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Decisione

52.2022.318

Licenza edilizia per la formazione di un muro di sostegno con opere di cinta

6 dicembre 2023Italiano16 min

costruzione, regolarmente pubblicata, ha suscitato l'opposizione della vicina RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.318

Lugano

6

dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 4 ottobre

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 31 agosto 2022 (n. 4178) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente contro la

risoluzione del 13 ottobre 2021 con cui il Municipio di Melano (ora Val Mara)

ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per delle opere di sistemazione del

terreno e di cinta (part. __________ di Val Mara, sezione Melano);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. CO 1 è proprietario

di un fondo (mapp. __________) a Val Mara (sezione Melano). Secondo il piano

regolatore (PR), la parte preponderante del fondo è situata in zona

residenziale semi-estensiva (RSE), mentre una minima parte, su via __________,

si trova nella zona del nucleo tradizionale.

Lungo il confine con la

part. __________ (appartenente ad RI 1) vi è una recinzione formata da una rete

metallica di m 1.55.

b. Con notifica di costruzione del 27 maggio 2021, CO 1 ha chiesto all'allora

Municipio di Melano (ora Val Mara) l'autorizzazione per sistemare questa parte

di terreno mediante un terrapieno di altezza variabile tra m 0.70 - 1 (media di

m 0.85) e largo poco più di m 1, sostenuto da un muro in blocchi di cemento di

medesima altezza e lungo m 10. Il progetto prevede inoltre di posare sulla rete

metallica esistente un telo ombreggiante.

Estratto sezione A-A

c. La notifica di

costruzione, regolarmente pubblicata, ha suscitato l'opposizione della vicina RI

1.

d. Il 13 ottobre 2021,

il Municipio ha rilasciato - a determinate condizioni - la licenza edilizia

richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare

ritenuto che l'intervento fosse conforme agli art. 22 segg. delle norme di

attuazione del piano regolatore di Melano (NAPR) relative alla sistemazione del

terreno e alle opere di cinta e di sostegno.

B. Con giudizio del 31

agosto 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.

Il Governo ha dapprima

disatteso le censure relative alle immissioni d'ombra provocate dall'intervento

e alla futura manutenzione delle opere, poiché riguardanti aspetti di diritto

civile.

Dopo aver illustrato

il quadro normativo applicabile, ha poi a sua volta ritenuto la sistemazione

del terreno e il nuovo muro conformi alle predette norme (art. 22 segg. NAPR).

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia.

In sintesi, dopo aver

ripercorso i fatti e aver contestato nuovamente l'intervento dal profilo della

perdita d'insolazione che provocherebbe sul suo fondo, la ricorrente nega in

particolare che l'intervento sia conforme alle NAPR, che ammetterebbero unicamente

lavori di sistemazione esterna indispensabili (giustificati da

oggettive necessità di adattamento della sistemazione esterna alle quote degli

edifici), rimproverando al Comune un abuso del suo potere di apprezzamento.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) e il Municipio si riconfermano nelle loro

precedenti comparse scritte. CO 1 chiede implicitamente di respingere il

ricorso, con motivazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei

considerandi di diritto.

E. Con la replica e la

duplica, RI 1 e l'UDC si riconfermano nelle rispettive posizioni e domande di

giudizio, sviluppando in parte le loro tesi, che, per quanto occorre, verranno

discusse più avanti.

Le altre parti sono

invece rimaste silenti.

F. Il Tribunale ha

acquisito agli atti gli incarti relativi alle ultime edificazioni (tra il 2013

e il 2015) avvenute al mapp. __________, dandone comunicazione alle parti.

Delle rispettive osservazioni si dirà, se del caso, nei considerandi di

diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione

attiva dell'insorgente, vicina e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, integrati degli incarti acquisiti dal

Tribunale di cui è detto in narrativa (cfr. supra consid. F). Nemmeno le

parti sollecitano l'assunzione di altre prove.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 22

NAPR disciplina la sistemazione del terreno

in generale. Il cpv.

1.

prevede che la sistemazione del terreno dev'essere di regola eseguita

senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento naturale; la possibilità di tali

modifiche è data unicamente nei terreni in pendenza, per facilitare la

realizzazione di accessi veicolari e pedonali e per un raccordo del terreno con

gli edifici, così da consentire la misura della loro altezza conformemente agli

art. 40 e 41 della legge edilizia cantonale. Nelle zone pianeggianti, soggiunge

il cpv. 2, di principio non è ammessa la modifica del terreno naturale mediante

opere di sistemazione esterna. Deroghe sono ammesse in via eccezionale per

eliminare depressioni, per raccordare la quota del terreno alla quota della

strada antistante o dei fondi vicini e per limitate esigenze di sistemazione e

di arredo di orti e giardini. L'art. 22 cpv. 3 NAPR precisa infine che possono

essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel

paesaggio, in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno

naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni.

L'art. 23 NAPR regola

dal canto suo le opere di sistemazione esterna. Per quanto qui

interessa, dispone in particolare che i muri della sistemazione esterna devono essere

limitati ad un minimo indispensabile (cpv. 1). La sistemazione delle scarpate

con elementi prefabbricati, precisa (cpv. 2), va considerata come un muro di

sostegno se la pendenza è superiore al 100% (= 45°).

2.2

Dalle predette

norme, in particolare dall'art. 22 NAPR, risulta che la possibilità di

modificare il terreno naturale è data di regola solo nei terreni in pendenza

(segnatamente per facilitare la formazione di accessi e raccordare il terreno

agli edifici), ma non nelle zone pianeggianti. Anche in queste zone restano

nondimeno riservate le deroghe per le eccezioni previste dall'art.

22.

cpv. 2 NAPR. Quest'ultima norma permette segnatamente di concedere deroghe

(1) per eliminare depressioni, (2) per raccordare la quota del

terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini e (3) per

limitate esigenze di sistemazione e di arredo di orti e giardini. Da questo

profilo, più che conferire al Municipio un potere di deroga generale, la norma

appare volta a istituire un regime secondario a favore di questo particolare

tipo di opere e situazioni, che vincola l'autorità, permettendole di scostarsi

dal regime ordinario, alle condizioni stabilite dal legislatore (cfr. STA

52.2022.343

del 24 aprile 2023 consid. 3, 52.2019.499 del 25 aprile 2022 consid.

3.2, 52.2019.609 del 24 marzo 2022 consid. 51, 52.2007.298 del 21 gennaio 2008

consid. 3.1 e rinvii; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 692 ad art. 2 LE). Legislatore che, con il

commento all'art. 22 NAPR in sede di revisione del piano regolatore (approvato

il 22 febbraio 2017), ha in particolare precisato che tale norma è intesa a

permettere lavori di sistemazione esterna solo nella misura in cui fossero

indispensabili per il ripristino delle altimetrie coordinate con i fondi

contigui e quindi evitando sistemazioni del terreno eccessive, giustificate

unicamente dall'interesse privato di ottenere terreni piani che non rispettano

la morfologia naturale del terreno, anziché dettate unicamente dalle oggettive

necessità di adattare la sistemazione esterna alle quote dell'edificio.

Finalità, questa, che è stata ribadita anche contestualmente all'art. 23 cpv. 1

NAPR per i muri della sistemazione esterna, che devono essere limitati

al minimo indispensabile: la norma, puntualizza il relativo commento, mira a

regolamentare con maggiore precisione i manufatti per la sistemazione esterna e

limitare gli eccessi non giustificati da oggettive necessità di adattamento

della sistemazione esterna alle quote degli edifici.

2.3

Le opere di cinta

e di sostegno a confine sono infine anche disciplinate dall'art. 24

NAPR. L'art. 24 cpv. 1 NAPR dispone tra l'altro, in generale, che le opere di

cinta, di qualunque natura e consistenza, possono sorgere a confine con il

fondo privato (e, se non ne deriva pericolo per la circolazione, con l'area

pubblica). Il cpv. 3 precisa inoltre che verso confini di fondi in zone

edificabili: (a) le opere di cinta e/o di sostegno verso fondi situati in zone

edificabili non devono superare l'altezza di m 1.50; (b) se i fondi confinanti

non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più

elevata e (c) oltre quest'altezza sono ammessi unicamente reti, inferriate e

siepi vive, fino ad un'altezza massima complessiva di m 2.50.

3.

3.1. Nel caso

concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede la realizzazione di un

terrapieno a confine con la part. __________ di altezza variabile tra m 0.70 -

1.

(media di m 0.85) e largo poco più di m 1, sorretto da un muro, nonché la

posa di un telo ombreggiante sulla recinzione esistente.

Il Municipio ha ritenuto l'intervento conforme agli art. 22 e 23 NAPR,

sottolineando come nel caso concreto ci si troverebbe in un comparto che con

il passare del tempo è stato edificato e nel quale si trovano tutta una serie

di cambiamenti altimetrici contigui di livello tra la strada cantonale e il

nucleo e in particolare tra i fondi confinanti in quanto inseriti in una

depressione del terreno. Motivo per il quale, vengono autorizzati dei

piccoli adattamenti volti a eliminare depressioni, a raccordare la quota del

terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini e per limitate

esigenze di sistemazione e di arredo di orti e di giardini. Ha inoltre

considerato che il muro e l'opera di cinta rispettassero pure i limiti

d'altezza posti dall'art. 24 cpv. 3 NAPR (cfr. licenza edilizia del 13 ottobre

2021.

e risposta davanti al Governo, pagg. 2 e 3).

Ad analoghe conclusioni è giunto il Consiglio di Stato. Anzitutto ha ritenuto

la sistemazione del terreno con il relativo muro di sostegno conformi agli art.

22.

e 23 NAPR: in particolare ha osservato che, a prescindere dalla

situazione originale dei fondi, si tratterebbe ad ogni modo di un

intervento quantitativamente e qualitativamente affatto limitato, confinato ad

una ristretta fascia di terreno ubicata a confine, finalizzato solo a

uniformare il livello del terreno in quel punto con quello attorno

all'abitazione. Vista la situazione dei rispettivi fondi, ha

aggiunto, sarebbe una modifica

di scarso rilievo, insuscettibile di

modificare sostanzialmente la situazione attuale. Il Governo ha poi a sua

volta considerato rispettati i parametri dell'art. 24 cpv. 3 NAPR.

3.2

Ora, pacifico è

anzitutto che la controversa sistemazione del terreno, in zona pianeggiante,

possa essere autorizzata solo mediante una deroga in base all'art. 22

cpv. 2 NAPR. Nessuno pretende il contrario. Decisivo è quindi sapere se essa

sia finalizzata a (1) eliminare una depressione, (2) raccordare la quota del

terreno alla quota della strada antistante o dei fondi vicini o (3) per limitate

esigenze di sistemazione e di arredo di orti e giardini.

3.2.1

Dagli atti, contrariamente a quanto affermato dal Municipio (con

semplici considerazioni generiche riferite all'intero comparto in zona

residenziale RSE), non risulta tuttavia che l'intervento sia volto a (1)

eliminare una depressione del terreno, ma piuttosto solo a rendere pianeggiante

l'estremità del giardino del resistente (che è già stato sistemato mediante un

terrapieno che degrada verso la part. __________ con una scarpata; cfr. infra

3.2.2).

La sistemazione non è inoltre nemmeno finalizzata a (2) raccordare la quota del

terreno a quella del fondo vicino: i due mappali (part. __________ e __________)

continueranno infatti a situarsi a due livelli diversi (Δ 0.70-1 m).

Dislivello che sarà oltretutto accentuato dalla presenza del muro di sostegno.

Anche da questo profilo il progetto non risulta quindi conforme all'art. 22

cpv. 2 NAPR.

3.2.2

Il progetto non

può infine neppure beneficiare di una deroga per (3) limitate esigenze di

sistemazione e di arredo di orti e giardini, dettate segnatamente da oggettive

necessità di adattare la sistemazione esterna alle quote dell'edificio

(cfr. art. 22 cpv. 2 in fine NAPR e commento alla norma). Dagli incarti

acquisiti dal Tribunale emerge infatti chiaramente che il terreno esistente

sulla part. __________ alla quota di +0.85 - a dispetto di quanto indicato sui

piani - non è naturale (TN), ma che è già stato sistemato negli

ultimi anni mediante un terrapieno (il cui carattere artificiale è invero

chiaramente percettibile; cfr. al riguardo, tra tante, STA 52.2022.168 del 2

febbraio 2023 consid. 2.3. con riferimenti citati). Originariamente il mapp. __________

si trovava alla stessa quota della part. __________, se non a un livello

inferiore di mezzo metro (cfr. incarto relativo alla licenza del 5 febbraio

2013, n. 188.4: piani e documentazione fotografica, in particolare facciata

nord [terreno esistente a quota -0.50] e vista prospetto nord). Contestualmente

alla ristrutturazione con ampliamento dell'edificio esistente, tra il 2013 e

2015, buona parte del terreno è stato però all'evidenza innalzato mediante un

terrapieno alto circa un metro (+ 0.85), che degrada verso est (mapp. __________)

e nord (mapp. __________ e __________) con delle scarpate (che erano state

piantumate; cfr. immagini annesse alla notifica di costruzione del 27 maggio

2021.

e foto riprodotte da CO 1 davanti al Governo e al Tribunale; incarto n.

188.4: foto allegata in sede collaudo/abitabilità).

In queste circostanze, forza è constatare che l'intervento in questione non può

essere ricondotto a una limitata esigenza di sistemazione del terreno

naturale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 NAPR, confinato ad

una

ristretta fascia a confine. A maggior ragione se si considera che non s'intravede

nemmeno una necessità oggettiva di innalzare il terreno a ridosso della

part. __________, per motivi riferibili alle quote dell'edificio ampliato,

orientato a ovest e privo di aperture collegate al giardino sul lato nord (cfr.

incarto n. 188.4: foto e pianta PT prodotte in sede di collaudo/abitabilità).

Nessuno del resto pretende il contrario.

Diversamente da quanto concluso dal Municipio, con motivazioni improprie o

generiche, il controverso terrapieno unitamente al muro che lo sorregge, non

può quindi essere autorizzato.

3.3

Una diversa conclusione s'impone invece per la sola posa del telo

ombreggiante o frangivista sulla recinzione esistente, a confine con il

mapp. __________. Quest'ultima è infatti chiaramente riconducibile a un'opera

di cinta, retta dall'art. 24 NAPR. Considerato che la norma (cpv. 1 lett. a e

3) permette di erigere a confine opere di cinta, di qualunque natura e

consistenza, fino a m 1.50, nulla osta alla collocazione sulla rete esistente

di un telo in PVC di tale altezza. Oltre questa quota, fino a m 2.50, resta

invece possibile solo la posa di una siepe viva o di una rete o inferriata

(ovvero un'opera non formata da elementi pieni).

4.

Da respingere

sono infine le censure dell'insorgente relative alle immissioni d'ombra.

4.1

Nel diritto edilizio ticinese non vi sono specifiche norme volte a

prevenire immissioni d'ombra eccessive (cfr. STF 1P.134/1994 del 21 luglio 1994 consid. 2d, pubbl. in: RDAT

I-1995 n. 20; Sco-lari, op. cit.,

n. 258 ad art. 28 LALTP). Restrizioni della proprietà dettate dalla

necessità di assicurare ai fondi vicini una tutela da immissioni d'ombra più

incisiva di quella assicurata dalle norme sulle

distanze e sulle altezze possono essere ammesse per motivi di polizia soltanto

in casi particolari, quando la salubrità degli insediamenti non può essere

altrimenti garantita (cfr. STA 52.2004.291del 15 ottobre 2004 consid.

5.1; Scolari, op. cit., n. 261 ad

art. 28 LALPT). Di principio, la questione della perdita d'insolazione non deve

comunque essere puntualmente presa in considerazione in una situazione

d'ombreggiamento sostanzialmente ordinario (cfr. STF 1C_137/2007 del 23 gennaio

2008.

consid. 5.2, che riassume la giurisprudenza di cui alle DTF 99 Ia 126

consid. 8 e 100 Ia 334 consid. 8 e 9; STA 52.2017.70 del 20 settembre 2017

consid. 7.1).

4.2

In concreto, come visto, può essere autorizzata solo la posa di un telo

alto 1.50 sulla rete esistente. A tale manufatto, che presenta caratteristiche

del tutto ordinarie e compatibili con la zona, non ostano di certo le

immissioni d'ombra sommariamente invocate dalla ricorrente. La perdita d'insolazione

che può scaturire al suo fondo dal telo non è sicuramente tale da

comprometterne la salubrità e giustificare l'imposizione di vincoli più incisivi

di quelli stabili dalle NAPR. Non porta ad altra conclusione l'argomento,

evocato in modo del tutto generico, secondo cui il fondo sarebbe già svantaggiato

in termini d'insolazione e aerazione a causa dell'edificio esistente del

resistente.

5.

5.1. Sulla

scorta di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque

parzialmente accolto. Di conseguenza il giudizio impugnato è annullato,

unitamente alla licenza edilizia nella misura in cui ha autorizzato il

terrapieno e il muro di sostegno. Limitatamente alla posa di un telo alto m

1.50

sulla recinzione esistente è invece confermata.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è suddivisa tra le parti, secondo il rispettivo grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il resistente rifonderà inoltre alla

ricorrente, patrocinata, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili

commisurata al suo grado di successo, a valere per entrambe le sedi (art. 49

cpv. 1 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri

processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per

tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 46 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non

quale unico antagonista (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1. la

decisione del 31 agosto 2022 (n. 4178) del Consiglio di Stato;

1.2. la

licenza edilizia del 13 ottobre 2021 rilasciata dal Municipio a CO 1, nei

limiti indicati al consid. 5.1.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa tra RI 1

(fr. 500.-) e CO 1 (fr. 1'000.-). Quest'ultimo è inoltre tenuto a rifondere

alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

All'insorgente va retrocesso l'importo di fr. 1'300.- versato in eccesso a

titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera