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Decisione

52.2022.299

Commesse pubbliche. Annullamento del concorso. I motivi invocati dal committente non sono sufficienti per annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP. Ricorso accolto e rinvio degli atti alla stazione appaltante per accertamenti e nuova decisione

15 febbraio 2023Italiano21 min

(complessivi fr. 75'632.50 ai quali occorre aggiungere i costi relativi all'impianto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.299

Lugano

15

febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 28 settembre

2022 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 18 settembre 2022 con cui l'Associazione

CO 1 ha annullato il concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore

concernenti la sistemazione dei muri a secco e le bonifiche agricole sui

Monti __________;

ritenuto, in

fatto

A. In data imprecisata l'Associazione

CO 1 (Associazione) ha promosso una procedura di concorso su invito, retta

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),

per aggiudicare le opere da impresario costruttore nell'ambito del progetto di

valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale degli omonimi monti.

Trattasi, in concreto, del ripristino dei muri a secco e degli interventi di

bonifica di alcuni terreni agricoli (superfici humose e boscate) nel Comune di __________,

sezione __________.

Il capitolato

d'appalto trasmesso agli invitati stabiliva che la commessa sarebbe stata

assegnata secondo i seguenti criteri e relativi fattori di ponderazione (pos.

224.100):

-

prezzo 50%

-

attendibilità del prezzo 17%

-

esperienza del macchinista

(bonifiche) 15%

-

referenze per lavori analoghi

(muri in sasso a secco) 10%

-

formazione di apprendisti

5%

-

perfezionamento professionale

3%

Il documento

specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione

di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.220 stabiliva in

particolare che l'attendibilità del prezzo dell'offerta sarebbe stata

valutata in base ad una scala di note da 1.00 a 6.00 correlata ad un prezzo di

riferimento definito mediando le offerte che rientrano nel preventivo del

committente.

In relazione al preventivo, il committente ha inoltre stabilito che non avrebbe

preso in considerazione per l'aggiudicazione offerte superiori del 10% rispetto

all'importo preventivato (pos. 224.220).

Il capitolato

d'appalto, alla pos. 238.400, prevedeva la seguente disposizione in relazione

all'annullamento della procedura:

Con riferimento all'art. 34 della legge sulle commesse

pubbliche, è data facoltà al Committente di non procedere all'aggiudicazione

delle opere del presente appalto, se dalle verifiche effettuate dovessero

emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario o comunque in

contrasto con i crediti d'opera stanziati, esso può indire una nuova gara,

rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.

B. Entro il termine utile

tre delle ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti

offerte.

-

RI 1 fr.

145'134.25 (IVA inclusa)

-

P__________ fr.

145'934.65 (IVA inclusa)

-

I__________ fr.

160'856.20 (IVA inclusa)

In sede di apertura delle offerte, il

committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 163'840.10.-

(IVA inclusa).

C.

Le offerte sono state valutate dal consulente del committente, lo studio

__________, il quale ha proposto di aggiudicare la commessa all'impresa RI 1,

giunta prima in graduatoria con 6 punti. Nel suo rapporto dell'8 settembre

2022, esso ha nondimeno riportato la seguente osservazione.

L'impresa RI 1 è la ditta che a livello di punteggio

matematico si aggiudicherebbe la commessa. Tuttavia, nei prezzi esposti, in

particolare nelle bonifiche agricole, settore bonifiche boscate, si propone un

prezzo di fr. 5.50 il mq. La Sezione agricoltura sussidia al massimo 5 fr./mq

tutto compreso (bonifica, esbosco e semina). Perciò il solo lavoro di bonifica

eseguito dall'impresa viene calcolato per un massimo di fr. 4.00 il mq. Di

conseguenza questo lavoro non è interamente coperto dal sussidio cantonale e

dunque il committente dovrebbe metterci dei soldi di tasca propria. Si

consiglia di valutare attentamente la situazione.

D. Preso atto del

rapporto del suo consulente e dopo attento esame della situazione, nella sua

seduta del 16 settembre 2022 il Comitato dell'Associazione ha deciso di

annullare il concorso. Il motivo di tale decisione, basato sull'art. 34 LCPubb,

sarebbe da ricondurre al fatto che (…) visto come i lavori a capitolato

usufruiscono di fonti di finanziamento differenti (per le bonifiche possiamo

far capo unicamente al sussidio della Sezione agricoltura e alla partecipazione

dei privati), se dovessimo deliberare alla prima ditta classificata,

resterebbero a carico dell'Associazione circa fr. 20'000.00, somma che la

stessa non è in grado di assumere.

E. Contro la predetta

decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento. A mente sua, non sarebbe chiaro come l'ente

banditore sia giunto a quantificare in fr. 20'000.- il costo che resterebbe a

suo carico nel caso in cui la commessa le venisse aggiudicata. Secondo i

calcoli allestiti dall'insorgente, la differenza tra il prezzo offerto per le

bonifiche delle superfici boscate (fr. 29'892.50.-) e quello riconosciuto dalla

Sezione dell'agricoltura applicando il prezzo unitario di fr. 4.-/mq indicato

dalla committenza (fr. 21'740.-), sarebbe di fr. 8'152.50. Considerando invece

tutte le superfici da bonificare (humose e boscate), la differenza non coperta

dal sussidio cantonale ammonterebbe a soli fr. 3'307.50 (= fr. 59'940 -

54'632.50). Fa inoltre rilevare che l'importo globale della sua offerta (fr.

145'134.25) è comunque inferiore a quello (fr. 163'840.10) preventivato

dall'ente banditore.

F. a. Il

committente si è opposto al ricorso, confermando la legittimità della decisione

di annullamento della gara, conforme all'ordinamento delle commesse pubbliche,

più precisamente all'art. 55 lett. d del regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Osserva di

realizzare fin dal 2015 la valorizzazione del territorio dei monti __________

tramite le bonifiche agricole e i lavori di valenza paesaggistica, in

particolare il rifacimento di vecchi muri a secco nell'ambito delle stesse

bonifiche, e precisa che le due tipologie di interventi

godono di finanziamenti differenziati: le Associazioni, le Fondazioni e gli

enti pubblici (in particolare il Cantone Ticino) che finanziano le opere

paesaggistiche non finanziano le bonifiche e viceversa. Spiega che le

bonifiche agricole vengono finanziate da un sussidio cantonale e da una

partecipazione dei proprietari dei fondi. Per il finanziamento delle superfici

boscate, puntualizza l'ente banditore, il Cantone (e per esso la Sezione

dell'agricoltura) ha fissato un massimo di costi sussidiabili pari a fr. 5.-/mq

così suddivisi: fr. 4.-/mq per il lavoro d'impresa (che deve comprendere tutti

Fatti

i costi previsti, quindi anche l'impianto di cantiere, la fornitura e lo

spargimento della terra, le intemperie e l'IVA), fr. 0.70/mq per il taglio

della vegetazione arborea e l'esbosco e fr. 0.30/mq per la semina. Per le

superfici humose l'importo massimo delle spese computabili ammonta invece a fr.

4.30/mq (di cui fr. 4.-/mq per la bonifica e fr. 0.30/mq per la semina). Queste

modalità di sussidiamento, soggiunge, sono note da tempo a tutti gli attori

del concorso. Una delibera delle opere in favore della ricorrente - se si

considera che l'importo di fr. 92'497.- si riferisce ai lavori di bonifica

(complessivi fr. 75'632.50 ai quali occorre aggiungere i costi relativi all'impianto

di cantiere, le opere a regia, l'indennità intemperie, l'elaborazione del

progetto e la direzione lavori, l'acquisto di semente e lo smaltimento della

ramaglia e l'IVA) - causerebbe all'Associazione un grande problema finanziario,

ovvero un maggior costo non coperto di fr. 23'502.-, ritenuto che il sussidio

cantonale, che non comprende gli oneri del progetto e la DL, calcolato con

il massimo dei costi, secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.-,

e il contributo dei proprietari a fr. 11'000.-.

b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

G. In replica la

ricorrente conferma le proprie allegazioni ricorsuali e chiede inoltre che la

commessa le sia aggiudicata. Rileva che nella misura in cui nel capitolato di

appalto non vi era alcuna indicazione in merito al fatto che il prezzo delle

bonifiche dovesse rientrare nei sussidi cantonali, la committenza non può giustificare

un annullamento del concorso a motivo del fatto che il prezzo unitario offerto

dalla ricorrente per dette bonifiche sarebbe troppo elevato e non coperto dagli

importi erogati dal Cantone. I ragionamenti esposti al riguardo dalla

committenza sarebbero fumosi, contraddittori e in ogni caso non

giustificherebbero il querelato provvedimento. Anche i calcoli da essa

allestiti non sarebbero per nulla chiari. A mente della ricorrente, infatti, i

costi delle opere di bonifica (fr. 56'632.50 in totale) si attesterebbero al di

sotto dei contributi (sussidio cantonale di fr. 59'940 [= 14'985 mq di terreni

da bonificare a fr. 4.-/mq] + partecipazione dei proprietari di fr. 11'000.-,

per un totale di fr. 70'940.-) sui quali la committenza può contare. A dispetto

di quanto ritenuto da quest'ultima, l'importo (di fr. 19'000.-) relativo alla fornitura

della terra vegetale, oggetto di una posizione separata nell'elenco prezzi, andrebbe

escluso dai costi sussidiabili. Quand'anche tale costo fosse invece compreso,

prosegue l'insorgente, l'importo totale degli interventi di bonifica

ammonterebbe a fr. 75'632.50, ovvero fr. 81'456.20 IVA inclusa. Il maggior

costo, rispetto ai contributi, che ne deriverebbe (fr. 10'516.20) sarebbe

comunque inferiore rispetto al +10% del preventivo (fr. 16'322.40), che

permetterebbe al committente, secondo la documentazione di gara, di annullare

il concorso.

H. In duplica il

committente ribadisce la bontà del suo operato. Giudica irricevibile la domanda

della ricorrente tendente all'aggiudicazione della commessa in proprio favore e

manifesta la volontà di non deliberarle i lavori (neppure) in caso di

accoglimento del suo ricorso. Precisa che il finanziamento delle opere di sistemazione

dei muri a secco è effettuato tramite una ricerca fondi sulla base del

preventivo dei costi stilato dal suo consulente. Le bonifiche agricole vengono

invece sovvenzionate dai proprietari/gestori dei fondi sulla base di una convenzione

(con una partecipazione che copra al massimo il 20% degli interventi totali,

esclusi i costi del progetto e della direzione lavori) e da un sussidio stanziato

dalla Sezione dell'agricoltura (pari all'85% dei costi massimi sussidiabili). Alla

luce di un contributo dei proprietari terreni, che in concreto si attesta a fr.

11'000.- in totale, e di un sussidio massimo riconosciuto di fr. 58'004.-, non

v'è chi non veda come l'offerta dell'insorgente, di complessivi fr. 93'740.81

(offerta di fr. 75'632.50, indennità per intemperie, costi di progetto e

direzione lavori, acquisto semente e rimozione ramaglia e IVA compresi), sia

economicamente insostenibile.

I.

a. Con un allegato di triplica la

ricorrente critica nuovamente i ragionamenti di impossibile comprensione

della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche. Ribadisce che i

costi delle bonifiche agricole sono esclusivamente quelli indicati nella

rispettiva parte di capitolato, che assommano a complessivi fr. 56'632.50, ad

esclusione della fornitura di materiale (terra vegetale) che deve essere

considerata a parte.

b. Con la quadruplica la stazione appaltante conferma la propria posizione. Ribadisce

l'impossibilità di aggiudicare la commessa alla ricorrente in caso di

accoglimento del suo ricorso. Posto che l'offerta dev'essere attribuita all'offerente

che offre la prestazione più vantaggiosa, nulla si opporrebbe a mente sua

alla delibera dei lavori in favore del secondo o terzo classificato. Ribadisce

infine che l'uso della Sezione dell'agricoltura per quanto concerne il

finanziamento delle bonifiche sarebbe noto a chi è del mestiere.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la

ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha annullato il concorso (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali

lacune negli accertamenti imputabili all'ente appaltante si potrà se del caso

porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento

della decisione impugnata (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 34

LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad

aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può

indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni,

escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2). Di principio, tali sono tutti i

motivi per i quali, in funzione della loro oggettiva gravità, non si possa

ragionevolmente esigere che il committente proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine

di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di interrompere la

procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare

se, alternativamente: (a) non

realizza il progetto, (b) nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre

esigenze fissati nei documenti di gara, (c) si prevedono offerte più favorevoli

a seguito della modifica delle condizioni quadro, (d) le offerte presentate non

sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento

annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati, (e) esistono

indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti, (f)

si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste. Suscettibili

di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione, in via eccezionale, sono in

definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi

perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della

procedura compatibile con gli obblighi, segnatamente quelli derivanti dal

principio della buona fede, che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai

principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare dal

divieto di discriminazione dei concorrenti (STA 52.2021.319 del 13 ottobre 2021

consid. 2, 52.2019.642 del 24 aprile 2020 consid. 2, 52.2012.489 del 1° marzo

2013.

pubbl. in RtiD II-2013 n. 20 consid. 3.1, 52.2009.13 del 16 marzo 2009

consid. 2.1). La giurisprudenza federale, dal canto suo, ritiene che il

committente possa interrompere la procedura di aggiudicazione se il

provvedimento è giustificato da motivi oggettivi e non mira a discriminare

deliberatamente taluni concorrenti; la loro prevedibilità non è di alcun rilievo

(DTF 141 II 353 consid. 6.1 e 6.4, 134 II 193 consid. 2.3; STA 52.2012.489

citata consid. 3.2; Peter Galli/

André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 820; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum

Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005, pag. 784 e segg.). A

differenza della rinuncia definitiva a eseguire l'opera o a procurarsi una

determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va

ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei

partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza

nel caso di una nuova procedura (RDAT II-2003 n. 32; STA 52.2008.45 del

3.

marzo 2008 consid. 2.2 con riferimenti).

2.2

Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP

discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere

la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio restrittivo

trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una procedura

concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni concorrente una

possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione delle esigenze

poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente interrompe o

annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda ripresentare il

concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro offerta, ma

questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella misura in cui, a

prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti coinvolte, le

possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in determinate

circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più elevato o in presenza

di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi inoltre che la ripetizione

della procedura potrebbe avverarsi contraria anche all'obiettivo della libera

concorrenza, segnatamente perché i concorrenti avranno già potuto (perlomeno

parzialmente) avere accesso alle prime offerte inoltrate dagli altri

partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della procedura deve quindi

essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre osservato che la

semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a

giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile modo di

procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo

l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di

aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente

offerte più vantaggiose.

2.3

Come l'art. 34 LCPubb,

l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente

banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base

delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui

sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi

derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico

concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come

dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il

divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e

rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/

Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).

3.

3.1. Nel caso

concreto, la committente ha giustificato la decisione di annullare la gara con

il fatto che l'offerta della ricorrente, classificatasi al primo posto della

graduatoria, non era economicamente sostenibile. In particolare, il prezzo

offerto per le bonifiche agricole sarebbe troppo elevato e non coperto dai

sussidi stanziati dal Cantone per detti lavori. Ora, i motivi invocati dalla

stazione appaltante a sostegno della propria decisione non sono sufficienti per

annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/

CIAP.

3.2

Oggetto della commessa sono, come ricordato in narrativa, la sistemazione dei

muri a secco e le bonifiche agricole sui monti di __________. Per quanto

riguarda gli interventi di bonifica, nell'elenco prezzi (CPN 900, pag. 49 e

seg.) l'ente banditore ha indicato i quantitativi (in mq) dei diversi terreni, suddivisi

in superfici humose (pos. 02: mapp. n. 398, 473. 477, 478, 480, 517, 556 e 632,

per complessivi 9'550 mq) e boscate (pos. 03: mapp. n. 477, 479, 556, 564 e

372, per complessivi 5'435 mq), per i quali gli offerenti erano tenuti ad

indicare sia il prezzo unitario al mq sia il prezzo complessivo. Vi era poi un'apposita

posizione (04) riferita alla fornitura di materiale (500 mc di terra vegetale),

per la quale i concorrenti dovevano parimenti inserire il prezzo unitario e

complessivo per i mc richiesti.

Anzitutto occorre considerare che il fatto che il bando non specificava che gli

interventi di bonifica dei terreni agricoli avrebbero dovuto rientrare nei

sussidi del Cantone, non porta ancora a ritenere che l'ente banditore non potesse

annullare il concorso a motivo del fatto che il prezzo offerto per detti lavori

sarebbe troppo elevato e non coperto dagli importi erogati. L'art. 55 lett. d

RLCPubb/CIAP e la pos. 238.300 di analogo tenore, conferivano infatti all'ente

banditore la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora dalle

verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse

finanziario o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati. Del resto,

che le opere di bonifica in discussione sarebbero state in parte sussidiate dal

Cantone lo si desume perlomeno indirettamente dal capitolato laddove, nella tabella

bonifiche agricole a pag. 28, accanto all'indicazione delle superfici

totali da bonificare (9'550 mq di superfici humose, 4'935 mq di superfici

boscate) erano pure menzionate quelle non sussidiabili (1'370 mq).

Poi, va rilevato che, nella misura in cui fa riferimento agli importi a sua

disposizione per l'esecuzione di detti lavori, segnatamente al sussidio

cantonale stanziato dalla Sezione dell'agricoltura (calcolato con il massimo

dei costi, che secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.- [vedi

risposta, pag. 3], importo poi aumentato a fr. 58'004.- [vedi duplica, pag. 6]),

rispettivamente al contributo dei proprietari di fr. 11'000.-), per affermare

che l'offerta dell'insorgente non sarebbe economicamente sostenibile, la

decisione dell'Associazione di annullare il concorso non regge tuttavia alla

critica. Come pertinentemente osservato dalla ricorrente,

i ragionamenti della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche sono

fumosi e di difficile comprensione. Da un lato, riferendosi agli importi

ricevuti dal Cantone per le bonifiche realizzate in passato, si richiama a un presunto

uso sulle modalità di sussidiamento asseritamente noto a chi è del

mestiere (cfr. duplica, pag. 5, quadruplica pag. 1), senza però fornire

elementi certi e concreti. Dall'altro, esibisce documentazione che oltre a non riguardare

gli interventi di bonifica qui in discussione (i doc. 2 e 3 si riferiscono

infatti ai lavori eseguiti nel 2020 nell'ambito della precedente fase del

progetto), non fornisce neppure indicazioni concrete sulle modalità di calcolo del

sussidio massimo (segnatamente sui costi che lo compongono), al quale

l'autorità competente applica la percentuale dell'85% (cfr. art. 7 cpv. 1 e 3

del regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 9

giugno 1998; RLTAgr; RL 910.210). Lo stesso ente banditore ha del resto avuto

modo di confermare che la valutazione del sussidio massimo concesso

dalla Sezione dell'agricoltura, riportata nella tabella in alto a pag. 6 della

duplica, è una mera previsione. Ciò posto, la (sola) circostanza per cui

l'offerta della ricorrente per le opere di bonifica (che l'ente appaltante ha

stabilito dapprima in fr. 92'497.- IVA compresa [risposta, pag. 2] e poi in complessivi

fr. 93'740.81 IVA compresa [duplica, pag. 6]) superi tale stima di oltre fr.

20'000.- non è pertanto atta, allo stadio attuale delle cose, a dimostrare che

la stessa sarebbe esorbitante. Nulla lascia insomma ancora supporre che

l'offerta della ricorrente sia, da questo punto di vista, economicamente

insostenibile. A fronte delle puntuali critiche formulate al riguardo dalla

ricorrente, l'ente banditore non ha del resto apportato elementi oggettivi a

suffragio della sua tesi, limitandosi ad esporre dei calcoli puramente teorici.

Neppure in relazione al finanziamento delle opere di sistemazione dei muri a

secco, sebbene al riguardo non abbia eccepito alcunché, l'ente banditore ha

saputo fornire dati concreti. Esso ha unicamente rinviato al fascicolo Progetto

di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei monti di __________,

consuntivo finale, anno 2020 (allegato sub doc. 2) relativo ai lavori,

analoghi, eseguiti nel 2020, sostenendo che dallo stesso emergerebbe come le

opere di muri a secco e le opere di bonifica attingono da fondi distinti. Sta

di fatto che per il Tribunale, la situazione relativa al finanziamento delle

opere (di sistemazione dei muri a secco e di bonifica) oggetto della presente

commessa è invero tuttora sconosciuta. Agli atti non vi sono elementi che

permettano di quantificare precisamente tutti gli aiuti finanziari, pubblici e

privati, su cui può contare l'ente banditore per l'esecuzione delle opere poste

a concorso. In

simili condizioni, questa Corte non è assolutamente in grado di verificare

se

l'offerta della ricorrente superi manifestamente le disponibilità accordate. Il che impone l'annullamento della

decisione impugnata e la retrocessione della pratica alla stazione appaltante

affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le prove che le permettano

di adottare una decisione debitamente motivata.

4.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la

decisione impugnata annullata. Gli atti vanno pertanto retrocessi al

committente affinché, sulla base della proposta di delibera, raccolga dalla

Sezione dell'agricoltura, la decisione relativa all'importo del sussidio

stanziato per le opere di bonifica di ogni singolo mappale e definisca con

precisione l'importo dei contributi che riceverà da terzi (fondazioni,

associazioni, ecc.), così come quello che rimane a carico dei proprietari

privati (cfr. convenzione agli atti), in relazione a detti lavori. Parimenti dovrà fare per quanto riguarda

le opere di sistemazione dei muri a secco, nella misura in cui anch'esse

beneficiano di sussidi o sono finanziati in altro modo da enti pubblici e/o

privati, esponendo nel dettaglio il relativo finanziamento. Nel caso in cui

dovesse maturare la convinzione che l'offerta della ricorrente, prima

classificata, è economicamente insostenibile, confermerà la propria decisione.

Viceversa, le aggiudicherà la commessa. Nella misura in cui alla pos. 224.100

del capitolato, l'ente banditore ha chiaramente indicato che avrebbe

determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri lì di seguito esposti,

esso non potrà, se non violando il principio della buona fede, prescindere da

questo suo impegno (cfr. RtiD I-2021 n. 13 consid. 3.3). Deliberando la

commessa ad altro concorrente, e non già al primo classificato secondo il

rapporto di valutazione allestito dal suo consulente in applicazione dei

criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, esso disattenderebbe

infatti la suddetta regola di gara.

5.

La tassa di giustizia è posta a carico del

committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà inoltre

alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 18 settembre 2022 dell'Associazione CO 1 è annullata;

1.2

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'Associazione CO 1. Alla

ricorrente viene restituito l'anticipo versato.

3.

L'Associazione CO

1.

rifonderà alla RI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera