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Decisione

52.2022.306

Mancanza di interesse a contestare l'indicazione delle ore ingiustificate di assenza apposta sulla pagella scolastica

7 ottobre 2022Italiano6 min

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il loro ricorso contro le assenze

Source ti.ch

RI 2

Incarto

n.

Fatti

52.2022.306

Lugano

7

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistito

dalla vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso del 28 settembre 2022 di

RI 1RI 1

RI 2

in nome e per conto del figlio

K__________, 6950

Tesserete

patrocinati da:

contro

la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4389) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il loro ricorso contro le assenze

ingiustificate riportate nella pagella di fine anno scolastico 2021/2022;

ritenuto, in

fatto

che nel corso

dell'anno scolastico 2021/2022 K__________ ha frequentato la seconda elementare

presso l'Istituto scolastico di __________;

che conseguentemente

all'entrata in vigore, il 10 gennaio 2022, dell'obbligo di porto delle

mascherine alle scuole elementari (cfr. decreto esecutivo sui provvedimenti in

materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole del 3 gennaio 2022;

BU 148/2022 pag.1 seg.), tra i genitori del bambino e l'autorità scolastica vi

sono stati svariati scambi di corrispondenza riferiti in particolare al fatto

che i genitori non intendevano far frequentare le lezioni al figlio fintanto

che tale obbligo fosse restato in vigore;

che al termine

dell'anno scolastico K__________ è stato promosso; la pagella scolastica

attestava 128 unità didattiche di “assenze non giustificate”;

che con scritto del 14

luglio 2022 RI 2 e RI 1 si sono rivolti all'Istituto scolastico di __________ esprimendo

la loro contrarietà alla predetta annotazione sulla pagella; il 29 luglio

seguente l'autorità scolastica, premesso che la valutazione del figlio non

sarebbe cambiata, ha fatto loro presente che contro le valutazioni nelle scuole

comunali era dato ricorso dinanzi all'Ispettorato scolastico;

che contro le assenze ingiustificate conteggiate sulla pagella RI 2 e RI 1, in

nome e per conto del figlio K__________, sono quindi insorti dinanzi

all'Ispettorato scolastico Luganese, chiedendone la correzione in “assenze

giustificate”;

che l'Ispettorato scolastico Luganese ha trasmesso il ricorso al Consiglio di

Stato per competenza; questo, con risoluzione del 13 settembre 2022 lo ha

dichiarato irricevibile per mancanza di interesse dell'allievo a contestare l'indicazione

delle ore di assenza ingiustificata, che non gli ha pregiudicato la promozione al

terzo anno;

che avverso la risoluzione governativa insorgono dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo RI 2 e RI 1, in rappresentanza del figlio K__________, chiedendo

la modifica dell'annotazione relativa alle ore ingiustificate apposta sulla

pagella; contestano il carattere arbitrario delle assenze da scuola registrate nel

periodo 10 gennaio 2022 - 4 febbraio 2022; il dovere genitoriale di

protezione del bambino dai possibili danni della mascherina (nonché dal

Covid) e dei suoi diritti do-

vrebbe d'altro canto essere considerato prevalente sull'obbligo di frequenza scolastico;

che il Tribunale ha richiamato l'incarto, ma non ha intimato il ricorso per la

risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 95 cpv. 1 della legge della

scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100);

che non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che in quanto destinatari della decisione impugnata, RI 2 e RI 1, sono

legittimati a contestare nell'interesse del figlio K__________ la decisione con

cui il Consiglio di Stato ha sancito l'irricevibilità del gravame dinanzi a

esso interposto (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm);

che il Governo non è entrato nel merito dell'impugnativa, ritenendo che i ricorrenti

non disponessero di un interesse sufficiente alla modifica della pagella del

figlio;

che oggetto del

presente giudizio è quindi il quesito di sapere se a torto o a ragione il

Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame;

che secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha

diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità

inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è

particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c);

che il ricorrente deve prevalersi di un interesse personale, attuale,

diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio

effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

2 e segg. ad art. 43); deve in sostanza

trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in

considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una

misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini

(messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

pag. 37);

che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che per principio, non vi

è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note

scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione

di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;

che le singole note possono essere contestate a

titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche

pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad

una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (cfr. STA

52.2014.314 del 27 febbraio 2015 con rimandi a Said Huber/Vera

Marantelli-Sonanini, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);

che non vi è ragione di decidere diversamente nel caso della contestazione

dell'indicazione delle ore di assenza, contenuta nella pagella scolastica di

fine anno;

che nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato la dicitura “128 unità

didattiche non giustificate” apposta sulla pagella del figlio;

che tale indicazione non ha impedito a K__________ la promozione all'anno successivo;

la stessa non pregiudica in alcun modo il suo futuro scolastico; del resto i

ricorrenti non pretendono il contrario;

che d'altra parte,

questa non figurerà sul certificato di licenza dalla scuola elementare che sarà

rilasciato a K__________ una volta ottenuta la promozione dalla quinta classe;

che gli insorgenti nemmeno adducono argomenti che lascino intendere che la modifica

della pagella nel senso da loro auspicato procurerebbe al figlio un

qualsivoglia vantaggio di natura formativa;

che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato il gravame

irricevibile;

che il ricorso del 28

settembre 2022, manifestamente infondato, va quindi respinto (art. 72 LPAmm);

che la tassa di

giustizia, ridotta, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico dei ricorrenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera