapito) e di esercitare il suo ministero con la massima diligenza. L'ha

in particolare biasimato per avere autonomamente deciso di versare ai cinque

fratelli la rispettiva quota del provento della compravendita, trattenendo invece

sul suo conto clienti quella spettante a lui fino a risoluzione della

vertenza, salvo poi trasferirla sul conto intestato alla CE.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 3 maggio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

c. Chiamato a esprimersi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito,

mettendo preliminarmente in discussione la competenza della Commissione (ritenuto

che l'esecuzione dei pagamenti legati all'atto rogato non rientrerebbe

nell'attività ministeriale del notaio).

C. Con decisione del 4

agosto 2022, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 2'000.-.

Respinta l'eccezione d'incompetenza, la precedente istanza ha considerato che

il notaio avesse violato i propri obblighi di imparzialità e diligenza. Posto

come una CE richieda decisioni all'unanimità, ha in particolare reputato che, a

fronte della contestazione sorta tra gli eredi, il notaio non potesse ritenere

che la rappresentante precedentemente designata potesse fornire istruzioni

vincolanti per tutti. Gli ha quindi rimproverato di non avere disposto di

istruzioni univoche da parte di tutti gli eredi per procedere al versamento ai cinque

eredi delle rispettive quote e al trasferimento della sesta quota sul conto

della CE. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla colpa media del

notaio, alle conseguenze del suo comportamento e all'assenza di precedenti.

D. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Posto che tutti gli

eredi erano d'accordo che il provento della compravendita fosse ripartito tra

gli aventi diritto, l'insorgente rileva che M__________ - seppur sollecitato in

merito - non si era opposto all'assegnazione ai suoi fratelli della loro quota,

al contrario di questi ultimi che contestavano invece il suo diritto di

partecipare alla ripartizione. Spiega quindi di avere ritenuto inutile tenere

in deposito tutto l'importo sul suo conto clienti fino alla risoluzione della

controversia e di avere perciò distribuito - con il consenso unanime degli

eredi - 5/6 del saldo del prezzo, trattenendo unicamente la quota (1/6)

contestata, rimasta indivisa e per questo poi trasferita sul conto della CE (su

cui già erano stati liberati gli acconti ricevuti, senza che nessuno degli

eredi avesse eccepito nulla), verso la quale aveva un obbligo fiduciario (oltre

che quelli notarili di imparzialità e diligenza). Nega che per tale operazione

fosse necessario il consenso unanime degli eredi, ritenuto che riguardava il

provento della compravendita avallata all'unanimità dai membri della CE. Ritiene

peraltro che la situazione non sarebbe stata diversa se avesse trattenuto

l'importo in questione sul suo conto clienti.

E. In sede di risposta,

la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni,

riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge

sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione

impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La

violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della

vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via

disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o

tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il

suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui

ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le

violazioni alla legge sul notariato, al

regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche

e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n.

18 consid. 2.2 e rimandi).

2.3 Tra gli obblighi

professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente

direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione

federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla

giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle

parti (cfr. Michel Mooser,

Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 53d e 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons

Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo

alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici,

dicembre 2012, ad art. 55f, pag. 16). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di

ricusazione e d'indipendenza concorrono ad assicurare il rispetto -

contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 241).

A livello cantonale

tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio

deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti,

nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone

Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una

perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente

da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.

Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo stesso modo e istrumenti gli atti pubblici

senza tentare di difendere maggiormente gli interessi di una di esse (cfr. STF

2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Esso perdura anche

dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non solo

nell'assisterle prima e durante la stesura dell'atto, ma anche dopo la stessa,

il notaio non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra

(cfr. RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3 e rif.).

2.4. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza

nell'espletare le proprie funzioni. Il

dovere di diligenza deriva dall'obbligo del

notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da

quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA

52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3 e rif., 52.2019.416 dell'11 novembre

2020 consid. 3.1 e rif.). Secondo il codice

professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo

imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).

La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è

tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei

pagamenti previsto nel rogito ed effettuando alcune formalità ulteriori (cfr. Etienne Jeandin, La profession de

notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 258 seg. e 661; Jörg Schmid, Grundlagen zum Beurkundungsverfahren, in: Jürg

Schmid [curatore], Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007,

pag. 5; Christian Brückner, Schweizerisches

Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 495c). Anche in questa fase successiva (Nachverfahren),

il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza (cfr. Schmid, op. cit., pag. 28; Louis

Bochud, Notar und Steuern, in: ZBGR 76/1995 pag. 1, pag. 20).

3. 3.1. In concreto, come visto in

narrativa, con l'atto pubblico rogato il notaio RI 1 si è impegnato a

trasferire secondo istruzioni dei venditori e per essi della loro

procuratrice la somma che avrebbe incassato a seguito dell'esercizio del

diritto di compera pattuito. Nella riunione del 4 novembre 2019, la coerede __________

ha contestato la legittimità di M__________ (che aveva già ricevuto un anticipo

ereditario) di partecipare alla ripartizione del provento. A fronte delle

rimostranze dell'interessato, che si rifiutava categoricamente di fornire

informazioni circa il valore dell'anticipo ricevuto, il notaio ha osservato

che, se davvero voleva partecipare al provento della compravendita, avrebbe

dovuto rivelare quanto aveva ottenuto dalla vendita dei beni già attribuitigli.

A quel punto il segnalante, ritenendo che il notaio non fosse neutrale, ha

abbandonato la riunione. Dopodiché è stato deciso, con l'accordo di tutti i

presenti, che la cifra depositata sul conto clienti del notaio sarebbe stata

divisa per sei e che i cinque coeredi presenti avrebbero ricevuto la propria parte

sul proprio conto, mentre quella del segnalante sarebbe rimasta bloccata fino

alla soluzione della contestazione. Ciononostante, in un secondo momento,

dopo essere stato ripetutamente sollecitato dal legale del segnalante a

versargli l'importo trattenuto, il 4 marzo 2020 il notaio, su istruzione di __________,

ha infine versato il controverso importo sul conto intestato alla CE (su cui erano

già stati girati a suo tempo, tra il novembre 2017 e il maggio 2019, gli

acconti sul prezzo di vendita).

3.2. Nella decisione

impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato al notaio RI 1 di avere

disatteso i suoi doveri d'imparzialità e diligenza, avendo proceduto ai

predetti versamenti senza disporre di istruzioni univoche da parte di tutti gli

eredi, ritenuto che, alla luce della disputa intervenuta, la rappresentante

inizialmente designata non poteva più fornire indicazioni vincolanti per tutti

Fatti

i fratelli.

L'insorgente sostiene invece

di avere raccolto il consenso unanime di tutti i membri della CE alla distribuzione

dei 5/6 del prezzo, ritenuto che M__________, interpellato in merito, non si

era opposto al relativo versamento sui conti personali dei suoi fratelli. Poiché

il sesto rimanente era rimasto compreso nell'indivisione, ritiene di averlo legittimamente

trasferito sul conto della CE, negando che per tale operazione occorresse il

consenso unanime degli eredi.

3.3. Ora, anche qualora

si volesse ammettere che, quando ha versato i 5/6 del saldo del prezzo di

compravendita a 5 dei 6 fratelli, il notaio abbia agito secondo le istruzioni

ricevute, con il consenso unanime di tutti gli eredi (posto che nemmeno M__________

ha mai messo in discussione tale pagamento, cfr. pure e-mail dell'11 novembre

2019), è per contro evidente che egli non ha agito conformemente ai suoi doveri

di diligenza, mantenendo la necessaria equidistanza dalle parti, per quanto

riguarda il pagamento della parte restante (1/6), rivendicata da quest'ultimo.

Il ricorrente, intervenuto quale pubblico ufficiale nel quadro di una

compravendita, secondo l'atto rogato aveva di per sé solo il compito di versare

il saldo del prezzo secondo le istruzioni dei venditori e per essi

della loro procuratrice. Nel momento in cui sono sorte delle divergenze tra

i membri della comunione ereditaria (concedenti e venditori) sulla

ripartizione della quota rimanente - e quindi sulle istruzioni relative al suo

versamento - il notaio avrebbe semplicemente dovuto prenderne atto e trattenere

semmai l'importo depositato sul suo conto (comunque non fruttifero di

interessi, cfr. rogito, pag. 3), fino a una definizione della lite. Non poteva

invece anche esprimere il suo giudizio sul diritto o meno del membro M__________

a partecipare al ricavato della vendita (cfr. verbale del 4 novembre 2019 punto

5 e successiva e-mail dell'11 novembre 2019). Tanto meno il 4 marzo 2020, dopo

che erano già stati distribuiti i 5/6 del ricavato, in assenza di una chiara

istruzione da parte di tutti i coeredi (tenuti ad agire secondo il

principio dell'unanimità, art. 643 cpv. 1 CO) - e scostandosi peraltro da

quanto precedentemente prospettato (cfr. citato verbale punto 8 e scritto del 9

dicembre 2017 [recte: 2019]) - poteva girare il contestato importo sul

conto della comunione ereditaria, su istruzione della comune

rappresentante dei venditori __________ (cfr. e-mail del 20 marzo 2020).

Conto sul quale quest'ultima poteva peraltro disporre mediante procura

individuale, con firma singola. Ogni rapporto di rappresentanza tra l'erede __________

e M__________ era infatti all'evidenza venuto meno, se non già alla riunione

del 4 novembre 2019, al più tardi nel dicembre 2019, quando è intervenuto il

suo rappresentante legale (cfr. scritto del 5 dicembre 2019 dell'avv. __________

al notaio). Lo stesso ricorrente ha del resto chiaramente riconosciuto che [...]

la signora __________ era la valida rappresentante della comunione ereditaria.

Il notaio non poteva tuttavia ignorare quanto avvenuto durante l'incontro del 4

novembre 2019, e il contrasto emerso tra i fratelli circa la destinazione della

sesta quota del prezzo di compravendita. Attorno a questo importo di CHF

445'168.30 era sorto di fatto un conflitto tra M__________ e i suoi fratelli.

Su questo puntuale aspetto il notaio - proprio perché neutrale e rigoroso -

poteva quindi lecitamente ritenere esservi una limitazione della procura

(vista la posizione chiaramente contrastante tra M__________ e __________) e

Considerandi

avrebbe quindi necessitato di un riscontro unanime dei fratelli, ciò di cui non

disponeva [...] (cfr. osservazioni del 23 maggio 2022, pag. 7 e 8). In

queste circostanze, forza è constatare che l'insorgente è effettivamente

incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità e dovere di

diligenza.

4.

Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere all'insorgente.

4.1

In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari

devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il

grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e

in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, è

innegabile che il ricorrente ha infranto fondamentali doveri deontologici,

quali sono quelli di esercitare diligentemente il ministero notarile e di

salvaguardare in

modo equo e imparziale gli interessi delle parti. La violazione in cui è

incorso dev'essere considerata (almeno) di media gravità. Neppure può essere

trascurato l'ingente ammontare (fr. 445'168.30) della somma in gioco. A favore dell'insorgente

depone invece l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la

multa pronunciata dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata

ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN,

risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente

conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipato dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera