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Decisione

52.2022.317

Diniego di licenza per un impianto fotovoltaico

31 ottobre 2023Italiano27 min

condizioni-quadro per una valorizzazione urbanistica e architettonica dei tre nuclei

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.317

Lugano

31

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 4 ottobre

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 31 agosto 2022 (n. 4177) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la

condizione n. 4 della risoluzione del 30 agosto 2021, con cui il Municipio di

Agno non le ha concesso la licenza edilizia per la posa di un impianto

fotovoltaico con pannelli di colore nero (part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è proprietaria

di uno stabile (part. __________ sub A) situato ad Agno, nel nucleo di __________,

soggetto a piano particolareggiato (PRP) e inserito in una zona di protezione

del paesaggio (comprendente il comparto del monte San Giorgio e il promontorio boschivo

che si estende a sud).

Estratto mappa

b. Nel luglio 2021, con modulo di annuncio installazione impianti solari sui

tetti, RI 1 ha chiesto al Municipio di Agno il permesso di posare sul tetto

del suo edificio un impianto fotovoltaico per la produzione di energia

elettrica. L'impianto è formato da 68 moduli, suddivisi fra le falde e disposti

in modo adiacente con un'inclinazione di circa 20°. Relativamente al tipo di

pannelli, la richiesta contempla due diverse varianti:

- l'opzione A, in

conformità alle prescrizioni del PRP, prevede la posa di moduli e telai di

colore rosso, con una potenza di 20.40 kWp e una produzione 20.80 di MWh/anno;

- l'opzione B, in

deroga alle prescrizioni del PRP, contempla invece l'installazione di moduli

e telai di colore nero con vetri anti-riflesso, con una potenza di 27.20 kWp e

produzione di 27.40 MWh/anno.

L'istante ha auspicato

l'autorizzazione per la variante B.

c. Il Municipio ha trasmesso il modulo d'annuncio all'Ufficio della natura e

del paesaggio (UNP), che il 17 agosto 2021 ha preavvisato favorevolmente la

posa dei pannelli solari, a condizione che presentino un basso grado di

riflessione e propongano un colore unitario scuro ed opaco oppure un colore

simile alla copertura, senza celle, interstizi e elementi chiari o in

inox/alluminio a vista (soluzione A o B). L'installazione di tutto l'impianto

deve essere curata, in modo da nascondere raccordi ed eventuali strutture

secondarie.

d. Preso atto di tale

preavviso, con decisione del 30 agosto 2021 il Municipio ha autorizzato la

realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Ha tuttavia imposto quale condizione

di licenza (n. 4) che i

pannelli dovranno essere di colorazione

conforme all'art. 8 let. c PRP

(recte: art. 22 cifra 8 lett. c delle norme

di attuazione di PRP; NAPRP), non viene concessa la deroga per pannelli di

colore nero (variante B).

B. Con giudizio del 31

agosto 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1

avverso la predetta condizione di licenza, che ha confermato.

Anzitutto, ha disatteso

una censura di carente motivazione della risoluzione municipale. Illustrate le

finalità dell'art. 18a della legge sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e il quadro normativo applicabile, il Governo

ha poi tutelato l'interpretazione data dal Municipio all'art. 22 cifra 8 lett.

c NAPRP [(giusta il quale i pannelli solari e le relative componenti

tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della

copertura (colore, tipologia di copertura,…)]. Posto che da tale

norma risulterebbe chiaramente che la posa di impianti solari debba

integrarsi anche per la loro colorazione alle coperture esistenti,

ha in particolare rilevato come il Municipio non avesse negato in toto la

richiesta della proprietaria, ma l'avesse solo subordinata alla condizione

relativa al colore dei pannelli, senza concedere la deroga per quelli

neri. Considerato che l'edificio presenta una copertura di coppi di materiale

argilloso - caratteristica predominante anche degli edifici circostanti

- ha quindi ritenuto tale condizione del tutto legittima e proporzionata.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia rilasciata la licenza

edilizia per la posa di pannelli fotovoltaici di colore nero.

Dopo aver brevemente

ripercorso i fatti, la ricorrente contesta anzitutto l'interpretazione data

dalle istanze inferiori all'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP, che non imporrebbe l'uso

di un colore specifico per i pannelli solari, ma prescriverebbe unicamente un

inserimento armonioso con le caratteristiche del tetto. Ad ogni modo, la

valutazione estetica svolta dal Municipio sarebbe ingiustificata a fronte del

preavviso dell'UNP. Non terrebbe conto dell'impatto visivo limitato dell'impianto

(che non sarebbe percettibile da strade o spazi pubblici del nucleo, dal lago o

dalla vicina collina, ma solo dai piani più alti degli edifici nelle adiacenze),

né del fatto che il tetto in coppi non presenterebbe una colorazione uniforme.

Il diniego del permesso, aggiunge, si porrebbe in ogni caso in contrasto con l'art.

18a cpv. 4 LPT e la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, che

non permetterebbe di privilegiare aspetti di ordine estetico a discapito della

soluzione che favorisce maggiormente l'uso dell'energia solare. I pannelli

rossi, rileva, garantirebbero in concreto una produzione energetica inferiore

(-24% ca.) e una minor partecipazione alla copertura del costo annuo per l'energia

dell'unità domestica (13% < 20%), avrebbero un maggior costo (+16 % ca.) e

un diverso ritorno dell'investimento (21.7 < 12.6 anni). Precisa infine che

l'edificio non è un bene culturale d'importanza cantonale e nazionale ai sensi

dell'art. 18a cpv. 3 LPT e che l'impianto rispetta pure le condizioni

poste dall'art. 32a cpv. 1 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande

di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il

Municipio riconferma quanto già espresso davanti al Consiglio di Stato.

E. Con la replica e le

dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato, rimasto silente), si

riconfermano nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere

posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2

LPAmm).

2. Qui oggetto

della lite è solo la condizione

(n.

4) della licenza edilizia -

confermata dal Governo - con cui il Municipio ha imposto che i

pannelli

dovranno essere di colorazione conforme all'art. 8 let. c PRP

(recte:

art. 22 cifra 8 lett. c NAPRP), negando in sostanza il permesso (deroga)

per la posa dei pannelli neri (opzione B). L'autorizzazione per la posa dei

pannelli rossi (opzione A) esula dalla presente lite.

3. Dal 1° gennaio

2008, la LPT dedica una disposizione specifica agli impianti solari. Questa

norma (art. 18a LPT) - nella sua versione rivista, entrata in vigore il

1° maggio 2014 - prevede che:

1 Nelle

zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente

adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22

cpv. 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità

competente.

2 Il

diritto cantonale può:

a. designare

determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante,

nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;

b. prevedere

l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

3 Gli

impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza

cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non

devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

4 Per il

rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o

nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

4. 4.1. Al fine di

agevolare l'installazione degli impianti solari, l'art. 18a LPT prevede

anzitutto una facilitazione di natura formale, per gli impianti nelle zone

edificabili e agricole

(cpv. 1).

Essa dispensa dall'obbligo di

conseguire l'autorizzazione a costruire (art. 22 cpv. 1 LPT) gli impianti

montati sopra o all'interno di un tetto, che sono sufficientemente adattati

allo stesso e non interessano un monumento culturale o naturale d'importanza

cantonale o nazionale

(cpv. 3; cfr. Christoph

Jäger, Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren,

2020 n. 13 e 18 segg. ad art. 18a). L'art. 32a OPT precisa quando

un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto ai sensi dell'art. 18a

cpv. 1 LPT, mentre l'art. 32b OPT definisce il concetto di monumenti

culturali di importanza cantonale e nazionale. Le installazioni che adempiono,

cumulativamente, queste condizioni sono

soggette unicamente ad annuncio.

Il campo di applicazione dell'art. 18a cpv. 1 LPT è come detto limitato

agli impianti nelle zone

edificabili e agricole; non vi

rientrano quindi - e contrario - le zone protette (art. 17 LPT), le zone

istituite in base all'art. 18 cpv. 1 LPT aventi il carattere di una zona di

protezione (ad es. della natura o del paesaggio), incluse quelle che si

sovrappongono a un'area edificabile o agricola, e quelle ritenute degne di

protezione dal diritto cantonale. Restano riservate eventuali restrizioni o

agevolazioni di diritto cantonale (art. 18a cpv. 2 LPT). Facendo uso

della riserva di cui all'art. 18a cpv. 2 lett. b LPT, l'art. 4 lett. h

del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;

RL 705.110) assoggetta a licenza edilizia la posa degli impianti solari

situati, tra l'altro, nei nuclei.

4.2. In concreto, il progetto qui controverso prevede di posare un impianto

fotovoltaico composto da 68 pannelli neri sopra il tetto a falde dell'edificio

(part. __________ sub A) della ricorrente.

Il progetto è stato sottoposto al Municipio mediante semplice modulo di

annuncio. L'Esecutivo comunale l'ha trattato quale notifica di costruzione,

ma - apparentemente - senza procedere a pubblicazione e limitandosi a

trasmettere gli atti all'UNP per preavviso, seguendo quindi una procedura

irrita. Avendo per oggetto la posa di un impianto solare in un nucleo, soggetto

a piano particolareggiato e interessato pure da una zona di protezione del

paesaggio, se non già in base all'art. 18a cpv. 1 LPT (e contrario),

quanto meno per l'art. 4 lett. h RLE l'intervento avrebbe dovuto essere

assoggettato alla procedura ordinaria (art. 4 segg. LE): la domanda di

costruzione doveva essere quindi pubblicata (art. 6 LE), salvaguardando il

diritto di eventuali opponenti, e doveva essere raccolto l'avviso

dipartimentale (art. 7 LE).

A torto il Governo - pur soffermandosi in modo dettagliato sulle predette norme

procedurali (decisione impugnata, consid. 4.1) - non ha esaminato concretamente

questo aspetto. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi al

Municipio, va da sé che dovrà se del caso essere posto rimedio alle carenze

procedurali.

5. 5.1. L'art. 18a

cpv. 4 LPT prevede un privilegio di natura materiale a favore dell'interesse

all'uso dell'energia solare, che prevale di principio sugli aspetti estetici.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa disposizione -

direttamente applicabile - è rilevante ogniqualvolta si debbano valutare,

nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso per un impianto solare,

aspetti riguardanti segnatamente l'integrazione architettonica o l'applicazione

di clausole estetiche di diritto cantonale o comunale. L'art. 18a cpv. 4

LPT si applica anche quando si tratta di interpretare un concetto giuridico di

natura indeterminata. La norma comporta che, in una ponderazione degli

interessi, di principio prevale quello volto a promuovere l'energia solare. Di

conseguenza, un diniego di licenza edilizia per considerazioni estetiche è

ammissibile solo in casi molto eccezionali e dovrà essere particolarmente ben

motivato, mediante una discussione degli interessi contrari ritenuti in

concreto preponderanti. Una motivazione generica (scarsa integrazione o pregiudizievole

per l'aspetto; mauvaise intégration, nuit à l'apparence) non

è sufficiente. Se il diritto cantonale e comunale può ancora imporre al

costruttore di scegliere, a parità di produzione e rendimento energetico,

l'opzione meno pregiudizievole sul piano estetico, non può invece limitare un

uso coerente dell'energia solare solo per motivi estetici. L'art. 18a

cpv. 4 LPT restringe quindi il potere discrezionale delle autorità competenti

nel rilascio delle licenze edilizie (cfr. DTF 146 II 367 consid. 3.1.1; STF

1C_415/2021 del 25 febbraio 2022 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati).

5.2. Nella sentenza del 3 giugno 2020 (STF 1C_544/2019 = DTF 146 II 367), il

Tribunale federale ha intrepretato alla luce dell'art. 18a cpv. 4 LPT una

regolamentazione comunale che imponeva di rispettare l'orientamento

dominante dei colmi dei tetti. L'Alta Corte ha in particolare ritenuto che

tale formulazione, in una frazione in cui gli orientamenti dei colmi dei tetti erano

suddivisi in proporzioni pressoché equivalenti tra nord-sud (56%) e est-ovest

(44%), doveva essere intesa nel senso che entrambi gli orientamenti erano

ammessi, non soltanto quello nord-sud strettamente maggioritario. Ha rilevato

come una simile interpretazione del regolamento dovesse essere privilegiata con

riferimento all'art. 18a cpv. 4 LPT, che fa in linea di principio

prevalere l'interesse a utilizzare l'energia solare sugli aspetti estetici: un

orientamento est-ovest del colmo del tetto permette infatti una produzione di

energia solare superiore rispetto a un orientamento nord-sud (cfr. DTF 146 II

367 consid. 3.2.2). Nella stessa decisione, posto che la regolamentazione

comunale poteva essere interpretata conformemente al diritto federale, il

Tribunale federale ha invece lasciato aperto il quesito se l'art. 18a

cpv. 4 LPT possa in generale paralizzare l'applicazione di ogni disposizione

che, per motivi di ordine estetico, vada sistematicamente contro l'interesse

all'uso dell'energia solare (come ad es. una norma che impone tassativamente un

orientamento dei colmi a nord-sud, riducendo del 30% il potenziale di

produzione di energia solare di un edificio, rispetto a un orientamento

est-ovest). Infine, nel quadro della clausola estetica, l'Alta Corte ha

specificato che gli elementi di un progetto dettati dall'uso dell'energia

solare, di principio e salvo ragionevoli alternative, non possono essere

censurati per ragioni estetiche (STF 1C_544/2019 citata consid 4.2; 1C_415/2021

citata consid. 3.1).

5.3. Chiamato a

pronunciarsi una seconda volta sul caso oggetto della DTF 146 II 367 (dopo che

la causa era stata rinviata all'istanza cantonale per nuova valutazione

estetica), nella sentenza del 25 febbraio 2022 (STF 1C_415/2021) il Tribunale

federale ha in particolare ricordato che l'art. 18a cpv. 4 LPT - a

differenza di altre disposizioni (come l'art. 12 cpv. 3 della legge federale

sull'energia del 30 settembre 2016; LEne; RS 730.0) - definisce rigorosamente

il risultato della ponderazione tra l'interesse all'uso dell'energia solare e gli

aspetti estetici di un edificio, a meno che non sussistano circostanze

particolari. L'autorità che rilascia il permesso sopporta quindi l'onere

della prova di queste circostanze particolari legate all'estetica, atte a

giustificare una soluzione che si scosta da quella preconizzata dall'art. 18a

cpv. 4 LPT. In questa prospettiva, affinché possano essere riconosciute tali

circostanze, tanto più è importante l'interesse alla produzione dell'energia

solare, quanto più dev'esserlo quello all'estetica della costruzione (cfr. STF

1C_415/2021 citata consid. 3.2.2). L'Alta Corte ha inoltre rilevato che l'interesse

all'uso dell'energia solare non si esaurisce in quello del singolo proprietario

(che mira a ottenere una determinata certificazione di costruzione), ma è un

interesse pubblico su grande scala. La produzione energetica svizzera deve in

effetti rispondere alle esigenze dello sviluppo sostenibile (art. 73 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101), che mira a stabilire a lungo termine un rapporto equilibrato tra la

natura e la sua capacità di rinnovamento da una parte, e la sua utilizzazione

da parte dell'uomo dall'altra (cfr. STF 1C_415/2021 citata consid. 3.2.2). Nel

concreto - posto che non era in discussione un progetto particolarmente atipico

dal profilo architettonico, né un sito particolarmente notevole di cui dovevano

essere preservate delle caratteristiche messe a rischio dal progetto - il Tribunale

federale ha censurato la valutazione dell'autorità comunale, che facendo solo

riferimento a un problema d'integrazione a causa dell'orientamento degli

edifici, non aveva dimostrato l'esistenza di un danno particolarmente

importante all'aspetto del quartiere. Le scarse argomentazioni estetiche non

erano insomma tali da prevalere sull'interesse alla produzione di energia

solare: il progetto alternativo, giudicato meno impattante, avrebbe in effetti

comportato una minor produzione di più del 20% (cfr. STF 1C_415/2021 citata

consid. 3.2.3).

6. In concreto, qui

controversa è anzitutto l'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'art. 22

cpv. 8 lett. c NAPRP, secondo cui i pannelli solari e le relative componenti

tecniche devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della

copertura (colore, tipologia di copertura,…). Per il Municipio, questa

norma non ammetterebbe la posa di pannelli con una colorazione diversa dalla

copertura (cfr. risposta del Municipio al Governo).

6.1. La predetta disposizione fa

parte del complesso di norme istituite dal PRP, per disciplinare gli interventi

nei nuclei storici di __________, __________ e __________. __________ si situa a sud del nucleo

centrale di Agno, su un promontorio affacciato sul lago Ceresio. Il nucleo non

è un villaggio d'importanza nazionale in base all'Inventario federale degli

insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS), ma rientra

tra le località visitate d'importanza

locale (ovvero tra gli

insediamenti che erano stati rilevati nell'ambito della prima inventariazione

adottando il metodo ISOS, ma che non fanno parte dell'inventario federale e da

allora non sono più stati aggiornati, cfr. https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz/ortsbild-aufnahmen.html).

In generale, esso riveste una certa importanza sotto il profilo

storico-architettonico e spaziale, per il chiaro rapporto tra la topografia del

sito e la struttura dell'impianto, per la ricchezza degli spazi interni e per

l'ottimo stato di conservazione del patrimonio edilizio, che comprende diversi

edifici di un certo pregio, ubicati soprattutto nella parte orientale del

nucleo (cfr. rapporto di pianificazione del dicembre 2013, pag. 18 con rimando

all'inventariazione del 1980).

Il piano particolareggiato

comunale è scaturito da un lungo iter, che ha essenzialmente comportato un'analisi

storico-territoriale e un esame della situazione odierna con un rilievo di tutti

Fatti

i fondi (con particolare attenzione alle caratteristiche degli edifici

esistenti, agli spazi liberi e alle relazioni spaziali), a cui ha fatto seguito

l'elaborazione di un modello urbanistico e di schede con indirizzi di progetto

(edificio per edificio) e la trasposizione in atti pianificatori (cfr. rapporto

di pianificazione, pag. 6 segg.). Il PRP - che ha per scopo di predisporre le

condizioni-quadro per una valorizzazione urbanistica e architettonica dei tre nuclei

storici (art. 1 NAPRP) - si compone in particolare di quattro piani (piano

delle zone, del paesaggio, del traffico e attrezzature e costruzioni d'interesse

pubblico) e delle norme di attuazione (NAPRP), di carattere vincolante. A

questi si aggiungono il rapporto di pianificazione, il modello urbanistico e le

schede con indirizzi progettuali, di carattere indicativo (cfr. art. 4 NAPRP).

6.2. Il piano delle zone del PRP è disciplinato dagli art. 20 segg. NAPRP. Esso

definisce la zona edificabile dei tre nuclei storici, costituita dall'ingombro

al suolo degli edifici principali (inclusi i nuovi tasselli edilizi di

complemento all'edificazione), dagli edifici secondari, dagli spazi

liberi urbani (corti e altri spazi pavimentati) e dalle linee di

costruzione e di arretramento (art. 20 NAPRP).

Per quanto qui interessa, gli edifici principali sono disciplinati in

modo dettagliato all'art. 22 NAPRP. La norma regola in particolare le categorie

d'intervento (di cui le principali: riattamento conservativo integrale, riattamento

conservativo semplice, nuovo tassello) e il linguaggio

architettonico (cpv. 1), la destinazione (cpv. 2), la demolizione e

ricostruzione (cpv. 3), il volume (cpv. 4), come pure le caratteristiche

estetico-architettoniche dei singoli elementi degli edifici, quali le aperture

(cpv. 5), i tetti (cpv. 6), i rivestimenti di facciata (cpv. 7), i pannelli

solari (cpv. 8) e altri elementi (cpv. 9).

6.3. Per i tetti, l'art. 22 cpv. 6 NAPRP dispone in particolare che:

a) La copertura dei tetti deve essere prevista come

segue:

- coppi tradizionali in materiale argilloso

-

coppi moderni di materiale

argilloso simili nella colorazione e nella forma a quelli tradizionali

-

tegole tipo portoghese

antichizzato

Eccezioni sono ammesse in caso di interventi di

lieve entità su edifici con aperture in tegole brune.

Tale norma - che fissa anche le pendenze, le sporgenze di gronda e la

formazione di aperture sui tetti (lett. b-d) - mira a preservare l'integrità

dei tetti, in quanto componente architettonica che concorre a formare l'immagine

distintiva degli insediamenti storici rispetto al territorio di contorno. Secondo

il rapporto di pianificazione (pag. 63), la cura della loro esecuzione

(pendenza e copertura) rappresenta una condizione importante e indispensabile

per la protezione dei nuclei. L'obbiettivo generale del PRP per quanto riguarda

la copertura dei tetti è quello di preservare la tonalità rossa dei

vecchi coppi tradizionali (cfr. rapporto citato pag. 40; cfr. pure ripresa

aerea dei tetti del nucleo di __________ a pag. 65). In tal senso, l'art. 22

cpv. 6 NAPRP ammette le coperture in coppi tradizionali o coppi moderni

argillosi con forma e colorazione simili a quelle dei coppi tradizionali, ma -

diversamente da quanto risulta dal rapporto di pianificazione (pag. 40) - non

le tegole rosse. Ammesse sono infatti le tegole tipo portoghese

antichizzato (cfr. art. 22 cpv. 6 lett. a NAPRP): formulazione, quest'ultima,

frutto di un emendamento avallato dal Legislativo comunale che - con l'evidente

intento di raggiungere una maggiore rassomiglianza coi coppi tradizionali - ha

sostituito le tegole rosse proposte dal Municipio (cfr. rapporto della

Commissione dell'edilizia del 4 novembre 2014 relativo al MM 822/2014 accompagnante

la proposta di approvazione del PRP e verbale seduta straordinaria del

Consiglio comunale del 17 novembre 2014). Anche le schede con indirizzi

progettuali raccomandano il mantenimento delle coperture esistenti in

coppi e in tegole rosse (recte: di tipo portoghese antichizzato) e la sostituzione

delle altre tipologie di coperture (tegole marroni o altri materiali), segnatamente

in caso di importanti lavori di riattamento, ristrutturazione e trasformazione

che implicano il rifacimento della carpenteria o copertura (cfr. rapporto di

pianificazione pag. 40). Da quanto precede risulta dunque che il PRP

attribuisce una particolare importanza al disegno dei tetti in coppi

tradizionali dei nuclei storici e alla loro rilevanza nel paesaggio.

6.4. L'art. 22 cpv. 8 NAPRP disciplina dal canto suo i pannelli solari

come segue:

a) Nel presente articolo sono definiti come "pannelli

solari" sia i collettori solari termici sia i moduli fotovoltaici.

b) La posa dei pannelli solari è vietata sugli

edifici principali appartenenti alla categoria del riattamento conservativo

integrale, sugli edifici secondari e negli spazi liberi.

Sui restanti edifici la posa dei pannelli solari è vietata sulle facciate, sui

tetti piani e sulle falde visibili da vicino ed in particolare dagli spazi

pubblici interni ai nuclei.

c) Nei restanti casi, la posa dei pannelli solari è

ammessa alle seguenti condizioni:

- i pannelli devono integrarsi armoniosamente con il

contesto del nucleo e con la forma e le proporzioni del tetto

- i pannelli possono essere inseriti sulla copertura e

deve essere garantita la complanarità fra la falda ed il pannello

- la posa dei pannelli deve rispettare il carattere

architettonico ed in particolare le linee principali del tetto (colmo,

cantonali, gronde ecc.)

- i pannelli devono integrarsi armoniosamente con gli

altri elementi del tetto (comignoli, lucernari ecc.)

- la superficie complessiva dei pannelli deve essere

minore del 30% della superficie della falda oppure coprire interamente la

falda; nel caso di tegole fotovoltaiche che rispettino l'Art. 22 Cpv. 6,

dovranno coprire interamente la falda

- i pannelli solari e le relative componenti tecniche

devono inserirsi in modo armonioso con le caratteristiche della copertura

(colore, tipologia di copertura,…)

Con questa norma il

PRP ha invece inteso regolare la posa dei pannelli solari sul tetto degli

edifici, subordinandola al rispetto di diversi criteri, che ne consentano un

inserimento ordinato e armonioso nel contesto del nucleo. La disposizione,

nella sua prima versione proposta dal Municipio (antecedente all'entrata in

vigore dell'art. 18a LPT e ispirata alle linee guida cantonali dei

pannelli solari nei nuclei del 2010), prevedeva invero ulteriori condizioni per

la posa, il colore e le componenti accessorie:

- i pannelli devono essere posati in forma regolare e

compatta; sullo stesso tetto è vietato scorporare i pannelli in più gruppi e su

più di una falda

- il colore del telaio, della cornice e della superficie

dei pannelli solari deve integrarsi armoniosamente con il colore ed il

materiale della copertura del tetto

- le strutture di sostegno dei pannelli solari e le

componenti tecnologiche di accompagnamento non devono essere visibili all'esterno

In sede di adozione

del PRP, anche questa norma è stata tuttavia oggetto di alcuni emendamenti -

proposti dalla Commissione dell'edilizia e fatti propri dal Legislativo

comunale - che hanno in particolare sostituito i tre predetti paragrafi con l'attuale

ultimo capoverso dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP, per cui i pannelli

solari e le relative componenti tecniche devono inserirsi in modo armonioso con

le caratteristiche della copertura (colore, tipologia di copertura,…; cfr.

citato rapporto della Commissione dell'edilizia e verbale seduta straordinaria

del Consiglio comunale del 17 novembre 2014). Con queste (e altre puntuali)

modifiche, il Legislatore, pur ponendo dei limiti alle superfici con pannelli

solari, ha inteso ricercare una soluzione a favore dell'utilizzo di fonti

energetiche pulite (cfr. il citato rapporto commissionale).

6.5. Qui controversa è come detto l'interpretazione di quest'ultimo capoverso

dell'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP. Nessuno pretende che i pannelli soggiacciano

in concreto ai divieti di cui alle lett. a e b dell'art. 22 cpv. 8 NAPRP (sulla

cui conformità con il diritto federale non occorre pertanto soffermarsi).

Ora, contrariamente a quanto assume il Municipio, già solo in base a un'interpretazione

letterale, è da escludere che la norma in questione vieti la posa di pannelli

che abbiano una colorazione diversa dalla copertura. La norma richiede

infatti ai pannelli solo di inserirsi in modo armonioso con le

caratteristiche della copertura, segnatamente con il colore e la tipologia

di copertura (materiale). Non prescrive loro un colore specifico, né impone

che abbiano necessariamente la stessa tonalità dei tetti in coppi (o tegole),

che possono peraltro anche assumere più sfumature con l'esposizione alle

intemperie (cfr. pure foto agli atti del tetto dell'edificio della part. __________).

Nemmeno dai materiali legislativi emerge qualcosa di diverso. La disposizione,

contenente concetti giuridici di natura indeterminata - tenuto conto dell'art.

18a cpv. 4 LPT - va quindi piuttosto intesa come una norma estetica, che

considera quale particolare criterio d'integrazione il colore dei pannelli

solari, ma richiede pur sempre una valutazione caso per caso, che inglobi le

prescrizioni di diritto federale. Rilevanti ai fini della valutazione sono

quindi anzitutto le concrete caratteristiche del materiale di copertura dell'edificio

interessato e dei moduli solari. Posto che il valore architettonico del disegno

dei tetti particolarmente tutelato dal PRP (cfr. supra consid. 6.4)

dipende dalla loro visibilità, occorre inoltre verificare in che misura le falde

di un edificio godano di una posizione privilegiata nel paesaggio o siano

percettibili da uno spazio pubblico interno al nucleo, come una piazza o una

strada (cfr. pure Linee guida cantonali, Interventi nei nuclei storici,

febbraio 2016, pag. 30). Determinanti sono poi gli aspetti relativi alla

produttività o al rendimento dei pannelli, ritenuto che tanto più questi sono

importanti, tanto più devono esserlo le circostanze particolari di ordine

estetico - che il Municipio è tenuto a sostanziare - atte eventualmente a

giustificare un diniego rispettivamente a imporre un'opzione meno

pregiudizievole sul piano estetico. In linea di principio, per l'art. 18a

cpv. 4 LPT l'interesse all'uso dell'energia prevale infatti sugli aspetti

estetici.

7. 7.1. In concreto

il progetto prevede di installare sulle falde del tetto dell'edificio dell'insorgente

68 pannelli solari, con moduli e telai di colore nero, disposti in modo

adiacente con un'inclinazione di circa 20°. Il Municipio ha negato il permesso

(deroga) per questi pannelli, imponendo a titolo di condizione che gli

stessi abbiano una colorazione conforme

all'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPRP

(condizione, questa, che ha implicitamente ritenuto data solo per quelli rossi;

opzione A). Come detto, l'autorità locale ha considerato che la predetta norma

non ammetterebbe pannelli con una colorazione diversa dalla copertura,

aggiungendo inoltre che

non sarebbe lecito promuovere la soluzione

economicamente più efficiente, a discapito dei valori paesaggistici

tutelati dalle NAPRP (cfr. risposta al Governo, pag. 2). Contrariamente a

quanto concluso dal Governo, tale decisione non può essere tutelata.

7.2. L'interpretazione data dal Municipio all'art. 22 cpv. 8 lett. c NAPR non è

difendibile. Come visto, questa norma non richiede infatti un colore specifico

per i pannelli solari, ma piuttosto una valutazione sulla loro integrazione

caso per caso e una ponderazione degli interessi conforme all'art. 18a

cpv. 4 LPT. Considerato che una tale analisi non è stata effettuata neppure dal

Governo, il quale si è semplicemente limitato a rilevare che l'edificio

presenta una copertura di coppi di materiale argilloso (caratteristica

predominante degli edifici circostanti), già solo per questo motivo gli

atti non possono che essere retrocessi all'autorità di prime cure, affinché si

pronunci nuovamente. Il Municipio dovrà in particolare esaminare le concrete

caratteristiche del tetto insieme a quelle dei pannelli (di cui, allo stato

attuale, è peraltro difficile comprendere il preciso impatto, considerato che

il rendering prodotto dall'istante si limita a tracciare tre spesse

linee nere su una foto aerea del tetto). In generale, non è comunque possibile

affermare che dei pannelli con un colore unitario scuro e opaco non possano integrarsi

sufficientemente su un tetto in coppi in materiale argilloso segnati dal tempo.

Se è ben vero che sul mercato esistono nuove generazioni di moduli colorati o

coppi fotovoltaici in grado di adattarsi sempre più ai materiali di copertura

(cfr. ad es. solare.svizzeraenergia.magnum3.ch/article/la-tegola-solare-colorata-nascita-di-un-nuovo-standard/6),

non può essere ignorato che l'alternativa dei pannelli scuri è stata indicata

anche dall'UNP (cfr. preavviso citato) e, in quanto discreta, risponde in

generale anche alle raccomandazioni di altri Cantoni (cfr. ad es. Leitfaden für Solaranlagen, Verfahren und Gestaltung, del Canton

Zurigo, dicembre 2022, pag. 20). Il Municipio dovrà inoltre chinarsi

sugli aspetti riguardanti la visibilità delle falde con i moduli solari, così

come sui dati prodotti dall'istante in licenza relativi al rendimento e alla produttività

dei pannelli, effettuando infine una ponderazione degli interessi,

conformemente all'art. 18a cpv. 4 LPT e alla giurisprudenza del

Tribunale federale (supra consid. 5).

8. 8.1. Stante

quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione

del Governo è annullata, unitamente a quella del Municipio, nella misura in cui

è stata impugnata (condizione n. 4). Gli atti sono rinviati al Municipio

affinché proceda ai sensi dei considerandi (consid. 4 e 7).

8.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo

esame della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga

considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2).

Non si preleva dunque tassa di giustizia, considerato che il Comune è comparso

per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). In quanto soccombente, lo

stesso è però tenuto a rifondere all'insorgente un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili, a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 31 agosto 2022 (n. 4177) del Consiglio di Stato e la condizione n. 4 della

risoluzione del 30 agosto 2021 del Municipio di Agno sono annullate;

1.2. gli atti

sono rinviati al Municipio di Agno affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Il Comune è tenuto a rifondere a RI 1 fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. All'insorgente va

retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera