52.2022.306
Mancanza di interesse a contestare l'indicazione delle ore ingiustificate di assenza apposta sulla pagella scolastica
7 ottobre 2022Italiano6 min
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il loro ricorso contro le assenze
Source ti.ch
RI 2
Incarto
n.
Fatti
52.2022.306
Lugano
7
ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito
dalla vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 2022 di
RI 1RI 1
RI 2
in nome e per conto del figlio
K__________, 6950
Tesserete
patrocinati da:
contro
la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4389) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il loro ricorso contro le assenze
ingiustificate riportate nella pagella di fine anno scolastico 2021/2022;
ritenuto, in
fatto
che nel corso
dell'anno scolastico 2021/2022 K__________ ha frequentato la seconda elementare
presso l'Istituto scolastico di __________;
che conseguentemente
all'entrata in vigore, il 10 gennaio 2022, dell'obbligo di porto delle
mascherine alle scuole elementari (cfr. decreto esecutivo sui provvedimenti in
materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole del 3 gennaio 2022;
BU 148/2022 pag.1 seg.), tra i genitori del bambino e l'autorità scolastica vi
sono stati svariati scambi di corrispondenza riferiti in particolare al fatto
che i genitori non intendevano far frequentare le lezioni al figlio fintanto
che tale obbligo fosse restato in vigore;
che al termine
dell'anno scolastico K__________ è stato promosso; la pagella scolastica
attestava 128 unità didattiche di “assenze non giustificate”;
che con scritto del 14
luglio 2022 RI 2 e RI 1 si sono rivolti all'Istituto scolastico di __________ esprimendo
la loro contrarietà alla predetta annotazione sulla pagella; il 29 luglio
seguente l'autorità scolastica, premesso che la valutazione del figlio non
sarebbe cambiata, ha fatto loro presente che contro le valutazioni nelle scuole
comunali era dato ricorso dinanzi all'Ispettorato scolastico;
che contro le assenze ingiustificate conteggiate sulla pagella RI 2 e RI 1, in
nome e per conto del figlio K__________, sono quindi insorti dinanzi
all'Ispettorato scolastico Luganese, chiedendone la correzione in “assenze
giustificate”;
che l'Ispettorato scolastico Luganese ha trasmesso il ricorso al Consiglio di
Stato per competenza; questo, con risoluzione del 13 settembre 2022 lo ha
dichiarato irricevibile per mancanza di interesse dell'allievo a contestare l'indicazione
delle ore di assenza ingiustificata, che non gli ha pregiudicato la promozione al
terzo anno;
che avverso la risoluzione governativa insorgono dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo RI 2 e RI 1, in rappresentanza del figlio K__________, chiedendo
la modifica dell'annotazione relativa alle ore ingiustificate apposta sulla
pagella; contestano il carattere arbitrario delle assenze da scuola registrate nel
periodo 10 gennaio 2022 - 4 febbraio 2022; il dovere genitoriale di
protezione del bambino dai possibili danni della mascherina (nonché dal
Covid) e dei suoi diritti do-
vrebbe d'altro canto essere considerato prevalente sull'obbligo di frequenza scolastico;
che il Tribunale ha richiamato l'incarto, ma non ha intimato il ricorso per la
risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 95 cpv. 1 della legge della
scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100);
che non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che in quanto destinatari della decisione impugnata, RI 2 e RI 1, sono
legittimati a contestare nell'interesse del figlio K__________ la decisione con
cui il Consiglio di Stato ha sancito l'irricevibilità del gravame dinanzi a
esso interposto (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm);
che il Governo non è entrato nel merito dell'impugnativa, ritenendo che i ricorrenti
non disponessero di un interesse sufficiente alla modifica della pagella del
figlio;
che oggetto del
presente giudizio è quindi il quesito di sapere se a torto o a ragione il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame;
che secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha
diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c);
che il ricorrente deve prevalersi di un interesse personale, attuale,
diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio
effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.
2 e segg. ad art. 43); deve in sostanza
trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in
considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una
misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini
(messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
pag. 37);
che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che per principio, non vi
è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note
scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione
di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;
che le singole note possono essere contestate a
titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche
pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad
una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (cfr. STA
52.2014.314 del 27 febbraio 2015 con rimandi a Said Huber/Vera
Marantelli-Sonanini, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);
che non vi è ragione di decidere diversamente nel caso della contestazione
dell'indicazione delle ore di assenza, contenuta nella pagella scolastica di
fine anno;
che nella fattispecie, i ricorrenti hanno impugnato la dicitura “128 unità
didattiche non giustificate” apposta sulla pagella del figlio;
che tale indicazione non ha impedito a K__________ la promozione all'anno successivo;
la stessa non pregiudica in alcun modo il suo futuro scolastico; del resto i
ricorrenti non pretendono il contrario;
che d'altra parte,
questa non figurerà sul certificato di licenza dalla scuola elementare che sarà
rilasciato a K__________ una volta ottenuta la promozione dalla quinta classe;
che gli insorgenti nemmeno adducono argomenti che lascino intendere che la modifica
della pagella nel senso da loro auspicato procurerebbe al figlio un
qualsivoglia vantaggio di natura formativa;
che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato il gravame
irricevibile;
che il ricorso del 28
settembre 2022, manifestamente infondato, va quindi respinto (art. 72 LPAmm);
che la tassa di
giustizia, ridotta, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art.
47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
2.
CO 2
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera