52.2022.299
Commesse pubbliche. Annullamento del concorso. I motivi invocati dal committente non sono sufficienti per annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP. Ricorso accolto e rinvio degli atti alla stazione appaltante per accertamenti e nuova decisione
15 febbraio 2023Italiano21 min
(complessivi fr. 75'632.50 ai quali occorre aggiungere i costi relativi all'impianto
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.299
Lugano
15
febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 28 settembre
2022 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 18 settembre 2022 con cui l'Associazione
CO 1 ha annullato il concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore
concernenti la sistemazione dei muri a secco e le bonifiche agricole sui
Monti __________;
ritenuto, in
fatto
A. In data imprecisata l'Associazione
CO 1 (Associazione) ha promosso una procedura di concorso su invito, retta
dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),
per aggiudicare le opere da impresario costruttore nell'ambito del progetto di
valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale degli omonimi monti.
Trattasi, in concreto, del ripristino dei muri a secco e degli interventi di
bonifica di alcuni terreni agricoli (superfici humose e boscate) nel Comune di __________,
sezione __________.
Il capitolato
d'appalto trasmesso agli invitati stabiliva che la commessa sarebbe stata
assegnata secondo i seguenti criteri e relativi fattori di ponderazione (pos.
224.100):
-
prezzo 50%
-
attendibilità del prezzo 17%
-
esperienza del macchinista
(bonifiche) 15%
-
referenze per lavori analoghi
(muri in sasso a secco) 10%
-
formazione di apprendisti
5%
-
perfezionamento professionale
3%
Il documento
specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione
di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.220 stabiliva in
particolare che l'attendibilità del prezzo dell'offerta sarebbe stata
valutata in base ad una scala di note da 1.00 a 6.00 correlata ad un prezzo di
riferimento definito mediando le offerte che rientrano nel preventivo del
committente.
In relazione al preventivo, il committente ha inoltre stabilito che non avrebbe
preso in considerazione per l'aggiudicazione offerte superiori del 10% rispetto
all'importo preventivato (pos. 224.220).
Il capitolato
d'appalto, alla pos. 238.400, prevedeva la seguente disposizione in relazione
all'annullamento della procedura:
Con riferimento all'art. 34 della legge sulle commesse
pubbliche, è data facoltà al Committente di non procedere all'aggiudicazione
delle opere del presente appalto, se dalle verifiche effettuate dovessero
emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario o comunque in
contrasto con i crediti d'opera stanziati, esso può indire una nuova gara,
rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.
B. Entro il termine utile
tre delle ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti
offerte.
-
RI 1 fr.
145'134.25 (IVA inclusa)
-
P__________ fr.
145'934.65 (IVA inclusa)
-
I__________ fr.
160'856.20 (IVA inclusa)
In sede di apertura delle offerte, il
committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 163'840.10.-
(IVA inclusa).
C.
Le offerte sono state valutate dal consulente del committente, lo studio
__________, il quale ha proposto di aggiudicare la commessa all'impresa RI 1,
giunta prima in graduatoria con 6 punti. Nel suo rapporto dell'8 settembre
2022, esso ha nondimeno riportato la seguente osservazione.
L'impresa RI 1 è la ditta che a livello di punteggio
matematico si aggiudicherebbe la commessa. Tuttavia, nei prezzi esposti, in
particolare nelle bonifiche agricole, settore bonifiche boscate, si propone un
prezzo di fr. 5.50 il mq. La Sezione agricoltura sussidia al massimo 5 fr./mq
tutto compreso (bonifica, esbosco e semina). Perciò il solo lavoro di bonifica
eseguito dall'impresa viene calcolato per un massimo di fr. 4.00 il mq. Di
conseguenza questo lavoro non è interamente coperto dal sussidio cantonale e
dunque il committente dovrebbe metterci dei soldi di tasca propria. Si
consiglia di valutare attentamente la situazione.
D. Preso atto del
rapporto del suo consulente e dopo attento esame della situazione, nella sua
seduta del 16 settembre 2022 il Comitato dell'Associazione ha deciso di
annullare il concorso. Il motivo di tale decisione, basato sull'art. 34 LCPubb,
sarebbe da ricondurre al fatto che (…) visto come i lavori a capitolato
usufruiscono di fonti di finanziamento differenti (per le bonifiche possiamo
far capo unicamente al sussidio della Sezione agricoltura e alla partecipazione
dei privati), se dovessimo deliberare alla prima ditta classificata,
resterebbero a carico dell'Associazione circa fr. 20'000.00, somma che la
stessa non è in grado di assumere.
E. Contro la predetta
decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. A mente sua, non sarebbe chiaro come l'ente
banditore sia giunto a quantificare in fr. 20'000.- il costo che resterebbe a
suo carico nel caso in cui la commessa le venisse aggiudicata. Secondo i
calcoli allestiti dall'insorgente, la differenza tra il prezzo offerto per le
bonifiche delle superfici boscate (fr. 29'892.50.-) e quello riconosciuto dalla
Sezione dell'agricoltura applicando il prezzo unitario di fr. 4.-/mq indicato
dalla committenza (fr. 21'740.-), sarebbe di fr. 8'152.50. Considerando invece
tutte le superfici da bonificare (humose e boscate), la differenza non coperta
dal sussidio cantonale ammonterebbe a soli fr. 3'307.50 (= fr. 59'940 -
54'632.50). Fa inoltre rilevare che l'importo globale della sua offerta (fr.
145'134.25) è comunque inferiore a quello (fr. 163'840.10) preventivato
dall'ente banditore.
F. a. Il
committente si è opposto al ricorso, confermando la legittimità della decisione
di annullamento della gara, conforme all'ordinamento delle commesse pubbliche,
più precisamente all'art. 55 lett. d del regolamento di applicazione della
legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Osserva di
realizzare fin dal 2015 la valorizzazione del territorio dei monti __________
tramite le bonifiche agricole e i lavori di valenza paesaggistica, in
particolare il rifacimento di vecchi muri a secco nell'ambito delle stesse
bonifiche, e precisa che le due tipologie di interventi
godono di finanziamenti differenziati: le Associazioni, le Fondazioni e gli
enti pubblici (in particolare il Cantone Ticino) che finanziano le opere
paesaggistiche non finanziano le bonifiche e viceversa. Spiega che le
bonifiche agricole vengono finanziate da un sussidio cantonale e da una
partecipazione dei proprietari dei fondi. Per il finanziamento delle superfici
boscate, puntualizza l'ente banditore, il Cantone (e per esso la Sezione
dell'agricoltura) ha fissato un massimo di costi sussidiabili pari a fr. 5.-/mq
così suddivisi: fr. 4.-/mq per il lavoro d'impresa (che deve comprendere tutti
Fatti
i costi previsti, quindi anche l'impianto di cantiere, la fornitura e lo
spargimento della terra, le intemperie e l'IVA), fr. 0.70/mq per il taglio
della vegetazione arborea e l'esbosco e fr. 0.30/mq per la semina. Per le
superfici humose l'importo massimo delle spese computabili ammonta invece a fr.
4.30/mq (di cui fr. 4.-/mq per la bonifica e fr. 0.30/mq per la semina). Queste
modalità di sussidiamento, soggiunge, sono note da tempo a tutti gli attori
del concorso. Una delibera delle opere in favore della ricorrente - se si
considera che l'importo di fr. 92'497.- si riferisce ai lavori di bonifica
(complessivi fr. 75'632.50 ai quali occorre aggiungere i costi relativi all'impianto
di cantiere, le opere a regia, l'indennità intemperie, l'elaborazione del
progetto e la direzione lavori, l'acquisto di semente e lo smaltimento della
ramaglia e l'IVA) - causerebbe all'Associazione un grande problema finanziario,
ovvero un maggior costo non coperto di fr. 23'502.-, ritenuto che il sussidio
cantonale, che non comprende gli oneri del progetto e la DL, calcolato con
il massimo dei costi, secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.-,
e il contributo dei proprietari a fr. 11'000.-.
b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
G. In replica la
ricorrente conferma le proprie allegazioni ricorsuali e chiede inoltre che la
commessa le sia aggiudicata. Rileva che nella misura in cui nel capitolato di
appalto non vi era alcuna indicazione in merito al fatto che il prezzo delle
bonifiche dovesse rientrare nei sussidi cantonali, la committenza non può giustificare
un annullamento del concorso a motivo del fatto che il prezzo unitario offerto
dalla ricorrente per dette bonifiche sarebbe troppo elevato e non coperto dagli
importi erogati dal Cantone. I ragionamenti esposti al riguardo dalla
committenza sarebbero fumosi, contraddittori e in ogni caso non
giustificherebbero il querelato provvedimento. Anche i calcoli da essa
allestiti non sarebbero per nulla chiari. A mente della ricorrente, infatti, i
costi delle opere di bonifica (fr. 56'632.50 in totale) si attesterebbero al di
sotto dei contributi (sussidio cantonale di fr. 59'940 [= 14'985 mq di terreni
da bonificare a fr. 4.-/mq] + partecipazione dei proprietari di fr. 11'000.-,
per un totale di fr. 70'940.-) sui quali la committenza può contare. A dispetto
di quanto ritenuto da quest'ultima, l'importo (di fr. 19'000.-) relativo alla fornitura
della terra vegetale, oggetto di una posizione separata nell'elenco prezzi, andrebbe
escluso dai costi sussidiabili. Quand'anche tale costo fosse invece compreso,
prosegue l'insorgente, l'importo totale degli interventi di bonifica
ammonterebbe a fr. 75'632.50, ovvero fr. 81'456.20 IVA inclusa. Il maggior
costo, rispetto ai contributi, che ne deriverebbe (fr. 10'516.20) sarebbe
comunque inferiore rispetto al +10% del preventivo (fr. 16'322.40), che
permetterebbe al committente, secondo la documentazione di gara, di annullare
il concorso.
H. In duplica il
committente ribadisce la bontà del suo operato. Giudica irricevibile la domanda
della ricorrente tendente all'aggiudicazione della commessa in proprio favore e
manifesta la volontà di non deliberarle i lavori (neppure) in caso di
accoglimento del suo ricorso. Precisa che il finanziamento delle opere di sistemazione
dei muri a secco è effettuato tramite una ricerca fondi sulla base del
preventivo dei costi stilato dal suo consulente. Le bonifiche agricole vengono
invece sovvenzionate dai proprietari/gestori dei fondi sulla base di una convenzione
(con una partecipazione che copra al massimo il 20% degli interventi totali,
esclusi i costi del progetto e della direzione lavori) e da un sussidio stanziato
dalla Sezione dell'agricoltura (pari all'85% dei costi massimi sussidiabili). Alla
luce di un contributo dei proprietari terreni, che in concreto si attesta a fr.
11'000.- in totale, e di un sussidio massimo riconosciuto di fr. 58'004.-, non
v'è chi non veda come l'offerta dell'insorgente, di complessivi fr. 93'740.81
(offerta di fr. 75'632.50, indennità per intemperie, costi di progetto e
direzione lavori, acquisto semente e rimozione ramaglia e IVA compresi), sia
economicamente insostenibile.
I.
a. Con un allegato di triplica la
ricorrente critica nuovamente i ragionamenti di impossibile comprensione
della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche. Ribadisce che i
costi delle bonifiche agricole sono esclusivamente quelli indicati nella
rispettiva parte di capitolato, che assommano a complessivi fr. 56'632.50, ad
esclusione della fornitura di materiale (terra vegetale) che deve essere
considerata a parte.
b. Con la quadruplica la stazione appaltante conferma la propria posizione. Ribadisce
l'impossibilità di aggiudicare la commessa alla ricorrente in caso di
accoglimento del suo ricorso. Posto che l'offerta dev'essere attribuita all'offerente
che offre la prestazione più vantaggiosa, nulla si opporrebbe a mente sua
alla delibera dei lavori in favore del secondo o terzo classificato. Ribadisce
infine che l'uso della Sezione dell'agricoltura per quanto concerne il
finanziamento delle bonifiche sarebbe noto a chi è del mestiere.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la
ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il
committente ha annullato il concorso (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali
lacune negli accertamenti imputabili all'ente appaltante si potrà se del caso
porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento
della decisione impugnata (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 34
LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad
aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può
indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni,
escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2). Di principio, tali sono tutti i
motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa
ragionevolmente esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine
di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la
procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare
se, alternativamente: (a) non
realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre
esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli
a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non
sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento
annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono
indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)
si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste. Suscettibili
di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via eccezionale, sono in
definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi
perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della
procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente quelli derivanti dal
principio della buona fede, che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai
principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare dal
divieto di discriminazione dei concorrenti (STA 52.2021.319 del 13 ottobre 2021
consid. 2, 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 2, 52.2012.489 del 1° marzo
2013.
pubbl. in RtiD II-2013 n. 20 consid. 3.1, 52.2009.13 del 16 marzo 2009
consid. 2.1). La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il
committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione se il
provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a discriminare
deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo
(DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid. 2.3; STA 52.2012.489
citata consid. 3.2; Peter Galli/
André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum
Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005, pag. 784 e segg.). A
differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a procurarsi una
determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va
ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei
partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza
nel caso di una nuova procedura (RDAT II-2003 n. 32; STA 52.2008.45 del
3.
marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).
2.2
Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP
discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere
la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio restrittivo
trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una procedura
concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni concorrente una
possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione delle esigenze
poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente interrompe o
annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda ripresentare il
concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro offerta, ma
questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella misura in cui, a
prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti coinvolte, le
possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in determinate
circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più elevato o in presenza
di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi inoltre che la ripetizione
della procedura potrebbe avverarsi contraria anche all'obiettivo della libera
concorrenza, segnatamente perché i concorrenti avranno già potuto (perlomeno
parzialmente) avere accesso alle prime offerte inoltrate dagli altri
partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della procedura deve quindi
essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre osservato che la
semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a
giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile modo di
procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo
l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di
aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente
offerte più vantaggiose.
2.3
Come l'art. 34 LCPubb,
l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente
banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base
delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui
sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi
derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico
concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come
dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il
divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e
rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/
Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).
3.
3.1. Nel caso
concreto, la committente ha giustificato la decisione di annullare la gara con
il fatto che l'offerta della ricorrente, classificatasi al primo posto della
graduatoria, non era economicamente sostenibile. In particolare, il prezzo
offerto per le bonifiche agricole sarebbe troppo elevato e non coperto dai
sussidi stanziati dal Cantone per detti lavori. Ora, i motivi invocati dalla
stazione appaltante a sostegno della propria decisione non sono sufficienti per
annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/
CIAP.
3.2
Oggetto della commessa sono, come ricordato in narrativa, la sistemazione dei
muri a secco e le bonifiche agricole sui monti di __________. Per quanto
riguarda gli interventi di bonifica, nell'elenco prezzi (CPN 900, pag. 49 e
seg.) l'ente banditore ha indicato i quantitativi (in mq) dei diversi terreni, suddivisi
in superfici humose (pos. 02: mapp. n. 398, 473. 477, 478, 480, 517, 556 e 632,
per complessivi 9'550 mq) e boscate (pos. 03: mapp. n. 477, 479, 556, 564 e
372, per complessivi 5'435 mq), per i quali gli offerenti erano tenuti ad
indicare sia il prezzo unitario al mq sia il prezzo complessivo. Vi era poi un'apposita
posizione (04) riferita alla fornitura di materiale (500 mc di terra vegetale),
per la quale i concorrenti dovevano parimenti inserire il prezzo unitario e
complessivo per i mc richiesti.
Anzitutto occorre considerare che il fatto che il bando non specificava che gli
interventi di bonifica dei terreni agricoli avrebbero dovuto rientrare nei
sussidi del Cantone, non porta ancora a ritenere che l'ente banditore non potesse
annullare il concorso a motivo del fatto che il prezzo offerto per detti lavori
sarebbe troppo elevato e non coperto dagli importi erogati. L'art. 55 lett. d
RLCPubb/CIAP e la pos. 238.300 di analogo tenore, conferivano infatti all'ente
banditore la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora dalle
verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse
finanziario o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati. Del resto,
che le opere di bonifica in discussione sarebbero state in parte sussidiate dal
Cantone lo si desume perlomeno indirettamente dal capitolato laddove, nella tabella
bonifiche agricole a pag. 28, accanto all'indicazione delle superfici
totali da bonificare (9'550 mq di superfici humose, 4'935 mq di superfici
boscate) erano pure menzionate quelle non sussidiabili (1'370 mq).
Poi, va rilevato che, nella misura in cui fa riferimento agli importi a sua
disposizione per l'esecuzione di detti lavori, segnatamente al sussidio
cantonale stanziato dalla Sezione dell'agricoltura (calcolato con il massimo
dei costi, che secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.- [vedi
risposta, pag. 3], importo poi aumentato a fr. 58'004.- [vedi duplica, pag. 6]),
rispettivamente al contributo dei proprietari di fr. 11'000.-), per affermare
che l'offerta dell'insorgente non sarebbe economicamente sostenibile, la
decisione dell'Associazione di annullare il concorso non regge tuttavia alla
critica. Come pertinentemente osservato dalla ricorrente,
i ragionamenti della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche sono
fumosi e di difficile comprensione. Da un lato, riferendosi agli importi
ricevuti dal Cantone per le bonifiche realizzate in passato, si richiama a un presunto
uso sulle modalità di sussidiamento asseritamente noto a chi è del
mestiere (cfr. duplica, pag. 5, quadruplica pag. 1), senza però fornire
elementi certi e concreti. Dall'altro, esibisce documentazione che oltre a non riguardare
gli interventi di bonifica qui in discussione (i doc. 2 e 3 si riferiscono
infatti ai lavori eseguiti nel 2020 nell'ambito della precedente fase del
progetto), non fornisce neppure indicazioni concrete sulle modalità di calcolo del
sussidio massimo (segnatamente sui costi che lo compongono), al quale
l'autorità competente applica la percentuale dell'85% (cfr. art. 7 cpv. 1 e 3
del regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 9
giugno 1998; RLTAgr; RL 910.210). Lo stesso ente banditore ha del resto avuto
modo di confermare che la valutazione del sussidio massimo concesso
dalla Sezione dell'agricoltura, riportata nella tabella in alto a pag. 6 della
duplica, è una mera previsione. Ciò posto, la (sola) circostanza per cui
l'offerta della ricorrente per le opere di bonifica (che l'ente appaltante ha
stabilito dapprima in fr. 92'497.- IVA compresa [risposta, pag. 2] e poi in complessivi
fr. 93'740.81 IVA compresa [duplica, pag. 6]) superi tale stima di oltre fr.
20'000.- non è pertanto atta, allo stadio attuale delle cose, a dimostrare che
la stessa sarebbe esorbitante. Nulla lascia insomma ancora supporre che
l'offerta della ricorrente sia, da questo punto di vista, economicamente
insostenibile. A fronte delle puntuali critiche formulate al riguardo dalla
ricorrente, l'ente banditore non ha del resto apportato elementi oggettivi a
suffragio della sua tesi, limitandosi ad esporre dei calcoli puramente teorici.
Neppure in relazione al finanziamento delle opere di sistemazione dei muri a
secco, sebbene al riguardo non abbia eccepito alcunché, l'ente banditore ha
saputo fornire dati concreti. Esso ha unicamente rinviato al fascicolo Progetto
di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei monti di __________,
consuntivo finale, anno 2020 (allegato sub doc. 2) relativo ai lavori,
analoghi, eseguiti nel 2020, sostenendo che dallo stesso emergerebbe come le
opere di muri a secco e le opere di bonifica attingono da fondi distinti. Sta
di fatto che per il Tribunale, la situazione relativa al finanziamento delle
opere (di sistemazione dei muri a secco e di bonifica) oggetto della presente
commessa è invero tuttora sconosciuta. Agli atti non vi sono elementi che
permettano di quantificare precisamente tutti gli aiuti finanziari, pubblici e
privati, su cui può contare l'ente banditore per l'esecuzione delle opere poste
a concorso. In
simili condizioni, questa Corte non è assolutamente in grado di verificare
se
l'offerta della ricorrente superi manifestamente le disponibilità accordate. Il che impone l'annullamento della
decisione impugnata e la retrocessione della pratica alla stazione appaltante
affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le prove che le permettano
di adottare una decisione debitamente motivata.
4.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la
decisione impugnata annullata. Gli atti vanno pertanto retrocessi al
committente affinché, sulla base della proposta di delibera, raccolga dalla
Sezione dell'agricoltura, la decisione relativa all'importo del sussidio
stanziato per le opere di bonifica di ogni singolo mappale e definisca con
precisione l'importo dei contributi che riceverà da terzi (fondazioni,
associazioni, ecc.), così come quello che rimane a carico dei proprietari
privati (cfr. convenzione agli atti), in relazione a detti lavori. Parimenti dovrà fare per quanto riguarda
le opere di sistemazione dei muri a secco, nella misura in cui anch'esse
beneficiano di sussidi o sono finanziati in altro modo da enti pubblici e/o
privati, esponendo nel dettaglio il relativo finanziamento. Nel caso in cui
dovesse maturare la convinzione che l'offerta della ricorrente, prima
classificata, è economicamente insostenibile, confermerà la propria decisione.
Viceversa, le aggiudicherà la commessa. Nella misura in cui alla pos. 224.100
del capitolato, l'ente banditore ha chiaramente indicato che avrebbe
determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri lì di seguito esposti,
esso non potrà, se non violando il principio della buona fede, prescindere da
questo suo impegno (cfr. RtiD I-2021 n. 13 consid. 3.3). Deliberando la
commessa ad altro concorrente, e non già al primo classificato secondo il
rapporto di valutazione allestito dal suo consulente in applicazione dei
criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, esso disattenderebbe
infatti la suddetta regola di gara.
5.
La tassa di giustizia è posta a carico del
committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà inoltre
alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art.
49.
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 18 settembre 2022 dell'Associazione CO 1 è annullata;
1.2
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'Associazione CO 1. Alla
ricorrente viene restituito l'anticipo versato.
3.
L'Associazione CO
1.
rifonderà alla RI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera