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Decisione

52.2022.314

Commessa pubblica. Nel caso concreto, la rinuncia del concorrente al subappalto di parte delle prestazioni per procedervi in proprio, senza impatto né sul prezzo né sulla valutazione dell'offerta, non corrisponde a una modifica dell'offerta

31 marzo 2023Italiano17 min

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento

Source ti.ch

Incarto n.

a. 52.2022.313

b. 52.2022.314

Lugano

31

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sui ricorsi

a.

b.

del

3 ottobre 2022 dell'

RI 3, ,

patrocinata da: PA 2 e ,

del

3 ottobre 2022 di

RI

1 ,

RI

2

che

compongono il Consorzio P__________,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 21 settembre 2022 (n. 4562) del

Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la

commessa per le opere di impresario costruttore occorrenti alla

ristrutturazione del pretorio di __________ al Consorzio T__________; costituito

dalle CO 1, CO 2 e CO 3;

ritenuto, in

fatto

A. Il 27 aprile 2022 il

Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle finanze e

dell'economia, ha indetto un bando di concorso, assoggettato alla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impresario costruttore

occorrenti alla ristrutturazione del pretorio di __________ (FU n. 81 del 27

aprile 2022, pag. 6).

L'avviso di gara (punto

d) annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente

tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:

-

Economicità - prezzo 50%

-

Attendibilità dell'offerta 20%

-

Referenze ed esperienze 15%

-

Durata dei lavori

7%

-

Formazione apprendisti

5%

-

Perfezionamento professionale 3%

Il bando di concorso

indicava inoltre che il subappalto era ammesso per diverse opere tra cui la

posa dell'acciaio d'armatura (avviso di gara, punto g).

Il capitolato

d'appalto, in relazione ai subappaltatori, prevedeva - tra l'altro - quanto

segue (punto 2.3, pag. 9):

Fatti

I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti

dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento

delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di

protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei

Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i

contratti nazionali mantello. (…)

A semplice domanda del COM, l'offerente sarà tenuto a

trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 e 252.200 delle

disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni,

diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto dei requisiti di legge

applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro un

termine 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 24 LCPubb).

Il COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente

di cambiare uno o più subappaltatori prima dell'aggiudicazione delle

prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed

alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione

del precedente (un'unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in

subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della

richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo

del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell'eventualità in cui anche il/i

nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai requisiti di legge

e alle disposizioni particolari (CPN 102), l'offerta del concorrente verrà

esclusa dalla gara d'appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista

approvata dal COM o per affidargli lavori non previsti in essa, l'offerente

deve chiedere per iscritto l'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova

che questi non ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già

subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni è

responsabile l'appaltatore.

(…)

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente otto offerte, tra cui quella del Consorzio T__________,

formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, di fr. 6'999'999.95, quella dell'RI 3 ,

di fr. 7'737'050.75, nonché quella del Consorzio P__________, composto dalle

ditte RI 1 e RI 2, di fr. 7'959'634.55.

C. Nella fase di verifica

delle offerte, il committente ha invitato il Consorzio T__________ a

trasmettere le dichiarazioni concernenti il pagamento degli oneri sociali e

delle imposte relativi al subappaltatore indicato per la posa di acciaio

d'armatura A____________________ e per quello designato per

l'impermeabilizzazione della vasca bianca. L'offerente ha trasmesso gli

allegati per il secondo subappaltatore. In relazione alla A____________________

ha invece comunicato che la posa dell'acciaio sarebbe stata eseguita

direttamente dalle ditte consorziate.

D. Il 21 settembre 2022

il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio T__________, in

esito alla seguente classifica:

1.

Consorzio T__________ 89.6

Considerandi

2.

RI 3 88.5

3.

Consorzio P__________ 87.1

(…)

E. a. Contro la predetta

decisione insorge la ditta RI 3 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, domandandone

l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore. In via

subordinata chiede il rinvio degli atti al committente per nuova delibera. Il

tutto previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che

l'aggiudicatario, sostituendo la ditta subappaltatrice per la posa dell'acciaio

con sé stessa, avrebbe modificato in maniera inammissibile la propria offerta. Questa

andava quindi esclusa dalla gara.

b. Il Consorzio P__________,

terzo classificato, interpone pure ricorso contro la decisione di delibera

chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore previa

esclusione del Consorzio aggiudicatario, rispettivamente la retrocessione degli

atti all'ente appaltante per nuova decisione. Postula pure la concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene innanzitutto che una volta escluso

il deliberatario, il punteggio per i criteri di aggiudicazione economicità

e attendibilità del prezzo andrebbe ricalcolato, portando il Consorzio

in prima posizione. Nel merito, ritiene anch'esso inaccettabile la correzione

da parte dell'aggiudicatario di quello che ritiene un grave errore nella compilazione

dell'offerta. Infatti, dalle cifre indicate dal deliberatario emergerebbe

l'intenzione, non solo di procurarsi il materiale dalla A__________, ma pure di

subappaltarle la posa. Ciò che questa ditta, notoriamente mera fornitrice di

acciaio, avrebbe a sua volta delegato a terzi, mettendo in atto un

(inammissibile) subappalto di secondo grado.

F. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il committente. Esso eccepisce innanzitutto la carenza di

legittimazione della RI 3, siccome in caso di rivalutazione delle offerte dopo

l'esclusione dell'aggiudicatario non avrebbe alcuna possibilità di ottenere la

commessa, vedendo l'ipotetica nuova classifica in prima posizione il Consorzio

P__________. Nel merito, sostiene che l'esclusione dell'aggiudicatario sarebbe

stata sproporzionata. Esso avrebbe infatti per errore indicato un fornitore di

materiale tra i subappaltatori. La correzione delle informazioni è pertanto

pienamente ammissibile. Occorre infatti tenere conto, da un lato, che le

prescrizioni di gara riservavano al committente la facoltà di pretendere la

sostituzione di eventuali subappaltatori e, dall'altro lato, che l'offerente

nemmeno ha designato un altro subappaltatore, dichiarando di eseguire in

proprio la commessa.

G. Anche il deliberatario

si oppone ai ricorsi ed eccepisce la carenza di legittimazione della ditta RI 3.

Nel merito, sostiene che l'indicazione della A__________ quale subappaltatrice

costituisce una svista irrilevante che non poteva condurre all'esclusione

dell'offerta. Non vi è stata infatti alcuna modifica dei prezzi, né degli

attori coinvolti.

H. a. Con le repliche i

ricorrenti precisano che l'aggiudicatario non sarebbe in grado di posare

l'acciaio di armatura in proprio. Una prestazione di questo tipo è infatti

regolarmente subappaltata a specialisti. Con le successive comparse scritte, le

parti ribadiscono le proprie tesi con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

b. Nel corso dello scambio degli allegati, le parti insorgenti hanno preso

posizione sulle rispettive contestazioni.

c. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non

ha formulato osservazioni.

I. a. Terminato

lo scambio degli allegati, la giudice delegata del Tribunale cantonale

amministrativo ha comunicato alle parti che da un primo esame degli atti era

emerso che i valori in gioco lasciavano supporre che la commessa rientrasse nel

settore dei trattati internazionali e che il committente avrebbe pertanto

dovuto instaurare una procedura di aggiudicazione secondo le regole del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e ha invitato le parti a formulare eventuali osservazioni.

b. Il Consorzio P__________ si è rimesso al giudizio del Tribunale, così come

l'CO 4, che ha formulato alcune precisazioni di cui si dirà, ove occorra, in

appresso. Il Consorzio aggiudicatario e l'UVCP non hanno presentato

osservazioni.

c. Il Committente ha difeso la scelta della procedura di pubblico concorso

adottata, previo esonero dall'applicazione del CIAP da parte del Consiglio di

Stato con apposita nota a protocollo del 27 giugno 2017, che richiama un parere

dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del 26 agosto 2016 e un

rapporto del capo progetto della Sezione della logistica dell'8 maggio 2017. La

rinuncia all'applicazione del CIAP sarebbe giustificata per motivi di sicurezza

pubblica, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. a CIAP. In particolare, occorre

garantire la difesa e la sicurezza dell'edificio del Pretorio, i cui contenuti

sono estremamente sensibili vista la sua destinazione (sede dell'autorità

penale di prima istanza, polo regionale di polizia, sede dislocata delle strutture

carcerarie con la presenza di alcune celle destinate alla carcerazione

preventiva) e limitare la diffusione dei piani con le indicazioni degli accessi

privati dell'edificio e dei percorsi dedicati ai detenuti. La pubblicazione a

livello internazionale della documentazione di gara e quindi dei piani di

collegamento sotterraneo con il Tribunale penale federale avrebbe inoltre

comportato un rischio accresciuto in quanto non sarebbe più stato possibile

garantire il controllo sistematico ed efficace nelle banche dati della condotta

penale degli eventuali operatori economici esteri ingaggiati nel progetto.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb, ritenuto che la rinuncia ad applicare le regole del CIAP appare

giustificata dalle motivazioni fornite dal Committente e testé riassunte (art.

10.

cpv. 2 lett. a CIAP). Sia l'RI 3 sia il Consorzio P__________ sono

legittimati a contestare la decisione con cui il committente ha affidato al

Consorzio T__________ la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Nel caso concreto, il quesito di sapere a chi toccherebbe il primo posto in

classifica non è di immediata soluzione e andrebbe esaminato nel merito. Le

parti presentano infatti ipotetiche classifiche dai risultati divergenti e

dalla differenza di punteggio risicata, se non addirittura nulla, tra i due

concorrenti. In queste circostanze, a entrambi vanno riconosciute sufficienti

possibilità di ottenere la commessa in caso di annullamento della delibera

contestata. I gravami, tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono pertanto

ricevibili in ordine.

1.2

Avendo per oggetto la stessa procedura di aggiudicazione, i ricorsi

possono essere evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio

completo trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle

parti permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

2.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/

2008.

del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013.

consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34). Per principio, dopo la

scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere

rettificate e/o completate (RtiD I-2012 n. 17, STA 52.2017.373 del 26 febbraio

2018.

consid. 3.2). Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori aritmetici

e di scrittura, che possono essere rettificati dal committente (art. 42 cpv. 3

RLCPubb/CIAP), il quale ha inoltre la

facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni sul contenuto

dell'offerta. Tale possibilità va comunque riservata a chiarire aspetti

dell'offerta e non può invece condurre a una modifica della stessa (Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, Berna 2014, n.354; Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrecht, III ed., Zurigo 2013, n. 710 segg.). In questo caso, vanno

comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i

concorrenti e quello della trasparenza (STA 52.2007.214 del 17 ottobre 2007

consid. 2).

3.

3.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LCPubb è considerata subappalto ogni forma di esecuzione di

parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di

fornitura, ivi compreso l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il

subappalto è di principio vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di

subappalto è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è

valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla

gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a

terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il

divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse

edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le

capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il

divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb,

gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto a un solo

livello alle seguenti condizioni:

a)

il subappaltatore deve rispettare

tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;

b)

la parte preponderante o

determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente

dall'offerente;

c)

l'offerente deve assumere la

responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente

per l'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei

requisiti di legge e di contratto;

d)

la sostituzione del subappaltatore

è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per

necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore

iniziale;

e)

l’offerente

deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria;

f)

l'offerente ha l'obbligo di

rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo

dopo che gli URC hanno attestato l'impossibilità di reperire manodopera presso

i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.

3.2

I subappaltatori

devono rispettare i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb). In

particolare, essi devono ossequiare i criteri di idoneità generale (cfr. art. 5

lett. a e b LCPubb). Questi devono poi rispondere agli eventuali criteri di idoneità

particolare che il committente può fissare in relazione ai subappaltatori. L'offerta

che presenta un subappaltatore inidoneo va di principio estromessa dalla gara.

4.

Nel caso

concreto, i ricorrenti ravvisano una modifica illecita dell'offerta del

Consorzio aggiudicatario, che inizialmente aveva indicato quale subappaltatore

della posa dell'acciaio d'armatura la ditta A__________ per l'importo

(indicativo) di fr. 1'620'000.- per poi dichiarare di eseguire in proprio tali

prestazioni. A loro avviso, essendo la A__________ un semplice fornitore di

materia prima, le prestazioni sarebbero state poi affidate da questa a una

terza ditta: la deliberataria avrebbe quindi inteso instaurare un (illecito)

subappalto di secondo grado. Per contro, il Consorzio aggiudicatario sostiene

di aver indicato per errore l'azienda fornitrice, senza intenzione di

subappaltarle le opere, che sarebbero invece state eseguite in proprio.

4.1

Il Consorzio aggiudicatario

ha indicato la A__________ nello spazio dedicato al subappalto delle opere di

posa dell'acciaio di armatura, analogamente a quanto ha fatto per le opere di

impermeabilizzazione della vasca bianca, subappaltate alla E__________. Invitato

dal committente a trasmettere gli attestati richiesti dall'art. 39

RLCPubb/CIAP, l'aggiudicatario ha dichiarato che la posa dell'acciaio

d'armatura sarebbe stata eseguita direttamente dalle ditte consorziate.

4.2

È incontestato

che la ditta A__________ non esegue la posa dell'acciaio e non dispone di

personale idoneo a tale scopo, ma funge unicamente da fornitore di materie

prime. Quale subappaltatrice non sarebbe quindi idonea.

Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, dagli atti non risulta che

l'aggiudicatario abbia contemplato nella sua offerta un subappalto di secondo

grado, vietato dalla legge. Che l'indicazione della ditta A__________ sia da

considerare un errore involontario non è in questo caso rilevante dal momento

che, ancora in fase di verifica delle offerte, l'insorgente ha dichiarato di

provvedere esso stesso all'esecuzione della prestazione, senza ricorrere al

subappalto.

4.3

Considerato che

il subappalto costituisce l'eccezione, mentre di principio le prestazioni sono

da effettuare in proprio dall'offerente, la rinuncia al subappalto di parte

delle prestazioni, per procedervi in proprio, senza impatto sul prezzo né sulla

valutazione dell'offerta, non appare nel caso concreto paragonabile a una

modifica della stessa. Occorre infatti rilevare che, per quanto si tratti di

una prestazione specialistica che tutti i concorrenti hanno subappaltato, non

vi era nessun obbligo di procedere in tal senso. Inoltre, la figura del

subappaltatore non era contemplata, nel caso di specie, nella valutazione di

alcun criterio di aggiudicazione, di modo che le sue qualifiche non erano atte

a incidere sulla valutazione dell'offerta.

D'altro canto, per tutte

le opere per le quali era autorizzato il subappalto, l'idoneità del

subappaltatore, rispettivamente dell'offerente che desiderasse eseguire le

stesse in proprio, andava dimostrata con il possesso di un attestato federale

di capacità “affine nel ramo dell'edilizia principale” (cfr. capitolato, pag.

18, pos. 223.110). Il bando di concorso non richiedeva prove supplementari a

dimostrazione dell'idoneità del concorrente a eseguire la posa dell'acciaio di

armatura. L'idoneità del Consorzio aggiudicatario a eseguire opere

subappaltabili è stata esaminata dal committente sulla base dei diplomi dei

titolari delle ditte consorziate. In proposito i ricorrenti non hanno eccepito

alcunché. Ne segue che non vi sono sufficienti indizi per ritenere che le ditte

consorziate non siano effettivamente in grado di eseguire autonomamente tali

lavori. Non si può pertanto rimproverare al committente di aver mantenuto in

gara il Consorzio e di avergli assegnato la commessa.

Tanto più che la condizione

di gara di cui al punto 2.3 del capitolato (cfr. supra, consid. A) permetteva

la sostituzione del subappaltatore in caso di mancato adempimento dei requisiti

di legge e delle disposizioni particolari. Nel caso di specie, come detto, la

ditta A__________ non sarebbe stata in grado di dimostrare la propria idoneità

ad eseguire le prestazioni oggetto del subappalto. Sulla base delle

disposizioni particolari da esso formulate, il committente avrebbe pertanto

potuto pretendere dall'offerente che presentasse un altro subappaltatore idoneo.

Resta inteso che l'Ente appaltante, nella fase di esecuzione dei lavori, sarà

in ogni caso tenuto a verificare che queste opere siano effettivamente eseguite

dalle ditte consorziate, senza l'intervento di terzi.

5.

Visto quanto

precede, i ricorsi devono essere respinti.

6.

La presente

decisione rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico delle parti ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse

sono tenute a rifondere al Consorzio aggiudicatario congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 8'000.- è posta a carico dell'RI 3 in ragione di un mezzo (fr.

4'000.-) e a carico dei membri del Consorzio P__________ per l'altra metà (fr.

4'000.-). Agli stessi è restituito l'anticipo versato in eccesso. Ai membri del

Consorzio T__________ è riconosciuto un importo complessivo di fr. 4'000.- a

titolo di ripetibili, per un mezzo a carico dell'RI 3 (fr. 2'000.-) e per un

mezzo a carico dei membri del Consorzio P__________ (fr. 2'000.-).

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

3.

CO 3

1,

2, 3 patrocinati da: PA 3

4.

CO 4

4.

patrocinata da: PA 2

5.

CO 5

5.

rappr. da: RA 1

6.

CO 6

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera