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Decisione

52.2022.303

Licenza edilizia per l'ampliamento di un'area di parcheggio

15 dicembre 2023Italiano17 min

i posteggi nuocciano alla sicurezza della circolazione. Nega pure che

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.303

Lugano

15

dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 29 settembre

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 24 agosto 2022 (n. 3953) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata da RI 1 avverso la

risoluzione del 29 ottobre 2020 con la quale il Municipio di Savosa ha

concesso a CO 1 la licenza edilizia per l'ampliamento dell'area di parcheggio

al mapp. PART 1 di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A.

a. CO 1 è proprietaria di un fondo (mapp. PART 1) nel Comune di

Savosa su cui vi sono un edificio abitativo di tre piani, due box auto (sub E)

e uno stallo scoperto. Il fondo, assegnato dal vigente piano regolatore (PR)

alla zona residenziale semintensiva R3a, è accessibile attraverso una strada

(mapp. PART 2) di proprietà di RI 1, che forma un braccio della via __________

(mapp. PART 3). A livello pianificatorio, questo braccio (part. PART 2) -

insieme alla vicina strada coattiva (part. PART 4), da cui è attualmente

separato da una recinzione - è designato dal piano del traffico strada di

servizio privata di uso pubblico (SS1).

Estratto mappa

b. L'8 settembre 2020 CO 1 ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per

ampliare l'area di parcheggio esterna, formando due ulteriori stalli

nell'angolo nord-est del fondo. Secondo i piani, un posteggio (n. 4) sarà

longitudinale, mentre l'altro (n. 5) perpendicolare (riservato ai visitatori

+ lavori giardino + area di manovra). Il progetto prevede di sistemare la superficie

dei nuovi posteggi con dei grigliati (diminuendo l'area verde sul fondo).

Estratto planimetria

c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio della licenza si è opposto RI 1,

il quale è anche proprietario dei fondi dirimpettai (part. PART 5 e PART 6).

d. Il 29 ottobre 2020 l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto,

evadendo ai sensi dei considerandi l'opposizione interposta, con motivazioni di

cui si dirà se del caso più avanti.

B. a. Con giudizio del 2

giugno 2021 (n. 2755), il Consiglio di Stato ha accolto il gravame inoltrato

dall'opponente, annullando la licenza edilizia. Il Governo ha in particolare

ritenuto che l'accesso al fondo fosse garantito in fatto, ma non in diritto,

data l'assenza di una servitù di passo a carico della part. PART 2. Venendo

meno uno dei requisiti per l'edificabilità del fondo, ha annullato il permesso,

senza evadere le altre eccezioni sollevate.

b. Con sentenza del 10 gennaio 2022 (n. 52.2021.299), il Tribunale cantonale

amministrativo ha parzialmente accolto il gravame presentato da CO 1,

annullando la pronuncia governativa e retrocedendo gli atti al Consiglio di

Stato, affinché renda una decisione completa sul ricorso presentato da RI 1

il 7 dicembre 2020.

Contrariamente al Governo, il Tribunale ha rilevato come l'accesso fosse

garantito dal profilo giuridico, posto che (al più tardi) nelle more della

procedura ricorsuale, a seguito degli accertamenti esperiti dalla ricorrente

presso l'Ufficio dei registri, è stata accertata la necessità di rettificare il

registro fondiario, iscrivendo (tra l'altro) una servitù di passo pedonale e

con ogni veicolo a favore della part. PART 1 e a carico della part. PART 2,

rettifica (…) effettuata il 14 dicembre 2021 (…). Dato che l'Esecutivo

cantonale non si era invece espresso sulle restanti censure, gli ha quindi

ritornato gli atti così come sopra indicato.

C. A seguito del rinvio,

con giudizio del 24 agosto 2022 il Consiglio di Stato si è nuovamente

pronunciato sull'impugnativa di RI 1, respingendola.

Il Governo ha dapprima

ritenuto che nulla ostasse alla realizzazione dei posteggi scoperti all'interno

della linea di arretramento della strada (SS1) prevista dal piano del traffico.

In seguito si è confrontato con le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti

della strada e dei trasporti (VSS) richiamate dall'art. 44 cpv. 1 delle norme

di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), e in particolare con la

VSS 640 291a, concludendo che le dimensioni dei posteggi e della via di

circolazione, rispettivamente di manovra, rispettano le disposizioni della

normativa menzionata, che ammetterebbe inoltre manovre sulla strada

residenziale. Ha quindi ritenuto che i nuovi posteggi non potessero dare

adito a situazioni di particolare pericolo di circolazione lungo il tratto di

strada di cui al mappale n. PART 2, lungo circa 81.5 m e sprovvisto di opere,

quali ad esempio muri o opere di cinta, che potrebbero ostacolare la visuale.

Da ultimo, ha ritenuto che una censura riferita alla possibile edificazione di

60 unità abitative sulle proprietà del ricorrente esulasse dall'oggetto della

lite.

D. Contro il predetto

giudizio governativo RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso di negare il

permesso.

In sintesi, il ricorrente esclude che la strada al mapp. PART 2, larga solo m 3

e priva di piazze di giro, possa garantire un accesso sufficiente. La stessa

servirebbe sette fondi, in parte di estensioni ragguardevoli (ciò che ne

permetterebbe in futuro un maggior sfruttamento, 60 unità abitative solamente

sui suoi fondi); sarebbe inoltre utilizzata da molti pedoni (per raggiungere un

percorso pedonale più a nord). La strada, aggiunge, non ha il calibro richiesto

dal piano del traffico per la strada SS1 (visto che il mapp. PART 4 non è a

disposizione), né le caratteristiche fissate dall'art. 43 cpv. 4 NAPR per

le strade private di lottizzazione aperte al pubblico transito. L'insorgente

ribadisce inoltre la violazione dell'art. 50 della legge sulle strade del 23

marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), che il Governo avrebbe sorvolato, ritenendo che

Fatti

i posteggi nuocciano alla sicurezza della circolazione. Nega pure che

sul fondo possano essere effettuate delle manovre per l'inversione di marcia,

come indicato dal Municipio, contestando infine anche la conformità della

larghezza della carreggiata con le norme VSS evocate dal Governo.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, qui resistente,

quest'ultima adducendo argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in

appresso.

F. In replica e

duplica, RI 1 e CO 1 si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, opponente e destinatario del giudizio

governativo contestato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3),

il sopralluogo sollecitato dal ricorrente non appare idoneo ad apportare

ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione. La situazione dei luoghi

e dell'oggetto della contestazione emerge infatti con sufficiente chiarezza dai

piani e dalle diverse fotografie agli atti.

Considerandi

2.

Accesso

sufficiente

2.1

L'autorizzazione

a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv.

2.

lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22

giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra

l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art.

19.

cpv. 1 LPT). La nozione di accesso

sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia

unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono

eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b,

117.

Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan, Zurigo 2016, n. 1, 8 e 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza

di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del

traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non

compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del

traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di

accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata

tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità

edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (cfr. DTF

127.

I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in

proposito di una certa latitudine di giudizio, censurabile da parte del

Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della

violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121 I 65 consid. 3a).

La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il collegamento dalla strada

pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di massima essere assicurata sia

di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I

103.

consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid.

4.1

e rimandi).

2.2

In concreto, come

visto in narrativa, il progetto prevede di realizzare nell'angolo nord-est del

fondo della resistente due ulteriori posteggi (n. 4 e 5) che, al pari di quelli

esistenti, saranno accessibili dal braccio di via __________ (part. PART 2).

Qui controverso è solo la sufficienza di tale accesso dal profilo fattuale.

Nessuno contesta più la sufficienza in diritto del percorso, che è gravato da

un diritto di passo pedonale e veicolare a favore della part. PART 1 (cfr. STA

52.2021.299

citata) e non si pone peraltro in contrasto con la funzione

stabilita dal PR (che prevede sulla part. PART 2 e sulla vicina coattiva una strada

di servizio privata di uso comune, SS1, sebbene il Comune non l'abbia

ancora attuata, espropriando i diritti necessari).

2.3

Ora, contrariamente a quanto lamenta l'insorgente, nulla permette di

ritenere che l'accesso non sia sufficientemente assicurato in fatto ai fini

dell'utilizzazione prevista, come essenzialmente ammesso dal Municipio (cfr.

pure risposta al Governo). Il braccio di strada largo poco più di 3 m che i

veicoli dovranno percorrere per raggiungere i due nuovi posteggi, è in effetti

limitato (ca. 60-80 m), pianeggiante e rettilineo. Il percorso, che prosegue

per una sessantina di metri (sulla part. PART 5) ed è a fondo cieco, serve

attualmente solo un paio di proprietà più a nord (part. PART 7 e PART 8), oltre

la part. PART 1. La part. PART 9 a sud ha invece un accesso (anche) sull'asse

principale di via __________ (part. PART 3), mentre i fondi dirimpettai del

ricorrente (part. PART 5 e PART 6, sui cui ipotizza una possibile futura

edificazione di appartamenti) sono per ora, per sua scelta, raggiungibili dalla

strada coattiva (larga meno di 3 m e separata da una recinzione, ma come detto

destinata a essere accorpata alla part. PART 2). Visto il numero ridotto di

unità abitative a cui dà accesso (senz'altro inferiore alla trentina, cfr. pure risposta della resistente al Governo pag.

3, che indica al massimo sei famiglie), non v'è motivo di dubitare che

il controverso percorso esistente - essenzialmente assimilabile a una strada di

accesso (chemin d'accès; Zufahrtsweg) secondo la norma VSS 40 045

(che serve piccole zone abitate fino a 30 unità, con una portata sino a 50

veicoli all'ora; cfr. pure STF 1C_322/2021 del 24 agosto 2022 consid. 3.2.1) -

sarà in grado di assorbire il modico incremento di traffico indotto dai

posteggi.

Neppure v'è da temere per eventuali casi d'incrocio. Anzitutto va ricordato che

affinché un accesso sia sufficiente non occorre che le possibilità d'incrocio

siano date su tutta la sua lunghezza, ma basta che lo siano per garantire la

sicurezza dei suoi utenti (cfr. STF 1C_225/2017 del 16 gennaio 2018 consid.

4.2; STA 52.2017.18 del 6 aprile 2018 consid. 2.3 e rinvii; cfr. norma VSS 40

045, pag. 3, secondo cui per questo tipo di strade basta che l'incrocio di

autovetture e di pedoni e ciclisti sia possibile a velocità molto ridotta; per

i rari casi di scambio tra due veicoli è possibile utilizzare gli spazi

laterali liberi; cfr. pure ad es. STF 1C_589/2020 citata consid. 3.2.2,

relativamente a una strada larga ca. 3 m). In concreto, vista la breve distanza

che separa il mapp. PART 1 dall'imbocco sull'asse comunale di via __________

(part. PART 3), la configurazione del percorso e la buona visibilità (cfr. i piani

e le diverse foto agli atti; cfr. peraltro pure immagini reperibili sul

geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo e Google Map, cfr.

al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5), è senz'altro

possibile ritenere che due conducenti provenienti in senso opposto - prestando

la dovuta attenzione e rispettando le usuali regole della circolazione - potranno

scorgere la rispettiva presenza e aspettare che l'altro transiti. Le automobili

in uscita dalla part. PART 2, potranno in particolare anche retrocedere e

sostare sui posteggi o sul piazzale davanti ai garages (sub E), il quale potrà

fungere da spazio di manovra, come già indicato dal Municipio (cfr. decisione

del 29 ottobre 2020 pag. 2; infra, consid. 3.3). Visto il calibro della

strada di poco più di 3 m, sufficientemente garantito risulta inoltre lo

scambio con eventuali pedoni o ciclisti (che in base alle usuali regole di

prudenza deve avvenire a velocità molto ridotta). Calibro che, come si vedrà

qui di seguito, permetterà pure di effettuare le necessarie manovre per l'entrata

e l'uscita dai nuovi posteggi.

In queste circostanze - e indipendentemente dal fatto che il percorso esistente

non rispetti i requisiti applicabili al caso, qui non dato, della costruzione

di una nuova strada privata di lottizzazione aperta al pubblico transito (art.

43.

cpv. 4 NAPR) - la conclusione del Municipio di ritenere data la sufficienza

dell'accesso dal profilo fattuale, va quindi esente da critiche, siccome immune

da violazioni del diritto.

3.

Dimensionamento

dei parcheggi

3.1

L'art. 44 cpv. 1 NAPR rinvia alle norme VSS per quanto

attiene al dimensionamento dei posteggi. Per giurisprudenza, rettamente

riportata dal Governo, un simile rinvio,

formulato in modo generico, è da intendere quale rinvio dinamico, ovvero

riferito alla versione più recente in vigore al momento della sua

applicazione (cfr. STA 52.2017.178 del 9 agosto 2018 consid. 3.1; sentenza

AC.2011.249 del Tribunale cantonale del Canton

Vaud del 12 aprile 2012, in: RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. e

rinvii, confermata da STF 1C_259/2012 del 12 aprile 2013). Applicabile è in particolare la normativa VSS 40 291a ("parcheggio,

geometria") valida da marzo 2019.

Come anche ricorda il ricorrente, le norme VSS non sono regole di diritto (cfr.

DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011 del 20 luglio 2011 consid. 4.2), ma

sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2017.178 citata consid. 3.1;

RDAT I-1996 n. 25) che riflettono lo stato attuale della tecnica e le concezioni generalmente riconosciute in materia di

pianificazione stradale e urbanistica (cfr. sentenza AC.2011.249

citata). Più in generale, anche in

applicazione dell'art. 30 del regolamento di applicazione della legge edilizia

del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), queste normative (al pari di

altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate

in tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono

comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e a

orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2017.178 citata consid.

3.2; RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2).

3.2

Per quanto qui interessa, la norma VSS 40 291a (tabella 3) prescrive una

larghezza della via di circolazione per i posteggi di comfort A che varia a

dipendenza dell'angolo di stazionamento, della lunghezza e della larghezza del

posteggio.

Per parcheggi con angolo di 90° lunghi 5 m prevede in particolare i seguenti

valori:

Larghezza P

Lunghezza P

Larghezza

via di circolazione

2.35

5.00

6.50

2.50

5.75

2.65

4.00

2.80

3.00

La tabella 2 della norma VSS 40 291a prescrive invece, per i posteggi

longitudinali con una lunghezza di m 5.70 e una larghezza dello stallo di m

1.90, una via di circolazione di m 3.30.

3.3

In concreto, il

nuovo posteggio (n. 5) più a nord, con angolo di ca. 90°, è lungo m 6 e largo m

2.80

ca. In quel punto, il braccio di via __________ ha invece una larghezza di

ca. m 3.10: rispetta dunque la norma VSS 40 291a, che richiede una via di

circolazione larga almeno 3 m. È ben vero che questo parametro è indicato dalla

norma quale "caso eccezionale". Nella fattispecie, non si può

tuttavia ignorare che il posteggio è come detto lungo fino a 6 m (> 5 m) e

offre quindi un margine alla carreggiata. Inoltre, nulla permette seriamente di

dubitare che la strada residenziale non permetta a un'auto di entrare e uscire

dallo stallo, ritenuto che le relative manovre possono anche avvenire sulla

stessa (cfr. pianta 01; VSS 40 291a ad n. 4.6 e 8.1). Le norme VSS non vanno

oltretutto applicate rigidamente, ma sempre in base al caso concreto, nel

rispetto del principio di proporzionalità (cfr. STF 1C_589/2013 del 19 giugno

2014.

consid. 7.1, 1C_246/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.1 con rinvii).

Analoga conclusione s'impone per il posteggio longitudinale che presenta una

lunghezza di 6 m ed è largo almeno m 2.80 (> 1.90), ciò che permette senz'altro

di relativizzare il fatto che, in quel punto, la strada sulla part. PART 2 non

raggiunge appieno il parametro (m 3.30) indicato dalla tabella 2 delle norme

VSS. Va comunque da sé che per invertire il senso di marcia dei veicoli in

uscita in retromarcia da questo posteggio (n. 4) - come peraltro di quello

esistente (n. 3) - qualora non fosse libera l'area del quinto posteggio (cfr.

pianta 01), andrà invece utilizzato il piazzale antistante i due garages, così

come già indicato dal Municipio. Piazzale sul quale, al di là di quanto appare

su alcune fotografie, non risultano essere mai stati autorizzati stalli esterni

(cfr. decisione del 29 ottobre 2020 pag. 2). In particolare, l'Esecutivo

comunale ha escluso l'ipotesi, prospettata dal progetto (cfr. pianta 01), che i

veicoli in uscita possano imboccare l'asse principale di via __________ (part. PART

3) a marcia indietro (cfr. decisione citata pag. 2).

4.

Da respingere è infine

la censura secondo cui i nuovi posteggi disattenderebbero l'art. 50 cpv. 1 Lstr.

Secondo tale norma, sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all'interno

delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad

esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere

vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla

sicurezza della circolazione.

In concreto, è pacifico che i due nuovi posteggi possono anche insistere all'interno

delle linee di arretramento fissate dal piano del traffico, come indicato dal

Governo (giudizio impugnato consid. 4); nemmeno l'insorgente lo contesta.

Altrettanto evidente è che essi non comportano la realizzazione di particolari

opere suscettibili di ostacolare la visuale. Infine, considerato tutto quanto

indicato in precedenza in merito alla loro accessibilità e configurazione (supra

consid. 2 e 3), contrariamente a quanto afferma l'insorgente, nulla permette di

ritenere che gli stessi possano in qualche modo nuocere alla sicurezza della

circolazione.

Anche su questo punto, le doglianze del ricorrente vanno quindi disattese.

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

5.2

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

che rifonderà alla resistente, assistita da un legale, adeguate ripetibili per

questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico di RI 1, il quale

verserà un identico importo a CO 1 a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera