52.2022.285
Sanzione disciplinare
11 settembre 2023Italiano17 min
di avere raccolto il consenso unanime di tutti i membri della CE alla distribuzione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.285
Lugano
11
settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 14 settembre
2022 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 4 agosto 2022 (n. 20.2022.5) con
cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr.
2'000.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in
fatto
A. a. Con rogito del 27
ottobre 2017 (n. 1431) il notaio RI 1 ha costituito un diritto di compera sulla
part. __________ di __________, di cui i sei fratelli __________, __________, __________,
M__________, __________ e __________ erano proprietari in comunione ereditaria.
Il diritto - valido fino al 31 ottobre 2018 - è stato concesso al prezzo di fr.
3'100'000.-, con la precisazione che l'importo di fr. 150'000.- a titolo di
acconto (rispettivamente pena di recesso) e il saldo di fr. 2'950'000.-
avrebbero dovuto essere versati fiduciariamente sul conto del notaio. Quest'ultimo
si è inoltre impegnato a versare il saldo dovuto (al netto di alcune deduzioni)
secondo istruzioni dei venditori, e per essi della loro procuratrice (__________),
non appena l'iscrizione dell'esercizio del diritto di compera sarebbe stata
confermata dall'Ufficio del Registro fondiario (cfr. clausola n. 4).
b. Il diritto di
compera - ripetutamente prorogato (con supplemento di prezzo) e ceduto - è
infine stato esercitato il 22 ottobre 2019: l'immobile è stato quindi venduto
per l'importo di fr. 3'120'000.-.
c. Il 4 novembre 2019 ha
avuto luogo una riunione alla presenza del notaio RI 1 e di tutti i membri
della comunione ereditaria (salvo __________, che aveva dato procura alla
sorella __________). Secondo il verbale (successivamente redatto da
quest'ultima), in quell'occasione il notaio ha comunicato che il prezzo era
stato accreditato sul suo conto e che avrebbe quindi provveduto a versare la
cifra di fr. 2'675'200.- (al netto degli acconti già liberati e della
trattenuta per la tassa sugli utili immobiliari) sul conto che gli sarebbe
stato indicato. A quel punto tra i fratelli è sorta una contestazione in merito
al diritto di M__________ - che aveva già ricevuto un anticipo ereditario - di
partecipare alla ripartizione del provento della compravendita. Quest'ultimo ha
quindi abbandonato la riunione, ritenendo che il notaio - che lo aveva reso
attento alla necessità di chiarire tale aspetto - non fosse neutrale. Il
verbale riporta che il notaio ha allora comunicato ai fratelli rimasti, ottenendone
l'accordo, che la cifra depositata sarebbe stata divisa per sei e che ciascuno
di loro avrebbe ricevuto la sua parte sul proprio conto, mentre quella di M__________
sarebbe rimasta bloccata fino alla soluzione della contestazione (cfr. punto n.
8).
d. Malgrado i ripetuti
solleciti del legale di M__________, il notaio RI 1 si è in seguito sempre rifiutato
di versargli la sua quota. Con e-mail del 3 marzo 2020 il notaio gli ha infine comunicato
di avere ricevuto istruzioni dalla “comune rappresentante dei venditori”
di versare il controverso importo sul conto intestato alla CE, che sarebbe
rimasto indiviso in attesa della soluzione della vertenza tra i fratelli. L'indomani
ha quindi proceduto al bonifico di fr. 445'168.30 su tale conto.
e. Il 3 aprile 2020 M__________
ha fatto spiccare nei confronti del notaio RI 1 un precetto esecutivo per fr. 500'000.-
(oltre interessi). Con decisione del 30 aprile 2021 il Pretore del Distretto di
Lugano ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
dal notaio. Adita su reclamo, con sentenza del 20 ottobre 2021 la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato il giudizio pretorile,
impregiudicata la facoltà di M__________ di far valere la sua pretesa in una
procedura ordinaria. Procedura che egli ha puntualmente avviato il 22 giugno
2022, previo esperimento della procedura di conciliazione (cfr. istanza del 10
novembre 2021 e autorizzazione ad agire dell'8 marzo 2022; cfr. ricorso, nota a
pag. 4).
B. a. Con scritto del 27
aprile 2022, M__________ ha segnalato il comportamento del notaio RI 1 alla
Commissione di disciplina notarile (Commissione), rimproverandogli
essenzialmente di avere disatteso il suo dovere di salvaguardare in modo equo e
imparziale gli interessi suoi e dei suoi fratelli (favorendo questi ultimi a
suo discapito) e di esercitare il suo ministero con la massima diligenza. L'ha
in particolare biasimato per avere autonomamente deciso di versare ai cinque
fratelli la rispettiva quota del provento della compravendita, trattenendo invece
sul suo conto clienti quella spettante a lui fino a risoluzione della
vertenza, salvo poi trasferirla sul conto intestato alla CE.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 3 maggio 2022 la Commissione ha aperto nei confronti del
notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
c. Chiamato a esprimersi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito,
mettendo preliminarmente in discussione la competenza della Commissione (ritenuto
che l'esecuzione dei pagamenti legati all'atto rogato non rientrerebbe
nell'attività ministeriale del notaio).
C. Con decisione del 4
agosto 2022, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 2'000.-.
Respinta l'eccezione d'incompetenza, la precedente istanza ha considerato che
il notaio avesse violato i propri obblighi di imparzialità e diligenza. Posto
come una CE richieda decisioni all'unanimità, ha in particolare reputato che, a
fronte della contestazione sorta tra gli eredi, il notaio non potesse ritenere
che la rappresentante precedentemente designata potesse fornire istruzioni
vincolanti per tutti. Gli ha quindi rimproverato di non avere disposto di
istruzioni univoche da parte di tutti gli eredi per procedere al versamento ai cinque
eredi delle rispettive quote e al trasferimento della sesta quota sul conto
della CE. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla colpa media del
notaio, alle conseguenze del suo comportamento e all'assenza di precedenti.
D. Avverso la predetta
decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Posto che tutti gli
eredi erano d'accordo che il provento della compravendita fosse ripartito tra
gli aventi diritto, l'insorgente rileva che M__________ - seppur sollecitato in
merito - non si era opposto all'assegnazione ai suoi fratelli della loro quota,
al contrario di questi ultimi che contestavano invece il suo diritto di
partecipare alla ripartizione. Spiega quindi di avere ritenuto inutile tenere
in deposito tutto l'importo sul suo conto clienti fino alla risoluzione della
controversia e di avere perciò distribuito - con il consenso unanime degli
eredi - 5/6 del saldo del prezzo, trattenendo unicamente la quota (1/6)
contestata, rimasta indivisa e per questo poi trasferita sul conto della CE (su
cui già erano stati liberati gli acconti ricevuti, senza che nessuno degli
eredi avesse eccepito nulla), verso la quale aveva un obbligo fiduciario (oltre
che quelli notarili di imparzialità e diligenza). Nega che per tale operazione
fosse necessario il consenso unanime degli eredi, ritenuto che riguardava il
provento della compravendita avallata all'unanimità dai membri della CE. Ritiene
peraltro che la situazione non sarebbe stata diversa se avesse trattenuto
l'importo in questione sul suo conto clienti.
E. In sede di risposta,
la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni,
riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge
sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione
attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione
impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La
violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello
disciplinare. Corollario della
vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio
irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è
regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22
novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via
disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o
tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il
suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui
ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le
violazioni alla legge sul notariato, al
regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche
e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n.
18 consid. 2.2 e rimandi).
2.3 Tra gli obblighi
professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente
direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione
federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla
giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle
parti (cfr. Michel Mooser,
Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 53d e 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons
Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo
alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici,
dicembre 2012, ad art. 55f, pag. 16). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di
ricusazione e d'indipendenza concorrono ad assicurare il rispetto -
contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 241).
A livello cantonale
tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio
deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti,
nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone
Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una
perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente
da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.
Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo stesso modo e istrumenti gli atti pubblici
senza tentare di difendere maggiormente gli interessi di una di esse (cfr. STF
2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Esso perdura anche
dopo la conclusione del contratto, con la conseguenza che non solo
nell'assisterle prima e durante la stesura dell'atto, ma anche dopo la stessa,
il notaio non può consigliare né favorire una di esse a discapito dell'altra
(cfr. RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3 e rif.).
2.4. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza
nell'espletare le proprie funzioni. Il
dovere di diligenza deriva dall'obbligo del
notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da
quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA
52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3 e rif., 52.2019.416 dell'11 novembre
2020 consid. 3.1 e rif.). Secondo il codice
professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo
imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).
La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è
tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei
pagamenti previsto nel rogito ed effettuando alcune formalità ulteriori (cfr. Etienne Jeandin, La profession de
notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 258 seg. e 661; Jörg Schmid, Grundlagen zum Beurkundungsverfahren, in: Jürg
Schmid [curatore], Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007,
pag. 5; Christian Brückner, Schweizerisches
Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 495c). Anche in questa fase successiva (Nachverfahren),
il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza (cfr. Schmid, op. cit., pag. 28; Louis
Bochud, Notar und Steuern, in: ZBGR 76/1995 pag. 1, pag. 20).
3. 3.1. In concreto, come visto in
narrativa, con l'atto pubblico rogato il notaio RI 1 si è impegnato a
trasferire secondo istruzioni dei venditori e per essi della loro
procuratrice la somma che avrebbe incassato a seguito dell'esercizio del
diritto di compera pattuito. Nella riunione del 4 novembre 2019, la coerede __________
ha contestato la legittimità di M__________ (che aveva già ricevuto un anticipo
ereditario) di partecipare alla ripartizione del provento. A fronte delle
rimostranze dell'interessato, che si rifiutava categoricamente di fornire
informazioni circa il valore dell'anticipo ricevuto, il notaio ha osservato
che, se davvero voleva partecipare al provento della compravendita, avrebbe
dovuto rivelare quanto aveva ottenuto dalla vendita dei beni già attribuitigli.
A quel punto il segnalante, ritenendo che il notaio non fosse neutrale, ha
abbandonato la riunione. Dopodiché è stato deciso, con l'accordo di tutti i
presenti, che la cifra depositata sul conto clienti del notaio sarebbe stata
divisa per sei e che i cinque coeredi presenti avrebbero ricevuto la propria parte
sul proprio conto, mentre quella del segnalante sarebbe rimasta bloccata fino
alla soluzione della contestazione. Ciononostante, in un secondo momento,
dopo essere stato ripetutamente sollecitato dal legale del segnalante a
versargli l'importo trattenuto, il 4 marzo 2020 il notaio, su istruzione di __________,
ha infine versato il controverso importo sul conto intestato alla CE (su cui erano
già stati girati a suo tempo, tra il novembre 2017 e il maggio 2019, gli
acconti sul prezzo di vendita).
3.2. Nella decisione
impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato al notaio RI 1 di avere
disatteso i suoi doveri d'imparzialità e diligenza, avendo proceduto ai
predetti versamenti senza disporre di istruzioni univoche da parte di tutti gli
eredi, ritenuto che, alla luce della disputa intervenuta, la rappresentante
inizialmente designata non poteva più fornire indicazioni vincolanti per tutti
Fatti
i fratelli.
L'insorgente sostiene invece
di avere raccolto il consenso unanime di tutti i membri della CE alla distribuzione
dei 5/6 del prezzo, ritenuto che M__________, interpellato in merito, non si
era opposto al relativo versamento sui conti personali dei suoi fratelli. Poiché
il sesto rimanente era rimasto compreso nell'indivisione, ritiene di averlo legittimamente
trasferito sul conto della CE, negando che per tale operazione occorresse il
consenso unanime degli eredi.
3.3. Ora, anche qualora
si volesse ammettere che, quando ha versato i 5/6 del saldo del prezzo di
compravendita a 5 dei 6 fratelli, il notaio abbia agito secondo le istruzioni
ricevute, con il consenso unanime di tutti gli eredi (posto che nemmeno M__________
ha mai messo in discussione tale pagamento, cfr. pure e-mail dell'11 novembre
2019), è per contro evidente che egli non ha agito conformemente ai suoi doveri
di diligenza, mantenendo la necessaria equidistanza dalle parti, per quanto
riguarda il pagamento della parte restante (1/6), rivendicata da quest'ultimo.
Il ricorrente, intervenuto quale pubblico ufficiale nel quadro di una
compravendita, secondo l'atto rogato aveva di per sé solo il compito di versare
il saldo del prezzo secondo le istruzioni dei venditori e per essi
della loro procuratrice. Nel momento in cui sono sorte delle divergenze tra
i membri della comunione ereditaria (concedenti e venditori) sulla
ripartizione della quota rimanente - e quindi sulle istruzioni relative al suo
versamento - il notaio avrebbe semplicemente dovuto prenderne atto e trattenere
semmai l'importo depositato sul suo conto (comunque non fruttifero di
interessi, cfr. rogito, pag. 3), fino a una definizione della lite. Non poteva
invece anche esprimere il suo giudizio sul diritto o meno del membro M__________
a partecipare al ricavato della vendita (cfr. verbale del 4 novembre 2019 punto
5 e successiva e-mail dell'11 novembre 2019). Tanto meno il 4 marzo 2020, dopo
che erano già stati distribuiti i 5/6 del ricavato, in assenza di una chiara
istruzione da parte di tutti i coeredi (tenuti ad agire secondo il
principio dell'unanimità, art. 643 cpv. 1 CO) - e scostandosi peraltro da
quanto precedentemente prospettato (cfr. citato verbale punto 8 e scritto del 9
dicembre 2017 [recte: 2019]) - poteva girare il contestato importo sul
conto della comunione ereditaria, su istruzione della comune
rappresentante dei venditori __________ (cfr. e-mail del 20 marzo 2020).
Conto sul quale quest'ultima poteva peraltro disporre mediante procura
individuale, con firma singola. Ogni rapporto di rappresentanza tra l'erede __________
e M__________ era infatti all'evidenza venuto meno, se non già alla riunione
del 4 novembre 2019, al più tardi nel dicembre 2019, quando è intervenuto il
suo rappresentante legale (cfr. scritto del 5 dicembre 2019 dell'avv. __________
al notaio). Lo stesso ricorrente ha del resto chiaramente riconosciuto che [...]
la signora __________ era la valida rappresentante della comunione ereditaria.
Il notaio non poteva tuttavia ignorare quanto avvenuto durante l'incontro del 4
novembre 2019, e il contrasto emerso tra i fratelli circa la destinazione della
sesta quota del prezzo di compravendita. Attorno a questo importo di CHF
445'168.30 era sorto di fatto un conflitto tra M__________ e i suoi fratelli.
Su questo puntuale aspetto il notaio - proprio perché neutrale e rigoroso -
poteva quindi lecitamente ritenere esservi una limitazione della procura
(vista la posizione chiaramente contrastante tra M__________ e __________) e
Considerandi
avrebbe quindi necessitato di un riscontro unanime dei fratelli, ciò di cui non
disponeva [...] (cfr. osservazioni del 23 maggio 2022, pag. 7 e 8). In
queste circostanze, forza è constatare che l'insorgente è effettivamente
incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità e dovere di
diligenza.
4.
Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere all'insorgente.
4.1
In caso di violazione
della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari
seguenti:
-
l'avvertimento;
-
l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può
essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il
divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la
sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio
ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da
lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.
STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
4.2
In concreto, è
innegabile che il ricorrente ha infranto fondamentali doveri deontologici,
quali sono quelli di esercitare diligentemente il ministero notarile e di
salvaguardare in
modo equo e imparziale gli interessi delle parti. La violazione in cui è
incorso dev'essere considerata (almeno) di media gravità. Neppure può essere
trascurato l'ingente ammontare (fr. 445'168.30) della somma in gioco. A favore dell'insorgente
depone invece l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la
multa pronunciata dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata
ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN,
risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente
conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.
5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
5.2
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipato dal ricorrente, resta interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera